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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 11/03/2025, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rimini
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lucio ARDIGO' ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 1287/2024 promossa da:
(c.f.: ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Marta Mangeli del Foro di Ancona ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito ad Ancona (AN) in via XXIX Settembre 2/O e con indicazione del domicilio digitale in PEC: Email_1
RICORRENTE contro
(C.F. ) in persona del Ministro Controparte_1 P.IVA_1 in carica rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello stato di Bologna (CF presso la cui sede è ex lege domiciliato in P.IVA_2
Bologna via Testoni n. 6
CONVENUTO
OGGETTO
VITTIME DEL DOVERE
MOTIVAZIONE
Il ricorso presentato da – Brigadiere Capo dell'Arma dei Parte_1
Carabinieri rimasto permanentemente invalido a seguito di lesioni consistenti in
“Esiti di trauma succussivo del rachide cervicale e contusivo della spalla sn con sofferenza della cuffia dei rotatori ” e "trauma distorsivo del rachide cervicale e trauma temporo mandibolare sx" riconosciute dipendenti da causa di servizio ascritte entrambe alla Tabella A categoria 8 riportate rispettivamente in data 14\07\2000 (quando durante lo svolgimento di un servizio perlustrativo notava transitare un'autovettura sprovvista della targa anteriore e posteriore e intimava al conducente di accostarsi, ma lo stesso accelerava e ne scaturiva un inseguimento e il veicolo in fuga veniva bloccato ed il conducente tratto in arresto per i reati di furto di auto resistenza e lesioni a p.u.) e in data 16\10\2005 (quando durante lo svolgimento del servizio istituzionale notava nella corsia opposta una Fiat Bravo che sgommava per cui al conducente veniva fatto cenno di accostare ma per tutta risposta il conducente della Fiat Bravo si dava alla fuga e lo stesso veniva inseguito e il conducente anziché accostare tentava di speronare il veicolo militare colpendolo violentemente sulla fiancata destra con il proprio paraurti sinistro) – che ha convenuto in giudizio il Controparte_1 chiedendo , previa disapplicazione dei provvedimenti del
[...]
n. 0021957 di prot. del 19.10.2022 e n. Controparte_2 0021493 di prot. del 14.10.2022 con i quali l'Amministrazione ha ritenuto improcedibile la domanda finalizzata al riconoscimento di vittima del dovere o equiparato attesa l'intervenuta prescrizione del diritto , l'accertamento giudiziale del suo diritto ad essere riconosciuto quale Vittima del Dovere e per gli effetti ad essere inserito nell'elenco previsto dall'art.3,comma 3, D.P.R. 243/2006 tenuto dal ai fini della concessione dei benefici assistenziali Controparte_1 previsti dal D.P.R. 243/2006 art. 1 commi 563/564, L.266/2005 e dalla Legge 204/2006 , appare meritevole di parziale accoglimento .
Va qui richiamato il principio di diritto espresso dalla giurisprudenza di legittimità ( Cass. Sez. L. n. 7241 del 13/03/2023 e stessa sezione n. 17440 del
30/05/2022 e n. 5426 del 01/03/2025 ) che ha definitivamente chiarito come “La condizione di vittima del dovere, tipizzata dalla Legge n. 266 del 2005 art. 1 commi 563 e 564 abbia natura di "status", cui consegue l'imprescrittibilità dell'azione volta al suo accertamento ma non anche dei benefici economici che in tale "status" trovano il loro presupposto, quali i ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge".
Nel caso di specie il convenuto , oltre ad eccepire la maturata CP_1 prescrizione del diritto del ricorrente, non ha contestato nel merito le ragioni di
Parte_1
Va ricordato allora che nel rito del lavoro l'art. 416, terzo comma , cod. proc. civ., ponga a carico del convenuto (o del ricorrente, ove nei suoi confronti venga ritualmente proposta una domanda riconvenzionale) un onere di contestazione specifico in relazione ai fatti costitutivi del diritto affermati dall'attore , dal mancato adempimento del quale discende un effetto vincolante per il giudice, che dovrà astenersi da qualsiasi controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo per ciò solo sussistente ( Cass. Sez. L. n. 1562 del 3\02\2003 Riv.
560230). In punto di diritto va qui richiamata la Legge 23 dicembre 2005 n°266 che all'art 1 commi 562-565 ha disposto quanto segue: 562. Al fine della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere individuate ai sensi dei commi 563 e 564,
è autorizzata la spesa annua nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dal 2006. 563. Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità. 564. Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative. 565. Con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati i termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze, entro il limite massimo di spesa stabilito al comma 562, ai soggetti di cui ai commi 563 e 564 ovvero ai familiari superstiti.
Con il successivo D.P.R. 7 luglio2006 n°243 è stata fornita una regolamentazione normativa di dettaglio che ha permesso di disciplinare termini e modalità di attuazione dei succitati commi.
L'art.1 del predetto D.P.R. ha poi chiarito il significato di “missione di qualunque natura” di “particolari condizioni ambientali od operative”: “Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento, si intendono : a) per benefici e provvidenze le misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n.
466, 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e 3 agosto 2004, n. 206; b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopra ordinata al dipendente;
c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto.”.
Alla luce di tali premesse e dei criteri interpretativi forniti dal predetto D.P.R. , risulta pacifico e non contestato in atti come le permanenti lesioni invalidanti siano state subite dal ricorrente nell'ambito di due servizi di ordine pubblico finalizzati al contrasto della criminalità , autorizzati dall'autorità gerarchicamente sopra ordinata e caratterizzati da particolari condizioni ambientali od operative .
Consegue dunque il diritto del ricorrente al riconoscimento dello status di
“vittima del dovere” e per gli effetti ad essere inserito nell'elenco previsto dall'art.3,comma 3, D.P.R. 243/2006 tenuto dal , ai fini Controparte_1 della concessione dei benefici assistenziali previsti dal D.P.R. 243/2006, dall'art. 1, commi 563/564, L.266/2005 e dalla Legge 204/2006 .
Nel caso di specie peraltro l'imprescrittibilità dell'azione volta all'accertamento dello status di vittima del dovere non si estende per come visto ai benefici economici che in tale status trovano il loro presupposto ( come nella specie la speciale elargizione prevista dall'art.5 comma 1 L.206/2004 , l'assegno mensile vitalizio ex art. 2 L. n. 407 del 2008 e lo speciale assegno vitalizio di € 1.033,00 ex art 5 commi 3 e 4 l. 206/04 ) i quali , unitamente al diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria , alla erogazione a carico del Servizio sanitario nazionale dei medicinali attualmente classificati in classe "C" ex Legge n. 206\2004 artt. 6 e 9 ed alla assistenza psicologica ex art. 6 comma 2 L. 206/04, compongono i benefici assistenziali riconosciuti dalla legge in favore delle vittime del dovere .
Essendo rilevante sul punto che il ricorrente abbia rivendicato per la prima volta il suo status di vittima del dovere con missiva in data 02 settembre 2021 , indirizzata al e quindi a distanza di oltre dieci anni dalla Controparte_1 entrata in vigore della legge istitutiva delle vittime del dovere e del suo regolamento di attuazione nonché dagli eventi infortunistici risalenti al
14\07\2000 e 16\10\2005 .
Stante l'accoglimento solo parziale del ricorso , le spese processuale si compensano per la metà
PER QUESTI MOTIVI
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro visto l'art. 429 c.p.c.; pronunziando in via definitiva sulla domanda proposta da con Parte_1 ricorso depositato il giorno 12\11\2024, disattesa ogni altra istanza, eccezione o deduzione, così provvede in contumacia del : Controparte_1
1) Accoglie parzialmente il ricorso e , previa disapplicazione dei provvedimenti del n. 0021957 di Controparte_2 prot. del 19.10.2022 e n. 0021493 di prot. del 14.10.2022 con cui l'Amministrazione ha ritenuto improcedibile la domanda finalizzata al riconoscimento di vittima del dovere o equiparato attesa l'intervenuta prescrizione del diritto , accerta il diritto di parte ricorrente ad essere riconosciuto quale Vittima del Dovere e ad essere inserito nell'elenco previsto dall'art.3,comma 3, D.P.R. 243/2006 tenuto dal , ai fini Controparte_1 della concessione dei benefici assistenziali previsti dal D.P.R. 243/2006, dall'art. 1, commi 563/564, L.266/2005 e dalla Legge 204/2006 e , per l'effetto ,
CONDANNA il in persona del Ministro in carica , al riconoscimento in Controparte_1 favore di parte ricorrente dei seguenti benefici di natura non economica : l'esenzione dal pagamento del ticket per ogni tipo di prestazione sanitaria , il diritto ad ottenere i medicinali di fascia C gratuiti ed il diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica .
2) Rigetta per il resto il ricorso .
3) Condanna il convenuto alla rifusione in favore della parte ricorrente CP_1 delle spese processuali consistenti nel compenso del difensore che , compensate per la metà , si liquidano ai sensi del regolamento n.147 del 2022 in € 2.309,00 ( di cui € 301,00 a titolo di rimborso spese forfettarie ), oltre ad € 43,00 per esborsi e I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari .
Così deciso in Rimini, all'udienza pubblica del giorno 11\03\2025.
Il Giudice
Dott. Lucio ARDIGO'