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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 19/02/2025, n. 619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 619 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6607/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
1) dott. Silvia Governatori Presidente
2) dott. Daniela Garufi Giudice
3) dott. Serena Alinari Giudice rel. pronunzia la seguente
SENTENZA
nel procedimento di contenzioso civile iscritto al n.6607/2024 RG promosso da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Santachiara Parte_1
RICORRENTE
contro rappresentata e difesa dagli avv. Marco Falsini e Ilaria Caruso CP_1
RESISTENTE con l'intervento del P.M.
Conclusioni delle parti all'udienza del 05.02.2025: il legale della resistente ha dato atto che
“la resistente rinuncia all'assegno divorzile a partire dalla data del ricorso a spese compensate a condizione che venga detta proposta accettata da controparte”; il legale del ricorrente ha dato atto che il “sig. accetta detta proposta”. Pt_1
pagina 1 di 3 FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, il ricorrente ha chiesto la revoca sia dell'assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne di anni 27 sia dell'assegno divorzile per l'ex coniuge Persona_1
già disposti a suo carico con decorrenza dalla data del ricorso. CP_1
2. La madre si è costituita chiedendo la conferma del proprio assegno e la revoca del mantenimento del figlio a partire dal mese di settembre 2024, mese in cui il figlio ha iniziato l'apprendistato.
3. All'udienza del 05.02.2025 le parti hanno precisato le conclusioni indicate in epigrafe.
4. Quanto all'assegno divorzile il Collegio prende atto della rinuncia della resistente a detto assegno a partire dalla data del ricorso.
5. Quanto al contributo di mantenimento ordinario e straordinario del figlio maggiorenne disposto a carico del ricorrente il Tribunale ne dispone la revoca perché il figlio laureatosi nel mese di luglio 2024 in ingegneria informatica è entrato nel mondo del lavoro quale apprendista a partire dal mese di settembre 2024 (vedi documento n. 7 di parte resistente).
Detta revoca decorre dal mese di settembre 2024 e non dalla data del ricorso, in quanto l'indipendenza economica è stata raggiunta solo a partire da detto periodo.
6. Le spese del giudizio vanno compensate come da accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in via definitiva dispone quanto segue:
1) revoca l'assegno divorzile già disposto a favore della resistente e a carico del ricorrente a partire dalla data del ricorso;
2) revoca il contributo di mantenimento ordinario e straordinario per il figlio Per_1
già disposto a carico del ricorrente a partire dal mese di settembre 2024;
[...]
3) dispone la compensazione delle spese del presente giudizio tra le parti.
Si comunichi alle parti.
pagina 2 di 3 Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 05.02.2025 su relazione della dott.ssa
Serena Alinari.
Il Presidente
Silvia Governatori
IL GIUDICE
Serena Alinari
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente
processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive
modificazioni e integrazioni
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
1) dott. Silvia Governatori Presidente
2) dott. Daniela Garufi Giudice
3) dott. Serena Alinari Giudice rel. pronunzia la seguente
SENTENZA
nel procedimento di contenzioso civile iscritto al n.6607/2024 RG promosso da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Santachiara Parte_1
RICORRENTE
contro rappresentata e difesa dagli avv. Marco Falsini e Ilaria Caruso CP_1
RESISTENTE con l'intervento del P.M.
Conclusioni delle parti all'udienza del 05.02.2025: il legale della resistente ha dato atto che
“la resistente rinuncia all'assegno divorzile a partire dalla data del ricorso a spese compensate a condizione che venga detta proposta accettata da controparte”; il legale del ricorrente ha dato atto che il “sig. accetta detta proposta”. Pt_1
pagina 1 di 3 FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, il ricorrente ha chiesto la revoca sia dell'assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne di anni 27 sia dell'assegno divorzile per l'ex coniuge Persona_1
già disposti a suo carico con decorrenza dalla data del ricorso. CP_1
2. La madre si è costituita chiedendo la conferma del proprio assegno e la revoca del mantenimento del figlio a partire dal mese di settembre 2024, mese in cui il figlio ha iniziato l'apprendistato.
3. All'udienza del 05.02.2025 le parti hanno precisato le conclusioni indicate in epigrafe.
4. Quanto all'assegno divorzile il Collegio prende atto della rinuncia della resistente a detto assegno a partire dalla data del ricorso.
5. Quanto al contributo di mantenimento ordinario e straordinario del figlio maggiorenne disposto a carico del ricorrente il Tribunale ne dispone la revoca perché il figlio laureatosi nel mese di luglio 2024 in ingegneria informatica è entrato nel mondo del lavoro quale apprendista a partire dal mese di settembre 2024 (vedi documento n. 7 di parte resistente).
Detta revoca decorre dal mese di settembre 2024 e non dalla data del ricorso, in quanto l'indipendenza economica è stata raggiunta solo a partire da detto periodo.
6. Le spese del giudizio vanno compensate come da accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in via definitiva dispone quanto segue:
1) revoca l'assegno divorzile già disposto a favore della resistente e a carico del ricorrente a partire dalla data del ricorso;
2) revoca il contributo di mantenimento ordinario e straordinario per il figlio Per_1
già disposto a carico del ricorrente a partire dal mese di settembre 2024;
[...]
3) dispone la compensazione delle spese del presente giudizio tra le parti.
Si comunichi alle parti.
pagina 2 di 3 Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 05.02.2025 su relazione della dott.ssa
Serena Alinari.
Il Presidente
Silvia Governatori
IL GIUDICE
Serena Alinari
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente
processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive
modificazioni e integrazioni
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