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Sentenza 24 settembre 2024
Sentenza 24 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 24/09/2024, n. 1029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 1029 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2024 |
Testo completo
R.G. N. 2020/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
All'udienza del 24/09/2024, innanzi al giudice dott. Polo Bertollini sono presenti:
per , l'avv. Giuseppe Borgonovo in sostituzione dell'Avv. Chiara Parte_1
Adele Citterio come da delega scritta che produce in formato cartaceo;
per la in sostituzione dell'Avvocatura dello Stato;
Controparte_1
L'Avv. Borgonovo contesta integralmente quanto dedotto da parte appellata nella memoria difensiva e discute oralmente la causa riportandosi all'atto d'appello e a tutti i precedenti scritti difensivi.
si riporta alla memoria difensiva depositata dall'Avvocatura. Controparte_1
Il giudice
Si ritira in camera di consiglio e, all'esito, provvede come da separata sentenza che costituisce parte integrante del verbale di udienza.
Il giudice dott. Paolo Bertollini
pagina 1 di 8 R.G. N. 2020/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Paolo Bertollini, ha pronunciato ai sensi dell'art. 437 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G. N. 2020/2024 vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1
procura allegata al ricorso, dall'avv. Chiara Adele Citterio ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Giuseppe Borgonovo in via Parini n. 1; CP_1
- Appellante -
E
Controparte_2
(C.F. ), rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, P.IVA_1
presso i cui uffici è domiciliata in Milano, via Freguglia n. 1;
- Appellata -
Conclusioni: All'udienza del 24 settembre 2024, l'appellante si riportava al ricorso;
la parte appellata si riportava alla memoria difensiva.
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. 402/2023 CP_1
pagina 2 di 8 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 6 d.lgs. n. 150/2011, ritualmente depositato in data 19.09.2022,
[...]
adiva il Giudice di Pace di proponendo opposizione avverso l'ordinanza Parte_1 CP_1
prefettizia prot. 915/2022/AreaIII/C.T., notificatagli in data 12.09.2022, con cui era stata disposta nei suoi confronti la sospensione, in via cautelare e provvisoria, della patente di guida per il periodo di un anno ai sensi dell'art. 187, comma 6, C.d.S., ciò visto il rapporto redatto il
29.07.2022 dalla Polizia Stradale di con cui era stata contestata al ricorrente la violazione CP_1 dell'art. 187, comma 1, C.d.S., poiché il giorno 8.07.2022 circolava alla guida del proprio autoveicolo sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, rimanendo coinvolto in un incidente stradale con feriti (cfr. all. 13 al fascicolo primo grado dell'appellante).
In tale occasione, lo era stato infatti coinvolto in un incidente stradale, verificatosi sulla Pt_1
S.S. 340 Dir. al km 24 + 300 nel Comune di Gera Lario, all'esito del quale lo stesso era stato trasportato all'Ospedale di Gravedona e sottoposto ad accertamenti alcolemici e tossicologici, che avevano rivelato la sua positività a sostanze cannabinoidi.
Contestava, tuttavia, il ricorrente di aver fatto uso di dette sostanze, ciò anche in coerenza con il proprio stile di vita e con la sua posizione lavorativa (rappresentante di commercio per il cui svolgimento la patente era essenziale), da cui dipendeva il sostentamento dell'intero nucleo famigliare (moglie e figli); deduceva, quindi, che la riscontrata positività non poteva altrimenti spiegarsi che con un errore, commesso dalla stessa struttura sanitaria, a causa di un temporaneo malfunzionamento del nuovo sistema operativo e informatico.
A riprova di quanto sopra, depositava l'esito dell'esame del capello, praticato in data 2.08.2022
e refertato il 5.08.2022, da cui risultava la propria negatività alle citate sostanze;
articolava, inoltre, richieste di prova orale finalizzate a dimostrare tanto di non aver fatto uso di cannabinoidi, quanto il dedotto malfunzionamento del sistema informatico.
Contestava infine il ricorrente la configurabilità stessa del reato di cui all'art. 187 C.d.S., non essendovi prova dell'evidente alterazione psico-fisica del conducente al momento del sinistro: circostanza, quest'ultima, che non emergeva neppure dalla cartella clinica del pronto soccorso,
pagina 3 di 8 nella quale si dava piuttosto atto che lo stesso appariva “vigile, collaborante, orientato S/T e nella persona, pupille isocoriche isocicliche normoreagenti”.
Concludeva quindi, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dello stesso, per la revoca del provvedimento amministrativo opposto, chiedendo in subordine di ricondurre la durata della sospensione entro i minimi edittali, il tutto con vittoria di spese.
Costituendosi nel giudizio di primo grado, la concludeva per il rigetto Controparte_2 dell'opposizione e per la conferma dell'ordinanza ingiunzione.
Rappresentava infatti l'amministrazione resistente che il provvedimento prefettizio di sospensione ha natura cautelare e provvisoria, trattandosi quindi di un atto dovuto da parte dell'autorità amministrativa a fronte della riscontrata positività alle sostanze stupefacenti, a nulla rilevando l'effettiva sussistenza del fatto di reato, di esclusiva competenza del giudice penale.
Inoltre, la durata della sospensione era stata determinata tenendo conto della lettera della legge, che prevedeva la sospensione della patente di guida da uno a due anni.
Con decreto del 27.12.2022, preso atto del certificato di idoneità alla guida rilasciato dalla
Commissione Medica Patenti, il Giudice di Pace disponeva la sospensione dell'ordinanza e fissava, per la discussione sul merito, l'udienza del 5.06.2023.
A tale udienza, veniva pronunciata la sentenza n. 402/2023 con cui il giudice di prime cure, in parziale accoglimento del ricorso, rideterminava il periodo di sospensione della patente nel solo
“presofferto” e compensava integralmente le spese processuali tra le parti.
Nel frattempo, interveniva altresì decreto di archiviazione nel procedimento penale promosso a carico dello stesso per il reato di cui all'art. 187, comma 1, C.d.S. Pt_1
Con ricorso ritualmente depositato in data 17.06.2024, lo proponeva quindi appello Pt_1
avverso la sentenza del Giudice di Pace, dolendosi in particolare dell'errore di fatto commesso dal primo giudice, il quale non aveva preso in considerazione l'esito negativo dell'esame del capello, che sarebbe stato circostanza sufficiente a dimostrare l'erroneità dei test ematici.
Né il Giudice di Pace aveva svolto sufficiente attività istruttoria, disattendendo le richieste di prova orale avanzate dall'allora parte ricorrente. Erroneamente, il primo giudice si era dunque limitato ad un accoglimento parziale del ricorso.
pagina 4 di 8 L'appellante concludeva quindi, in riforma della sentenza impugnata, per la revoca integrale del provvedimento di sospensione cautelare della patente, oggetto di opposizione.
Infine, proponeva gravame in punto di spese, ritenendo la relativa compensazione contraria al principio di cui all'art. 92 c.p.c., oltre che priva di motivazione.
Con memoria difensiva del 9.09.2024, si costituiva anche nel giudizio di appello la CP_2
per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, eccependo in primis la carenza d'interesse
[...] all'impugnazione ex art. 100 c.p.c. Infatti, l'ordinanza prefettizia oggetto di opposizione era già stata revocata in autotutela dal Prefetto di in data 16.06.2023, con provvedimento Prot. CP_1
915-2/2022/Area 3/C.T., notificato allo il 22.06.2023. Pt_1
Concludeva, inoltre, per il rigetto dell'appello sulle spese in quanto, correttamente, il giudice di primo grado aveva ritenuto la soccombenza reciproca delle parti, alla luce di quando dallo stesso disposto in sentenza circa la riduzione della durata della sospensione.
All'esito dell'odierna udienza di discussione, sentite le parti, la causa viene infine definita con la presente sentenza, ai sensi dell'art. 437 c.p.c.
2. Tutto ciò premesso, va preliminarmente dato atto della cessata materia del contendere relativamente alla domanda di annullamento del provvedimento di sospensione della patente di guida, essendo stato lo stesso revocato in autotutela, con provvedimento della Prefettura di in data 16.06.2023 (cfr. all. 7 alla memoria difensiva). CP_1
Da ciò discende la declaratoria di inammissibilità del primo motivo di gravame, non essendovi un concreto interesse dell'appellante alla riforma della sentenza impugnata sotto il profilo del mancato esame di un fatto controverso, che pure avrebbe condotto all'accoglimento integrale del ricorso di primo grado e alla revoca del provvedimento opposto. Infatti, “l'interesse ad agire, previsto quale condizione dell'azione ex art. 100 c.p.c., va identificato in una situazione di carattere oggettivo derivante da un fatto lesivo, in senso ampio, del diritto e consistente in ciò che senza il processo e l'esercizio della giurisdizione l'attore soffrirebbe un danno;
ne deriva che esso deve avere necessariamente carattere attuale, poiché solo in tal caso trascende il piano di una mera prospettazione soggettiva assurgendo a giuridica ed oggettiva consistenza, e resta invece escluso quando il giudizio sia strumentale alla soluzione soltanto in via di massima o
pagina 5 di 8 accademica di una questione di diritto in vista di situazioni future o meramente ipotetiche” (cfr.
Cass., sez. II, 8 maggio 2024, n. 12532).
In altri termini, stante l'intervenuta revoca del provvedimento amministrativo, l'esame del primo motivo di censura si risolverebbe in una sterile critica all'operato del Giudice di Pace, senza alcuna concreta utilità per la parte appellante.
È invece ammissibile il secondo motivo di impugnazione, relativo alla compensazione delle spese processuali, la cui delibazione impone comunque un esame nel merito della vicenda.
In caso di cessazione della materia del contendere, che si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse di una delle parti alla definizione del giudizio, “postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito”, la regolamentazione delle spese deve necessariamente avvenire attraverso l'accertamento della c.d. soccombenza virtuale, che costituisce logico corollario di una pronuncia di questo tipo, a meno che non siano le stesse parti a richiedere congiuntamente la compensazione delle spese (cfr. Cass., sez. II, 31 ottobre 2023, n. 30251; nello stesso senso, v. anche Cass., sez.
I, 7 maggio 2009, n. 10553).
3. Tutto ciò premesso e venendo al merito del secondo motivo di censura, l'appello sulle spese proposto dallo è infondato e merita di essere respinto. Pt_1
Al riguardo, va necessariamente evidenziato che “il provvedimento del prefetto di sospensione della patente di guida a norma dell'art. 223 c.d.s. ha natura cautelare e trova giustificazione nella necessità di impedire nell'immediato, prima ancora che sia accertata la responsabilità penale, che il conducente del veicolo, nei confronti del quale sussistono fondati elementi di un'evidente responsabilità in ordine ad eventi lesivi dell'incolumità altrui, continui una condotta che può arrecare pericolo ad altri” (cfr. Cass., sez. un., 6 giugno 2007, n. 13226). Trattasi, in altri termini, di una “misura cautelare di esclusiva spettanza prefettizia, necessariamente preventiva, strumentalmente e teleologicamente tesa a tutelare, con immediatezza, l'incolumità
e l'ordine pubblico e, per ciò stesso, oggetto di un particolare e celere “iter” procedimentale che riconosce all'amministrazione la facoltà di adottare provvedimenti cautelari anche prima
pagina 6 di 8 della comunicazione dell'avvio del procedimento agli interessati” (cfr. Cass., sez. VI-2, 15 dicembre 2016, n. 25870).
Sulla scorta di ciò, si è dunque persuasivamente osservato che il citato provvedimento, a differenza di quello disciplinato dall'art. 222, commi 2 e 3, C.d.S., per l'ipotesi in cui dalla guida in stato di alterazione psico-fisica siano derivate lesioni o omicidio, in relazione al quale la sospensione della patente di guida è subordinata alla valutazione di sussistenza di “fondati elementi di una evidente responsabilità”, costituisce un atto dovuto e privo di discrezionalità da parte dell'amministrazione che lo emana (cfr. Cass., sez. VI-2, 8 maggio 2018, n. 10983; nello stesso senso, v. anche Cass., sez. II, 31 dicembre 2014, n. 27559).
Ciò si ripercuote, infine, sull'ampiezza del sindacato giurisdizionale previsto dall'art. 205 C.d.S., giacché lo stesso “deve avere riguardo alla sussistenza, nel momento in cui il potere è stato esercitato, dei presupposti previsti dalla norma e non può trarre argomento dagli esiti "a posteriori" dell'opposizione al verbale di contestazione dell'illecito amministrativo, né, alla stregua di questi ultimi, valutare retrospettivamente le finalità cautelari perseguite dall'autorità”
(cfr. Cass., Sez. II, 5 ottobre 2020, n. 21266).
Non rilevano, in altri termini, le ragioni di opposizione successivamente avanzate dalla parte ricorrente, essendo unicamente necessario verificare l'originaria sussistenza dei presupposti cautelari previsti dalla citata norma per l'adozione del provvedimento.
Ciò posto e per quanto qui rileva, va detto che il provvedimento di sospensione della patente di guida, emesso nei confronti dello ex art. 223 C.d.S., si fonda sugli esiti dell'esame Pt_1
tossicologico, eseguito nell'immediatezza del sinistro sulla persona dell'appellante, che aveva pacificamente dato esito positivo essendo lo risultato positivo ai cannabinoidi. Pt_1
Indipendentemente dalla fondatezza della notizia di reato e dalle deduzioni successivamente avanzate da parte appellante, in sede di opposizione all'ordinanza ingiunzione, l'autorità amministrativa ha quindi legittimamente disposto la misura cautelare della sospensione della patente di guida, nell'attesa della visita medica di cui all'art. 119 C.d.S.
Se ne ricava che, al momento dell'introduzione del giudizio di primo grado, non vi era una soccombenza dell'allora parte resistente, tale da giustificare la condanna di quest'ultima alla refusione delle spese processuali, pure a fronte della cessata materia del contendere.
pagina 7 di 8 Segue, dunque, il rigetto dell'appello in ciò assorbita ogni ulteriore questione.
4. Le spese per il grado d'appello seguono la soccombenza e sono liquidate in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014, così come modificati dal DM n. 147/2022, tenuto conto della particolare semplicità delle questioni affrontate e della poca attività svolta, per tutte le fasi processuali, ad eccezione di quella istruttoria che non si è tenuta.
Deve, inoltre, darsi atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento del contributo unificato in misura doppia rispetto a quanto già dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater,
d.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 402/2023, Parte_1
emessa dal Giudice di Pace di CP_1
2) Condanna al pagamento delle spese processuali in favore della Parte_1
, che liquida in € 2.906,00 per compensi professionali, oltre spese Controparte_2
generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
3) Dà atto dell'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002;
Così deciso in Como, all'udienza del 24 settembre 2024
Il giudice dott. Paolo Bertollini
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
All'udienza del 24/09/2024, innanzi al giudice dott. Polo Bertollini sono presenti:
per , l'avv. Giuseppe Borgonovo in sostituzione dell'Avv. Chiara Parte_1
Adele Citterio come da delega scritta che produce in formato cartaceo;
per la in sostituzione dell'Avvocatura dello Stato;
Controparte_1
L'Avv. Borgonovo contesta integralmente quanto dedotto da parte appellata nella memoria difensiva e discute oralmente la causa riportandosi all'atto d'appello e a tutti i precedenti scritti difensivi.
si riporta alla memoria difensiva depositata dall'Avvocatura. Controparte_1
Il giudice
Si ritira in camera di consiglio e, all'esito, provvede come da separata sentenza che costituisce parte integrante del verbale di udienza.
Il giudice dott. Paolo Bertollini
pagina 1 di 8 R.G. N. 2020/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Paolo Bertollini, ha pronunciato ai sensi dell'art. 437 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G. N. 2020/2024 vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1
procura allegata al ricorso, dall'avv. Chiara Adele Citterio ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Giuseppe Borgonovo in via Parini n. 1; CP_1
- Appellante -
E
Controparte_2
(C.F. ), rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, P.IVA_1
presso i cui uffici è domiciliata in Milano, via Freguglia n. 1;
- Appellata -
Conclusioni: All'udienza del 24 settembre 2024, l'appellante si riportava al ricorso;
la parte appellata si riportava alla memoria difensiva.
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. 402/2023 CP_1
pagina 2 di 8 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 6 d.lgs. n. 150/2011, ritualmente depositato in data 19.09.2022,
[...]
adiva il Giudice di Pace di proponendo opposizione avverso l'ordinanza Parte_1 CP_1
prefettizia prot. 915/2022/AreaIII/C.T., notificatagli in data 12.09.2022, con cui era stata disposta nei suoi confronti la sospensione, in via cautelare e provvisoria, della patente di guida per il periodo di un anno ai sensi dell'art. 187, comma 6, C.d.S., ciò visto il rapporto redatto il
29.07.2022 dalla Polizia Stradale di con cui era stata contestata al ricorrente la violazione CP_1 dell'art. 187, comma 1, C.d.S., poiché il giorno 8.07.2022 circolava alla guida del proprio autoveicolo sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, rimanendo coinvolto in un incidente stradale con feriti (cfr. all. 13 al fascicolo primo grado dell'appellante).
In tale occasione, lo era stato infatti coinvolto in un incidente stradale, verificatosi sulla Pt_1
S.S. 340 Dir. al km 24 + 300 nel Comune di Gera Lario, all'esito del quale lo stesso era stato trasportato all'Ospedale di Gravedona e sottoposto ad accertamenti alcolemici e tossicologici, che avevano rivelato la sua positività a sostanze cannabinoidi.
Contestava, tuttavia, il ricorrente di aver fatto uso di dette sostanze, ciò anche in coerenza con il proprio stile di vita e con la sua posizione lavorativa (rappresentante di commercio per il cui svolgimento la patente era essenziale), da cui dipendeva il sostentamento dell'intero nucleo famigliare (moglie e figli); deduceva, quindi, che la riscontrata positività non poteva altrimenti spiegarsi che con un errore, commesso dalla stessa struttura sanitaria, a causa di un temporaneo malfunzionamento del nuovo sistema operativo e informatico.
A riprova di quanto sopra, depositava l'esito dell'esame del capello, praticato in data 2.08.2022
e refertato il 5.08.2022, da cui risultava la propria negatività alle citate sostanze;
articolava, inoltre, richieste di prova orale finalizzate a dimostrare tanto di non aver fatto uso di cannabinoidi, quanto il dedotto malfunzionamento del sistema informatico.
Contestava infine il ricorrente la configurabilità stessa del reato di cui all'art. 187 C.d.S., non essendovi prova dell'evidente alterazione psico-fisica del conducente al momento del sinistro: circostanza, quest'ultima, che non emergeva neppure dalla cartella clinica del pronto soccorso,
pagina 3 di 8 nella quale si dava piuttosto atto che lo stesso appariva “vigile, collaborante, orientato S/T e nella persona, pupille isocoriche isocicliche normoreagenti”.
Concludeva quindi, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dello stesso, per la revoca del provvedimento amministrativo opposto, chiedendo in subordine di ricondurre la durata della sospensione entro i minimi edittali, il tutto con vittoria di spese.
Costituendosi nel giudizio di primo grado, la concludeva per il rigetto Controparte_2 dell'opposizione e per la conferma dell'ordinanza ingiunzione.
Rappresentava infatti l'amministrazione resistente che il provvedimento prefettizio di sospensione ha natura cautelare e provvisoria, trattandosi quindi di un atto dovuto da parte dell'autorità amministrativa a fronte della riscontrata positività alle sostanze stupefacenti, a nulla rilevando l'effettiva sussistenza del fatto di reato, di esclusiva competenza del giudice penale.
Inoltre, la durata della sospensione era stata determinata tenendo conto della lettera della legge, che prevedeva la sospensione della patente di guida da uno a due anni.
Con decreto del 27.12.2022, preso atto del certificato di idoneità alla guida rilasciato dalla
Commissione Medica Patenti, il Giudice di Pace disponeva la sospensione dell'ordinanza e fissava, per la discussione sul merito, l'udienza del 5.06.2023.
A tale udienza, veniva pronunciata la sentenza n. 402/2023 con cui il giudice di prime cure, in parziale accoglimento del ricorso, rideterminava il periodo di sospensione della patente nel solo
“presofferto” e compensava integralmente le spese processuali tra le parti.
Nel frattempo, interveniva altresì decreto di archiviazione nel procedimento penale promosso a carico dello stesso per il reato di cui all'art. 187, comma 1, C.d.S. Pt_1
Con ricorso ritualmente depositato in data 17.06.2024, lo proponeva quindi appello Pt_1
avverso la sentenza del Giudice di Pace, dolendosi in particolare dell'errore di fatto commesso dal primo giudice, il quale non aveva preso in considerazione l'esito negativo dell'esame del capello, che sarebbe stato circostanza sufficiente a dimostrare l'erroneità dei test ematici.
Né il Giudice di Pace aveva svolto sufficiente attività istruttoria, disattendendo le richieste di prova orale avanzate dall'allora parte ricorrente. Erroneamente, il primo giudice si era dunque limitato ad un accoglimento parziale del ricorso.
pagina 4 di 8 L'appellante concludeva quindi, in riforma della sentenza impugnata, per la revoca integrale del provvedimento di sospensione cautelare della patente, oggetto di opposizione.
Infine, proponeva gravame in punto di spese, ritenendo la relativa compensazione contraria al principio di cui all'art. 92 c.p.c., oltre che priva di motivazione.
Con memoria difensiva del 9.09.2024, si costituiva anche nel giudizio di appello la CP_2
per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, eccependo in primis la carenza d'interesse
[...] all'impugnazione ex art. 100 c.p.c. Infatti, l'ordinanza prefettizia oggetto di opposizione era già stata revocata in autotutela dal Prefetto di in data 16.06.2023, con provvedimento Prot. CP_1
915-2/2022/Area 3/C.T., notificato allo il 22.06.2023. Pt_1
Concludeva, inoltre, per il rigetto dell'appello sulle spese in quanto, correttamente, il giudice di primo grado aveva ritenuto la soccombenza reciproca delle parti, alla luce di quando dallo stesso disposto in sentenza circa la riduzione della durata della sospensione.
All'esito dell'odierna udienza di discussione, sentite le parti, la causa viene infine definita con la presente sentenza, ai sensi dell'art. 437 c.p.c.
2. Tutto ciò premesso, va preliminarmente dato atto della cessata materia del contendere relativamente alla domanda di annullamento del provvedimento di sospensione della patente di guida, essendo stato lo stesso revocato in autotutela, con provvedimento della Prefettura di in data 16.06.2023 (cfr. all. 7 alla memoria difensiva). CP_1
Da ciò discende la declaratoria di inammissibilità del primo motivo di gravame, non essendovi un concreto interesse dell'appellante alla riforma della sentenza impugnata sotto il profilo del mancato esame di un fatto controverso, che pure avrebbe condotto all'accoglimento integrale del ricorso di primo grado e alla revoca del provvedimento opposto. Infatti, “l'interesse ad agire, previsto quale condizione dell'azione ex art. 100 c.p.c., va identificato in una situazione di carattere oggettivo derivante da un fatto lesivo, in senso ampio, del diritto e consistente in ciò che senza il processo e l'esercizio della giurisdizione l'attore soffrirebbe un danno;
ne deriva che esso deve avere necessariamente carattere attuale, poiché solo in tal caso trascende il piano di una mera prospettazione soggettiva assurgendo a giuridica ed oggettiva consistenza, e resta invece escluso quando il giudizio sia strumentale alla soluzione soltanto in via di massima o
pagina 5 di 8 accademica di una questione di diritto in vista di situazioni future o meramente ipotetiche” (cfr.
Cass., sez. II, 8 maggio 2024, n. 12532).
In altri termini, stante l'intervenuta revoca del provvedimento amministrativo, l'esame del primo motivo di censura si risolverebbe in una sterile critica all'operato del Giudice di Pace, senza alcuna concreta utilità per la parte appellante.
È invece ammissibile il secondo motivo di impugnazione, relativo alla compensazione delle spese processuali, la cui delibazione impone comunque un esame nel merito della vicenda.
In caso di cessazione della materia del contendere, che si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse di una delle parti alla definizione del giudizio, “postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito”, la regolamentazione delle spese deve necessariamente avvenire attraverso l'accertamento della c.d. soccombenza virtuale, che costituisce logico corollario di una pronuncia di questo tipo, a meno che non siano le stesse parti a richiedere congiuntamente la compensazione delle spese (cfr. Cass., sez. II, 31 ottobre 2023, n. 30251; nello stesso senso, v. anche Cass., sez.
I, 7 maggio 2009, n. 10553).
3. Tutto ciò premesso e venendo al merito del secondo motivo di censura, l'appello sulle spese proposto dallo è infondato e merita di essere respinto. Pt_1
Al riguardo, va necessariamente evidenziato che “il provvedimento del prefetto di sospensione della patente di guida a norma dell'art. 223 c.d.s. ha natura cautelare e trova giustificazione nella necessità di impedire nell'immediato, prima ancora che sia accertata la responsabilità penale, che il conducente del veicolo, nei confronti del quale sussistono fondati elementi di un'evidente responsabilità in ordine ad eventi lesivi dell'incolumità altrui, continui una condotta che può arrecare pericolo ad altri” (cfr. Cass., sez. un., 6 giugno 2007, n. 13226). Trattasi, in altri termini, di una “misura cautelare di esclusiva spettanza prefettizia, necessariamente preventiva, strumentalmente e teleologicamente tesa a tutelare, con immediatezza, l'incolumità
e l'ordine pubblico e, per ciò stesso, oggetto di un particolare e celere “iter” procedimentale che riconosce all'amministrazione la facoltà di adottare provvedimenti cautelari anche prima
pagina 6 di 8 della comunicazione dell'avvio del procedimento agli interessati” (cfr. Cass., sez. VI-2, 15 dicembre 2016, n. 25870).
Sulla scorta di ciò, si è dunque persuasivamente osservato che il citato provvedimento, a differenza di quello disciplinato dall'art. 222, commi 2 e 3, C.d.S., per l'ipotesi in cui dalla guida in stato di alterazione psico-fisica siano derivate lesioni o omicidio, in relazione al quale la sospensione della patente di guida è subordinata alla valutazione di sussistenza di “fondati elementi di una evidente responsabilità”, costituisce un atto dovuto e privo di discrezionalità da parte dell'amministrazione che lo emana (cfr. Cass., sez. VI-2, 8 maggio 2018, n. 10983; nello stesso senso, v. anche Cass., sez. II, 31 dicembre 2014, n. 27559).
Ciò si ripercuote, infine, sull'ampiezza del sindacato giurisdizionale previsto dall'art. 205 C.d.S., giacché lo stesso “deve avere riguardo alla sussistenza, nel momento in cui il potere è stato esercitato, dei presupposti previsti dalla norma e non può trarre argomento dagli esiti "a posteriori" dell'opposizione al verbale di contestazione dell'illecito amministrativo, né, alla stregua di questi ultimi, valutare retrospettivamente le finalità cautelari perseguite dall'autorità”
(cfr. Cass., Sez. II, 5 ottobre 2020, n. 21266).
Non rilevano, in altri termini, le ragioni di opposizione successivamente avanzate dalla parte ricorrente, essendo unicamente necessario verificare l'originaria sussistenza dei presupposti cautelari previsti dalla citata norma per l'adozione del provvedimento.
Ciò posto e per quanto qui rileva, va detto che il provvedimento di sospensione della patente di guida, emesso nei confronti dello ex art. 223 C.d.S., si fonda sugli esiti dell'esame Pt_1
tossicologico, eseguito nell'immediatezza del sinistro sulla persona dell'appellante, che aveva pacificamente dato esito positivo essendo lo risultato positivo ai cannabinoidi. Pt_1
Indipendentemente dalla fondatezza della notizia di reato e dalle deduzioni successivamente avanzate da parte appellante, in sede di opposizione all'ordinanza ingiunzione, l'autorità amministrativa ha quindi legittimamente disposto la misura cautelare della sospensione della patente di guida, nell'attesa della visita medica di cui all'art. 119 C.d.S.
Se ne ricava che, al momento dell'introduzione del giudizio di primo grado, non vi era una soccombenza dell'allora parte resistente, tale da giustificare la condanna di quest'ultima alla refusione delle spese processuali, pure a fronte della cessata materia del contendere.
pagina 7 di 8 Segue, dunque, il rigetto dell'appello in ciò assorbita ogni ulteriore questione.
4. Le spese per il grado d'appello seguono la soccombenza e sono liquidate in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014, così come modificati dal DM n. 147/2022, tenuto conto della particolare semplicità delle questioni affrontate e della poca attività svolta, per tutte le fasi processuali, ad eccezione di quella istruttoria che non si è tenuta.
Deve, inoltre, darsi atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento del contributo unificato in misura doppia rispetto a quanto già dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater,
d.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 402/2023, Parte_1
emessa dal Giudice di Pace di CP_1
2) Condanna al pagamento delle spese processuali in favore della Parte_1
, che liquida in € 2.906,00 per compensi professionali, oltre spese Controparte_2
generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
3) Dà atto dell'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002;
Così deciso in Como, all'udienza del 24 settembre 2024
Il giudice dott. Paolo Bertollini
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