Articolo 58 del Codice postale e delle telecomunicazioni
Articolo 57Articolo 59
Versione
4 maggio 1973
Art. 58.
Trasporto dei pacchi non soggetti alla esclusivita' postale

Non sono soggetti alle disposizioni dell'art. 1 del presente decreto:
1) il trasporto di pacchi e colli, che superino il peso di 20 chilogrammi;
2) il trasporto di pacchi e colli effettuato nell'ambito del territorio di uno stesso comune o dalla localita' di origine alla stazione ferroviaria cui essa fa capo;
3) il trasporto di pacchi e colli affidato dai mittenti:
a) direttamente alle ferrovie dello Stato;
b) alle societa' od imprese di trasporto su linee terrestri, acquee od aeree, in qualsiasi modo sovvenzionate o sussidiate dallo Stato o che eseguono il servizio postale su tutta la linea percorsa o su parte di essa;
c) ai privati che, occasionalmente e senza fini di lucro o per speciale incarico, eseguono il trasporto, purche' non siano vettori di professione, ne' siano addetti ad imprese di trasporto.
Entrata in vigore il 4 maggio 1973
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