CASS
Sentenza 21 agosto 2024
Sentenza 21 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 21/08/2024, n. 23010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23010 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2024 |
Testo completo
Civile Sent. Sez. 5 Num. 23010 Anno 2024 Presidente: DE MASI ORONZO Relatore: CANDIA UGO Data pubblicazione: 21/08/2024 questa Corte rinviava la causa a nuovo ruolo, dando atto che in data 3 ottobre 2022 le contribuenti avevano avanzato istanza di sospensione del giudizio onde verificare la possibilità di avvalersi della procedura di definizione agevolata ai sensi dell’art. 5 della legge 31 agosto 2022, n. 130; 6. con nota depositata il 24 aprile 2024 l’Agenzia ha chiesto l’estinzione del giudizio. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con istanza depositata il 24 aprile 2024 l’Agenzia delle Entrate, nel dare atto che l’Ufficio provinciale di Brescia aveva comunicato che i contribuenti avevano presentato domanda di definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 6 d.l. 22 ottobre 2016 n. 193, provvedendo al pagamento previsto per il perfezionamento della definizione, ha chiesto di dichiarare l’estinzione per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio. 2. Alla luce di quanto precede, non può che dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, avendo i contribuenti definito in via amministrativa il presente contenzioso. 4 di 4 3. Ai sensi dell’art. 46, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, il che assorbe ogni valutazione anche in relazione al ricorso incidentale proposto, in via condizionata, dai ricorrenti.
P.Q.M.
la Corte dichiara l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere e che le spese del giudizio restino a carico della parte che le ha anticipate. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30 aprile 2024.
P.Q.M.
la Corte dichiara l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere e che le spese del giudizio restino a carico della parte che le ha anticipate. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30 aprile 2024.