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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/11/2025, n. 6593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6593 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Così composta:
TA ET LU de Courtelary Presidente
NA UC Consigliere Relatore
Mario Montanaro Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1014 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
( C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
( C.F. ) Parte_2 CodiceFiscale_2
elettivamente domiciliati presso lo studio degli Avv.ti Pompilio Massafra e Massimo Langella che li rappresentano e difendono per mandato in atti
APPELLANTI
E
( P. IVA ) Controparte_1 P.IVA_1
Elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Mauro Pelo che la rappresenta e difende per mandato in atti
APPELLATA 1 Oggetto: impugnazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 11102/2020, resa nel procedimento n.r.g. 6721/2017 – contratti bancari -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2 impugnavano la sentenza del Tribunale di Roma n. 11102/20 con cui era stata respinta la domanda degli appellanti volta a far dichiarare la nullità di clausole relative a un mutuo ipotecario stipulato con BNL s.p.a. il diciotto dicembre 2001
Parte appellata si costituiva e chiedeva il rigetto dell'impugnazione.
All'udienza del cinque luglio 2021 la Corte, rilevata la regolare costituzione del contraddittorio, fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni in data otto aprile 2024, differita d'ufficio al tre novembre 2025 e sostituita con il deposito telematico di note ex art. 127-ter del d. lgs. n. 149/2022 come da decreto del sedici settembre 2025.
Con decreto del tre novembre 2025 la Corte, rilevato che all'udienza di precisazione delle conclusioni le parti non avevano presentato note scritte, la rinviava ex art. 309 c.p.c. al dicei novembre 2025, in presenza;
le parti non comparivano e la Corte riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio di appello.
Le parti non hanno depositato note scritte sostitutive dell'udienza del tre novembre 2025, come da decreto del sedici settembre 2025, ritualmente comunicato;
le medesime parti non sono comparse all'udienza fissata ex art. 309 c.p.c. per il dieci novembre ore 11,00, nonostante ne fossero a conoscenza avendo ricevuto tempestiva comunicazione dalla
Cancelleria.
2 Sussistono i presupposti di cui all'art. 181 c.p.c., come richiamato dall'art. 309 c.p.c. e con gli effetti di cui all'art. 338 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando,
dichiara l'estinzione dell'appello e ordina la cancellazione della causa dal ruolo.
Roma, dieci novembre 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
NA UC TA ET LU de Courtelary
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Così composta:
TA ET LU de Courtelary Presidente
NA UC Consigliere Relatore
Mario Montanaro Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1014 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
( C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
( C.F. ) Parte_2 CodiceFiscale_2
elettivamente domiciliati presso lo studio degli Avv.ti Pompilio Massafra e Massimo Langella che li rappresentano e difendono per mandato in atti
APPELLANTI
E
( P. IVA ) Controparte_1 P.IVA_1
Elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Mauro Pelo che la rappresenta e difende per mandato in atti
APPELLATA 1 Oggetto: impugnazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 11102/2020, resa nel procedimento n.r.g. 6721/2017 – contratti bancari -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2 impugnavano la sentenza del Tribunale di Roma n. 11102/20 con cui era stata respinta la domanda degli appellanti volta a far dichiarare la nullità di clausole relative a un mutuo ipotecario stipulato con BNL s.p.a. il diciotto dicembre 2001
Parte appellata si costituiva e chiedeva il rigetto dell'impugnazione.
All'udienza del cinque luglio 2021 la Corte, rilevata la regolare costituzione del contraddittorio, fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni in data otto aprile 2024, differita d'ufficio al tre novembre 2025 e sostituita con il deposito telematico di note ex art. 127-ter del d. lgs. n. 149/2022 come da decreto del sedici settembre 2025.
Con decreto del tre novembre 2025 la Corte, rilevato che all'udienza di precisazione delle conclusioni le parti non avevano presentato note scritte, la rinviava ex art. 309 c.p.c. al dicei novembre 2025, in presenza;
le parti non comparivano e la Corte riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio di appello.
Le parti non hanno depositato note scritte sostitutive dell'udienza del tre novembre 2025, come da decreto del sedici settembre 2025, ritualmente comunicato;
le medesime parti non sono comparse all'udienza fissata ex art. 309 c.p.c. per il dieci novembre ore 11,00, nonostante ne fossero a conoscenza avendo ricevuto tempestiva comunicazione dalla
Cancelleria.
2 Sussistono i presupposti di cui all'art. 181 c.p.c., come richiamato dall'art. 309 c.p.c. e con gli effetti di cui all'art. 338 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando,
dichiara l'estinzione dell'appello e ordina la cancellazione della causa dal ruolo.
Roma, dieci novembre 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
NA UC TA ET LU de Courtelary
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