Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 02/04/2025, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1699/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott. Niccolò Bencini GIUDICE REL. Dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1699 /2024, promossa da
(c.f. , nt. a MONTEODORISIO (CH) il Parte_1 C.F._1
30/11/1969. Con il patrocinio dell'Avv. LO VERDE MARIA Domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. ) nt. a NAPOLI (NA) il 01/10/1969 CP_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. RESISTENTE CONTUMACE e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: PARTE RICORRENTE: 1) Pronunciare ai sensi del combinato disposto degli articoli 2 e 3 co. 3 lett. b) della legge 01.12.1970 n. 898 come modificato dalla L. 74/87 la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i sigg. e Parte_1
in Garbagna Novarese (NO), come da copia integrale dell'atto di matrimonio n. 2 – Parte 2 – Serie CP_1
A – Anno 1997, ordinando all'Ufficiale dello stato civile di detto Comune di provvedere all'annotazione della relativa sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 369/2000;
2) Dichiarare i coniugi economicamente indipendenti e che nulla hanno a pretendere a titolo di assegno divorzile;
3) Confermare l'assegnazione della casa coniugale sita in Vespolate (NO) alla moglie;
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oltre al 50% di tutte le spese straordinarie previamente documentate e concordate, come da protocollo in uso presso l'intestato Tribunale All'udienza del 30.1.2025 parte ricorrente ha rinunciato alla domanda di revoca dell'assegno di mantenimento in favore dei figli
* PUBBLICO MINISTERO:
“conclude per l'accoglimento del ricorso, rimettendosi al Giudice civile per la determinazione delle condizioni”.
**** MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa Con ricorso depositato in data 25.9.2024, ha adito il Tribunale di Novara Parte_1 per chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con CP_1 contratto in data 20.9.1997 in Garbagna Novarese (NO), atto trascritto al n. 2 – Parte 2 – Serie A
– Anno 1997. Dall'unione tra le parti, nascevano i figli (in data 24/05/1999) e (in data CP_2 Per_1
13/11/2000). In data 26.9.2017 il Tribunale di Novara emetteva decreto di omologa della separazione personale dei coniugi, che poneva a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli nella misura di € 700,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. I coniugi venivano dichiarati economicamente autosufficienti Circa la propria situazione patrimoniale, il ricorrente ha evidenziato di essere dipendente presso la società , con retribuzione di circa 2.000,00 € mensili netti. Lo stesso è titolare di un conto Pt_2 corrente con saldo al 31.8.2024 di € 28.767,17. Ha, infine, evidenziato come entrambi i figli, oramai maggiorenni, svolgono attività lavorativa. Ha, quindi, rassegnato le conclusioni in epigrafe riportate.
* All'udienza del 30.1.2025, il Giudice, dichiarata la contumacia di parte resistente, ha proceduto all'interrogatorio libero dell'attore, all'esito del quale ha rimesso la causa in decisione.
****
2. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio In via preliminare, il Collegio ritiene che il materiale probatorio acquisito nel corso del giudizio sia idoneo e sufficiente a pervenire ad una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti. La domanda relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio va accolta, in quanto ricorre il presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970. Come noto, gli artt. 1 e 2 della L. 1° dicembre 1970, n. 898, prevedono che il giudice pronunzi lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo art.4, accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3.
Pag. 2 Tra le varie cause indicate dall'art. 3, viene in rilievo quella descritta dal n. 2, lett. b, che contempla l'ipotesi in cui sia stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale, ovvero sia intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione deve essersi protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale (v. art.3, n.2, lett. b, come modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 11.05.2015). Come risulta dai documenti in atti, i coniugi si sono separati con decreto di omologa emesso dal Tribunale di Novara in data 26.9.2017. Da allora la separazione è proseguita ininterrottamente e la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non è stata più ricostituita. E del resto, non può ritenersi che il breve periodo di convivenza successivo alla separazione, dovuto all'espiazione di pena detentiva alla detenzione da parte del resistente abbia ricostruito la comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Ai sensi dell'art. 5, co. 2, L. n.898/1970, la resistente perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio. Sussistono quindi i presupposti richiesti dalla legge per consentire al presente Collegio di formulare un giudizio positivo sulla sussistenza del presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970.
3. Il mantenimento dei figli Parte ricorrente ha rinunciato alla domanda di revoca dell'assegno di mantenimento in favore dei figli maggiorenni, chiedendo la conferma di quanto statuito in sede di separazione. Pur non avendo fornito prova circa l'autosufficienza economica dei figli, a fronte della rinuncia alla domanda di revoca, tenuto conto delle condizioni economiche di parte ricorrente, ritiene il Collegio di confermare il contributo al mantenimento in favore dei figli maggiorenni, come statuito in sede di separazione. Deve, altresì, confermarsi l'assegnazione della casa coniugale a CP_1
4. Spese di lite Tenuto conto della necessità della pronuncia in punto status e della mancata costituzione di parte resistente le spese di lite devono ritenersi integralmente compensate.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e in data 20.9.1997 in Garbagna Novarese (NO), atto Parte_1 CP_1 trascritto al n. 2 – Parte 2 – Serie A – Anno 1997;
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2. ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Garbagna Novarese di procedere alle incombenze di legge;
3. dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
4. conferma l'obbligo di contribuzione a carico di nei confronti dei figli, Parte_1 ora maggiorenni, come disposto nel decreto di omologa emesso dal Tribunale di Novara in data 26.9.2017;
5. assegna la casa coniugale a CP_1
6. compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Novara, nella camera di consiglio del giorno 28 marzo 2025.
Il Giudice relatore ed estensore Il Presidente (dott. Niccolò Bencini) (dott. Andrea Ghinetti)
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