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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/06/2025, n. 4987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4987 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Giudice Dott.ssa Maria Pia Mazzocca, in qualità di giudice del lavoro, alla scadenza del termine di cui all' art 127 ter c.p.c. all' udienza del 22/5/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero R.G. 18461/2023
TRA
(POMPEI 13/08/1950- CF giusta Parte_1 C.F._1
procura che si allega (residente in [...]13 - NAPOLI),rappresentato e difeso dall' Avv. Stefano Pannone e presso lo stesso elett.te domiciliato
RICORRENTE
CONTRO
l' COD. FISC. , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del Presidente, legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.
Antonella Trovati - C.F. – PEC. C.F._2
t - e Avv. Erminio Capasso, in virtù di procura Email_1
generale alle liti notaio in Fiumicino (RM) del 22/03/2024 - Repertorio n. Persona_1
37875 - Raccolta n. 7313 - ed elettivamente domiciliato con il sottoscritto procuratore presso la propria Avvocatura Distrettuale di Napoli al Viale A. De Gasperi, n. 55 CP_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato il ricorrente in epigrafe indicato conveniva in giudizio l' esponendo che: CP_1
1 era affetto da IN SITU DI ALTO GRADO Persona_2
RECIDIVATO DOPO PLURIMI INTERVENTI DI TURV SOTTOPOSTO A
RADICALE CON LINFOADENECTOMIA ED Controparte_2
; IPERTENSIONE ARTERIOSA;
Controparte_3 CP_4
SOTTOPOSTO A Controparte_5 CP_6
2018; INSUFFICIENZA RENALE CRONICA
[...] CP_7 CP_8
III STADIO CON ANEMIA IN TRATTAMENTO CON ALFA CP_9
BIOSIMILARE; ; CP_10
- Che aveva proposto regolare domanda amministrativa in data 9/3/2022 al fine di ottenere l' accertamento dell' invalidità civile, con necessità di assistenza continua e pertanto diritto all' indennità di accompagnamento con decorrenza dalla domanda amministrativa, o, in subordine dalla diversa data accertata in corso di causa, e per l' effetto il diritto alla percezione dell' indennità di accompagnamento le consequenziali provvidenze economiche ad essa correlate nonché l' accertamento della condizione di Handicap con connotazione di gravità ex art 3 co3 L. 104792
- che il procedimento amministrativo aveva avuto esito negativo
- che aveva proposto ricorso giudiziario per ATP ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., che elle more era deceduto e si erano costituiti gli eredi
- che depositavano regolare dichiarazione di dissenso dalla relazione del CT depositata nell'ambito del procedimento così sorto
- che, all'esito, depositavano ricorso giurisdizionale.
- Chiedeva pertanto che il Tribunale adito, avuto riguardo alle patologie da cui essa parte ricorrente era affetta, dichiarasse l' invalidità nella misura del 100% con necessità di assistenza continua e della condizione di Handicap con connotazione di gravità ex art 3 co3 L. 104792 , con decorrenza dalla domanda amministrativa, o, in subordine dalla diversa data accertata in corso di causa, e per l' effetto il diritto alla percezione dell' indennità di accompagnamento il tutto con vittoria di spese, da distrarsi.
L' si costituiva in giudizio, contestando la ritualità e la fondatezza della domanda e CP_1
chiedendone il rigetto.
2 Il giudice convocava il CT a chiarimenti e, sulla documentazione in atti, la causa all' esito dcel deposito di note di trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c. è stata decisa in data 22/5/2025 con la presente ce sentenza
Il ctu nella consulenza osserva “ In risposta ai quesiti posti dall'Ecc.mo Magistrato si può affermare che il Sig. , dianni 74, presenta le seguenti infermità: Parte_1
carcinoma vescicale infiltrante di alto grado trattato con resezione per via endoscopica
(12.2020) e, per la condizione di plurime recidive, con cistectomia radicale e confezionamento di ureterocutaneostomia destra (11.21) insufficienza renale cronica trattata con dialisi trisettimanale dal marzo 2024 ipertensione arteriosa in buon compenso emodinamico broncopneumopatia cronica ostruttiva in O2 terapia 8 ore/die dal settembre 2023 osteoartrosi con lieve impegno funzionale glaucoma cronico – esiti di intervento per distacco di retina in occhio destro sindrome depressiva
Tenuto conto del grado e della natura delle infermità accertate, dell'età e del sesso del periziato, sulla base dell'esame clinico e della documentazione sanitaria si può affermare che il ricorrente, allo stato, presenta i requisiti necessari per ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e della condizione di handicap con connotazione di gravità comma 3 art 3 L.104/92.
Nel corso del procedimento giudiziario si è verificato un peggioramento dele condizioni cliniche del paziente, sia a causa del peggioramento della funzione renale che ha reso necessario il trattamento emodialitico, che per l'insorgenza di ulteriori infermità
(broncopneumopatia cronica ostruttiva in ossigeno terapia 8 ore/die) comunque incidenti sul complesso invalidante.
Sebbene, anche nel soggetto sottoposto a dialisi, il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento è condizionato al riconoscimento di una perdita dell'autonomia nella deambulazione e/o nel compimento degli atti di vita quotidiana, occorre tenere in considerazione non solo il trattamento dialitico in sé, ma anche l'attuale obiettività che, allo stato, mostra un quadro clinico complessivo tale da far ritenere che il paziente abbia superato il limite tra autonomia e disautonomia.
Ciò premesso, si fissa la decorrenza delle prestazioni dalla data di inizio del trattamento dialitico (marzo 2024).
3 Per il periodo di tempo antecedente non vi sono dati documentali significativi di una perdita di autonomia del soggetto tale da giustificare il riconoscimento delle prestazioni richieste e, pertanto, il parere del CT nominato in fase sommaria è condivisibile” .
Il giudice condivide le conclusioni cui perviene i CT (che appare completa, esaustiva, oltre che scevra di vizi logici o giuridici) e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante.
La domanda pertanto va accolta limitatamente all'accertamento del requisito sanitario, tanto per l' indennità di accompagnamento che la condizione di handicap con connotazione di gravità ex art 3 co3 L. 104/92 dal marzo 2024
Le spese di lite AS EQ , tenuto conto della decorrenza della prestazione, vadano integralmente compensate e come da dispositivo.
P.Q.M.
1) Dichiara concluso il procedimento di ATP n 13523/2022 e dispone l'archiviazione, accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto accerta in capo a la invalidità Parte_1 nella misura del 100% con diritto all'accompagnamento e condizione di handicap con connotazione di gravità ex art 3 co3 L. 104/92 a far data dal marzo 2024
2) Compensa integralmente le spese di lite
3)Pone le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto, a carico dell' CP_1
Napoli, il 22/5/2025 Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Maria Pia Mazzocca
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