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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 03/10/2025, n. 525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 525 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Affari Civili Contenziosi
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Mariannunziata Taverna ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1446/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANGELO Parte_1 C.F._1 te do izzo Telematico del difensore, in virtù di procura in calce all'atto di citazione;
ATTORE
CONTRO
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._2 CP_2 con il PA mente C.F._3
C.DA CAMPIGLIONE, N.105, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIULIANO Controparte_3 C.F._4
CIPOLLETTA, elettivamente domiciliata presso l'Indirizzo Telematico del difensore, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTI
OGGETTO: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti concludevano come in verbale all'udienza di precisazioni delle conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
e chiedendo l'accoglimento delle seguenti Controparte_1 CP_2 Controparte_3
conclusioni:
1 “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, dichiarare inefficace nei confronti del Sig. l'atto di vendita a rogito Notaio del 25/07/2017, Reg. part. N. Parte_1 Per_1
4511, Reg. Gen. 6192, trascritto il 27/07/2017, posto in essere dal sig. unitamente alla Controparte_1
moglie in comunione dei beni, in favore della figlia , avente ad oggetto la CP_2 Controparte_3
proprietà dell'immobile sito in Montegranaro, Via Fermana Sud n. 108 e distinto al NCEU di detto
Comune, al Foglio 19, part. 476 sub 5 e 7 revocandolo e ponendolo nel nulla con ogni effetto di legge conseguente.
Per l'effetto ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari presso l'Agenzia del Territorio di Fermo la trascrizione/annotazione dell'emananda sentenza, con esonero da ogni responsabilità, e con ogni altro effetto di legge conseguente.
Con vittoria di spese e competenze di causa.”.
Si costituiva in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti Controparte_3
conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale Civile di Fermo adito, contrariis reiectis,
- in via preliminare rigettare la richiesta di sospensione del presente procedimento, per le ragioni esposte sub 4);
- in via principale e nel merito, rigettare ogni domanda e pretesa avversaria in quanto infondata in fatto ed in diritto, per tutto quanto sopra esposto, argomentato e dedotto sub 1, 2 e 3).
Il tutto con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio, oltre rimborso forfettario
15% ed oneri accessori come per legge”.
Si costituivano in giudizio e chiedendo l'accoglimento Controparte_1 CP_2
delle seguenti conclusioni:
“Piaccia al Tribunale di Fermo, contrariis reiectis,
In Via Preliminare dichiarare l'inammissibilità del ricorso per le ragioni di cui in premessa;
Nel Merito, respingere la domanda così come proposta in quanto infondata sia in fatto che in diritto.
Con vittoria di spese e compensi di legge”.
Instaurato il contraddittorio, istruita documentalmente la causa, definito il tema della lite ed esaurita l'istruzione, all'udienza del 15.05.2025, venivano precisate le conclusioni, quindi, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte attrice, con il proprio atto di citazione, assumeva quanto segue:
2 1. in data 08.03.2022, notificava nei confronti di e Parte_1 Controparte_1
di rispettivamente nella qualità di appaltatore e progettista e direttore dei Parte_2
lavori, atto di citazione con il quale li conveniva in giudizio, chiedendo l'accertamento dell'esistenza e della natura dei vizi denunciati dall'attore nonché la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni causati, pari alla spesa necessaria alla relativa eliminazione;
2. nello specifico, nel giudizio incardinatosi, l'attore svolgeva le conclusioni di cui sopra deducendo che tra lo stesso e i convenuti era intervenuto un contratto di appalto per il risanamento di un muro controterra, posto al confine della propria proprietà in Monte Urano;
3. l'impresa appaltatrice e il progettista e direttore dei lavori avevano individuato e stabilito i materiali e le dimensioni degli elementi che sarebbero stati utilizzati. Così, i lavori erano iniziati e portati a termini nel corso dello stesso anno e l'attore provvedeva al pagamento degli stessi. Tuttavia, dopo sei/sette anni, il muro aveva iniziato a cedere e i convenuti, in un primo momento, riconoscevano i vizi, impegnandosi a rimediare agli stessi, senza rispettare l'impegno;
4. i vizi venivano accertati dall'attore che diffidava e CP_1 Parte_2
introducendo anche un procedimento di mediazione e un procedimento per A.T.P., dichiarato inammissibile, pertanto, si era reso necessaria l'introduzione del giudizio in sede contenziosa e la causa veniva iscritta a ruolo con il numero 455/2022 R.G., ancora, in corso al momento dell'introduzione del presente giudizio;
5. era probabile l'accoglimento della domanda dell'attore e, pertanto,
[...]
sarebbe stato condannato al risarcimento dei danni nei suoi confronti;
Controparte_1
6. in data 25.07.2017, unitamente alla moglie in Controparte_1 CP_2
regime di comunione dei beni, cedeva il proprio intero compendio immobiliare alla figlia , CP_3
per la somma complessiva di euro 95.000,00 che veniva pagata, per lo più con assegni circolari;
7. tale vendita si realizzava dopo che era stato informato dei vizi del muro e CP_1
dopo qualche mese dalla comunicazione dell'esito del carotaggio, effettuato nell'interesse dell'odierno attore, dal quale risultavano le responsabilità delle controparti per non aver eseguito il progetto secondo le indicazioni;
8. lo scopo della vendita, pertanto, era stato quello di sottrarre, alla garanzia del suo creditore, l'intero patrimonio immobiliare, mediante la vendita simulata o, comunque, quello di creare volontariamente un pregiudizio;
3 9. a deporre in favore dell'accoglimento della domanda revocatoria dovevano considerarsi le seguenti circostanze: la vendita veniva effettuata a favore della figlia convivente e mediante il pagamento di assegni circolari che non identificavano l'autore del versamento e che ben avrebbero potuto essere predisposti direttamente da I coniugi e Controparte_1 CP_1
poi, avevano continuato vivere nella stessa casa che sembrava avere un valore di CP_2
mercato superiore a quello di vendita;
10. considerata la pendenza del giudizio avente R.G. n. 455/2022, il presente giudizio, introdotto per interrompere la prescrizione, doveva essere interrotto ex art. 2903 c.c., in attesa della sentenza che avrebbe definito il primo procedimento.
La convenuta costituitasi in giudizio, specificava quanto segue: Controparte_3
• la domanda attorea doveva essere rigettata in mancanza dei presupposti previsti dalla legge. In primo luogo, e nell'anno 2017, erano debitori nei Controparte_1 CP_2
confronti della banca per euro 61.949,24. I debiti in questione erano scaduti, tanto CP_4
che l'istituto di credito aveva iscritto gli stessi a sofferenza e la vendita dell'immobile era l'unico mezzo che avevano i coniugi per ripianare il proprio debito;
• pertanto, la figlia della coppia, in accordo con la , decideva di procedere CP_4
all'acquisto, chiedendo al marito un prestito di euro 10.000,00, accreditato in data 25.07.2017, nonché un finanziamento fondiario che la concedeva e accreditava per euro CP_4
82.000,00, come da atto notarile rogato dal Notaio in data 25.07.2017, vale a dire, lo Per_1
stesso giorno della stipula dell'atto di compravendita;
• contestualmente all'atto di compravendita, e versavano Controparte_1 CP_2
alla , filiale di Montegranaro, la somma di euro 61.949,24, corrispondente all'importo CP_4
di cui al primo dei due assegni circolari (precisamente il n. V.6400981933-08) con cui
[...]
aveva pagato l'immobile oggetto di compravendita. La inviava liberatoria per CP_3 CP_4
la sofferenza n. 11784, in data 27.07.2017 e liberatoria per la sofferenza n. 11785, in data
28.07.2017;
• trattandosi di debiti già “girati a sofferenza” – pertanto scaduti – trovava applicazione l'art. 2901, comma 3 c.c.;
• difettava, altresì, il requisito del consilium fraudis dei coniugi - e quello CP_1 CP_2
della scientia fraudis in capo a Controparte_3
4 • nel caso di specie, infatti, ricorreva un'ipotesi di atto anteriore al sorgere del credito, pertanto, il presupposto soggettivo doveva essere individuato nella dolosa preordinazione finalizzata specificamente al pregiudizio del soddisfacimento del creditore. Invece,
[...]
e avevano venduto l'unico immobile di loro proprietà per pagare debiti CP_1 CP_2
scaduti e non per sottrarlo ad un soggetto che neppure era ancora creditore, con assenza del presupposto soggettivo della conoscenza del pregiudizio o della dolosa preordinazione;
• quanto all'atteggiamento psicologico del terzo, in capo a difettava Controparte_3
qualsivoglia consapevolezza che il pregiudizio derivante dall'atto fosse deliberatamente provocato dal debitore, non essendo a conoscenza della diffida che il aveva inviato al Pt_1
padre. La stessa, al contrario, aveva effettuato l'acquisto dell'immobile per evitare che tale bene fosse oggetto di azione esecutiva da parte della;
CP_4
• del resto, al momento della stipula dell'atto notarile del 25.07.2017, non Parte_1
aveva trascritto alcuna domanda giudiziale;
• la convenuta poi, aveva acquistato l'immobile anche nell'ottica Controparte_3
dell'espansione dell'attività del marito , titolare dell'omonima ditta individuale, Persona_2
avente sede nel medesimo immobile, sito in Montegranaro, via Fermana Sud, n.110;
• tutti i pagamenti relativi alla compravendita del 25.07.2017 erano stati effettuati
[...]
con somme proprie e, in particolare, con gli assegni circolari n. V.6400981933-08, di CP_3
euro 61.949,24 e n. T.6301829511-03, di euro 18.221,76, indicati all'art. 2, pagg. 4 e 5 dell'atto notarile, ed erano stati emessi utilizzando la somma ottenuta con il finanziamento fondiario.
Inoltre, gli assegni bancari n. 0027172081-01, di euro 7.829,00 e n. 0027172083-03, di euro
7.000,00 erano stati emessi dalla utilizzando la somma versatale dal marito e CP_1 Persona_2
sostenendo le spese notarili per complessivi euro 7.250,00, relative al finanziamento fondiario, all'atto di compravendita ed alla cancellazione dell'ipoteca;
• infine, non sussistevano i presupposti per la sospensione del giudizio in quanto l'asserito credito era contestato da e anche tenuto conto del pregiudizio Controparte_1 CP_2
patito dalla convenuta la quale non avrebbe potuto effettuare le opere necessarie per il CP_1
cambio di destinazione e d'uso del proprio garage.
I convenuti e costituitisi in giudizio, aderivano Controparte_1 CP_2
sostanzialmente alle difese dell'altra parte convenuta specificando quanto segue:
5 • nell'ambito del giudizio per l'accertamento dei vizi, le perizie di parte depositate escludevano la responsabilità di in ordine ai lavori progettati, nell'anno 2008, Controparte_1
dall'Ing. e realizzati, con la conseguenza che non sussisteva alcun debito e Parte_2
non era possibile prevedere una eventuale sua responsabilità risarcitoria in relazione ai lavori eseguiti in favore dell'attore;
• il credito per il quale veniva introdotta la presente domanda revocatoria non era certo e, in ogni caso, il diritto di credito futuro vantato dal VE poteva essere esercitato unicamente sulla quota indivisa del 50% di proprietà del non potendo interessare la residua quota CP_1
di proprietà della CP_2
• doveva essere contestato che il valore di vendita indicato nel rogito fosse inferiore al valore di mercato.
Ciò premesso occorre osservare quanto segue.
In punto di fatto – e come meglio si vedrà nel prosieguo – la parte attrice ha agito ai sensi dell'art. 2901 c.c. al fine di ottenere la dichiarazione di inefficacia e, dunque, la revoca nei propri confronti, dell'atto di compravendita immobiliare, a rogito del Notaio con cui, Per_1
in data 25.07.2017, Reg. part. N. 4511, Reg. Gen. 6192, e la moglie, Controparte_1
comproprietaria, trasferivano alla figlia la proprietà CP_2 Controparte_3
dell'immobile sito in Montegranaro, Via Fermana Sud, n. 108 e distinto al NCEU di detto
Comune, al Foglio 19, part. 476 sub 5 e 7.
Passando al merito, giova premettere che l'azione revocatoria ordinaria è disciplinata dall'art. 2901 c.c., in base al quale il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni:
1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;
2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione.
6 Al terzo comma, poi, è precisato che non è soggetto a revoca l'adempimento di un debito scaduto.
In particolare, l'azione revocatoria ordinaria rappresenta uno dei principali strumenti predisposti dall'ordinamento per la conservazione della garanzia patrimoniale generica di cui all'art. 2740 c.c. Tale strumento, infatti, ha solo la funzione di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore ex art. 2740 c.c., la cui consistenza, per effetto dell'atto di disposizione posto in essere dal debitore, si sia ridotta al punto da pregiudicare la realizzazione del diritto del creditore con l'azione espropriativa.
In coerenza con tale sua unica funzione, l'azione predetta ove esperita vittoriosamente, non determina il travolgimento dell'atto di disposizione posto in essere dal debitore, ma semplicemente l'inefficacia di esso nei soli confronti del creditore che l'abbia vittoriosamente esperita, per consentire allo stesso di esercitare sul bene oggetto dell'atto l'azione esecutiva ai sensi degli artt. 602 e ss. c.c. per la realizzazione del credito (v. Cass. Civ. 18.2.1991, n. 1691).
Passando all'esame dei requisiti per l'esperimento dell'azione de qua, l'art. 2901 c.c. prevede espressamente la sussistenza di un elemento oggettivo (cd. eventus damni) e di uno soggettivo.
Quanto al primo, si deve evidenziare che -ai fini dell'esperibilità dell'azione revocatoria ordinaria- non è necessario che il debitore si trovi in stato di insolvenza, essendo sufficiente che l'atto di disposizione da lui posto in essere produca pericolo o incertezza per la realizzazione del diritto del creditore, in termini di una possibile o eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva. Infatti, l'eventus damni ricorre non soltanto quando l'atto di disposizione determini la perdita della garanzia patrimoniale del creditore, ma anche quando tale atto comporti una maggiore difficoltà ed incertezza nella esazione coattiva del credito. Ciò può verificarsi anche in caso di mera variazione qualitativa del patrimonio, tale da rendere più difficile la soddisfazione dei creditori.
Quanto al secondo elemento, è innanzitutto necessario che il debitore fosse consapevole del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore dall'atto dispositivo in questione (cd. scientia damni).
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “in tema di azione revocatoria, quando l'atto di disposizione è anteriore al sorgere del credito, ad integrare l'"animus nocendi" richiesto dall'art.
2901, comma primo n. 1, cod. civ. è sufficiente il mero dolo generico, e cioè la mera previsione, da parte del
7 debitore, del pregiudizio dei creditori, e non è, quindi, necessaria la ricorrenza del dolo specifico, e cioè la consapevole volontà del debitore di pregiudicare le ragioni del creditore” (Cass. Civ. 24757/2008), laddove
“la condizione per l'esercizio dell'azione stessa è, oltre al "consilium fraudis" del debitore, la "participatio fraudis" del terzo acquirente, cioè la conoscenza da parte di questi della dolosa preordinazione dell'alienazione ad opera del disponente rispetto al credito futuro;
tale elemento psicologico,ex art. 2901, primo comma, n. 2, cod. civ., quale oggetto di prova a carico del soggetto che lo allega, può essere accertato anche mediante il ricorso a presunzioni, con un apprezzamento, riservato al giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato” (Cass. Civ. 11577/2008).
Inoltre, quando si tratta di atto a titolo oneroso, è richiesta anche la consapevolezza del terzo acquirente del pregiudizio arrecato dall'atto alle ragioni creditorie.
Tuttavia, anche in questo caso la giurisprudenza ha distinto a seconda che l'atto sia anteriore o posteriore al sorgere del credito. Nel primo caso, è necessario che l'atto dispositivo sia stato compiuto proprio in funzione del sorgere della futura obbligazione, allo scopo di precludere o rendere più difficile al creditore l'attuazione coattiva del suo diritto. Nel secondo caso, invece, è sufficiente la generica conoscenza – da parte del terzo contraente – del pregiudizio che l'atto a titolo oneroso posto in essere dal debitore possa arrecare alle ragioni dei creditori, non essendo necessaria la collusione tra il terzo ed il debitore.
Inoltre, si deve evidenziare che un definitivo accertamento del credito vantato non costituisce l'indispensabile antecedente logico-giuridico della pronunzia sulla domanda revocatoria (cfr. Cassazione Sez. 3 civile, n. 5246 del 10/03/2006, in base alla quale ai fini dell'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria da parte del creditore avverso un atto di disposizione patrimoniale compiuto dal debitore è sufficiente l'esistenza di una ragione di credito, ancorché non accertata giudizialmente). Difatti, con riguardo all'esperimento dell'azione revocatoria relativamente a crediti litigiosi, pertanto, ancora sub iudice, la Suprema
Corte di Cassazione ha affermato che “ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria, è sufficiente la titolarità di un credito eventuale, quale quello oggetto di un giudizio ancora in corso, fermo restando che l'eventuale sentenza dichiarativa dell'atto revocato non può essere portata ad esecuzione finché l'esistenza di quel credito non sia accertata con efficacia di giudicato” (cfr. da ultimo Cass. Civ., 7.05.2014, n. 9855, conf. a Cass. Sez. un., 9440/2004).
8 Ebbene, calando le superiori coordinate ermeneutiche nel caso di specie, in primo luogo deve essere affrontata la questione, introdotta dai convenuti, in merito all'operatività, con riguardo alla vicenda traslativa che ci occupa, del comma 3, dell'art. 2901 c.c..
Ed invero, la locuzione “atti di disposizione” implica che essi siano espressione della decisione arbitraria del debitore: ne restano esclusi perciò sia gli atti di ordinaria che di straordinaria amministrazione, vale a dire, gli atti dovuti, cioè, compiuti in adempimento di una obbligazione, come espressamente sancisce l'art. 2901, comma 3, c.c., riferendosi all'adempimento di un debito scaduto.
Costituisce insegnamento costante della giurisprudenza di legittimità quello in virtù del quale l'adempimento di un debito scaduto non è, ai sensi dell'art. 2901 c.c., comma 3, assoggettabile all'azione revocatoria ordinaria, trovando tale esenzione la sua ragione giustificatrice nella natura di atto dovuto della prestazione del debitore, una volta che si siano verificati gli effetti della mora di cui all'art. 1209 c.c..
L'esclusione trova applicazione anche con riferimento all'azione revocatoria esercitata avverso l'alienazione di un bene immobile da parte del debitore, qualora il relativo prezzo sia stato destinato, anche in parte, al pagamento di debiti scaduti del venditore-debitore. In tale ipotesi, infatti, la vendita riveste carattere di strumentalità necessaria nei riguardi del soddisfacimento di debiti scaduti, a condizione, però, che venga accertata la sussistenza della necessità di procedere all'alienazione, quale unico mezzo al quale il debitore, privo di altre risorse, poteva far ricorso per procurarsi il denaro (tra le altre Cassazione civile sez. III
13/05/2009 n. 11051; Cassazione civile sez. III 13/08/201 n. 1679.
Questa tesi si fonda su principi più volte affermati in sede di legittimità (Cass. n. 13435 del 20/07/2004; n. 11051 del 13/05/2009; n. 14557 del 22/06/2009; n. 14420 del 07/06/2013 ed altre), secondo cui l'esenzione da revocatoria, ex art. 2901 c.c., comma 3, dell'atto di adempimento di un debito scaduto trova ragione nella natura di atto dovuto della prestazione del debitore in mora e, di conseguenza, nella non ravvisabilità in esso di quello stato di consapevolezza e volontarietà dell'atto di disposizione patrimoniale richiesto in linea generale quale elemento soggettivo o psicologico della revoca.
La giurisprudenza sottolinea che non rileva, ai fini dell'esclusione dell'esenzione, la disparità di trattamento che l'atto esente può determinare, atteso che l'azione revocatoria ordinaria, a differenza di quella fallimentare, non si pone l'obiettivo di tutelare la par condicio
9 creditorum, sicché l'ordinamento non persegue, in tal caso, l'esigenza di preferire il creditore insoddisfatto a quello soddisfatto, accordandogli la revoca.
In questi termini, allora, ancorché normativamente prevista soltanto per l'atto di adempimento in sé, l'esenzione va estesa anche all' ipotesi di alienazione di un bene eseguita per reperire la provvista necessaria a tacitare i creditori, a condizione che tale alienazione, rappresentando il solo mezzo per soddisfare questi ultimi, si ponga, con l'atto di adempimento, in accertato rapporto di strumentalità necessaria;
essa opera altresì, ferma restando la necessità di siffatto rapporto, anche quando la somma realizzata con l'atto di alienazione sia stata maggiore di quella impiegata nel pagamento dei debiti;
infatti in tale caso, come quello in esame, la revoca potrà eventualmente colpire soltanto gli ulteriori atti con i quali il debitore abbia disposto della somma residua.
I suddetti principi sono stati di recente ribaditi dalla Corte di Legittimità laddove la stessa ha affermato che “È regola ormai pacifica che "l'alienazione di un bene con destinazione del prezzo al soddisfacimento di debiti scaduti non è soggetta ad azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901, comma 3, c.c., a condizione che il debitore provi la strumentalità della cessione di quel bene rispetto all'esigenza di estinguere il debito e, cioè, qualora dimostri che essa rappresentava l'unico modo per poter saldare il debito" (Cass. 31941
2023; Cass. 8992/ 2020).
Tra le prove del fatto che la vendita del bene rappresenta l'unico modo per estinguere il debito ben può esservi la situazione patrimoniale del debitore, e dunque la circostanza che costui non dispone di alcun altro bene utile a quello scopo, ossia da utilizzare per poter estinguere il debito diversamente, senza ricorrere alla vendita del bene” (cfr. Cass. civile sez. III - 13/04/2025, n. 9633).
Con riferimento al caso concreto, allora, alla luce dei principi di diritto esposti, ritiene il
Tribunale che sussistano i presupposti per l'esclusione dell'assoggettabilità all'azione revocatoria ordinaria dell'atto di vendita del 25.07.2017, trattandosi di atto dovuto, ai sensi dell'art. 2901
c.c., comma 3, pertanto non sottoponibile, quale atto volontario di disposizione non pregiudizievole per i creditori, alla declaratoria di inefficacia.
Ed invero, non è contestato tra le parti ed è, in ogni caso, documentato che, con atto si compravendita immobiliare, a rogito del Notaio in data 25.07.2017, Reg. part. N. Per_1
4511, Reg. Gen. 6192, e la moglie comproprietaria trasferivano Controparte_1 CP_2
alla figlia la proprietà dell'immobile sito in Montegranaro, Via Fermana Sud n. Controparte_3
10 108 e distinto al NCEU di detto Comune, al Foglio 19, part. 476 sub 5 e 7 (cfr. atto notarile di vendita depositato dalla parte attrice).
Nell'ambito dello stesso, le parti stabilivano un corrispettivo della vendita pari ad euro
95.000,00, pagato, quanto a:
- euro 61.949,24, mediante assegno circolare di pari importo, non trasferibile n.
V.6400981933-08, dalla Cassa di Risparmio di Fermo S.p.a., succursale di CP_5
Montegranaro, in data 25.07.2017, in favore di e Controparte_1 CP_2
- euro 18.221,76, mediante assegno circolare di pari importo, non trasferibile, n.
T.6301829511-03, emesso dalla Cassa di Risparmio di Fermo S.p.a., succursale di
Montegranaro, in data 25.07.2017, in favore di e Controparte_1 CP_2
- euro 7.829,00, mediante assegno bancario di pari importo, non trasferibile, n.
0027172081-01, del 25.07.2017, tratto sul conto corrente di intestato a Controparte_3 CP_1
e
[...] CP_2
- euro 7.000,00, mediante assegno bancario di pari importo, non trasferibile, n.
0027172083-03, del 25.07.2017 tratto sul conto corrente di intestato a Controparte_3 CP_1
e (cfr. atto notarile di vendita cit.).
[...] CP_2
Risulta, altresì, che, sempre in data 25.07.2017, le esposizioni debitorie a carico di
[...]
e nei confronti della venivano ripianate, con il CP_1 CP_2 Controparte_6
versamento di un importo di euro 61.949,24, tanto che lo stesso istituto di credito rilasciava corrispondenza in cui dichiarava “estinzione soff. N. 11784 e soff. N. 11785 Controparte_1 CP_1
e in attesa di vs dichiarazione liberatoria”, cui seguivano le missive di cui agli
[...] CP_2
all.1-3, depositati nel fascicolo dei coniugi dai quali emerge il pagamento alla Controparte_7
di quanto dovuto dai convenuti in relazione all'esposizione di cui al Decreto Controparte_6
ingiuntivo 190/2016, emesso dal Tribunale di Fermo e dal quale originavano le sofferenze n.
11785 e 11784 (cfr. doc. cit. e doc. 4 fascicolo parti convenute e . Controparte_1 CP_2
Ancora, è stato dimostrato l'incasso degli assegni bancari (cfr. docc. 5 e 6 fascicolo parti convenute e . Controparte_1 CP_2
Ebbene, in questi termini, deve ritenersi provato che il ricavato della vendita, veniva, sia pure in parte, corrisposto dai venditori alla creditrice in forza di un credito già Controparte_6
segnalato a sofferenza e, pertanto, come tale, scaduto.
11 Quanto alla prova della strumentalità dell'operazione negoziale all'estinzione del predetto debito scaduto, in assenza di altri mezzi utili allo scopo, osserva il Tribunale come lo stesso concetto di strumentalità debba essere vagliato tenuto conto di quanto sopra enunciato, in punto di diritto, in termini di idoneità di ulteriori beni da impiegare nel predetto scopo.
Si è già dato conto di come la Corte di Cassazione si sia espressamente soffermata sulla possibilità che, tra le prove del fatto che la vendita del bene rappresenta l'unico modo per estinguere il debito, si consideri la situazione patrimoniale del debitore e, dunque, la circostanza che costui non disponga di alcun altro bene utile a quel precipuo scopo (cfr. Cass. civile sez. III
- 13/04/2025, n. 9633 cit.). Ecco allora che non rilevano nel caso di specie né le disponibilità economiche della figlia dei convenuti, in termini di possibile e diverso aiuto da fornire ai genitori per ripianare le proprie esposizioni debitori, né l'esistenza, al momento della compravendita per cui è causa di un ulteriore bene nel patrimonio del debitore. Con riguardo a questo, invero, è stato dimostrato che lo stesso al momento dell'operazione negoziale per cui è causa risultava gravato da due iscrizioni pregiudizievoli (cfr. docc. 7,8 e 11 fascicolo parti convenute e e che sia stato venduto, in data 02.08.2017, per il più Controparte_1 CP_2
esiguo importo di euro 40.000,00, pertanto, non idoneo all'estinzione della pregressa e più ampia esposizione debitoria nei confronti della Controparte_6
Del resto, lo stesso atto di compravendita in questione appare strumentale al ripianamento di altro debito scaduto nei confronti di altro istituto di credito (cfr. docc.
9-11 parti convenute e . Controparte_1 CP_2
Risulta, altresì, che le formalità che riguardano entrambi i beni in questione furono cancellate a seguito dei pagamenti ricevuti.
In questi termini, avendo l'alienante ricevuto una somma di denaro, la revoca avrebbe potuto eventualmente colpire, ricorrendone i presupposti, solo gli atti con i quali il debitore abbia disposto della somma residua.
Configurando, pertanto e in definitiva, la vendita per cui è causa un atto volto ad estinguere debiti scaduti, in ragione delle palesi difficoltà economiche in cui versava la parte debitrice venditrice, la domanda va rigettata.
Il rigetto della domanda sotto il profilo considerato assorbe tutti gli altri motivi in ordine alla sussistenza delle ulteriori condizioni dell'azione.
12 Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, ai sensi dell'art. 4 D.M. n.
55/2014, partendo dai parametri minimi previsti dalle tabelle allegate al citato decreto per le cause di valore indeterminabile a complessità bassa, alla stregua dell'entità delle difese in concreto svolte, al netto della fase istruttoria di natura meramente documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G.
n.1446/2022 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni ulteriore domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così, provvede:
❖ rigetta la domanda svolta dalla parte attrice;
❖ condanna la parte attrice a rifondere a e in solido tra Controparte_1 CP_2
loro, le spese del presente giudizio che liquida nella somma complessiva di € 2.906,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
❖ condanna la parte attrice a rifondere a le spese del presente giudizio che Controparte_3
liquida nella somma di € 2.906,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Fermo, il 03.10.2025.
IL GIUDICE (Dr.ssa Mariannunziata Taverna)
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Affari Civili Contenziosi
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Mariannunziata Taverna ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1446/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANGELO Parte_1 C.F._1 te do izzo Telematico del difensore, in virtù di procura in calce all'atto di citazione;
ATTORE
CONTRO
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._2 CP_2 con il PA mente C.F._3
C.DA CAMPIGLIONE, N.105, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIULIANO Controparte_3 C.F._4
CIPOLLETTA, elettivamente domiciliata presso l'Indirizzo Telematico del difensore, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTI
OGGETTO: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti concludevano come in verbale all'udienza di precisazioni delle conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
e chiedendo l'accoglimento delle seguenti Controparte_1 CP_2 Controparte_3
conclusioni:
1 “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, dichiarare inefficace nei confronti del Sig. l'atto di vendita a rogito Notaio del 25/07/2017, Reg. part. N. Parte_1 Per_1
4511, Reg. Gen. 6192, trascritto il 27/07/2017, posto in essere dal sig. unitamente alla Controparte_1
moglie in comunione dei beni, in favore della figlia , avente ad oggetto la CP_2 Controparte_3
proprietà dell'immobile sito in Montegranaro, Via Fermana Sud n. 108 e distinto al NCEU di detto
Comune, al Foglio 19, part. 476 sub 5 e 7 revocandolo e ponendolo nel nulla con ogni effetto di legge conseguente.
Per l'effetto ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari presso l'Agenzia del Territorio di Fermo la trascrizione/annotazione dell'emananda sentenza, con esonero da ogni responsabilità, e con ogni altro effetto di legge conseguente.
Con vittoria di spese e competenze di causa.”.
Si costituiva in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti Controparte_3
conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale Civile di Fermo adito, contrariis reiectis,
- in via preliminare rigettare la richiesta di sospensione del presente procedimento, per le ragioni esposte sub 4);
- in via principale e nel merito, rigettare ogni domanda e pretesa avversaria in quanto infondata in fatto ed in diritto, per tutto quanto sopra esposto, argomentato e dedotto sub 1, 2 e 3).
Il tutto con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio, oltre rimborso forfettario
15% ed oneri accessori come per legge”.
Si costituivano in giudizio e chiedendo l'accoglimento Controparte_1 CP_2
delle seguenti conclusioni:
“Piaccia al Tribunale di Fermo, contrariis reiectis,
In Via Preliminare dichiarare l'inammissibilità del ricorso per le ragioni di cui in premessa;
Nel Merito, respingere la domanda così come proposta in quanto infondata sia in fatto che in diritto.
Con vittoria di spese e compensi di legge”.
Instaurato il contraddittorio, istruita documentalmente la causa, definito il tema della lite ed esaurita l'istruzione, all'udienza del 15.05.2025, venivano precisate le conclusioni, quindi, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte attrice, con il proprio atto di citazione, assumeva quanto segue:
2 1. in data 08.03.2022, notificava nei confronti di e Parte_1 Controparte_1
di rispettivamente nella qualità di appaltatore e progettista e direttore dei Parte_2
lavori, atto di citazione con il quale li conveniva in giudizio, chiedendo l'accertamento dell'esistenza e della natura dei vizi denunciati dall'attore nonché la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni causati, pari alla spesa necessaria alla relativa eliminazione;
2. nello specifico, nel giudizio incardinatosi, l'attore svolgeva le conclusioni di cui sopra deducendo che tra lo stesso e i convenuti era intervenuto un contratto di appalto per il risanamento di un muro controterra, posto al confine della propria proprietà in Monte Urano;
3. l'impresa appaltatrice e il progettista e direttore dei lavori avevano individuato e stabilito i materiali e le dimensioni degli elementi che sarebbero stati utilizzati. Così, i lavori erano iniziati e portati a termini nel corso dello stesso anno e l'attore provvedeva al pagamento degli stessi. Tuttavia, dopo sei/sette anni, il muro aveva iniziato a cedere e i convenuti, in un primo momento, riconoscevano i vizi, impegnandosi a rimediare agli stessi, senza rispettare l'impegno;
4. i vizi venivano accertati dall'attore che diffidava e CP_1 Parte_2
introducendo anche un procedimento di mediazione e un procedimento per A.T.P., dichiarato inammissibile, pertanto, si era reso necessaria l'introduzione del giudizio in sede contenziosa e la causa veniva iscritta a ruolo con il numero 455/2022 R.G., ancora, in corso al momento dell'introduzione del presente giudizio;
5. era probabile l'accoglimento della domanda dell'attore e, pertanto,
[...]
sarebbe stato condannato al risarcimento dei danni nei suoi confronti;
Controparte_1
6. in data 25.07.2017, unitamente alla moglie in Controparte_1 CP_2
regime di comunione dei beni, cedeva il proprio intero compendio immobiliare alla figlia , CP_3
per la somma complessiva di euro 95.000,00 che veniva pagata, per lo più con assegni circolari;
7. tale vendita si realizzava dopo che era stato informato dei vizi del muro e CP_1
dopo qualche mese dalla comunicazione dell'esito del carotaggio, effettuato nell'interesse dell'odierno attore, dal quale risultavano le responsabilità delle controparti per non aver eseguito il progetto secondo le indicazioni;
8. lo scopo della vendita, pertanto, era stato quello di sottrarre, alla garanzia del suo creditore, l'intero patrimonio immobiliare, mediante la vendita simulata o, comunque, quello di creare volontariamente un pregiudizio;
3 9. a deporre in favore dell'accoglimento della domanda revocatoria dovevano considerarsi le seguenti circostanze: la vendita veniva effettuata a favore della figlia convivente e mediante il pagamento di assegni circolari che non identificavano l'autore del versamento e che ben avrebbero potuto essere predisposti direttamente da I coniugi e Controparte_1 CP_1
poi, avevano continuato vivere nella stessa casa che sembrava avere un valore di CP_2
mercato superiore a quello di vendita;
10. considerata la pendenza del giudizio avente R.G. n. 455/2022, il presente giudizio, introdotto per interrompere la prescrizione, doveva essere interrotto ex art. 2903 c.c., in attesa della sentenza che avrebbe definito il primo procedimento.
La convenuta costituitasi in giudizio, specificava quanto segue: Controparte_3
• la domanda attorea doveva essere rigettata in mancanza dei presupposti previsti dalla legge. In primo luogo, e nell'anno 2017, erano debitori nei Controparte_1 CP_2
confronti della banca per euro 61.949,24. I debiti in questione erano scaduti, tanto CP_4
che l'istituto di credito aveva iscritto gli stessi a sofferenza e la vendita dell'immobile era l'unico mezzo che avevano i coniugi per ripianare il proprio debito;
• pertanto, la figlia della coppia, in accordo con la , decideva di procedere CP_4
all'acquisto, chiedendo al marito un prestito di euro 10.000,00, accreditato in data 25.07.2017, nonché un finanziamento fondiario che la concedeva e accreditava per euro CP_4
82.000,00, come da atto notarile rogato dal Notaio in data 25.07.2017, vale a dire, lo Per_1
stesso giorno della stipula dell'atto di compravendita;
• contestualmente all'atto di compravendita, e versavano Controparte_1 CP_2
alla , filiale di Montegranaro, la somma di euro 61.949,24, corrispondente all'importo CP_4
di cui al primo dei due assegni circolari (precisamente il n. V.6400981933-08) con cui
[...]
aveva pagato l'immobile oggetto di compravendita. La inviava liberatoria per CP_3 CP_4
la sofferenza n. 11784, in data 27.07.2017 e liberatoria per la sofferenza n. 11785, in data
28.07.2017;
• trattandosi di debiti già “girati a sofferenza” – pertanto scaduti – trovava applicazione l'art. 2901, comma 3 c.c.;
• difettava, altresì, il requisito del consilium fraudis dei coniugi - e quello CP_1 CP_2
della scientia fraudis in capo a Controparte_3
4 • nel caso di specie, infatti, ricorreva un'ipotesi di atto anteriore al sorgere del credito, pertanto, il presupposto soggettivo doveva essere individuato nella dolosa preordinazione finalizzata specificamente al pregiudizio del soddisfacimento del creditore. Invece,
[...]
e avevano venduto l'unico immobile di loro proprietà per pagare debiti CP_1 CP_2
scaduti e non per sottrarlo ad un soggetto che neppure era ancora creditore, con assenza del presupposto soggettivo della conoscenza del pregiudizio o della dolosa preordinazione;
• quanto all'atteggiamento psicologico del terzo, in capo a difettava Controparte_3
qualsivoglia consapevolezza che il pregiudizio derivante dall'atto fosse deliberatamente provocato dal debitore, non essendo a conoscenza della diffida che il aveva inviato al Pt_1
padre. La stessa, al contrario, aveva effettuato l'acquisto dell'immobile per evitare che tale bene fosse oggetto di azione esecutiva da parte della;
CP_4
• del resto, al momento della stipula dell'atto notarile del 25.07.2017, non Parte_1
aveva trascritto alcuna domanda giudiziale;
• la convenuta poi, aveva acquistato l'immobile anche nell'ottica Controparte_3
dell'espansione dell'attività del marito , titolare dell'omonima ditta individuale, Persona_2
avente sede nel medesimo immobile, sito in Montegranaro, via Fermana Sud, n.110;
• tutti i pagamenti relativi alla compravendita del 25.07.2017 erano stati effettuati
[...]
con somme proprie e, in particolare, con gli assegni circolari n. V.6400981933-08, di CP_3
euro 61.949,24 e n. T.6301829511-03, di euro 18.221,76, indicati all'art. 2, pagg. 4 e 5 dell'atto notarile, ed erano stati emessi utilizzando la somma ottenuta con il finanziamento fondiario.
Inoltre, gli assegni bancari n. 0027172081-01, di euro 7.829,00 e n. 0027172083-03, di euro
7.000,00 erano stati emessi dalla utilizzando la somma versatale dal marito e CP_1 Persona_2
sostenendo le spese notarili per complessivi euro 7.250,00, relative al finanziamento fondiario, all'atto di compravendita ed alla cancellazione dell'ipoteca;
• infine, non sussistevano i presupposti per la sospensione del giudizio in quanto l'asserito credito era contestato da e anche tenuto conto del pregiudizio Controparte_1 CP_2
patito dalla convenuta la quale non avrebbe potuto effettuare le opere necessarie per il CP_1
cambio di destinazione e d'uso del proprio garage.
I convenuti e costituitisi in giudizio, aderivano Controparte_1 CP_2
sostanzialmente alle difese dell'altra parte convenuta specificando quanto segue:
5 • nell'ambito del giudizio per l'accertamento dei vizi, le perizie di parte depositate escludevano la responsabilità di in ordine ai lavori progettati, nell'anno 2008, Controparte_1
dall'Ing. e realizzati, con la conseguenza che non sussisteva alcun debito e Parte_2
non era possibile prevedere una eventuale sua responsabilità risarcitoria in relazione ai lavori eseguiti in favore dell'attore;
• il credito per il quale veniva introdotta la presente domanda revocatoria non era certo e, in ogni caso, il diritto di credito futuro vantato dal VE poteva essere esercitato unicamente sulla quota indivisa del 50% di proprietà del non potendo interessare la residua quota CP_1
di proprietà della CP_2
• doveva essere contestato che il valore di vendita indicato nel rogito fosse inferiore al valore di mercato.
Ciò premesso occorre osservare quanto segue.
In punto di fatto – e come meglio si vedrà nel prosieguo – la parte attrice ha agito ai sensi dell'art. 2901 c.c. al fine di ottenere la dichiarazione di inefficacia e, dunque, la revoca nei propri confronti, dell'atto di compravendita immobiliare, a rogito del Notaio con cui, Per_1
in data 25.07.2017, Reg. part. N. 4511, Reg. Gen. 6192, e la moglie, Controparte_1
comproprietaria, trasferivano alla figlia la proprietà CP_2 Controparte_3
dell'immobile sito in Montegranaro, Via Fermana Sud, n. 108 e distinto al NCEU di detto
Comune, al Foglio 19, part. 476 sub 5 e 7.
Passando al merito, giova premettere che l'azione revocatoria ordinaria è disciplinata dall'art. 2901 c.c., in base al quale il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni:
1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;
2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione.
6 Al terzo comma, poi, è precisato che non è soggetto a revoca l'adempimento di un debito scaduto.
In particolare, l'azione revocatoria ordinaria rappresenta uno dei principali strumenti predisposti dall'ordinamento per la conservazione della garanzia patrimoniale generica di cui all'art. 2740 c.c. Tale strumento, infatti, ha solo la funzione di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore ex art. 2740 c.c., la cui consistenza, per effetto dell'atto di disposizione posto in essere dal debitore, si sia ridotta al punto da pregiudicare la realizzazione del diritto del creditore con l'azione espropriativa.
In coerenza con tale sua unica funzione, l'azione predetta ove esperita vittoriosamente, non determina il travolgimento dell'atto di disposizione posto in essere dal debitore, ma semplicemente l'inefficacia di esso nei soli confronti del creditore che l'abbia vittoriosamente esperita, per consentire allo stesso di esercitare sul bene oggetto dell'atto l'azione esecutiva ai sensi degli artt. 602 e ss. c.c. per la realizzazione del credito (v. Cass. Civ. 18.2.1991, n. 1691).
Passando all'esame dei requisiti per l'esperimento dell'azione de qua, l'art. 2901 c.c. prevede espressamente la sussistenza di un elemento oggettivo (cd. eventus damni) e di uno soggettivo.
Quanto al primo, si deve evidenziare che -ai fini dell'esperibilità dell'azione revocatoria ordinaria- non è necessario che il debitore si trovi in stato di insolvenza, essendo sufficiente che l'atto di disposizione da lui posto in essere produca pericolo o incertezza per la realizzazione del diritto del creditore, in termini di una possibile o eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva. Infatti, l'eventus damni ricorre non soltanto quando l'atto di disposizione determini la perdita della garanzia patrimoniale del creditore, ma anche quando tale atto comporti una maggiore difficoltà ed incertezza nella esazione coattiva del credito. Ciò può verificarsi anche in caso di mera variazione qualitativa del patrimonio, tale da rendere più difficile la soddisfazione dei creditori.
Quanto al secondo elemento, è innanzitutto necessario che il debitore fosse consapevole del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore dall'atto dispositivo in questione (cd. scientia damni).
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “in tema di azione revocatoria, quando l'atto di disposizione è anteriore al sorgere del credito, ad integrare l'"animus nocendi" richiesto dall'art.
2901, comma primo n. 1, cod. civ. è sufficiente il mero dolo generico, e cioè la mera previsione, da parte del
7 debitore, del pregiudizio dei creditori, e non è, quindi, necessaria la ricorrenza del dolo specifico, e cioè la consapevole volontà del debitore di pregiudicare le ragioni del creditore” (Cass. Civ. 24757/2008), laddove
“la condizione per l'esercizio dell'azione stessa è, oltre al "consilium fraudis" del debitore, la "participatio fraudis" del terzo acquirente, cioè la conoscenza da parte di questi della dolosa preordinazione dell'alienazione ad opera del disponente rispetto al credito futuro;
tale elemento psicologico,ex art. 2901, primo comma, n. 2, cod. civ., quale oggetto di prova a carico del soggetto che lo allega, può essere accertato anche mediante il ricorso a presunzioni, con un apprezzamento, riservato al giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato” (Cass. Civ. 11577/2008).
Inoltre, quando si tratta di atto a titolo oneroso, è richiesta anche la consapevolezza del terzo acquirente del pregiudizio arrecato dall'atto alle ragioni creditorie.
Tuttavia, anche in questo caso la giurisprudenza ha distinto a seconda che l'atto sia anteriore o posteriore al sorgere del credito. Nel primo caso, è necessario che l'atto dispositivo sia stato compiuto proprio in funzione del sorgere della futura obbligazione, allo scopo di precludere o rendere più difficile al creditore l'attuazione coattiva del suo diritto. Nel secondo caso, invece, è sufficiente la generica conoscenza – da parte del terzo contraente – del pregiudizio che l'atto a titolo oneroso posto in essere dal debitore possa arrecare alle ragioni dei creditori, non essendo necessaria la collusione tra il terzo ed il debitore.
Inoltre, si deve evidenziare che un definitivo accertamento del credito vantato non costituisce l'indispensabile antecedente logico-giuridico della pronunzia sulla domanda revocatoria (cfr. Cassazione Sez. 3 civile, n. 5246 del 10/03/2006, in base alla quale ai fini dell'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria da parte del creditore avverso un atto di disposizione patrimoniale compiuto dal debitore è sufficiente l'esistenza di una ragione di credito, ancorché non accertata giudizialmente). Difatti, con riguardo all'esperimento dell'azione revocatoria relativamente a crediti litigiosi, pertanto, ancora sub iudice, la Suprema
Corte di Cassazione ha affermato che “ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria, è sufficiente la titolarità di un credito eventuale, quale quello oggetto di un giudizio ancora in corso, fermo restando che l'eventuale sentenza dichiarativa dell'atto revocato non può essere portata ad esecuzione finché l'esistenza di quel credito non sia accertata con efficacia di giudicato” (cfr. da ultimo Cass. Civ., 7.05.2014, n. 9855, conf. a Cass. Sez. un., 9440/2004).
8 Ebbene, calando le superiori coordinate ermeneutiche nel caso di specie, in primo luogo deve essere affrontata la questione, introdotta dai convenuti, in merito all'operatività, con riguardo alla vicenda traslativa che ci occupa, del comma 3, dell'art. 2901 c.c..
Ed invero, la locuzione “atti di disposizione” implica che essi siano espressione della decisione arbitraria del debitore: ne restano esclusi perciò sia gli atti di ordinaria che di straordinaria amministrazione, vale a dire, gli atti dovuti, cioè, compiuti in adempimento di una obbligazione, come espressamente sancisce l'art. 2901, comma 3, c.c., riferendosi all'adempimento di un debito scaduto.
Costituisce insegnamento costante della giurisprudenza di legittimità quello in virtù del quale l'adempimento di un debito scaduto non è, ai sensi dell'art. 2901 c.c., comma 3, assoggettabile all'azione revocatoria ordinaria, trovando tale esenzione la sua ragione giustificatrice nella natura di atto dovuto della prestazione del debitore, una volta che si siano verificati gli effetti della mora di cui all'art. 1209 c.c..
L'esclusione trova applicazione anche con riferimento all'azione revocatoria esercitata avverso l'alienazione di un bene immobile da parte del debitore, qualora il relativo prezzo sia stato destinato, anche in parte, al pagamento di debiti scaduti del venditore-debitore. In tale ipotesi, infatti, la vendita riveste carattere di strumentalità necessaria nei riguardi del soddisfacimento di debiti scaduti, a condizione, però, che venga accertata la sussistenza della necessità di procedere all'alienazione, quale unico mezzo al quale il debitore, privo di altre risorse, poteva far ricorso per procurarsi il denaro (tra le altre Cassazione civile sez. III
13/05/2009 n. 11051; Cassazione civile sez. III 13/08/201 n. 1679.
Questa tesi si fonda su principi più volte affermati in sede di legittimità (Cass. n. 13435 del 20/07/2004; n. 11051 del 13/05/2009; n. 14557 del 22/06/2009; n. 14420 del 07/06/2013 ed altre), secondo cui l'esenzione da revocatoria, ex art. 2901 c.c., comma 3, dell'atto di adempimento di un debito scaduto trova ragione nella natura di atto dovuto della prestazione del debitore in mora e, di conseguenza, nella non ravvisabilità in esso di quello stato di consapevolezza e volontarietà dell'atto di disposizione patrimoniale richiesto in linea generale quale elemento soggettivo o psicologico della revoca.
La giurisprudenza sottolinea che non rileva, ai fini dell'esclusione dell'esenzione, la disparità di trattamento che l'atto esente può determinare, atteso che l'azione revocatoria ordinaria, a differenza di quella fallimentare, non si pone l'obiettivo di tutelare la par condicio
9 creditorum, sicché l'ordinamento non persegue, in tal caso, l'esigenza di preferire il creditore insoddisfatto a quello soddisfatto, accordandogli la revoca.
In questi termini, allora, ancorché normativamente prevista soltanto per l'atto di adempimento in sé, l'esenzione va estesa anche all' ipotesi di alienazione di un bene eseguita per reperire la provvista necessaria a tacitare i creditori, a condizione che tale alienazione, rappresentando il solo mezzo per soddisfare questi ultimi, si ponga, con l'atto di adempimento, in accertato rapporto di strumentalità necessaria;
essa opera altresì, ferma restando la necessità di siffatto rapporto, anche quando la somma realizzata con l'atto di alienazione sia stata maggiore di quella impiegata nel pagamento dei debiti;
infatti in tale caso, come quello in esame, la revoca potrà eventualmente colpire soltanto gli ulteriori atti con i quali il debitore abbia disposto della somma residua.
I suddetti principi sono stati di recente ribaditi dalla Corte di Legittimità laddove la stessa ha affermato che “È regola ormai pacifica che "l'alienazione di un bene con destinazione del prezzo al soddisfacimento di debiti scaduti non è soggetta ad azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901, comma 3, c.c., a condizione che il debitore provi la strumentalità della cessione di quel bene rispetto all'esigenza di estinguere il debito e, cioè, qualora dimostri che essa rappresentava l'unico modo per poter saldare il debito" (Cass. 31941
2023; Cass. 8992/ 2020).
Tra le prove del fatto che la vendita del bene rappresenta l'unico modo per estinguere il debito ben può esservi la situazione patrimoniale del debitore, e dunque la circostanza che costui non dispone di alcun altro bene utile a quello scopo, ossia da utilizzare per poter estinguere il debito diversamente, senza ricorrere alla vendita del bene” (cfr. Cass. civile sez. III - 13/04/2025, n. 9633).
Con riferimento al caso concreto, allora, alla luce dei principi di diritto esposti, ritiene il
Tribunale che sussistano i presupposti per l'esclusione dell'assoggettabilità all'azione revocatoria ordinaria dell'atto di vendita del 25.07.2017, trattandosi di atto dovuto, ai sensi dell'art. 2901
c.c., comma 3, pertanto non sottoponibile, quale atto volontario di disposizione non pregiudizievole per i creditori, alla declaratoria di inefficacia.
Ed invero, non è contestato tra le parti ed è, in ogni caso, documentato che, con atto si compravendita immobiliare, a rogito del Notaio in data 25.07.2017, Reg. part. N. Per_1
4511, Reg. Gen. 6192, e la moglie comproprietaria trasferivano Controparte_1 CP_2
alla figlia la proprietà dell'immobile sito in Montegranaro, Via Fermana Sud n. Controparte_3
10 108 e distinto al NCEU di detto Comune, al Foglio 19, part. 476 sub 5 e 7 (cfr. atto notarile di vendita depositato dalla parte attrice).
Nell'ambito dello stesso, le parti stabilivano un corrispettivo della vendita pari ad euro
95.000,00, pagato, quanto a:
- euro 61.949,24, mediante assegno circolare di pari importo, non trasferibile n.
V.6400981933-08, dalla Cassa di Risparmio di Fermo S.p.a., succursale di CP_5
Montegranaro, in data 25.07.2017, in favore di e Controparte_1 CP_2
- euro 18.221,76, mediante assegno circolare di pari importo, non trasferibile, n.
T.6301829511-03, emesso dalla Cassa di Risparmio di Fermo S.p.a., succursale di
Montegranaro, in data 25.07.2017, in favore di e Controparte_1 CP_2
- euro 7.829,00, mediante assegno bancario di pari importo, non trasferibile, n.
0027172081-01, del 25.07.2017, tratto sul conto corrente di intestato a Controparte_3 CP_1
e
[...] CP_2
- euro 7.000,00, mediante assegno bancario di pari importo, non trasferibile, n.
0027172083-03, del 25.07.2017 tratto sul conto corrente di intestato a Controparte_3 CP_1
e (cfr. atto notarile di vendita cit.).
[...] CP_2
Risulta, altresì, che, sempre in data 25.07.2017, le esposizioni debitorie a carico di
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e nei confronti della venivano ripianate, con il CP_1 CP_2 Controparte_6
versamento di un importo di euro 61.949,24, tanto che lo stesso istituto di credito rilasciava corrispondenza in cui dichiarava “estinzione soff. N. 11784 e soff. N. 11785 Controparte_1 CP_1
e in attesa di vs dichiarazione liberatoria”, cui seguivano le missive di cui agli
[...] CP_2
all.1-3, depositati nel fascicolo dei coniugi dai quali emerge il pagamento alla Controparte_7
di quanto dovuto dai convenuti in relazione all'esposizione di cui al Decreto Controparte_6
ingiuntivo 190/2016, emesso dal Tribunale di Fermo e dal quale originavano le sofferenze n.
11785 e 11784 (cfr. doc. cit. e doc. 4 fascicolo parti convenute e . Controparte_1 CP_2
Ancora, è stato dimostrato l'incasso degli assegni bancari (cfr. docc. 5 e 6 fascicolo parti convenute e . Controparte_1 CP_2
Ebbene, in questi termini, deve ritenersi provato che il ricavato della vendita, veniva, sia pure in parte, corrisposto dai venditori alla creditrice in forza di un credito già Controparte_6
segnalato a sofferenza e, pertanto, come tale, scaduto.
11 Quanto alla prova della strumentalità dell'operazione negoziale all'estinzione del predetto debito scaduto, in assenza di altri mezzi utili allo scopo, osserva il Tribunale come lo stesso concetto di strumentalità debba essere vagliato tenuto conto di quanto sopra enunciato, in punto di diritto, in termini di idoneità di ulteriori beni da impiegare nel predetto scopo.
Si è già dato conto di come la Corte di Cassazione si sia espressamente soffermata sulla possibilità che, tra le prove del fatto che la vendita del bene rappresenta l'unico modo per estinguere il debito, si consideri la situazione patrimoniale del debitore e, dunque, la circostanza che costui non disponga di alcun altro bene utile a quel precipuo scopo (cfr. Cass. civile sez. III
- 13/04/2025, n. 9633 cit.). Ecco allora che non rilevano nel caso di specie né le disponibilità economiche della figlia dei convenuti, in termini di possibile e diverso aiuto da fornire ai genitori per ripianare le proprie esposizioni debitori, né l'esistenza, al momento della compravendita per cui è causa di un ulteriore bene nel patrimonio del debitore. Con riguardo a questo, invero, è stato dimostrato che lo stesso al momento dell'operazione negoziale per cui è causa risultava gravato da due iscrizioni pregiudizievoli (cfr. docc. 7,8 e 11 fascicolo parti convenute e e che sia stato venduto, in data 02.08.2017, per il più Controparte_1 CP_2
esiguo importo di euro 40.000,00, pertanto, non idoneo all'estinzione della pregressa e più ampia esposizione debitoria nei confronti della Controparte_6
Del resto, lo stesso atto di compravendita in questione appare strumentale al ripianamento di altro debito scaduto nei confronti di altro istituto di credito (cfr. docc.
9-11 parti convenute e . Controparte_1 CP_2
Risulta, altresì, che le formalità che riguardano entrambi i beni in questione furono cancellate a seguito dei pagamenti ricevuti.
In questi termini, avendo l'alienante ricevuto una somma di denaro, la revoca avrebbe potuto eventualmente colpire, ricorrendone i presupposti, solo gli atti con i quali il debitore abbia disposto della somma residua.
Configurando, pertanto e in definitiva, la vendita per cui è causa un atto volto ad estinguere debiti scaduti, in ragione delle palesi difficoltà economiche in cui versava la parte debitrice venditrice, la domanda va rigettata.
Il rigetto della domanda sotto il profilo considerato assorbe tutti gli altri motivi in ordine alla sussistenza delle ulteriori condizioni dell'azione.
12 Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, ai sensi dell'art. 4 D.M. n.
55/2014, partendo dai parametri minimi previsti dalle tabelle allegate al citato decreto per le cause di valore indeterminabile a complessità bassa, alla stregua dell'entità delle difese in concreto svolte, al netto della fase istruttoria di natura meramente documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G.
n.1446/2022 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni ulteriore domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così, provvede:
❖ rigetta la domanda svolta dalla parte attrice;
❖ condanna la parte attrice a rifondere a e in solido tra Controparte_1 CP_2
loro, le spese del presente giudizio che liquida nella somma complessiva di € 2.906,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
❖ condanna la parte attrice a rifondere a le spese del presente giudizio che Controparte_3
liquida nella somma di € 2.906,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Fermo, il 03.10.2025.
IL GIUDICE (Dr.ssa Mariannunziata Taverna)
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