Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 30/01/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico del Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice del lavoro, dott. Raffaele Lapenta, all'udienza del 30.01.2025 che si è svolta secondo le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c.
(trattazione scritta), esaminate le note pervenute, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 239/2024
TRA
rappresentata e difesa come in atti Parte_1 dall'avv. Pietro Fassi
ricorrente
E
- , in persona Controparte_1
del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso come in atti dall'avv. Floriana Collerone
- in persona CP_2 Controparte_3
del legale rappresentante - contumace convenuti
OGGETTO: opposizione avvisi di addebito
CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
***
Con ricorso del 31.01.2024, debitamente notificato,
[...]
socia unica e legale rappresentante della Parte_1 CP_4 agiva in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale in funzione di
Giudice del Lavoro, al fine di proporre opposizione avverso l'avviso di addebito n. 31920230001919631000 notificato in data
12/2022 e connesse sanzioni e accessori, a seguito dell'iscrizione d'ufficio alla gestione commercianti a far data dal 01.12.2013.
La ricorrente, in particolare, sosteneva l'insussistenza delle condizioni per l'iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali per il solo fatto di figurare in qualità di socia e amministratrice, non svolgendo alcuna attività gestoria/direttiva della ditta Kutex, né tantomeno con il carattere dell'abitualità e prevalenza;
riferiva problemi di salute tali da impedirle comunque qualsiasi tipo di attività nell'interesse della ditta, tutte demandate ai figli e insisteva, CP_5 CP_6 pertanto, per l'annullamento dell'avviso di addebito oggi opposto.
Si costituiva l con memoria del 19.03.2024, contestando CP_1
tutto quanto ex adverso sostenuto;
richiedeva, pertanto, l'integrale reiezione dell'opposizione perché infondata in fatto e in diritto.
L' evidenziava come la ricorrente avesse regolarmente CP_1
pagato tutti gli avvisi di addebito delle precedenti annualità così riconoscendo la legittimità dell'iscrizione operata;
rilevava, poi, che l'iscrizione alla gestione separata non rappresenta alcuna incompatibilità con la contemporanea iscrizione alla gestione commercianti.
Il Giudice, condotta l'attività istruttoria ritenuta necessaria per la definizione del giudizio, mediante l'escussione dei testi richiesti, rimetteva la causa in decisione con le modalità della trattazione scritta con l'assenso delle parti.
Il ricorso è fondato, pertanto, merita accoglimento.
***
Come noto, l'iscrizione alla Gestione Commercianti è obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le condizioni oggettive e soggettive previste dalla L. n. 662/1996 art. 1 co. 202 e 203. Per quanto attiene alle condizioni oggettive, la norma rimanda alla
L. n. 88/1989 art. 49, co. 1, lett. d) che espressamente fa rientrare nel settore terziario (ai fini della classificazione dei datori di lavoro per ragioni previdenziali e assicurative) le seguenti attività:
- commerciali, ivi comprese quelle turistiche;
- di produzione, intermediazione e prestazione di servizi anche finanziari;
- professionali ed artistiche nonché attività ausiliarie.
Quanto al requisito soggettivo, è espressamente previsto che
“L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n.613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti
e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri e i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”.
L'iscrizione alla gestione commercianti è, quindi, obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le ipotesi previste dalla legge e cioè: la titolarità o gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
la piena responsabilità ed i rischi di gestione (unica eccezione per i soci di s.r.l.); la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività propria, di licenze e qualifiche professionali.
Tali requisiti devono sussistere congiuntamente come stabilito dalla sentenza della Cassazione, Sezioni Unite, n. 3240/2010.
La giurisprudenza di merito ha inoltre stabilito che il sorgere dell'obbligo contributivo necessita di una concreta ed effettiva partecipazione al lavoro aziendale. Non è quindi sufficiente la mera qualità di socio o di amministratore ma è bensì necessario che il socio o amministratore svolga attività commerciale con carattere di abitualità e prevalenza.
A tal fine, sono indici di assenza di abitualità dell'attività, a titolo di esempio, la mancanza di una concreta ed effettiva partecipazione al lavoro, l'esistenza di certificati medici che attestino fattori invalidanti tali da non consentire lo svolgimento di attività lavorativa, documentazione attestante la permanenza all'estero di lunghi periodi, etc.
Ciò posto, benché la ricorrente figuri come socia e amministratrice unica della società l'istruttoria ha pienamente CP_4
confermato la tesi di parte ricorrente: la dalle precarie Pt_1
condizioni di salute (doc. 2 fasc. ricorrente) non ha mai svolto attività per conto e nell'interesse della ditta Cutex s.r.l., interamente gestita dai figli e , la sporadica CP_6 CP_5
presenza della ricorrente in sede si giustifica – stante il tenore delle deposizioni raccolte, per la promiscuità tra locali aziendali e privata abitazione sita nello stesso stabile. In pratica, qualsiasi tipo di attività gestoria era demandata ai figli, gli unici che interloquivano con i commercialisti e che curavano le pratiche amminstrative per il corretto funzionamento della società; la ricorrente non aveva alcun ruolo operativo, con apporto di fatto del tutto inconsistente.
Il teste , commercialista, ha riferito: “la ricorrente Testimone_1 perché era l'amministratrice della e la madre di CP_7 [...] e con i quali ho avuto rapporti nella gestione CP_6 CP_5
degli affari di Interagivo soprattutto con , gestivo le CP_4 CP_5
pratiche in materia di lavoro e la contabilità. era il CP_5
factotum della società; non ho mai interagito con la . Pt_1
Nella azienda di fatto la non era operativa non aveva Pt_1
alcun ruolo effettivo. Ho collaborato con sin dalla sua CP_4
costituzione (ho curato io i passaggi dei dipendenti dalla Val
Gandino alla . CP_4
Sono stato diverse volte in azienda, anche quotidianamente nel periodo di costituzione iniziale, poi successivamente mi recavo in azienda in alcune occasioni per spiegare il listino paga ai dipendenti quando richiedevano chiarimenti anche sulle altre questioni giuslavoristiche Mi interfacciavo con non ho mai CP_6
visto la in azienda a livello operativo, non ho mai avuto a Pt_1
che fare con lei a livello professionale, al massimo capitava che passasse per salutare visto che abitava nello stesso stabile.”.
Il teste , figlio della ricorrente, ha riferito: “ CP_5
La ricorrente non era mai in azienda, è stata ammalata di tumore nel 2010 e ha fatto delle cure e dei controlli negli anni successivi,
è stata operata al cuore. In tutto il periodo in cui ero in azienda non ho mai visto la ricorrente, ho sempre gestito io tutto, portavo avanti l'azienda io. C'erano anche altri dipendenti, un'impiegata e un'operaia.
Le decisioni le prendevo io, la ricorrente non ha mai fatto nulla nemmeno a livello direttivo, le poche volte che l'ho chiamata non mi ha mai risposto”.
È, quindi, del tutto chiaro il contributo assolutamente inconsistente
(e – a fortiori – non prevalente e non abituale) della nella Pt_1
ditta CP_4
Difettano, in sostanza, i requisiti necessari per l'iscrizione alla gestione commercianti e l'avviso di addebito oggi opposto va annullato. Il ricorso può essere, dunque, accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
- dichiara la contumacia di CP_2
- accoglie il ricorso;
- annulla l'avviso di addebito opposto;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite che si liquidano CP_1 in € 2.000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, con distrazione al procuratore antistatario.
Così deciso in Bergamo, il 30.01.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Raffaele Lapenta