TRIB
Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 27/05/2025, n. 1013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1013 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 4480/2023 R.G.
“Note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.”
Oggi 27 maggio 2025, innanzi alla dott.ssa Giulia Paolini, come da provvedimento del 10/01/2025 e regolarmente comunicato alle parti (comunicazioni telematiche in pari data), si procede alla trattazione della causa in forma scritta.
Il Giudice dà atto che per l'avv. MUSTO PASQUALE ha concluso come da nota depositata in data Parte_1
16/05/2025 per 'avv. NICOLOSI MARCO ha concluso come da nota depositata in data 21/05/2025 CP_1
Il Giudice dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 11:10 pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone pubblica lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 4480/2023 R.G.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Giulia Paolini ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 4480/2023 R.G. promossa da: tra
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. MUSTO Parte_1 C.F._1
PASQUALE ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Latina (LT), via G.B. Vico n.
45, in virtù di procura allegata al fascicolo telematico;
attore-opponente contro
(c.f./p.i. ), in persona dell'A.U. e l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 P.IVA_1
NICOLOSI MARCO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, Via A. Bertoloni
37, nonché presso l'indirizzo digitale , in virtù di procura in Email_1 calce all'atto di precetto allegato al fascicolo telematico;
convenuta-opposta
OGGETTO: opposizione a precetto ex art. 615, co. 1, c.p.c.;
CONCLUSIONI come da verbale d'udienza
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione ex art. 615, co. 1, c.p.c. ritualmente notificato, il signor Pt_1
convenendo in giudizio – avanti all'intestato Tribunale - la ha formulato istanza
[...] CP_1
di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato e del precetto regolarmente notificatogli dalla parte opposta, a mezzo del quale gli era stato ingiunto di pagare la somma di euro 24.484,84, oltre interessi legali dal dovuto al saldo e spese della procedura, eccependo il difetto di legittimazione attiva dell'intimante, la nullità del precetto per violazione dell'art. 480, co. 2, c.p.c., la prescrizione del credito intimato, instando così per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito accogliere la domanda e per l'effetto: - In via anticipata, disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo;
- In via preliminare dichiarare la inesistenza della capacità e legittimazione giuridica attiva della parte intimante oggi opposta - Nel merito l'inesistenza del titolo esecutivo nei confronti di parte intimata con accoglimento della opposizione e condanna alle spese dell'opposta. - In subordine e nel merito, dichiarare la fondatezza della opposizione per le motivazioni di cui alla premessa del presente atto sempre con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.”.
La convenuta – opposta tempestivamente costituitasi in giudizio con comparsa di CP_1
costituzione e risposta depositata il 19/02/2024, ha chiesto la reiezione della domanda attorea, premettendo, in via pregiudiziale, che identica opposizione era stata promossa dall'odierno attore dinanzi l'intestato Tribunale al R.G. n. 6679/2021 e definita con sentenza n. 2259/2023 pubblicata il
24/10/2023, acquisente valore di giudicato con definitività assunta in data 22.04.2024, instando nel merito per la reiezione dell'opposizione avversata per essente la stessa infondata.
La causa, istruita in via esclusivamente documentale, veniva discussa e decisa all'odierna udienza con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., previa concessione alle parti di termine per note conclusive fino a dieci giorni prima.
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di giudicato esterno sollevata dall'odierna parte convenuta.
Come recentemente ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione, «La parte che invoca il passaggio in giudicato di una sentenza ha l'onere di fornirne la prova, normalmente, mediante produzione della stessa, munita della certificazione di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c., anche nel caso di non contestazione della controparte, restandone, viceversa, esonerata solo nel caso in cui quest'ultima ammetta esplicitamente l'intervenuta formazione del giudicato esterno.» (Cassazione civile sez. III,
19/02/2025, n.4410).
Nel caso di specie, parte convenuta non ha provato l'eccezione in commento, non solo omettendo l'attestazione di cancelleria ex art. 124 disp. att. c.p.c., non essendo intervenuta esplicita ammissione della formazione del giudicato esterno da parte dell'opponente, ma omettendo altresì il deposito della summenzionata sentenza (non rinvenuta sub. doc. 2, indicato nell'indice della comparsa di costituzione, contenente l'atto di precetto, né negli altri allegati della comparsa).
Ciò posto, nel merito, l'opposizione è infondata e andrà, pertanto, rigettata.
La censura in ordine al difetto di legittimazione attiva dell'odierna parte opposta è priva di pregio.
In via preliminare, secondo il costante orientamento di legittimità e anche di questo tribunale, «l'art.
58, comma 2, del d.lgs., n. 385 del 1993 ha inteso agevolare la realizzazione della cessione 'in blocco' di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti
(Cass. civ., sez. VI, 29/09/2020, n. 20495).».
Ne consegue, sul piano processuale che «in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente al fine di dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass. civ. 29/12/2017, n. 31188)».
Ed invero, con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, la cessione dei crediti diventi opponibile erga omnes senza ulteriori formalità, posto che la pubblicazione sostituisce a tutti gli effetti la notificazione della cessione ai debitori ceduti, secondo quanto previsto dall'art. 1264 c.c., sicché non occorre la notifica e l'accettazione della cessione da parte di tutti i debitori ceduti.
Si ritiene, inoltre, che, come sostenuto da gran parte della giurisprudenza sia sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, sempre che gli elementi presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (è comunque necessario che i crediti ceduti siano individuabili, anche mediante il ricorso a criteri negativi o a dati numerici o temporali cfr. Cass. nn. 15884/2019 e 17110/2019; Tribunale Nola
25.09.2020).
Ciò posto, nel caso di specie, l'odierna parte opposta, cessionaria del credito vantato dall'originaria cedente nei confronti del debitore in forza di decreto ingiuntivo ottenuto dall'originario Parte_1
creditore dal Tribunale di Milano n. 15965/2002 del 25.06.2002, esecutivo il 02.05.2013 (all. 8, comparsa), ha prodotto in giudizio non solo l'avviso in G.U. (all. 4, comparsa) relativo alla cessione da parte della per tramite del suo procuratore speciale, ma anche il singolo Controparte_2 contratto di cessione (all. 6, comparsa), nonché l'elenco dei crediti ceduti, dove si evince (vd. pag. Contr 17, all. 7, comparsa), l'indicazione del numero di del nominativo della posizione, e del credito vantato dalla cessionaria (638587 27.492,43). Controparte_4
Risulta, dunque, prova la legittimazione attiva dell'odierna parte creditrice-opposta.
Parimenti infondata l'eccezione di nullità del precetto opposto per asserita violazione dell'art. 480, co. 2, c.p.c., per omessa menzione della data di notifica del titolo esecutivo, posto che, come evincibile dalla lettura dell'atto di precetto (doc. 14), “tale decreto veniva notificato al debitore in data 18.07.2002 e munito di formula esecutiva ex artt. 653 c.p.c. in data 02.05.2013”.
Trattasi, comunque, di irregolarità formali sanate dal raggiungimento dello scopo (Cass. 19105/18).
Priva di pregio e generica l'eccezione in ordine all'intervenuta prescrizione decennale del credito intimato.
Dalla documentazione versata in atti, si evince che il giudizio di opposizione incardinato dall'odierno opponente avverso il D.I. posto a fondamento dell'atto di precetto sia stato definito, da ultimo, con sentenza n. 25212/2011 della Suprema Corte di Cassazione pubblicata il 29.11.2011 (all. 12).
La pendenza dei giudizi ha determinato l'interruzione della prescrizione, tant'è che, secondo la giurisprudenza di legittimità, “sia con la notifica del ricorso e del relativo decreto ingiuntivo, sia con la comparsa di risposta all'opposizione, l'opposto esercita una azione di condanna idonea ad interrompere la prescrizione ex art. 2943, comma 1 e 2, c.c.; tale interruzione ha effetti permanenti
(e non meramente istantanei) ex art. 2945, comma 2, c.c., fino alla sentenza che decide il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ovvero fino a quando quest'ultimo sia divenuto non più impugnabile ed abbia quindi acquistato autorità ed efficacia di cosa giudicata sostanziale al pari di una sentenza di condanna;
dal momento del passaggio in giudicato della sentenza che decide sull'opposizione ovvero del decreto decorrerà poi l'ulteriore termine di prescrizione previsto dall'art. 2953 c.c.” (cfr. Cass. civ., n. 15157/2017).
Ne consegue, in ragione di quanto sopra, che il termine prescrizionale abbia iniziato a decorrere nuovamente dal 29.11.2011.
In data 14.05.2013, si evince poi come la Unicredit Leasing S.p.A. (già, Locat S.p.A) avesse dispiegato intervento in seno alla procedura esecutiva immobiliare NRE 237/2000 pendente presso il
Tribunale di Latina promossa in danno della Sig.ra coobbligata solidale dell'odierno Parte_2
opponente, azionando il credito portato dal decreto ingiuntivo posto a fondamento dell'atto di precetto oggi opposto (cfr. doc. 15).
A tale riguardo, preme evidenziare come, secondo l'indirizzo di legittimità, “il ricorso per intervento nell'ambito di un processo esecutivo pendente, contiene la domanda di partecipazione alla distribuzione della somma ricavata dall'espropriazione del bene pignorato, ed è quindi equiparabile alla 'domanda proposta nel corso di un giudizio' annoverata dall'art. 2943 c.c. comma secondo, tra gli atti idonei ad interrompere la prescrizione” (cfr. Cass. n. 11794 del 12.05.2008).
Ne consegue, dunque, come il predetto atto di intervento abbia dispiegato efficacia interruttiva della prescrizione anche nei confronti dell'odierno opponente, in virtù del disposto di cui all'art. 1310, co.
1, c.c. secondo cui “Gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido, oppure uno dei creditori in solido interrompe la prescrizione contro il comune debitore, hanno effetto riguardo agli altri debitori o agli altri creditori.”. In ragione di quanto sopra, dunque, alla data in cui veniva notificato l'atto di precetto opposto
(6.12.2021), il termine decennale di prescrizione non era ancora decorso.
Da ultimo, del tutto generiche e spurie sotto il profilo probatorio le asserzioni della parte opponente in ordine all'assenza di rapporti con la Unicredit Leasing.
Ne consegue, pertanto, che la convenuta creditrice è legittimata a procedere con l'esecuzione.
Conclusivamente, l'opposizione è da respingere e l'efficacia del precetto impugnato confermata.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri minimi del D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 (scaglione indeterminabile – complessità bassa), tenuto conto della natura squisitamente documentale della causa, caratterizzata dall'assenza di una fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Paolini, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
a) rigetta l'opposizione svolta dall'attore – opponente e, per l'effetto, conferma l'efficacia esecutiva del precetto impugnato;
b) condanna altresì l'attore-opponente a rimborsare alla parte convenuta – opposta le spese di lite, che si liquidano in euro 2.906,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge.
In Latina, allegato al verbale dell'udienza del 27/05/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
Latina, 27/05/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini