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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 29/05/2025, n. 719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 719 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2475/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
8.4.2025, assunto in decisione in data 26.5.2025 e vertente tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], con Parte_1 C.F._1
l'Avvocato Elena Bocca ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Viale Regina Margherita
n. 1;
e tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], con l'Avvocato Parte_2 C.F._2
Patrizia Anna Pezza ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, Piazza Grandi n. 22;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
OGGETTO: 111011-Divorzio congiunto - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 17/12/1988 e trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Pioltello al n. 112, Parte II serie A, alle condizioni indicate in ricorso;
2) ordinare al Comune di Pioltello (MI) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) dichiarare compensate le spese legali.
4) Prendere atto delle seguenti ulteriori pattuizioni:
Il signor si impegna a vendere alla signora , che a sua volta si impegna Parte_2 Parte_1 all'acquisto, la propria quota dell'immobile acquistato con atto notarile del 10/09/1997, rep. 85885 raccolta n. 6285, sito a Carugate (MI), Via Santa Cecilia n.
9. Il prezzo convenuto per la suddetta vendita è di €
85.000,00 (ottantacinquemila/00) che la parte acquirente si obbliga a versare all'atto della sottoscrizione del contratto di compravendita, tramite assegno circolare, subordinatamente alla concessione del mutuo da parte dell'Istituto di credito di sua scelta.
I dati dell'immobile sono i seguenti: in Comune di Carugate (MI), Via Santa Cecilia n. 9, unità immobiliare ad uso abitazione sita al piano terzo e composta da quattro locali e servizi, con annessi un vano cantina in piano seminterrato. Il tutto censito nel Catasto Fabbricati del predetto Comune come segue: partita 654, foglio 3, mappale 69, subalterno 13, P.
3-t, cat. A/3, cl. 4, vani 6,5, R.C. € 352,48.
Coerenze da Nord e procedendo in senso orario:
- dell'abitazione: vano scale ed enti comuni, cortile comune, abitazione di altra proprietà, cortile comune;
- del vano cantina: vano cantina di altra proprietà, parti comuni, vano cantina di altra proprietà, enti comuni.
Sarà compresa nella compravendita, come indicato nell'atto di rogito del 10/09/1997, la comproprietà condominiale delle parti del fabbricato e delle aree comuni, così come risultanti dal vigente Regolamento di
Condominio.
L'atto di compravendita sarà formalizzato con atto notarile entro 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, fatti salvi eventuali ritardi nella concessione del mutuo alla signora da parte di un Istituto di credito di sua scelta e non dipendenti dalla volontà della Parte_1 stessa.
Le spese dell'atto notarile saranno a carico della parte acquirente . Parte_1
5) Il signor si impegna a trasferire la propria residenza, che attualmente risulta ancora presso la casa Pt_2 coniugale, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio e ad asportare tutti i suoi effetti personali.
6) Le Parti rinunciano all'impugnazione della sentenza.
pagina 2 di 3 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 17.12.1988 a Parte_1 Parte_2
Pioltello; Per_
- Dall'unione sono nati in data 16.2.1996 e in data 5.7.1999. Per_2
Ritenuto che:
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è stata pronunciata la separazione personale omologata in data 20.3.2008 dal Tribunale di Monza.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione (13.2.2008) non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge e tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
, con ricorso depositato in data 8.4.2025, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
in Pioltello in data 17.12.1988 (Atto n. 112, Parte II, Serie A del registro Parte_2 degli atti di matrimonio del Comune di Pioltello), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Pioltello, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 29.5.2025 Il Presidente est. Claudia Bonomi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
8.4.2025, assunto in decisione in data 26.5.2025 e vertente tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], con Parte_1 C.F._1
l'Avvocato Elena Bocca ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Viale Regina Margherita
n. 1;
e tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], con l'Avvocato Parte_2 C.F._2
Patrizia Anna Pezza ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, Piazza Grandi n. 22;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
OGGETTO: 111011-Divorzio congiunto - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 17/12/1988 e trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Pioltello al n. 112, Parte II serie A, alle condizioni indicate in ricorso;
2) ordinare al Comune di Pioltello (MI) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) dichiarare compensate le spese legali.
4) Prendere atto delle seguenti ulteriori pattuizioni:
Il signor si impegna a vendere alla signora , che a sua volta si impegna Parte_2 Parte_1 all'acquisto, la propria quota dell'immobile acquistato con atto notarile del 10/09/1997, rep. 85885 raccolta n. 6285, sito a Carugate (MI), Via Santa Cecilia n.
9. Il prezzo convenuto per la suddetta vendita è di €
85.000,00 (ottantacinquemila/00) che la parte acquirente si obbliga a versare all'atto della sottoscrizione del contratto di compravendita, tramite assegno circolare, subordinatamente alla concessione del mutuo da parte dell'Istituto di credito di sua scelta.
I dati dell'immobile sono i seguenti: in Comune di Carugate (MI), Via Santa Cecilia n. 9, unità immobiliare ad uso abitazione sita al piano terzo e composta da quattro locali e servizi, con annessi un vano cantina in piano seminterrato. Il tutto censito nel Catasto Fabbricati del predetto Comune come segue: partita 654, foglio 3, mappale 69, subalterno 13, P.
3-t, cat. A/3, cl. 4, vani 6,5, R.C. € 352,48.
Coerenze da Nord e procedendo in senso orario:
- dell'abitazione: vano scale ed enti comuni, cortile comune, abitazione di altra proprietà, cortile comune;
- del vano cantina: vano cantina di altra proprietà, parti comuni, vano cantina di altra proprietà, enti comuni.
Sarà compresa nella compravendita, come indicato nell'atto di rogito del 10/09/1997, la comproprietà condominiale delle parti del fabbricato e delle aree comuni, così come risultanti dal vigente Regolamento di
Condominio.
L'atto di compravendita sarà formalizzato con atto notarile entro 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, fatti salvi eventuali ritardi nella concessione del mutuo alla signora da parte di un Istituto di credito di sua scelta e non dipendenti dalla volontà della Parte_1 stessa.
Le spese dell'atto notarile saranno a carico della parte acquirente . Parte_1
5) Il signor si impegna a trasferire la propria residenza, che attualmente risulta ancora presso la casa Pt_2 coniugale, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio e ad asportare tutti i suoi effetti personali.
6) Le Parti rinunciano all'impugnazione della sentenza.
pagina 2 di 3 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 17.12.1988 a Parte_1 Parte_2
Pioltello; Per_
- Dall'unione sono nati in data 16.2.1996 e in data 5.7.1999. Per_2
Ritenuto che:
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è stata pronunciata la separazione personale omologata in data 20.3.2008 dal Tribunale di Monza.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione (13.2.2008) non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge e tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
, con ricorso depositato in data 8.4.2025, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
in Pioltello in data 17.12.1988 (Atto n. 112, Parte II, Serie A del registro Parte_2 degli atti di matrimonio del Comune di Pioltello), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Pioltello, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 29.5.2025 Il Presidente est. Claudia Bonomi
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