Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 09/06/2025, n. 706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 706 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1583/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dr.ssa Simona Maria Domenica Cherubini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado di adozione di persona maggiorenne, iscritta al numero di ruolo 1583/2025 V.G. promossa da:
(C.F. , nata il [...] a [...]_1 C.F._1
e residente in [...], con il proc. dom. avv. BIANCHI
FRANCESCO, giusta procura agli atti – adottante;
nei confronti di
(C.F. ), nato il [...] a [...] e CP_1 C.F._2 residente in [...] – non costituito – adottando;
con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER DI BERGAMO
OGGETTO: Adozione di persona maggiorenne
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “CHIEDE All'On. Tribunale adito di disporre l'adozione del signor
[...] da parte della signora per i motivi meglio indicati in ricorso e di disporre CP_1 Parte_1
l'acquisizione del cognome “ ” da parte dell'adottando anteponendolo a quello Pt_1 originario “ . CP_1
Per il Pubblico Ministero: “parere favorevole”.
La domanda di adozione di persona maggiorenne avanzata da , nei confronti di Parte_1
merita accoglimento. CP_1
All'udienza camerale tenutasi in data 29/05/2025 comparivano personalmente l'adottante e l'adottando, che manifestavano espresso consenso all'adozione a norma degli artt. 296 e 311
c.c. Più in particolare, dichiarava testualmente: “ quando l'ho Parte_1 R_ conosciuto all'inizio era da solo. Quando aveva 19 anni era scappato sottacqua per raggiungere uno dei traghetti per venire in Italia;
alla sua mamma avevano trovato un tumore al seno, ma non poteva operarsi perché lì se non hai soldi non vieni curato. Lui veniva in
Italia per lavorare e guadagnare i soldi per far curare la madre. A Costa Volpino questo ragazzo l'abbiamo aiutato un po' tutti, perché è stato sempre bravo. Poi sono venuti in Italia anche i suoi genitori, che andavano e venivano dall'Albania. Poi sono venuti a mancare.
anzi io lo chiamo un diminutivo che veniva usato dai suoi genitori e da tutti R_ Per_2
i parenti, che ho conosciuto andando personalmente in Albania diverse volte) lo conosco da più di 30 anni. Io in tutti questi anni io non l'ho mai aiutato economicamente, perché ha sempre lavorato. Lui è stato anche all'estero per lavoro;
è stato ultimamente anche in Cile, lavorando per l'Enel e quindi a un certo punto ha lasciato il suo appartamento in affitto e gli ho consentito di prendere la residenza a casa mia, ma continua a lavorare all'estero, spesso in Albania per una ditta albanese. A volte si ferma da me 3-4 giorni quando rientra dall'estero; anche quando non sono stata bene lui è venuto di corsa dall'Albania. Lui svolge un lavoro molto impegnativo;
anche a è riuscito a venire a trovarmi. Io adesso ho 80 Per_3 anni e penso che sia una persona che non mi volterà le spalle quando avrò bisogno. R_
L'idea dell'adozione nasce dal fatto che io non ho nessuno e sono sicura che è una R_ persona di cui posso fidarmi, per cui se non dovessi essere più autosufficiente so che lui ci sarebbe, perché ho visto quanto si è occupato dei suoi genitori, con quale amore si è occupato di loro. Per il cognome io sono d'accordo con quello che vorrà fare Se anche R_ volesse mantenere il suo cognome va bene. Io ho un appartamento con due camere, una l'ho data a lui. Lui si vede che è un ragazzo che ha vissuto da solo, perché è molto ordinato e preciso e pulito, è un piacere poter coabitare insieme. Non è assolutamente un peso, altrimenti non lo avrei mai fatto”. L'adottando, sentito separatamente, esprimeva il proprio consenso all'adozione dichiarando testualmente: “Sono più che felice di questa volontà di MA. La chiamo MA o . Io sono elettricista. Per adesso sto lavorando in Albania e Pt_1 spessissimo torno in Italia. Ma anche viene con me. Passerà l'estate in Albania. Anche Pt_1
l'anno scorso fino ad ottobre è stata da me. Io ho un fratello minore che vive in Albania. I miei genitori sono deceduti tutti e due, uno nel 2015, l'altro nel 2017. Quando sono in Albania vivo in una casa in affitto che mi paga l'azienda. Non sono sposato e non ho figli. Sono quasi
30 anni che ci conosciamo con . Posso dire che è una bellissima compagnia lei e che mi Pt_1 ha aiutato tantissimo, con tutti i problemi che ho avuto. Ho avuto un incidente e poi la morte dei miei genitori. Lei mi è sempre stata vicino. E' sempre stata con me”. L'adottando, infine, esprimeva il proprio assenso all'acquisizione del cognome dell'adottante.
Ciò detto, il Collegio osserva preliminarmente che l'adottante non ha figli, non è spostata, ha compiuto i trentacinque anni di età e supera di più di diciotto anni l'età dell'adottando, come prescritto dall'art. 291 c.c.
Dalla documentazione versata in atti risulta che è celibe, senza prole, e che CP_1 entrambi i suoi genitori biologici sono deceduti, motivo per cui non si è potuto raccogliere il solo assenso (v. doc. 8).
Premesso che, dalle informazioni assunte d'ufficio da questo Tribunale, non si rilevano motivi ostativi all'accoglimento della domanda di adozione, che appare conveniente per l'adottando ai sensi dell'art. 312 c.c., il Collegio osserva come dalle dichiarazioni raccolte in udienza traspaia un affetto sincero e reciproco tra la signora e il signor Parte_1 CP_1 quale effetto di un rapporto consolidatosi nel tempo al pari di un vero e proprio rapporto di filiazione.
In conformità al parere espresso dal Pubblico Ministero, va senz'altro pronunciata l'adozione.
A norma dell'art. 299 c.c., l'adottando assumerà il cognome , CP_1 Pt_1 anteponendolo al proprio.
Nulla va disposto sulle spese di causa, trattandosi di procedura non contenziosa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, definitivamente pronunciando sulla domanda di adozione, in conformità al parere espresso dal Pubblico Ministero:
- dispone farsi luogo all'adozione di (nato il [...] a [...]) da parte CP_1 di (nata il [...] a [...]; Parte_1
- dispone che l'adottando assuma il cognome dell'adottante, posponendolo al proprio, così venendosi a chiamare;
Controparte_2
- nulla sulle spese di giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 314 c.c.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 05/06/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi