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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 27/11/2025, n. 1043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 1043 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Salerno II Sezione Civile riunita in camera di consiglio nelle persone di dr. Vito Colucci Presidente
dr.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
dr.ssa Rosa D'Apice Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile n. 364/2025 avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 291/2025
emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore il 25/1/2025 e depositata il 27/1/2025
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Valerio Tavormina e dall'avv. Alessandra Parte_1
Bernardini, elettivamente domiciliata presso lo studio dei predetti difensori in Milano Corso Italia n.
8 – Appellante
E
rappresentata e difesa dall'avv. Alfredo CA e dall'avv. Controparte_1
DG CA, elettivamente domiciliata presso lo studio dei predetti difensori in Napoli Centro
Direzionale Isola A/7– Appellata
Ragioni in fatto e diritto 1. Il Tribunale di Salerno con sentenza depositata il 27/1/2025 – resa nell'ambito del procedimento promosso dalla società nei confronti di Controparte_1 Controparte_2
ha così provveduto: a) ha accolto parzialmente la domanda di ripetizione dell'indebito oggettivo formulata dalla parte attrice in relazione a somme illegittimamente addebitate sul conto corrente n.
880 accesso in data 3/3/1982 ed ha condannato la convenuta al pagamento della somma di euro
278.618,69 oltre interessi legali moratori, ai sensi dell'art. 1284 comma 4 c.c., dalla data della domanda giudiziale e fino al soddisfo;
b) ha compensato tra le parti la metà delle spese processuali ed ha condannato al pagamento della restante metà in favore dei difensori Parte_1
antistatari dell'attrice.
1.1. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello con atto di citazione Parte_1
notificato il 12/3/2025; ha censurato le ragioni della sentenza impugnata ed ha concluso per l'accoglimento dell'interposto gravame con vittoria delle spese processuali del doppio grado di giudizio.
1.2. La società , costituitati in giudizio, ha rappresentato di avere Controparte_1
raggiunto un accordo transattivo con in ordine alla controversia sub iudice ed Parte_1
ha chiesto declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione integrale delle spese processuali,
1.3. Il Consigliere Istruttore con ordinanza depositata 17/7/2025, resa all'esito dell'udienza celebrata nelle forme della trattazione scritta, ha riservato la causa in decisione al Collegio.
2. La Corte ritiene che ricorrono le condizioni per la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Come è noto la cessazione della materia del contendere costituisce nel rito contenzioso civile una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del Giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto;
essa può essere dichiarata quando i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione e sottopongano al Giudice
conclusioni conformi oppure quando, pur non concordando le parti sulla declaratoria di cessazione della materia del contendere, il completo componimento della lite risulti in fatto non controverso,
spettando soltanto al Giudice il compito di valutare quali effetti si debbano ricollegare alle varie allegazioni in fatto (cfr. Cass. n. 2887/2020; Cass. n. 12887/2009; Cass. n. 2567/2007; Cass. n.
22650/2008; Cass. n. 11581/2005; Cass. n. 271/2006).
Nella vicenda in esame le parti processuali nelle note depositate telematicamente ex art. 127 ter c.p.c.
in vista dell'udienza del 3/7/2025, celebrata in forma scritta, hanno chiesto congiuntamente la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese processuali,
evidenziando di avere raggiunto un accordo transattivo avente ad oggetto la presente controversia.
Ne consegue che, in applicazione del suindicato principio di diritto, si impone la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Infine le spese processuali vanno dichiarate compensate, così come richiesto dalle parti processuali.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti della società avverso la Parte_1 Controparte_1
sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore n. 291/2025 così provvede:
1. dichiara la cessazione della materia del contendere;
2. dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Salerno, 11/11/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Rosa D'Apice dr. Vito Colucci