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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 24/03/2025, n. 419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 419 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 20.12.2024; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 746/2024 R.G., avente ad oggetto “indennità di accompagnamento”;
promossa da:
nata a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
(RG), Via Strada Forcone n. 102, C.F. , rappresentata e difesa C.F._1 dall'Abogado Andrea Cannata del Foro di Ragusa, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro:
(C.F. ), sede Controparte_1 P.IVA_1 provinciale di Ragusa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti
Manlio Galeano e Ugo Nucciarone, giusta procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445 bis, comma sesto, c.p.c. depositato il 20.03.2024 Parte_1 ha contestato le conclusioni formulate dal C.T.U. nominato in sede di A.T.P.O. ex art. 445 bis, comma primo, c.p.c. - promosso ad impugnazione delle valutazioni espresse in data 14.10.2022 dalla C.M., che ne aveva unicamente riconosciuto l'invalidità al 100% “con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età” e la condizione di portatrice di handicap ai sensi dell'art. 3, c. 1, L. n. 104/1992, ritenendo perciò il difetto dei presupposti di accoglimento della domanda di riconoscimento dell'indennità di accompagnamento -, il quale aveva riconosciuto essa ricorrente portatrice di handicap grave ai sensi dell'art. 3, c. 3, L. n. 104/1992 ma parimenti ritenuto il difetto dei requisiti sanitari per il riconoscimento della reclamata indennità di accompagnamento. A sostegno della proposta opposizione la ha deplorato l'incongrua valutazione delle Pt_1 numerose patologie attestate nella documentazione sanitaria versata in atti e della loro incidenza funzionale, atteso peraltro il medio tempore intervenuto aggravamento, sul compimento degli atti della vita quotidiana. Costituitosi in lite, l' ha invocato la conferma delle risultanze dell'accertamento svolto CP_2 nella precedente fase del giudizio. Disposta e acquisita nuova C.T.U. e ultimata la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 20.12.2024.
***
L'opposizione è fondata e va conseguentemente accolta per le ragioni di cui appresso. Rinnovate le operazioni peritali, il C.T.U. nominato nell'ambito dell'odierno giudizio è invero pervenuto a conclusioni difformi rispetto a quelle rese dal precedente C.T.U. L'ausiliario, formulata la diagnosi di “esiti di idrocefalo tetraventricolare con derivazione ventricolo peritoneale sinistro idrocefalo derivato;
BPCO; diabete mellito di tipo 2; vasculopatia cerebrale con grave declino cognitivo;
cardiopatia ipertensiva con F.A.; Grave deficit deambulatorio e compromissione dell'equilibrio” e osservato che la ricorrente “necessita di assistenza negli atti della vita come alzarsi e sedersi, vestirsi o spogliarsi o provvedere all'igiene personale. Cambi posturali e deambulazione possibile con doppio appoggio (bastoni o girello) ma con necessità di vigilanza di terzi per perdita dell'equilibrio”, ha infatti concluso che “le patologie lamentate e riscontrate alla sig.ra disegnano un complesso quadro patologico Parte_1 che determinano senz'altro nella perizianda difficoltà persistenti e gravi nello svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età valutabili nella percentuale del 100 % e che, di fatto, la rendono incapace a svolgere i comuni atti della vita senza assistenza continua. In particolare, il grave deficit deambulatorio e la compromissione dell'equilibrio, rende l'istante bisognosa di assistenza continua anche in altre attività quale provvedere all'igiene personale”, per modo che la stessa “può quindi essere dichiarata soggetto “INVALIDO ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (L. 508/88)”, con conseguente “diritto a percepire l'Indennità di Accompagnamento” con decorrenza dalla domanda amministrativa del 16.03.2022 (cfr. relazione depositata il 07.11.2024, da intendersi qui interamente richiamata e trascritta).
Per le ragioni esposte, ritenuto che la valutazione medica condotta dal C.T.U. incaricato nel presente giudizio appare condivisibile ed adeguatamente motivata, deve concludersi che Pt_1
già riconosciuta portatrice di handicap grave ex art. 3, c.3, L. n. 104/1992, è soggetto
[...] invalido ultrasessantacinquenne avente necessità di assistenza continua nel compimento degli atti quotidiani della vita con decorrenza dalla disattesa domanda amministrativa del 16.03.2022.
Giusta soccombenza, le spese dell'intero procedimento vanno poste a carico dell' nella CP_2 misura liquidata in dispositivo avuto riguardo al valore della lite e all'attività difensiva svolta e con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario della ricorrente, che ne ha fatto istanza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 746/2024 R.G., ogni altra domanda ed eccezione disattesa;
dichiara che è invalida ultrasessantacinquenne avente necessità di Parte_1 assistenza continua nel compimento degli atti quotidiani della vita a decorrere dal 16.03.2022 e portatrice di handicap grave ai sensi dell'art. 3, c. 3, L. n. 104/1992; condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.800,00 per CP_2 compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge, e distrae in favore dell'Ab. Andrea Cannata;
pone definitivamente a carico dell' le spese delle liquidate CC.TT.UU. CP_2
Così deciso in Ragusa il 23 marzo 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 20.12.2024; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 746/2024 R.G., avente ad oggetto “indennità di accompagnamento”;
promossa da:
nata a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
(RG), Via Strada Forcone n. 102, C.F. , rappresentata e difesa C.F._1 dall'Abogado Andrea Cannata del Foro di Ragusa, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro:
(C.F. ), sede Controparte_1 P.IVA_1 provinciale di Ragusa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti
Manlio Galeano e Ugo Nucciarone, giusta procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445 bis, comma sesto, c.p.c. depositato il 20.03.2024 Parte_1 ha contestato le conclusioni formulate dal C.T.U. nominato in sede di A.T.P.O. ex art. 445 bis, comma primo, c.p.c. - promosso ad impugnazione delle valutazioni espresse in data 14.10.2022 dalla C.M., che ne aveva unicamente riconosciuto l'invalidità al 100% “con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età” e la condizione di portatrice di handicap ai sensi dell'art. 3, c. 1, L. n. 104/1992, ritenendo perciò il difetto dei presupposti di accoglimento della domanda di riconoscimento dell'indennità di accompagnamento -, il quale aveva riconosciuto essa ricorrente portatrice di handicap grave ai sensi dell'art. 3, c. 3, L. n. 104/1992 ma parimenti ritenuto il difetto dei requisiti sanitari per il riconoscimento della reclamata indennità di accompagnamento. A sostegno della proposta opposizione la ha deplorato l'incongrua valutazione delle Pt_1 numerose patologie attestate nella documentazione sanitaria versata in atti e della loro incidenza funzionale, atteso peraltro il medio tempore intervenuto aggravamento, sul compimento degli atti della vita quotidiana. Costituitosi in lite, l' ha invocato la conferma delle risultanze dell'accertamento svolto CP_2 nella precedente fase del giudizio. Disposta e acquisita nuova C.T.U. e ultimata la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 20.12.2024.
***
L'opposizione è fondata e va conseguentemente accolta per le ragioni di cui appresso. Rinnovate le operazioni peritali, il C.T.U. nominato nell'ambito dell'odierno giudizio è invero pervenuto a conclusioni difformi rispetto a quelle rese dal precedente C.T.U. L'ausiliario, formulata la diagnosi di “esiti di idrocefalo tetraventricolare con derivazione ventricolo peritoneale sinistro idrocefalo derivato;
BPCO; diabete mellito di tipo 2; vasculopatia cerebrale con grave declino cognitivo;
cardiopatia ipertensiva con F.A.; Grave deficit deambulatorio e compromissione dell'equilibrio” e osservato che la ricorrente “necessita di assistenza negli atti della vita come alzarsi e sedersi, vestirsi o spogliarsi o provvedere all'igiene personale. Cambi posturali e deambulazione possibile con doppio appoggio (bastoni o girello) ma con necessità di vigilanza di terzi per perdita dell'equilibrio”, ha infatti concluso che “le patologie lamentate e riscontrate alla sig.ra disegnano un complesso quadro patologico Parte_1 che determinano senz'altro nella perizianda difficoltà persistenti e gravi nello svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età valutabili nella percentuale del 100 % e che, di fatto, la rendono incapace a svolgere i comuni atti della vita senza assistenza continua. In particolare, il grave deficit deambulatorio e la compromissione dell'equilibrio, rende l'istante bisognosa di assistenza continua anche in altre attività quale provvedere all'igiene personale”, per modo che la stessa “può quindi essere dichiarata soggetto “INVALIDO ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (L. 508/88)”, con conseguente “diritto a percepire l'Indennità di Accompagnamento” con decorrenza dalla domanda amministrativa del 16.03.2022 (cfr. relazione depositata il 07.11.2024, da intendersi qui interamente richiamata e trascritta).
Per le ragioni esposte, ritenuto che la valutazione medica condotta dal C.T.U. incaricato nel presente giudizio appare condivisibile ed adeguatamente motivata, deve concludersi che Pt_1
già riconosciuta portatrice di handicap grave ex art. 3, c.3, L. n. 104/1992, è soggetto
[...] invalido ultrasessantacinquenne avente necessità di assistenza continua nel compimento degli atti quotidiani della vita con decorrenza dalla disattesa domanda amministrativa del 16.03.2022.
Giusta soccombenza, le spese dell'intero procedimento vanno poste a carico dell' nella CP_2 misura liquidata in dispositivo avuto riguardo al valore della lite e all'attività difensiva svolta e con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario della ricorrente, che ne ha fatto istanza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 746/2024 R.G., ogni altra domanda ed eccezione disattesa;
dichiara che è invalida ultrasessantacinquenne avente necessità di Parte_1 assistenza continua nel compimento degli atti quotidiani della vita a decorrere dal 16.03.2022 e portatrice di handicap grave ai sensi dell'art. 3, c. 3, L. n. 104/1992; condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.800,00 per CP_2 compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge, e distrae in favore dell'Ab. Andrea Cannata;
pone definitivamente a carico dell' le spese delle liquidate CC.TT.UU. CP_2
Così deciso in Ragusa il 23 marzo 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella