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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/10/2025, n. 5242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5242 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
La Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, così composta: dott.ssa TA d'RE presidente dott. IO LE consigliere relatore dott. Francesco Notaro consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 1073/2019 R.G., di appello contro la sentenza del
Tribunale di Benevento n. 7/2019 del 29 gennaio 2019, resa nel procedimento
57/2012 R.G., vertente t r a
(nato ad [...] il [...], Parte_1
) rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli C.F._1 avvocati Enea CO ( ) e TA CO C.F._2
), con studio in IA IN, alla Via Calvario, n. C.F._3
5/B/6, e domicili digitali e Email_1
Email_2
e
(nata ad [...] il [...], ) e CP_1 C.F._4
Le RO S.n.c. di ER e LL (con sede in IA IN, Via Martiri,
76, e partita IVA , in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1
tempore, rappresentati e difesi dall'avv. Laura RV
), con studio in IA IN, Rione San Pietro, 41, e C.F._5
domicilio digitale Email_3
e
(nata ad [...] il 1° giugno 1970, CP_2
), rappresentata e difesa dall'avv. Alfonso Preziosi C.F._6
, con studio in Avellino Vicolo Giardinetto, 14 e C.F._7 domicilio digitale: Email_4
e
1 (nato ad [...] il [...], ), CP_3 C.F._8
rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Raffa ( , con C.F._9
studio in Zungoli alla Via Orti, n. 72/A e domicilio digitale
) Email_5
nonché
(nato ad [...] il [...], CP_4
), (nata ad [...] il 15 ottobre C.F._10 CP_5
1941, , (nata ad [...] il 17 C.F._11 Controparte_6 gennaio 1940, ), (nata a [...], C.F._12 Controparte_6
Francia, il 26 gennaio 1970, ), (nata a C.F._13 CP_1
Forbach, Francia, il 9 marzo 1961, ), C.F._14 CP_7
(nato a [...], Francia, il 12 marzo 1965, ), C.F._15 CP_8
(nato ad [...] il [...], ) e C.F._16 CP_9
(nata ad [...] il [...], , non
[...] C.F._17 costituiti
Conclusioni
Per l'appellante gli avvocati TA ed Enea CO Parte_1
concludevano come segue:
- In via preliminare chiede revocarsi l'ordinanza del 6 febbraio 2025 con la quale è stata fissata l'udienza del 29.05.2025 per la precisazione delle conclusioni, non essendo la causa matura per la decisione” […] ribadisce la richiesta di disporre c.t.u.;
- Quanto all'opportunità di attendere la decisione della Corte di Cassazione sulle questioni relative alla proprietà del ripostiglio e al diritto delle eredi di Persona_1 di tenere sul muro perimetrale condominiale tubazioni idriche e fili elettrici a servizio di altro fabbricato di loro proprietà, l'appellante concorda con quanto prospettato dalla
Corte, alla cui decisione si rimette;
- In via gradata ed in subordine l'appellante conclude per l'accoglimento delle conclusioni tutte rassegnate nell'atto di gravame […];
- Nel merito, in parziale riforma della sentenza gravata, accogliere tutte le ulteriori domande proposte dal concludente con l'atto di citazione, nonché quelle proposte in via di riconvenzione con le note difensive depositate per l'udienza del 14.05.2012;
2 - per l'effetto condannare […] Le e a rimuovere Parte_2 CP_1 CP_2 dal muro perimetrale posteriore e dalla corte comune posteriore all'edificio di Via
Martiri n.76 le tubazioni per l'adduzione di acqua potabile e le descritte condutture elettriche, e condannare inoltre e ad eliminare il descritto CP_1 CP_2 indebito convogliamento, nella condotta fognaria di proprietà esclusiva del concludente, degli scarichi delle acque bianche e nere provenienti dal loro locale bar e dal loro appartamento ricompresi nel fabbricato condominiale;
- con la conferma, nel contempo, del sanzionato rigetto di ogni avversa eccezione, richiesta, domanda e conclusione e con il rigetto integrale degli appelli incidentali proposti;
- Vinte le spese e le competenze tecniche e quelle legali del doppio grado, con distrazione delle seconde in favore dei procuratori e difensori che dichiarano di essere antistatari.
Per le appellanti incidentali e Le RO S.n.c. l'avv. Laura RV CP_1
concludeva come segue:
- Rigetti l'appello formulato da e confermi la sentenza di nr 7/2019 Parte_1 emessa dal Tribunale di Benevento relativamente al rigetto della domanda di Pt_1 alla rimozione dei tubi, fili, condutture elettriche presenti sul muro perimetrale
[...]
e nel sottosuolo del cortile condominiale per tutte le argomentazioni prospettate;
- Rigetti l'appello formulato da in merito all'allaccio degli scarichi alla Parte_1 rete fognaria e confermi sul punto la sentenza nr 7/2019 emessa dal Tribunale di
Benevento;
- Accolga l'appello incidentale e dichiari l'acquisto ad usucapionem del ripostiglio situato nel vano scale da parte di e per esso dalle sue eredi, con ordine Persona_1 di annotazione presso la Conservatoria dei registri immobiliari;
- Con vittoria di diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio da liquidarsi in via equitativa secondo giudizio della Corte.
Per l'appellante incidentale l'avvocato Alfonso Preziosi CP_2
concludeva con note depositate per l'udienza del 29.5.2025 come segue:
- si riporta integralmente agli scritti difensivi del precedente procuratore Avv. Laura
RV ed alle conclusioni dallo stesso rassegnate […] impugna e contesta estensivamente tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto ed eccepito. Chiede, inoltre,
3 che le controparti soccombenti siano condannate alla refusione delle spese e delle competenze del giudizio con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario.
Per l'appellato l'avvocato Giovanni Raffa concludeva come CP_3 segue:
- si associa alle richieste degli appellanti incidentali in merito alla conferma della sentenza relativa al diritto degli stessi al pari utilizzo del muro perimetrale e di allacciamento della fogna riportandosi alle conclusioni già rassegnate nel proprio atto di costituzione che abbiansi per qui integralmente riportate e trascritte. Con vittoria di spese, diritti ed onorari con attribuzione e da liquidarsi in via equitativa da parte della Preg.ma Corte adita.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
§ I. Con citazione notificata il 16 gennaio 2012 esponeva: Parte_1
- di essere proprietario di locali commerciali ubicati nel fabbricato sito in
IA IN alla Via Martiri n. 76 e, quindi, anche comproprietario delle annesse aree pertinenziali condominiali, tra cui la corte nel lato posteriore dell'edificio in prossimità di via Cannelle;
- che da qualche anno risultavano sistemati sul muro perimetrale posteriore del predetto fabbricato condominiale tubazioni per adduzione di acqua e cavi elettrici;
- che detti tubi, collegati ad altro immobile di proprietà di , Persona_1
adibito a ristorante dalla società Le RO S.n.c., ubicato al di là di Via Cannelle ad alcune decine di metri di distanza, attraversavano interrati la via comunale nonché la corte comune posteriore dell'immobile di Via Martiri 76 e, infissi alla parete perimetrale posteriore dello stesso immobile, raggiungevano il locale bar di proprietà di , condotto in locazione dalla società Persona_1
Le RO S.n.c.;
- che, dunque, era stato realizzato un asservimento e indebito utilizzo della struttura muraria perimetrale del fabbricato e del terreno CP_10
pertinenziale retrostante adibito a corte;
- che da qualche anno risultava, altresì, indebitamente occupato un ripostiglio condominiale, ricavato nel sottoscala a pianterreno del descritto edificio,
4 utilizzato come deposito di merce del locale bar di , gestito Persona_1
dalla società Le RO;
- che, inoltre, gli scarichi delle acque bianche e nere provenienti dall'appartamento di e dal locale bar risultavano Persona_1
indebitamente convogliati nella preesistente condotta fognaria di proprietà esclusiva di esso esponente, estranea al fabbricato condominiale, che si dipartiva dalla sua abitazione alla Via Martiri n. 61 andando ad innestarsi nella fogna pubblica retrostante all'edificio condominiale di Via Martiri n. 76.
Ciò premesso e assumendo di avere invano richiesto (mediante raccomandata a/r del 20 settembre 2011) a e al legale rappresentante della Persona_1
società anzidetta di eliminare gli abusi lamentati e di avere incardinato la procedura di mediazione, conclusasi senza esito per l'assenza delle parti convenute, citava e la società Le RO S.n.c. Parte_1 Persona_1 innanzi al Tribunale di IA IN, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
A) accertare e dichiarare che il fabbricato condominiale di Via Martiri 76 di IA
IN, nonché la zona di terreno retrostante ad esso annessa, sono liberi e franchi da qualsiasi servitù, ovvero onere, peso, vincolo di qualsiasi natura e specie a favore del ristorante della società convenuta e dell'immobile da essa gestito -
B) accertare e dichiarare comunque che l'infissione delle tubazioni e dei tubi descritti in premessa, nonché il loro interro nel terreno retrostante, costituiscono notevole compressione del diritto dominicale dell'esponente e grave violazione della disciplina codicistica relativa all'uso delle cose comuni -
C) e per l'effetto condannare le parti convenute a rimuovere senza indugio dal muro perimetrale comune e dal terreno pertinenziale comune retrostante al descritto edificio condominiale le tubazioni per l'adduzione di acqua ed i tubi elettrici come descritti in premessa –
D) condannare, inoltre, esse parti convenute a sgomberare il descritto locale condominiale adibito a deposito, liberandolo indilatamente da tutte le merci ivi indebitamente depositate –
E) condannare essi convenuti ad eliminare l'indebito convogliamento nella condotta fognaria del concludente degli scarichi delle loro acque bianche e nere –
5 vinte le spese legali e tecniche del giudizio.
§ II. Il 24 aprile 2012 si costituivano in giudizio in qualità di CP_2 amministratrice di sostegno del padre (in forza di decreto di Persona_1
nomina del giudice tutelare), e , quale legale rappresentante CP_11
della società Le RO S.n.c., sostenendo:
- che la società convenuta era mera affittuaria del bar di e, Persona_1
dunque, estranea ai lavori commissionati da dal quale Persona_1 aveva ricevuto in locazione il ripostiglio del vano scale unitamente all'attività commerciale;
- che proprietario di un immobile alla Via Cannelle di Persona_1
IA IN e di due unità immobiliari nel fabbricato di Via Martiri, 76, aveva acquistato per usucapione la servitù di passaggio dei tubi e di appoggio di essi al muro perimetrale, avendo acquistato, circa venti anni prima, un serbatoio per la raccolta dell'acqua e un gruppo elettrogeno, utilizzati anche per l'unità immobiliare situata a pochi metri di distanza, ed eseguito uno scavo nella corte comune per farvi passare i tubi, col consenso dell'attore;
- che, inoltre, proprietario del bar nonché di un Persona_1 appartamento sovrastante (per donazione dal padre del 1° Persona_2
giugno 1974), aveva sempre utilizzato il ripostiglio al servizio del bar, aperto nel lontano 1970, e lo aveva posseduto animo domini, in modo ininterrotto, pacifico, esclusivo e non clandestino, senza subire alcuna contestazione da parte dell'attore;
- che, proprietario di due unità immobiliari nell'edificio condominiale,
circa ventidue anni prima si era allacciato alla condotta Persona_1
fognaria condominiale (alla presenza di il quale aveva anche Parte_1 controllato le modalità di allaccio), acquisendo, ove questa di proprietà dell'attore, il diritto di servitù per usucapione;
- che, ove l'attore dimostrasse di essere proprietario della condotta fognaria, sarebbe tenuto a rimuoverla dal cortile comune e a staccarla dalla rete fognaria condominiale;
6 - che l'attore aveva posto sul muro perimetrale tubi, condizionatori, frigoriferi, tubi per lo scolo dell'impianto di refrigerazione, l'impianto di scarico a terra e insegne, con alterazione del decoro architettonico del fabbricato e pericolo per l'incolumità degli altri condomini (riguardo all'impianto di scarico a terra), e aveva posto sulla corte comune situata sul lato antistante il fabbricato condominiale blocchi di cemento, fioriere, ombrelloni, tavolini, e distributori di sigarette e di giornali, con intralcio del libero transito e violazione del diritto di uso degli altri condomini.
Ciò premesso, gli anzidetti convenuti chiedevano che, previa integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri condomini del fabbricato ( CP_4
, e , fossero accolte le
[...] Controparte_6 CP_5 CP_8 seguenti conclusioni:
- In via preliminare dichiarare il difetto di legittimazione passiva della società Le
RO, con estromissione della stessa dal presente giudizio, con vittoria di spese, diritti ed onorari;
- accogliere la spiegata domanda riconvenzionale e dichiarare, ex art. 1158 c.c.,
l'intervenuto acquisto ad usucapionem della servitù di passaggio dei tubi e dei fili nel sottosuolo della corte comune e della servitù di appoggio degli stessi sul muro perimetrale da parte di ed all'uopo autorizzare l'Agenzia del Persona_1
Territorio ad effettuare le variazioni dell'area de quo in favore del convenuto;
- accogliere l'eccezione di acquisto ad usucapionem del ripostiglio di mq 2 circa situato nel vano scale;
- accogliere la spiegata domanda riconvenzionale e dichiarare, ex art. 1158 c.c.,
l'intervenuto acquisto ad usucapionem del ripostiglio di mq. 2 circa, situato nel vano scale da parte di ed all'uopo autorizzare l'Agenzia del Persona_1
Territorio ad effettuare le variazioni de quo in favore del convenuto Persona_1
- accogliere l'eccezione di usucapione della servitù di allaccio alla rete fognaria;
- accogliere la spiegata domanda riconvenzionale e dichiarare, ex art. 1158 c.c.,
l'intervenuto acquisto ad usucapionem della servitù di allaccio della rete fognaria di Persona_1
7 - accogliere la domanda riconvenzionale relativa alla rimozione, qualora si fosse appurata la proprietà della stessa in capo all'attore, della rete fognaria dello stesso in quanto non autorizzata e non consentita;
- accogliere la domanda riconvenzionale ed ordinare a la rimozione di Parte_1 tutto quanto ha posto sul muro perimetrale: tubi, condizionatori, canaline, impianti di scarico a terra, motori frigorifero, insegne …
- accogliere la domanda riconvenzionale ed ordinare a la rimozione di Parte_1 tutte le opere poste sulla corte comune antistante il fabbricato condominiale
(tavolini, sedie, ombrelloni, blocchi in cemento, distributori di sigarette e di giornali) in quanto ledono il diritto del concludente;
- ancora in via preliminare accogliere la richiesta di integrare il contraddittorio ex art. 102 cpc nei confronti di CP_8 CP_4 CP_5 [...]
e ; CP_6 CP_3
- nel merito dichiarare che i tubi e i fili non sono di intralcio all'utilizzo della cosa comune, ma sono legittimi in quanto previsti dalla normativa sull'utilizzo delle parti comuni dell'edificio;
- nel merito ed in via subordinata dichiarare la servitù ex art. 1045 cc
- sempre in via riconvenzionale, condannare l'attore per tutte le ragioni sopra esposte al risarcimento dei danni anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per lite temeraria in quanto ha agito in giudizio con mala fede;
- condannare l'attore alle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione al difensore antistatario.
§ III. Alla prima udienza di trattazione del 14 maggio 2012 l'attore Pt_1 deduceva, nelle note difensive allegate al verbale di udienza, che,
[...]
avendo costruito la sua casa di abitazione in Via Martiri n. 61 negli anni 1981-
1982, per collegarsi alla fogna pubblica, debitamente autorizzato, aveva posto in opera una tubazione che dalla sua abitazione procedeva al di sotto della strada statale 90 “Delle Puglie”, impegnava il terreno condominiale retrostante al fabbricato di Via Martiri e s'immetteva nella fogna pubblica (e non in quella condominiale, come falsamente affermato ex adverso) già in precedenza esistente nel terreno di proprietà del genitore il Persona_2
tutto su concessione di quest'ultimo seguita dall'esercizio della servitù in
8 modo pubblico, pacifico, continuo e mai interrotto. Pertanto, chiedeva, in reconventio reconventionis, che fosse accertato il suo diritto di proprietà esclusiva sulla condotta fognaria de qua, acquistato a titolo originario per usucapione o, in subordine, per destinazione del padre di famiglia (art. 1062
c.c.).
§ IV. L'8 giugno 2012 il giudice istruttore ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri condomini del fabbricato, fissando il termine del 17 settembre 2012 per la notificazione e la nuova udienza del 7 gennaio 2013, cui seguiva la citazione di , , CP_3 CP_5
, e che non si costituivano. Controparte_6 CP_4 CP_8
Quindi, all'udienza del 3 giugno 2013, concedeva alle parti i termini ex art. 183
c.p.c., con ordinanza del 29 maggio 2014 disponeva l'esperimento del procedimento di mediazione e all'udienza del 16 settembre 2015 dichiarava l'interruzione del processo, per la morte di (risalente al 7 Persona_1 dicembre 2014).
Con ricorso del 17 settembre 2015 riassumeva il processo, dopo Parte_1 di che si costituivano e quali eredi di CP_2 CP_1 Per_1
che si riportavano alle difese, alle eccezioni e alle domande
[...]
riconvenzionali del loro dante causa.
Infine, assunta la prova testimoniale precedentemente ammessa, il Tribunale di Benevento, subentrato al soppresso Tribunale di IA IN, con sentenza del 29 gennaio 2019, pronunciata dal giudice unico designato, così provvedeva:
- condanna e la s.n.c. Le RO, in persona del legale CP_1 CP_2 rappresentante p.t., all'immediato rilascio in favore della comunione del ripostiglio situato nel vano scala;
- rigetta tutte le ulteriori domande;
- ordina la integrale compensazione delle spese di lite.
§ V. Il giudice di primo grado motivava la propria decisione superando, in primo luogo, l'eccezione della società convenuta circa il suo difetto di legittimazione passiva sia in considerazione della domanda dell'attore, rivolta a
9 conseguire da parte di chiunque la rimozione del bene (arg. ex Cass. 3225/15), sia in ragione della manifestata opposizione della società di cui si tratta a liberare il bene.
Nel merito, riteneva che le doglianze dell'attore, inerenti ad usi esclusivi altrui di enti comuni, dovessero valutarsi nel segno della disciplina dei limiti posti al singolo comunista nell'esercizio delle facoltà di godimento di porzioni di cospettanza del bene.
Avuto riguardo alla documentazione fotografica in atti, rilevava la presenza sulle mure perimetrali (ergo comuni) di tubi per il passaggio di fili e, nel sottosuolo, di tubature per l'adduzione di acqua, senza che fosse stata dedotta alcuna compromissione del bene comune e delle facoltà di pari uso degli altri condomini, ovvero alterazione della destinazione del bene, vale a dire della sua funzione di sostegno alla stabilità dell'edificio.
Quanto al denunziato innesto, asseritamente abusivo, degli scarichi nella condotta fognaria … che si immette nella fognatura pubblica, riteneva non superata la presunzione di proprietà comune dell'impianto, ex art. 1117 c.c., né dimostrato che tale situazione generasse un carico esorbitante sulla capacità di smaltimento delle tubazioni (da ritenersi comuni).
Accoglieva, invece, la domanda di relativa all'utilizzo del Parte_1
ripostiglio comune, ricavato nel sottoscala, escludendone l'acquisto per usucapione da parte del convenuto e, quindi, delle sue eredi e CP_1 CP_2
posto che il compossessore deve iniziare a possedere la cosa come possessore
[...]
esclusivo, ponendo in essere un comportamento che manifesti inequivocabilmente la volontà di escludere gli altri compossessori dall'esercizio del possesso, e che gli stessi capitoli di prova articolata dalla parte convenuta (e, conseguentemente, le risposte date dai testi) sarebbero risultati affatto privi del requisito della specificità.
Quanto alle domande riconvenzionali, sì come protese all'accertamento della usucapione di una serie di “servitù” su enti condominiali, le riteneva infondate sia per la carenza di prova del possesso ad usucapionem sia, soprattutto, per l'impossibilità giuridica, già in astratto e a qualsivoglia titolo (anche originario), di configurare una servitù: ciò in quanto la disciplina del condominio di edifici è costruita sulla base di un insieme di diritti e obblighi, armonicamente coordinati,
10 contrassegnati dal carattere della reciprocità, che escludono la possibilità di fare ricorso a quella in tema di servitù, presupponente, invece, fondi appartenenti a proprietari diversi, nettamente separati, uno al servizio dell'altro (Cass. 19550/18).
Infine, riguardo alla domanda riconvenzionale di rimozione delle opere poste sulla corte antistante, e a quella del medesimo atto di acquisto del “larganeo”, affermava che esse avevano già costituito oggetto di un apposito giudizio, definito con sentenza del tribunale di IA IN, del 13 gennaio 2009.
§ VI. Ricevuta (l'8 febbraio 2019) la notificazione della sentenza di primo grado, proponeva appello, con citazione notificata con Parte_1
spedizioni postali del 28 febbraio 2019 (ricevute dai destinatari a partire dal
1° marzo 2019), sostenendo che la decisione del tribunale si fonderebbe su un'errata percezione dello stato dei luoghi, così come descritto negli atti di causa, poiché la realizzazione di un «un sistema di fornitura/scambio di acqua potabile e di energia elettrica» tra il locale bar compreso nel fabbricato condominiale e l'edificio adibito a ristorante dalla società Le RO, mediante l'alloggiamento fisso di tubazioni e condutture elettriche nel muro perimetrale posteriore del fabbricato condominiale e nella corte comune, sarebbe avvenuto a vantaggio di un immobile estraneo al condominio
(appunto quello adibito a ristorante), sì da doversi inquadrare nella disciplina delle servitù prediali: peso imposto sopra un fondo per l'utilità di un altro fondo appartenente a diverso proprietario.
Risulterebbe evidente, quindi, l'errore del primo giudice nel ricondurre la questione alla disciplina sull'uso delle cose comuni e nel negare, conseguentemente, la dovuta condanna delle controparti alla rimozione dal muro perimetrale posteriore comune e dalla corte comune delle tubazioni dell'acqua corrente e delle condutture elettriche.
In ogni caso, anche nell'ambito della disciplina sulle cose comuni (subordinata di cui alla lettera B dell'atto di citazione) la decisione del tribunale sarebbe egualmente errata.
Infatti, l'indebita sistemazione sul muro perimetrale comune e l'attraversamento della corte posteriore comune di tubazioni e condutture elettriche effettuata da un
11 condomino per collegarle e porle a servizio di altro edificio posto a notevole distanza appartenente e posseduto da altro soggetto:
- altererebbe gravemente il rapporto di equilibrio fra i condomini nel godimento della cosa comune (Cass. Civ. n. 7466/2015);
- altererebbe notevolmente la destinazione di una parte sostanziale del bene comune;
- consentirebbe un utilizzo indebito e più intenso della cosa comune (addirittura a vantaggio di soggetto terzo) a detrimento del pari diritto degli altri condomini;
- finirebbe per dare luogo ad una vera e propria servitù a carico del suddetto bene ed a vantaggio di un altro edificio distante dal primo ed appartenente ad altri.
Quanto alla proprietà esclusiva della condotta fognaria che l'appellante Pt_1
assumeva di avere realizzato a sua cura e spese al servizio della sua
[...]
abitazione alla Via Martiri n. 61, la domanda di accertamento risulterebbe pienamente supportata dalla espletata prova testimoniale e lo stesso varrebbe per
l'acquisto a titolo originario del diritto di mantenere detta condotta nella corte posteriore dell'edificio CP_10
Infatti, la condotta sarebbe stata realizzata varie decine di anni addietro, espressamente autorizzata dal comune genitore ed eseguita Persona_2 alla presenza e con l'utile collaborazione anche di , e posseduta Persona_1
senza alcuna contestazione da parte di nessuno.
Pertanto, non avrebbe avuto alcun diritto d'innestare in detta Persona_1 condotta del tutto estranea al condominio di Via Martiri n. 76 gli scarichi delle acque bianche e nere provenienti dalla sua unità abitativa e dal bar di sua proprietà allocati nel più volte richiamato fabbricato condominiale.
Sulla scorta di tali motivi chiedeva, quindi, che in riforma della Parte_1
sentenza di primo grado fossero accolte le seguenti conclusioni:
“A.- in via preliminare, nominare ctu per effettuare tutto quanto esplicitato al punto
n. 5 che precede;
B.- e quindi, in parziale riforma della sentenza gravata, accogliere tutte le ulteriori domande proposte dal concludente con l'atto introduttivo (A-B-C-E delle conclusioni dell'atto di citazione), nonché in via di riconvenzione con le note difensive depositate per l'udienza del 14.05.2012;
12 C.- e per l'effetto condannare la soc. LE OS snc., e a CP_1 CP_2 rimuovere dal muro perimetrale posteriore e dalla corte comune posteriore all'edificio di Via Martiri n. 76 le tubazioni per l'adduzione di acqua potabile e le descritte condutture elettriche, ed inoltre condannare e ad eliminare CP_1 CP_2 il descritto indebito convogliamento degli scarichi delle loro acque bianche e nere nella condotta fognaria di proprietà esclusiva del concludente;
D.- con la conferma nel contempo del sanzionato rigetto di tutte le avverse eccezioni, domande e conclusioni siccome inammissibili ed infondate;
E.- vinte le spese e le competenze tecniche e legali del doppio grado, con distrazione delle seconde a favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
§ VII. e la società Le RO S.n.c. di ER e CP_1 CP_2
LL, costituitesi l'8 marzo 2019, eccepivano l'inammissibilità dell'appello principale, perché in violazione dell'articolo 342 c.p.c., e, nel merito, chiedevano la conferma della sentenza impugnata nella parte relativa al rigetto della domanda di volta ad ottenere la rimozione dei Parte_1 tubi, fili e condutture elettriche presenti sul muro perimetrale e nel sottosuolo del cortile condominiale. Contestualmente, spiegavano appello incidentale per la riforma della sentenza gravata limitatamente al capo che aveva rigettato la loro domanda riconvenzionale di acquisto per usucapione del ripostiglio situato nel vano scale. Si opponevano all'ammissione della consulenza tecnica d'ufficio.
A sostegno dell'appello incidentale esponevano che il ripostiglio era stato sempre utilizzato dal solo fin dall'apertura del bar, nel 1970, Persona_1 ed era dotato di serratura e chiave nel possesso esclusivo del predetto possessore, come confermato dai testi e Testimone_1 Testimone_2
e ammesso dallo stesso (nel sostenere che «il ripostiglio Parte_1 condominiale viene adibito in via esclusiva e a deposito di merce del locale bar di
[...]
), senza che, per oltre quarant'anni, quest'ultimo avesse mai Per_1 contestato il suo diritto, sì da essere maturato in favore del possessore l'acquisto per usucapione della proprietà esclusiva.
13 § VIII. , contumace in primo grado, si costituiva in giudizio (il CP_3
17 gennaio 2020) associandosi alle difese e richieste di e CP_1 CP_2
[...]
Deduceva che i tubi e i fili sotto la corte comune e sul muro perimetrale, posizionati da nei primissimi anni '90, non arrecavano alcun Persona_1
danno o disturbo agli altri condomini, e che nel lontano 1980 , Persona_1
proprietario di due unità immobiliari nell'edificio condominiale, aveva allacciato la sua rete fognaria alla condotta del palazzo, sita nel cortile comune e appartenente a tutti i condomini. Quanto alla proprietà del ripostiglio, riferiva che per oltre quarant'anni esso era stato sempre utilizzato in via esclusiva dal fratello come deposito e dopo la sua morte dai Persona_1 suoi eredi, senza che alcuno dei condomini, compreso Parte_1
contestasse tale uso. Ciò premesso, chiedeva l'accoglimento CP_3 delle seguenti conclusioni:
- Confermare la sentenza nr 7/2019 emessa dal Tribunale di Benevento relativamente al rigetto della domanda di alla rimozione dei tubi, fili, condutture Parte_1 elettriche presenti sul muro perimetrale e nel sottosuolo del cortile e CP_10 dell'allaccio alla rete fognaria.
- Accogliere l'appello incidentale formulato da e la società CP_1 CP_2
Le RO snc ed in riforma della sentenza di primo grado relativamente al punto 2 della sentenza e dichiarare l'acquisto ad usucapionem del ripostiglio situato nel vano scale da parte di e per esso dalle sue eredi, con ordine di annotazione presso Persona_1 la Conservatoria dei registri immobiliari.
- Con vittoria di diritti ed onorari del presente giudizio.
Gli altri litisconsorti non si costituivano.
§ IX. L'appello principale di tempestivamente proposto (entro il Parte_1 termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza di primo grado, eseguita l'8 febbraio 2019), sfugge all'eccepita inammissibilità (ex art. 342
c.p.c.) poiché dotato di argomentazioni capaci di porre in discussione e, eventualmente, inficiare la ratio decidendi della sentenza impugnata, mediante l'indicazione, sufficientemente precisa, dei motivi di dissenso rispetto alla
14 ricostruzione e alla valutazione della vicenda fatta dal primo giudice, pur nel richiamo di deduzioni difensive illustrate già in primo grado.
Eguale vaglio positivo va espresso riguardo all'appello incidentale, proposto nel termine di cui all'articolo 166 c.p.c. (con comparsa di risposta dell'8 marzo
2019) e in sostanziale ottemperanza ai criteri di forma e di contenuto dettati dal codice di rito.
§ X. Nel merito, occorre premettere che, come documentato dall'appellante principale, tra le parti del presente giudizio è stata emessa da altra sezione di questa corte la sentenza n. 1583/2023 pubblicata il 6 aprile 2023, che, nel definire tre procedimenti riuniti, tra cui quello iscritto in primo grado al n.
56/2012 R.G., promosso da altro condomino ( , si è pronunciata su CP_8 alcune delle questioni qui controverse, relative alla presenza delle condutture elettriche e delle tubazioni idriche poste da sul muro Persona_1 perimetrale condominiale e al possesso del vano sottoscala.
La sentenza è stata impugnata con ricorso in Cassazione, tuttora pendente.
Si pone, pertanto, il problema del rapporto tra il presente procedimento e quello attualmente pendente innanzi alla Corte di cassazione, dovendosi rilevare che la sentenza di appello sopra menzionata, nel respingere l'appello incidentale di e ha confermato il rigetto della CP_1 CP_2 domanda riconvenzionale del loro dante causa tesa Persona_1
all'accertamento dell'acquisto per usucapione sia della servitù di passaggio dei tubi e dei fili sul muro perimetrale (a vantaggio di un altro suo cespite), sia della proprietà esclusiva del locale ripostiglio altrimenti compreso tra le parti comuni del fabbricato.
In quel giudizio e hanno sostenuto l'erroneità CP_1 CP_2
della sentenza di primo grado riguardo alla condanna alla rimozione dal muro perimetrale del fabbricato comune delle tubazioni idriche e delle condutture elettriche, perché pronunciata senza la concessione dei termini ex art. 183 c.p.c., negata nel relativo procedimento (iscritto al n. 56/2012 R.G.), riunito ad altro connesso (il n. 562/2009 R.G.) dopo che in quest'ultimo l'istruttoria si era già svolta.
15 La Corte di appello ha respinto l'impugnazione delle predette eredi di ritenendo che le appellanti, nel lamentare la mancata Persona_1
concessione (da parte del primo giudice) dei termini ex art. 183 c.p.c., avrebbero dovuto ripetere le allegazioni del primo grado e articolare le richieste istruttorie che avrebbero avanzato in primo grado, dato che, non rientrando il caso in esame nelle ipotesi di rimessione al giudice di prime cure, spetta al giudice di appello eventualmente svolgere l'istruttoria, ove ritenuta illegittimamente omessa: le appellanti, invece, si sarebbero limitate a censurare la sentenza di primo grado senza avanzare alcuna istanza istruttoria, onde non vi sarebbe prova del possesso esclusivo ultraventennale del ripostiglio e del possesso ultraventennale della affermata servitù di appoggio, dovendo, di conseguenza, confermarsi la condanna delle appellanti alla rimozione dei fili e delle tubature nonché allo sgombero del locale sottoscala adibito a ripostiglio. ha, evidentemente, proposto le medesime domande (di Persona_1 accertamento dell'acquisto per usucapione della proprietà esclusiva del locale ripostiglio e della servitù di appoggio di fili e tubature) in due distinti giudizi che, peraltro, erano stati introdotti (nei suoi confronti) separatamente – ma contemporaneamente – da due diversi condomini del fabbricato, Parte_1
(attore nel presente giudizio) e (attore nell'altro giudizio), CP_8
entrambi al fine (d'interesse comune) di ottenere la rimozione dal muro perimetrale del fabbricato di tutte le tubazioni per l'adduzione di acqua e dei fili elettrici, nonché lo sgombero del locale ripostiglio adibito a deposito del bar di proprietà di e gestito dalla società Le RO S.n.c. Persona_1
Sennonché, pur trattandosi, almeno per la domanda riconvenzionale, della stessa causa, tale da esigere la necessaria riunione dei procedimenti (a norma dell'articolo 273 c.p.c.), questi non sono stati riuniti (e, anzi, il procedimento instaurato da è stato riunito ad altri che, tra le stesse parti, hanno CP_8
trattato questioni differenti pur se inerenti al medesimo fabbricato condominiale). Da ciò l'esigenza di stabilire il criterio sulla base del quale risolvere la coesistenza dei due procedimenti, rispetto alla possibilità che sia dichiarata la litispendenza, ovvero che si decida la controversia prescindendo
16 del tutto dalla decisione già assunta nell'altro giudizio, o, diversamente, prendendosi atto del contenuto di tale decisione, ancorché non definitiva.
La dichiarazione di litispendenza, ai sensi dell'articolo 39 c.p.c., ammissibile anche in relazione a singole domande, nell'ambito di un più ampio cumulo oggettivo (cfr., ad esempio, Cass. 16454/2015, secondo cui «Due cause pendenti tra le stesse parti e con identità di "causa petendi" e di "petitum" sono in rapporto di litispendenza e non di continenza anche nel caso in cui una di esse abbia ad oggetto più domande, una sola delle quali identica a quella avanzata nell'altro procedimento, ben potendo in tale ipotesi la litispendenza essere dichiarata con riferimento ad una soltanto delle domande proposte»), è resa dal giudice successivamente adito.
Tale criterio di priorità temporale esclude che in questa sede possa dichiararsi la litispendenza.
In entrambi i giudizi l'atto di citazione è stato notificato il 16 gennaio 2012, con iscrizione a ruolo pressoché contestuale presso lo stesso tribunale, rispettivamente al n. 57/2012 R.G. per il presente procedimento e al n.
56/2012 R.G. per quello definito in appello con la sentenza 1585/2023.
In caso di contemporaneità delle notificazioni degli atti introduttivi, la giurisprudenza di legittimità ha elaborato il criterio sussidiario della data di comparizione più prossima a quella di notificazione per determinare la prevenzione tra i procedimenti (cfr. Cass. n. 8690/1987; Cass. n. 309/1984).
Nella fattispecie, la prima udienza di comparizione fissata per il presente giudizio è del 14 maggio 2012, mentre per l'altro giudizio l'attore ha fissato la prima udienza per il 4 giugno 2012, per cui l'adozione di tale criterio imporrebbe di considerare il presente procedimento preveniente rispetto a quello definito in appello nel 2023.
Ravvisata l'identità di cause e, quindi, la litispendenza solo per la domanda che ha proposto in riconvenzionale in entrambi i giudizi, Persona_1
anche il diverso criterio fondato sulla data di proposizione della domanda da parte del convenuto determina l'anteriorità del presente procedimento, nel quale il predetto convenuto si è costituito il 24 aprile 2012, mentre nell'altro giudizio la sua costituzione risale alla successiva data del 15 maggio 2012.
17 Va del pari esclusa l'ipotesi che la domanda di accertamento dell'usucapione possa esaminarsi e decidersi in questa sede prescindendo dal fatto che su di essa sia già intervenuta una decisione in un diverso giudizio, pur non ancora definitiva.
La disciplina della litispendenza (art. 39 c.p.c.) e quella della riunione obbligatoria dei procedimenti (art. 273 c.p.c.), che regola le diverse ipotesi che la medesima causa penda innanzi a giudici diversi ovvero presso lo stesso giudice, sono espressione, al pari del giudicato, del principio di ordine pubblico processuale (del ne bis in idem) che non consente che lo stesso giudice o giudici diversi statuiscano due volte sulla medesima domanda.
Ne deriva la necessità di tenere conto della decisione già assunta da questa corte con la sentenza del 2023, pur prendendosi atto che, per il ricorso per cassazione pendente, su di essa non si è formato il giudicato.
Escluso che nella questione venga in rilievo l'articolo 295 c.p.c., il quale presuppone la contemporanea pendenza di due giudizi relativi a cause diverse, ma legate da un nesso di pregiudizialità giuridica, laddove nel caso in esame vi è (parziale) identità di cause, la disposizione in grado di regolare la situazione in esame va individuata nell'articolo 337, secondo comma, c.p.c., che prevede o la sospensione (solo facoltativa) del processo o il riconoscimento dell'autorità della decisione già intervenuta.
Il giudice di un diverso processo è, dunque, vincolato dagli effetti dichiarativi o costitutivi di una sentenza ancora impugnabile che possa incidere sulla decisione che deve pronunciare e, se la sentenza è impugnata, può, sulla base di un proprio giudizio discrezionale (del quale deve dar conto in motivazione), sospendere il processo in attesa dell'esito dell'impugnazione: quello che in ogni caso non può fare è d'ignorare o disconoscere la sentenza.
Come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, ai fini del legittimo esercizio del potere di sospensione discrezionale del processo ex art. 337, secondo comma, c.p.c., è indispensabile un'espressa valutazione di plausibile controvertibilità della decisione di cui venga invocata l'autorità in quel processo, sulla base di un confronto tra la decisione stessa e la critica che
18 ne è stata fatta. La sospensione discrezionale del processo è, perciò, ammessa ove il giudice del secondo giudizio motivi esplicitamente le ragioni per le quali non intende riconoscere l'autorità della prima sentenza, già intervenuta sulla questione ritenuta pregiudicante, chiarendo perché non ne condivide il merito o le ragioni giustificatrici (così, Cass. 14738/2019; Cass. 24046/2014).
Ebbene, ritiene il collegio di doversi attenere alla sentenza pronunciatasi sulla domanda riconvenzionale, di cui si condividono le ragioni, da ricercare nelle vicende di quel processo (così come desumibili dal testo della stessa sentenza)
e non nell'eventuale diverso contenuto delle risultanze istruttorie acquisite in questa sede (inidonee a influire sull'esito del procedimento attualmente pendente presso la Corte di cassazione).
Infatti, le ragioni espresse nella sentenza del 2023, per respingere la domanda di accertamento dell'usucapione proposta da , s'inseriscono Persona_1 nel solco di un consolidato orientamento della Suprema Corte in materia di contraddittorio processuale e omessa concessione dei termini ex art. 183 c.p.c.
(Cass. 17685/2022, Cass. 21953/2019; Cass. 24402/2018; Cass. 23162/2014): tale orientamento ha cristallizzato il principio secondo cui l'appellante che deduca il vizio della sentenza di primo grado per omessa concessione dei termini ex art. 183 c.p.c. non può limitarsi a censurare genericamente tale omissione, ma deve specificare quale sarebbe stato il thema probandum, articolando le richieste istruttorie che avrebbe avanzato in primo grado e sulle quali si sarebbe dovuto esprimere il giudice di appello, con un eventuale giudizio di ammissione o rigetto delle stesse.
Nella pronuncia richiamata, si è evidenziato come le appellanti si fossero limitate a dedurre la violazione del contraddittorio senza tuttavia reiterare espressamente le istanze istruttorie, e a chiedere la rimessione al primo giudice, istituto non applicabile alla fattispecie (attesa la tassatività dei casi previsti dagli articoli 353 e 354 c.p.c.).
In ragione della plausibile conformità della decisione citata a principi di diritto consolidati, il collegio ritiene, pertanto, di dover prendere atto del contenuto della sentenza e di non disporre la sospensione del processo ex art. 337 c.p.c., traendone le relative conclusioni sugli appelli in esame. 19 Escluso l'acquisto per usucapione della proprietà esclusiva del locale ripostiglio e della servitù a vantaggio di altra proprietà già di Persona_1
(estranea al fabbricato condominiale), le conseguenze che ne derivano nel presente giudizio indirizzano la decisione sull'appello di per il Parte_1
mancato accoglimento dell'actio negatoria servitutis sulla parete condominiale posteriore e nel sottosuolo comune, nonché sull'appello incidentale di CP_1
e della società Le RO, volto all'accertamento
[...] CP_2
dell'acquisto per usucapione della proprietà del ripostiglio nel sottoscala condominiale.
Quanto all'appello di sulla questione anzidetta, va rilevato che Parte_1
le tubazioni e i fili elettrici sulla parete del fabbricato sono al CP_10 servizio di altro immobile già appartenente a , per cui la loro Persona_1
presenza non può considerarsi espressione della facoltà di uso della cosa comune, ex art. 1102 c.c. (così come, invece, ritenuto dal giudice di primo grado), e che non è richiamabile il principio nemini res sua servit, per escludere la necessità che le condutture in questione siano legittimate dalla costituzione di una servitù: infatti, il principio anzidetto trova applicazione soltanto quando un unico soggetto è titolare del fondo servente e di quello dominante, non anche quando il proprietario di uno di essi sia anche comproprietario dell'altro, giacché in tal caso l'intersoggettività del rapporto è data dal concorso di altri titolari del bene comune (cfr. Cass. 21020/2019; Cass.
22408/2004; Cass. 13016/2000).
Esclusa, quindi, l'esistenza della servitù, l'appello di volto Parte_1
appunto a censurare la riconduzione della questione alla disciplina sull'uso delle cose comuni anziché a quelle delle servitù prediali, va accolto, con la conseguente condanna delle eredi di (nonché della società Le Persona_1
RO, che detiene l'immobile e si giova dell'esercizio di fatto della servitù) alla rimozione dei tubi dell'acqua e dei fili dell'energia elettrica dalla parete condominiale posteriore (quella che fronteggia via Cannelle) e dal sottosuolo della corte condominiale, sempre nel medesimo lato confinante con via
Cannelle.
20 Per converso, l'appello incidentale, proposto contro la condanna al rilascio in favore della comunione del ripostiglio situato nel vano scala, in quanto fondato esclusivamente sull'affermazione della proprietà esclusiva di tale ripostiglio da parte delle eredi di (in virtù dell'acquisto per Persona_1
usucapione del loro dante causa), va rigettato, per l'autorità da riconoscere alla sentenza di appello del 2023 che ha escluso appunto i presupposti dell'usucapione.
§ XI. Con l'altro motivo di appello lamenta l'errata applicazione Parte_1 della normativa in materia di comunione e, conseguentemente, il mancato accoglimento della domanda volta ad ottenere l'eliminazione dell'indebita immissione nella sua condotta fognaria degli scarichi delle acque bianche e nere provenienti dagli immobili delle aventi causa da Persona_1
si assume proprietario della condotta fognaria, benché la stessa Parte_1 attraversi la corte condominiale, per averla realizzata circa trent'anni prima dell'instaurazione del presente giudizio, col consenso sia del genitore
(all'epoca proprietario ovvero comproprietario dell'attuale Persona_2 stabile condominiale) sia di , al fine di dotare la propria Persona_1
abitazione (sita al civico 61 di Via Martiri ed estranea al condominio) dell'allaccio al sistema fognario comunale.
In risposta alle eccezioni e alla domanda riconvenzionale del convenuto
(non riproposta in appello dalle sue eredi), l'attore ha Persona_1 specificato, alla prima udienza (del 14 maggio 2012), nelle note difensive allegate al verbale, il contenuto della domanda avanzata in citazione, dichiarando che la proprietà della condotta fognaria già rivendicata nell'atto introduttivo deriva dall'acquisto della servitù di passaggio della propria condotta fognaria nell'area cortilizia di pertinenza del fabbricato comune, esercitata in modo pubblico, pacifico, continuo e mai interrotto, acquisto avvenuto, quindi, per usucapione, ovvero, in subordine a titolo originario ex art. 1062 c.c.
In disparte la documentazione prodotta nel corso del giudizio di appello, inutilizzabile (ai sensi dell'articolo 345 c.p.c.), non risultando che non potesse prodursi in primo grado, entro le preclusioni istruttorie (e, peraltro, neppure
21 depositata in appello all'atto della costituzione in giudizio), la prova relativa alla costruzione della condotta sotterranea si ricava, essenzialmente, dalla testimonianza di , il quale ha riferito di avere provveduto Testimone_3
(«negli anni 79/80 circa») alla realizzazione di tale condotta al servizio dell'abitazione di al civico 61 di Via Martiri, passando sotto Via Parte_1
Nazionale, costeggiando la facciata laterale del e proseguendo in Parte_3
linea retta fino alla fogna comunale: non soltanto e Persona_2 Per_1
non sollevarono obiezioni, ma furono loro stessi a indicargli il tracciato
[...] affianco al bar.
Di regola, in assenza di convenzione tra il proprietario del suolo e il costruttore, che, se volta ad attribuire al secondo un diritto di superficie o di servitù, deve stipularsi per iscritto, sotto pena di nullità (art. 1350 c.c.), vale il criterio dell'accessione in favore del proprietario del suolo, anche per le opere sottostanti (art. 934 c.c.), comprese quelle fatte da un terzo con materiali propri
(art. 936 c.c.).
Qualora, invece, la costruzione o l'opera esistente sopra o sotto il suolo sia stata realizzata in forza di convenzione tra il proprietario del suolo e il costruttore, i rapporti che s'instaurano tra costoro sono disciplinati, quanto ai diritti sulle opere realizzate e al loro concreto esercizio, dalla convenzione o dal titolo;
ne consegue che ove si tratti di opere vantaggiose per entrambi occorre accertare gli eventuali diritti che ne derivano per l'una e per l'altra parte, anche in deroga agli articoli 934 e seguenti del codice civile.
Nella specie, dalla testimonianza di emerge che la Testimone_3
realizzazione della condotta fognaria sull'area comune fu il risultato di un accordo tra e il comune genitore Parte_1 Persona_1 Persona_2
che, privo di efficacia reale, non risultandone la stipulazione per iscritto,
consentì a di raggiungere la fogna pubblica giovandosi dell'area Parte_1
comune laterale al fabbricato al civico 76.
È plausibile (alla luce della deposizione del teste genero Testimone_2
di , sebbene non certo, che nella stessa epoca sia stato Persona_1
realizzato anche lo scarico dall'unità immobiliare di (adibita Persona_1
22 a bar), tanto più che se quest'ultimo ha espressamente consentito al germano di utilizzare un'area comune a vantaggio di altro immobile di Parte_1
sua proprietà esclusiva (così come dedotto dallo stesso e riferito Parte_1
dal teste ), deve presumersi che ciò sia avvenuto nell'ambito di Testimone_3
una reciproca concessione di utilità.
Dalla presenza sui luoghi dei due germani e ) e Parte_1 Persona_1
del genitore al fine di controllare il corso dei lavori, e Persona_2
dall'atmosfera di concordia familiare nella quale questi si svolsero (come desumibile dalla deposizione del teste anzidetto), nonché dal consenso dato a a utilizzare il bene comune a vantaggio di altra sua proprietà, si Parte_1
evince, ai sensi degli articoli 2727 e seguenti c.c., l'esistenza di un accordo tra le parti comprendente anche il riconoscimento della facoltà di Persona_2
di far confluire le proprie acque di scarico nella condotta in contestazione.
L'accordo ha avuto, si ripete, solo effetti obbligatori e non risulta che le parti abbiano voluto derogare al principio dell'accessione, piuttosto che dar luogo a una concessione ad ædificandum volta a consentire al costruttore un mero diritto di godimento del manufatto a vantaggio di una distinta proprietà
immobiliare.
La servitù in favore di a beneficio dell'immobile di sua proprietà Parte_1
sito al civico 61 di Via Martiri, è sorta solo per effetto del decorso del tempo,
dovendosi al riguardo specificare che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., in particolare, Cass. 14292/2017, nonché Cass. 2314/2024), il requisito dell'apparenza (senza del quale non è concepibile l'acquisto della servitù per usucapione: art. 1061 c.c.) sussiste anche quando le opere destinate all'esercizio della servitù (nella specie, la condotta fognaria sottostante la proprietà siano visibili solo saltuariamente ed occasionalmente, CP_10
onde non rileva che l'opera sia a vista né che il proprietario del fondo che si assume
asservito abbia, in concreto, conoscenza dell'esistenza dell'opera, né occorre che l'apparenza si estenda all'opera nel suo complesso: in forza di tali principi, la
23 Suprema Corte ha ritenuto evidente come la tubatura idrica, pur se collocata al di
sotto del pavimento dell'appartamento che funge da fondo servente – ed
incontestatamente oggetto di proprietà comune – costituisca senz'altro un'opera
oggettivamente visibile (sia pur occasionalmente: come, in effetti, il ricorrente ha
confermato ammettendo di aver accertato l'esistenza della tubatura in occasione di
lavori svolti nel suo appartamento), anche solo in parte, dal proprietario dello stesso,
che, di fatto, inequivocabilmente (come, appunto, è il caso di una tubazione che
trasporta acqua), rivela, per struttura e consistenza, l'onere che grava
sull'appartamento servente a vantaggio dell'altro.
Dalla nascita della servitù non deriva però anche, necessariamente, l'acquisto per usucapione della proprietà esclusiva della condotta, in favore di Pt_1
avendone di questa goduto contemporaneamente anche altri
[...]
comproprietari dell'area asservita, ossia sì da impedire il Persona_1
venir meno della condizione di comunione. Tale ius in re aliena non esclude,
quindi, che della condotta fognaria, all'interno della proprietà condominiale,
possano servirsi i condomini, anche alla luce del principio stabilito dall'articolo 1045 c.c., in forza del quale i proprietari dei fondi attraversati da fogne altrui hanno facoltà di servirsene per risanare i loro fondi, a condizione che
non ne venga danno ai fondi già risanati e che essi sopportino le nuove spese occorrenti
per modificare le opere già eseguite, affinché queste siano in grado di servire anche ai
fondi attraversati, e inoltre sopportino una parte proporzionale delle spese già fatte e
di quelle richieste per il mantenimento delle opere, le quali divengono comuni.
Né avrebbe alcuna utilità il ricorso a una consulenza tecnica d'ufficio, invocata dall'appellante anche se tale ausilio istruttorio confermasse Parte_1
quanto fin qui ipotizzato, ossia che i tubi di scarico dall'unità immobiliare delle eredi di convogliano le acque reflue nella condotta che Persona_1
parte dall'immobile sito al civico 61 di Via Martiri, non potrebbe ordinarsene il distacco, in ragione del principio dettato dall'articolo 1102 c.c.
24 Occorre poi aggiungere che il richiamo alla costituzione della servitù per usucapione (o, in subordine, per destinazione del padre di famiglia, figura di cui manca il presupposto ex art. 1062 c.c. dell'esecuzione delle opere quando i due fondi attualmente divisi appartenevano al medesimo proprietario),
anziché dar luogo a un capo autonomo della domanda, è stato introdotto per integrare la causa petendi della domanda di condanna dei convenuti ad
eliminare l'indebito convogliamento nella condotta fognaria del concludente degli
scarichi delle loro acque bianche e nere.
Di conseguenza, ritiene il collegio che la decisione assunta sul punto dal giudice di primo grado debba confermarsi, ancorché sulla scorta di ragioni diverse e ulteriori rispetto a quelle espresse nella sentenza appellata.
§ XII. La riforma (sia pure parziale) della decisione di primo grado va venir meno (ex art. 336 c.p.c.) la statuizione sulle spese di lite contenuta nella sentenza appellata e impone di provvedere sulle stesse per entrambi i gradi del giudizio secondo l'esito finale della lite.
Se la soccombenza reciproca ha indotto il giudice di primo grado a compensare per intero le spese di lite, all'esito del giudizio di appello deve considerarsi prevalente la soccombenza di , e della CP_1 CP_2
società Le RO, che subiscono gli effetti dell'accoglimento dei capi di domanda relativi ai fili e alle condutture sulla parete e al locale CP_10
ripostiglio, mentre risultano vittoriosi soltanto sull'ulteriore domanda di relativa alla condotta fognaria. Parte_1
Pertanto, si ritiene giustificata la compensazione delle spese per metà e la condanna delle predette convenute al pagamento in favore di Parte_1
della restante metà, con attribuzione (ex art. 93 c.p.c.) agli avvocati Enea
CO e TA CO.
I contumaci, presenti in giudizio solo in qualità di litisconsorti necessari, non rispondono delle spese sostenute dalla parte attrice, la quale non ha avanzato nei loro confronti alcuna pretesa. Lo stesso deve dirsi per che, CP_3
25 contumace in primo grado, nel costituirsi in appello si è limitato a esprimere il proprio sostegno alle tesi delle appellate (e appellanti incidentali) CP_1
senza far valere alcun diritto o
[...] Controparte_12
interesse proprio, giuridicamente rilevante, rispetto all'esito del giudizio.
Per la determinazione dei compensi professionali non si dispone dei dati occorrenti per stabilire in base all'articolo 15 c.p.c. il valore della causa (con riferimento sia alle servitù in contestazione sia alla proprietà del locale ripostiglio). Di conseguenza, la causa si reputa di valore indeterminabile e,
per la modesta consistenza economica dei diritti controversi, si fa riferimento ai parametri (delle tabelle 2 e 12 allegate al D.M. n. 147 del 13 agosto 2022)
previsti per le cause del valore di € 26.000,00.
Ricorrono, infine, i presupposti per il versamento, da parte degli appellanti incidentali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ex art. 13,
comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, l.
228/12.
P.Q.M.
La Corte di appello di Napoli, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti contro la sentenza del Tribunale di Benevento n. 7/2019 pubblicata il
29 gennaio 2019, così provvede:
a) accoglie parzialmente l'appello principale di e per l'effetto: Parte_1
- condanna , e Le RO S.n.c. di ER e CP_1 CP_2 Tes_2
a rimuovere dalla parete perimetrale comune del fabbricato in Via Martiri n.
76, lato via Cannelle, le tubazioni allocate per l'adduzione dell'acqua e per il passaggio dei cavi elettrici;
- conferma il rigetto della domanda di eliminazione degli scarichi di CP_1
e nella condotta fognaria che collega l'immobile sito in
[...] CP_2
IA IN, Via Martiri, 61, alla fogna comunale;
b) rigetta l'appello incidentale di , e Le RO S.n.c. CP_1 CP_2
e, per l'effetto, conferma la condanna di e CP_1 CP_2
26 della società Le RO all'immediato rilascio in favore della comunione del ripostiglio situato nel vano scala;
c) nei rapporti tra e la società Le Parte_1 CP_1 CP_2
RO dichiara per metà compensate le spese di lite e condanna, in solido tra loro, e Le RO S.n.c. al pagamento, in CP_1 CP_2
favore di (con attribuzione ex art. 93 c.p.c. agli avvocati Enea Parte_1
CO ed TA CO), della restante metà, che si liquida per il primo grado in € 3.150,97 (di cui € 132,22 per spese, € 2.625,00 per compensi ed € 393,75 per spese forfettarie) e per l'appello in € 3.695,25 (di cui € 245,25 per spese, € 3.000,00 per compensi ed € 450,00 per spese forfettarie), oltre agli accessori fiscali e previdenziali dovuti per legge;
d) dichiara compensate le spese nei rapporti tra e Parte_1 CP_3
[...]
e) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte degli appellanti incidentali e Le RO S.n.c., di un CP_1 CP_2
ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115.
Così deciso il 23 ottobre 2025.
Il consigliere relatore La presidente
IO LE TA d'RE
27
In nome del popolo italiano
La Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, così composta: dott.ssa TA d'RE presidente dott. IO LE consigliere relatore dott. Francesco Notaro consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 1073/2019 R.G., di appello contro la sentenza del
Tribunale di Benevento n. 7/2019 del 29 gennaio 2019, resa nel procedimento
57/2012 R.G., vertente t r a
(nato ad [...] il [...], Parte_1
) rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli C.F._1 avvocati Enea CO ( ) e TA CO C.F._2
), con studio in IA IN, alla Via Calvario, n. C.F._3
5/B/6, e domicili digitali e Email_1
Email_2
e
(nata ad [...] il [...], ) e CP_1 C.F._4
Le RO S.n.c. di ER e LL (con sede in IA IN, Via Martiri,
76, e partita IVA , in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1
tempore, rappresentati e difesi dall'avv. Laura RV
), con studio in IA IN, Rione San Pietro, 41, e C.F._5
domicilio digitale Email_3
e
(nata ad [...] il 1° giugno 1970, CP_2
), rappresentata e difesa dall'avv. Alfonso Preziosi C.F._6
, con studio in Avellino Vicolo Giardinetto, 14 e C.F._7 domicilio digitale: Email_4
e
1 (nato ad [...] il [...], ), CP_3 C.F._8
rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Raffa ( , con C.F._9
studio in Zungoli alla Via Orti, n. 72/A e domicilio digitale
) Email_5
nonché
(nato ad [...] il [...], CP_4
), (nata ad [...] il 15 ottobre C.F._10 CP_5
1941, , (nata ad [...] il 17 C.F._11 Controparte_6 gennaio 1940, ), (nata a [...], C.F._12 Controparte_6
Francia, il 26 gennaio 1970, ), (nata a C.F._13 CP_1
Forbach, Francia, il 9 marzo 1961, ), C.F._14 CP_7
(nato a [...], Francia, il 12 marzo 1965, ), C.F._15 CP_8
(nato ad [...] il [...], ) e C.F._16 CP_9
(nata ad [...] il [...], , non
[...] C.F._17 costituiti
Conclusioni
Per l'appellante gli avvocati TA ed Enea CO Parte_1
concludevano come segue:
- In via preliminare chiede revocarsi l'ordinanza del 6 febbraio 2025 con la quale è stata fissata l'udienza del 29.05.2025 per la precisazione delle conclusioni, non essendo la causa matura per la decisione” […] ribadisce la richiesta di disporre c.t.u.;
- Quanto all'opportunità di attendere la decisione della Corte di Cassazione sulle questioni relative alla proprietà del ripostiglio e al diritto delle eredi di Persona_1 di tenere sul muro perimetrale condominiale tubazioni idriche e fili elettrici a servizio di altro fabbricato di loro proprietà, l'appellante concorda con quanto prospettato dalla
Corte, alla cui decisione si rimette;
- In via gradata ed in subordine l'appellante conclude per l'accoglimento delle conclusioni tutte rassegnate nell'atto di gravame […];
- Nel merito, in parziale riforma della sentenza gravata, accogliere tutte le ulteriori domande proposte dal concludente con l'atto di citazione, nonché quelle proposte in via di riconvenzione con le note difensive depositate per l'udienza del 14.05.2012;
2 - per l'effetto condannare […] Le e a rimuovere Parte_2 CP_1 CP_2 dal muro perimetrale posteriore e dalla corte comune posteriore all'edificio di Via
Martiri n.76 le tubazioni per l'adduzione di acqua potabile e le descritte condutture elettriche, e condannare inoltre e ad eliminare il descritto CP_1 CP_2 indebito convogliamento, nella condotta fognaria di proprietà esclusiva del concludente, degli scarichi delle acque bianche e nere provenienti dal loro locale bar e dal loro appartamento ricompresi nel fabbricato condominiale;
- con la conferma, nel contempo, del sanzionato rigetto di ogni avversa eccezione, richiesta, domanda e conclusione e con il rigetto integrale degli appelli incidentali proposti;
- Vinte le spese e le competenze tecniche e quelle legali del doppio grado, con distrazione delle seconde in favore dei procuratori e difensori che dichiarano di essere antistatari.
Per le appellanti incidentali e Le RO S.n.c. l'avv. Laura RV CP_1
concludeva come segue:
- Rigetti l'appello formulato da e confermi la sentenza di nr 7/2019 Parte_1 emessa dal Tribunale di Benevento relativamente al rigetto della domanda di Pt_1 alla rimozione dei tubi, fili, condutture elettriche presenti sul muro perimetrale
[...]
e nel sottosuolo del cortile condominiale per tutte le argomentazioni prospettate;
- Rigetti l'appello formulato da in merito all'allaccio degli scarichi alla Parte_1 rete fognaria e confermi sul punto la sentenza nr 7/2019 emessa dal Tribunale di
Benevento;
- Accolga l'appello incidentale e dichiari l'acquisto ad usucapionem del ripostiglio situato nel vano scale da parte di e per esso dalle sue eredi, con ordine Persona_1 di annotazione presso la Conservatoria dei registri immobiliari;
- Con vittoria di diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio da liquidarsi in via equitativa secondo giudizio della Corte.
Per l'appellante incidentale l'avvocato Alfonso Preziosi CP_2
concludeva con note depositate per l'udienza del 29.5.2025 come segue:
- si riporta integralmente agli scritti difensivi del precedente procuratore Avv. Laura
RV ed alle conclusioni dallo stesso rassegnate […] impugna e contesta estensivamente tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto ed eccepito. Chiede, inoltre,
3 che le controparti soccombenti siano condannate alla refusione delle spese e delle competenze del giudizio con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario.
Per l'appellato l'avvocato Giovanni Raffa concludeva come CP_3 segue:
- si associa alle richieste degli appellanti incidentali in merito alla conferma della sentenza relativa al diritto degli stessi al pari utilizzo del muro perimetrale e di allacciamento della fogna riportandosi alle conclusioni già rassegnate nel proprio atto di costituzione che abbiansi per qui integralmente riportate e trascritte. Con vittoria di spese, diritti ed onorari con attribuzione e da liquidarsi in via equitativa da parte della Preg.ma Corte adita.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
§ I. Con citazione notificata il 16 gennaio 2012 esponeva: Parte_1
- di essere proprietario di locali commerciali ubicati nel fabbricato sito in
IA IN alla Via Martiri n. 76 e, quindi, anche comproprietario delle annesse aree pertinenziali condominiali, tra cui la corte nel lato posteriore dell'edificio in prossimità di via Cannelle;
- che da qualche anno risultavano sistemati sul muro perimetrale posteriore del predetto fabbricato condominiale tubazioni per adduzione di acqua e cavi elettrici;
- che detti tubi, collegati ad altro immobile di proprietà di , Persona_1
adibito a ristorante dalla società Le RO S.n.c., ubicato al di là di Via Cannelle ad alcune decine di metri di distanza, attraversavano interrati la via comunale nonché la corte comune posteriore dell'immobile di Via Martiri 76 e, infissi alla parete perimetrale posteriore dello stesso immobile, raggiungevano il locale bar di proprietà di , condotto in locazione dalla società Persona_1
Le RO S.n.c.;
- che, dunque, era stato realizzato un asservimento e indebito utilizzo della struttura muraria perimetrale del fabbricato e del terreno CP_10
pertinenziale retrostante adibito a corte;
- che da qualche anno risultava, altresì, indebitamente occupato un ripostiglio condominiale, ricavato nel sottoscala a pianterreno del descritto edificio,
4 utilizzato come deposito di merce del locale bar di , gestito Persona_1
dalla società Le RO;
- che, inoltre, gli scarichi delle acque bianche e nere provenienti dall'appartamento di e dal locale bar risultavano Persona_1
indebitamente convogliati nella preesistente condotta fognaria di proprietà esclusiva di esso esponente, estranea al fabbricato condominiale, che si dipartiva dalla sua abitazione alla Via Martiri n. 61 andando ad innestarsi nella fogna pubblica retrostante all'edificio condominiale di Via Martiri n. 76.
Ciò premesso e assumendo di avere invano richiesto (mediante raccomandata a/r del 20 settembre 2011) a e al legale rappresentante della Persona_1
società anzidetta di eliminare gli abusi lamentati e di avere incardinato la procedura di mediazione, conclusasi senza esito per l'assenza delle parti convenute, citava e la società Le RO S.n.c. Parte_1 Persona_1 innanzi al Tribunale di IA IN, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
A) accertare e dichiarare che il fabbricato condominiale di Via Martiri 76 di IA
IN, nonché la zona di terreno retrostante ad esso annessa, sono liberi e franchi da qualsiasi servitù, ovvero onere, peso, vincolo di qualsiasi natura e specie a favore del ristorante della società convenuta e dell'immobile da essa gestito -
B) accertare e dichiarare comunque che l'infissione delle tubazioni e dei tubi descritti in premessa, nonché il loro interro nel terreno retrostante, costituiscono notevole compressione del diritto dominicale dell'esponente e grave violazione della disciplina codicistica relativa all'uso delle cose comuni -
C) e per l'effetto condannare le parti convenute a rimuovere senza indugio dal muro perimetrale comune e dal terreno pertinenziale comune retrostante al descritto edificio condominiale le tubazioni per l'adduzione di acqua ed i tubi elettrici come descritti in premessa –
D) condannare, inoltre, esse parti convenute a sgomberare il descritto locale condominiale adibito a deposito, liberandolo indilatamente da tutte le merci ivi indebitamente depositate –
E) condannare essi convenuti ad eliminare l'indebito convogliamento nella condotta fognaria del concludente degli scarichi delle loro acque bianche e nere –
5 vinte le spese legali e tecniche del giudizio.
§ II. Il 24 aprile 2012 si costituivano in giudizio in qualità di CP_2 amministratrice di sostegno del padre (in forza di decreto di Persona_1
nomina del giudice tutelare), e , quale legale rappresentante CP_11
della società Le RO S.n.c., sostenendo:
- che la società convenuta era mera affittuaria del bar di e, Persona_1
dunque, estranea ai lavori commissionati da dal quale Persona_1 aveva ricevuto in locazione il ripostiglio del vano scale unitamente all'attività commerciale;
- che proprietario di un immobile alla Via Cannelle di Persona_1
IA IN e di due unità immobiliari nel fabbricato di Via Martiri, 76, aveva acquistato per usucapione la servitù di passaggio dei tubi e di appoggio di essi al muro perimetrale, avendo acquistato, circa venti anni prima, un serbatoio per la raccolta dell'acqua e un gruppo elettrogeno, utilizzati anche per l'unità immobiliare situata a pochi metri di distanza, ed eseguito uno scavo nella corte comune per farvi passare i tubi, col consenso dell'attore;
- che, inoltre, proprietario del bar nonché di un Persona_1 appartamento sovrastante (per donazione dal padre del 1° Persona_2
giugno 1974), aveva sempre utilizzato il ripostiglio al servizio del bar, aperto nel lontano 1970, e lo aveva posseduto animo domini, in modo ininterrotto, pacifico, esclusivo e non clandestino, senza subire alcuna contestazione da parte dell'attore;
- che, proprietario di due unità immobiliari nell'edificio condominiale,
circa ventidue anni prima si era allacciato alla condotta Persona_1
fognaria condominiale (alla presenza di il quale aveva anche Parte_1 controllato le modalità di allaccio), acquisendo, ove questa di proprietà dell'attore, il diritto di servitù per usucapione;
- che, ove l'attore dimostrasse di essere proprietario della condotta fognaria, sarebbe tenuto a rimuoverla dal cortile comune e a staccarla dalla rete fognaria condominiale;
6 - che l'attore aveva posto sul muro perimetrale tubi, condizionatori, frigoriferi, tubi per lo scolo dell'impianto di refrigerazione, l'impianto di scarico a terra e insegne, con alterazione del decoro architettonico del fabbricato e pericolo per l'incolumità degli altri condomini (riguardo all'impianto di scarico a terra), e aveva posto sulla corte comune situata sul lato antistante il fabbricato condominiale blocchi di cemento, fioriere, ombrelloni, tavolini, e distributori di sigarette e di giornali, con intralcio del libero transito e violazione del diritto di uso degli altri condomini.
Ciò premesso, gli anzidetti convenuti chiedevano che, previa integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri condomini del fabbricato ( CP_4
, e , fossero accolte le
[...] Controparte_6 CP_5 CP_8 seguenti conclusioni:
- In via preliminare dichiarare il difetto di legittimazione passiva della società Le
RO, con estromissione della stessa dal presente giudizio, con vittoria di spese, diritti ed onorari;
- accogliere la spiegata domanda riconvenzionale e dichiarare, ex art. 1158 c.c.,
l'intervenuto acquisto ad usucapionem della servitù di passaggio dei tubi e dei fili nel sottosuolo della corte comune e della servitù di appoggio degli stessi sul muro perimetrale da parte di ed all'uopo autorizzare l'Agenzia del Persona_1
Territorio ad effettuare le variazioni dell'area de quo in favore del convenuto;
- accogliere l'eccezione di acquisto ad usucapionem del ripostiglio di mq 2 circa situato nel vano scale;
- accogliere la spiegata domanda riconvenzionale e dichiarare, ex art. 1158 c.c.,
l'intervenuto acquisto ad usucapionem del ripostiglio di mq. 2 circa, situato nel vano scale da parte di ed all'uopo autorizzare l'Agenzia del Persona_1
Territorio ad effettuare le variazioni de quo in favore del convenuto Persona_1
- accogliere l'eccezione di usucapione della servitù di allaccio alla rete fognaria;
- accogliere la spiegata domanda riconvenzionale e dichiarare, ex art. 1158 c.c.,
l'intervenuto acquisto ad usucapionem della servitù di allaccio della rete fognaria di Persona_1
7 - accogliere la domanda riconvenzionale relativa alla rimozione, qualora si fosse appurata la proprietà della stessa in capo all'attore, della rete fognaria dello stesso in quanto non autorizzata e non consentita;
- accogliere la domanda riconvenzionale ed ordinare a la rimozione di Parte_1 tutto quanto ha posto sul muro perimetrale: tubi, condizionatori, canaline, impianti di scarico a terra, motori frigorifero, insegne …
- accogliere la domanda riconvenzionale ed ordinare a la rimozione di Parte_1 tutte le opere poste sulla corte comune antistante il fabbricato condominiale
(tavolini, sedie, ombrelloni, blocchi in cemento, distributori di sigarette e di giornali) in quanto ledono il diritto del concludente;
- ancora in via preliminare accogliere la richiesta di integrare il contraddittorio ex art. 102 cpc nei confronti di CP_8 CP_4 CP_5 [...]
e ; CP_6 CP_3
- nel merito dichiarare che i tubi e i fili non sono di intralcio all'utilizzo della cosa comune, ma sono legittimi in quanto previsti dalla normativa sull'utilizzo delle parti comuni dell'edificio;
- nel merito ed in via subordinata dichiarare la servitù ex art. 1045 cc
- sempre in via riconvenzionale, condannare l'attore per tutte le ragioni sopra esposte al risarcimento dei danni anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per lite temeraria in quanto ha agito in giudizio con mala fede;
- condannare l'attore alle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione al difensore antistatario.
§ III. Alla prima udienza di trattazione del 14 maggio 2012 l'attore Pt_1 deduceva, nelle note difensive allegate al verbale di udienza, che,
[...]
avendo costruito la sua casa di abitazione in Via Martiri n. 61 negli anni 1981-
1982, per collegarsi alla fogna pubblica, debitamente autorizzato, aveva posto in opera una tubazione che dalla sua abitazione procedeva al di sotto della strada statale 90 “Delle Puglie”, impegnava il terreno condominiale retrostante al fabbricato di Via Martiri e s'immetteva nella fogna pubblica (e non in quella condominiale, come falsamente affermato ex adverso) già in precedenza esistente nel terreno di proprietà del genitore il Persona_2
tutto su concessione di quest'ultimo seguita dall'esercizio della servitù in
8 modo pubblico, pacifico, continuo e mai interrotto. Pertanto, chiedeva, in reconventio reconventionis, che fosse accertato il suo diritto di proprietà esclusiva sulla condotta fognaria de qua, acquistato a titolo originario per usucapione o, in subordine, per destinazione del padre di famiglia (art. 1062
c.c.).
§ IV. L'8 giugno 2012 il giudice istruttore ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri condomini del fabbricato, fissando il termine del 17 settembre 2012 per la notificazione e la nuova udienza del 7 gennaio 2013, cui seguiva la citazione di , , CP_3 CP_5
, e che non si costituivano. Controparte_6 CP_4 CP_8
Quindi, all'udienza del 3 giugno 2013, concedeva alle parti i termini ex art. 183
c.p.c., con ordinanza del 29 maggio 2014 disponeva l'esperimento del procedimento di mediazione e all'udienza del 16 settembre 2015 dichiarava l'interruzione del processo, per la morte di (risalente al 7 Persona_1 dicembre 2014).
Con ricorso del 17 settembre 2015 riassumeva il processo, dopo Parte_1 di che si costituivano e quali eredi di CP_2 CP_1 Per_1
che si riportavano alle difese, alle eccezioni e alle domande
[...]
riconvenzionali del loro dante causa.
Infine, assunta la prova testimoniale precedentemente ammessa, il Tribunale di Benevento, subentrato al soppresso Tribunale di IA IN, con sentenza del 29 gennaio 2019, pronunciata dal giudice unico designato, così provvedeva:
- condanna e la s.n.c. Le RO, in persona del legale CP_1 CP_2 rappresentante p.t., all'immediato rilascio in favore della comunione del ripostiglio situato nel vano scala;
- rigetta tutte le ulteriori domande;
- ordina la integrale compensazione delle spese di lite.
§ V. Il giudice di primo grado motivava la propria decisione superando, in primo luogo, l'eccezione della società convenuta circa il suo difetto di legittimazione passiva sia in considerazione della domanda dell'attore, rivolta a
9 conseguire da parte di chiunque la rimozione del bene (arg. ex Cass. 3225/15), sia in ragione della manifestata opposizione della società di cui si tratta a liberare il bene.
Nel merito, riteneva che le doglianze dell'attore, inerenti ad usi esclusivi altrui di enti comuni, dovessero valutarsi nel segno della disciplina dei limiti posti al singolo comunista nell'esercizio delle facoltà di godimento di porzioni di cospettanza del bene.
Avuto riguardo alla documentazione fotografica in atti, rilevava la presenza sulle mure perimetrali (ergo comuni) di tubi per il passaggio di fili e, nel sottosuolo, di tubature per l'adduzione di acqua, senza che fosse stata dedotta alcuna compromissione del bene comune e delle facoltà di pari uso degli altri condomini, ovvero alterazione della destinazione del bene, vale a dire della sua funzione di sostegno alla stabilità dell'edificio.
Quanto al denunziato innesto, asseritamente abusivo, degli scarichi nella condotta fognaria … che si immette nella fognatura pubblica, riteneva non superata la presunzione di proprietà comune dell'impianto, ex art. 1117 c.c., né dimostrato che tale situazione generasse un carico esorbitante sulla capacità di smaltimento delle tubazioni (da ritenersi comuni).
Accoglieva, invece, la domanda di relativa all'utilizzo del Parte_1
ripostiglio comune, ricavato nel sottoscala, escludendone l'acquisto per usucapione da parte del convenuto e, quindi, delle sue eredi e CP_1 CP_2
posto che il compossessore deve iniziare a possedere la cosa come possessore
[...]
esclusivo, ponendo in essere un comportamento che manifesti inequivocabilmente la volontà di escludere gli altri compossessori dall'esercizio del possesso, e che gli stessi capitoli di prova articolata dalla parte convenuta (e, conseguentemente, le risposte date dai testi) sarebbero risultati affatto privi del requisito della specificità.
Quanto alle domande riconvenzionali, sì come protese all'accertamento della usucapione di una serie di “servitù” su enti condominiali, le riteneva infondate sia per la carenza di prova del possesso ad usucapionem sia, soprattutto, per l'impossibilità giuridica, già in astratto e a qualsivoglia titolo (anche originario), di configurare una servitù: ciò in quanto la disciplina del condominio di edifici è costruita sulla base di un insieme di diritti e obblighi, armonicamente coordinati,
10 contrassegnati dal carattere della reciprocità, che escludono la possibilità di fare ricorso a quella in tema di servitù, presupponente, invece, fondi appartenenti a proprietari diversi, nettamente separati, uno al servizio dell'altro (Cass. 19550/18).
Infine, riguardo alla domanda riconvenzionale di rimozione delle opere poste sulla corte antistante, e a quella del medesimo atto di acquisto del “larganeo”, affermava che esse avevano già costituito oggetto di un apposito giudizio, definito con sentenza del tribunale di IA IN, del 13 gennaio 2009.
§ VI. Ricevuta (l'8 febbraio 2019) la notificazione della sentenza di primo grado, proponeva appello, con citazione notificata con Parte_1
spedizioni postali del 28 febbraio 2019 (ricevute dai destinatari a partire dal
1° marzo 2019), sostenendo che la decisione del tribunale si fonderebbe su un'errata percezione dello stato dei luoghi, così come descritto negli atti di causa, poiché la realizzazione di un «un sistema di fornitura/scambio di acqua potabile e di energia elettrica» tra il locale bar compreso nel fabbricato condominiale e l'edificio adibito a ristorante dalla società Le RO, mediante l'alloggiamento fisso di tubazioni e condutture elettriche nel muro perimetrale posteriore del fabbricato condominiale e nella corte comune, sarebbe avvenuto a vantaggio di un immobile estraneo al condominio
(appunto quello adibito a ristorante), sì da doversi inquadrare nella disciplina delle servitù prediali: peso imposto sopra un fondo per l'utilità di un altro fondo appartenente a diverso proprietario.
Risulterebbe evidente, quindi, l'errore del primo giudice nel ricondurre la questione alla disciplina sull'uso delle cose comuni e nel negare, conseguentemente, la dovuta condanna delle controparti alla rimozione dal muro perimetrale posteriore comune e dalla corte comune delle tubazioni dell'acqua corrente e delle condutture elettriche.
In ogni caso, anche nell'ambito della disciplina sulle cose comuni (subordinata di cui alla lettera B dell'atto di citazione) la decisione del tribunale sarebbe egualmente errata.
Infatti, l'indebita sistemazione sul muro perimetrale comune e l'attraversamento della corte posteriore comune di tubazioni e condutture elettriche effettuata da un
11 condomino per collegarle e porle a servizio di altro edificio posto a notevole distanza appartenente e posseduto da altro soggetto:
- altererebbe gravemente il rapporto di equilibrio fra i condomini nel godimento della cosa comune (Cass. Civ. n. 7466/2015);
- altererebbe notevolmente la destinazione di una parte sostanziale del bene comune;
- consentirebbe un utilizzo indebito e più intenso della cosa comune (addirittura a vantaggio di soggetto terzo) a detrimento del pari diritto degli altri condomini;
- finirebbe per dare luogo ad una vera e propria servitù a carico del suddetto bene ed a vantaggio di un altro edificio distante dal primo ed appartenente ad altri.
Quanto alla proprietà esclusiva della condotta fognaria che l'appellante Pt_1
assumeva di avere realizzato a sua cura e spese al servizio della sua
[...]
abitazione alla Via Martiri n. 61, la domanda di accertamento risulterebbe pienamente supportata dalla espletata prova testimoniale e lo stesso varrebbe per
l'acquisto a titolo originario del diritto di mantenere detta condotta nella corte posteriore dell'edificio CP_10
Infatti, la condotta sarebbe stata realizzata varie decine di anni addietro, espressamente autorizzata dal comune genitore ed eseguita Persona_2 alla presenza e con l'utile collaborazione anche di , e posseduta Persona_1
senza alcuna contestazione da parte di nessuno.
Pertanto, non avrebbe avuto alcun diritto d'innestare in detta Persona_1 condotta del tutto estranea al condominio di Via Martiri n. 76 gli scarichi delle acque bianche e nere provenienti dalla sua unità abitativa e dal bar di sua proprietà allocati nel più volte richiamato fabbricato condominiale.
Sulla scorta di tali motivi chiedeva, quindi, che in riforma della Parte_1
sentenza di primo grado fossero accolte le seguenti conclusioni:
“A.- in via preliminare, nominare ctu per effettuare tutto quanto esplicitato al punto
n. 5 che precede;
B.- e quindi, in parziale riforma della sentenza gravata, accogliere tutte le ulteriori domande proposte dal concludente con l'atto introduttivo (A-B-C-E delle conclusioni dell'atto di citazione), nonché in via di riconvenzione con le note difensive depositate per l'udienza del 14.05.2012;
12 C.- e per l'effetto condannare la soc. LE OS snc., e a CP_1 CP_2 rimuovere dal muro perimetrale posteriore e dalla corte comune posteriore all'edificio di Via Martiri n. 76 le tubazioni per l'adduzione di acqua potabile e le descritte condutture elettriche, ed inoltre condannare e ad eliminare CP_1 CP_2 il descritto indebito convogliamento degli scarichi delle loro acque bianche e nere nella condotta fognaria di proprietà esclusiva del concludente;
D.- con la conferma nel contempo del sanzionato rigetto di tutte le avverse eccezioni, domande e conclusioni siccome inammissibili ed infondate;
E.- vinte le spese e le competenze tecniche e legali del doppio grado, con distrazione delle seconde a favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
§ VII. e la società Le RO S.n.c. di ER e CP_1 CP_2
LL, costituitesi l'8 marzo 2019, eccepivano l'inammissibilità dell'appello principale, perché in violazione dell'articolo 342 c.p.c., e, nel merito, chiedevano la conferma della sentenza impugnata nella parte relativa al rigetto della domanda di volta ad ottenere la rimozione dei Parte_1 tubi, fili e condutture elettriche presenti sul muro perimetrale e nel sottosuolo del cortile condominiale. Contestualmente, spiegavano appello incidentale per la riforma della sentenza gravata limitatamente al capo che aveva rigettato la loro domanda riconvenzionale di acquisto per usucapione del ripostiglio situato nel vano scale. Si opponevano all'ammissione della consulenza tecnica d'ufficio.
A sostegno dell'appello incidentale esponevano che il ripostiglio era stato sempre utilizzato dal solo fin dall'apertura del bar, nel 1970, Persona_1 ed era dotato di serratura e chiave nel possesso esclusivo del predetto possessore, come confermato dai testi e Testimone_1 Testimone_2
e ammesso dallo stesso (nel sostenere che «il ripostiglio Parte_1 condominiale viene adibito in via esclusiva e a deposito di merce del locale bar di
[...]
), senza che, per oltre quarant'anni, quest'ultimo avesse mai Per_1 contestato il suo diritto, sì da essere maturato in favore del possessore l'acquisto per usucapione della proprietà esclusiva.
13 § VIII. , contumace in primo grado, si costituiva in giudizio (il CP_3
17 gennaio 2020) associandosi alle difese e richieste di e CP_1 CP_2
[...]
Deduceva che i tubi e i fili sotto la corte comune e sul muro perimetrale, posizionati da nei primissimi anni '90, non arrecavano alcun Persona_1
danno o disturbo agli altri condomini, e che nel lontano 1980 , Persona_1
proprietario di due unità immobiliari nell'edificio condominiale, aveva allacciato la sua rete fognaria alla condotta del palazzo, sita nel cortile comune e appartenente a tutti i condomini. Quanto alla proprietà del ripostiglio, riferiva che per oltre quarant'anni esso era stato sempre utilizzato in via esclusiva dal fratello come deposito e dopo la sua morte dai Persona_1 suoi eredi, senza che alcuno dei condomini, compreso Parte_1
contestasse tale uso. Ciò premesso, chiedeva l'accoglimento CP_3 delle seguenti conclusioni:
- Confermare la sentenza nr 7/2019 emessa dal Tribunale di Benevento relativamente al rigetto della domanda di alla rimozione dei tubi, fili, condutture Parte_1 elettriche presenti sul muro perimetrale e nel sottosuolo del cortile e CP_10 dell'allaccio alla rete fognaria.
- Accogliere l'appello incidentale formulato da e la società CP_1 CP_2
Le RO snc ed in riforma della sentenza di primo grado relativamente al punto 2 della sentenza e dichiarare l'acquisto ad usucapionem del ripostiglio situato nel vano scale da parte di e per esso dalle sue eredi, con ordine di annotazione presso Persona_1 la Conservatoria dei registri immobiliari.
- Con vittoria di diritti ed onorari del presente giudizio.
Gli altri litisconsorti non si costituivano.
§ IX. L'appello principale di tempestivamente proposto (entro il Parte_1 termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza di primo grado, eseguita l'8 febbraio 2019), sfugge all'eccepita inammissibilità (ex art. 342
c.p.c.) poiché dotato di argomentazioni capaci di porre in discussione e, eventualmente, inficiare la ratio decidendi della sentenza impugnata, mediante l'indicazione, sufficientemente precisa, dei motivi di dissenso rispetto alla
14 ricostruzione e alla valutazione della vicenda fatta dal primo giudice, pur nel richiamo di deduzioni difensive illustrate già in primo grado.
Eguale vaglio positivo va espresso riguardo all'appello incidentale, proposto nel termine di cui all'articolo 166 c.p.c. (con comparsa di risposta dell'8 marzo
2019) e in sostanziale ottemperanza ai criteri di forma e di contenuto dettati dal codice di rito.
§ X. Nel merito, occorre premettere che, come documentato dall'appellante principale, tra le parti del presente giudizio è stata emessa da altra sezione di questa corte la sentenza n. 1583/2023 pubblicata il 6 aprile 2023, che, nel definire tre procedimenti riuniti, tra cui quello iscritto in primo grado al n.
56/2012 R.G., promosso da altro condomino ( , si è pronunciata su CP_8 alcune delle questioni qui controverse, relative alla presenza delle condutture elettriche e delle tubazioni idriche poste da sul muro Persona_1 perimetrale condominiale e al possesso del vano sottoscala.
La sentenza è stata impugnata con ricorso in Cassazione, tuttora pendente.
Si pone, pertanto, il problema del rapporto tra il presente procedimento e quello attualmente pendente innanzi alla Corte di cassazione, dovendosi rilevare che la sentenza di appello sopra menzionata, nel respingere l'appello incidentale di e ha confermato il rigetto della CP_1 CP_2 domanda riconvenzionale del loro dante causa tesa Persona_1
all'accertamento dell'acquisto per usucapione sia della servitù di passaggio dei tubi e dei fili sul muro perimetrale (a vantaggio di un altro suo cespite), sia della proprietà esclusiva del locale ripostiglio altrimenti compreso tra le parti comuni del fabbricato.
In quel giudizio e hanno sostenuto l'erroneità CP_1 CP_2
della sentenza di primo grado riguardo alla condanna alla rimozione dal muro perimetrale del fabbricato comune delle tubazioni idriche e delle condutture elettriche, perché pronunciata senza la concessione dei termini ex art. 183 c.p.c., negata nel relativo procedimento (iscritto al n. 56/2012 R.G.), riunito ad altro connesso (il n. 562/2009 R.G.) dopo che in quest'ultimo l'istruttoria si era già svolta.
15 La Corte di appello ha respinto l'impugnazione delle predette eredi di ritenendo che le appellanti, nel lamentare la mancata Persona_1
concessione (da parte del primo giudice) dei termini ex art. 183 c.p.c., avrebbero dovuto ripetere le allegazioni del primo grado e articolare le richieste istruttorie che avrebbero avanzato in primo grado, dato che, non rientrando il caso in esame nelle ipotesi di rimessione al giudice di prime cure, spetta al giudice di appello eventualmente svolgere l'istruttoria, ove ritenuta illegittimamente omessa: le appellanti, invece, si sarebbero limitate a censurare la sentenza di primo grado senza avanzare alcuna istanza istruttoria, onde non vi sarebbe prova del possesso esclusivo ultraventennale del ripostiglio e del possesso ultraventennale della affermata servitù di appoggio, dovendo, di conseguenza, confermarsi la condanna delle appellanti alla rimozione dei fili e delle tubature nonché allo sgombero del locale sottoscala adibito a ripostiglio. ha, evidentemente, proposto le medesime domande (di Persona_1 accertamento dell'acquisto per usucapione della proprietà esclusiva del locale ripostiglio e della servitù di appoggio di fili e tubature) in due distinti giudizi che, peraltro, erano stati introdotti (nei suoi confronti) separatamente – ma contemporaneamente – da due diversi condomini del fabbricato, Parte_1
(attore nel presente giudizio) e (attore nell'altro giudizio), CP_8
entrambi al fine (d'interesse comune) di ottenere la rimozione dal muro perimetrale del fabbricato di tutte le tubazioni per l'adduzione di acqua e dei fili elettrici, nonché lo sgombero del locale ripostiglio adibito a deposito del bar di proprietà di e gestito dalla società Le RO S.n.c. Persona_1
Sennonché, pur trattandosi, almeno per la domanda riconvenzionale, della stessa causa, tale da esigere la necessaria riunione dei procedimenti (a norma dell'articolo 273 c.p.c.), questi non sono stati riuniti (e, anzi, il procedimento instaurato da è stato riunito ad altri che, tra le stesse parti, hanno CP_8
trattato questioni differenti pur se inerenti al medesimo fabbricato condominiale). Da ciò l'esigenza di stabilire il criterio sulla base del quale risolvere la coesistenza dei due procedimenti, rispetto alla possibilità che sia dichiarata la litispendenza, ovvero che si decida la controversia prescindendo
16 del tutto dalla decisione già assunta nell'altro giudizio, o, diversamente, prendendosi atto del contenuto di tale decisione, ancorché non definitiva.
La dichiarazione di litispendenza, ai sensi dell'articolo 39 c.p.c., ammissibile anche in relazione a singole domande, nell'ambito di un più ampio cumulo oggettivo (cfr., ad esempio, Cass. 16454/2015, secondo cui «Due cause pendenti tra le stesse parti e con identità di "causa petendi" e di "petitum" sono in rapporto di litispendenza e non di continenza anche nel caso in cui una di esse abbia ad oggetto più domande, una sola delle quali identica a quella avanzata nell'altro procedimento, ben potendo in tale ipotesi la litispendenza essere dichiarata con riferimento ad una soltanto delle domande proposte»), è resa dal giudice successivamente adito.
Tale criterio di priorità temporale esclude che in questa sede possa dichiararsi la litispendenza.
In entrambi i giudizi l'atto di citazione è stato notificato il 16 gennaio 2012, con iscrizione a ruolo pressoché contestuale presso lo stesso tribunale, rispettivamente al n. 57/2012 R.G. per il presente procedimento e al n.
56/2012 R.G. per quello definito in appello con la sentenza 1585/2023.
In caso di contemporaneità delle notificazioni degli atti introduttivi, la giurisprudenza di legittimità ha elaborato il criterio sussidiario della data di comparizione più prossima a quella di notificazione per determinare la prevenzione tra i procedimenti (cfr. Cass. n. 8690/1987; Cass. n. 309/1984).
Nella fattispecie, la prima udienza di comparizione fissata per il presente giudizio è del 14 maggio 2012, mentre per l'altro giudizio l'attore ha fissato la prima udienza per il 4 giugno 2012, per cui l'adozione di tale criterio imporrebbe di considerare il presente procedimento preveniente rispetto a quello definito in appello nel 2023.
Ravvisata l'identità di cause e, quindi, la litispendenza solo per la domanda che ha proposto in riconvenzionale in entrambi i giudizi, Persona_1
anche il diverso criterio fondato sulla data di proposizione della domanda da parte del convenuto determina l'anteriorità del presente procedimento, nel quale il predetto convenuto si è costituito il 24 aprile 2012, mentre nell'altro giudizio la sua costituzione risale alla successiva data del 15 maggio 2012.
17 Va del pari esclusa l'ipotesi che la domanda di accertamento dell'usucapione possa esaminarsi e decidersi in questa sede prescindendo dal fatto che su di essa sia già intervenuta una decisione in un diverso giudizio, pur non ancora definitiva.
La disciplina della litispendenza (art. 39 c.p.c.) e quella della riunione obbligatoria dei procedimenti (art. 273 c.p.c.), che regola le diverse ipotesi che la medesima causa penda innanzi a giudici diversi ovvero presso lo stesso giudice, sono espressione, al pari del giudicato, del principio di ordine pubblico processuale (del ne bis in idem) che non consente che lo stesso giudice o giudici diversi statuiscano due volte sulla medesima domanda.
Ne deriva la necessità di tenere conto della decisione già assunta da questa corte con la sentenza del 2023, pur prendendosi atto che, per il ricorso per cassazione pendente, su di essa non si è formato il giudicato.
Escluso che nella questione venga in rilievo l'articolo 295 c.p.c., il quale presuppone la contemporanea pendenza di due giudizi relativi a cause diverse, ma legate da un nesso di pregiudizialità giuridica, laddove nel caso in esame vi è (parziale) identità di cause, la disposizione in grado di regolare la situazione in esame va individuata nell'articolo 337, secondo comma, c.p.c., che prevede o la sospensione (solo facoltativa) del processo o il riconoscimento dell'autorità della decisione già intervenuta.
Il giudice di un diverso processo è, dunque, vincolato dagli effetti dichiarativi o costitutivi di una sentenza ancora impugnabile che possa incidere sulla decisione che deve pronunciare e, se la sentenza è impugnata, può, sulla base di un proprio giudizio discrezionale (del quale deve dar conto in motivazione), sospendere il processo in attesa dell'esito dell'impugnazione: quello che in ogni caso non può fare è d'ignorare o disconoscere la sentenza.
Come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, ai fini del legittimo esercizio del potere di sospensione discrezionale del processo ex art. 337, secondo comma, c.p.c., è indispensabile un'espressa valutazione di plausibile controvertibilità della decisione di cui venga invocata l'autorità in quel processo, sulla base di un confronto tra la decisione stessa e la critica che
18 ne è stata fatta. La sospensione discrezionale del processo è, perciò, ammessa ove il giudice del secondo giudizio motivi esplicitamente le ragioni per le quali non intende riconoscere l'autorità della prima sentenza, già intervenuta sulla questione ritenuta pregiudicante, chiarendo perché non ne condivide il merito o le ragioni giustificatrici (così, Cass. 14738/2019; Cass. 24046/2014).
Ebbene, ritiene il collegio di doversi attenere alla sentenza pronunciatasi sulla domanda riconvenzionale, di cui si condividono le ragioni, da ricercare nelle vicende di quel processo (così come desumibili dal testo della stessa sentenza)
e non nell'eventuale diverso contenuto delle risultanze istruttorie acquisite in questa sede (inidonee a influire sull'esito del procedimento attualmente pendente presso la Corte di cassazione).
Infatti, le ragioni espresse nella sentenza del 2023, per respingere la domanda di accertamento dell'usucapione proposta da , s'inseriscono Persona_1 nel solco di un consolidato orientamento della Suprema Corte in materia di contraddittorio processuale e omessa concessione dei termini ex art. 183 c.p.c.
(Cass. 17685/2022, Cass. 21953/2019; Cass. 24402/2018; Cass. 23162/2014): tale orientamento ha cristallizzato il principio secondo cui l'appellante che deduca il vizio della sentenza di primo grado per omessa concessione dei termini ex art. 183 c.p.c. non può limitarsi a censurare genericamente tale omissione, ma deve specificare quale sarebbe stato il thema probandum, articolando le richieste istruttorie che avrebbe avanzato in primo grado e sulle quali si sarebbe dovuto esprimere il giudice di appello, con un eventuale giudizio di ammissione o rigetto delle stesse.
Nella pronuncia richiamata, si è evidenziato come le appellanti si fossero limitate a dedurre la violazione del contraddittorio senza tuttavia reiterare espressamente le istanze istruttorie, e a chiedere la rimessione al primo giudice, istituto non applicabile alla fattispecie (attesa la tassatività dei casi previsti dagli articoli 353 e 354 c.p.c.).
In ragione della plausibile conformità della decisione citata a principi di diritto consolidati, il collegio ritiene, pertanto, di dover prendere atto del contenuto della sentenza e di non disporre la sospensione del processo ex art. 337 c.p.c., traendone le relative conclusioni sugli appelli in esame. 19 Escluso l'acquisto per usucapione della proprietà esclusiva del locale ripostiglio e della servitù a vantaggio di altra proprietà già di Persona_1
(estranea al fabbricato condominiale), le conseguenze che ne derivano nel presente giudizio indirizzano la decisione sull'appello di per il Parte_1
mancato accoglimento dell'actio negatoria servitutis sulla parete condominiale posteriore e nel sottosuolo comune, nonché sull'appello incidentale di CP_1
e della società Le RO, volto all'accertamento
[...] CP_2
dell'acquisto per usucapione della proprietà del ripostiglio nel sottoscala condominiale.
Quanto all'appello di sulla questione anzidetta, va rilevato che Parte_1
le tubazioni e i fili elettrici sulla parete del fabbricato sono al CP_10 servizio di altro immobile già appartenente a , per cui la loro Persona_1
presenza non può considerarsi espressione della facoltà di uso della cosa comune, ex art. 1102 c.c. (così come, invece, ritenuto dal giudice di primo grado), e che non è richiamabile il principio nemini res sua servit, per escludere la necessità che le condutture in questione siano legittimate dalla costituzione di una servitù: infatti, il principio anzidetto trova applicazione soltanto quando un unico soggetto è titolare del fondo servente e di quello dominante, non anche quando il proprietario di uno di essi sia anche comproprietario dell'altro, giacché in tal caso l'intersoggettività del rapporto è data dal concorso di altri titolari del bene comune (cfr. Cass. 21020/2019; Cass.
22408/2004; Cass. 13016/2000).
Esclusa, quindi, l'esistenza della servitù, l'appello di volto Parte_1
appunto a censurare la riconduzione della questione alla disciplina sull'uso delle cose comuni anziché a quelle delle servitù prediali, va accolto, con la conseguente condanna delle eredi di (nonché della società Le Persona_1
RO, che detiene l'immobile e si giova dell'esercizio di fatto della servitù) alla rimozione dei tubi dell'acqua e dei fili dell'energia elettrica dalla parete condominiale posteriore (quella che fronteggia via Cannelle) e dal sottosuolo della corte condominiale, sempre nel medesimo lato confinante con via
Cannelle.
20 Per converso, l'appello incidentale, proposto contro la condanna al rilascio in favore della comunione del ripostiglio situato nel vano scala, in quanto fondato esclusivamente sull'affermazione della proprietà esclusiva di tale ripostiglio da parte delle eredi di (in virtù dell'acquisto per Persona_1
usucapione del loro dante causa), va rigettato, per l'autorità da riconoscere alla sentenza di appello del 2023 che ha escluso appunto i presupposti dell'usucapione.
§ XI. Con l'altro motivo di appello lamenta l'errata applicazione Parte_1 della normativa in materia di comunione e, conseguentemente, il mancato accoglimento della domanda volta ad ottenere l'eliminazione dell'indebita immissione nella sua condotta fognaria degli scarichi delle acque bianche e nere provenienti dagli immobili delle aventi causa da Persona_1
si assume proprietario della condotta fognaria, benché la stessa Parte_1 attraversi la corte condominiale, per averla realizzata circa trent'anni prima dell'instaurazione del presente giudizio, col consenso sia del genitore
(all'epoca proprietario ovvero comproprietario dell'attuale Persona_2 stabile condominiale) sia di , al fine di dotare la propria Persona_1
abitazione (sita al civico 61 di Via Martiri ed estranea al condominio) dell'allaccio al sistema fognario comunale.
In risposta alle eccezioni e alla domanda riconvenzionale del convenuto
(non riproposta in appello dalle sue eredi), l'attore ha Persona_1 specificato, alla prima udienza (del 14 maggio 2012), nelle note difensive allegate al verbale, il contenuto della domanda avanzata in citazione, dichiarando che la proprietà della condotta fognaria già rivendicata nell'atto introduttivo deriva dall'acquisto della servitù di passaggio della propria condotta fognaria nell'area cortilizia di pertinenza del fabbricato comune, esercitata in modo pubblico, pacifico, continuo e mai interrotto, acquisto avvenuto, quindi, per usucapione, ovvero, in subordine a titolo originario ex art. 1062 c.c.
In disparte la documentazione prodotta nel corso del giudizio di appello, inutilizzabile (ai sensi dell'articolo 345 c.p.c.), non risultando che non potesse prodursi in primo grado, entro le preclusioni istruttorie (e, peraltro, neppure
21 depositata in appello all'atto della costituzione in giudizio), la prova relativa alla costruzione della condotta sotterranea si ricava, essenzialmente, dalla testimonianza di , il quale ha riferito di avere provveduto Testimone_3
(«negli anni 79/80 circa») alla realizzazione di tale condotta al servizio dell'abitazione di al civico 61 di Via Martiri, passando sotto Via Parte_1
Nazionale, costeggiando la facciata laterale del e proseguendo in Parte_3
linea retta fino alla fogna comunale: non soltanto e Persona_2 Per_1
non sollevarono obiezioni, ma furono loro stessi a indicargli il tracciato
[...] affianco al bar.
Di regola, in assenza di convenzione tra il proprietario del suolo e il costruttore, che, se volta ad attribuire al secondo un diritto di superficie o di servitù, deve stipularsi per iscritto, sotto pena di nullità (art. 1350 c.c.), vale il criterio dell'accessione in favore del proprietario del suolo, anche per le opere sottostanti (art. 934 c.c.), comprese quelle fatte da un terzo con materiali propri
(art. 936 c.c.).
Qualora, invece, la costruzione o l'opera esistente sopra o sotto il suolo sia stata realizzata in forza di convenzione tra il proprietario del suolo e il costruttore, i rapporti che s'instaurano tra costoro sono disciplinati, quanto ai diritti sulle opere realizzate e al loro concreto esercizio, dalla convenzione o dal titolo;
ne consegue che ove si tratti di opere vantaggiose per entrambi occorre accertare gli eventuali diritti che ne derivano per l'una e per l'altra parte, anche in deroga agli articoli 934 e seguenti del codice civile.
Nella specie, dalla testimonianza di emerge che la Testimone_3
realizzazione della condotta fognaria sull'area comune fu il risultato di un accordo tra e il comune genitore Parte_1 Persona_1 Persona_2
che, privo di efficacia reale, non risultandone la stipulazione per iscritto,
consentì a di raggiungere la fogna pubblica giovandosi dell'area Parte_1
comune laterale al fabbricato al civico 76.
È plausibile (alla luce della deposizione del teste genero Testimone_2
di , sebbene non certo, che nella stessa epoca sia stato Persona_1
realizzato anche lo scarico dall'unità immobiliare di (adibita Persona_1
22 a bar), tanto più che se quest'ultimo ha espressamente consentito al germano di utilizzare un'area comune a vantaggio di altro immobile di Parte_1
sua proprietà esclusiva (così come dedotto dallo stesso e riferito Parte_1
dal teste ), deve presumersi che ciò sia avvenuto nell'ambito di Testimone_3
una reciproca concessione di utilità.
Dalla presenza sui luoghi dei due germani e ) e Parte_1 Persona_1
del genitore al fine di controllare il corso dei lavori, e Persona_2
dall'atmosfera di concordia familiare nella quale questi si svolsero (come desumibile dalla deposizione del teste anzidetto), nonché dal consenso dato a a utilizzare il bene comune a vantaggio di altra sua proprietà, si Parte_1
evince, ai sensi degli articoli 2727 e seguenti c.c., l'esistenza di un accordo tra le parti comprendente anche il riconoscimento della facoltà di Persona_2
di far confluire le proprie acque di scarico nella condotta in contestazione.
L'accordo ha avuto, si ripete, solo effetti obbligatori e non risulta che le parti abbiano voluto derogare al principio dell'accessione, piuttosto che dar luogo a una concessione ad ædificandum volta a consentire al costruttore un mero diritto di godimento del manufatto a vantaggio di una distinta proprietà
immobiliare.
La servitù in favore di a beneficio dell'immobile di sua proprietà Parte_1
sito al civico 61 di Via Martiri, è sorta solo per effetto del decorso del tempo,
dovendosi al riguardo specificare che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., in particolare, Cass. 14292/2017, nonché Cass. 2314/2024), il requisito dell'apparenza (senza del quale non è concepibile l'acquisto della servitù per usucapione: art. 1061 c.c.) sussiste anche quando le opere destinate all'esercizio della servitù (nella specie, la condotta fognaria sottostante la proprietà siano visibili solo saltuariamente ed occasionalmente, CP_10
onde non rileva che l'opera sia a vista né che il proprietario del fondo che si assume
asservito abbia, in concreto, conoscenza dell'esistenza dell'opera, né occorre che l'apparenza si estenda all'opera nel suo complesso: in forza di tali principi, la
23 Suprema Corte ha ritenuto evidente come la tubatura idrica, pur se collocata al di
sotto del pavimento dell'appartamento che funge da fondo servente – ed
incontestatamente oggetto di proprietà comune – costituisca senz'altro un'opera
oggettivamente visibile (sia pur occasionalmente: come, in effetti, il ricorrente ha
confermato ammettendo di aver accertato l'esistenza della tubatura in occasione di
lavori svolti nel suo appartamento), anche solo in parte, dal proprietario dello stesso,
che, di fatto, inequivocabilmente (come, appunto, è il caso di una tubazione che
trasporta acqua), rivela, per struttura e consistenza, l'onere che grava
sull'appartamento servente a vantaggio dell'altro.
Dalla nascita della servitù non deriva però anche, necessariamente, l'acquisto per usucapione della proprietà esclusiva della condotta, in favore di Pt_1
avendone di questa goduto contemporaneamente anche altri
[...]
comproprietari dell'area asservita, ossia sì da impedire il Persona_1
venir meno della condizione di comunione. Tale ius in re aliena non esclude,
quindi, che della condotta fognaria, all'interno della proprietà condominiale,
possano servirsi i condomini, anche alla luce del principio stabilito dall'articolo 1045 c.c., in forza del quale i proprietari dei fondi attraversati da fogne altrui hanno facoltà di servirsene per risanare i loro fondi, a condizione che
non ne venga danno ai fondi già risanati e che essi sopportino le nuove spese occorrenti
per modificare le opere già eseguite, affinché queste siano in grado di servire anche ai
fondi attraversati, e inoltre sopportino una parte proporzionale delle spese già fatte e
di quelle richieste per il mantenimento delle opere, le quali divengono comuni.
Né avrebbe alcuna utilità il ricorso a una consulenza tecnica d'ufficio, invocata dall'appellante anche se tale ausilio istruttorio confermasse Parte_1
quanto fin qui ipotizzato, ossia che i tubi di scarico dall'unità immobiliare delle eredi di convogliano le acque reflue nella condotta che Persona_1
parte dall'immobile sito al civico 61 di Via Martiri, non potrebbe ordinarsene il distacco, in ragione del principio dettato dall'articolo 1102 c.c.
24 Occorre poi aggiungere che il richiamo alla costituzione della servitù per usucapione (o, in subordine, per destinazione del padre di famiglia, figura di cui manca il presupposto ex art. 1062 c.c. dell'esecuzione delle opere quando i due fondi attualmente divisi appartenevano al medesimo proprietario),
anziché dar luogo a un capo autonomo della domanda, è stato introdotto per integrare la causa petendi della domanda di condanna dei convenuti ad
eliminare l'indebito convogliamento nella condotta fognaria del concludente degli
scarichi delle loro acque bianche e nere.
Di conseguenza, ritiene il collegio che la decisione assunta sul punto dal giudice di primo grado debba confermarsi, ancorché sulla scorta di ragioni diverse e ulteriori rispetto a quelle espresse nella sentenza appellata.
§ XII. La riforma (sia pure parziale) della decisione di primo grado va venir meno (ex art. 336 c.p.c.) la statuizione sulle spese di lite contenuta nella sentenza appellata e impone di provvedere sulle stesse per entrambi i gradi del giudizio secondo l'esito finale della lite.
Se la soccombenza reciproca ha indotto il giudice di primo grado a compensare per intero le spese di lite, all'esito del giudizio di appello deve considerarsi prevalente la soccombenza di , e della CP_1 CP_2
società Le RO, che subiscono gli effetti dell'accoglimento dei capi di domanda relativi ai fili e alle condutture sulla parete e al locale CP_10
ripostiglio, mentre risultano vittoriosi soltanto sull'ulteriore domanda di relativa alla condotta fognaria. Parte_1
Pertanto, si ritiene giustificata la compensazione delle spese per metà e la condanna delle predette convenute al pagamento in favore di Parte_1
della restante metà, con attribuzione (ex art. 93 c.p.c.) agli avvocati Enea
CO e TA CO.
I contumaci, presenti in giudizio solo in qualità di litisconsorti necessari, non rispondono delle spese sostenute dalla parte attrice, la quale non ha avanzato nei loro confronti alcuna pretesa. Lo stesso deve dirsi per che, CP_3
25 contumace in primo grado, nel costituirsi in appello si è limitato a esprimere il proprio sostegno alle tesi delle appellate (e appellanti incidentali) CP_1
senza far valere alcun diritto o
[...] Controparte_12
interesse proprio, giuridicamente rilevante, rispetto all'esito del giudizio.
Per la determinazione dei compensi professionali non si dispone dei dati occorrenti per stabilire in base all'articolo 15 c.p.c. il valore della causa (con riferimento sia alle servitù in contestazione sia alla proprietà del locale ripostiglio). Di conseguenza, la causa si reputa di valore indeterminabile e,
per la modesta consistenza economica dei diritti controversi, si fa riferimento ai parametri (delle tabelle 2 e 12 allegate al D.M. n. 147 del 13 agosto 2022)
previsti per le cause del valore di € 26.000,00.
Ricorrono, infine, i presupposti per il versamento, da parte degli appellanti incidentali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ex art. 13,
comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, l.
228/12.
P.Q.M.
La Corte di appello di Napoli, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti contro la sentenza del Tribunale di Benevento n. 7/2019 pubblicata il
29 gennaio 2019, così provvede:
a) accoglie parzialmente l'appello principale di e per l'effetto: Parte_1
- condanna , e Le RO S.n.c. di ER e CP_1 CP_2 Tes_2
a rimuovere dalla parete perimetrale comune del fabbricato in Via Martiri n.
76, lato via Cannelle, le tubazioni allocate per l'adduzione dell'acqua e per il passaggio dei cavi elettrici;
- conferma il rigetto della domanda di eliminazione degli scarichi di CP_1
e nella condotta fognaria che collega l'immobile sito in
[...] CP_2
IA IN, Via Martiri, 61, alla fogna comunale;
b) rigetta l'appello incidentale di , e Le RO S.n.c. CP_1 CP_2
e, per l'effetto, conferma la condanna di e CP_1 CP_2
26 della società Le RO all'immediato rilascio in favore della comunione del ripostiglio situato nel vano scala;
c) nei rapporti tra e la società Le Parte_1 CP_1 CP_2
RO dichiara per metà compensate le spese di lite e condanna, in solido tra loro, e Le RO S.n.c. al pagamento, in CP_1 CP_2
favore di (con attribuzione ex art. 93 c.p.c. agli avvocati Enea Parte_1
CO ed TA CO), della restante metà, che si liquida per il primo grado in € 3.150,97 (di cui € 132,22 per spese, € 2.625,00 per compensi ed € 393,75 per spese forfettarie) e per l'appello in € 3.695,25 (di cui € 245,25 per spese, € 3.000,00 per compensi ed € 450,00 per spese forfettarie), oltre agli accessori fiscali e previdenziali dovuti per legge;
d) dichiara compensate le spese nei rapporti tra e Parte_1 CP_3
[...]
e) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte degli appellanti incidentali e Le RO S.n.c., di un CP_1 CP_2
ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115.
Così deciso il 23 ottobre 2025.
Il consigliere relatore La presidente
IO LE TA d'RE
27