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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/07/2025, n. 10989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10989 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE DODICESIMA
RG n. 57158/2023
All'udienza del 22.07.2025, sono presenti:
per parte appellante, nessuno per parte appellata l'Avv. Giuseppe Paolo Alaimo e per la pratica la dr.ssa Parte_1
il procuratore di parte appellata insiste nell'accoglimento delle proprie eccezioni e deduzioni come articolate in atti.
Il Giudice, dato atto decide come da separato dispositivo di cui ne dà lettura in udienza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE DODICESIMA in persona del dr. GI AN ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 57158 del R.G.A.C.C. dell'anno 2023, decisa con lettura della motivazione e del dispositivo ex art. 437 c.p.c. nell'udienza del 22.07.2025 e vertente
TRA
ed Parte_2 Parte_3
rappresentati e difesi dall'Avv. Bianca Magarò
APPELLANTI
E
CP_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Iezzi
APPELLATA
Oggetto: opposizione avverso verbale di accertamento di violazione del codice della strada.
Conclusioni: come rassegnate nell'udienza di discussione orale del 22.07.2025.
L'appello è fondato e merita accoglimento per i motivi di cui appresso;
i ricorrenti hanno, infatti, posto quale motivo principale della doglianza la circostanza per cui gli agenti verbalizzanti, essendo intervenuti successivamente all'evento, non potevano avere contezza riguardo l'effettiva violazione delle norme stradali come accertate: nella specie l'obbligo di dare precedenza imposto dall'art. 145 comma 4 e 10 c.d.s.;
deve essere evidenziato, a tal proposito, che se è vero che il Supremo Collegio ha recentemente confermato la legittimità dei verbali di accertamento di violazione del Codice della Strada per infrazioni accertate in sede di rilievo e successivo sviluppo dei rilievi effettuati, anche successivamente ai fatti di causa, è altresì vero che tale modalità investigativa non esonera la parte costituita nel procedimento dal rispetto degli oneri probatori siccome imposti alle parti secondo il codice di rito;
va dedotto, al riguardo, che parte resistente non ha prodotto alcun documento da cui poter evincere l'iter ricostruttivo della dinamica dell'evento-sinistro da cui si è potuto giungere alla conclusione che il veicolo di parte appellante avesse violato la norma del codice della strada, nella fattispecie, l'art. 145 commi 4 e 10;
parte appellata, infatti, si è limitata a produrre in giudizio un mero schizzo planimetrico ed il verbale di intervento ove è avvenuto il sinistro, omettendo il deposito dei documenti allegati a tale verbale risultando, così, impossibile accertare quale sia stato il percorso delle indagini che hanno portato l'amministrazione resistente a comminare la sanzione quivi contestata;
questo giudice condivide l'orientamento giurisprudenziale, ormai pacifico, per cui la proposizione dell'opposizione introduce un originario giudizio di cognizione, in cui spetta alla P.A. l'onere di dimostrare gli elementi costitutivi della propria pretesa creditoria e, in particolare, la sussistenza dell'infrazione, nonché, ove contestata, la legittimità del procedimento sanzionatorio. Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, alla modificazione delle regole normali dell'allegazione non corrisponde una modificazione delle regole ordinarie in tema di onere probatorio: se l'opponente ha sollevato contestazioni sull'esistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo, tali contestazioni non onerano l'opponente anche alla prova dell'inesistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo. Dunque,
all'Amministrazione che viene a rivestire - dal punto di vista sostanziale - la posizione di attrice,
incombe l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa (cfr. Cass. Civ., n.
1921/2019);
ne discende che, in assenza di ulteriori elementi probatori, l'amministrazione resistente sia venuta meno all'onere probatorio su ella incombente ciò comportando la nullità del verbale di contravvenzione impugnato che dovrà, in riforma della sentenza del giudice di prime cure, essere annullata;
si ritengono assorbiti gli ulteriori motivi di appello dall'accoglimento dell'assorbente eccezione di cui sopra in ossequio al principio della ragione più liquida (Cass. Civ. SS.UU. 26242.3/2014);
La liquidazione delle spese segue il regime della soccombenza ex art. 91 c.p.c.;
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello così provvede:
a) accoglie l'appello ed in totale riforma della sentenza del Giudice di Pace n. 7280 del 2023 di cui all'RG n. 14875/2022 dichiara la nullità del verbale di accertamento di violazione del
Codice della Strada n. 14180398615 del 15.01.2022;
b) condanna al pagamento delle spese del primo grado di giudizio che liquida in CP_1
€ 278,00 oltre IVA, CAP e spese forfettarie al 15% ed oltre € 43,00 per spese vive;
c) condanna, altresì, al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che CP_1
liquida in € 462,00 oltre IVA, CAP e spese forfettarie al 15% ed oltre € 91,50 per spese vive;
Roma, 22/07/2025
Il GIUDICE
GI AN