Decreto presidenziale 1 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
Ordinanza cautelare 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, decreto presidenziale 01/03/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00135/2025 REG.PROV.PRES.
N. 01692/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1692 del 2025, proposto da
RM AV, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Antonio Stasio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
Mim - Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania Napoli, Commissione Giudicatrice del Concorso Bandito con D.D. 2575 del 6 dicembre 2023 Classe di Concorso A026 Regione Campania, non costituiti in giudizio
per la riforma
dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Quarta) n. 190/2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto il ricorso in appello in epigrafe e i relativi allegati;
Vista l’istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami formulata in calce al ricorso in appello;
Considerato che la parte appellante ha plausibilmente rappresentato che la notificazione del ricorso in appello nei modi ordinari risulterebbe particolarmente difficile, anche in considerazione del numero dei potenziali controinteressati (art. 41, co. 4 del cod. proc. amm.);
Considerato che, in base a un condiviso orientamento, il codice del processo amministrativo ammette l'istituto della notifica per pubblici proclami senza specificarne le modalità, che di volta in volta vanno stabilite dal Presidente del Tribunale ovvero della Sezione investita della cognizione della causa. Solo in mancanza di apposite prescrizioni da parte del giudice, troverebbero applicazione le disposizioni del codice di procedura civile (artt. 150 e 151 c.p.c.), ai sensi del rinvio operato dall'art. 39, comma 2, D.Lgs. n. 104/2010 (sul punto – ex multis -: Cons. Stato, III, sent. 1331/2021);
Considerato che, dunque, la richiesta autorizzazione alla notifica per pubblici proclami può essere concessa, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- la notifica avverrà attraverso la pubblicazione sul sito Internet del Ministero dell’Istruzione e del Merito appellato di un sintetico avviso contenente il nominativo della parte appellante, l’indicazione dell’amministrazione appellata, gli estremi degli atti impugnati in primo grado e del provvedimento giurisdizionale impugnato in appello, la sintetica indicazione dei motivi di ricorso, i nominativi dei controinteressati (laddove noti) ovvero l’indicazione dei criteri di individuazione degli iscritti nella graduatoria di merito che risulterebbero scavalcati nel caso di accoglimento dell’appello, con indicazione nominativa – ove possibile – almeno del primo e dell’ultimo in graduatoria fra di essi;
- la pubblicazione avverrà per un periodo non inferiore a quindici giorni continuativi in una sezione dedicata del sito Internet del Ministero appellato e, in ogni caso, in una sezione facilmente accessibile da parte dei soggetti potenzialmente interessati alla notifica;
- una volta decorso il termine di pubblicazione, sarà cura della parte appellante depositare nella segreteria della Sezione un’attestazione dei competenti Uffici del Ministero appellato da cui emerga che la pubblicazione è avvenuta secondo le modalità dinanzi indicate. A tale incombente la parte appellante provvederà entro il termine di trenta giorni dall’avvenuta pubblicazione.
P.Q.M.
Si autorizza la richiesta notificazione per pubblici proclami secondo le modalità e le prescrizioni dinanzi indicate.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma il giorno 28 febbraio 2025.
| Il Presidente |
| Claudio Contessa |
IL SEGRETARIO