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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/12/2025, n. 3544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3544 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione controversie lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie composta dai Sigg. Magistrati:
DI SARIO dott.ssa Vittoria Presidente rel. SELMI dott. Vincenzo Consigliere CERVELLI dott. Vito Riccardo Consigliere
all'esito dell'udienza del 30.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 15 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente TRA
, n.q. di coniuge superstite di , elett.me dom.to in Parte_1 Persona_1 scenzio n. 2, presso lo stu zo Bonanni che lo rappresenta e difende giusta procura in telematico APPELLANTE E
elett.me dom.ta in Roma, piazza V Giornate n. 3, presso l'Avvocatura CP_1 della Direzione Regionale Lazio, rappresentato e difeso dall'avv. Pierfrancesco Damasco giusta procura in telematico APPELLATO
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 755/2023 del Tribunale di Velletri pubblicata il 4.7.2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. , quale coniuge superstite di , deceduta per Parte_1 Persona_1 mesotelioma pleurico in data 7.8.2020, premessa l'origine professionale della patologia che aveva condotto al decesso la moglie, in quanto contratta per esposizione ad amianto dal 16.2.1984 al 28.2.2019, periodo in cui la dante causa era stata dipendente della svolgendo le mansioni prima di Parte_2 addetta alle cassette di sicurezza e, successivamente, di capo ufficio, ha convenuto in giudizio l' rassegnando le seguenti conclusioni: “a. Accertare CP_1
e dichiarare che il mesotelioma pleurico che in data 07.08.2020 ha provocato la morte della lavoratrice assicurata è di origine professionale ed asbesto correlato, con fondatezza di tutto quanto oggetto di domanda amministrativa del ricorrente, quale vedovo superstite, con le consequenziali statuizioni in ordine al diritto di parte ricorrente ad ottenere le prestazioni di cui all'art. 85 del DPR 1124/65, con decorrenza dal giorno successivo alla morte della moglie (07.08.2020), con costituzione della rendita di reversibilità, e liquidazioni delle prestazioni aggiuntive del Fondo Vittime Amianto, dell'assegno funerario nonché il rilascio della certificazione di esposizione ad amianto ex art. 13 co. 7 L. 257/92; Per gli effetti b. condannare l' a costituire in favore del ricorrente in qualità CP_1 di marito, superstite della def oglie, le prestazioni di cui all'art. 85 del DPR 1124/65, con decorrenza dal giorno successivo alla morte del marito (07.08.2020), con costituzione della rendita di reversibilità, con le prestazioni aggiuntive di cui al Fondo Vittime Amianto ex art. 1 co. 241/246 L. 244/2007, l'assegno funerario e con la liquidazione in suo favore, di tutti i ratei medio tempore maturati di rendita in reversibilità dal dì del decesso del coniuge con la maggiorazione degli interessi, a decorrere dal 121° giorno dal dì della domanda per i primi 4 ratei e via via dalla maturazione di ogni singolo rateo;
c. accogliere le domande tutte, così come formulate, già in sede amministrativa, ed in ogni caso tutto quanto già richiesto nella premessa in fatto ed in diritto nel presente ricorso, il tutto da intendersi riportato e riscritto e parte integrante delle presenti conclusioni, ai fini dell'accoglimento di quanto richiesto a carico dell' Il CP_1 tutto per i motivi in fatto ed in diritto come già illustrati nella premessa in fatto ed in diritto del presente ricorso, da intendersi qui integralmente e totalmente riportati. Vittoria di spese, compensi professionali e spese forfettarie da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, il quale se ne dichiara antistatario, ex art. 93 c.p.c.”.
1.1. Nella resistenza dell' il Tribunale di Velletri ha rigettato il ricorso, CP_1 dichiarando irripetibili le spese di lite.
1.2. Il primo giudice, in sintesi: i) ripercorsa la normativa in materia di rendita ai superstiti (art. 85 TU n. 1124/1965) ed i principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di patologie professionali e multifattoriali (Cass. n. 17438/2012; n. 13025/2006; n. 15865/2003, n. 6602/2005, n. 3227/2011; n. 6105/2015), alla luce delle risultanze della prova orale, acquisite le informazioni richieste alla (cfr. dichiarazione del 15.02.2022 Parte_2 depositata dal procuratore del ricorrente in data 19.05.2022) ed alla ASL territorialmente competente (“piano di lavoro per l'intervento di bonifica dei materiali contenenti amianto presso l'immobile di Roma via Marco Minghetti 17” depositato dal procuratore del ricorrente in data 9.01.2023), ha affermato che la prova per testi si è rivelata irrilevante ai fini della decisione posto che la ricorrente ha lavorato presso l' dal 2015 Controparte_2 al 2017 periodo in cui è escluso possa avere contratto la patologa che l'ha condotta a morte, tenuto conto della latenza del mesotelioma pleurico che, come è noto, dura alcuni decenni (da un minino di 10 anni fino a 30-40 anni dalla prima esposizione), e ne è ulteriore elemento di prova che, come riferito dal teste già nel 2016 la signora manifestava i sintomi di una “forte Tes_1 Per_1 tosse, secca e persistente”> e che con riferimento agli anni precedenti, è opportuno precisare che, dalla documentazione prodotta dalla , vi è Parte_3 prova della presenza di materiali contenenti amianto solo presso l'Agenzia di Roma Via M. Minghetti 17 dove signora ha lavorato dal 15.12.1997 al Per_1
9.04.2000> sicché alla luce degli elem colti nel corso del giudizio, non può affermarsi che il ricorrente abbia fatto fronte all'onere di cui era gravato ai sensi dell'art. 2697 c.c. [..]. Né invero può dirsi raggiunta la prova dell'esistenza del rischio ambientale.>; ii) ha ritenuto non rilevante la nota del Dipartimento di Epidemiologia del SSR Lazio, documento al quale non può attribuirsi alcun valore probatorio, essendo fondato sulle dichiarazioni dello stesso ricorrente.
2. Contro detta decisione ha proposto tempestivo appello Parte_1 lamentandone: I) l'erroneità nella parte in cui il primo giudic irrilevante ai fini della decisione la prova testimoniale assunta, ha trascurato che la patologia contratta dalla de cuius rientra nella lista I dell' per la quale, CP_1 in applicazione degli artt. 3, 139 e 211 del D.P.R. 1124/65 e art. 10, n. 3, D.lgs. 38/2000, la sola presenza dell'amianto nei siti lavorativi, determina l'inversione dell'onere della prova che viene posto a carico dell' ; II) l'erroneità per CP_3 aver il primo giudice ritenuto irrilevante la certificazione del Dipartimento di Epidemiologia del SSR Lazio, certificazione rilasciata da un pubblico ufficiale, deputato alla rilevazione delle cause dei mesoteliomi, ovvero della loro origine eziologica che, per la morte di , è identificata proprio Persona_1 nell'esposizione professionale certa ad amianto;
II.1) l'erroneità per aver il primo giudice trascurato il valore confessorio degli atti in relazione ai fatti CP_1 non specificamente contestati, segnatamente la circostanza che lo stesso Ente convenuto ha pacificamente affermato che nei siti di cui è causa la ha Pt_4 rilevato la presenza di amianto;
II.2) l'erroneità per aver il primo giudice trascurato la rilevanza probatoria degli atti già depositati (COR, ReNaM, etc.), della prova testimoniale e degli stessi atti acquisiti per effetto dell'ordine di esibizione del 29.10.2023, dai quali si desumono i lavori eseguiti nelle varie sedi presso cui ha svolto le mansioni la , che hanno comportato la dispersione Per_1 di polveri e fibre;
II.3) l'erroneità n rte in cui il primo giudice ha trascurato le diverse fonti di esposizione ad amianto, sussistenti nel periodo intercorrente dal 16.2.1984 al 31.12.2018, dirette, indirette e per contaminazione degli ambienti di lavoro della vittima;
III) la violazione e falsa applicazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, ex art. 112 c.p.c.; la violazione dei principi del diritto di azione e del giusto processo, ex artt. 24 e 111 Cost., prima di tutto per omessa pronuncia sulla base del principio della presunzione legale di origine, poi per la mancata ammissione delle CCTTUU, e poi ancora per la non valutazione delle prove, tra le quali quelle legali;
la nullità della sentenza per la mancata ammissione della CTU tecnica e di quella medico legale;
la nullità della sentenza di primo grado per avere imposto probatio diabolica, ovvero per mancata applicazione del principio della presunzione legale di origine, e per la mancata valutazione delle prove, e mancata pronuncia sui fatti, così come emersi dalle prove raccolte;
la violazione e falsa applicazione dell'art. 132, 1° co., n. 4, c.p.c. e 111 Cost. per assenza di motivazione e motivazione apparente;
la rilevanza della mancata ammissione della CTU tecnico ambientale e medico legale, e della violazione dell'art. 445 c.p.c., anche alla luce del contenuto della relazione NT (doc. 3.1 – già doc. 1 del doc. 3), e del parere medico legale di IN (doc. 3.2 – già doc. 2 del doc. 3), e CP_1 perciò stesso con contestuale violazione e falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 420 e 421 c.p.c. e 115 e 116 c.p.c., in combinato disposto con gli artt. 3, 139 e 211 del D.P.R. 1124/65 e art. 10 n. 3 del D.L.vo 38/2000. Falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. Violazione dell'art. 244 del D.L.vo 81/2008 in ordine alla rilevanza degli accertamenti dei COR regionali che rispondono a e per effetto del documento rilasciato dal Dipartimento della Regione CP_1
(doc. 5/m del doc. 2); la violazione e falsa applicazione degli artt. 40 e 41 c.p. e/o dell'art. 2697 c.c., in relazione al DM 06.09.1994 (art. 2), e art. 244 del D.L.vo 81/2008, e degli artt. 115 e 116 c.p.c. e/o 420 e 421 c.p.c., in combinato disposto con gli artt. 3, 139 e 211 del D.P.R. 1124/65 e art. 10 n. 4 del D.L.vo 38/2000, e art. 16 del D.L.vo 38/2000, e art. 85 del DPR 1124/65, e art. 1, commi 241/246 della L. 244/2007; falsa applicazione dell'art. 2697 c.c.. L'appellante ha quindi insistito sulle richieste e sulle conclusioni già formulate in prime cure.
2.1. Si è costituito in giudizio l' , resistendo al gravame e chiedendone il CP_1 rigetto;
2.2. Invitata parte appellante a chiarire in sintesi le ragioni del gravame rispetto ai fatti accertati in sentenza e alle ragioni della decisione, sulle depositate note, previ gli incombenti di cui all'art. 437 c.p.c., la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo.
3. L'appello, i cui motivi per chiarezza espositiva vanno congiuntamente trattati secondo un ordine logico, è infondato e deve essere respinto per le seguenti ragioni, che assorbono ogni altra questione e deduzione.
4. Occorre innanzitutto mettere ordine alla presente controversia, caratterizzata da un'esposizione del gravame non sempre chiara, a tratti ripetitiva e non pienamente rispondente agli oneri di sinteticità, chiarezza e specificità sanciti dall'art. 434 c.p.c.; inoltre nel gravame si evidenzia un non sempre corretto richiamo a pertinenti norme e principi giurisprudenziali, sicché quanto di seguito sarà esposto traccia la linea argomentativa con le norme e i principi interpretativi ai quali il Collegio intende dare applicazione, così disattendendo e superando le altre e diverse ragioni del gravame perché in parte non corrette e in parte non conferenti.
4.1. ha agito in giudizio lamentando l'eziologia professionale del Parte_1 mesotelioma pleurico che ha determinato la morte della moglie e Persona_1 ha chiesto all' il riconoscimento dei conseguenziali benefici. CP_1
4.2. In punto di diritto, e contrariamente a quanto lamentato ripetutamente nel gravame, il Tribunale ha correttamente richiamato i princìpi che regolano la materia, facendone altrettanto corretta applicazione.
4.2.1. Si legge, infatti, nella gravata sentenza che la S.C. di Cassazione afferma, con giurisprudenza consolidata, che qualora sia la lavorazione sia la malattia di cui è affetto l'assicurato siano incluse nelle apposite Tabelle, e sempre che la malattia si sia manifestata entro il periodo anch'esso indicato in Tabella, si applica la presunzione (ancorché non assoluta) di eziologia professionale della patologia sofferta dal lavoratore, con il conseguente onere di fornire la prova contraria a carico dell' Com'è noto, in materia di tutela assicurativa delle CP_1 malattie professionali, ellazione rappresenta l'approdo e la cristallizzazione di giudizi scientifici specifici sull'esistenza del nesso di causalità. La tabella è, infatti, prevista dalla legge, viene redatta ed aggiornata in base alla legge, proprio allo scopo di agevolare il lavoratore esposto a determinati rischi nella dimostrazione del nesso eziologico sul terreno assicurativo Pertanto, in CP_1 tali ipotesi, al lavoratore è sufficiente dimostrare di essere af alla patologia e di essere stato addetto alla lavorazione nociva, anch'essa tabellata. L'Istituto, invece, dovrà dimostrare la dipendenza dell'infermità da una causa extra-lavorativa, oppure il fatto che, per la sua rapida evolutività, o per altra ragione, la malattia non sia ricollegabile all'esposizione al rischio, avuto riguardo ai tempi di esposizione allo stesso e di manifestazione della patologia. In sintesi, per escludere la tutela assicurativa, è necessario accertare, rigorosamente e inequivocabilmente, che vi sia stato l'intervento di un diverso fattore patogeno, che da solo abbia cagionato la tecnopatia. Diversamente, in tema di malattia professionale derivante da lavorazione non tabellata, o a cd “eziologia multifattoriale”, la prova del nesso eziologico grava sul lavoratore, e deve essere valutato dal giudice in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata solo se vi sia un rilevante grado di probabilità. La S.C. (sent. n. 17438/2012) precisa, altresì, che: “A tal fine il giudice, oltre a consentire all'assicurato di esperire i mezzi di prova ammissibili e ritualmente dedotti, è tenuto a valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale, facendo ricorso ad ogni iniziativa "ex officio", diretta ad acquisire ulteriori elementi in relazione all'entità dell'esposizione del lavoratore ai fattori di rischio, potendosi desumere, con elevato grado di probabilità, la natura professionale della malattia dalla tipologia della lavorazione, dalle caratteristiche dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione stessa, nonché dall'assenza di altri fattori causali extralavorativi alternativi o concorrenti”. Purtuttavia, va considerato che è comunque sufficiente il cd “rischio ambientale” (cfr. Cass. SU 13025/2006; 15865/2003, 6602/2005, 3227/2011), ossia che il lavoratore abbia contratto la malattia di cui si discute in virtù di una noxa comunque presente nell'ambiente di lavoro, ovvero in ragione delle lavorazioni eseguite al suo interno, anche se egli non fosse stato specificatamente addetto alle stesse. Infine, la consolidata giurisprudenza della S.C. di Cassazione in materia di patologie multifattoriali (da ultimo Cass. n. 6105/2015), afferma il principio di diritto secondo cui: “Nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali trova diretta applicazione la regola contenuta nell'art. 41 cod. pen., per cui il rapporto causale tra evento e danno è regolato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, a determinare l'evento, sicché solo qualora possa ritenersi con certezza che l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa sia stato di per sé sufficiente a produrre la infermità deve escludersi l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge”>.
4.3. Si tratta degli stessi princìpi invocati dall'appellante, che non si avvede come questi rappresentino la premessa del ragionamento del Tribunale, addebitando a quest'ultimo errori che non si rinvengono affatto nella decisione.
4.4. Il Tribunale ha proseguito ponendo in rilievo le ragioni di diniego dell' CP_1 contenute nella nota del 12.2.2020, in cui si legge che “gli accertamenti eff per il riconoscimento della malattia professionale hanno evidenziato nelle lavorazioni svolte l'assenza dello specifico rischio di contrarre la malattia denunciata”. L' , quindi, ha negato, così come ribadito in giudizio, che CP_3 nella specie venisse in rilievo una lavorazione tabellata e comunque negando l'esposizione a rischio della defunta.
4.5. Il gravame si sostanzia nell'affermare che “il mesotelioma è inserito nella lista I dell' e da ciò deriverebbe la fondatezza dell'avanzata domanda per CP_1 presunzione di legge, tesi che all'evidenza non può essere condivisa perché giuridicamente infondata.
4.6 Innanzitutto l'appellante fa confusione tra le tabelle delle malattie professionali emanate e aggiornate secondo le previsioni degli artt. 3 e 211 DPR n. 1124/1965 e art. 10 comma 3 d.lgs n. 38/2000, tabelle approvate con apposito decreto ministeriale e per le quali vale il principio di presunzione eziologica più volte invocato nel gravame (le ultime tabelle approvate sono quelle contenute nel DM 10/10/2023, che hanno sostituito le precedenti di cui al DM 9/4/2008) e le c.d. Liste cioè gli elenchi delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 139 del TU n 1124/1965, e successive modifiche e integrazioni, sempre approvate con decreto ministeriale (l'ultimo del 15/11/2023), ma in relazione alle quali non opera alcuna presunzione legale, sicché l'appellante non può invocare la presenza nel mesotelioma nella c.d. lista I per ritenere operante la presunzione riservata dalla legge solo alle disposizioni delle tabelle approvate ai sensi delle norme sopra citate diverse e specifiche rispetto all'art. 139. 4.6.1. Nelle tabelle del DM 9/4/2008, applicabili ratione temporis (ma analoga previsione è contenuta nell'aggiornamento del 2023), il mesotelioma pleurico è presente ed è riferito esclusivamente alle “lavorazioni che espongono all'azione delle fibre di asbesto”, ma in giudizio è proprio in discussione che la defunta abbia svolto tali lavorazioni o comunque sia stata esposta Persona_1 all'azione delle fibre di asbesto, profilo che assume valore assorbente e decisivo.
4.7. L'appellante incorre anche nell'errata valutazione delle ragioni della decisione perché, contrariamente a quanto più volte sostenuto nel gravame, il Tribunale non ha affatto negato la sussistenza del nesso eziologico, bensì ha ritenuto indimostrata l'esposizione a rischio della moglie dell'appellante, che è profilo diverso e, sul piano logico-giuridico, prioritario.
4.8. Ed allora si impone il richiamo integrale a quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità in casi analoghi e in parte già evidenziato dal primo giudice, affermazioni che chiariscono in modo lineare i princìpi in materia, anche in punto di ripartizione degli oneri probatori, e confutano ampiamente le diverse argomentazioni del gravame: “ Come chiarito…. sin dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 1919 del 09/03/1990, nel sistema dell'assicurazione contro le malattie professionali - quale risulta per effetto dell'ampliamento della protezione alle malattie professionali non tabellate operato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 179 del 1988 - la distinzione tra le malattie comprese nelle tabelle e quelle ivi non comprese rileva sul piano della prova del nesso di causalità. Costituisce infatti principio consolidato quello secondo il quale l'inclusione nella tabella sia della lavorazione svolta che della malattia contratta (purché insorta entro il periodo massimo d'indennizzabilità eventualmente previsto) comporta l'applicazione della presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta dall'assicurato. In tal caso, dunque, al lavoratore è sufficiente dimostrare lo svolgimento professionale della lavorazione indicata in tabella e di essere affetto dalla malattia ivi prevista, per essere esonerato dalla prova dell'esistenza del nesso di causalità tra l'uno e l'altra, avendo già l'ordinamento compiuto la correlazione causale tra i due termini (v. Cass. n. 3207 del 2019, Cass. n. 16248 del 2018, Cass. n. 13024 del 2017, Cass. n. 23653 del 2016).
7. Invero, il sistema tabellare esonera il lavoratore dalla prova del nesso di causalità tra la lavorazione tabellata e la malattia, ma non dalla prova dell'adibizione professionale alla prima. Per far scattare la presunzione di nesso causale in concreto ed in relazione al caso specifico, la prova del lavoratore dovrà dunque avere ad oggetto (oltre alla contrazione della malattia tabellata) lo svolgimento di una lavorazione che rientri nel perimetro legale della correlazione causale presunta e dunque che sia ritenuta idonea, secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica, a provocare la malattia. Solo in tal caso la fattispecie concreta potrà ritenersi aderente a quella astratta prevista dalla tabella e potrà scattare la presunzione di eziologia professionale con specifico riferimento a quel lavoratore…………..10. Il mesotelioma pleurico, che rileva nella causa in esame, è esplicitamente previsto tra le malattie "contratte nelle lavorazioni che espongono all'inalazione delle fibre di asbesto" alla voce n. 57 della Nuova Tabella delle malattie professionali dell'industria, all. 4, da ultimo modificata dal D.M. 9 aprile 2008. 11. Si tratta quindi di malattia nosologicamente definita nella tabella, in relazione alla quale in caso di esposizione al relativo rischio la presunzione legale di origine professionale opera in modo immediato….. ai fini dell'operatività della tutela assicurativa per la giurisprudenza – anche costituzionale (Corte. Cost. 206 del 19/74) - è sufficiente il rischio ambientale (cfr. Cass. SU 13025 del 2006; Cass. n. 15865 del 2003, Cass. n. 6602 del 2005, Cass. n. 3227 del 2011); ovvero che il lavoratore abbia contratto la malattia di cui si discute in virtù di una noxa comunque presente nell'ambiente di lavoro ovvero in ragione delle lavorazioni eseguite al suo interno, anche se egli non fosse stato specificatamente e direttamente addetto alle stesse mansioni nocive…….. nelle malattie asbesto correlate (in specie per il mesotelioma, definita malattia monofattoriale) il fattore di rischio è previsto in tabella (dal D.P.R. n. 336 del 1994 e segg.; ed oggi alla voce n. 57 della tabella di cui al d.m. 9.4.2008) in termini ampi ("Lavorazioni che espongono all'azione delle fibre di asbesto"), senza indicazione di soglie quantitative, qualitative e temporali….” (Cass. n. 39751/2021).
4.8. Concludendo sul punto: in applicazione dei richiamati princìpi va ribadito che gravava sull'appellante l'onere della prova dell'esposizione all'amianto della defunta , dovendosi disattendere le diverse ragioni del gravame. Persona_1
Le controversie in materia impongono, contrariamente a quanto ritiene l'appellante, la puntuale indicazione delle mansioni svolte durante un ampio arco temporale, attesi i tempi di latenza, e l'altrettanto puntuale descrizione degli ambienti in cui il lavoratore ha prestato la propria opera, onde fornire tutti gli elementi necessari per la corretta e completa valutazione del caso concreto, al di là di generiche e indistinte affermazioni. Tali lacune possono essere colmate dal giudice nei limiti delle allegazioni delle parti e delle piste probatorie, come avvenuto nella fattispecie, rimanendo però a carico di chi agisce in giudizio ex art. 2697 c.c. le conseguenze dell'omessa sufficiente e completa dimostrazione dei fatti costitutivi il diritto azionato nonostante l'esercizio dei poteri officiosi.
5. Il Tribunale ha escluso che l'appellante abbia adempiuto al richiamato onere e le conclusioni del primo giudice non sono inficiate dal gravame.
5.1. Innanzitutto, come già posto in rilievo nell'ordinanza emessa dal Collegio all'esito dell'udienza del 31/10/2024, il gravame “non risulta sufficientemente chiaro soprattutto in rapporto con le ragioni della decisione, fondate preliminarmente su una ricostruzione in fatto dell'attività lavorativa della defunta
, ricostruzione che avrebbe richiesto innanzitutto un puntuale Persona_1 confronto sui fatti storici (mansioni e luoghi in cui è stata resa la prestazione lavorativa) accertati e sulle emergenze processuali richiamate in sentenza nonché una lineare eventuale ricostruzione alternativa, difficile invece da riscontrare nella lunga e non ordinata esposizione“. A fronte dell'evidenziata scarsa chiarezza e incompletezza dell'atto di appello, è stato invitato Parte_1 dal Collegio “a depositare note integrative sintetic pagine) in cui vengano chiariti esclusivamente i profili in fatto contestati e cioè vengano fornite puntuali e ordinate indicazioni in ordine ai singoli luoghi e alle relative mansioni svolte dalla Sig.ra , con altrettanta puntuale indicazione dei rispettivi Per_1 periodi di riferimento con riguardo alle emergenze processuali>, ma anche le depositate note non hanno superato le criticità e omissioni di cui è affetta l'impugnazione.
5.2. Nonostante l'estrema sinteticità delle allegazioni contenute nel ricorso introduttivo, connotato anche da numerose criticità, puntualmente eccepite dall' nella memoria di costituzione, il Tribunale, anche con i propri poteri CP_1 istruttori, ha cercato di ricostruire nel modo più puntuale possibile l'attività lavorativa della defunta , tant'è che non solo ha provveduto ad Persona_1 assumere le testimonianze indicate dall'allora ricorrente, ma ai sensi degli artt. 210 e ss. e 421 c.p.c. ordinava al di esibire documentazione Controparte_4 comprovante le mansioni svolte dalla signora con indicazione delle Per_1 sedi/filiali/agenzie presso cui la stessa negli anni volto la propria attività lavorativa, al fine di accertare, con rilevante grado di probabilità, se fosse stata esposta al rischio qualificato di contrarre la patologia del Mesotelioma pleurico>; ha, altresì, provveduto ad acquisire informazioni e documenti dalle AASSLL territorialmente competenti.
5.3. Quindi, il giudizio di mancata ottemperanza da parte dell'appellante all'onere della prova su di esso gravante, contrariamente a quanto sostenuto da quest'ultimo, è espressione di una puntuale e scrupolosa indagine e di una corretta valutazione dell'acquisito materiale istruttorio, per nulla inficiate dalle critiche del gravame, che non tengono conto delle effettive risultanze probatorie e dei criteri giuridici di valutazione delle stesse.
5.4. Ed allora, occorre necessariamente prendere le mosse dalle originarie allegazioni in fatto dell'appellante.
5.4.1 Nel ricorso introduttivo si legge che “La Sig.ra ha svolto Persona_1 attività lavorativa dal 16.02.1984 al 28.02.2019 alle dipendenze dell' Parte_2
(già ) con la mansione prima d
[...] Controparte_5 alle cassette di sicurezza e, successivamente, di Capo Ufficio (doc.ti da 1/a a 1/e), e specificatamente:
- presso la sede in Via Padre Semeria Roma Eur;
Parte_2
- presso la sede al Viale Tupini Eur;
Parte_2
- presso la sede in Via Elio Chianesi, Roma I.F.O.; Parte_2
- presso la sede della Regione Lazio;
Parte_2
2) La Sig. nello svolgimento delle sue mansioni di addetta alle Persona_1 cassette di sicurezza si è occupata di accompagnare i clienti, depositare, prelevare e sorvegliare gli oggetti di valore nei box all'interno del caveau e dei locali blindati (con presenza di amianto e materiali contenenti amianto, amplius approfondimento del Dott. approfondimento – doc. 4/a, capi II Persona_2
e III). Successivamente, con la qualifica di Capo Ufficio si è occupata del corretto funzionamento di tutte le attività dell'ufficio, quali compilare documenti, gestire pratiche burocratiche, inserire dati (data entry) con l'utilizzo di PC, stampanti, etc.; 3) La Sig.ra , per tutto il periodo lavorativo, dal 16.02.1984 al Persona_1
28.02.2019, e mansioni di addetta alle cassette di sicurezza e di Capo Ufficio in esposizione qualificata a fibre e polveri di amianto, in assenza di qualsivoglia strumento di prevenzione tecnica e protezione individuale che, se adottato, avrebbe evitato o quantomeno limitato l'insorgenza della patologia asbesto- correlata, nello specifico “mesotelioma”.
5.4.2 Si tratta di allegazioni estremamente sintetiche e generiche, che neppure hanno trovato riscontro all'esito dell'istruttoria espletata in primo grado, così come affermato nella gravata sentenza.
5.4.3 In quest'ultima si legge, infatti, che dell'estrema incertezza relativa alla vita lavorativa della signora … la stessa assicurata in sede di anamnesi Per_1 riferiva ai sanitari dell' di avere svolto l'attività di addetta alle cassette di CP_1 sicurezza dal 1984 al presso la sede del di Parte_5
Roma piazza Fiume (presso cui non è stata riscontrata la presenza di amianto) e di avere lavorato presso le sedi della di Roma Via Minghetti CP_5 dal 1998 al 2001 e di Viale Tupini dal 2001 al 2008 ma come grafica addetta alla progettazione di video e spot e non come addetta alle cassette di sicurezza”>.
5.4.4. Le testimonianze assunte (i colleghi di lavoro ed Testimone_2 [...]
hanno potuto riferire esclusivamente per il periodo successivo al 2015, Tes_3 la sig.ra era addetta all'agenzia della con mansioni Per_1 CP_2 di impiegata;
entrambi i testi hanno escluso che in detto periodo la predetta sia stata addetta alle cassette di sicurezza.
5.4.5. La documentazione acquisita d'ufficio in primo grado dalla datrice di lavoro conferma quanto affermato dal Tribunale sulla scorta delle dichiarazioni Parte_2 rese dalla stessa e più esattamente che l'attività di addetta alle cassette Per_1 di sicurezza è st più svolta dal 16/2/1984 al 22/12/1985 presso la filiale
“Roma 116” della già Banca di Santo Spirito, ma non vi è prova CP_5 alcuna che in dett indicata nel ricorso introduttivo, la dipendente sia stata esposta ad amianto;
il Tribunale ha espressamente escluso una tale esposizione (BANCO DI SANTO SPIRITO di Roma piazza Fiume (presso cui non è stata riscontrata la presenza di amianto>), accertamento in alcun modo contestato né smentito dall'appellante con elementi contrari.
5.4.6. Privo di riscontri è quanto indicato nel prospetto delle note autorizzate e più esattamente che la sig.ra avrebbe lavorato in “Via Padre Semeria Per_1
) apertura casseforti 7 anni” ed invero: nulla è stato Parte_5 riferito dai testi sul punto;
il Tribunale ha accertato, sulla scorta delle dichiarazioni rese dalla stessa lavoratrice, che quest'ultima è stata addetta alle cassette di sicurezza solo dal 1984-1985 “presso la sede del Parte_5
di Roma piazza Fiume”, dove non era presen
[...] all'evidenza diversa dalla sede di via Padre Semeria, posta in tutt'altra zona di Roma;
la dichiarazione rilasciata da indica solo per il periodo Parte_2
16/2/1984-22/12/1985 l'attività di addetta esecutiva alla sede Roma 116, mentre per gli anni successivi non solo viene in rilievo un'altra sede del
[...] quella di GO CH (cfr anamnesi contenuta nella Parte_5 atata 5/2/2020), neppure questa indicata nel ricorso CP_1 introduttivo, ma risulta l'adibizione a servizi specifici che non riguardano le cassette di sicurezza (dal 23/12/1985 al 31/1/1991 Serv. Sviluppo Sistemi-Bss; dall'1/2/1991 al 5/10/1992 Org.ne Siste. Inform;
dal 6/10/1992 al Email_1
12/12/1993 Nuovi Prod. , n ha fornito alcuna Controparte_6 prova contraria;
quest'ultimo inoltre, anche sul punto, crea confusione tra l'attività di addetta alle cassette di sicurezza e quanto indicato nel rapporto ReNaM (doc. 12) in cui si legge solo “Casseforti: presenza nelle intercapedini metalliche per la protezione del fuoco”, ma non risulta mai dedotto in giudizio né tantomeno dimostrato che la moglie dell'appellante abbia provveduto all'apertura o chiusura di casseforti ovvero che fosse presente a dette operazioni, laddove va ribadito che nel ricorso introduttivo la sede di Piazza Fiume del Pt_5
[...
non è neppure indicata e il Tribunale ha escluso la presenza di Parte_5
sede né risulta in alcun modo la presenza di amianto nella sede di GO Foschetti.
5.5. Altrettanto puntuali, e affatto smentiti da elementi contrari, sono gli accertamenti e la ricostruzione degli specifici siti dove è stata sì accertata la presenza di amianto, ma non quella della defunta sig.ra , così escludendosi Per_1 anche l'esposizione c.d. ambientale.
5.5.1. Si legge nella gravata sentenza che acquisite le informazioni richieste alla (cfr. dichiarazione del 15.02.2022 depositata dal procuratore del Parte_2 ricorrente in data 19.05.2022), veniva chiesto alle ASL territorialmente competenti di esibire la documentazione in loro possesso al fine di verificare se presso i luoghi in cui aveva svolto la propria prestazione di lavoro Persona_1 fossero presenti m nti amianto, posto che la documentazione prodotta dalla difesa del ricorrente si riferisce al solo immobile sito in Roma Viale Tupini. La riscontrava la richiesta producendo il “piano di lavoro per Parte_3
l'intervento di bonifica dei materiali contenenti amianto presso l'immobile di Roma via Marco Minghetti 17” (depositato dal procuratore del ricorrente in data 9.01.2023). Così riassunte le emergenze istruttorie, osserva il giudicante che la prova per testi si è rivelata irrilevante ai fini della decisione posto che la ricorrente ha lavorato presso l' dal 2015 Controparte_2 al 2017 periodo in cui è escl che l'ha condotta a morte, tenuto conto della latenza del mesotelioma pleurico che, come è noto, dura alcuni decenni (da un minino di 10 anni fino a 30-40 anni dalla prima esposizione), e ne è ulteriore elemento di prova che, come riferito dal teste già nel 2016 la signora manifestava i sintomi di una “forte Tes_1 Per_1 tosse persistente”. Con riferi agli anni precedenti, è opportuno precisare che, dalla documentazione prodotta dalla , vi è prova della Parte_3 presenza di materiali contenenti amianto solo presso l'Agenzia di Roma Via M. Minghetti 17 dove signora ha lavorato dal 15.12.1997 al 9.04.2000. Per_1
Ebbene, tralasciando di considerare che l'agenzia di Via Mighetti non è presente nell'elenco dei luoghi indicati dalla difesa del ricorrente nella premessa in fatto dell'atto introduttivo del presente giudizio, va innanzi tutto evidenziato che la non è stata in grado di riferire quali fossero le mansioni svolte dalla Parte_2 presso detta agenzia, né invero, presso la sede di Viale Tupini. Ed ancora, Per_1 isamina del piano di lavoro di smaltimento relativo all'agenzia di Via Minghetti, risulta che la bonifica operata nel 2006 è consistita nella rimozione di lastre di copertura in cemento-amianto, per una superficie di 150 mq, di otto vasche di contenimento dell'acqua di circa 1mc ciascuna e di una canna fumaria. A pag. V del documento si legge, in particolare, che le lastre erano installate sul piano terrazzo -a copertura di alcuni locali di servizio (magazzino)- così come le vasche di raccolta dell'acqua. Risulta, altresì, che nel 2010 presso l'immobile denominato Galleria Sciarra, ubicato sempre in via Minghetti, si è proceduto anche alla rimozione di una canna fumaria, ma non è dato conoscere se la ricorrente abbia effettivamente lavorato anche presso la predetta Galleria. Ma soprattutto va opportunamente evidenziato che i manufatti di cemento-amianto di cui al Decreto del Ministero della Sanità del 6.09.1994 sono pericolosi, in quanto friabili, per la potenzialità di rilascio fibre se deteriorati, e non vi è prova che quelli installati presso l'immobile di Via Minghetti lo fossero, anzi nella nota di trasmissione dei piani di smaltimento del UO Complessa SPRESAL della
[...] si legge che non risultano piani di smaltimento amianto in mate Pt_3 friabile. Per quanto attiene, invece, alla la sede di Roma Viale Tupini 180 (dove la signora ha lavorato dal 12.12.1193 al 15.12.1996, dal 10.04.2000 Per_1 all'1.08.2004 e dall'1.11.2005 al 30.05.2008) dai documenti allegati al ricorso (doc da 18A a 18H) risulta che nel 2016 l'immobile è stato oggetto di una bonifica dei materiali contenenti amianto che ha riguardato: il coibente di tubazione -in matrice compatta e non friabile- allestito nel cunicolo ubicato al piano secondo interrato in quanto aveva recentemente subito una rottura;
il magazzino manutentori allestito sempre al piano - 2 interrato;
pavimentazione della sala riunioni sindacali;
parte dell'archivio - tubazioni idriche coibentate con materiale contenente amianto in quanto aveva di recente subito un danneggiamento. In conclusione, a parere del giudicante, alla luce degli elementi raccolti nel corso del giudizio, non può affermarsi che il ricorrente abbia fatto fronte all'onere di cui era gravato ai sensi dell'art. 2697 c.c., ossia fornire la prova seria e rigorosa che la moglie per le mansioni svolte quale dipendente del Persona_1 effettivamente esposta al rischio specifico di Controparte_4 contrarre la patologia del mesotelioma pleurico che ne ha cagionato il decesso. Né invero può dirsi raggiunta la prova dell'esistenza del rischio ambientale. Anzi, al contrario, detta eventualità sembra da escludersi in considerazione dei luoghi in cui è stata accertata la presenza di materiali contenti amianto di cui si è detto, ossia il terrazzo dell'immobile di Via Minghetti e locali non adibiti ad ufficio o a caveau delle cassette di sicurezza dell'immobile di Viale Tupini>.
5.5.2. Gli specifici accertamenti in fatto e le conseguenziali valutazioni del Tribunale non sono affatto smentite né contraddette dalle prolisse, a tratti confuse e assolutamente generiche argomentazioni del gravame e dalla documentazione ivi richiamata.
5.6. Ed allora, va innanzitutto sgombrato il campo dal ripetuto richiamo al “doc 5/M del doc 2” che l'appellante continua a invocare senza tenere conto né smentire quanto sul punto affermato dal primo giudice e più esattamente che non rileva la nota del Dipartimento di Epidemiologia del SSR Lazio posto che in detto documento redatto sulla base degli atti trasmessi dall'Avvocato Bonanni si attesta per un verso l'esposizione certa ad amianto della signora presso Per_1
l'immobile di Viale Tupini, per l'altro si afferma genericam e tale esposizione sarebbe avvenuta in un periodo non precisato ricompreso tra il 1983 e il 2018 senza alcuna indicazione specifica né dei materiali contenenti amianto con i quali la lavoratrice sarebbe venuta a contatto né alle mansioni svolte dalla stessa nel predetto periodo lavorativo basando la valutazione unicamente sul questionario ReNaM compilato dal ricorrente a cui quindi non può attribuirsi alcun valore probatorio>.
5.6.1. La difesa appellante non può pretendere che venga riconosciuto decisivo ed esclusivo valore probatorio alle dichiarazioni della parte interessata e ai generici documenti da questi forniti, con indicazioni altrettanto generiche, solo perché si tratta di un documento proveniente da un soggetto pubblico qualificato, soggetto che però precisa espressamente di formulare la propria valutazione solo sulla base della documentazione e delle “informazioni” fornite
“dal marito della vittima”, così come affermato dal Tribunale e, si ribadisce, non contestato né smentito.
5.6.2. Le risultanze processuali non hanno confermato l'esposizione alla noxa e ciò prevale su qualsiasi altro documento fondato sulle mere dichiarazioni della parte interessata.
5.7. Ed ancora. Contrariamente a quanto sostenuto nel gravame gli atti dell' non hanno alcun contenuto confessorio, se solo si considera il CP_1 contenuto della memoria di costituzione e del parere tecnico nei quali si nega decisamente l'eziologia professionale della malattia.
5.8. Per quanto poi riguarda i documenti invocati va osservato che nessuno di essi è idoneo a inficiare gli accertamenti e le conclusioni del Tribunale poiché: i) i docc 4 e 4/a- le consulenze di parte del dott. non contengono alcun Per_2 serio accertamento sull'effettiva esposizione ad amianto della defunta sig.ra e significativamente l'appellante insiste nell'invocarle senza però alcun Per_1 critico confronto con la documentazione acquisita dal Tribunale e con gli accertamenti da questi svolti;
ii) il doc 9 è la dichiarazione 2011 su Parte_2 presenza amianto e bonifica a via Tupini, ma l'appellante, ancora una volta, non si confronta con quanto accertato e affermato su detta sede dalla sentenza gravata, che ha escluso la presenza della defunta nei limitati luoghi dove è risultato presente amianto, così escludendo l'esposizione ambientale;
iii) il doc. 10 è un giornale di informazione della banca, che non attesta nulla né fornisce alcun concreto e valido elemento per la soluzione della controversia attesa l'assenza anche sul punto di un critico confronto con le emergenze istruttorie;
iv) il richiamo al doc 12/d- mappatura amianto Lazio, è tendenzioso poiché le poche righe dello stesso si riferiscono genericamente a più gruppi bancari e ancora l'appellante non lo confronta criticamente con le emergenze documentali in atti, acquisite dal Tribunale;
v) i docc. 5 /a, 5/b, 5/c, 57d, 5/e- sono pec dell'avv Bonanni di accesso agli atti e documentazione interventi su via Tupini dei quali non viene chiarito il rilievo, tantomeno rispetto alle ragioni della decisione;
vi) doc 16 si tratta di sentenza e articolo di dottrina dell'avv Bonanni Per_ sul caso , che all'evidenza è irrilevante rispetto al caso concreto e agli accertam che lo connotano;
vii) i docc sub 18 si riferiscono alla sede di via Tupini, ma occorre ribadire ancora una volta che l'appellante non si confronta criticamente con la decisione, persistendo in una tecnica espositiva contraria agli oneri di sintesi, chiarezza e specificità dettati dall'art. 434 c.p.c.; viii) i docc. 12 sono studi generici, non riferiti né riferibili al caso concreto per assenza di puntuali allegazioni e, ancora una volta, per assenza di specifiche confutazioni e smentite di quanto accertato in sentenza;
ix) i doc. 6 A) e 6 B) sono estranei alla fattispecie e attengono a tutt'altro caso sì di un bancario, ma con una storia lavorativa assolutamente diversa;
inoltre l'appellante non ha neppure contestato né tantomeno concretamente smentito quanto accertato dal Tribunale e più esattamente che depone per l'insussistenza del rischio ambientale, anche la circostanza che non è emerso che altri dipendenti della che hanno Parte_2 lavorato presso gli stessi locali frequentati dalla ricorrente abbiano contratto patologie cd asbesto correlate>; x) gli atti prodotti in primo grado il 22/12/2022 riguardano sempre la sede di via Tupini e sempre l'appellante omette di confrontarsi concretamente con le ragioni della decisione, che escludono la presenza e/o frequentazione della defunta dei locali dove è stato rinvenuto l'amianto né tantomeno dà prova della presenza durante le operazioni di rimozione;
anzi la defunta non era più in servizio in quella sede all'epoca dell'intervento; xi) nulla il gravame confuta sulla sede di via Minghetti e tantomeno dimostra la frequentazione del terrazzo e dell'area dove era presente amianto e tantomeno la presenza durante le operazioni di rimozione;
x) del doc. 12- rapporto si è già sopra detto. CP_7
5.9 Un'ultim azione si impone con riferimento a “sistemi informatici di vecchia generazione” a “computer di amianto” ed espressioni simili nonché a quanto dedotto sul punto.
5.9.1. L'appellante, con la tecnica espositiva che caratterizza sia gli scritti di primo grado che l'appello, senza alcun specifico e concreto elemento di riscontro con il caso in esame, cerca di trasferire in questa controversia accertamenti e principi intervenuti in altre fattispecie per come emerge con evidenza lampante dalla lettura delle pronunce e dei documenti invocati [Corte di Appello di Roma, Sezione Lavoro, n. 9090/2012 (doc. 17/a del doc. 2), a fronte della CTU della stessa Corte di Appello (richiamata nello stesso doc. 17/a del doc. 2), e della consulenza del Prof. (doc. 17/b del doc. 2); (doc. 17/d: Persona_4
Tribunale di Ivrea, s 18.07.2016; la condizione di rischio generalizzata, che riguarda anche tutti gli impiegati delle Poste, come degli istituti di credito, è confermata anche da Tribunale di Roma, sez. lav., Giudice Dott. Fabio Massimo Gallo, del 13.03.2007 a definizione del proc. n. 212784/2006 RG (doc. 17/e)].
5.9.2. Il richiamo inconferente a detti documenti finisce solo per voler confondere senza apportare alcun utile elemento alla decisione, se solo si considera che l'invocata pronuncdelle barbabietole e gli atti che la riguardano attengono a lavoratore con tutt'altra storia professionale (addetto nel 1961 presso lo zuccherificio di Latina ove è stato impiegato per sei mesi nel reparto di tranciatura della e successivamente dal 1962 al 1968 presso la Parte_6
VE LL come tecnico della manutenzione delle macchine perforatrici ed informatiche). La pretesa di estendere quanto accertato con riguardo alle
“macchine a schede perforate e sui computer ad essi collegati tipo gamma 3, Gamma 172, MTE e sistemi Elea 6001, 9003, serie GE115, con isolanti in amianto nelle parti che sviluppavano molto calore come gli alimentatori e i raddrizzatori”, macchine utilizzate negli anni “60, ai computer da tavolo di nuova generazione, che non sono certo “armadi metallici”, è priva di qualsiasi fondamento logico, scientifico e giuridico.
5.9.3. A diverse conclusioni non conducono le prove orali articolate sul punto nel ricorso introduttivo, del tutto inammissibili considerato: che è omessa qualsiasi indicazione concreta su marca, tipologia, codice identificativo e altro dei computer utilizzati dalla sig.ra che consenta un puntuale e Per_1 scientificamente valido riscontro, non essendo certo sufficiente il mero riferimento al marchio VE e la generica descrizione, a tratti inverosimile, contenuta nel capitolato e nella parte espositiva;
capitoli formulati in modo assolutamente generico perché riferiti indistintamente senza alcuna puntualizzazione al caso concreto;
sono indicati testi che non è chiaro in alcun modo come possano essere a conoscenza degli ambienti dove ha lavorato la defunta e degli strumenti da questa utilizzati perché o estranei al rapporto di lavoro (ufficiali di PG presso la Procura di Padova, medico di parte, oncologa) oppure colleghi dei quali non è precisata né la sede né il periodo in cui avrebbero lavorato con la defunta;
infine, con valore assolutamente decisivo e assorbente, i testi escussi su richiesta dell'appellante nulla hanno riferito sul punto, lasciando senza alcuna conferma la generica prospettazione dell'appellante.
5.9.4 Vale la pensa ricordare che le difese tecniche devono vigilare e intervenire nel corso del processo e collaborare col giudice nel corso del processo (Cass. n. 10784/2004), sicché sarebbe stato onere della difesa appellante preoccuparsi di fornire prova certa e puntuale sul punto, soprattutto considerato che: con ordinanza del 9/6/2022 il Tribunale aveva ammesso “la prova per testi limitandola allo stato a 3 testimoni a scelta del procuratore del ricorrente (ad eccezione dei CTP che non rivestono la qualifica di testimoni) tenuto conto di quanto risulta dalla documentazione trasmessa dalla e in Parte_2 considerazione del periodo di latenza della malattia da cui era affetta la dante causa del ricorrente”, disponendo contestualmente che il “procuratore del ricorrente” depositasse preventivamente “una nota in cui siano formulati sintetici capitoli di prova in forma di domanda da porre a ciascun teste sulle circostanze di fatto già dedotto del ricorso introduttivo del giudizio”; nelle note depositate su invito del giudice la difesa dell'appellante aveva riprodotto il contenuto integrale dei capitoli del ricorso introduttivo, capitolato che non risulta in alcun modo limitato dal Tribunale;
l'appellante ha citato solo due dei testi ammessi e questi non hanno affatto confermato l'utilizzo di non meglio precisati computer con la presenta di amianto assunta dall'appellante.
6. Quanto esposto è sufficiente a disattendere il gravame, comprese le istanze istruttorie e in specie la richiesta di CTU ambientale che così come formulata non solo non risulta utilmente praticabile atteso il lungo lasso di tempo trascorso, ma continua a non tenere conto degli accertamenti contenuti nella gravata sentenza in alcun modo seriamente e puntualmente confutati né viene chiarito in quali termini un accertamento di questo tipo potrebbe smentirli, finendo per risultare meramente esplorativa , alla ricerca di elementi che non solo non sono stati forniti dalla parte, come sarebbe stato suo onere, ma neppure sono stati utilmente acquisiti al giudizio nonostante il profuso impiego di poteri istruttori officiosi;
la richiesta ctu medico legale non è necessaria perché in discussione non è il nesso causale bensì l'esposizione a rischio, rimasta indimostrata, sicchè sono irrilevanti anche tutte le argomentazioni riguardanti la causalità.
7. Le spese del presente grado vanno dichiarate irripetibili avendo l'appellante reso la dichiarazione ex art. 152 disp att in primo grado (doc. 19/B) e non avendo modificato la stessa nel dichiarare redditi superiori, esclusi dal limite legale (“l'onere autocertificativo imposto alla parte ricorrente deve essere assolto con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado ed esplica la sua efficacia, senza necessità di ulteriore reiterazione, anche nelle fasi successive, valendo, fino all'esito definitivo del processo, l'impegno di comunicare le variazioni reddituali eventualmente rilevanti che facciano venire meno le condizioni di esonero”-Cass. n. 21630/2013, Cass. n. 18510/2015).
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello; dichiara irripetibili le spese del grado;
In considerazione del tipo di statuizione emessa, deve darsi atto che sussistono in capo all'appellante le condizioni richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto
Roma 30.11.2025 LA PRESIDENTE est dott.ssa Vittoria Di Sario
Sezione controversie lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie composta dai Sigg. Magistrati:
DI SARIO dott.ssa Vittoria Presidente rel. SELMI dott. Vincenzo Consigliere CERVELLI dott. Vito Riccardo Consigliere
all'esito dell'udienza del 30.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 15 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente TRA
, n.q. di coniuge superstite di , elett.me dom.to in Parte_1 Persona_1 scenzio n. 2, presso lo stu zo Bonanni che lo rappresenta e difende giusta procura in telematico APPELLANTE E
elett.me dom.ta in Roma, piazza V Giornate n. 3, presso l'Avvocatura CP_1 della Direzione Regionale Lazio, rappresentato e difeso dall'avv. Pierfrancesco Damasco giusta procura in telematico APPELLATO
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 755/2023 del Tribunale di Velletri pubblicata il 4.7.2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. , quale coniuge superstite di , deceduta per Parte_1 Persona_1 mesotelioma pleurico in data 7.8.2020, premessa l'origine professionale della patologia che aveva condotto al decesso la moglie, in quanto contratta per esposizione ad amianto dal 16.2.1984 al 28.2.2019, periodo in cui la dante causa era stata dipendente della svolgendo le mansioni prima di Parte_2 addetta alle cassette di sicurezza e, successivamente, di capo ufficio, ha convenuto in giudizio l' rassegnando le seguenti conclusioni: “a. Accertare CP_1
e dichiarare che il mesotelioma pleurico che in data 07.08.2020 ha provocato la morte della lavoratrice assicurata è di origine professionale ed asbesto correlato, con fondatezza di tutto quanto oggetto di domanda amministrativa del ricorrente, quale vedovo superstite, con le consequenziali statuizioni in ordine al diritto di parte ricorrente ad ottenere le prestazioni di cui all'art. 85 del DPR 1124/65, con decorrenza dal giorno successivo alla morte della moglie (07.08.2020), con costituzione della rendita di reversibilità, e liquidazioni delle prestazioni aggiuntive del Fondo Vittime Amianto, dell'assegno funerario nonché il rilascio della certificazione di esposizione ad amianto ex art. 13 co. 7 L. 257/92; Per gli effetti b. condannare l' a costituire in favore del ricorrente in qualità CP_1 di marito, superstite della def oglie, le prestazioni di cui all'art. 85 del DPR 1124/65, con decorrenza dal giorno successivo alla morte del marito (07.08.2020), con costituzione della rendita di reversibilità, con le prestazioni aggiuntive di cui al Fondo Vittime Amianto ex art. 1 co. 241/246 L. 244/2007, l'assegno funerario e con la liquidazione in suo favore, di tutti i ratei medio tempore maturati di rendita in reversibilità dal dì del decesso del coniuge con la maggiorazione degli interessi, a decorrere dal 121° giorno dal dì della domanda per i primi 4 ratei e via via dalla maturazione di ogni singolo rateo;
c. accogliere le domande tutte, così come formulate, già in sede amministrativa, ed in ogni caso tutto quanto già richiesto nella premessa in fatto ed in diritto nel presente ricorso, il tutto da intendersi riportato e riscritto e parte integrante delle presenti conclusioni, ai fini dell'accoglimento di quanto richiesto a carico dell' Il CP_1 tutto per i motivi in fatto ed in diritto come già illustrati nella premessa in fatto ed in diritto del presente ricorso, da intendersi qui integralmente e totalmente riportati. Vittoria di spese, compensi professionali e spese forfettarie da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, il quale se ne dichiara antistatario, ex art. 93 c.p.c.”.
1.1. Nella resistenza dell' il Tribunale di Velletri ha rigettato il ricorso, CP_1 dichiarando irripetibili le spese di lite.
1.2. Il primo giudice, in sintesi: i) ripercorsa la normativa in materia di rendita ai superstiti (art. 85 TU n. 1124/1965) ed i principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di patologie professionali e multifattoriali (Cass. n. 17438/2012; n. 13025/2006; n. 15865/2003, n. 6602/2005, n. 3227/2011; n. 6105/2015), alla luce delle risultanze della prova orale, acquisite le informazioni richieste alla (cfr. dichiarazione del 15.02.2022 Parte_2 depositata dal procuratore del ricorrente in data 19.05.2022) ed alla ASL territorialmente competente (“piano di lavoro per l'intervento di bonifica dei materiali contenenti amianto presso l'immobile di Roma via Marco Minghetti 17” depositato dal procuratore del ricorrente in data 9.01.2023), ha affermato che la prova per testi si è rivelata irrilevante ai fini della decisione posto che la ricorrente ha lavorato presso l' dal 2015 Controparte_2 al 2017 periodo in cui è escluso possa avere contratto la patologa che l'ha condotta a morte, tenuto conto della latenza del mesotelioma pleurico che, come è noto, dura alcuni decenni (da un minino di 10 anni fino a 30-40 anni dalla prima esposizione), e ne è ulteriore elemento di prova che, come riferito dal teste già nel 2016 la signora manifestava i sintomi di una “forte Tes_1 Per_1 tosse, secca e persistente”> e che con riferimento agli anni precedenti, è opportuno precisare che, dalla documentazione prodotta dalla , vi è Parte_3 prova della presenza di materiali contenenti amianto solo presso l'Agenzia di Roma Via M. Minghetti 17 dove signora ha lavorato dal 15.12.1997 al Per_1
9.04.2000> sicché alla luce degli elem colti nel corso del giudizio, non può affermarsi che il ricorrente abbia fatto fronte all'onere di cui era gravato ai sensi dell'art. 2697 c.c. [..]. Né invero può dirsi raggiunta la prova dell'esistenza del rischio ambientale.>; ii) ha ritenuto non rilevante la nota del Dipartimento di Epidemiologia del SSR Lazio, documento al quale non può attribuirsi alcun valore probatorio, essendo fondato sulle dichiarazioni dello stesso ricorrente.
2. Contro detta decisione ha proposto tempestivo appello Parte_1 lamentandone: I) l'erroneità nella parte in cui il primo giudic irrilevante ai fini della decisione la prova testimoniale assunta, ha trascurato che la patologia contratta dalla de cuius rientra nella lista I dell' per la quale, CP_1 in applicazione degli artt. 3, 139 e 211 del D.P.R. 1124/65 e art. 10, n. 3, D.lgs. 38/2000, la sola presenza dell'amianto nei siti lavorativi, determina l'inversione dell'onere della prova che viene posto a carico dell' ; II) l'erroneità per CP_3 aver il primo giudice ritenuto irrilevante la certificazione del Dipartimento di Epidemiologia del SSR Lazio, certificazione rilasciata da un pubblico ufficiale, deputato alla rilevazione delle cause dei mesoteliomi, ovvero della loro origine eziologica che, per la morte di , è identificata proprio Persona_1 nell'esposizione professionale certa ad amianto;
II.1) l'erroneità per aver il primo giudice trascurato il valore confessorio degli atti in relazione ai fatti CP_1 non specificamente contestati, segnatamente la circostanza che lo stesso Ente convenuto ha pacificamente affermato che nei siti di cui è causa la ha Pt_4 rilevato la presenza di amianto;
II.2) l'erroneità per aver il primo giudice trascurato la rilevanza probatoria degli atti già depositati (COR, ReNaM, etc.), della prova testimoniale e degli stessi atti acquisiti per effetto dell'ordine di esibizione del 29.10.2023, dai quali si desumono i lavori eseguiti nelle varie sedi presso cui ha svolto le mansioni la , che hanno comportato la dispersione Per_1 di polveri e fibre;
II.3) l'erroneità n rte in cui il primo giudice ha trascurato le diverse fonti di esposizione ad amianto, sussistenti nel periodo intercorrente dal 16.2.1984 al 31.12.2018, dirette, indirette e per contaminazione degli ambienti di lavoro della vittima;
III) la violazione e falsa applicazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, ex art. 112 c.p.c.; la violazione dei principi del diritto di azione e del giusto processo, ex artt. 24 e 111 Cost., prima di tutto per omessa pronuncia sulla base del principio della presunzione legale di origine, poi per la mancata ammissione delle CCTTUU, e poi ancora per la non valutazione delle prove, tra le quali quelle legali;
la nullità della sentenza per la mancata ammissione della CTU tecnica e di quella medico legale;
la nullità della sentenza di primo grado per avere imposto probatio diabolica, ovvero per mancata applicazione del principio della presunzione legale di origine, e per la mancata valutazione delle prove, e mancata pronuncia sui fatti, così come emersi dalle prove raccolte;
la violazione e falsa applicazione dell'art. 132, 1° co., n. 4, c.p.c. e 111 Cost. per assenza di motivazione e motivazione apparente;
la rilevanza della mancata ammissione della CTU tecnico ambientale e medico legale, e della violazione dell'art. 445 c.p.c., anche alla luce del contenuto della relazione NT (doc. 3.1 – già doc. 1 del doc. 3), e del parere medico legale di IN (doc. 3.2 – già doc. 2 del doc. 3), e CP_1 perciò stesso con contestuale violazione e falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 420 e 421 c.p.c. e 115 e 116 c.p.c., in combinato disposto con gli artt. 3, 139 e 211 del D.P.R. 1124/65 e art. 10 n. 3 del D.L.vo 38/2000. Falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. Violazione dell'art. 244 del D.L.vo 81/2008 in ordine alla rilevanza degli accertamenti dei COR regionali che rispondono a e per effetto del documento rilasciato dal Dipartimento della Regione CP_1
(doc. 5/m del doc. 2); la violazione e falsa applicazione degli artt. 40 e 41 c.p. e/o dell'art. 2697 c.c., in relazione al DM 06.09.1994 (art. 2), e art. 244 del D.L.vo 81/2008, e degli artt. 115 e 116 c.p.c. e/o 420 e 421 c.p.c., in combinato disposto con gli artt. 3, 139 e 211 del D.P.R. 1124/65 e art. 10 n. 4 del D.L.vo 38/2000, e art. 16 del D.L.vo 38/2000, e art. 85 del DPR 1124/65, e art. 1, commi 241/246 della L. 244/2007; falsa applicazione dell'art. 2697 c.c.. L'appellante ha quindi insistito sulle richieste e sulle conclusioni già formulate in prime cure.
2.1. Si è costituito in giudizio l' , resistendo al gravame e chiedendone il CP_1 rigetto;
2.2. Invitata parte appellante a chiarire in sintesi le ragioni del gravame rispetto ai fatti accertati in sentenza e alle ragioni della decisione, sulle depositate note, previ gli incombenti di cui all'art. 437 c.p.c., la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo.
3. L'appello, i cui motivi per chiarezza espositiva vanno congiuntamente trattati secondo un ordine logico, è infondato e deve essere respinto per le seguenti ragioni, che assorbono ogni altra questione e deduzione.
4. Occorre innanzitutto mettere ordine alla presente controversia, caratterizzata da un'esposizione del gravame non sempre chiara, a tratti ripetitiva e non pienamente rispondente agli oneri di sinteticità, chiarezza e specificità sanciti dall'art. 434 c.p.c.; inoltre nel gravame si evidenzia un non sempre corretto richiamo a pertinenti norme e principi giurisprudenziali, sicché quanto di seguito sarà esposto traccia la linea argomentativa con le norme e i principi interpretativi ai quali il Collegio intende dare applicazione, così disattendendo e superando le altre e diverse ragioni del gravame perché in parte non corrette e in parte non conferenti.
4.1. ha agito in giudizio lamentando l'eziologia professionale del Parte_1 mesotelioma pleurico che ha determinato la morte della moglie e Persona_1 ha chiesto all' il riconoscimento dei conseguenziali benefici. CP_1
4.2. In punto di diritto, e contrariamente a quanto lamentato ripetutamente nel gravame, il Tribunale ha correttamente richiamato i princìpi che regolano la materia, facendone altrettanto corretta applicazione.
4.2.1. Si legge, infatti, nella gravata sentenza che la S.C. di Cassazione afferma, con giurisprudenza consolidata, che qualora sia la lavorazione sia la malattia di cui è affetto l'assicurato siano incluse nelle apposite Tabelle, e sempre che la malattia si sia manifestata entro il periodo anch'esso indicato in Tabella, si applica la presunzione (ancorché non assoluta) di eziologia professionale della patologia sofferta dal lavoratore, con il conseguente onere di fornire la prova contraria a carico dell' Com'è noto, in materia di tutela assicurativa delle CP_1 malattie professionali, ellazione rappresenta l'approdo e la cristallizzazione di giudizi scientifici specifici sull'esistenza del nesso di causalità. La tabella è, infatti, prevista dalla legge, viene redatta ed aggiornata in base alla legge, proprio allo scopo di agevolare il lavoratore esposto a determinati rischi nella dimostrazione del nesso eziologico sul terreno assicurativo Pertanto, in CP_1 tali ipotesi, al lavoratore è sufficiente dimostrare di essere af alla patologia e di essere stato addetto alla lavorazione nociva, anch'essa tabellata. L'Istituto, invece, dovrà dimostrare la dipendenza dell'infermità da una causa extra-lavorativa, oppure il fatto che, per la sua rapida evolutività, o per altra ragione, la malattia non sia ricollegabile all'esposizione al rischio, avuto riguardo ai tempi di esposizione allo stesso e di manifestazione della patologia. In sintesi, per escludere la tutela assicurativa, è necessario accertare, rigorosamente e inequivocabilmente, che vi sia stato l'intervento di un diverso fattore patogeno, che da solo abbia cagionato la tecnopatia. Diversamente, in tema di malattia professionale derivante da lavorazione non tabellata, o a cd “eziologia multifattoriale”, la prova del nesso eziologico grava sul lavoratore, e deve essere valutato dal giudice in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata solo se vi sia un rilevante grado di probabilità. La S.C. (sent. n. 17438/2012) precisa, altresì, che: “A tal fine il giudice, oltre a consentire all'assicurato di esperire i mezzi di prova ammissibili e ritualmente dedotti, è tenuto a valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale, facendo ricorso ad ogni iniziativa "ex officio", diretta ad acquisire ulteriori elementi in relazione all'entità dell'esposizione del lavoratore ai fattori di rischio, potendosi desumere, con elevato grado di probabilità, la natura professionale della malattia dalla tipologia della lavorazione, dalle caratteristiche dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione stessa, nonché dall'assenza di altri fattori causali extralavorativi alternativi o concorrenti”. Purtuttavia, va considerato che è comunque sufficiente il cd “rischio ambientale” (cfr. Cass. SU 13025/2006; 15865/2003, 6602/2005, 3227/2011), ossia che il lavoratore abbia contratto la malattia di cui si discute in virtù di una noxa comunque presente nell'ambiente di lavoro, ovvero in ragione delle lavorazioni eseguite al suo interno, anche se egli non fosse stato specificatamente addetto alle stesse. Infine, la consolidata giurisprudenza della S.C. di Cassazione in materia di patologie multifattoriali (da ultimo Cass. n. 6105/2015), afferma il principio di diritto secondo cui: “Nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali trova diretta applicazione la regola contenuta nell'art. 41 cod. pen., per cui il rapporto causale tra evento e danno è regolato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, a determinare l'evento, sicché solo qualora possa ritenersi con certezza che l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa sia stato di per sé sufficiente a produrre la infermità deve escludersi l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge”>.
4.3. Si tratta degli stessi princìpi invocati dall'appellante, che non si avvede come questi rappresentino la premessa del ragionamento del Tribunale, addebitando a quest'ultimo errori che non si rinvengono affatto nella decisione.
4.4. Il Tribunale ha proseguito ponendo in rilievo le ragioni di diniego dell' CP_1 contenute nella nota del 12.2.2020, in cui si legge che “gli accertamenti eff per il riconoscimento della malattia professionale hanno evidenziato nelle lavorazioni svolte l'assenza dello specifico rischio di contrarre la malattia denunciata”. L' , quindi, ha negato, così come ribadito in giudizio, che CP_3 nella specie venisse in rilievo una lavorazione tabellata e comunque negando l'esposizione a rischio della defunta.
4.5. Il gravame si sostanzia nell'affermare che “il mesotelioma è inserito nella lista I dell' e da ciò deriverebbe la fondatezza dell'avanzata domanda per CP_1 presunzione di legge, tesi che all'evidenza non può essere condivisa perché giuridicamente infondata.
4.6 Innanzitutto l'appellante fa confusione tra le tabelle delle malattie professionali emanate e aggiornate secondo le previsioni degli artt. 3 e 211 DPR n. 1124/1965 e art. 10 comma 3 d.lgs n. 38/2000, tabelle approvate con apposito decreto ministeriale e per le quali vale il principio di presunzione eziologica più volte invocato nel gravame (le ultime tabelle approvate sono quelle contenute nel DM 10/10/2023, che hanno sostituito le precedenti di cui al DM 9/4/2008) e le c.d. Liste cioè gli elenchi delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 139 del TU n 1124/1965, e successive modifiche e integrazioni, sempre approvate con decreto ministeriale (l'ultimo del 15/11/2023), ma in relazione alle quali non opera alcuna presunzione legale, sicché l'appellante non può invocare la presenza nel mesotelioma nella c.d. lista I per ritenere operante la presunzione riservata dalla legge solo alle disposizioni delle tabelle approvate ai sensi delle norme sopra citate diverse e specifiche rispetto all'art. 139. 4.6.1. Nelle tabelle del DM 9/4/2008, applicabili ratione temporis (ma analoga previsione è contenuta nell'aggiornamento del 2023), il mesotelioma pleurico è presente ed è riferito esclusivamente alle “lavorazioni che espongono all'azione delle fibre di asbesto”, ma in giudizio è proprio in discussione che la defunta abbia svolto tali lavorazioni o comunque sia stata esposta Persona_1 all'azione delle fibre di asbesto, profilo che assume valore assorbente e decisivo.
4.7. L'appellante incorre anche nell'errata valutazione delle ragioni della decisione perché, contrariamente a quanto più volte sostenuto nel gravame, il Tribunale non ha affatto negato la sussistenza del nesso eziologico, bensì ha ritenuto indimostrata l'esposizione a rischio della moglie dell'appellante, che è profilo diverso e, sul piano logico-giuridico, prioritario.
4.8. Ed allora si impone il richiamo integrale a quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità in casi analoghi e in parte già evidenziato dal primo giudice, affermazioni che chiariscono in modo lineare i princìpi in materia, anche in punto di ripartizione degli oneri probatori, e confutano ampiamente le diverse argomentazioni del gravame: “ Come chiarito…. sin dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 1919 del 09/03/1990, nel sistema dell'assicurazione contro le malattie professionali - quale risulta per effetto dell'ampliamento della protezione alle malattie professionali non tabellate operato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 179 del 1988 - la distinzione tra le malattie comprese nelle tabelle e quelle ivi non comprese rileva sul piano della prova del nesso di causalità. Costituisce infatti principio consolidato quello secondo il quale l'inclusione nella tabella sia della lavorazione svolta che della malattia contratta (purché insorta entro il periodo massimo d'indennizzabilità eventualmente previsto) comporta l'applicazione della presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta dall'assicurato. In tal caso, dunque, al lavoratore è sufficiente dimostrare lo svolgimento professionale della lavorazione indicata in tabella e di essere affetto dalla malattia ivi prevista, per essere esonerato dalla prova dell'esistenza del nesso di causalità tra l'uno e l'altra, avendo già l'ordinamento compiuto la correlazione causale tra i due termini (v. Cass. n. 3207 del 2019, Cass. n. 16248 del 2018, Cass. n. 13024 del 2017, Cass. n. 23653 del 2016).
7. Invero, il sistema tabellare esonera il lavoratore dalla prova del nesso di causalità tra la lavorazione tabellata e la malattia, ma non dalla prova dell'adibizione professionale alla prima. Per far scattare la presunzione di nesso causale in concreto ed in relazione al caso specifico, la prova del lavoratore dovrà dunque avere ad oggetto (oltre alla contrazione della malattia tabellata) lo svolgimento di una lavorazione che rientri nel perimetro legale della correlazione causale presunta e dunque che sia ritenuta idonea, secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica, a provocare la malattia. Solo in tal caso la fattispecie concreta potrà ritenersi aderente a quella astratta prevista dalla tabella e potrà scattare la presunzione di eziologia professionale con specifico riferimento a quel lavoratore…………..10. Il mesotelioma pleurico, che rileva nella causa in esame, è esplicitamente previsto tra le malattie "contratte nelle lavorazioni che espongono all'inalazione delle fibre di asbesto" alla voce n. 57 della Nuova Tabella delle malattie professionali dell'industria, all. 4, da ultimo modificata dal D.M. 9 aprile 2008. 11. Si tratta quindi di malattia nosologicamente definita nella tabella, in relazione alla quale in caso di esposizione al relativo rischio la presunzione legale di origine professionale opera in modo immediato….. ai fini dell'operatività della tutela assicurativa per la giurisprudenza – anche costituzionale (Corte. Cost. 206 del 19/74) - è sufficiente il rischio ambientale (cfr. Cass. SU 13025 del 2006; Cass. n. 15865 del 2003, Cass. n. 6602 del 2005, Cass. n. 3227 del 2011); ovvero che il lavoratore abbia contratto la malattia di cui si discute in virtù di una noxa comunque presente nell'ambiente di lavoro ovvero in ragione delle lavorazioni eseguite al suo interno, anche se egli non fosse stato specificatamente e direttamente addetto alle stesse mansioni nocive…….. nelle malattie asbesto correlate (in specie per il mesotelioma, definita malattia monofattoriale) il fattore di rischio è previsto in tabella (dal D.P.R. n. 336 del 1994 e segg.; ed oggi alla voce n. 57 della tabella di cui al d.m. 9.4.2008) in termini ampi ("Lavorazioni che espongono all'azione delle fibre di asbesto"), senza indicazione di soglie quantitative, qualitative e temporali….” (Cass. n. 39751/2021).
4.8. Concludendo sul punto: in applicazione dei richiamati princìpi va ribadito che gravava sull'appellante l'onere della prova dell'esposizione all'amianto della defunta , dovendosi disattendere le diverse ragioni del gravame. Persona_1
Le controversie in materia impongono, contrariamente a quanto ritiene l'appellante, la puntuale indicazione delle mansioni svolte durante un ampio arco temporale, attesi i tempi di latenza, e l'altrettanto puntuale descrizione degli ambienti in cui il lavoratore ha prestato la propria opera, onde fornire tutti gli elementi necessari per la corretta e completa valutazione del caso concreto, al di là di generiche e indistinte affermazioni. Tali lacune possono essere colmate dal giudice nei limiti delle allegazioni delle parti e delle piste probatorie, come avvenuto nella fattispecie, rimanendo però a carico di chi agisce in giudizio ex art. 2697 c.c. le conseguenze dell'omessa sufficiente e completa dimostrazione dei fatti costitutivi il diritto azionato nonostante l'esercizio dei poteri officiosi.
5. Il Tribunale ha escluso che l'appellante abbia adempiuto al richiamato onere e le conclusioni del primo giudice non sono inficiate dal gravame.
5.1. Innanzitutto, come già posto in rilievo nell'ordinanza emessa dal Collegio all'esito dell'udienza del 31/10/2024, il gravame “non risulta sufficientemente chiaro soprattutto in rapporto con le ragioni della decisione, fondate preliminarmente su una ricostruzione in fatto dell'attività lavorativa della defunta
, ricostruzione che avrebbe richiesto innanzitutto un puntuale Persona_1 confronto sui fatti storici (mansioni e luoghi in cui è stata resa la prestazione lavorativa) accertati e sulle emergenze processuali richiamate in sentenza nonché una lineare eventuale ricostruzione alternativa, difficile invece da riscontrare nella lunga e non ordinata esposizione“. A fronte dell'evidenziata scarsa chiarezza e incompletezza dell'atto di appello, è stato invitato Parte_1 dal Collegio “a depositare note integrative sintetic pagine) in cui vengano chiariti esclusivamente i profili in fatto contestati e cioè vengano fornite puntuali e ordinate indicazioni in ordine ai singoli luoghi e alle relative mansioni svolte dalla Sig.ra , con altrettanta puntuale indicazione dei rispettivi Per_1 periodi di riferimento con riguardo alle emergenze processuali>, ma anche le depositate note non hanno superato le criticità e omissioni di cui è affetta l'impugnazione.
5.2. Nonostante l'estrema sinteticità delle allegazioni contenute nel ricorso introduttivo, connotato anche da numerose criticità, puntualmente eccepite dall' nella memoria di costituzione, il Tribunale, anche con i propri poteri CP_1 istruttori, ha cercato di ricostruire nel modo più puntuale possibile l'attività lavorativa della defunta , tant'è che non solo ha provveduto ad Persona_1 assumere le testimonianze indicate dall'allora ricorrente, ma ai sensi degli artt. 210 e ss. e 421 c.p.c. ordinava al di esibire documentazione Controparte_4 comprovante le mansioni svolte dalla signora con indicazione delle Per_1 sedi/filiali/agenzie presso cui la stessa negli anni volto la propria attività lavorativa, al fine di accertare, con rilevante grado di probabilità, se fosse stata esposta al rischio qualificato di contrarre la patologia del Mesotelioma pleurico>; ha, altresì, provveduto ad acquisire informazioni e documenti dalle AASSLL territorialmente competenti.
5.3. Quindi, il giudizio di mancata ottemperanza da parte dell'appellante all'onere della prova su di esso gravante, contrariamente a quanto sostenuto da quest'ultimo, è espressione di una puntuale e scrupolosa indagine e di una corretta valutazione dell'acquisito materiale istruttorio, per nulla inficiate dalle critiche del gravame, che non tengono conto delle effettive risultanze probatorie e dei criteri giuridici di valutazione delle stesse.
5.4. Ed allora, occorre necessariamente prendere le mosse dalle originarie allegazioni in fatto dell'appellante.
5.4.1 Nel ricorso introduttivo si legge che “La Sig.ra ha svolto Persona_1 attività lavorativa dal 16.02.1984 al 28.02.2019 alle dipendenze dell' Parte_2
(già ) con la mansione prima d
[...] Controparte_5 alle cassette di sicurezza e, successivamente, di Capo Ufficio (doc.ti da 1/a a 1/e), e specificatamente:
- presso la sede in Via Padre Semeria Roma Eur;
Parte_2
- presso la sede al Viale Tupini Eur;
Parte_2
- presso la sede in Via Elio Chianesi, Roma I.F.O.; Parte_2
- presso la sede della Regione Lazio;
Parte_2
2) La Sig. nello svolgimento delle sue mansioni di addetta alle Persona_1 cassette di sicurezza si è occupata di accompagnare i clienti, depositare, prelevare e sorvegliare gli oggetti di valore nei box all'interno del caveau e dei locali blindati (con presenza di amianto e materiali contenenti amianto, amplius approfondimento del Dott. approfondimento – doc. 4/a, capi II Persona_2
e III). Successivamente, con la qualifica di Capo Ufficio si è occupata del corretto funzionamento di tutte le attività dell'ufficio, quali compilare documenti, gestire pratiche burocratiche, inserire dati (data entry) con l'utilizzo di PC, stampanti, etc.; 3) La Sig.ra , per tutto il periodo lavorativo, dal 16.02.1984 al Persona_1
28.02.2019, e mansioni di addetta alle cassette di sicurezza e di Capo Ufficio in esposizione qualificata a fibre e polveri di amianto, in assenza di qualsivoglia strumento di prevenzione tecnica e protezione individuale che, se adottato, avrebbe evitato o quantomeno limitato l'insorgenza della patologia asbesto- correlata, nello specifico “mesotelioma”.
5.4.2 Si tratta di allegazioni estremamente sintetiche e generiche, che neppure hanno trovato riscontro all'esito dell'istruttoria espletata in primo grado, così come affermato nella gravata sentenza.
5.4.3 In quest'ultima si legge, infatti, che dell'estrema incertezza relativa alla vita lavorativa della signora … la stessa assicurata in sede di anamnesi Per_1 riferiva ai sanitari dell' di avere svolto l'attività di addetta alle cassette di CP_1 sicurezza dal 1984 al presso la sede del di Parte_5
Roma piazza Fiume (presso cui non è stata riscontrata la presenza di amianto) e di avere lavorato presso le sedi della di Roma Via Minghetti CP_5 dal 1998 al 2001 e di Viale Tupini dal 2001 al 2008 ma come grafica addetta alla progettazione di video e spot e non come addetta alle cassette di sicurezza”>.
5.4.4. Le testimonianze assunte (i colleghi di lavoro ed Testimone_2 [...]
hanno potuto riferire esclusivamente per il periodo successivo al 2015, Tes_3 la sig.ra era addetta all'agenzia della con mansioni Per_1 CP_2 di impiegata;
entrambi i testi hanno escluso che in detto periodo la predetta sia stata addetta alle cassette di sicurezza.
5.4.5. La documentazione acquisita d'ufficio in primo grado dalla datrice di lavoro conferma quanto affermato dal Tribunale sulla scorta delle dichiarazioni Parte_2 rese dalla stessa e più esattamente che l'attività di addetta alle cassette Per_1 di sicurezza è st più svolta dal 16/2/1984 al 22/12/1985 presso la filiale
“Roma 116” della già Banca di Santo Spirito, ma non vi è prova CP_5 alcuna che in dett indicata nel ricorso introduttivo, la dipendente sia stata esposta ad amianto;
il Tribunale ha espressamente escluso una tale esposizione (BANCO DI SANTO SPIRITO di Roma piazza Fiume (presso cui non è stata riscontrata la presenza di amianto>), accertamento in alcun modo contestato né smentito dall'appellante con elementi contrari.
5.4.6. Privo di riscontri è quanto indicato nel prospetto delle note autorizzate e più esattamente che la sig.ra avrebbe lavorato in “Via Padre Semeria Per_1
) apertura casseforti 7 anni” ed invero: nulla è stato Parte_5 riferito dai testi sul punto;
il Tribunale ha accertato, sulla scorta delle dichiarazioni rese dalla stessa lavoratrice, che quest'ultima è stata addetta alle cassette di sicurezza solo dal 1984-1985 “presso la sede del Parte_5
di Roma piazza Fiume”, dove non era presen
[...] all'evidenza diversa dalla sede di via Padre Semeria, posta in tutt'altra zona di Roma;
la dichiarazione rilasciata da indica solo per il periodo Parte_2
16/2/1984-22/12/1985 l'attività di addetta esecutiva alla sede Roma 116, mentre per gli anni successivi non solo viene in rilievo un'altra sede del
[...] quella di GO CH (cfr anamnesi contenuta nella Parte_5 atata 5/2/2020), neppure questa indicata nel ricorso CP_1 introduttivo, ma risulta l'adibizione a servizi specifici che non riguardano le cassette di sicurezza (dal 23/12/1985 al 31/1/1991 Serv. Sviluppo Sistemi-Bss; dall'1/2/1991 al 5/10/1992 Org.ne Siste. Inform;
dal 6/10/1992 al Email_1
12/12/1993 Nuovi Prod. , n ha fornito alcuna Controparte_6 prova contraria;
quest'ultimo inoltre, anche sul punto, crea confusione tra l'attività di addetta alle cassette di sicurezza e quanto indicato nel rapporto ReNaM (doc. 12) in cui si legge solo “Casseforti: presenza nelle intercapedini metalliche per la protezione del fuoco”, ma non risulta mai dedotto in giudizio né tantomeno dimostrato che la moglie dell'appellante abbia provveduto all'apertura o chiusura di casseforti ovvero che fosse presente a dette operazioni, laddove va ribadito che nel ricorso introduttivo la sede di Piazza Fiume del Pt_5
[...
non è neppure indicata e il Tribunale ha escluso la presenza di Parte_5
sede né risulta in alcun modo la presenza di amianto nella sede di GO Foschetti.
5.5. Altrettanto puntuali, e affatto smentiti da elementi contrari, sono gli accertamenti e la ricostruzione degli specifici siti dove è stata sì accertata la presenza di amianto, ma non quella della defunta sig.ra , così escludendosi Per_1 anche l'esposizione c.d. ambientale.
5.5.1. Si legge nella gravata sentenza che acquisite le informazioni richieste alla (cfr. dichiarazione del 15.02.2022 depositata dal procuratore del Parte_2 ricorrente in data 19.05.2022), veniva chiesto alle ASL territorialmente competenti di esibire la documentazione in loro possesso al fine di verificare se presso i luoghi in cui aveva svolto la propria prestazione di lavoro Persona_1 fossero presenti m nti amianto, posto che la documentazione prodotta dalla difesa del ricorrente si riferisce al solo immobile sito in Roma Viale Tupini. La riscontrava la richiesta producendo il “piano di lavoro per Parte_3
l'intervento di bonifica dei materiali contenenti amianto presso l'immobile di Roma via Marco Minghetti 17” (depositato dal procuratore del ricorrente in data 9.01.2023). Così riassunte le emergenze istruttorie, osserva il giudicante che la prova per testi si è rivelata irrilevante ai fini della decisione posto che la ricorrente ha lavorato presso l' dal 2015 Controparte_2 al 2017 periodo in cui è escl che l'ha condotta a morte, tenuto conto della latenza del mesotelioma pleurico che, come è noto, dura alcuni decenni (da un minino di 10 anni fino a 30-40 anni dalla prima esposizione), e ne è ulteriore elemento di prova che, come riferito dal teste già nel 2016 la signora manifestava i sintomi di una “forte Tes_1 Per_1 tosse persistente”. Con riferi agli anni precedenti, è opportuno precisare che, dalla documentazione prodotta dalla , vi è prova della Parte_3 presenza di materiali contenenti amianto solo presso l'Agenzia di Roma Via M. Minghetti 17 dove signora ha lavorato dal 15.12.1997 al 9.04.2000. Per_1
Ebbene, tralasciando di considerare che l'agenzia di Via Mighetti non è presente nell'elenco dei luoghi indicati dalla difesa del ricorrente nella premessa in fatto dell'atto introduttivo del presente giudizio, va innanzi tutto evidenziato che la non è stata in grado di riferire quali fossero le mansioni svolte dalla Parte_2 presso detta agenzia, né invero, presso la sede di Viale Tupini. Ed ancora, Per_1 isamina del piano di lavoro di smaltimento relativo all'agenzia di Via Minghetti, risulta che la bonifica operata nel 2006 è consistita nella rimozione di lastre di copertura in cemento-amianto, per una superficie di 150 mq, di otto vasche di contenimento dell'acqua di circa 1mc ciascuna e di una canna fumaria. A pag. V del documento si legge, in particolare, che le lastre erano installate sul piano terrazzo -a copertura di alcuni locali di servizio (magazzino)- così come le vasche di raccolta dell'acqua. Risulta, altresì, che nel 2010 presso l'immobile denominato Galleria Sciarra, ubicato sempre in via Minghetti, si è proceduto anche alla rimozione di una canna fumaria, ma non è dato conoscere se la ricorrente abbia effettivamente lavorato anche presso la predetta Galleria. Ma soprattutto va opportunamente evidenziato che i manufatti di cemento-amianto di cui al Decreto del Ministero della Sanità del 6.09.1994 sono pericolosi, in quanto friabili, per la potenzialità di rilascio fibre se deteriorati, e non vi è prova che quelli installati presso l'immobile di Via Minghetti lo fossero, anzi nella nota di trasmissione dei piani di smaltimento del UO Complessa SPRESAL della
[...] si legge che non risultano piani di smaltimento amianto in mate Pt_3 friabile. Per quanto attiene, invece, alla la sede di Roma Viale Tupini 180 (dove la signora ha lavorato dal 12.12.1193 al 15.12.1996, dal 10.04.2000 Per_1 all'1.08.2004 e dall'1.11.2005 al 30.05.2008) dai documenti allegati al ricorso (doc da 18A a 18H) risulta che nel 2016 l'immobile è stato oggetto di una bonifica dei materiali contenenti amianto che ha riguardato: il coibente di tubazione -in matrice compatta e non friabile- allestito nel cunicolo ubicato al piano secondo interrato in quanto aveva recentemente subito una rottura;
il magazzino manutentori allestito sempre al piano - 2 interrato;
pavimentazione della sala riunioni sindacali;
parte dell'archivio - tubazioni idriche coibentate con materiale contenente amianto in quanto aveva di recente subito un danneggiamento. In conclusione, a parere del giudicante, alla luce degli elementi raccolti nel corso del giudizio, non può affermarsi che il ricorrente abbia fatto fronte all'onere di cui era gravato ai sensi dell'art. 2697 c.c., ossia fornire la prova seria e rigorosa che la moglie per le mansioni svolte quale dipendente del Persona_1 effettivamente esposta al rischio specifico di Controparte_4 contrarre la patologia del mesotelioma pleurico che ne ha cagionato il decesso. Né invero può dirsi raggiunta la prova dell'esistenza del rischio ambientale. Anzi, al contrario, detta eventualità sembra da escludersi in considerazione dei luoghi in cui è stata accertata la presenza di materiali contenti amianto di cui si è detto, ossia il terrazzo dell'immobile di Via Minghetti e locali non adibiti ad ufficio o a caveau delle cassette di sicurezza dell'immobile di Viale Tupini>.
5.5.2. Gli specifici accertamenti in fatto e le conseguenziali valutazioni del Tribunale non sono affatto smentite né contraddette dalle prolisse, a tratti confuse e assolutamente generiche argomentazioni del gravame e dalla documentazione ivi richiamata.
5.6. Ed allora, va innanzitutto sgombrato il campo dal ripetuto richiamo al “doc 5/M del doc 2” che l'appellante continua a invocare senza tenere conto né smentire quanto sul punto affermato dal primo giudice e più esattamente che non rileva la nota del Dipartimento di Epidemiologia del SSR Lazio posto che in detto documento redatto sulla base degli atti trasmessi dall'Avvocato Bonanni si attesta per un verso l'esposizione certa ad amianto della signora presso Per_1
l'immobile di Viale Tupini, per l'altro si afferma genericam e tale esposizione sarebbe avvenuta in un periodo non precisato ricompreso tra il 1983 e il 2018 senza alcuna indicazione specifica né dei materiali contenenti amianto con i quali la lavoratrice sarebbe venuta a contatto né alle mansioni svolte dalla stessa nel predetto periodo lavorativo basando la valutazione unicamente sul questionario ReNaM compilato dal ricorrente a cui quindi non può attribuirsi alcun valore probatorio>.
5.6.1. La difesa appellante non può pretendere che venga riconosciuto decisivo ed esclusivo valore probatorio alle dichiarazioni della parte interessata e ai generici documenti da questi forniti, con indicazioni altrettanto generiche, solo perché si tratta di un documento proveniente da un soggetto pubblico qualificato, soggetto che però precisa espressamente di formulare la propria valutazione solo sulla base della documentazione e delle “informazioni” fornite
“dal marito della vittima”, così come affermato dal Tribunale e, si ribadisce, non contestato né smentito.
5.6.2. Le risultanze processuali non hanno confermato l'esposizione alla noxa e ciò prevale su qualsiasi altro documento fondato sulle mere dichiarazioni della parte interessata.
5.7. Ed ancora. Contrariamente a quanto sostenuto nel gravame gli atti dell' non hanno alcun contenuto confessorio, se solo si considera il CP_1 contenuto della memoria di costituzione e del parere tecnico nei quali si nega decisamente l'eziologia professionale della malattia.
5.8. Per quanto poi riguarda i documenti invocati va osservato che nessuno di essi è idoneo a inficiare gli accertamenti e le conclusioni del Tribunale poiché: i) i docc 4 e 4/a- le consulenze di parte del dott. non contengono alcun Per_2 serio accertamento sull'effettiva esposizione ad amianto della defunta sig.ra e significativamente l'appellante insiste nell'invocarle senza però alcun Per_1 critico confronto con la documentazione acquisita dal Tribunale e con gli accertamenti da questi svolti;
ii) il doc 9 è la dichiarazione 2011 su Parte_2 presenza amianto e bonifica a via Tupini, ma l'appellante, ancora una volta, non si confronta con quanto accertato e affermato su detta sede dalla sentenza gravata, che ha escluso la presenza della defunta nei limitati luoghi dove è risultato presente amianto, così escludendo l'esposizione ambientale;
iii) il doc. 10 è un giornale di informazione della banca, che non attesta nulla né fornisce alcun concreto e valido elemento per la soluzione della controversia attesa l'assenza anche sul punto di un critico confronto con le emergenze istruttorie;
iv) il richiamo al doc 12/d- mappatura amianto Lazio, è tendenzioso poiché le poche righe dello stesso si riferiscono genericamente a più gruppi bancari e ancora l'appellante non lo confronta criticamente con le emergenze documentali in atti, acquisite dal Tribunale;
v) i docc. 5 /a, 5/b, 5/c, 57d, 5/e- sono pec dell'avv Bonanni di accesso agli atti e documentazione interventi su via Tupini dei quali non viene chiarito il rilievo, tantomeno rispetto alle ragioni della decisione;
vi) doc 16 si tratta di sentenza e articolo di dottrina dell'avv Bonanni Per_ sul caso , che all'evidenza è irrilevante rispetto al caso concreto e agli accertam che lo connotano;
vii) i docc sub 18 si riferiscono alla sede di via Tupini, ma occorre ribadire ancora una volta che l'appellante non si confronta criticamente con la decisione, persistendo in una tecnica espositiva contraria agli oneri di sintesi, chiarezza e specificità dettati dall'art. 434 c.p.c.; viii) i docc. 12 sono studi generici, non riferiti né riferibili al caso concreto per assenza di puntuali allegazioni e, ancora una volta, per assenza di specifiche confutazioni e smentite di quanto accertato in sentenza;
ix) i doc. 6 A) e 6 B) sono estranei alla fattispecie e attengono a tutt'altro caso sì di un bancario, ma con una storia lavorativa assolutamente diversa;
inoltre l'appellante non ha neppure contestato né tantomeno concretamente smentito quanto accertato dal Tribunale e più esattamente che depone per l'insussistenza del rischio ambientale, anche la circostanza che non è emerso che altri dipendenti della che hanno Parte_2 lavorato presso gli stessi locali frequentati dalla ricorrente abbiano contratto patologie cd asbesto correlate>; x) gli atti prodotti in primo grado il 22/12/2022 riguardano sempre la sede di via Tupini e sempre l'appellante omette di confrontarsi concretamente con le ragioni della decisione, che escludono la presenza e/o frequentazione della defunta dei locali dove è stato rinvenuto l'amianto né tantomeno dà prova della presenza durante le operazioni di rimozione;
anzi la defunta non era più in servizio in quella sede all'epoca dell'intervento; xi) nulla il gravame confuta sulla sede di via Minghetti e tantomeno dimostra la frequentazione del terrazzo e dell'area dove era presente amianto e tantomeno la presenza durante le operazioni di rimozione;
x) del doc. 12- rapporto si è già sopra detto. CP_7
5.9 Un'ultim azione si impone con riferimento a “sistemi informatici di vecchia generazione” a “computer di amianto” ed espressioni simili nonché a quanto dedotto sul punto.
5.9.1. L'appellante, con la tecnica espositiva che caratterizza sia gli scritti di primo grado che l'appello, senza alcun specifico e concreto elemento di riscontro con il caso in esame, cerca di trasferire in questa controversia accertamenti e principi intervenuti in altre fattispecie per come emerge con evidenza lampante dalla lettura delle pronunce e dei documenti invocati [Corte di Appello di Roma, Sezione Lavoro, n. 9090/2012 (doc. 17/a del doc. 2), a fronte della CTU della stessa Corte di Appello (richiamata nello stesso doc. 17/a del doc. 2), e della consulenza del Prof. (doc. 17/b del doc. 2); (doc. 17/d: Persona_4
Tribunale di Ivrea, s 18.07.2016; la condizione di rischio generalizzata, che riguarda anche tutti gli impiegati delle Poste, come degli istituti di credito, è confermata anche da Tribunale di Roma, sez. lav., Giudice Dott. Fabio Massimo Gallo, del 13.03.2007 a definizione del proc. n. 212784/2006 RG (doc. 17/e)].
5.9.2. Il richiamo inconferente a detti documenti finisce solo per voler confondere senza apportare alcun utile elemento alla decisione, se solo si considera che l'invocata pronuncdelle barbabietole e gli atti che la riguardano attengono a lavoratore con tutt'altra storia professionale (addetto nel 1961 presso lo zuccherificio di Latina ove è stato impiegato per sei mesi nel reparto di tranciatura della e successivamente dal 1962 al 1968 presso la Parte_6
VE LL come tecnico della manutenzione delle macchine perforatrici ed informatiche). La pretesa di estendere quanto accertato con riguardo alle
“macchine a schede perforate e sui computer ad essi collegati tipo gamma 3, Gamma 172, MTE e sistemi Elea 6001, 9003, serie GE115, con isolanti in amianto nelle parti che sviluppavano molto calore come gli alimentatori e i raddrizzatori”, macchine utilizzate negli anni “60, ai computer da tavolo di nuova generazione, che non sono certo “armadi metallici”, è priva di qualsiasi fondamento logico, scientifico e giuridico.
5.9.3. A diverse conclusioni non conducono le prove orali articolate sul punto nel ricorso introduttivo, del tutto inammissibili considerato: che è omessa qualsiasi indicazione concreta su marca, tipologia, codice identificativo e altro dei computer utilizzati dalla sig.ra che consenta un puntuale e Per_1 scientificamente valido riscontro, non essendo certo sufficiente il mero riferimento al marchio VE e la generica descrizione, a tratti inverosimile, contenuta nel capitolato e nella parte espositiva;
capitoli formulati in modo assolutamente generico perché riferiti indistintamente senza alcuna puntualizzazione al caso concreto;
sono indicati testi che non è chiaro in alcun modo come possano essere a conoscenza degli ambienti dove ha lavorato la defunta e degli strumenti da questa utilizzati perché o estranei al rapporto di lavoro (ufficiali di PG presso la Procura di Padova, medico di parte, oncologa) oppure colleghi dei quali non è precisata né la sede né il periodo in cui avrebbero lavorato con la defunta;
infine, con valore assolutamente decisivo e assorbente, i testi escussi su richiesta dell'appellante nulla hanno riferito sul punto, lasciando senza alcuna conferma la generica prospettazione dell'appellante.
5.9.4 Vale la pensa ricordare che le difese tecniche devono vigilare e intervenire nel corso del processo e collaborare col giudice nel corso del processo (Cass. n. 10784/2004), sicché sarebbe stato onere della difesa appellante preoccuparsi di fornire prova certa e puntuale sul punto, soprattutto considerato che: con ordinanza del 9/6/2022 il Tribunale aveva ammesso “la prova per testi limitandola allo stato a 3 testimoni a scelta del procuratore del ricorrente (ad eccezione dei CTP che non rivestono la qualifica di testimoni) tenuto conto di quanto risulta dalla documentazione trasmessa dalla e in Parte_2 considerazione del periodo di latenza della malattia da cui era affetta la dante causa del ricorrente”, disponendo contestualmente che il “procuratore del ricorrente” depositasse preventivamente “una nota in cui siano formulati sintetici capitoli di prova in forma di domanda da porre a ciascun teste sulle circostanze di fatto già dedotto del ricorso introduttivo del giudizio”; nelle note depositate su invito del giudice la difesa dell'appellante aveva riprodotto il contenuto integrale dei capitoli del ricorso introduttivo, capitolato che non risulta in alcun modo limitato dal Tribunale;
l'appellante ha citato solo due dei testi ammessi e questi non hanno affatto confermato l'utilizzo di non meglio precisati computer con la presenta di amianto assunta dall'appellante.
6. Quanto esposto è sufficiente a disattendere il gravame, comprese le istanze istruttorie e in specie la richiesta di CTU ambientale che così come formulata non solo non risulta utilmente praticabile atteso il lungo lasso di tempo trascorso, ma continua a non tenere conto degli accertamenti contenuti nella gravata sentenza in alcun modo seriamente e puntualmente confutati né viene chiarito in quali termini un accertamento di questo tipo potrebbe smentirli, finendo per risultare meramente esplorativa , alla ricerca di elementi che non solo non sono stati forniti dalla parte, come sarebbe stato suo onere, ma neppure sono stati utilmente acquisiti al giudizio nonostante il profuso impiego di poteri istruttori officiosi;
la richiesta ctu medico legale non è necessaria perché in discussione non è il nesso causale bensì l'esposizione a rischio, rimasta indimostrata, sicchè sono irrilevanti anche tutte le argomentazioni riguardanti la causalità.
7. Le spese del presente grado vanno dichiarate irripetibili avendo l'appellante reso la dichiarazione ex art. 152 disp att in primo grado (doc. 19/B) e non avendo modificato la stessa nel dichiarare redditi superiori, esclusi dal limite legale (“l'onere autocertificativo imposto alla parte ricorrente deve essere assolto con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado ed esplica la sua efficacia, senza necessità di ulteriore reiterazione, anche nelle fasi successive, valendo, fino all'esito definitivo del processo, l'impegno di comunicare le variazioni reddituali eventualmente rilevanti che facciano venire meno le condizioni di esonero”-Cass. n. 21630/2013, Cass. n. 18510/2015).
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello; dichiara irripetibili le spese del grado;
In considerazione del tipo di statuizione emessa, deve darsi atto che sussistono in capo all'appellante le condizioni richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto
Roma 30.11.2025 LA PRESIDENTE est dott.ssa Vittoria Di Sario