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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 22/07/2025, n. 2957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2957 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
La dott.ssa Maria Grazia Florio in funzione di giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 13537/2024 R.G. promossa da:
con il patrocinio dell'avv. BUSINARO Parte_1 CESARE
contro
:
, con il patrocinio dell'avv. CASAGLI MARGHERITA CP_1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20/11/2024, Parte_1
ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano -
[...] sezione Lavoro – Controparte_2 chiedendo:
In via principale:
- previa riunione ex artt. 273 ss. c.p.c. del presente ricorso, ove ritenuto compatibile con il rito e lo stato dei procedimenti, con quello rubricato al n. 12897/2024 R.G. e già pendente innanzi all'intestato Tribunale, dichiarare nullo o, in subordine, annullare
l'avviso di addebito n. 368 2023 00154456 79 000 del 24.11.2023, per
i motivi di cui in narrativa, dichiarando, per l'effetto, che nulla è dovuto dal ricorrente all' a titolo di contributi CP_1 previdenziali e annesse penalità (sanzioni e spese), oggetto del medesimo avviso e che non sussiste il diritto dell' a CP_1 procedere ad esecuzione forzata, nonché ordinare all' di CP_1 cancellare il ricorrente dalla Gestione Commercianti a far data pagina 1 di 6 dall'iscrizione d'ufficio dello stesso, non sussistendone i presupposti di legge.
Con vittoria delle spese di lite.
A sostegno delle domande svolte, la parte ricorrente ha esposto che in data 24.11.2023 veniva emesso l'avviso di addebito, notificato al ricorrente in data 16.10.2024, mediante il quale la Filiale
Metropolitana di Milano Centro dell' comunicava al ricorrente CP_1 di aver proceduto al controllo della sua posizione contributiva relativamente ai mesi da luglio 2021 a dicembre 2022 e di aver accertato a suo carico l'importo di € 3.950,46 di contributi previdenziali asseritamente dovuti, a titolo di contribuzione fissa
(o minima) e per lo stesso periodo, alla Gestione Commercianti, intimandogli il pagamento della somma di € 4.559,14, comprensiva di sanzioni e spese.
La parte ricorrente ha precisato di essere iscritto alla Gestione
Separata dell' dal 2012 e di avere da allora regolarmente CP_1 provveduto al pagamento della contribuzione inerente alle cariche sociali, rispettivamente, di Amministratore Unico e di Presidente del
Consiglio di Amministrazione, presso le società Tourist Point s.r.l.
e presso Ha inoltre Controparte_3 esposto di essere socio accomandatario di
[...]
per la quale non svolgerebbe alcuna attività Controparte_4 commerciale.
Si è costituito ritualmente in giudizio l' Controparte_2
chiedendo il rigetto delle avverse pretese perché
[...] infondate in fatto e in diritto;
con vittoria delle spese di lite.
In particolare, l' ha esposto che l'opponente è stato iscritto CP_1 alla Gestione Commercianti con decorrenza dal 1.07.21 poiché deteneva il 100% delle quote della società Piano B Entertaiment, società a responsabilità limitata semplificata, di cui assumeva il ruolo di amministratore unico sin dalla data della costituzione. Ha inoltre precisato che la società non avrebbe denunziato l'assunzione di personale alle proprie dipendenze.
pagina 2 di 6 Verificata la possibilità di una definizione in via amministrativa della questione, ritenuta la causa matura per la discussione senza necessità di svolgere attività istruttoria, all'udienza del 24.6.2025 il giudice ha invitato i procuratori delle parti alla discussione e all'esito ha pronunciato sentenza dando lettura del dispositivo e riservando in giorni 60 il deposito della motivazione.
*
Il ricorso è fondato, per le ragioni che di seguito si espongono.
Ai fini dell'iscrizione nella Gestione Commercianti, e della conseguente insorgenza dell'obbligo contributivo, è necessario, dunque, che sia accertata in concreto la sussistenza di due presupposti congiunti, uno oggettivo (lo svolgimento di attività commerciale ai sensi dell'art. 49, comma 1, lett. d) l.88/1989) ed uno soggettivo (individuato al comma 203 del citato art. 1, ed in particolare lo svolgimento di attività abituale e prevalente nell'impresa).
Quanto al presupposto oggettivo, anche sulla scorta dell'orientamento manifestato dalla giurisprudenza di legittimità, va ritenuto che l'accertamento della natura commerciale dell'attività esercitata debba essere effettuato in concreto: a riguardo, non è sufficiente la verifica in astratto dell'oggetto sociale della società, dovendo essere piuttosto dimostrato in concreto lo svolgimento di attività commerciale nel periodo oggetto di addebito.
Inoltre, quanto al requisito soggettivo, di recente la Suprema Corte ha affermato: ”In tema di iscrizione alla gestione commercianti, i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell'attività, di cui all'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto in seno all'impresa, al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali), valorizzandosi, in tal modo, l'elemento del lavoro personale, in coerenza con la "ratio" della disposizione
pagina 3 di 6 normativa. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto esente da critiche la sentenza impugnata che aveva ancorato l'obbligo contributivo alla verifica in fatto dello svolgimento da parte del socio di una s.r.l. di compiti esecutivi ed operativi, esulanti da quelli propri dell'amministratore, con impegno protratto per l'intera giornata lavorativa, in assenza di dipendenti). (Cass., sez. L, ord.
19273/2018)
Ancora la Suprema Corte, con una recente ordinanza, ha statuito che
“Può quindi sintetizzarsi che la regola espressa dalla norma risultante dalla disposizione interpretata (L. 23 dicembre 1996, n.
662, art. 1, comma 208) e dalla disposizione di interpretazione autentica (D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 12, comma 11) è nel senso che l'esercizio di attività di lavoro autonomo, soggetto a contribuzione nella Gestione separata, che si accompagni all'esercizio di un'attività di impresa commerciale, artigiana o agricola, la quale di per sé comporti l'obbligo dell'iscrizione alla relativa gestione assicurativa presso l' non è regolato dal CP_1 principio dell'attività prevalente". Si tratta di attività distinte e
(sotto questo profilo) autonome, sicché parimenti distinto ed autonomo resta l'obbligo assicurativo nella rispettiva gestione assicurativa. Non opera il criterio (dell'art. 1, comma 208, cit.) dell'unificazione della posizione previdenziale in un'unica gestione secondo l'individuazione dell'attività "prevalente".
6. Nella fattispecie in esame la Corte territoriale ha rilevato che il facere che avrebbe giustificato una doppia iscrizione avrebbe dovuto essere diverso e distinto da quello di amministratore, e che nella specie lo svolgere attività di supervisione, fungere da referente per i clienti e fornitori o l'avere assunto un dipendente rientravano tutte nelle competenze dell'amministratore
7. La sentenza impugnata ha, dunque, affermato lo svolgimento da parte del della sola attività di amministratore, senza alcuna CP_5 partecipazione diretta all'attività materiale ed esecutiva dell'azienda, e tale decisione non è stato validamente infirmata
pagina 4 di 6 dalla parte ricorrente e dal mezzo d'impugnazione articolato. Né, di per sé, la qualifica di socio di una società di capitali (con responsabilità limitata al capitale sottoscritto e con partecipazione alla realizzazione dello scopo sociale esclusivamente tramite il conferimento di tale capitale) può essere significativa dell'esercizio di diretta attività commerciale nell'azienda.” (Cass.
Civ. Ord. Sez. L. n.1759/2021).
Tanto premesso in via generale, nel caso di specie parte ricorrente ha dato atto che è stata costituita in Controparte_6 data 17.6.2021 quale mera società di scopo e per la sola detenzione dei diritti d'immagine e sfruttamento, relativi all'allestimento di una mostra temporanea a Milano ed è rimasta aperta al pubblico soltanto nel breve periodo da ottobre a dicembre 2021 (cfr. doc. 1, mostra ' dedicata storia Parte_2 Pt_3 imprenditoriale di . Persona_1
La società è stata messa in liquidazione in data 11.3.2022, senza aver prodotto alcun utile d'esercizio e perciò alcun reddito d'impresa (così come risulta dalla visura storica e dalle dichiarazioni dei redditi).
E' inoltre documentale che ha Controparte_6 demandato l'organizzazione della mostra a Tourist Point s.r.l. (doc.
11), mantenendo la titolarità dei diritti depositati in SIAE (doc.
12); parimenti, è documentale che i titoli d'ingresso siano stati emessi e venduti da (doc. 13). Controparte_7
Alla luce degli elementi appena esposti, va dichiarata l'inesistenza del credito portato dall'avviso di addebito opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
pagina 5 di 6 accerta e dichiara l'inesistenza del credito portato dall'avviso di addebito n. 368 2023 00154456 79 000; condanna l' alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro CP_1
2.000,00 oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Termine di giorni 60 per il deposito della motivazione.
Milano, 24.6.2025
IL GIUDICE
( dr.ssa Maria Grazia Florio )
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
La dott.ssa Maria Grazia Florio in funzione di giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 13537/2024 R.G. promossa da:
con il patrocinio dell'avv. BUSINARO Parte_1 CESARE
contro
:
, con il patrocinio dell'avv. CASAGLI MARGHERITA CP_1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20/11/2024, Parte_1
ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano -
[...] sezione Lavoro – Controparte_2 chiedendo:
In via principale:
- previa riunione ex artt. 273 ss. c.p.c. del presente ricorso, ove ritenuto compatibile con il rito e lo stato dei procedimenti, con quello rubricato al n. 12897/2024 R.G. e già pendente innanzi all'intestato Tribunale, dichiarare nullo o, in subordine, annullare
l'avviso di addebito n. 368 2023 00154456 79 000 del 24.11.2023, per
i motivi di cui in narrativa, dichiarando, per l'effetto, che nulla è dovuto dal ricorrente all' a titolo di contributi CP_1 previdenziali e annesse penalità (sanzioni e spese), oggetto del medesimo avviso e che non sussiste il diritto dell' a CP_1 procedere ad esecuzione forzata, nonché ordinare all' di CP_1 cancellare il ricorrente dalla Gestione Commercianti a far data pagina 1 di 6 dall'iscrizione d'ufficio dello stesso, non sussistendone i presupposti di legge.
Con vittoria delle spese di lite.
A sostegno delle domande svolte, la parte ricorrente ha esposto che in data 24.11.2023 veniva emesso l'avviso di addebito, notificato al ricorrente in data 16.10.2024, mediante il quale la Filiale
Metropolitana di Milano Centro dell' comunicava al ricorrente CP_1 di aver proceduto al controllo della sua posizione contributiva relativamente ai mesi da luglio 2021 a dicembre 2022 e di aver accertato a suo carico l'importo di € 3.950,46 di contributi previdenziali asseritamente dovuti, a titolo di contribuzione fissa
(o minima) e per lo stesso periodo, alla Gestione Commercianti, intimandogli il pagamento della somma di € 4.559,14, comprensiva di sanzioni e spese.
La parte ricorrente ha precisato di essere iscritto alla Gestione
Separata dell' dal 2012 e di avere da allora regolarmente CP_1 provveduto al pagamento della contribuzione inerente alle cariche sociali, rispettivamente, di Amministratore Unico e di Presidente del
Consiglio di Amministrazione, presso le società Tourist Point s.r.l.
e presso Ha inoltre Controparte_3 esposto di essere socio accomandatario di
[...]
per la quale non svolgerebbe alcuna attività Controparte_4 commerciale.
Si è costituito ritualmente in giudizio l' Controparte_2
chiedendo il rigetto delle avverse pretese perché
[...] infondate in fatto e in diritto;
con vittoria delle spese di lite.
In particolare, l' ha esposto che l'opponente è stato iscritto CP_1 alla Gestione Commercianti con decorrenza dal 1.07.21 poiché deteneva il 100% delle quote della società Piano B Entertaiment, società a responsabilità limitata semplificata, di cui assumeva il ruolo di amministratore unico sin dalla data della costituzione. Ha inoltre precisato che la società non avrebbe denunziato l'assunzione di personale alle proprie dipendenze.
pagina 2 di 6 Verificata la possibilità di una definizione in via amministrativa della questione, ritenuta la causa matura per la discussione senza necessità di svolgere attività istruttoria, all'udienza del 24.6.2025 il giudice ha invitato i procuratori delle parti alla discussione e all'esito ha pronunciato sentenza dando lettura del dispositivo e riservando in giorni 60 il deposito della motivazione.
*
Il ricorso è fondato, per le ragioni che di seguito si espongono.
Ai fini dell'iscrizione nella Gestione Commercianti, e della conseguente insorgenza dell'obbligo contributivo, è necessario, dunque, che sia accertata in concreto la sussistenza di due presupposti congiunti, uno oggettivo (lo svolgimento di attività commerciale ai sensi dell'art. 49, comma 1, lett. d) l.88/1989) ed uno soggettivo (individuato al comma 203 del citato art. 1, ed in particolare lo svolgimento di attività abituale e prevalente nell'impresa).
Quanto al presupposto oggettivo, anche sulla scorta dell'orientamento manifestato dalla giurisprudenza di legittimità, va ritenuto che l'accertamento della natura commerciale dell'attività esercitata debba essere effettuato in concreto: a riguardo, non è sufficiente la verifica in astratto dell'oggetto sociale della società, dovendo essere piuttosto dimostrato in concreto lo svolgimento di attività commerciale nel periodo oggetto di addebito.
Inoltre, quanto al requisito soggettivo, di recente la Suprema Corte ha affermato: ”In tema di iscrizione alla gestione commercianti, i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell'attività, di cui all'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto in seno all'impresa, al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali), valorizzandosi, in tal modo, l'elemento del lavoro personale, in coerenza con la "ratio" della disposizione
pagina 3 di 6 normativa. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto esente da critiche la sentenza impugnata che aveva ancorato l'obbligo contributivo alla verifica in fatto dello svolgimento da parte del socio di una s.r.l. di compiti esecutivi ed operativi, esulanti da quelli propri dell'amministratore, con impegno protratto per l'intera giornata lavorativa, in assenza di dipendenti). (Cass., sez. L, ord.
19273/2018)
Ancora la Suprema Corte, con una recente ordinanza, ha statuito che
“Può quindi sintetizzarsi che la regola espressa dalla norma risultante dalla disposizione interpretata (L. 23 dicembre 1996, n.
662, art. 1, comma 208) e dalla disposizione di interpretazione autentica (D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 12, comma 11) è nel senso che l'esercizio di attività di lavoro autonomo, soggetto a contribuzione nella Gestione separata, che si accompagni all'esercizio di un'attività di impresa commerciale, artigiana o agricola, la quale di per sé comporti l'obbligo dell'iscrizione alla relativa gestione assicurativa presso l' non è regolato dal CP_1 principio dell'attività prevalente". Si tratta di attività distinte e
(sotto questo profilo) autonome, sicché parimenti distinto ed autonomo resta l'obbligo assicurativo nella rispettiva gestione assicurativa. Non opera il criterio (dell'art. 1, comma 208, cit.) dell'unificazione della posizione previdenziale in un'unica gestione secondo l'individuazione dell'attività "prevalente".
6. Nella fattispecie in esame la Corte territoriale ha rilevato che il facere che avrebbe giustificato una doppia iscrizione avrebbe dovuto essere diverso e distinto da quello di amministratore, e che nella specie lo svolgere attività di supervisione, fungere da referente per i clienti e fornitori o l'avere assunto un dipendente rientravano tutte nelle competenze dell'amministratore
7. La sentenza impugnata ha, dunque, affermato lo svolgimento da parte del della sola attività di amministratore, senza alcuna CP_5 partecipazione diretta all'attività materiale ed esecutiva dell'azienda, e tale decisione non è stato validamente infirmata
pagina 4 di 6 dalla parte ricorrente e dal mezzo d'impugnazione articolato. Né, di per sé, la qualifica di socio di una società di capitali (con responsabilità limitata al capitale sottoscritto e con partecipazione alla realizzazione dello scopo sociale esclusivamente tramite il conferimento di tale capitale) può essere significativa dell'esercizio di diretta attività commerciale nell'azienda.” (Cass.
Civ. Ord. Sez. L. n.1759/2021).
Tanto premesso in via generale, nel caso di specie parte ricorrente ha dato atto che è stata costituita in Controparte_6 data 17.6.2021 quale mera società di scopo e per la sola detenzione dei diritti d'immagine e sfruttamento, relativi all'allestimento di una mostra temporanea a Milano ed è rimasta aperta al pubblico soltanto nel breve periodo da ottobre a dicembre 2021 (cfr. doc. 1, mostra ' dedicata storia Parte_2 Pt_3 imprenditoriale di . Persona_1
La società è stata messa in liquidazione in data 11.3.2022, senza aver prodotto alcun utile d'esercizio e perciò alcun reddito d'impresa (così come risulta dalla visura storica e dalle dichiarazioni dei redditi).
E' inoltre documentale che ha Controparte_6 demandato l'organizzazione della mostra a Tourist Point s.r.l. (doc.
11), mantenendo la titolarità dei diritti depositati in SIAE (doc.
12); parimenti, è documentale che i titoli d'ingresso siano stati emessi e venduti da (doc. 13). Controparte_7
Alla luce degli elementi appena esposti, va dichiarata l'inesistenza del credito portato dall'avviso di addebito opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
pagina 5 di 6 accerta e dichiara l'inesistenza del credito portato dall'avviso di addebito n. 368 2023 00154456 79 000; condanna l' alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro CP_1
2.000,00 oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Termine di giorni 60 per il deposito della motivazione.
Milano, 24.6.2025
IL GIUDICE
( dr.ssa Maria Grazia Florio )
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