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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 11/09/2025, n. 1702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1702 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la dott.ssa Lilia M. Ricucci, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3517/2022 R.G. Lavoro, all'esito dell'udienza del 10.9.2025, tenuta ex art. 127 ter c.p.c. e promossa
DA
e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, in qualità di eredi di , rappresentati e difesi dall'Avv.ta
[...] Persona_1
Maria Incoronata Ciliberti, giusta procura speciale alle liti in atti
RICORRENTE
CONTRO in persona del suo Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura d'Istituto - Avv.ta Carla
Tiberino, giusta procura generale alle liti in atti
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 4.5.2022, e Parte_1 Parte_2 Parte_3 in qualità di eredi di – a seguito dell'espletamento dell'accertamento tecnico Persona_1 preventivo, avente n.r.g. 3144/2023, instaurato dal de cuius per il riconoscimento dei requisiti sanitari finalizzati ad ottenere i benefici di cui all'indennità di accompagnamento – adivano l'intestato
Tribunale del lavoro, contestando, con varie argomentazioni, le conclusioni rassegnate dal dott.
quale C.T.U. nominato nel predetto procedimento a.t.p., ed Persona_2 invocando l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per le ragioni di cui in premessa, in accoglimento del presente ricorso accertare che lo stato patologico del Sig. è tale da Persona_1
pagina 1 di 3 integrare i presupposti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e per l'effetto riconoscerne mediante sentenza il beneficio come richiesto nell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio in favore degli eredi ricorrenti.. …”.
Vinte le spese di lite.
Costituitosi in giudizio l' chiedeva il rigetto del ricorso. CP_1
Acquisito il fascicolo relativo al procedimento di A.T.P. il Tribunale, lette le note di trattazione scritta, e disposto un supplemento peritale ha pronunciato la presente sentenza emessa all'esito dell'udienza del 10.9.2025, tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
2. Il ricorso è fondato e va accolto, sulla scorta delle ragioni di seguito esposte.
2.1. Va opportunamente premesso che il giudizio previsto dall'art. 445 bis, comma 6, c.p.c., che nasce all'esito del dissenso dalle conclusioni del C.T.U., si pone sotto il profilo sanitario in funzione essenzialmente impugnatoria dell'accertamento da questo compiuto (Cass. n. 12332 del 2015).
E difatti, viene espressamente richiesto, a pena di inammissibilità, che il ricorrente specifichi “i motivi della contestazione” e, quindi, muova al primo elaborato rilievi specifici ed argomentati, atti ad infirmarne le conclusioni (così, tra le altre, Cass. n. 7160/2017).
2.2. Occorre pure rimarcare che, secondo la giurisprudenza di legittimità (ex multis, Cass. n. 30860 del
2019), la previsione di cui all'art. 149 disp. att. c.p.c., dettata in materia di invalidità pensionabile, che impone la valutazione in sede giudiziaria di tutte le infermità, pur sopravvenute nel corso del giudizio, si applica anche ai giudizi introdotti ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., la ratio di deflazione del contenzioso e di velocizzazione del processo, nei termini di ragionevolezza di cui alla Convenzione
EDU, ben si armonizza con la funzione dell'art. 149 citato, sicché la sua mancata applicazione vanificherebbe la finalità della novella, creando disarmonie nella protezione dei diritti condizionate dai percorsi processuali prescelti.
2.3. In questa prospettiva, possono senz'altro condividersi – siccome aderenti ai principi sopra enunciati – le conclusioni rassegnate dal dott. quale C.T.U. Persona_2 officiato nel procedimento per accertamento tecnico preventivo, il quale – dopo aver scrutinato la tutta la documentazione medica versata in atti dalla parte ricorrente – ha riferito quanto segue: “Dopo avere preso visione di tutta la documentazione medica depositata da parte ricorrente e dopo averla valutata attentamente, posso affermare, in scienza ed in coscienza, che il sig. era affetto da:” Persona_1
Adenocarcinoma della prostata Gleason 4+5 con aree di iperaccumolo glucidico a livello della vescichetta seminale sinistra. Processo trasverso destro di D1 e del soma di D6. Cardiopatia ischemico-ipertensiva “. Le patologie, così come sopra indicate, evidenziano un quadro clinico caratterizzato da gravi patologie che lo rendevano bisognoso di continua assistenza, in quanto non era in grado di compiere gli atti relativi alla vita quotidiana. Si ritiene che tale quadro clinico era presente già alla data di presentazione della domanda amministrativa, 28.02.2020, per cui da tale data
pagina 2 di 3 ritengo che debba decorrere il beneficio dell'indennità di accompagnamento.”. (cfr., in tal senso, l'elaborato depositato in data 8.3.2024)
2.4. Conclusivamente, il C.T.U. ha ritenuto non in grado di compiere gli atti della Persona_1 vita quotidiana e bisognevole di assistenza continua sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa (28.2.2020).
Le conclusioni del C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
2.5. In definitiva, alla stregua delle argomentazioni che precedono, deve dichiararsi che Per_1
era in possesso del requisito sanitario utile ai fini dell'erogazione dell'indennità di
[...] accompagnamento, a far data dalla presentazione della domanda amministrativa (28.2.2020) sino al decesso avvenuto in data 25.6.2021.
3. Le spese di lite (comprese quelle della fase di A.T.P.O.) seguono la soccombenza dell' e si CP_1 liquidano secondo dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022, con distrazione in favore dell'Avv.ta
Maria Incoronata Ciliberti, dichiaratasi antistataria ex art. 93 c.p.c.
Le spese di C.T.U. – liquidate con separati decreti – vengono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che era in possesso del requisito Persona_1 sanitario utile per l'erogazione dell'indennità di accompagnamento a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (28.2.2020) sino al decesso avvenuto in data 25.6.2021;
b) condanna l' alla refusione delle spese di lite, liquidate complessivamente in € 4.252,05 di cui € CP_1
1.170,00 per la fase di A.T.P.O., oltre contributo unificato pari ad € 43,00 nonché IVA, CPA e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione in favore dell'Avv.ta Maria
Incoronata Ciliberti;
c) pone le spese di c.t.u. – liquidate con separati decreti – definitivamente a carico dell' . CP_1
Foggia, all'esito dell'udienza del 10.9.2025
Il Giudice del Lavoro
Lilia M. Ricucci
pagina 3 di 3
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la dott.ssa Lilia M. Ricucci, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3517/2022 R.G. Lavoro, all'esito dell'udienza del 10.9.2025, tenuta ex art. 127 ter c.p.c. e promossa
DA
e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, in qualità di eredi di , rappresentati e difesi dall'Avv.ta
[...] Persona_1
Maria Incoronata Ciliberti, giusta procura speciale alle liti in atti
RICORRENTE
CONTRO in persona del suo Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura d'Istituto - Avv.ta Carla
Tiberino, giusta procura generale alle liti in atti
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 4.5.2022, e Parte_1 Parte_2 Parte_3 in qualità di eredi di – a seguito dell'espletamento dell'accertamento tecnico Persona_1 preventivo, avente n.r.g. 3144/2023, instaurato dal de cuius per il riconoscimento dei requisiti sanitari finalizzati ad ottenere i benefici di cui all'indennità di accompagnamento – adivano l'intestato
Tribunale del lavoro, contestando, con varie argomentazioni, le conclusioni rassegnate dal dott.
quale C.T.U. nominato nel predetto procedimento a.t.p., ed Persona_2 invocando l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per le ragioni di cui in premessa, in accoglimento del presente ricorso accertare che lo stato patologico del Sig. è tale da Persona_1
pagina 1 di 3 integrare i presupposti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e per l'effetto riconoscerne mediante sentenza il beneficio come richiesto nell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio in favore degli eredi ricorrenti.. …”.
Vinte le spese di lite.
Costituitosi in giudizio l' chiedeva il rigetto del ricorso. CP_1
Acquisito il fascicolo relativo al procedimento di A.T.P. il Tribunale, lette le note di trattazione scritta, e disposto un supplemento peritale ha pronunciato la presente sentenza emessa all'esito dell'udienza del 10.9.2025, tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
2. Il ricorso è fondato e va accolto, sulla scorta delle ragioni di seguito esposte.
2.1. Va opportunamente premesso che il giudizio previsto dall'art. 445 bis, comma 6, c.p.c., che nasce all'esito del dissenso dalle conclusioni del C.T.U., si pone sotto il profilo sanitario in funzione essenzialmente impugnatoria dell'accertamento da questo compiuto (Cass. n. 12332 del 2015).
E difatti, viene espressamente richiesto, a pena di inammissibilità, che il ricorrente specifichi “i motivi della contestazione” e, quindi, muova al primo elaborato rilievi specifici ed argomentati, atti ad infirmarne le conclusioni (così, tra le altre, Cass. n. 7160/2017).
2.2. Occorre pure rimarcare che, secondo la giurisprudenza di legittimità (ex multis, Cass. n. 30860 del
2019), la previsione di cui all'art. 149 disp. att. c.p.c., dettata in materia di invalidità pensionabile, che impone la valutazione in sede giudiziaria di tutte le infermità, pur sopravvenute nel corso del giudizio, si applica anche ai giudizi introdotti ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., la ratio di deflazione del contenzioso e di velocizzazione del processo, nei termini di ragionevolezza di cui alla Convenzione
EDU, ben si armonizza con la funzione dell'art. 149 citato, sicché la sua mancata applicazione vanificherebbe la finalità della novella, creando disarmonie nella protezione dei diritti condizionate dai percorsi processuali prescelti.
2.3. In questa prospettiva, possono senz'altro condividersi – siccome aderenti ai principi sopra enunciati – le conclusioni rassegnate dal dott. quale C.T.U. Persona_2 officiato nel procedimento per accertamento tecnico preventivo, il quale – dopo aver scrutinato la tutta la documentazione medica versata in atti dalla parte ricorrente – ha riferito quanto segue: “Dopo avere preso visione di tutta la documentazione medica depositata da parte ricorrente e dopo averla valutata attentamente, posso affermare, in scienza ed in coscienza, che il sig. era affetto da:” Persona_1
Adenocarcinoma della prostata Gleason 4+5 con aree di iperaccumolo glucidico a livello della vescichetta seminale sinistra. Processo trasverso destro di D1 e del soma di D6. Cardiopatia ischemico-ipertensiva “. Le patologie, così come sopra indicate, evidenziano un quadro clinico caratterizzato da gravi patologie che lo rendevano bisognoso di continua assistenza, in quanto non era in grado di compiere gli atti relativi alla vita quotidiana. Si ritiene che tale quadro clinico era presente già alla data di presentazione della domanda amministrativa, 28.02.2020, per cui da tale data
pagina 2 di 3 ritengo che debba decorrere il beneficio dell'indennità di accompagnamento.”. (cfr., in tal senso, l'elaborato depositato in data 8.3.2024)
2.4. Conclusivamente, il C.T.U. ha ritenuto non in grado di compiere gli atti della Persona_1 vita quotidiana e bisognevole di assistenza continua sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa (28.2.2020).
Le conclusioni del C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
2.5. In definitiva, alla stregua delle argomentazioni che precedono, deve dichiararsi che Per_1
era in possesso del requisito sanitario utile ai fini dell'erogazione dell'indennità di
[...] accompagnamento, a far data dalla presentazione della domanda amministrativa (28.2.2020) sino al decesso avvenuto in data 25.6.2021.
3. Le spese di lite (comprese quelle della fase di A.T.P.O.) seguono la soccombenza dell' e si CP_1 liquidano secondo dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022, con distrazione in favore dell'Avv.ta
Maria Incoronata Ciliberti, dichiaratasi antistataria ex art. 93 c.p.c.
Le spese di C.T.U. – liquidate con separati decreti – vengono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che era in possesso del requisito Persona_1 sanitario utile per l'erogazione dell'indennità di accompagnamento a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (28.2.2020) sino al decesso avvenuto in data 25.6.2021;
b) condanna l' alla refusione delle spese di lite, liquidate complessivamente in € 4.252,05 di cui € CP_1
1.170,00 per la fase di A.T.P.O., oltre contributo unificato pari ad € 43,00 nonché IVA, CPA e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione in favore dell'Avv.ta Maria
Incoronata Ciliberti;
c) pone le spese di c.t.u. – liquidate con separati decreti – definitivamente a carico dell' . CP_1
Foggia, all'esito dell'udienza del 10.9.2025
Il Giudice del Lavoro
Lilia M. Ricucci
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