TRIB
Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 14/07/2025, n. 400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 400 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1600/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria UL D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 18/6/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 8/4/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio degli Avvocati Parte_1 C.F._1
ALESSANDRA GIGLI e BEATRICE GINI ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Lucca (LU), viale G. Carducci n. 139, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato Parte_2 C.F._2
CRISTIANA FRANCESCONI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via San Carlo Borromeo n.24, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) I coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire ove ritenga più opportuno la propria residenza. Ex art. 337 sexies II comma C.C. ciascuno di essi, genitore del figlio minore Per_1
è obbligato a comunicare all'altro, entro il termine perentorio di trenta giorni, l'avvenuto
[...] cambiamento di residenza o di domicilio.
2) La figlia , maggiorenne ma non autonoma economicamente resterà a vivere con Persona_2 la madre nell'immobile sito in SA (LU) – Via Argine di Prete Piero n. 558, libera di permanere con il padre quando vorrà.
3) Il figlio minore resta affidato ad entrambi i genitori mantenendo il collocamento Persona_1 prevalente presso la madre e trasferirà la propria residenza, unitamente alla madre nell'immobile
1 sito in SA (LU) – Via Argine di Prete Piero n. 558, ove la madre si è trasferita a vivere. Ex art. 337 ter C.C. la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio. 4) La casa familiare sita in SA (LU) – Via Sarzanese Sud n. 673 lettera E, allo stato in comproprietà tra i coniugi per i diritti di un mezzo ciascuno, resta nella disponibilità del ricorrente e la ricorrente si impegna e obbliga a cedere e trasferire con Parte_1 Parte_2 apposito rogito notarile i propri diritti di comproprietà pari al 50% al ricorrente , Parte_1 il tutto come meglio specificato al successivo punto 13). I beni mobili, gli arredi e corredi tuttora presenti nella casa familiare restano attribuiti in proprietà esclusiva del ricorrente Parte_1
. La ricorrente si impegna ed obbliga a restituire al ricorrente
[...] Parte_2 Parte_1
i seguenti beni mobili, già asportati dalla stessa in data 29.04.2024: cucina comprensiva
[...] di mobili e pensili, elettrodomestici compresi frigorifero, lavastoviglie, fornelli, lavelli e cappa, lavatrice, lampadari, tende e tutte le chiavi delle porte esterne e delle porte interne della casa familiare, entro e non oltre il 30 Aprile 2025, con la precisazione che anche i suddetti beni mobili, arredi e corredi resteranno attribuiti in proprietà esclusiva del ricorrente . Parte_1
5) I tempi di permanenza del figlio minore presso il padre sono regolati con le Persona_1 seguenti modalità: a) prima settimana: il figlio trascorrerà con il padre i giorni di venerdì e sabato;
b) seconda settimana: il figlio trascorrerà con il padre i giorni di sabato e domenica. Il figlio continuerà a seguire da remoto il corso della scuola parentale per il conseguimento della Pt_3 licenza media inferiore e per il prossimo anno scolastico 2025/2026 è già iscritto e frequenterà il primo anno dell'Istituto Tecnico Industriale “Galileo Galilei” di Viareggio;
egli non pratica attività extrascolastiche. Durante le festività Natalizie il figlio trascorrerà con ciascun genitore ad anni alterni i giorni del 24, 25 e 26 dicembre, i giorni del 31 dicembre e 1 gennaio, e i giorni del 5 e 6 gennaio di ogni anno. Durante le festività Pasquali il figlio trascorrerà con ciascun genitore ad anni alterni il giorno di Pasqua e quello del Lunedì dell'Angelo. Per le ulteriori principali Festività verrà seguito il criterio dell'alternanza tra i genitori. Il figlio trascorrerà il giorno del proprio compleanno con entrambi i genitori e, ove ciò non fosse possibile, trascorrerà con il padre tale giorno ad anni alterni. Il figlio trascorrerà la festa della mamma e del papà rispettivamente con la madre e con il padre e trascorrerà il compleanno di ciascun genitore con il genitore festeggiato. Durante le vacanze estive il figlio trascorrerà con ciascun genitore due settimane anche non consecutive nel periodo che essi si comunicheranno entro il mese di maggio di ogni anno e in caso di sovrapposizioni di date negli anni pari prevarrà la scelta della madre e negli anni dispari quella del padre. Sono salvi ulteriori e diversi accordi che i genitori potranno prendere nell'interesse del figlio minore e nel rispetto degli impegni lavorativi di entrambi, nonché delle esigenze e dei desideri del figlio con l'impegno sin da ora di entrambi i genitori a collaborare affinché i tempi di permanenza del figlio presso il padre siano ampliati anche in considerazione del percorso psicologico che il minore intraprenderà come di seguito specificato. I genitori si impegnano a far intraprendere al figlio un percorso psicologico con un Professionista da individuare di comune accordo al fine di garantirgli un adeguato supporto nella gestione delle difficoltà relative alla nuova situazione venutasi a determinare a seguito della separazione dei genitori.
6) Il padre, , si impegna ed obbliga a decorrere dal mese di aprile 2025 a Parte_1 corrispondere alla madre, , entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese la somma Parte_2
2 mensile di Euro 275,00 (Euro duecentosettantacinque/00) a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore e della figlia UL maggiorenne ma non autonoma economicamente e quindi Per_1 complessivamente la somma mensile di Euro 550,00 (Euro cinquecentocinquanta/00). Tale somma sarà rivalutata annualmente in base alla variazione degli indici Istat prendendo come parametro di riferimento il mese di aprile di ogni anno.
7) I genitori concordano che l'AUU (Assegno Unico Universale), o l'equivalente misura di sostegno che dovesse sostituire tale assegno, relativo al figlio sarà percepito integralmente dalla Per_1 madre e quello relativo alla figlia UL maggiorenne sarà percepito integralmente da quest'ultima. A tal fine la madre si impegna a presentare la domanda per il rilascio della Parte_2 necessaria certificazione ISEE, ed il sig. si obbliga a fornire alla qualsiasi Pt_1 Pt_2 documentazione necessaria per tale certificazione
8) Le spese straordinarie relative ai figli e UL saranno sostenute da entrambi i genitori Per_1 nella misura del 50% ciascuno. I genitori concordano che le spese straordinarie relative ai figli sono da intendersi indicativamente quelle di cui al Protocollo d'Intesa adottato dal Tribunale di Lucca in data 07.10.2020: a) Spese straordinarie che non necessitano del preventivo accordo tra i genitori: Spese mediche urgenti e necessarie;
Trattamenti sanitari, esami, visite specialistiche prescritte dal pediatra/medico tramite il SSN (psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche, ortopediche, acustiche); Tickets e spese farmaceutiche;
Tasse e imposte scolastiche ed universitarie di istituti pubblici;
Libri di testo;
Materiale di corredo scolastico di inizio anno;
Gite scolastiche didattiche;
Spese per trasporto pubblico e carburante mezzo locomozione del figlio;
Spese per progetti curriculari scolastici;
Spese per tempo prolungato o dopo scuola/pre- scuola;
Spese per baby sitter se già presente nel ménage familiare prima della separazione;
Spese manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di locomozione del figlio;
Bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
Spese per regali dei compagni di scuola;
b) Spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori: Spese sanitarie non urgenti e non prescritte dal medico (cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso privati, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari, esami diagnostici, analisi cliniche, psicoterapia e logopedia se eseguiti da specialisti privati anche se erogati dal SSN); Ripetizioni;
Stages e corsi: di lingua, di musica (ed acquisto dello strumento musicale), di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione e la specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, di formazione post universitari (master);Spese per università all'estero (comprese le spese per alloggio fuori sede e relative utenze domestiche);gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero; Scuole e università private;
Baby sitter post separazione (pre-scuola e dopo-scuola) se non già presente nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio); viaggi e vacanze intrapresi autonomamente dal figlio;
attività sportiva anche non agonistica (compresa l'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei, ivi comprese spese di trasporto e stages); attività ludico-ricreative (centri estivi); cellulare;
spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
conseguimento patente di guida per ciclomotori o autoveicoli presso scuole-guida private;
spese per CO, IM (servizio fotografico, parrucchiere, regalo madrina/padrino ecc.). In relazione alle spese straordinarie da concordare il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (tramite sms, e-mail, fax, pec, etc.) dovrà manifestare un motivato dissenso per scritto entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di riscontro il silenzio si intenderà come consenso alla spesa. Tutte le spese
3 extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate. Il rimborso è dovuto al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione;
tale rimborso dovrà avvenire entro 15 giorni a decorrere dalla richiesta. Le spese straordinarie saranno detraibili ai fini IRPEF da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. 9) I ricorrenti concordano che il cane , intestato all'anagrafe canina al ricorrente Per_3 Parte_1
, permarrà a settimane alterne presso ciascuno di loro;
in detti periodi ciascun ricorrente
[...] provvederà al mantenimento diretto dell'animale mentre le spese veterinarie, ivi compresi i vaccini e le visite di routine, saranno suddivise tra le parti per la quota del 50% ciascuno. 10) I ricorrenti concordano che eventuali cartelle esattoriali intestate alla ditta
[...]
se risulterà dovuto il relativo pagamento, saranno pagate da entrambi i CP_1 ricorrenti per la quota del 50% ciascuno.
11) I ricorrenti dichiarano di essere economicamente autonomi disponendo ciascuno di un proprio reddito e di non avere pretese da vantare reciprocamente a titolo di contributo al mantenimento.
12) La ricorrente si impegna ed obbliga a sottoscrivere il modulo per la richiesta di Parte_2 passaporto per il ricorrente contestualmente alla sottoscrizione del presente Parte_1 ricorso;
il ricorrente si impegna ed obbliga a sottoscrivere il modulo per la Parte_1 richiesta di passaporto per la ricorrente qualora questa ne abbia la necessità. Parte_2
E PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI: 13) A definizione dei loro rapporti di carattere patrimoniale e quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, i coniugi si impegnano ad attuare mediante successivo atto notarile, che si impegnano a stipulare nei termini di cui infra, la sistemazione patrimoniale sotto descritta: A) La ricorrente con tutte le garanzie di legge si impegna a cedere e trasferire al Parte_2 ricorrente che accetta i diritti di comproprietà pari ad un mezzo dell'intero sulla Parte_1 porzione immobiliare posta in Comune di SA (LU) – Frazione Bozzano – Via Sarzanese Sud n. 673 lettera E ad essa pervenuti con contratto di compravendita in data 10.08.2028 ai rogiti del Notaio di Lucca Rep. n. 4.079, Racc. n. 3.035, registrato a Lucca in data Persona_4
10.08.2018 al n.
6.087 serie 1T, trascritto all'Agenzia del Territorio di Lucca in data 13.08.2018 al n. 13.128 Reg. Gen. e al n.
9.287 Reg. Part. (cfr. doc. n. 15) e più precisamente: appartamento ad uso civile abitazione, sviluppantesi sui piani seminterrato, terra e primo di un più ampio fabbricato di totali quattro unità abitative;
composto al piano terra da cucina-soggiorno, camera, bagno, disimpegno, scale e ripostiglio;
al piano seminterrato da scale e vano ad uso cantina;
ed al piano primo da camera, bagno, disimpegno, stanza armadi e vano scala;
il tutto corredato da resede su due lati in proprietà esclusiva, sulla quale insiste un pergolato in ferro, privo di copertura impermeabile;
corredato, inoltre, dalla proporzionale quota di comproprietà su tutte le parti comuni dell'intero edificio ai sensi dell'articolo 1117 del codice civile, come per legge, uso e destinazione, ed in particolare sulla resede comune e sul vano comune dei contatori. Si accede alla porzione immobiliare in oggetto dalla via Sarzanese Sud mediante dritto di passo gravante sui mappali 1136 e 1138 nonché sul subalterno 9 dalla particella 635, il tutto come meglio indicato nell'atto di divisione a rogito del notaio di Viareggio in data 9 dicembre 2013 Rep. n. Persona_5
31.718/14.411, e nella planimetria ivi allegata sotto la lettera “E”, nell'atto di compravendita a rogito del detto Notaio in data 15 maggio 2007 Rep. n. 26.738/10.889, registrato Persona_5
a Viareggio il 24 maggio 2007 al n. 1391 serie 1T e nella planimetria ivi allegata sotto la lettera “A”
4 nonché nell'atto di vendite a rogito del Notaio all'epoca alla sede di SA, Persona_6 in data 13 settembre 1996 Rep. n. 56.292/4.377. Vi confinano: proprietà di cui alle particelle 635/6, 635/11, 635/10 e 1303, salvo se altri. Quanto sopra descritto risulta attualmente censito al Catasto Fabbricati del Comune di SA al foglio 48, particella 635, subalterno 12, via Sarzanese Sud n. 577 piano: S1-T-1, categoria A/3, classe 3, vani 5,5, superficie catastale totale 121 metri quadrati
– totale escluse aree scoperte 103 metri quadrati, rendita catastale Euro 244,28. Con tutti gli annessi, diritti, obblighi, azioni, ragioni, pertinenze, accessioni, servitù attive e passive se ed in quanto esistenti;
nonché con la comproprietà pro-quota degli spazi ed enti di natura comune quali risultano determinati dalla legge, dagli atti catastali e dai titoli di provenienza, con particolare riferimento alla resede comune ed al vano comune dei contatori, rappresentati al foglio 48, particella 635, subalterni: 7, via Sarzanese Valdera n. 577 piano: T, senza rendita catastale, come bene comune non censibile, comune ai subalterni 10, 11 e 12 (quanto alla resede comune); e 8, via Sarzanese Valdera n. 577 piano: T senza rendita catastale, come bene comune non censibile, comune ai sub alterni 6, 10, 11 e 12 (quanto al vano comune dei contatori). La classe energetica dell'unità immobiliare oggetto di cessione è la “C“, come risulta dall'Attestato di Prestazione Energetica redatto dallo Studio Tecnico che si produce (doc. n. 24). L'immobile è gravato da mutuo ipotecario Persona_7 che i ricorrenti hanno contratto con l' Controparte_2
come da contratto di mutuo fondiario con costituzione di ipoteca in data 10.08.2018 ai rogiti
[...] del Notaio di Lucca Rep. n. 4.080, Racc. n. 3.036, registrato a Lucca in data Persona_4
10.08.2018 al n.
6.088 serie 1T, iscritto a Lucca in data 13.08.2018 al n. 13.129 Reg. Gen. e al n.
2.057 Reg. Part. (cfr. doc. n. 15). B) Il ricorrente si impegna ed obbliga a continuare a corrispondere il pagamento Parte_1 integrale delle rate del predetto mutuo ipotecario gravante sull'immobile contratto con l'
[...]
, come da contratto di mutuo fondiario con Controparte_2 costituzione di ipoteca in data 10.08.2018 ai rogiti del Notaio di Lucca Rep. n. Persona_4
4.080, Racc. n. 3.036, registrato a Lucca in data 10.08.2018 al n.
6.088 serie 1T, iscritto a Lucca in data 13.08.2018 al n. 13.129 Reg. Gen. e al n.
2.057 Reg. Part. (cfr. doc. n. 15), fino alla sua integrale estinzione. Il ricorrente si impegna ed obbliga comunque a manlevare e rilevare Parte_1 indenne la ricorrente da ogni e qualsiasi richiesta dell'Istituto bancario mutuante. Parte_2
Il ricorrente si impegna altresì a richiedere un mutuo a proprio esclusivo nome Parte_1 al fine di estinguere l'attuale mutuo cointestato gravante sull'immobile entro 5 anni dalla data del rogito notarile di trasferimento immobiliare di cui sopra. C) La ricorrente si impegna ed obbliga a stipulare l'atto di assegnazione dei diritti Parte_2 sul fabbricato per civile abitazione sopra indicato con apposito rogito notarile di attuazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del presente ricorso entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza che pronuncerà la separazione. Le spese per la stipula del pubblico contratto e consequenziali, nonché quelle tecniche ad esso relative verranno integralmente sostenute dal ricorrente . Parte_1
D) A titolo di conguaglio tra il dare e l'avere il ricorrente si impegna ed obbliga Parte_1
a corrispondere alla ricorrente la somma complessiva di Euro 54.000,00 (Euro Parte_2 cinquantaquattromila/00) alla data di stipula del rogito notarile. E) I ricorrenti, e , dichiarano fin d'ora che il trasferimento dei Parte_1 Parte_2 diritti immobiliari sopra descritto che verrà attuato in esecuzione del presente atto costituisce patto essenziale della loro separazione ed è quindi attratto nell'ambito impositivo di cui all'art. 19 della
5 Legge n. 74/1987, come interpretato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 154 del 10/05/1999 e come precisato dalla Circolare in data 21/02/2014 n. 2 dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale normativa e successive 14) Sempre a definizione dei loro rapporti di carattere patrimoniale e quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, i coniugi si impegnano ad attuare nei termini di cui infra, l'ulteriore sistemazione patrimoniale sotto descritta relativa alla cessazione dell'impresa familiare nonché a tutti i rapporti economico- Controparte_1 patrimoniali tra di loro intercorsi. A titolo di conguaglio tra il dare e l'avere il ricorrente Parte_1
si impegna ed obbliga a corrispondere alla ricorrente la somma
[...] Parte_2 complessiva di Euro 18.000,00 (Euro diciottomila/00) con le seguenti modalità: quanto ad Euro 4.500,00 (Euro quattromilacinquecento/00) alla sottoscrizione del presente atto con cui la ricorrente ne rilascia ampia e liberatoria quietanza;
quanto ad Euro 4.500,00 (Euro Parte_2 quattromilacinquecento/00) alla data di deposito delle note di trattazione scritta ex art. 473 bis 51 II comma C.P.C. che verrà fissata nel presente procedimento;
quanto ad Euro 4.500,00 (Euro quattromilacinquecento/00) alla data di pubblicazione della sentenza di separazione personale dei coniugi che verrà pronunciata nel presente procedimento e quanto ad Euro 4.500,00 (Euro quattromilacinquecento/00) alla data del passaggio in giudicato della suddetta sentenza. L'importo concordato tra le parti tiene conto del rapporto di collaborazione familiare del ricorrente Parte_1
, per il quale lo stesso dichiara di non aver altro da pretendere.
[...]
15) Con la perfetta attuazione delle condizioni di cui sopra nei termini concordati i ricorrenti e dichiarano di aver definito ogni rapporto di dare avere in Parte_1 Parte_2 ordine allo scioglimento della comunione ordinaria sulla casa familiare e sulle rispettive attribuzioni economiche e conseguentemente di non avere più niente da pretendere l'uno dall'altra a nessun titolo e/o ragione». MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in SA (LU) il 28/8/2011, dal quale sono nati i due figli UL (nata il [...]), maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, e (nato il [...]), Per_1 ancora minorenne - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto, precisando che il sig. , Parte_1 nelle more, ha dato attuazione al punto n. 14 del ricorso per separazione personale depositato in atti. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
6 La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...] uniti in matrimonio in SA (LU) in data 28/8/2011, debitamente trascritto Pt_2 nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di SA (LU) all'Atto Numero 18, Parte 1, Serie N, dell'Anno 2011, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SA (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 18/6/2025.
Il Presidente estensore Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria UL D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 18/6/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 8/4/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio degli Avvocati Parte_1 C.F._1
ALESSANDRA GIGLI e BEATRICE GINI ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Lucca (LU), viale G. Carducci n. 139, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato Parte_2 C.F._2
CRISTIANA FRANCESCONI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via San Carlo Borromeo n.24, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) I coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire ove ritenga più opportuno la propria residenza. Ex art. 337 sexies II comma C.C. ciascuno di essi, genitore del figlio minore Per_1
è obbligato a comunicare all'altro, entro il termine perentorio di trenta giorni, l'avvenuto
[...] cambiamento di residenza o di domicilio.
2) La figlia , maggiorenne ma non autonoma economicamente resterà a vivere con Persona_2 la madre nell'immobile sito in SA (LU) – Via Argine di Prete Piero n. 558, libera di permanere con il padre quando vorrà.
3) Il figlio minore resta affidato ad entrambi i genitori mantenendo il collocamento Persona_1 prevalente presso la madre e trasferirà la propria residenza, unitamente alla madre nell'immobile
1 sito in SA (LU) – Via Argine di Prete Piero n. 558, ove la madre si è trasferita a vivere. Ex art. 337 ter C.C. la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio. 4) La casa familiare sita in SA (LU) – Via Sarzanese Sud n. 673 lettera E, allo stato in comproprietà tra i coniugi per i diritti di un mezzo ciascuno, resta nella disponibilità del ricorrente e la ricorrente si impegna e obbliga a cedere e trasferire con Parte_1 Parte_2 apposito rogito notarile i propri diritti di comproprietà pari al 50% al ricorrente , Parte_1 il tutto come meglio specificato al successivo punto 13). I beni mobili, gli arredi e corredi tuttora presenti nella casa familiare restano attribuiti in proprietà esclusiva del ricorrente Parte_1
. La ricorrente si impegna ed obbliga a restituire al ricorrente
[...] Parte_2 Parte_1
i seguenti beni mobili, già asportati dalla stessa in data 29.04.2024: cucina comprensiva
[...] di mobili e pensili, elettrodomestici compresi frigorifero, lavastoviglie, fornelli, lavelli e cappa, lavatrice, lampadari, tende e tutte le chiavi delle porte esterne e delle porte interne della casa familiare, entro e non oltre il 30 Aprile 2025, con la precisazione che anche i suddetti beni mobili, arredi e corredi resteranno attribuiti in proprietà esclusiva del ricorrente . Parte_1
5) I tempi di permanenza del figlio minore presso il padre sono regolati con le Persona_1 seguenti modalità: a) prima settimana: il figlio trascorrerà con il padre i giorni di venerdì e sabato;
b) seconda settimana: il figlio trascorrerà con il padre i giorni di sabato e domenica. Il figlio continuerà a seguire da remoto il corso della scuola parentale per il conseguimento della Pt_3 licenza media inferiore e per il prossimo anno scolastico 2025/2026 è già iscritto e frequenterà il primo anno dell'Istituto Tecnico Industriale “Galileo Galilei” di Viareggio;
egli non pratica attività extrascolastiche. Durante le festività Natalizie il figlio trascorrerà con ciascun genitore ad anni alterni i giorni del 24, 25 e 26 dicembre, i giorni del 31 dicembre e 1 gennaio, e i giorni del 5 e 6 gennaio di ogni anno. Durante le festività Pasquali il figlio trascorrerà con ciascun genitore ad anni alterni il giorno di Pasqua e quello del Lunedì dell'Angelo. Per le ulteriori principali Festività verrà seguito il criterio dell'alternanza tra i genitori. Il figlio trascorrerà il giorno del proprio compleanno con entrambi i genitori e, ove ciò non fosse possibile, trascorrerà con il padre tale giorno ad anni alterni. Il figlio trascorrerà la festa della mamma e del papà rispettivamente con la madre e con il padre e trascorrerà il compleanno di ciascun genitore con il genitore festeggiato. Durante le vacanze estive il figlio trascorrerà con ciascun genitore due settimane anche non consecutive nel periodo che essi si comunicheranno entro il mese di maggio di ogni anno e in caso di sovrapposizioni di date negli anni pari prevarrà la scelta della madre e negli anni dispari quella del padre. Sono salvi ulteriori e diversi accordi che i genitori potranno prendere nell'interesse del figlio minore e nel rispetto degli impegni lavorativi di entrambi, nonché delle esigenze e dei desideri del figlio con l'impegno sin da ora di entrambi i genitori a collaborare affinché i tempi di permanenza del figlio presso il padre siano ampliati anche in considerazione del percorso psicologico che il minore intraprenderà come di seguito specificato. I genitori si impegnano a far intraprendere al figlio un percorso psicologico con un Professionista da individuare di comune accordo al fine di garantirgli un adeguato supporto nella gestione delle difficoltà relative alla nuova situazione venutasi a determinare a seguito della separazione dei genitori.
6) Il padre, , si impegna ed obbliga a decorrere dal mese di aprile 2025 a Parte_1 corrispondere alla madre, , entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese la somma Parte_2
2 mensile di Euro 275,00 (Euro duecentosettantacinque/00) a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore e della figlia UL maggiorenne ma non autonoma economicamente e quindi Per_1 complessivamente la somma mensile di Euro 550,00 (Euro cinquecentocinquanta/00). Tale somma sarà rivalutata annualmente in base alla variazione degli indici Istat prendendo come parametro di riferimento il mese di aprile di ogni anno.
7) I genitori concordano che l'AUU (Assegno Unico Universale), o l'equivalente misura di sostegno che dovesse sostituire tale assegno, relativo al figlio sarà percepito integralmente dalla Per_1 madre e quello relativo alla figlia UL maggiorenne sarà percepito integralmente da quest'ultima. A tal fine la madre si impegna a presentare la domanda per il rilascio della Parte_2 necessaria certificazione ISEE, ed il sig. si obbliga a fornire alla qualsiasi Pt_1 Pt_2 documentazione necessaria per tale certificazione
8) Le spese straordinarie relative ai figli e UL saranno sostenute da entrambi i genitori Per_1 nella misura del 50% ciascuno. I genitori concordano che le spese straordinarie relative ai figli sono da intendersi indicativamente quelle di cui al Protocollo d'Intesa adottato dal Tribunale di Lucca in data 07.10.2020: a) Spese straordinarie che non necessitano del preventivo accordo tra i genitori: Spese mediche urgenti e necessarie;
Trattamenti sanitari, esami, visite specialistiche prescritte dal pediatra/medico tramite il SSN (psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche, ortopediche, acustiche); Tickets e spese farmaceutiche;
Tasse e imposte scolastiche ed universitarie di istituti pubblici;
Libri di testo;
Materiale di corredo scolastico di inizio anno;
Gite scolastiche didattiche;
Spese per trasporto pubblico e carburante mezzo locomozione del figlio;
Spese per progetti curriculari scolastici;
Spese per tempo prolungato o dopo scuola/pre- scuola;
Spese per baby sitter se già presente nel ménage familiare prima della separazione;
Spese manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di locomozione del figlio;
Bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
Spese per regali dei compagni di scuola;
b) Spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori: Spese sanitarie non urgenti e non prescritte dal medico (cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso privati, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari, esami diagnostici, analisi cliniche, psicoterapia e logopedia se eseguiti da specialisti privati anche se erogati dal SSN); Ripetizioni;
Stages e corsi: di lingua, di musica (ed acquisto dello strumento musicale), di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione e la specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, di formazione post universitari (master);Spese per università all'estero (comprese le spese per alloggio fuori sede e relative utenze domestiche);gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero; Scuole e università private;
Baby sitter post separazione (pre-scuola e dopo-scuola) se non già presente nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio); viaggi e vacanze intrapresi autonomamente dal figlio;
attività sportiva anche non agonistica (compresa l'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei, ivi comprese spese di trasporto e stages); attività ludico-ricreative (centri estivi); cellulare;
spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
conseguimento patente di guida per ciclomotori o autoveicoli presso scuole-guida private;
spese per CO, IM (servizio fotografico, parrucchiere, regalo madrina/padrino ecc.). In relazione alle spese straordinarie da concordare il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (tramite sms, e-mail, fax, pec, etc.) dovrà manifestare un motivato dissenso per scritto entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di riscontro il silenzio si intenderà come consenso alla spesa. Tutte le spese
3 extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate. Il rimborso è dovuto al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione;
tale rimborso dovrà avvenire entro 15 giorni a decorrere dalla richiesta. Le spese straordinarie saranno detraibili ai fini IRPEF da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. 9) I ricorrenti concordano che il cane , intestato all'anagrafe canina al ricorrente Per_3 Parte_1
, permarrà a settimane alterne presso ciascuno di loro;
in detti periodi ciascun ricorrente
[...] provvederà al mantenimento diretto dell'animale mentre le spese veterinarie, ivi compresi i vaccini e le visite di routine, saranno suddivise tra le parti per la quota del 50% ciascuno. 10) I ricorrenti concordano che eventuali cartelle esattoriali intestate alla ditta
[...]
se risulterà dovuto il relativo pagamento, saranno pagate da entrambi i CP_1 ricorrenti per la quota del 50% ciascuno.
11) I ricorrenti dichiarano di essere economicamente autonomi disponendo ciascuno di un proprio reddito e di non avere pretese da vantare reciprocamente a titolo di contributo al mantenimento.
12) La ricorrente si impegna ed obbliga a sottoscrivere il modulo per la richiesta di Parte_2 passaporto per il ricorrente contestualmente alla sottoscrizione del presente Parte_1 ricorso;
il ricorrente si impegna ed obbliga a sottoscrivere il modulo per la Parte_1 richiesta di passaporto per la ricorrente qualora questa ne abbia la necessità. Parte_2
E PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI: 13) A definizione dei loro rapporti di carattere patrimoniale e quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, i coniugi si impegnano ad attuare mediante successivo atto notarile, che si impegnano a stipulare nei termini di cui infra, la sistemazione patrimoniale sotto descritta: A) La ricorrente con tutte le garanzie di legge si impegna a cedere e trasferire al Parte_2 ricorrente che accetta i diritti di comproprietà pari ad un mezzo dell'intero sulla Parte_1 porzione immobiliare posta in Comune di SA (LU) – Frazione Bozzano – Via Sarzanese Sud n. 673 lettera E ad essa pervenuti con contratto di compravendita in data 10.08.2028 ai rogiti del Notaio di Lucca Rep. n. 4.079, Racc. n. 3.035, registrato a Lucca in data Persona_4
10.08.2018 al n.
6.087 serie 1T, trascritto all'Agenzia del Territorio di Lucca in data 13.08.2018 al n. 13.128 Reg. Gen. e al n.
9.287 Reg. Part. (cfr. doc. n. 15) e più precisamente: appartamento ad uso civile abitazione, sviluppantesi sui piani seminterrato, terra e primo di un più ampio fabbricato di totali quattro unità abitative;
composto al piano terra da cucina-soggiorno, camera, bagno, disimpegno, scale e ripostiglio;
al piano seminterrato da scale e vano ad uso cantina;
ed al piano primo da camera, bagno, disimpegno, stanza armadi e vano scala;
il tutto corredato da resede su due lati in proprietà esclusiva, sulla quale insiste un pergolato in ferro, privo di copertura impermeabile;
corredato, inoltre, dalla proporzionale quota di comproprietà su tutte le parti comuni dell'intero edificio ai sensi dell'articolo 1117 del codice civile, come per legge, uso e destinazione, ed in particolare sulla resede comune e sul vano comune dei contatori. Si accede alla porzione immobiliare in oggetto dalla via Sarzanese Sud mediante dritto di passo gravante sui mappali 1136 e 1138 nonché sul subalterno 9 dalla particella 635, il tutto come meglio indicato nell'atto di divisione a rogito del notaio di Viareggio in data 9 dicembre 2013 Rep. n. Persona_5
31.718/14.411, e nella planimetria ivi allegata sotto la lettera “E”, nell'atto di compravendita a rogito del detto Notaio in data 15 maggio 2007 Rep. n. 26.738/10.889, registrato Persona_5
a Viareggio il 24 maggio 2007 al n. 1391 serie 1T e nella planimetria ivi allegata sotto la lettera “A”
4 nonché nell'atto di vendite a rogito del Notaio all'epoca alla sede di SA, Persona_6 in data 13 settembre 1996 Rep. n. 56.292/4.377. Vi confinano: proprietà di cui alle particelle 635/6, 635/11, 635/10 e 1303, salvo se altri. Quanto sopra descritto risulta attualmente censito al Catasto Fabbricati del Comune di SA al foglio 48, particella 635, subalterno 12, via Sarzanese Sud n. 577 piano: S1-T-1, categoria A/3, classe 3, vani 5,5, superficie catastale totale 121 metri quadrati
– totale escluse aree scoperte 103 metri quadrati, rendita catastale Euro 244,28. Con tutti gli annessi, diritti, obblighi, azioni, ragioni, pertinenze, accessioni, servitù attive e passive se ed in quanto esistenti;
nonché con la comproprietà pro-quota degli spazi ed enti di natura comune quali risultano determinati dalla legge, dagli atti catastali e dai titoli di provenienza, con particolare riferimento alla resede comune ed al vano comune dei contatori, rappresentati al foglio 48, particella 635, subalterni: 7, via Sarzanese Valdera n. 577 piano: T, senza rendita catastale, come bene comune non censibile, comune ai subalterni 10, 11 e 12 (quanto alla resede comune); e 8, via Sarzanese Valdera n. 577 piano: T senza rendita catastale, come bene comune non censibile, comune ai sub alterni 6, 10, 11 e 12 (quanto al vano comune dei contatori). La classe energetica dell'unità immobiliare oggetto di cessione è la “C“, come risulta dall'Attestato di Prestazione Energetica redatto dallo Studio Tecnico che si produce (doc. n. 24). L'immobile è gravato da mutuo ipotecario Persona_7 che i ricorrenti hanno contratto con l' Controparte_2
come da contratto di mutuo fondiario con costituzione di ipoteca in data 10.08.2018 ai rogiti
[...] del Notaio di Lucca Rep. n. 4.080, Racc. n. 3.036, registrato a Lucca in data Persona_4
10.08.2018 al n.
6.088 serie 1T, iscritto a Lucca in data 13.08.2018 al n. 13.129 Reg. Gen. e al n.
2.057 Reg. Part. (cfr. doc. n. 15). B) Il ricorrente si impegna ed obbliga a continuare a corrispondere il pagamento Parte_1 integrale delle rate del predetto mutuo ipotecario gravante sull'immobile contratto con l'
[...]
, come da contratto di mutuo fondiario con Controparte_2 costituzione di ipoteca in data 10.08.2018 ai rogiti del Notaio di Lucca Rep. n. Persona_4
4.080, Racc. n. 3.036, registrato a Lucca in data 10.08.2018 al n.
6.088 serie 1T, iscritto a Lucca in data 13.08.2018 al n. 13.129 Reg. Gen. e al n.
2.057 Reg. Part. (cfr. doc. n. 15), fino alla sua integrale estinzione. Il ricorrente si impegna ed obbliga comunque a manlevare e rilevare Parte_1 indenne la ricorrente da ogni e qualsiasi richiesta dell'Istituto bancario mutuante. Parte_2
Il ricorrente si impegna altresì a richiedere un mutuo a proprio esclusivo nome Parte_1 al fine di estinguere l'attuale mutuo cointestato gravante sull'immobile entro 5 anni dalla data del rogito notarile di trasferimento immobiliare di cui sopra. C) La ricorrente si impegna ed obbliga a stipulare l'atto di assegnazione dei diritti Parte_2 sul fabbricato per civile abitazione sopra indicato con apposito rogito notarile di attuazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del presente ricorso entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza che pronuncerà la separazione. Le spese per la stipula del pubblico contratto e consequenziali, nonché quelle tecniche ad esso relative verranno integralmente sostenute dal ricorrente . Parte_1
D) A titolo di conguaglio tra il dare e l'avere il ricorrente si impegna ed obbliga Parte_1
a corrispondere alla ricorrente la somma complessiva di Euro 54.000,00 (Euro Parte_2 cinquantaquattromila/00) alla data di stipula del rogito notarile. E) I ricorrenti, e , dichiarano fin d'ora che il trasferimento dei Parte_1 Parte_2 diritti immobiliari sopra descritto che verrà attuato in esecuzione del presente atto costituisce patto essenziale della loro separazione ed è quindi attratto nell'ambito impositivo di cui all'art. 19 della
5 Legge n. 74/1987, come interpretato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 154 del 10/05/1999 e come precisato dalla Circolare in data 21/02/2014 n. 2 dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale normativa e successive 14) Sempre a definizione dei loro rapporti di carattere patrimoniale e quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, i coniugi si impegnano ad attuare nei termini di cui infra, l'ulteriore sistemazione patrimoniale sotto descritta relativa alla cessazione dell'impresa familiare nonché a tutti i rapporti economico- Controparte_1 patrimoniali tra di loro intercorsi. A titolo di conguaglio tra il dare e l'avere il ricorrente Parte_1
si impegna ed obbliga a corrispondere alla ricorrente la somma
[...] Parte_2 complessiva di Euro 18.000,00 (Euro diciottomila/00) con le seguenti modalità: quanto ad Euro 4.500,00 (Euro quattromilacinquecento/00) alla sottoscrizione del presente atto con cui la ricorrente ne rilascia ampia e liberatoria quietanza;
quanto ad Euro 4.500,00 (Euro Parte_2 quattromilacinquecento/00) alla data di deposito delle note di trattazione scritta ex art. 473 bis 51 II comma C.P.C. che verrà fissata nel presente procedimento;
quanto ad Euro 4.500,00 (Euro quattromilacinquecento/00) alla data di pubblicazione della sentenza di separazione personale dei coniugi che verrà pronunciata nel presente procedimento e quanto ad Euro 4.500,00 (Euro quattromilacinquecento/00) alla data del passaggio in giudicato della suddetta sentenza. L'importo concordato tra le parti tiene conto del rapporto di collaborazione familiare del ricorrente Parte_1
, per il quale lo stesso dichiara di non aver altro da pretendere.
[...]
15) Con la perfetta attuazione delle condizioni di cui sopra nei termini concordati i ricorrenti e dichiarano di aver definito ogni rapporto di dare avere in Parte_1 Parte_2 ordine allo scioglimento della comunione ordinaria sulla casa familiare e sulle rispettive attribuzioni economiche e conseguentemente di non avere più niente da pretendere l'uno dall'altra a nessun titolo e/o ragione». MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in SA (LU) il 28/8/2011, dal quale sono nati i due figli UL (nata il [...]), maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, e (nato il [...]), Per_1 ancora minorenne - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto, precisando che il sig. , Parte_1 nelle more, ha dato attuazione al punto n. 14 del ricorso per separazione personale depositato in atti. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
6 La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...] uniti in matrimonio in SA (LU) in data 28/8/2011, debitamente trascritto Pt_2 nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di SA (LU) all'Atto Numero 18, Parte 1, Serie N, dell'Anno 2011, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SA (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 18/6/2025.
Il Presidente estensore Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
7