Sentenza 18 aprile 1983
Massime • 1
L'agevolazione fiscale prevista dall'art. 18, comma secondo, della legge 2 luglio 1949 n. 408, sull'incremento delle costruzioni edilizie, e relativa all'esenzione da imposta di R.m. sugli interessi delle somme mutuate per la costruzione o la prima compravendita di case di abitazione, ha cessato di produrre effetti relativamente alle costruzioni ultimate oltre il termine (31 dicembre 1959) previsto dalle leggi di proroga anteriori alla legge 2 febbraio 1960 n. 35, la quale ha disposto solo la proroga di alcune delle agevolazioni fiscali previste dalla richiamata legge n. 408 del 1949 e non anche di quella di cui al richiamato art. 18 secondo comma. Ne' tale agevolazione può ritenersi prorogata dalla successiva legge 19 luglio 1961 n. 659 che, nel dichiarare applicabili agli edifici contemplati dal T.U. Sulle case economiche e popolari ha richiamato fra gli altri l'art. 18 della legge n. 408 del 1949, dovendosi tale richiamo intendersi limitato alle parti ancora in vigore del precitato articolo (commi primo e terzo), come è reso evidente dal fatto che la legge n. 659 del 1961, all'art. 1 nel dichiarare applicabili alle case popolari le norme della legge n. 408 del 1949, ha richiamato altresì le "successive proroghe e modificazioni" apportate a tale legge, ivi comprese quelle introdotte dalla legge n. 35 del 1960.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 18/04/1983, n. 2647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2647 |
| Data del deposito : | 18 aprile 1983 |
Testo completo
L'agevolazione fiscale prevista dall'art. 18, comma secondo, della legge 2 luglio 1949 n. 408, sull'incremento delle costruzioni edilizie, e relativa all'esenzione da imposta di R.m. sugli interessi delle somme mutuate per la costruzione o la prima compravendita di case di abitazione, ha cessato di produrre effetti relativamente alle costruzioni ultimate oltre il termine (31 dicembre 1959) previsto dalle leggi di proroga anteriori alla legge 2 febbraio 1960 n. 35, la quale ha disposto solo la proroga di alcune delle agevolazioni fiscali previste dalla richiamata legge n. 408 del 1949 e non anche di quella di cui al richiamato art. 18 secondo comma. Ne' tale agevolazione può ritenersi prorogata dalla successiva legge 19 luglio 1961 n. 659 che, nel dichiarare applicabili agli edifici contemplati dal T.U. Sulle case economiche e popolari ha richiamato fra gli altri l'art. 18 della legge n. 408 del 1949, dovendosi tale richiamo intendersi limitato alle parti ancora in vigore del precitato articolo (commi primo e terzo), come è reso evidente dal fatto che la legge n. 659 del 1961, all'art. 1 nel dichiarare applicabili alle case popolari le norme della legge n. 408 del 1949, ha richiamato altresì le "successive proroghe e modificazioni" apportate a tale legge, ivi comprese quelle introdotte dalla legge n. 35 del 1960.*