Ordinanza collegiale 20 dicembre 2024
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza 05/06/2025, n. 1035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1035 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/06/2025
N. 01035/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01611/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di ER (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1611 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla Tra.Vel.Mar s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Ugo Santucci, Giovanni Torre, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitaneria di Porto di ER, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di ER, domiciliataria ex lege in ER, c.so Vittorio Emanuele, 58;
Regione Campania, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Imparato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Grassi Junior soc. coop., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Ugo Torsi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento, previa sospensione
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
a - del provvedimento prot n. PG/2024/0410649 del 03.09.2024, con il quale la Regione Campania ha negato alla Tra.Vel.Mar l’assegnazione della linea marittima con partenza da ER - Molo Masuccio ore 18:30 - arrivo AM 19.20 - partenza da AM ore 19:30 - arrivo NO ore 19.50 e viceversa;
b - del provvedimento prot. n. 50096 del 26.07.2024 della Capitaneria di Porto di ER, nella parte in cui è stato espresso parere sfavorevole per gli accosti nei porti di AM e NO (atto non conosciuto);
c - del provvedimento prot. n. 389284 del 08.08.2024 della Regione Campania di diniego all’istanza di accesso agli atti ex artt. 22 e ss. L n. 241/90 del 09.07.2024 per l’acquisizione dei titoli abilitativi della Grassi Junior sugli scali portuali di AM e NO;
d) del provvedimento della Regione Campania, Direz. Gen. Uff. 8 – Giunta Regionale della Campania – di estremi e contenuto ignoto e con espressa riserva di motivi aggiunti alla piena conoscenza - e relativi allegati, con il quale si è autorizzata la Grassi Junior Cooperativa alla linea annuale, “con scadenza 31.12.2024, per lo svolgimento di servizi di collegamento marittimo residuale ai sensi della L.R. n. 3/2002 (art. 39) e del Regolamento regionale n. 7/2016” per come riportato in nota (di diniego all’accesso agli atti) “...con frequenza giornaliera dall’1.03 al 31/12 ... con unità navale “Golfo dei poeti” ... (la 1° corsa) con arrivo a Capri ore 12:37 – partenza ore 13:10 – arrivo a NO ore 14:20 ... ed ancora (la 2° corsa) partenza da Capri ore 18:20 – arrivo a NO ore 19:00 – arrivo ad AM ore 19:25 – arrivo a ER ore 20:15 e ripartenza per NO ore 20:25 ... (la 3° corsa) partenza da NO ore 14:35 – arrivo a Capri ore 15:37 e ripartenza da Capri ore 18:20 – arrivo a NO ore 19:00 - arrivo ad AM ore 19.25 - arrivo a ER ore 20:15 e ripartenza per NO con arrivo ore 21:25” (cfr. nota di diniego accesso agli atti della Regione);
e - ove occorra delle note delle Autorità Marittime di ER e di Capri non conosciute, richiamate genericamente nel provvedimento sub c);
f - ove occorra della nota prot. n. PG/2024/0314398 del 25.06.2024, con la quale la Regione Campania, nel riscontrare le osservazioni della Tra.Vel.Mar avverso la nota prot. n. PG/2024/0144908 del 20.03.2024 di inammissibilità dell’istanza di conferma della linea semestrale, ha comunicato di “dare corso all’istruttoria per l’assegnazione dei servizi già oggetto di autorizzazione e scaduti a settembre 2023”;
g - di tutti gli atti presupposti, collegati e conseguenziali;
per quanto riguarda i motivi aggiunti:
h - del provvedimento prot. n. PG/2024/0327538 del 02.07.2024, con il quale la Regione Campania ha autorizzato la Grassi Junior Cooperativa ad effettuare nuovi collegamenti marittimi di linea annuali con orari di accosti confliggenti con quelli della società ricorrente, conosciuto solo in data 30.10.2024 a seguito del deposito in giudizio della Regione Campania;
i - della nota prot. n. PG/2024/0292307 del 12.06.2024 della Regione Campania, richiamata nell’autorizzazione marittima sub h) di contenuto non conosciuto;
l - del Decreto Dirigenziale n. 85 del 15.10.2024 della Regione Campania che ha approvato il nuovo Quadro orario degli accosti prorogando i servizi di linea annuale della Grassi Junior Cooperativa autorizzati con provvedimento sub h) fino al 31.12.2025;
m - di tutti gli atti istruttori del procedimento di autorizzazione delle linee marittime annuali nei confronti della Grassi Junior adottati dalla Regione Campania, a seguito dell’istanza di riesame presentata dalla Grassi Junior in data 06.06.2024, di estremi e contenuti non conosciuti;
n - di tutti gli atti presupposti connessi e collegati.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, della Capitaneria di Porto di ER, della Grassi Junior e della Regione Campania;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 maggio 2025 il dott. Raffaele Esposito e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che, con la memoria da ultimo depositata, la ricorrente rileva l’avvenuto rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento della linea marittima da parte dell’Amministrazione regionale, a seguito della rimodulazione dell’istanza presentata, evidenziando pertanto la sopravvenuta carenza di interesse all'impugnazione;
Ritenuto pertanto che:
- il ricorso e i relativi motivi aggiunti sono improcedibili, alla luce del sopravvenuto rilascio dell’autorizzazione marittima, tuttavia frutto di una rimodulazione dell'istanza originaria;
- in ragione dell'esito in rito del giudizio è possibile disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione staccata di ER (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui relativi motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in ER nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Salvatore Mezzacapo, Presidente
Antonio Andolfi, Consigliere
Raffaele Esposito, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaele Esposito | Salvatore Mezzacapo |
IL SEGRETARIO