Art. 4.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto in conformita' a quanto stabilito nell'articolo VII dell'Accordo indicato nell'art. 1.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto in conformita' a quanto stabilito nell'articolo VII dell'Accordo indicato nell'art. 1.