Articolo 4 della Legge 19 ottobre 1956, n. 1258
Articolo 3
Versione
18 novembre 1956
Art. 4.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto in conformita' a quanto stabilito nell'articolo VII dell'Accordo indicato nell'art. 1.

Entrata in vigore il 18 novembre 1956