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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 10/10/2025, n. 3232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3232 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3436/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
04 Quarta sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberto Monterverde ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3436/2019 promossa da:
e , quali genitori esercenti la responsabilità CP_1 Controparte_2 genitoriale sul figlio minore , nonché in proprio, con Persona_1 Controparte_2 il patrocinio dell'avv. PISANU MARIA GR e dell'avv. CINI MAURO ( ); elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. PISANU MARIA C.F._1
GR
in proprio, con il patrocinio dell'avv. MARINI UL;
elettivamente CP_1 domiciliato in VIA FR CC 41 59100 PRATO presso il difensore avv. MARINI
UL OR contro
, con il patrocinio dell'avv. LEONE Controparte_3
ELISABETTA, elettivamente domiciliato in VIA DEI DELLA ROBBIA 20 50132 FIRENZE presso il difensore avv. LEONE ELISABETTA CONVENUTO
(C.F. rappresentato e difeso dall'avv. PISANU MARIA CP_4 C.F._2 GR e dell'avv. CINI MAURO ( ); elettivamente domiciliato in VIA C.F._1
FR CC 41 59100 PRATO presso il difensore avv. CINI MAURO
INTERVENUTO
Avente ad oggetto: Responsabilita professionale
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le seguenti conclusioni
, , CP_1 Controparte_2 CP_4
In via istruttoria come da memoria dep. 26/03/2025.
Nel merito:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento delle domande risarcitorie tutte, avanzate in atti dagli attori come rispettivamente rappresentati, nei confronti della convenuta, per i fatti di cui in narrativa di atto di citazione e successivi, condannare la stessa al risarcimento di pagina 1 di 26 tutti i danni, subiti e subendi dagli attori a qualsivoglia titolo, in relazione ai fatti dedotti nella domanda attorea ed accertati nell'istruttoria svoltasi, ivi da ricomprendersi anche i danni derivanti dalla perdita di “chances”, come in atti specificata, e per l'effetto condannarla al risarcimento:
- per dei danni patrimoniali e non patrimoniali tutti (biologici, esistenziali, morali, Persona_1
vita di relazione, ecc.) spese sopportate e sopportande, con calcolo di quelle necessarie in base alla vita media, tenuto conto delle condizioni del soggetto, nella misura che si indica in complessivi €
2.500.000,00 o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia;
- per , per i danni patrimoniali e non patrimoniali tutti (perdita parentale, biologici, Controparte_2
anche iure proprio di natura psicologica e derivanti da stress post traumatico, esistenziali, morali, vita di relazione, perdita opportunità lavorative, ecc.), spese sopportate e sopportande, nella misura che si indica in complessivi € 600.000,00 o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia;
- per per i danni non patrimoniali tutti (perdita parentale, biologici, esistenziali, CP_4
morali, vita di relazione, ecc.), spese sopportate e sopportande, nella misura che si indica in complessivi € 300.000,00, o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia;
Piaccia quindi all'Ecc.mo Tribunale adito, in accoglimento della suindicata domanda ulteriore derivante dalla mancata sottoscrizione di completo, corretto e valido consenso informato, condannare la convenuta all'ulteriore risarcimento in favore di , in persona dei suoi genitori Persona_1 [...]
e , nonché di in proprio, di tutti i danni patrimoniali e CP_2 CP_1 Controparte_2
non patrimoniali, morali ed esistenziali in favore dei predetti attori per le causali di cui in narrativa degli atti di causa inerenti tale domanda, anche avuto riguardo ai danni conseguenti la perdita di chances già lamentata, nella misura ritenuta di giustizia ad istruttoria ultimata, da liquidarsi anche in via equitativa.
E così complessivamente nelle misure come sopra indicate o in quelle maggiori o minori ritenute di giustizia ad istruttoria ultimata, con interessi, rivalutazione e con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, sentenza esecutiva come per legge”.
Controparte_3
In via istruttoria come da memoria dep. 26/03/2025.
Nel merito:
“Affinche' piaccia all'Ill.mo Giudice del Tribunale di Firenze, contrariis reiectis,
Nel merito previo ogni opportun accertamento in ordine al corretto operato di , rigettare tutte le domande CP_5
di tutti gli attori così come avanzate e formulate in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in atti.
pagina 2 di 26 In denegata ipotesi
Di accertamento di qualsivoglia responsabilità dell' convenuta ridurre il risarcimento del CP_3 danno in base alle risultanze dell'espletanda CTU medico-legale.
In ogni caso
Con vittoria di spese ed onorari, oltre accessori del presente procedimento”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dopo aver espletato senza esito, la procedura di mediazione avanti all'Organismo di
Mediazione di Firenze (OCF) per due volte (numeri 1201/2018 e n. 382/2019 – V. All. 32 atto di citazione), con atto di citazione notificato in data 14.03.2019 i Sigg.ri e CP_1 [...]
quali genitori esercenti la potestà genitoriale sui figli minori e CP_2 Persona_1 [...]
, nonché i Sigg.ri e in proprio, convenivano in giudizio CP_4 CP_1 Controparte_2 dinnanzi al Tribunale di Firenze l' , in persona del Controparte_6
suo direttore pro-tempore, per sentir condannare la predetta al risarcimento dei Controparte_3 danni rispettivamente patiti per le ragioni tutte dedotte nell'atto introduttivo, sia nei confronti di
[...]
sia nei confronti di , e , così come meglio Per_1 Controparte_2 CP_1 CP_4
risultanti dai rispettivi atti di precisazione delle conclusioni riversati nel fascicolo nelle note scritte in sostituzione di udienza per il 27.03.2025 dep. il 26.03.2025.
Le domande degli attori concernevano le richieste risarcitorie in favore di a Persona_1
seguito delle lamentate colpose e plurime omissioni diagnostiche e terapeutiche, degli inappropriati trattamenti igienico, sanitari, terapeutici, farmacologici, diagnostici e chirurgici somministrati al piccolo all'interno della struttura di Firenze, in difformità Per_1 Controparte_3
della regola tecnica, delle linee guida e della ortoprassi, a seguito dei quali, il predetto Persona_1
è stato ridotto ad uno stato vegetativo assoluto con conseguenti danni al medesimo, ai genitori ed al fratello.
La domanda risarcitoria si estendeva anche alla mancata sottoscrizione di completo corretto e valido consenso informato ai trattamenti praticati, tutti effettuati e somministrati all'interno della predetta struttura Ospedaliera da parte del personale medico ivi operante nei confronti di Per_1
coprono il periodo temporale che va dal 2010 al 2013 in costanza del quale il piccolo
[...] Per_1
subì una serie di ricoveri cui fecero seguito scelte sia diagnostiche, sia terapeutiche, sia chirurgiche, censurate in citazione.
Instavano quindi nelle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento delle domande risarcitorie tutte qui avanzate nei confronti della convenuta, per i fatti di cui in narrativa del presente atto, condannare la stessa al risarcimento in favore degli pagina 3 di 26 attori a titolo di responsabilità contrattuale derivante anche da contatto sociale, di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi dagli attori,ivi da ricomprendersi, in ipotesi, anche la qui proposta domanda per i danni derivani dalla “perdita di chance”, come sopra specificata, spese sopportate e sopportande, anche con calcolo di quelle in futuro necessarie in relazione alle aspettative e condizioni di vita di nella misura che si indica in complessivi Persona_1
€4.200.000,00(quattromilionieduecentomila) o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia ad istruttoria ultimata con particolare riferimento per: ai danni patrimoniali e non Persona_1
patrimoniali tutti (biologici, esistenziali, morali, vita di relazione, ecc) spese sopportande con calcolo di quelle necessarie in base alla vita media tenuto conto delle condizioni del soggetto , nella misura che si indica in complessivi €2.500.000,00= o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia;
[...]
ai danni patrimoniali e non patrimoniali tutti (perdita parentale, biologici, anche iure CP_2
proprio di natura psicologica e derivanti da stress post traumatico, esistenziali, morali, vita di relazione, perdita di opportunità lavorative ecc) spese sopportate e sopportande , nella misura che si indica in complessivi €600.000,00 o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia;
CP_1
ai danni patrimoniali anche in relazione alla conseguente perdita lavorativa e non patrimoniali tutti
(perdita parentale, biologici, anche iure proprio di natura psicologica e derivanti da stress post traumatico, esistenziali, morali, vita di relazione), spese sopportate e sopportande , nella misura che si indica in complessivi €800.000,00= o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia;
[...]
ai danni non patrimoniali tutti (perdita parentale, biologici, esistenziali, morali, vita di CP_4
relazione, ecc.) spese sopportate e sopportande , nella misura che si indica in complessivi
€300.000,00= o in quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
Piaccia altresì in accoglimento della domanda ulteriore derivante dalla mancata sottoscrizione di completo, corretto e valido consenso informato, condannare la convenuta all'ulteriore risarcimento in favore di
[...]
e , di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, morale ed Per_1 Parte_1
esistenziale in favore degli attori per la causali di cui alla narrativa inerente tale domanda, anche avuto riguardo ai danni conseguenti la perdita di chance come sopra lamentata, a tal titolo, nella misura che sarà ritenuta di giustizia ad istruttoria ultimata, da liquidarsi anche in via equitativa. E così complessivamente nelle misura come sopra indicate o in quelle maggiori o minori ritenute di giustizia ad istruttoria ultimata, con interessi, rivalutazione e con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, sentenza esecutiva come per legge”.
Si costituiva in giudizio l' con propria comparsa, Controparte_3 contestando le domande degli attori ed in particolare, eccependo l'assoluta assenza di inadempimento da parte dei sanitari, sia con riferimento ai trattamenti sanitari e chirurgici somministrati al piccolo pagina 4 di 26 sia con riferimento all'asserita responsabilità per omesso o incompleto consenso informato, Per_1 sostenendo che tutti gli interventi effettuati nell'arco temporale preso in considerazione dalla domanda introduttiva, sarebbero stati eseguiti nel rispetto delle linee guida e che non vi sarebbe nesso di causalità tra la condotta tenuta dall'azienda ospedaliera e gli eventi dannosi.
Contestava altresì, sia le domande risarcitorie per mancato consenso informato, sia quelle per perdita di chances, contestando inoltre l'eccessività delle richieste in punto di quantum e concludendo per il rigetto delle domande attoree previo accertamento del corretto operato da parte della struttura ospedaliera chiamata in giudizio.
Con atto del 13/02/2023 il Sig. , divenuto maggiorenne in data 06.05.2022, si CP_4
costituiva in proprio nel giudizio, al fine di richiamare e fare proprie tutte le domande, gli atti, deduzioni, contestazioni, allegazioni anche documentali e in genere le difese tutte fino al presente momento svolte e spiegate anche in suo nome, vece e conto dai propri genitori sig.ri CP_1
e , nei confronti della convenuta, assumendole per il prosieguo come proprie, a Controparte_2
seguito del raggiungimento della maggiore età.
Istruita a mezzo di due distinte CTU, relative l'una alla situazione del piccolo l'altra Per_1
a quella dei suoi familiari, ed infine rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
23/03/2025, la causa entrava in decisione.
***
La prima Consulenza medico legale espletata in corso di causa, priva di vizi logici e metodologici e pertanto condivisa dal Tribunale, ha sostanzialmente confermato il nesso causale fra lo stato attuale del piccolo invalido al 100%, tetraplegico e non responsivo agli stimoli Persona_1
ambientali, ed i trattamenti ti praticati all'Ospedale Mayer.
Ai consulenti era chiesto di dare risposta ai seguenti quesiti:
“1)stabiliscano e dicano i periti di ufficio se i medici delle strutture sanitarie convenute abbiano agito o meno con diligenza, perizia e professionalità, tenuto conto delle doglianze formulate da parte attrice relativamente a Persona_1
2) ove si accertino errori, omissioni o, comunque, deficienze nelle condotte sanitarie in oggetto, dicano i periti d'ufficio se il comportamento commissivo od omissivo, eventualmente riscontrato, sia scusabile o meno in relazione al grado di complessità del caso in esame ed allo stato della tecnica e delle conoscenze nel settore specifico;
3) dicano se i medici si siano attenuti alle linee guida e/o alle pratiche consolidate proprie dello specifico settore in oggetto;
pagina 5 di 26 4) verifichino se gli interventi chirurgici posti in essere nel caso di specie siano stati preceduti da un corretto ed esaustivo consenso informato anche in ordine a possibili diagnosi differenziali, nonché in ordine alle conseguenze che il tipo di intervento poi in concreto eseguito avrebbe provocato sulle attuali condizioni di salute, di vita e di relazione di Persona_1
5) stabiliscano e dicano i periti d'ufficio se dagli errori od omissioni eventualmente accertate sia derivata la necessità di ulteriori trattamenti terapeutici e siano derivati in capo a – Persona_1
eventualmente, anche in termini di perdita di chance – danni fisici e/o postumi invalidanti, specificandone, eventualmente, natura e cause;
6) in punto di nesso causale, ove venissero in rilievo condotte omissive, i periti di ufficio dovranno compiere il c.d. giudizio controfattuale ovvero – come insegna la Suprema Corte – quell'operazione intellettuale, per cui, preliminarmente, si stabilisce e descrive ciò che è accaduto e, dopo aver accertato che cosa è successo (giudizio esplicativo), si stabilisce cosa sarebbe accaduto se fosse intervenuta la condotta doverosa (giudizio predittivo);
7) stabiliscano e dicano i periti se abbia riportato una menomazione dell'integrità Persona_1
psico – fisica soltanto temporanea od anche permanente;
8) nel caso di inabilità temporanea, determinino la durata, assoluta e/o parziale, della stessa;
9) nel caso di permanente menomazione, descrivano dettagliatamente gli effetti funzionali prodotti da tale menomazione, quantificando distintamente la sua incidenza sulla capacità lavorativa generica e specifica, sulla complessiva integrità psico – fisica e dando adeguata spiegazione delle diverse misure percentuali di incidenza della menomazione in relazione ai diversi effetti considerati;
tengano conto i periti di ufficio di eventuali trattamenti o interventi pregressi, valutandone l'incidenza;
10) ove possibile, specifichino altresì gli importi delle spese da ritenersi necessarie per provvedere alle cure e alle esigenze sanitarie e quotidiane di con calcolo previsionale in ordine alle Persona_1
sue aspettative di vita media futura;
11) ove possibile, accertino i periti dal punto di vista prognostico quale sia l'attesa di vita da riferire al caso di specie;
12) valutino i periti di ufficio la congruità delle spese mediche eventualmente documenta-te”.
Dalla CTU emerge quanto segue.
Dopo la dimissione del 27.11.2009:
“se da un lato il piccolo ha mostrato nei mesi successivi un buon recupero dello sviluppo Per_1 psicomotorio, senza apparenti manifestazioni neurologiche, dall'altro un controllo EEG effettuato a marzo 2010 (referto non presente in atti ma riportato nell'atto di citazione e nella lettera di dimissione del ricovero avvenuto il successivo dicembre 2010) evidenziava “attività parossistica in sede pagina 6 di 26 temporale sinistra”. Tale reperto, indicativo di un'attività elettrica anomala, con la sede più tipica di lesione in corso di encefalite erpetica” (pag. 61 C.T.U.).
Secondo ricovero avvenuto il 22.11.2010:
“In sostanza, proprio in considerazione del fatto che l'ipotesi diagnostica di tumore del polo temporale sinistro non fosse effettivamente fondata su elementi di certezza né altamente suggestivi di lesione espansiva neoplastica, è del tutto criticabile la condotta dei sanitari che in tale fase, senza procedere a giusta diagnosi differenziale, posero frettolosamente indicazione ad intervento neurochirurgico, programmandolo in breve tempo senza procedere ad ulteriore approfondimento diagnostico” (Pag. 64 e ss. C.T.U.).
“Non è stata eseguita, in sostanza, una adeguata e accurata diagnosi differenziale (im-portante stante la rilevanza delle ipotesi diagnostiche e soprattutto della scelta del miglior trattamento), anche alla luce delle immagini degli esami RMN, sulla base delle quali fu ipotizzata erroneamente una natura tumorale della lesione cistica mentre non fu presa in minima considerazione l'ipotesi che potesse trattarsi di un esito della pregressa encefalite erpetica.
In definitiva, la mancata rivalutazione delle immagini precedenti, ha indotto erroneamente i sanitari ad orientarsi verso un'ipotesi diagnostica in concreto molto poco plausibile e dunque ha condizionato la scelta terapeutica di intervenire chirurgicamente per asportare una lesione rivelatasi successivamente non oncologica. Non si tratta di una valutazione ex post, in quanto prima di procedure all'intervento in questione i sanitari avevano la possibilità di approfondire il quadro clinico e d'imaging semplicemente mediante un appropriato raccordo anamnestico (pregressa encefalite erpetica) e strumentale (EEG e precedente RMN).
Peraltro, occorre far presente anche che la modulazione della terapia farmacologica in atto con l'aggiunta del vigabatrin al momento del ricovero, ha determinato un miglioramento del quadro EEG, come emerge dal confronto con i tracciati del 22.11 e del 25.11, altro elemento che avrebbe dovuto indurre a proseguire un approccio farmacologico piuttosto che chirurgico della sintomatologia. I sanitari, invece, come detto, troppo frettolosamente, programmarono per il mese successivo l'intervento neurochirurgico, che fu infatti eseguito il 20.12.2010 con indicazione (secondo quanto si desume dalla diagnosi di ammissione) di “epilessia spasmi epilettici tumore polo temporale sinistro”.
Dunque, è di tutta evidenza che l'orientamento dei sanitari era proprio quello di trattare una presunta lesione neoplastica e non “..allo scopo di controllare le crisi epilettiche farmacoresistenti (non responsive a vigabatrin) e invalidanti” come sostenuto dai CCTT di parte convenuta secondo cui
“…era stato eseguito con indicazione epilettologica e non oncologica, era stata scelta una prima pagina 7 di 26 opzione meno invasiva (lesionectomia) anziché ricorrere direttamente alla lobectomia temporale che sarebbe stata altrettanto indicata”.
Ad ogni buon conto, anche volendo ammettersi in ipotesi che la scelta chirurgica fosse invece stata presa epilessia lesionale (come affermato da parte convenuta) e non per una ipotesi oncologica, occorre considerare che in caso di lesioni epilettogene non espansive (e dunque non peggiorative), il trattamento chirurgico viene riservato generalmente solo ai casi di forme resistenti a diversi e prolungati tentativi di controllo farmacologico, circostanze queste che non sussistevano in questa fase della vicenda clinica” (Pag. 64 e ss. C.T.U.).
Successivi ricoveri (a partire da quello del 03.01.2012) :
… “l'assistenza sanitaria era proseguita e orientata sempre soltanto verso una “epilessia focale sintomatica in paziente con pregresso intervento di asportazione di lesione del polo temporale sinistro, lieve ritardo dello sviluppo psicomotorio e del linguaggio”, che aveva richiesto la ripresa delle terapie anticomiziali proprio a gennaio 2012 per la comparsa saltuaria di episodi critici.
Al riguardo, giova ricordare che il criterio di farmaco-resistenza non deve essere inteso rigidamente, ma piuttosto considerato modulabile da bilanciarsi attentamente caso per caso. Nello specifico, risulta che furono effettuati tentativi di modulazione terapeutica anche con l'aggiunta di RE prima e di
, con miglioramento delle crisi. Pt_2
In occasione del ricovero di aprile 2012 presso la predetta clinica di Neurologia Pediatrica del i sanitari, pur prendendo atto dell'esame istologico relativo al materiale chirurgico prelevato CP_3 in occasione dell'intervento di asportazione della lesione del polo temporale sinistro, dimostrativo di esiti di encefalite, inspiegabilmente esclusero ancora una volta una probabile correlazione con la pregressa encefalite e programmarono invece un nuovo intervento neurochirurgico di craniotomia, ancora più invasivo del precedente, evidentemente nella convinzione a tale momento di risolvere soltanto in questo modo l'epilessia da cui era affetto il piccolo che ritenevano sempre in Per_1
rapporto con una lesione espansiva.
La decisione di intervenire chirurgicamente con un intervento altamente aggressivo e demolitivo, fu dunque presa anche questa volta in modo superficiale, di nuovo senza valutare le correlazioni anamnestiche e anatomo-elettro-cliniche e senza approfondire le cause della epilessia, che in effetti si era già giovata di una modulazione della terapia con aggiunta di ulteriori farmaci specifici e nonostante che l'EEG suggerisse ancora che l'origine degli episodi critici focali fosse in regione temporale sinistra, ovvero in corrispondenza della lesione parenchimale nota, asportata l'anno precedente.
pagina 8 di 26 Nel caso che ci occupa, in occasione del ricovero fissato a tal fine (che ebbe luogo dal 28.05.2012 al
30.05.2012), l'intervento programmato non poté però essere eseguito per la sussistenza di un quadro infettivo delle alte vie respiratorie, ma fu rinviato, indicandosi in diagnosi di dimissione “… Epilessia spasmi epilettici tumore polo temporale sinistro, gliosi reattiva sospetta encefalite Rasmussen”.
In tale occasione risulta, dunque, avanzato per la prima volta anche il sospetto diagnostico di encefalite di , che, come noto, rappresenta una forma infiammatoria estremamente rara ad Per_2 interessamento cerebrale, mediata da linfociti T tossici, in cui le crisi e l'infiammazione sono localizzate in un emisfero cerebrale;
dal punto di vista neuropatologico è caratterizzata dalla presenza di infiammazione, perdita neuronale, presenza di microglia attivata, noduli microgliali e gliosi.
A parere degli scriventi, nel caso di specie, tale ipotesi diagnostica non trovava a quel momento soprattutto giustificazione, sulla base dei reperti di imaging e istologici e degli elementi clinici (oltre alla bassa età di esordio, la sola presenza di epilessia focale non risultava correlata con altri segni generalmente associati, quali emiparesi ed emi-anopsia). Infatti, questa rara malattia infiammatoria cerebrale interessa in modo progressivo un emisfero cerebrale ed è caratterizzata da una unilateralità delle manifesta-zioni cliniche, sia epilettiche (con caratteristiche di epilessia farmacoresistente) che non epilettiche. Tale ipotesi, che fu presa invece in considerazione, avrebbe comunque dovuto essere confermata o esclusa con un follow-up sia clinico (alla fase acuta di peggioramento in queste forme segue una fase di stabilità clinica) che di imaging (con progressiva evidenza, monolaterale, di slargamento delle cavità liquorali ed atrofia corticale, immagini che non sono mai state riscontrate), soprattutto vista l'estrema invasività del trattamento chirurgico programmato, che proprio per questo motivo generalmente viene preso in considerazione in una fase successiva, solo dopo il fallimento di diversi e reiterate tentativi di modulazione farmacologica e all'esito di uno stretto follow-up clinico e strumentale” (Pag. 66 e ss. C.T.U.).
Carenza di consenso informato e analisi dell'intervento chirurgico eseguito il 26.07.2013 in occasione del ricovero del 25.07.2013 - ricovero del 04.08.2013.
Il 25 luglio 2013:
… “aveva luogo un ulteriore ricovero presso il reparto di Neurochirurgia del Meyer, per l'effettuazione del programmato intervento chirurgico, motivato all'ingresso, come emerge dalla cartella clinica, da “tumore temporale sinistro in epilessia”. Quanto sopra, contrasta con le affermazioni dei CCTT di parte convenuta, secondo i quali i sanitari, prima dell'intervento chirurgico, avrebbero posto come diagnosi alternativa la encefalite di , posto che la Per_2 diagnosi d'ingresso a tale momento era appunto soltanto “tumore temporale sinistro in epilessia”.
pagina 9 di 26 Al momento dell'ingresso in tale reparto le condizioni generali di erano così descritte in Per_1 cartella clinica “EON: sveglio, collaborante. Ritardo di linguaggio. MOE indenne. VII indenne.
Motilità presente ai 4 arti senza apparenti deficit”. Come programmato, il 26 luglio era eseguito l'intervento chirurgico di lobectomia temporale sinistra e amigdalo-oppocampectomia complete, preceduto dalla sottoscrizione da parte dei genitori di un modulo di “Consenso informato al trattamento neurochirurgico di lobectomia”, che è da ritenere carente e non adeguato alla tipologia e alla portata della procedura eseguita.
Da far presente inoltre che nella scheda relativa al predetto intervento si legge “epilessia farmaco- resistente secondaria a sospetta displasia temporale sinistra”.
Ciò detto, è da far presente che se all'epoca dei fatti non esistevano linee guida che indicassero o suggerissero un preciso ed univoco trattamento per una epilessia farmacoresistente, è pur vero che in casi simili era (e tutt'ora) è la scienza medica e le buone pratiche cliniche assistenziali ad orientare i sanitari e ad improntare la corretta Condotta terapeutica, seguendo un filo conduttore razionale dopo accertamento diagnostico della probabile causa e previo giusto bilanciamento tra rischi e benefici nel caso concreto, proprio al fine di privilegiare un trattamento più efficace in termini di maggiore beneficio e minore sacrificio.
Quanto sopra evidenziato, denota una gestione complessiva del caso incerta, superficiale e probabilmente priva delle giuste condivisioni delle scelte terapeutiche tra specialisti (infettivologi, neurologi e neurochirurghi che avevano ben nota la situazione clinica di , che in casi come Per_1
quello in questione devono essere prese collegialmente e secondo un approccio multidisciplinare e razionale, che nel caso sembra che sia mancato, come dimostra il fatto che alla dimissione del 30 maggio 2012 era indicata “..sospetta encefalite di Rasmussen”, che in occasione del successivo ricovero di luglio non viene più presa in considerazione, procedendosi ad un intervento chirurgico di lobectomia temporale completa con resezione completa di amigdala-ippocampo inclusiva della pregressa cavità chirurgica, motivato all'ingresso da “tumore temporale sinistro in epilessia” e in sede operatoria da “sospetta displasia temporale sinistra”, che è patologia malformativa presente fin dalla nascita.
Come emerge dalla documentazione agli atti, nell'arco di tempo intercorso tra questi due momenti, le crisi risultavano essersi ridotte per intensità e frequenza (come segnalato anche in una certificazione del 23.11.2012 a firma della Dott. , elemento che avrebbe dovuto piuttosto far Persona_3
propendere per ulteriori approcci farmacologici piuttosto che chirurgici, trattandosi di procedura altamente aggressive e destruente. Ad ogni modo, anche nella circostanza del nuovo ricovero,
l'informazione fornita ai genitori del bambino, secondo quanto desumibile dal modulo di consenso pagina 10 di 26 informato alla procedura chirurgica di “lobectomia temporale”, risulta del tutto carente e inadeguata, in considerazione della natura dell'intervento e della tecnica chirurgica realmente eseguita.
In un quadro del tutto incerto e senza una diagnosi di conseguenza fu attuato un trattamento non adeguato al caso, cioè un intervento chirurgico estremamente aggressivo e invasivo e non giustificato sulla base degli elementi clinici e strumentali che sussistevano a quel momento.
In sostanza, è stato eseguito un intervento neurochirurgico in assenza di una precisa diagnosi (non era stata neppure sospettata una patologia encefalica correlata alla pregressa infezione erpetica, che invece a quel momento era la più plausibile) e soprattutto, come detto, senza una adeguata informazione ai genitori anche riguardo alla estrema incertezza diagnostica. A conferma di ciò alla dimissione era formulata diagnosi di “epilessia generalizzata non convulsiva, con epilessia non trattabile”, senza alcuna menzione del tumore temporale sinistro che aveva motivato il ricovero, mentre l'esame istologico del materiale asportato evidenziava, dal canto suo, reperti istopatologici che
“… in un contesto clinico-radiologico coerente possono anche supportare la prospettata diagnosi di encefalite”.
In definitiva, è di tutta evidenza che già in occasione dei ricoveri del 2012 (precedenti al secondo intervento chirurgico) sussistevano gli elementi che deponevano per un più probabile quadro di esiti di pregressa encefalite erpetica, che essendosi peraltro parzialmente giovato delle terapie farmacologiche eseguite, rendevano più indicata la prosecuzione, con eventuale modulazione, della terapia farmacologica in atto, rispetto al trattamento chirurgico invasivo e altamente destruente come quello eseguito il 26 luglio 2013”.
“Nel caso di specie, si ribadisce, tutti gli elementi a disposizione (anamnestico, clinico, radiologico e istopatologico) orientavano per un più che probabile quadro neurologico correlato alla pregressa encefalite erpetica, piuttosto che ad una encefalite di altra natura tipo quella di , peraltro Per_2
molto rara, che invece inspiegabilmente fu sospettata e ancor meno per una lesione neoplastica, di fatto dimostratasi inesistente sin dal primo intervento chirurgico eseguito a dicembre 2010.
Oltre a ciò, sempre con riferimento al noto dato anamnestico dell'encefalite erpetica, un'altra rilevante criticità è rappresentata dalla mancata effettuazione preoperatoria di una profilassi con acyclovir per scongiurare una possibile riattivazione erpetica, come poi puntualmente si è verificata.
Infatti, dall'esame della documentazione sanitaria emerge che il giorno 01.08 il bambino presentò febbre accompagnata da tosse e due episodi di vomito e ciononostante in medesima giornata, del tutto imprudentemente, fu dimesso dal in “condizioni buone, vigile e reattivo, collaborante. CP_3
Faringe Modicamente arrossato. linfonodale indenne. Eupnea. MV ben trasmesso senza CP_7
rumori patologici. Esami ematici mi-nima elevazione degli indici di flogosi. Infezione delle prime vie pagina 11 di 26 aeree di probabile natura virale”, senza prescrizione di assumere alcuna terapia se non al persistere della febbre “in questo caso da domani 9 ml x2 volte al giorno”. Parte_3
Dopo soltanto tre giorni e cioè il 04.08 il bimbo fu nuovamente ricoverato presso il reparto di
Neurologia del predetto nosocomio con diagnosi di “crisi convulsiva in paziente sottoposto a lobectomia temporale sinistra”, ove era avviata terapia antibiotica in quanto il bambino si presentava “iperpiretico…. frequenti episodi critici” per cui veniva incrementata terapia con dintoina e inserito midazolam in continuo.
La TC cranio evidenziava aree di alterato segnale adiacenti al cavo chirurgico, ipodense come da evoluzione in senso ascessuale, per cui il bambino era trasferito in rianimazione ove nel sospetto di una riattivazione dell'infezione virale da HSV era aggiunto in terapia acyclovir in associazione ad antibiotici ed antifungini.
Il peggioramento del quadro neurologico con incremento della pressione intracranica e con insufficienza respiratoria rese necessario un intervento di decompressione con rimozione di opercolo osseo e apposizione di drenaggio liquorale, in occasione del quale era rilevato marcato edema della corteccia cerebrale.
L'esame istologico effettuato sul materiale operatorio evidenziava diffuso denso infiltrato infiammatorio e le indagini eseguite su liquor dimostravano positività per PCR HSV1 e gli ulteriori accertamenti di laboratorio evidenziavano anche positività dei galattomannani, compatibile con infezione fungina.
Seguivano confezionamento di tracheostomia e posizionamento di PEG e successivamente l'intervento chirurgico di riposizionamento dell'opercolo osseo e a seguire il bimbo era trasferito di nuovo presso il reparto di Neurologia.
Nei giorni successivi le condizioni cliniche generali, soprattutto neurologiche, rimanevano gravi e il 16 ottobre il bambino era dimesso e trasferito presso una 45.-struttura riabilitativa in “Stato vegetativo, esito di meningo-encefalite in paziente con pregresso intervento di asportazione di lesione nel polo temporale sinistro (2010), successiva lobectomia temporale sinistra (2013), lieve ritardo dello sviluppo psicomotorio e disturbo del linguaggio. Pregressa encefalite erpetica (2009)”. (Pag. 69 e ss. C.T.U.).
“... totalmente inadeguata l'informazione fornita ai genitori di prima del predetto Per_1
intervento chirurgico, soprattutto a fronte della natura e della portata della procedura e dei possibili rischi complicanze e della incertezza diagnostica del quadro clinico” (Pag. 73 e ss. CTU).
Conclusioni sulle scelte operate in occasione del ricovero 25.07.2013:
“in definitiva, avuto riguardo al ricovero del 25 luglio 2013 è da ritenere che:
pagina 12 di 26 - non trovava indicazione, a quel momento, l'intervento chirurgico di lobectomia temporale anteriore sinistra e di ippocampectomia completa;
- risulta totalmente inadeguata l'informazione fornita ai genitori di prima del predetto Per_1
intervento chirurgico, soprattutto a fronte della natura e della portata della procedura e dei possibili rischi complicanze e della incertezza diagnostica del quadro clinico;
- fu omessa la terapia con acyclovir prima dell'intervento chirurgico in questione, che invece, come detto fu eseguita in occasione del primo intervento chirurgico effettuato a dicembre 2010, proprio perchè indicata;
- la dimissione avvenuta il 1 agosto 2013, nonostante che il bambino avesse presentato la notte precedente febbre associata a uno stato infettivo delle vie aeree, è da ritenere imprudente.
Alla predetta incongrua assistenza sanitaria che ha di fatto caratterizzato l'intera vicenda clinica, sono da ascriversi le successive complicanze sia infettive (sovrainfezione batterica e fungina seguita da riattivazione encefalitica erpetica) che organiche (ipertensione liquorale ed endocranica, intervenute nel post-operatorio), che hanno richiesto ulteriori interventi e successive procedure invasive (decompressione con apposizione di drenaggio liquorale, rimozione di opercolo osseo e successive suo riposizionamento, tracheostomia e PEG) che hanno notevolmente aggravato il danno encefalico e sicuramente allungato il decorso della malattia” (pagg. 73 e ss. c.t.u.).
NE AL
“Ciò detto, sotto il profilo causale è da ritenere inequivocabile la sussistenza di un nesso tra le sopra descritte condotte incongrue (come detto innescate dalla prima fase critica di sottovalutazione del quadro strumentale RM e di quello anamnestico sin dai ricoveri del 2009 e del 2010 a cui si è aggiunta un'assistenza sanitaria incongrua sia nel 2012 che nel 2013) e la gravissima patologia encefalica da cui è attualmente affetto il piccolo rappresentata da un quadro di Per_1 tetraparesi spastica e stato vegetativo” (Pag. 74 e ss. C.T.U.)
GIUDIZIO CONTROFATTUALE
Con riguardo al giudizio controfattuale, è da ritenere che un diverso trattamento della epilessia e una diversa assistenza sanitaria rispetto a quella posta in essere in occasione dei suddetti ricoveri avrebbe consentito un decorso differente da quello che poi in effetti si è avuto, pur dovendosi ritenere del tutto attendibile che alla encefalite erpetica insorta nel 2009 sarebbe residuato un danno biologico permanente, conseguente agli esiti gliotici in regione temporale sinistra” (Pag. 74 e ss. C.T.U.).
VALUTAZIONE MEDICO LEGALE DEL DANNO SUBITO DA Persona_1
CONCLUSIONI C.T.U.:
pagina 13 di 26 “Ciò posto, sulla base di ogni elemento di giudizio raccolto e su riportato, per quanto attiene alla valutazione medico-legale degli attuali postumi anatomo-funzionali, è da far presente che questi sono da considerare ormai stabilizzati stante il tempo trascorso dagli eventi in questione e che determinano una menomazione dell'integrità psico-fisica del soggetto che causa un danno biologico da valutare nella misura del 100%.
Procedendosi, dunque, a valutare il danno biologico riconducibile alle condotte incongrue dei sanitari del che a vario titolo ebbero in cura e che hanno nel loro insieme CP_3 Per_1
determinato importanti alterazioni anatomiche encefaliche con rilevante e irreversibile compromissione delle funzioni neurologiche del piccolo, tenuto conto della complessa vicenda clinica, delle attuali condizioni cliniche del bambino nonché della patologia infettiva iniziale che lo aveva colpito (encefalite erpetica), che aveva portato al primo ricovero presso l'Ospedale Mayer di
Firenze nel 2009 e che non era guarita con restitutio ad integrum ma con esiti anatomici in regione temporale sinistra con secondarie alterazioni elettriche focali manifestatesi prima del ricovero di novembre 2010 - rendendo del tutto credibile che ad esse sarebbero comunque residuati postumi anatomo-funzionali- è da ritenere che alle predette condotte sanitarie incongrue, complessivamente considerate, possa essere ricondotto un danno biologico permanente del 90%, come differenziale a base 10%, con riferimento alle “Linee guida per la valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico” della che consente di collocare nello stadio 1 i probabili esiti della Pt_4
encefalite erpetica del 2009.
Per gli stessi motivi altrettanto difficile risulta la valutazione del danno biologico tem-poraneo.
Tuttavia, tenuto conto dell'iter clinico del caso del quo e dell'età del paziente, è possibile, in via orientativa riconoscere un periodo di inabilità temporanea totale di 9 mesi (corrispondenti ai ricoveri ospedalieri del 2013 e alla degenza presso la struttura di riabilitazione)” (Pag. 74 e ss. C.T.U.).
“... la patologia neurologica che oggi af-fligge determina una compromissione totale Per_1 dell'integrità psico-fisica del giocane e configura, come detto, una invalidità permanente del 100%, che è in massima parte conseguenza dell'assistenza sanitaria incongrua prestata al piccolo dai sanitari dell'Ospedale Meyer, risultando infatti in nesso di causalità con questa.
Per converso, va altresì considerata, come elemento di valutazione ai presenti fini, an-che la contrazione dell'aspettativa di vita conseguita all'evento lesivo de quo, dovendosi considerare che la prognosi della grave patologia che affligge dipende da diversi fattori ma che, non Per_1
sussistendo al momento altre comorbilità accertate, in assenza di eventi inattesi e imprevedibili, può essere stimata, intorno a 35-40 anni” (Pag. 75 CTU).
pagina 14 di 26 “difficile risulta la valutazione del danno biologico temporaneo. Tuttavia, tenuto conto dell'iter clinico del caso del quo e dell'età del paziente, è possibile, in via orientativa riconoscere un periodo di inabilità temporanea totale di 9 mesi (corrispondenti ai ricoveri ospedalieri del 2013 e alla degenza presso la struttura di riabiliazione)” (Pag. 75 CTU).
Il nesso di causalità è conclamato, come anche l'imperizia e negligenza dei sanitari che hanno operato, in relazione al danno subito dal piccolo e sventurato e dell'intera sua famiglia Persona_1
e, con ciò, la piena responsabilità dell' convenuta, di cui deve rispondere in questa sede. CP_3
***
Sul risarcimento del danno per si osserva che la CTU è chiara nell'affermare Persona_1
una sua invalidità permanente nella misura del 100% ed un corrispondente danno biologico, valutando poi che alle incongrue condotte sanitarie, complessivamente considerate, possa essere ricondotto un danno biologico permanente del 90%, come differenziale a base 10%, in considerazione della patologia infettiva iniziale che lo aveva colpito (encefalite erpetica), che aveva portato al primo ricovero presso l'Ospedale Mayer di Firenze nel 2009 e che non era guarita con restitutio ad integrum ma con esiti anatomici in regione temporale sinistra con secondarie alterazioni elettriche focali manifestatesi prima del ricovero di novembre 2010 - rendendo del tutto credibile che ad esse sarebbero comunque residuati postumi anatomo-funzionali.
Ebbene, la valutazione consulenziale ha quindi stabilito la percentuale di danno differenziale attribuibile alla responsabilità dei sanitari. Nei casi come quello in esame, “la stima del danno alla salute patito da chi fosse portatore di patologie pregresse richiede innanzitutto che il medico legale fornisca al giudicante una doppia valutazione: -) l'una, reale e concreta, indicativa dell'effettivo grado percentuale di invalidità permanente di cui la vittima sia complessivamente portatrice all'esito dell'infortunio, valutato sommando tutti i postumi riscontrati in vivo e non in vitro, di qualunque tipo e da qualunque causa provocati;
-) l'altra, astratta ed ipotetica, pari all'ideale grado di invalidità permanente di cui la vittima era portatrice prima dell'infortunio […] Una volta stabilito il grado di invalidità permanente effettivo patito della vittima, e quello presumibile se il sinistro non si fosse verificato, la liquidazione del danno non può certo avvenire sottraendo brutalmente il secondo dal primo, applicando (erroneamente) il criterio del frazionamento della causalità materiale. Il risarcimento del danno alla salute, infatti, sia quando è disciplinato dalla legge, sia quando avvenga coi criteri introdotti dalla giurisprudenza, avviene comunque con modalità tali che il quantum debeatur cresce in modo più che proporzionale rispetto alla gravità dei postumi: ad invalidità doppie corrispondono perciò risarcimenti più che doppi. Ne consegue che tale principio ne resterebbe vulnerato se, nella stima del danno alla salute patito da persona già invalida, si avesse riguardo solo pagina 15 di 26 al "delta", ovvero all'incremento del grado percentuale di invalidità permanente ascrivibile alla condotta del responsabile. Sono infatti, le funzioni vitali perdute dalla vittima e le conseguenti privazioni a costituire il danno risarcibile, non certo il grado di invalidità, che ne è solo la misura convenzionale: e poiché le suddette sofferenze progrediscono con intensità geometricamente crescente rispetto al crescere dell'invalidità, l'adozione del criterio sostenuto dalla società ricorrente condurrebbe ad una sottostima del danno, e dunque ad una violazione dell'art. 1223 c.c. D'una persona invalida al 60%, che in conseguenza d'un fatto illecito divenga invalida al 70%, non si dirà che ha patito una invalidità del 10%, da liquidare con criteri più o meno modificati rispetto a quelli standard. Si dirà, al contrario, che, sul piano della causalità materiale, ha patito una invalidità del
70%, perché questa è la misura del suo stato attuale di salute, e tale invalidità occorrerà innanzitutto trasformare in denaro. Dopodiché, essendo una parte del suddetto pregiudizio slegata eziologicamente dall'evento illecito, per una stima del danno rispettosa dell'art. 1223 c.c. non dovrà farsi altro che trasformare in denaro il grado preesistente di invalidità, e sottrarlo dal valore monetario dell'invalidità complessivamente accertata in corpore” (cfr. Cass. civ., sez. III, 11/11/2019, n. 28986).
Di conseguenza, il danno biologico permanente subito dal paziente derivante da errore medico dovrà essere calcolato liquidando dapprima l'intero danno non patrimoniale nella sua interezza, al quale dovrà essere sottratta la liquidazione della preesistente invalidità. Nel caso, sottraendo dal 100% di invalidità permanente riscontrata a carico del paziente il 10% derivante dalla preesistente morbidità, liquidata in base ai parametri elaborati nelle Tabelle per il risarcimento del danno non patrimoniale del
Tribunale di Milano, trattandosi di vicenda tutta precedente e di danno consolidatosi prima dell'entrata in vigore del P.P.R. n. 12/2025, con riferimento all'età di al momento del predetto Per_1
consolidamento del danno: 4 anni.
È dovuto il danno per l'inabilità temporanea come individuato e stimato in CTU, nei valori massimi data l'enormità del danno.
Parte attrice ha inoltre richiesto il risarcimento del danno patrimoniale futuro derivante dalla diminuzione della così detta capacità lavorativa generica.
Orbene, la ricostruzione del sistema risarcitorio nell'ambito del danno alla persona, operata dalla nota sentenza della Corte Costituzionale n. 184/1986, vede coincidere il danno “patrimoniale od economico” con il “lucro cessante da invalidità lavorativa in concreto incidente sulla capacità di guadagno del danneggiato” con una visione completamente antitetica ai redditi “figurati” o alle
“presunte diminuzioni di guadagno” sui quali in precedenza si misurava la riduzione di una altrettanto
“fittizia” capacità di lavoro.
pagina 16 di 26 Se tale era la domanda svolta da parte attrice, vale a dire comprensiva anche del riconoscimento del diritto al risarcimento per la perdita della capacità di produrre reddito, danno di tipo patrimoniale, e per tale viene senz'altro in questa sede qualificata, essa deve essere in questa parte rigettata, in quanto mancante proprio dell'indefettibile presupposto della concreta incidenza sulla capacità di guadagno del danneggiato. Del resto nel caso manca completamente, proprio per la specificità del danno subito da un bambino di 4 anni, qualsiasi elemento utile ad un giudizio prognostico presuntivo, sempre oggetto di necessaria e rigorosa prova, che possa convertire la capacità lavorativa generica, ordinariamente ricompresa nel danno non patrimoniale, in un danno patrimoniale.
Deve invece rilevarsi che la riferita CTU medico legale, come già esaminato, indicava postumi permanenti che menomano l'integrità psicofisica del leso nella misura del 100%. La CTU, ha quindi sostanzialmente individuato in detta percentuale il danno definitivamente subito dall'attore, in ordine al quale deve essere considerato il profilo attinente alle conseguenze ulteriori, ridondanti in depauperamenti delle possibilità realizzative della persona, fra cui la perdita di capacità lavorativa generica e le chance ad essa collegate. Tale chiarimento consente di ritenere, che nel caso de quo si è effettivamente venuta a determinare una fortissima e irrimediabile perdita nella sfera della salute dell'individuo: bene unico, non scomponibile e che semmai compendia, tra l'altro, anche la così detta capacità generica di lavoro. Cosicché, lungi dal riconoscere autonoma rilevanza alla capacità lavorativa generica, è senz'altro possibile intervenire nella fase dinamica di valutazione del danno, aumentando della correlativa massima percentuale il valore del punto tabellare in considerazione dei riflessi che le menomazioni derivanti dal sinistro, in sintonia con quanto indicato dalla CTU, hanno prodotto sulle attività realizzatrici dell'uomo, fra cui la (così ormai impropriamente detta) capacità generica di attendere ad un lavoro.
Non è dovuto a il risarcimento per il mancato consenso informato, non potendo Per_1
ovviamente esprimerlo ed essendo le voci di danno derivate da tale mancanza già ampiamente compendiate nella misura risarcitoria prevista.
Il danno patrimoniale emergente per il sostenimento di spese relative alle cure, assistenza e riabilitazione sono state sostenute dai genitori di e non evidentemente da lui, documentate Per_1
fino a tutto il corso del presente giudizio, non può essergli riconosciuto.
Per quanto attiene al danno patrimoniale futuro, cioè le spese da sostenere in futuro per la prosecuzione delle cure e dell'assistenza di per garantire una buona qualità di vita, tenendo Per_1
conto, come indicato dalla CTU, della concreta patologia, radicalmente invalidante e non suscettibile di miglioramento, ma invece suscettibile di peggioramento se non adeguatamente controllata, deve richiamarsi il dato di fatto della necessità per tutta la vita di di idonea terapia farmacologica, Per_1
pagina 17 di 26 assistenza personale continuativa in ogni atto della sua vita quotidiana, frequente effettuazione di terapia riabilitativa, nonché di eventuali presidi/interventi e tecnologie di supporto specifici (veicoli speciali, abbattimento di barriere architettoniche, sollevatore montascale etc) qualora se ne dimostrasse la necessità in concreto.
Tale presupposto appare valido al fine di riconoscere per questa voce di danno la titolarità dello stesso al risarcimento. Per_1
La stima complessiva dei relative costi è certamente di difficile quantificazione in questa sede, e tuttavia non impedita nell'ottica di una valutazione che non può che essere equitativa, nell'individuazione quali elementi utili, come suggerito dalla CTU (pag. 77), da un lato il costo medio delle terapie e delle prestazioni e cure assolutamente necessarie (assistenza personale e infermieristica, trattamenti FKT, terapia farmacologica), ponendo al riguardo come base di riferimento in via orientativa quelle già sostenute, da considerare superiori nel futuro per l'aumento dei prezzi, dall'altro l'età del soggetto e l'aspettativa di vita come prospettata, a partire dall'età raggiunta dal danneggiato alla prolazione della presente sentenza che, tenendo conto delle spese già occorse, si pone come spartiacque per quelle future.
Pertanto nato il [...], bambino di 4 anni al tempo del fatto costitutivo, Persona_1
che ha subito una menomazione della propria integrità fisiopsichica del 100%, in base alle tabelle del
Tribunale di Miliano 2024 vedrebbe trasformata in denaro la sua invalidità come segue
A.
100% € 1.769.085,00 mentre il grado preesistente di invalidità del 10% viene monetizzato come segue
B.
10% € 48.308,78 in entrambi i casi con i massimi aumenti previsti.
Dunque il danno differenziale ammonta
A – B = € 1.720.777,00
La seguente Tabella darà conto della liquidazione delle voci ammesse come sopra motivate.
Danno non patrimoniale differenziale, comprensivo degli 1.720.777,00 aspetti anatomo-funzionali e relazionali e della sofferenza soggettiva Inabilità temporanea liquidazione pro die per il danno 46.575,00 non patrimoniale (270 gg x €172,50) Danno patrimoniale futuro, spese da sostenere in futuro 500.000,00 per la prosecuzione di cure e assistenza In totale 2.267.352,00
***
pagina 18 di 26 La seconda CTU disposta in causa ha avuto ad oggetto l'accertamento dell'eventuale danno psichico lamentato dai familiari di il padre la madre ed il Per_1 Controparte_2 CP_1
fratello CP_4
Sul conto di nato il [...], la CTU riferisce che “Alla luce delle Controparte_2
risultanze degli accertamenti clinici e psico-diagnostici, il Sig. risulta affetto da un Controparte_2
DISTURBO DELL'ADATTAMENTO, sottotipo con ansia e umore depresso misti, evolutosi in cronicizzazione, secondo i criteri dia-gnostici riferibili al DSM V. - La sintomatologia rilevata nel corso dell'iter accertativo riconosce come precipua causa etiologica - in assenza di elementi che possano far supporre la presenza di caratteristiche abnormi a carico della personalità del Soggetto esaminato (o la presenza di una condizione di sofferenza mentale clinicamente rilevante in epoche precedenti agli eventi vitali descritti tale da potersi configurare un'attuale condizione di disagio psichico rappresentativa di un aggravamento di un disturbo mentale pre-esistente) - la psicotraumaticità delle condizioni sanitarie in cui versa da anni il figlio secondogenito (conseguenti alle note gravissime e stabilizzate lesioni cerebrali di cui risulta affetto e da cui è derivato il marcato livello di disautonomia dello Stesso). ... Nel caso, è rilevabile un disagio clinicamente significativo, che si ripercuote nega-tivamente sul livello di funzionamento sociale (con minore interessamento a ca-rico delle performances lavorative). I confini tra sé e gli altri possono essere insta-bili, il funzionamento dell'Io appare irregolare associandosi tale osservazione ad una difficoltà di controllo degli impulsi.
L'esame di realtà è presente ma i mecca-nismi di difesa utilizzati per far fronte alle angosce depressive si alternano tra ar-caici ed evoluti. - Per quanto concerne l'assetto psicologico e la personalità a carico del Periziando si evidenzia (come è stato già in precedenza rilevato) una importante tendenza all'isolamento, al pessimismo e alla chiusura associata a labilità emotiva ed insi-curezza configurandosi in tale dominio un danno di livello medio. ... Relativamente al livello di funzionamento nel contesto familiare si evidenzia una perturbazione in senso peggiorativo del desiderio di intimità con il coniuge associato a sentimenti di fallimento con scarsa propensione a programmare periodi di evasione e tendenza all'isolamento riconducibile ad un danno medio. ... A carico del Controparte_2
è stata repertata una marcata e duratura alterazione della funzione ipnica (soprattutto pertinente l'elevata frequenza di risvegli prema-turi a cui, spesso non segue la ripresa dell'addormentamento) ...
Sulla scorta delle informazioni acquisite si è assistito ad una significativa diminuzione delle attività ricreative che si innesta all'interno di una pervasiva e marcata inclinazione ad isolarsi dai comuni contesti socio-relazionali. - L'indagine dell'area pertinente le attività di autorealizzazione (la più ampia e com-plessa nella quale rientrano diverse attività: sessuale, lavorativa, la progettualità e le aspettative) pone in risalto la drastica diminuzione dell'attività sessuale (grave decremento della pagina 19 di 26 frequenza dei rapporti e del tono libidico) associata ad un decremento della progettualità e delle aspettative.
Da quanto sopra, ... tenuto conto dell'entità della compromissione delle cosiddette aree di funzionamento del soggetto, con specifico riguardo al suo stato di benessere fisico-psichico, alle consuete attività, anche soltanto potenziali, non escluse quelle del tempo libero e di svago, il disturbo psichico rilevato al Sig. determina una compromissione del suo funzionamento in Controparte_2
ambito sociale, lavorativo e personale, da valutare di grado moderato, che configura una menomazione dell'integrità psichica valutabile in misura del 10%”.
La CTU riconosce poi la Sig.ra CP_1
nata il [...], “affetta da un Disturbo dell'Adattamento, sottotipo con an-sia e
[...]
umore depresso misti, cronico, che riconosce come precipua causa etiologica (non essendo stati repertati elementi significativi di una costituzione abnorme relativamente alla Personalità del Soggetto esaminato) la psicotraumaticità degli eventi sanitari patiti dal figlio secondogenito, esitanti nell'attuale gravissima condizione di disabilità ... Il quadro clinico infine appare difficilmente modificabile in futuro in base ad una valutazione sostanzialmente negativa dei fattori prognostici
(tempo intercorso dall'esordio dei sintomi, mediocre risposta a un trattamento farmacologico ade- guato, persistenza dello stimolo lesivo che ha condotto all'insorgenza dei sintomi). ... Per quanto concerne il Danno Psichico, la Persona esaminata presenta una sinto-matologia di media entità
(assimilabile alla «Classe III» dell' corrispondente, nel caso Controparte_8
specifico, ad un Danno Psichico di grado Moderato ed in cui il livello di funzionamento risulta normale solo in alcune fun-zioni concernenti: corretto svolgimento delle attività quotidiane, adeguatezza del comportamento sociale, capacità di concentrazione e di adattamento). - Con riferimento a quanto sopra, si evidenzia un disagio clinicamente significativo in grado di riverberarsi negativamente sul livello di funzionamento sociale. Appare incostante la capacità di porre dei confini tra sé e gli altri e tale condizione è inscri-vibile nel contesto di una difficoltà di autocontrollo
(riguardante il livello di funzio-namento dell'Io) sulla personale realtà interna tesa a mitigare contenuti ango-sciosi e il dolore psichico da cui possono conseguire momentanee difficoltà di controllo degli impulsi. ... Lo studio dell'assetto psicologico e della personalità della Perizianda pone in ri-salto
(come già precedentemente riportato) una rilevante tendenza all'isolamento associata all'ingente difficoltà di prospettare in modo positivo il proprio futuro evi-denziandosi, inoltre, labilità emotiva ed insicurezza. Le presenti osservazioni indi-cano, in riferimento all'area indagata un danno di livello medio. - L'indagine del livello di funzionamento della [NEN. SER.] in ambito familiare pone in risalto un livello medio di danno evidenziandosi in merito allo specifico argo-mento una perturbazione in pagina 20 di 26 senso defettuale del desiderio di intimità con il co-niuge associato a sentimenti auto-colpevolizzanti oltre alla rilevazione di uno scarso interesse a programmare periodi di evasione e una tendenza all'isolamento (già, peraltro, precedentemente descritta). ... Il Soggetto esaminato evidenzia una persistente alterazione della funzione ipnica (risvegli notturni spesso indotti dalla necessità di movimentazione del IG Se-condogenito a cui, soventemente, non segue una ripresa dell'addormentamento e malgrado venga riferita da tempo l'assunzione di medicamenti ad azione ipnoin-ducente) in grado di interferire con la corretta esecuzione delle comuni attività della vita quotidiana. - Per quanto riguarda la possibilità di svolgere attività ricreative nel Soggetto peri-ziato appare rilevante il riscontro della marcata restrizione delle attività potenzial-mente in grado di produrre gratificazione emotiva conseguente ad una diminu-zione della percezione di interesse nel cimentarsi delle stesse collocabile, comun-que, in un contesto di perdurante inclinazione ad isolarsi dai comuni contesti so-cio-relazionali. - L'analisi del funzionamento delle attività di autorealizzazione
(in cui si considerano diverse attività: sessuale, lavorativa, la progettualità e le aspettative) pone in risalto sia una rarefazione della frequenza dei rapporti sessuali conseguente ad un importante attenuazione del tono libidico. Deve, infine, essere sottolineata la forzata cessazione delle attività lavorative (dettata – come è noto – dalle pressanti necessità assistenziali del IG ) a Persona_4
cui è andata incontro la Peri-zianda. In questo caso (prescindendo, ovviamente, dal danno derivato dalla per-dita economica) si deve prendere in considerazione il danno indotto dalla mancata realizzazione personale in grado di esacerbare vissuti di menomazione e di isolamento, foriera, inoltre, della rilevante diminuzione delle personali capacità progettuali e delle aspettative vitali.
... il disturbo psichico rilevato alla Sig.ra è collocabile in un range medio-grave ed è CP_1 da valutare, in considerazione dell'età del soggetto, già strutturato sotto il profilo della personalità e modalità di funzionamento psichico, nella misura del 16%”.
Sul fratello di MA, nato il [...], la CTU così si esprime: “Il CP_4 giovane risulta affetto da un DISTURBO DELL'ADATTAMENTO sot-totipo con ansia CP_4
e umore depresso, evolutosi in cronicizzazione. ... Il nesso di causa fra l'insorgenza del predetto disturbo e i fatti oggetto del presente procedimento appare chiaro: non erano presenti preesistenze dal punto di vista psichiatrico, esiste una stretta relazione temporale fra l'evento e l'insorgenza dei sintomi, il potenziale psicotraumatizzante dell'evento e delle sue conseguenze è fra quelli compresi tra le possibili cause ed inoltre il quadro clinico appare apprez-zabile attraverso gli specifici accertamenti specialistici. ... Facendo riferimento all'attuale quadro clinico e alle risultanze dei test psicodiagnostici, si delinea un disagio clinicamente significativo in grado di riverberarsi negativamente sul livello di funzionamento sociale (sebbene - almeno in attualità - sia riscontrabile pagina 21 di 26 un'apparente buona tenuta della capacità di assolvere le mansioni lavorative). I confini tra sé e gli altri non appaiono costantemente delineati, con un livello di funzionamento dell'Io spesso deficitario;
è, inoltre, repertabile la persistente difficoltà di controllo degli impulsi (frequente percezione di sentimenti di ostilità sia in ambito familiare che in altri contesti socio-relazionali).
L'esame di realtà non risulta sostanzialmente intaccato;
i meccanismi di difesa tesi a fronteggiare le angosce depressive appaiono prevalentemente rappresentati da meccanismi più primitivi apparendo, infatti, meno utilizzati i meccanismi più evoluti. - Relativamente all'assetto psicologico e alla personalità a carico del Periziando sono repertabili la preponderante inclinazione all'evitamento delle relazioni sociali (con tendenza all'introversione e alla percezione di sentimenti di ostilità), pessimismo
(associato ad insoddisfazione per la personale condizione esistenziale), difficoltà nella capacità di regolare le personali manifestazioni affettive, sperimentazione di impulsi connotabili in senso aggressivo (che al momento attuale appaiono ancora controllabili grazie alle preponderanti tendenze intrapunitive) e pervasiva inquietudine configurandosi in tale dominio un danno di livello medio. -
Relativamente al livello di funzionamento nel contesto familiare si evidenziano ingenti e perduranti difficoltà relazionali con la coppia genitoriale e scarso interesse a programmare periodi di evasione.
... E' stata riscontrata una rilevante e duratura alterazione della funzione ipnica (rappresentata da frequenti risvegli prematuri non indotti da stimoli esterni con associata difficoltà nella ripresa dell'addormentamento) che appare in grado di interferire (sebbene in modo non eccessivamente marcato) con la capacità di svolgere correttamente le attività lavorative. - In base alle informazioni fornite dall'Esaminando è rilevabile una marcata diminuzione delle attività ricreative (che si inscrive in un contesto percettivo ed affettivo pervaso da una preponderante inclinazione ad isolarsi dai comuni contesti socio-relazionali). - Per quanto concerne l'esame del funzionamento delle attività di autorealizzazione (considerano in tale ambito l'attività sessuale, l'attività lavorativa [che nei soggetti minorenni trova corrispondenza nelle attività scolastiche], la progettualità e le aspettative) non è rilevabile una reale diminuzione della frequenza dei rapporti sessuali né un consistente decremento del tono libidico. Nella presente area di funzionamento deve essere rilevata l'interruzione della frequenza scolastica (conseguente ad un riferito decremento del rendimento scolastico e di cui, già precedentemente, sono state discusse le dinamiche sottostanti) che ha condotto il Periziando ad intraprendere l'attività lavorativa. In riferimento alla presente decisione è necessario ponderare anche la presenza di un danno indotto da una possibile mancata realizzazione personale in grado di esasperare i vissuti di menomazione (che, già presenti in attualità, potrebbero andare incontro ad una probabile accentuazione) e di isolamento rispetto al gruppo dei pari, indicativa, comunque, di un'attuale consistente diminuzione delle personali capacità progettuali e della capacità strategica di pagina 22 di 26 modulazione dei personali comportamenti tesi al perseguimento di obiettivi a breve come a lungo termine. ... Sulla base di quanto esposto, i predetti disturbi presentati dal giovane , CP_4
depongono per un quadro clinico obiettivo che può essere collocato nella Classe III (secondo le
Indicazioni dell' : da molti anni adottate e riconosciute per la Controparte_8
loro validità applicativa e scientifica a livello internazionale), indicativo della presenza di un
Pregiudizio (Danno) Psichico di grado moderato-severo (compatibile con un livello di funzionamento relativamente normale solo in alcune funzioni concernenti il corretto svolgimento delle attività quotidiane e maggiori manifestazioni deficitarie relativamente al comportamento e alle relazioni sociali, la capacità di concentrazione e di adattamento). - Il quadro clinico del giovane appare Per_1
difficilmente modificabile in futuro in base ad una valutazione sostanzialmente negativa dei fattori prognostici (tempo intercorso dall'esordio dei sintomi, persistenza dello stimolo lesivo che ha condotto all'insorgenza dei sintomi).
Nel caso specifico, con riferimento a quanto sopra, il disturbo psichico rilevato al giovane , CP_4
determina una compromissione significativa del suo funzionamento in ambito sociale, lavorativo e personale, da valutare come moderata/severa, che, in considerazione dell'età del soggetto, configura una menomazione PERMANENTE dell'integrità psichica nella misura del 20%”.
***
In tutte e tre le posizioni esaminate la CTU non ha rilevato indici di inabilità temporanea, necessariamente collegata a fasi parossistiche ed acute. In definitiva, pertanto, la CTU risulta avere accertato l'esistenza di un danno psichico su tutti i periziati e la sua netta derivazione causale dalla psicotraumaticità delle condizioni sanitarie in cui versa da anni Per_1
Da tali presupposti deriva il loro diritto ad essere risarciti del danno subito quali vittime da rimbalzo del danno inferto alla vittima primaria.
Quanto alle voci di danno, oltre al danno non patrimoniale comprensivo di biologico e sofferenza soggettiva, , al tempo minore, non ha diritto al risarcimento per mancato consenso CP_4
informato per le stesse ragioni già esaminate per ristoro che invece compete interamente ai Per_1
genitori e Non vi è dubbio infatti che il modulo standard sottoscritto da CP_2 CP_1 CP_2 per l'intervento demolitivo praticato sul figlio non possa di per sé assolvere allo scopo: le
[...]
incertezze sul percorso clinico di che erano o dovevano essere presenti nel quadro delle Per_1
valutazioni dei sanitari, con il loro portato alternativo di enormi e pregiudizievoli rischi per la salute del paziente, dovevano essere rappresentati, chiariti e dibattuti agli esercenti la potestà genitoriale ai fini della decisione che loro spettava. Non emerge che sia mai stata rappresentata una via alternativa all'invasivo intervento chirurgico effettuato e che ne sia stata esaminata la possibilità. Niente di tutto pagina 23 di 26 ciò risulta essere avvenuto, come infine ricostruito dalla CTU, ed il consenso formalmente prestato, ma in modo che non risulta attingere alla specificità del caso ed alla intrinseca disputabilità dei percorsi di terapia ed ai costi benefici rispettivamente ad essi legati, non può dirsi validamente espresso.
e in solido, hanno diritto al recupero delle spese da loro Controparte_2 CP_1 sostenute e documentate per le cure e l'assistenza del figlio Per_1
Tutti hanno domandato specificamente il risarcimento del danno subito per la lesione del rapporto parentale. Fondamentalmente si tratta di riconoscere non la risarcibilità di un improbabile diritto al benessere esistenziale (interesse di fatto di ogni uomo di ogni generazione) ma di riconoscere l'effettività dei valori diminuiti o distrutti dall'evento lesivo che, non risarcibili alla stregua del canone della lesione della salute fisiopsichica, nondimeno rivestano interesse serio e concreto, costituiscano indubitabilmente beni della vita (ancorché non materiali) e sussistessero all'epoca dell'evento. Beni quali, appunto, la normalità e serenità nei rapporti quotidiani con le persone affettivamente più vicine e nel proprio nucleo familiare, secondo ciò che lo Stato democratico ha inteso consentire di realizzare in base all'esercizio dei diritti riconosciuti dalla Costituzione e dal libro primo, titoli VI e seguenti del
Codice Civile e secondo l'id quod plerumque accidit, la deviazione dal cui corso sia attribuibile a fatto illecito di un terzo.
e genitori e fratello di Controparte_2 CP_1 CP_4 Persona_1
irrimediabilmente pregiudicato per tutta la sua futura esistenza nelle più normali funzioni della vita umana, per tutta la loro vita contempleranno consapevolmente le -più o meno consapevoli- sofferenze del figlio, ogni gesto di assistenza e di amore nei suoi confronti potrà essere suscettibile di trasformarsi in una emorragia di sofferenza psichica per la coscienza della perduta normalità e serenità ed infine, nel tempo, sempre più si preoccuperanno ed angustieranno per il futuro del figlio quando verrà meno la loro possibilità di assisterlo, ponendo ardui problemi materiali ed esistenziali al fratello. Di tutto ciò, di tale irreversibile perdita del bene vita “serenità” e di quella “normalità” secundum nostrae civitatis iura che la Costituzione consente di perseguire e realizzare mediante l'esercizio dei diritti da essa riconosciuti, e devono essere risarciti. Controparte_2 CP_1 CP_4
Le tabelle sul danno non patrimoniale del Tribunale di Milano contengono appositi criteri orientativi per il ristoro della lesione del rapporto parentale nella sola ipotesi di “perdita”, cioè della morte di un congiunto. Deve ritenersi significativo che tale lesione abbia trovato una sua autonoma regolazione in sede risarcitoria, che rende preferibile utilizzare tali criteri, con opportuni adattamenti in diminuzione perché non di perdita si tratta nel caso esaminato, anziché forzare con eccezionali aumenti l'importo tabellato in generale e riconoscibile per il danno non patrimoniale alla persona che pure compete agli attori. D'altra parte, questa voce di danno non può essere ignorata o disattesa, data anche pagina 24 di 26 l'esistenza di un chiaro diritto vivente per l'ormai uniforme giurisprudenza di legittimità (fra le molte,
Cass. Civ., Sez. III, 20 gennaio 2023, n. 1752, citata dagli attori).
Ciò detto e passando alla quantificazione dei danni subiti dai congiunti:
43 anni al tempo del fatto costitutivo Controparte_2
Danno non patrimoniale, comprensivo degli aspetti 38.746,00 anatomo-funzionali e relazionali e della sofferenza soggettiva Danno da mancato consenso informato 100.000,00 Danno da lesione del rapporto parentale 312.882,00 In totale 451.628,00
40 anni al tempo del fatto costitutivo CP_1
Danno non patrimoniale, comprensivo degli aspetti 80.979,00 anatomo-funzionali e relazionali e della sofferenza soggettiva
Danno da mancato consenso informato 100.000,00 Danno da lesione del rapporto parentale 312.882,00 In totale 493.861,00
e in solido Controparte_2 CP_1
Danno patrimoniale documentato 107.884,00
9 anni al tempo del fatto costitutivo CP_4
Danno non patrimoniale, comprensivo degli aspetti 138.277,00 anatomo-funzionali e relazionali e della sofferenza soggettiva Danno da lesione del rapporto parentale 135.864,00 In totale 274.141,00
***
L'azienda convenuta dovrà essere condannata al pagamento in favore degli attori per le somme partitamente indicate e per le imputazioni e causali riportate.
La liquidazione del danno è stata determinata secondo il criterio equitativo della taxatio ad oggi, così da rendere indebita ogni ulteriore rivalutazione monetaria.
Poiché è preciso “onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo” e poiché non è configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli interessi compensativi (cfr. Cass., sez.
III, ordinanza n. 18564 del 13/07/2018), nel caso di specie non è possibile riconoscere detti accessori in assenza di qualsiasi specifica allegazione sul punto da parte attrice.
Le spese del giudizio seguono il regime della soccombenza, liquidate in dispositivo.
pagina 25 di 26 La spese relative ai compensi dei CTU, che verranno liquidate al momento del deposito dell'istanza di liquidazione e della relativa specifica, devono essere poste a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
AN
L' al risarcimento del danno subito da Controparte_3 ediante il pagamento a quest'ultimo della somma di € 2.267.352,00. Persona_1
AN
L' al risarcimento del danno subito da Controparte_3 ediante il pagamento a quest'ultimo della somma di € 451.628,00. Controparte_2
AN
L' al risarcimento del danno subito da Controparte_3
ediante il pagamento a quest'ultima della somma di € 493.861,00. CP_1
AN
L' al pagamento della somma di € Controparte_3
107.884,00 in favore di n solido quale risarcimento del Controparte_2 CP_1
danno patrimoniale.
AN
L' al risarcimento del danno subito da Controparte_3 ediante il pagamento a quest'ultimo della somma di € 274.141,00. CP_4
AN
L' al pagamento delle spese processuali in Controparte_3 favore di e che si liquidano in € Controparte_2 CP_1 CP_4
35.931,20 per compensi ed € 25.597,50 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, IVA e CAP sull'imponibile come per legge.
Pone a carico dell' le spese di CTU. Controparte_3
Sentenza immediatamente e provvisoriamente esecutiva ai sensi del D.L. 18 ottobre 1995 n° 432, convertito con modificazioni nella L. 20.12.1995 n° 534.
Firenze, 10 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Roberto Monterverde
pagina 26 di 26
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
04 Quarta sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberto Monterverde ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3436/2019 promossa da:
e , quali genitori esercenti la responsabilità CP_1 Controparte_2 genitoriale sul figlio minore , nonché in proprio, con Persona_1 Controparte_2 il patrocinio dell'avv. PISANU MARIA GR e dell'avv. CINI MAURO ( ); elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. PISANU MARIA C.F._1
GR
in proprio, con il patrocinio dell'avv. MARINI UL;
elettivamente CP_1 domiciliato in VIA FR CC 41 59100 PRATO presso il difensore avv. MARINI
UL OR contro
, con il patrocinio dell'avv. LEONE Controparte_3
ELISABETTA, elettivamente domiciliato in VIA DEI DELLA ROBBIA 20 50132 FIRENZE presso il difensore avv. LEONE ELISABETTA CONVENUTO
(C.F. rappresentato e difeso dall'avv. PISANU MARIA CP_4 C.F._2 GR e dell'avv. CINI MAURO ( ); elettivamente domiciliato in VIA C.F._1
FR CC 41 59100 PRATO presso il difensore avv. CINI MAURO
INTERVENUTO
Avente ad oggetto: Responsabilita professionale
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le seguenti conclusioni
, , CP_1 Controparte_2 CP_4
In via istruttoria come da memoria dep. 26/03/2025.
Nel merito:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento delle domande risarcitorie tutte, avanzate in atti dagli attori come rispettivamente rappresentati, nei confronti della convenuta, per i fatti di cui in narrativa di atto di citazione e successivi, condannare la stessa al risarcimento di pagina 1 di 26 tutti i danni, subiti e subendi dagli attori a qualsivoglia titolo, in relazione ai fatti dedotti nella domanda attorea ed accertati nell'istruttoria svoltasi, ivi da ricomprendersi anche i danni derivanti dalla perdita di “chances”, come in atti specificata, e per l'effetto condannarla al risarcimento:
- per dei danni patrimoniali e non patrimoniali tutti (biologici, esistenziali, morali, Persona_1
vita di relazione, ecc.) spese sopportate e sopportande, con calcolo di quelle necessarie in base alla vita media, tenuto conto delle condizioni del soggetto, nella misura che si indica in complessivi €
2.500.000,00 o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia;
- per , per i danni patrimoniali e non patrimoniali tutti (perdita parentale, biologici, Controparte_2
anche iure proprio di natura psicologica e derivanti da stress post traumatico, esistenziali, morali, vita di relazione, perdita opportunità lavorative, ecc.), spese sopportate e sopportande, nella misura che si indica in complessivi € 600.000,00 o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia;
- per per i danni non patrimoniali tutti (perdita parentale, biologici, esistenziali, CP_4
morali, vita di relazione, ecc.), spese sopportate e sopportande, nella misura che si indica in complessivi € 300.000,00, o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia;
Piaccia quindi all'Ecc.mo Tribunale adito, in accoglimento della suindicata domanda ulteriore derivante dalla mancata sottoscrizione di completo, corretto e valido consenso informato, condannare la convenuta all'ulteriore risarcimento in favore di , in persona dei suoi genitori Persona_1 [...]
e , nonché di in proprio, di tutti i danni patrimoniali e CP_2 CP_1 Controparte_2
non patrimoniali, morali ed esistenziali in favore dei predetti attori per le causali di cui in narrativa degli atti di causa inerenti tale domanda, anche avuto riguardo ai danni conseguenti la perdita di chances già lamentata, nella misura ritenuta di giustizia ad istruttoria ultimata, da liquidarsi anche in via equitativa.
E così complessivamente nelle misure come sopra indicate o in quelle maggiori o minori ritenute di giustizia ad istruttoria ultimata, con interessi, rivalutazione e con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, sentenza esecutiva come per legge”.
Controparte_3
In via istruttoria come da memoria dep. 26/03/2025.
Nel merito:
“Affinche' piaccia all'Ill.mo Giudice del Tribunale di Firenze, contrariis reiectis,
Nel merito previo ogni opportun accertamento in ordine al corretto operato di , rigettare tutte le domande CP_5
di tutti gli attori così come avanzate e formulate in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in atti.
pagina 2 di 26 In denegata ipotesi
Di accertamento di qualsivoglia responsabilità dell' convenuta ridurre il risarcimento del CP_3 danno in base alle risultanze dell'espletanda CTU medico-legale.
In ogni caso
Con vittoria di spese ed onorari, oltre accessori del presente procedimento”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dopo aver espletato senza esito, la procedura di mediazione avanti all'Organismo di
Mediazione di Firenze (OCF) per due volte (numeri 1201/2018 e n. 382/2019 – V. All. 32 atto di citazione), con atto di citazione notificato in data 14.03.2019 i Sigg.ri e CP_1 [...]
quali genitori esercenti la potestà genitoriale sui figli minori e CP_2 Persona_1 [...]
, nonché i Sigg.ri e in proprio, convenivano in giudizio CP_4 CP_1 Controparte_2 dinnanzi al Tribunale di Firenze l' , in persona del Controparte_6
suo direttore pro-tempore, per sentir condannare la predetta al risarcimento dei Controparte_3 danni rispettivamente patiti per le ragioni tutte dedotte nell'atto introduttivo, sia nei confronti di
[...]
sia nei confronti di , e , così come meglio Per_1 Controparte_2 CP_1 CP_4
risultanti dai rispettivi atti di precisazione delle conclusioni riversati nel fascicolo nelle note scritte in sostituzione di udienza per il 27.03.2025 dep. il 26.03.2025.
Le domande degli attori concernevano le richieste risarcitorie in favore di a Persona_1
seguito delle lamentate colpose e plurime omissioni diagnostiche e terapeutiche, degli inappropriati trattamenti igienico, sanitari, terapeutici, farmacologici, diagnostici e chirurgici somministrati al piccolo all'interno della struttura di Firenze, in difformità Per_1 Controparte_3
della regola tecnica, delle linee guida e della ortoprassi, a seguito dei quali, il predetto Persona_1
è stato ridotto ad uno stato vegetativo assoluto con conseguenti danni al medesimo, ai genitori ed al fratello.
La domanda risarcitoria si estendeva anche alla mancata sottoscrizione di completo corretto e valido consenso informato ai trattamenti praticati, tutti effettuati e somministrati all'interno della predetta struttura Ospedaliera da parte del personale medico ivi operante nei confronti di Per_1
coprono il periodo temporale che va dal 2010 al 2013 in costanza del quale il piccolo
[...] Per_1
subì una serie di ricoveri cui fecero seguito scelte sia diagnostiche, sia terapeutiche, sia chirurgiche, censurate in citazione.
Instavano quindi nelle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento delle domande risarcitorie tutte qui avanzate nei confronti della convenuta, per i fatti di cui in narrativa del presente atto, condannare la stessa al risarcimento in favore degli pagina 3 di 26 attori a titolo di responsabilità contrattuale derivante anche da contatto sociale, di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi dagli attori,ivi da ricomprendersi, in ipotesi, anche la qui proposta domanda per i danni derivani dalla “perdita di chance”, come sopra specificata, spese sopportate e sopportande, anche con calcolo di quelle in futuro necessarie in relazione alle aspettative e condizioni di vita di nella misura che si indica in complessivi Persona_1
€4.200.000,00(quattromilionieduecentomila) o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia ad istruttoria ultimata con particolare riferimento per: ai danni patrimoniali e non Persona_1
patrimoniali tutti (biologici, esistenziali, morali, vita di relazione, ecc) spese sopportande con calcolo di quelle necessarie in base alla vita media tenuto conto delle condizioni del soggetto , nella misura che si indica in complessivi €2.500.000,00= o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia;
[...]
ai danni patrimoniali e non patrimoniali tutti (perdita parentale, biologici, anche iure CP_2
proprio di natura psicologica e derivanti da stress post traumatico, esistenziali, morali, vita di relazione, perdita di opportunità lavorative ecc) spese sopportate e sopportande , nella misura che si indica in complessivi €600.000,00 o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia;
CP_1
ai danni patrimoniali anche in relazione alla conseguente perdita lavorativa e non patrimoniali tutti
(perdita parentale, biologici, anche iure proprio di natura psicologica e derivanti da stress post traumatico, esistenziali, morali, vita di relazione), spese sopportate e sopportande , nella misura che si indica in complessivi €800.000,00= o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia;
[...]
ai danni non patrimoniali tutti (perdita parentale, biologici, esistenziali, morali, vita di CP_4
relazione, ecc.) spese sopportate e sopportande , nella misura che si indica in complessivi
€300.000,00= o in quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
Piaccia altresì in accoglimento della domanda ulteriore derivante dalla mancata sottoscrizione di completo, corretto e valido consenso informato, condannare la convenuta all'ulteriore risarcimento in favore di
[...]
e , di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, morale ed Per_1 Parte_1
esistenziale in favore degli attori per la causali di cui alla narrativa inerente tale domanda, anche avuto riguardo ai danni conseguenti la perdita di chance come sopra lamentata, a tal titolo, nella misura che sarà ritenuta di giustizia ad istruttoria ultimata, da liquidarsi anche in via equitativa. E così complessivamente nelle misura come sopra indicate o in quelle maggiori o minori ritenute di giustizia ad istruttoria ultimata, con interessi, rivalutazione e con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, sentenza esecutiva come per legge”.
Si costituiva in giudizio l' con propria comparsa, Controparte_3 contestando le domande degli attori ed in particolare, eccependo l'assoluta assenza di inadempimento da parte dei sanitari, sia con riferimento ai trattamenti sanitari e chirurgici somministrati al piccolo pagina 4 di 26 sia con riferimento all'asserita responsabilità per omesso o incompleto consenso informato, Per_1 sostenendo che tutti gli interventi effettuati nell'arco temporale preso in considerazione dalla domanda introduttiva, sarebbero stati eseguiti nel rispetto delle linee guida e che non vi sarebbe nesso di causalità tra la condotta tenuta dall'azienda ospedaliera e gli eventi dannosi.
Contestava altresì, sia le domande risarcitorie per mancato consenso informato, sia quelle per perdita di chances, contestando inoltre l'eccessività delle richieste in punto di quantum e concludendo per il rigetto delle domande attoree previo accertamento del corretto operato da parte della struttura ospedaliera chiamata in giudizio.
Con atto del 13/02/2023 il Sig. , divenuto maggiorenne in data 06.05.2022, si CP_4
costituiva in proprio nel giudizio, al fine di richiamare e fare proprie tutte le domande, gli atti, deduzioni, contestazioni, allegazioni anche documentali e in genere le difese tutte fino al presente momento svolte e spiegate anche in suo nome, vece e conto dai propri genitori sig.ri CP_1
e , nei confronti della convenuta, assumendole per il prosieguo come proprie, a Controparte_2
seguito del raggiungimento della maggiore età.
Istruita a mezzo di due distinte CTU, relative l'una alla situazione del piccolo l'altra Per_1
a quella dei suoi familiari, ed infine rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
23/03/2025, la causa entrava in decisione.
***
La prima Consulenza medico legale espletata in corso di causa, priva di vizi logici e metodologici e pertanto condivisa dal Tribunale, ha sostanzialmente confermato il nesso causale fra lo stato attuale del piccolo invalido al 100%, tetraplegico e non responsivo agli stimoli Persona_1
ambientali, ed i trattamenti ti praticati all'Ospedale Mayer.
Ai consulenti era chiesto di dare risposta ai seguenti quesiti:
“1)stabiliscano e dicano i periti di ufficio se i medici delle strutture sanitarie convenute abbiano agito o meno con diligenza, perizia e professionalità, tenuto conto delle doglianze formulate da parte attrice relativamente a Persona_1
2) ove si accertino errori, omissioni o, comunque, deficienze nelle condotte sanitarie in oggetto, dicano i periti d'ufficio se il comportamento commissivo od omissivo, eventualmente riscontrato, sia scusabile o meno in relazione al grado di complessità del caso in esame ed allo stato della tecnica e delle conoscenze nel settore specifico;
3) dicano se i medici si siano attenuti alle linee guida e/o alle pratiche consolidate proprie dello specifico settore in oggetto;
pagina 5 di 26 4) verifichino se gli interventi chirurgici posti in essere nel caso di specie siano stati preceduti da un corretto ed esaustivo consenso informato anche in ordine a possibili diagnosi differenziali, nonché in ordine alle conseguenze che il tipo di intervento poi in concreto eseguito avrebbe provocato sulle attuali condizioni di salute, di vita e di relazione di Persona_1
5) stabiliscano e dicano i periti d'ufficio se dagli errori od omissioni eventualmente accertate sia derivata la necessità di ulteriori trattamenti terapeutici e siano derivati in capo a – Persona_1
eventualmente, anche in termini di perdita di chance – danni fisici e/o postumi invalidanti, specificandone, eventualmente, natura e cause;
6) in punto di nesso causale, ove venissero in rilievo condotte omissive, i periti di ufficio dovranno compiere il c.d. giudizio controfattuale ovvero – come insegna la Suprema Corte – quell'operazione intellettuale, per cui, preliminarmente, si stabilisce e descrive ciò che è accaduto e, dopo aver accertato che cosa è successo (giudizio esplicativo), si stabilisce cosa sarebbe accaduto se fosse intervenuta la condotta doverosa (giudizio predittivo);
7) stabiliscano e dicano i periti se abbia riportato una menomazione dell'integrità Persona_1
psico – fisica soltanto temporanea od anche permanente;
8) nel caso di inabilità temporanea, determinino la durata, assoluta e/o parziale, della stessa;
9) nel caso di permanente menomazione, descrivano dettagliatamente gli effetti funzionali prodotti da tale menomazione, quantificando distintamente la sua incidenza sulla capacità lavorativa generica e specifica, sulla complessiva integrità psico – fisica e dando adeguata spiegazione delle diverse misure percentuali di incidenza della menomazione in relazione ai diversi effetti considerati;
tengano conto i periti di ufficio di eventuali trattamenti o interventi pregressi, valutandone l'incidenza;
10) ove possibile, specifichino altresì gli importi delle spese da ritenersi necessarie per provvedere alle cure e alle esigenze sanitarie e quotidiane di con calcolo previsionale in ordine alle Persona_1
sue aspettative di vita media futura;
11) ove possibile, accertino i periti dal punto di vista prognostico quale sia l'attesa di vita da riferire al caso di specie;
12) valutino i periti di ufficio la congruità delle spese mediche eventualmente documenta-te”.
Dalla CTU emerge quanto segue.
Dopo la dimissione del 27.11.2009:
“se da un lato il piccolo ha mostrato nei mesi successivi un buon recupero dello sviluppo Per_1 psicomotorio, senza apparenti manifestazioni neurologiche, dall'altro un controllo EEG effettuato a marzo 2010 (referto non presente in atti ma riportato nell'atto di citazione e nella lettera di dimissione del ricovero avvenuto il successivo dicembre 2010) evidenziava “attività parossistica in sede pagina 6 di 26 temporale sinistra”. Tale reperto, indicativo di un'attività elettrica anomala, con la sede più tipica di lesione in corso di encefalite erpetica” (pag. 61 C.T.U.).
Secondo ricovero avvenuto il 22.11.2010:
“In sostanza, proprio in considerazione del fatto che l'ipotesi diagnostica di tumore del polo temporale sinistro non fosse effettivamente fondata su elementi di certezza né altamente suggestivi di lesione espansiva neoplastica, è del tutto criticabile la condotta dei sanitari che in tale fase, senza procedere a giusta diagnosi differenziale, posero frettolosamente indicazione ad intervento neurochirurgico, programmandolo in breve tempo senza procedere ad ulteriore approfondimento diagnostico” (Pag. 64 e ss. C.T.U.).
“Non è stata eseguita, in sostanza, una adeguata e accurata diagnosi differenziale (im-portante stante la rilevanza delle ipotesi diagnostiche e soprattutto della scelta del miglior trattamento), anche alla luce delle immagini degli esami RMN, sulla base delle quali fu ipotizzata erroneamente una natura tumorale della lesione cistica mentre non fu presa in minima considerazione l'ipotesi che potesse trattarsi di un esito della pregressa encefalite erpetica.
In definitiva, la mancata rivalutazione delle immagini precedenti, ha indotto erroneamente i sanitari ad orientarsi verso un'ipotesi diagnostica in concreto molto poco plausibile e dunque ha condizionato la scelta terapeutica di intervenire chirurgicamente per asportare una lesione rivelatasi successivamente non oncologica. Non si tratta di una valutazione ex post, in quanto prima di procedure all'intervento in questione i sanitari avevano la possibilità di approfondire il quadro clinico e d'imaging semplicemente mediante un appropriato raccordo anamnestico (pregressa encefalite erpetica) e strumentale (EEG e precedente RMN).
Peraltro, occorre far presente anche che la modulazione della terapia farmacologica in atto con l'aggiunta del vigabatrin al momento del ricovero, ha determinato un miglioramento del quadro EEG, come emerge dal confronto con i tracciati del 22.11 e del 25.11, altro elemento che avrebbe dovuto indurre a proseguire un approccio farmacologico piuttosto che chirurgico della sintomatologia. I sanitari, invece, come detto, troppo frettolosamente, programmarono per il mese successivo l'intervento neurochirurgico, che fu infatti eseguito il 20.12.2010 con indicazione (secondo quanto si desume dalla diagnosi di ammissione) di “epilessia spasmi epilettici tumore polo temporale sinistro”.
Dunque, è di tutta evidenza che l'orientamento dei sanitari era proprio quello di trattare una presunta lesione neoplastica e non “..allo scopo di controllare le crisi epilettiche farmacoresistenti (non responsive a vigabatrin) e invalidanti” come sostenuto dai CCTT di parte convenuta secondo cui
“…era stato eseguito con indicazione epilettologica e non oncologica, era stata scelta una prima pagina 7 di 26 opzione meno invasiva (lesionectomia) anziché ricorrere direttamente alla lobectomia temporale che sarebbe stata altrettanto indicata”.
Ad ogni buon conto, anche volendo ammettersi in ipotesi che la scelta chirurgica fosse invece stata presa epilessia lesionale (come affermato da parte convenuta) e non per una ipotesi oncologica, occorre considerare che in caso di lesioni epilettogene non espansive (e dunque non peggiorative), il trattamento chirurgico viene riservato generalmente solo ai casi di forme resistenti a diversi e prolungati tentativi di controllo farmacologico, circostanze queste che non sussistevano in questa fase della vicenda clinica” (Pag. 64 e ss. C.T.U.).
Successivi ricoveri (a partire da quello del 03.01.2012) :
… “l'assistenza sanitaria era proseguita e orientata sempre soltanto verso una “epilessia focale sintomatica in paziente con pregresso intervento di asportazione di lesione del polo temporale sinistro, lieve ritardo dello sviluppo psicomotorio e del linguaggio”, che aveva richiesto la ripresa delle terapie anticomiziali proprio a gennaio 2012 per la comparsa saltuaria di episodi critici.
Al riguardo, giova ricordare che il criterio di farmaco-resistenza non deve essere inteso rigidamente, ma piuttosto considerato modulabile da bilanciarsi attentamente caso per caso. Nello specifico, risulta che furono effettuati tentativi di modulazione terapeutica anche con l'aggiunta di RE prima e di
, con miglioramento delle crisi. Pt_2
In occasione del ricovero di aprile 2012 presso la predetta clinica di Neurologia Pediatrica del i sanitari, pur prendendo atto dell'esame istologico relativo al materiale chirurgico prelevato CP_3 in occasione dell'intervento di asportazione della lesione del polo temporale sinistro, dimostrativo di esiti di encefalite, inspiegabilmente esclusero ancora una volta una probabile correlazione con la pregressa encefalite e programmarono invece un nuovo intervento neurochirurgico di craniotomia, ancora più invasivo del precedente, evidentemente nella convinzione a tale momento di risolvere soltanto in questo modo l'epilessia da cui era affetto il piccolo che ritenevano sempre in Per_1
rapporto con una lesione espansiva.
La decisione di intervenire chirurgicamente con un intervento altamente aggressivo e demolitivo, fu dunque presa anche questa volta in modo superficiale, di nuovo senza valutare le correlazioni anamnestiche e anatomo-elettro-cliniche e senza approfondire le cause della epilessia, che in effetti si era già giovata di una modulazione della terapia con aggiunta di ulteriori farmaci specifici e nonostante che l'EEG suggerisse ancora che l'origine degli episodi critici focali fosse in regione temporale sinistra, ovvero in corrispondenza della lesione parenchimale nota, asportata l'anno precedente.
pagina 8 di 26 Nel caso che ci occupa, in occasione del ricovero fissato a tal fine (che ebbe luogo dal 28.05.2012 al
30.05.2012), l'intervento programmato non poté però essere eseguito per la sussistenza di un quadro infettivo delle alte vie respiratorie, ma fu rinviato, indicandosi in diagnosi di dimissione “… Epilessia spasmi epilettici tumore polo temporale sinistro, gliosi reattiva sospetta encefalite Rasmussen”.
In tale occasione risulta, dunque, avanzato per la prima volta anche il sospetto diagnostico di encefalite di , che, come noto, rappresenta una forma infiammatoria estremamente rara ad Per_2 interessamento cerebrale, mediata da linfociti T tossici, in cui le crisi e l'infiammazione sono localizzate in un emisfero cerebrale;
dal punto di vista neuropatologico è caratterizzata dalla presenza di infiammazione, perdita neuronale, presenza di microglia attivata, noduli microgliali e gliosi.
A parere degli scriventi, nel caso di specie, tale ipotesi diagnostica non trovava a quel momento soprattutto giustificazione, sulla base dei reperti di imaging e istologici e degli elementi clinici (oltre alla bassa età di esordio, la sola presenza di epilessia focale non risultava correlata con altri segni generalmente associati, quali emiparesi ed emi-anopsia). Infatti, questa rara malattia infiammatoria cerebrale interessa in modo progressivo un emisfero cerebrale ed è caratterizzata da una unilateralità delle manifesta-zioni cliniche, sia epilettiche (con caratteristiche di epilessia farmacoresistente) che non epilettiche. Tale ipotesi, che fu presa invece in considerazione, avrebbe comunque dovuto essere confermata o esclusa con un follow-up sia clinico (alla fase acuta di peggioramento in queste forme segue una fase di stabilità clinica) che di imaging (con progressiva evidenza, monolaterale, di slargamento delle cavità liquorali ed atrofia corticale, immagini che non sono mai state riscontrate), soprattutto vista l'estrema invasività del trattamento chirurgico programmato, che proprio per questo motivo generalmente viene preso in considerazione in una fase successiva, solo dopo il fallimento di diversi e reiterate tentativi di modulazione farmacologica e all'esito di uno stretto follow-up clinico e strumentale” (Pag. 66 e ss. C.T.U.).
Carenza di consenso informato e analisi dell'intervento chirurgico eseguito il 26.07.2013 in occasione del ricovero del 25.07.2013 - ricovero del 04.08.2013.
Il 25 luglio 2013:
… “aveva luogo un ulteriore ricovero presso il reparto di Neurochirurgia del Meyer, per l'effettuazione del programmato intervento chirurgico, motivato all'ingresso, come emerge dalla cartella clinica, da “tumore temporale sinistro in epilessia”. Quanto sopra, contrasta con le affermazioni dei CCTT di parte convenuta, secondo i quali i sanitari, prima dell'intervento chirurgico, avrebbero posto come diagnosi alternativa la encefalite di , posto che la Per_2 diagnosi d'ingresso a tale momento era appunto soltanto “tumore temporale sinistro in epilessia”.
pagina 9 di 26 Al momento dell'ingresso in tale reparto le condizioni generali di erano così descritte in Per_1 cartella clinica “EON: sveglio, collaborante. Ritardo di linguaggio. MOE indenne. VII indenne.
Motilità presente ai 4 arti senza apparenti deficit”. Come programmato, il 26 luglio era eseguito l'intervento chirurgico di lobectomia temporale sinistra e amigdalo-oppocampectomia complete, preceduto dalla sottoscrizione da parte dei genitori di un modulo di “Consenso informato al trattamento neurochirurgico di lobectomia”, che è da ritenere carente e non adeguato alla tipologia e alla portata della procedura eseguita.
Da far presente inoltre che nella scheda relativa al predetto intervento si legge “epilessia farmaco- resistente secondaria a sospetta displasia temporale sinistra”.
Ciò detto, è da far presente che se all'epoca dei fatti non esistevano linee guida che indicassero o suggerissero un preciso ed univoco trattamento per una epilessia farmacoresistente, è pur vero che in casi simili era (e tutt'ora) è la scienza medica e le buone pratiche cliniche assistenziali ad orientare i sanitari e ad improntare la corretta Condotta terapeutica, seguendo un filo conduttore razionale dopo accertamento diagnostico della probabile causa e previo giusto bilanciamento tra rischi e benefici nel caso concreto, proprio al fine di privilegiare un trattamento più efficace in termini di maggiore beneficio e minore sacrificio.
Quanto sopra evidenziato, denota una gestione complessiva del caso incerta, superficiale e probabilmente priva delle giuste condivisioni delle scelte terapeutiche tra specialisti (infettivologi, neurologi e neurochirurghi che avevano ben nota la situazione clinica di , che in casi come Per_1
quello in questione devono essere prese collegialmente e secondo un approccio multidisciplinare e razionale, che nel caso sembra che sia mancato, come dimostra il fatto che alla dimissione del 30 maggio 2012 era indicata “..sospetta encefalite di Rasmussen”, che in occasione del successivo ricovero di luglio non viene più presa in considerazione, procedendosi ad un intervento chirurgico di lobectomia temporale completa con resezione completa di amigdala-ippocampo inclusiva della pregressa cavità chirurgica, motivato all'ingresso da “tumore temporale sinistro in epilessia” e in sede operatoria da “sospetta displasia temporale sinistra”, che è patologia malformativa presente fin dalla nascita.
Come emerge dalla documentazione agli atti, nell'arco di tempo intercorso tra questi due momenti, le crisi risultavano essersi ridotte per intensità e frequenza (come segnalato anche in una certificazione del 23.11.2012 a firma della Dott. , elemento che avrebbe dovuto piuttosto far Persona_3
propendere per ulteriori approcci farmacologici piuttosto che chirurgici, trattandosi di procedura altamente aggressive e destruente. Ad ogni modo, anche nella circostanza del nuovo ricovero,
l'informazione fornita ai genitori del bambino, secondo quanto desumibile dal modulo di consenso pagina 10 di 26 informato alla procedura chirurgica di “lobectomia temporale”, risulta del tutto carente e inadeguata, in considerazione della natura dell'intervento e della tecnica chirurgica realmente eseguita.
In un quadro del tutto incerto e senza una diagnosi di conseguenza fu attuato un trattamento non adeguato al caso, cioè un intervento chirurgico estremamente aggressivo e invasivo e non giustificato sulla base degli elementi clinici e strumentali che sussistevano a quel momento.
In sostanza, è stato eseguito un intervento neurochirurgico in assenza di una precisa diagnosi (non era stata neppure sospettata una patologia encefalica correlata alla pregressa infezione erpetica, che invece a quel momento era la più plausibile) e soprattutto, come detto, senza una adeguata informazione ai genitori anche riguardo alla estrema incertezza diagnostica. A conferma di ciò alla dimissione era formulata diagnosi di “epilessia generalizzata non convulsiva, con epilessia non trattabile”, senza alcuna menzione del tumore temporale sinistro che aveva motivato il ricovero, mentre l'esame istologico del materiale asportato evidenziava, dal canto suo, reperti istopatologici che
“… in un contesto clinico-radiologico coerente possono anche supportare la prospettata diagnosi di encefalite”.
In definitiva, è di tutta evidenza che già in occasione dei ricoveri del 2012 (precedenti al secondo intervento chirurgico) sussistevano gli elementi che deponevano per un più probabile quadro di esiti di pregressa encefalite erpetica, che essendosi peraltro parzialmente giovato delle terapie farmacologiche eseguite, rendevano più indicata la prosecuzione, con eventuale modulazione, della terapia farmacologica in atto, rispetto al trattamento chirurgico invasivo e altamente destruente come quello eseguito il 26 luglio 2013”.
“Nel caso di specie, si ribadisce, tutti gli elementi a disposizione (anamnestico, clinico, radiologico e istopatologico) orientavano per un più che probabile quadro neurologico correlato alla pregressa encefalite erpetica, piuttosto che ad una encefalite di altra natura tipo quella di , peraltro Per_2
molto rara, che invece inspiegabilmente fu sospettata e ancor meno per una lesione neoplastica, di fatto dimostratasi inesistente sin dal primo intervento chirurgico eseguito a dicembre 2010.
Oltre a ciò, sempre con riferimento al noto dato anamnestico dell'encefalite erpetica, un'altra rilevante criticità è rappresentata dalla mancata effettuazione preoperatoria di una profilassi con acyclovir per scongiurare una possibile riattivazione erpetica, come poi puntualmente si è verificata.
Infatti, dall'esame della documentazione sanitaria emerge che il giorno 01.08 il bambino presentò febbre accompagnata da tosse e due episodi di vomito e ciononostante in medesima giornata, del tutto imprudentemente, fu dimesso dal in “condizioni buone, vigile e reattivo, collaborante. CP_3
Faringe Modicamente arrossato. linfonodale indenne. Eupnea. MV ben trasmesso senza CP_7
rumori patologici. Esami ematici mi-nima elevazione degli indici di flogosi. Infezione delle prime vie pagina 11 di 26 aeree di probabile natura virale”, senza prescrizione di assumere alcuna terapia se non al persistere della febbre “in questo caso da domani 9 ml x2 volte al giorno”. Parte_3
Dopo soltanto tre giorni e cioè il 04.08 il bimbo fu nuovamente ricoverato presso il reparto di
Neurologia del predetto nosocomio con diagnosi di “crisi convulsiva in paziente sottoposto a lobectomia temporale sinistra”, ove era avviata terapia antibiotica in quanto il bambino si presentava “iperpiretico…. frequenti episodi critici” per cui veniva incrementata terapia con dintoina e inserito midazolam in continuo.
La TC cranio evidenziava aree di alterato segnale adiacenti al cavo chirurgico, ipodense come da evoluzione in senso ascessuale, per cui il bambino era trasferito in rianimazione ove nel sospetto di una riattivazione dell'infezione virale da HSV era aggiunto in terapia acyclovir in associazione ad antibiotici ed antifungini.
Il peggioramento del quadro neurologico con incremento della pressione intracranica e con insufficienza respiratoria rese necessario un intervento di decompressione con rimozione di opercolo osseo e apposizione di drenaggio liquorale, in occasione del quale era rilevato marcato edema della corteccia cerebrale.
L'esame istologico effettuato sul materiale operatorio evidenziava diffuso denso infiltrato infiammatorio e le indagini eseguite su liquor dimostravano positività per PCR HSV1 e gli ulteriori accertamenti di laboratorio evidenziavano anche positività dei galattomannani, compatibile con infezione fungina.
Seguivano confezionamento di tracheostomia e posizionamento di PEG e successivamente l'intervento chirurgico di riposizionamento dell'opercolo osseo e a seguire il bimbo era trasferito di nuovo presso il reparto di Neurologia.
Nei giorni successivi le condizioni cliniche generali, soprattutto neurologiche, rimanevano gravi e il 16 ottobre il bambino era dimesso e trasferito presso una 45.-struttura riabilitativa in “Stato vegetativo, esito di meningo-encefalite in paziente con pregresso intervento di asportazione di lesione nel polo temporale sinistro (2010), successiva lobectomia temporale sinistra (2013), lieve ritardo dello sviluppo psicomotorio e disturbo del linguaggio. Pregressa encefalite erpetica (2009)”. (Pag. 69 e ss. C.T.U.).
“... totalmente inadeguata l'informazione fornita ai genitori di prima del predetto Per_1
intervento chirurgico, soprattutto a fronte della natura e della portata della procedura e dei possibili rischi complicanze e della incertezza diagnostica del quadro clinico” (Pag. 73 e ss. CTU).
Conclusioni sulle scelte operate in occasione del ricovero 25.07.2013:
“in definitiva, avuto riguardo al ricovero del 25 luglio 2013 è da ritenere che:
pagina 12 di 26 - non trovava indicazione, a quel momento, l'intervento chirurgico di lobectomia temporale anteriore sinistra e di ippocampectomia completa;
- risulta totalmente inadeguata l'informazione fornita ai genitori di prima del predetto Per_1
intervento chirurgico, soprattutto a fronte della natura e della portata della procedura e dei possibili rischi complicanze e della incertezza diagnostica del quadro clinico;
- fu omessa la terapia con acyclovir prima dell'intervento chirurgico in questione, che invece, come detto fu eseguita in occasione del primo intervento chirurgico effettuato a dicembre 2010, proprio perchè indicata;
- la dimissione avvenuta il 1 agosto 2013, nonostante che il bambino avesse presentato la notte precedente febbre associata a uno stato infettivo delle vie aeree, è da ritenere imprudente.
Alla predetta incongrua assistenza sanitaria che ha di fatto caratterizzato l'intera vicenda clinica, sono da ascriversi le successive complicanze sia infettive (sovrainfezione batterica e fungina seguita da riattivazione encefalitica erpetica) che organiche (ipertensione liquorale ed endocranica, intervenute nel post-operatorio), che hanno richiesto ulteriori interventi e successive procedure invasive (decompressione con apposizione di drenaggio liquorale, rimozione di opercolo osseo e successive suo riposizionamento, tracheostomia e PEG) che hanno notevolmente aggravato il danno encefalico e sicuramente allungato il decorso della malattia” (pagg. 73 e ss. c.t.u.).
NE AL
“Ciò detto, sotto il profilo causale è da ritenere inequivocabile la sussistenza di un nesso tra le sopra descritte condotte incongrue (come detto innescate dalla prima fase critica di sottovalutazione del quadro strumentale RM e di quello anamnestico sin dai ricoveri del 2009 e del 2010 a cui si è aggiunta un'assistenza sanitaria incongrua sia nel 2012 che nel 2013) e la gravissima patologia encefalica da cui è attualmente affetto il piccolo rappresentata da un quadro di Per_1 tetraparesi spastica e stato vegetativo” (Pag. 74 e ss. C.T.U.)
GIUDIZIO CONTROFATTUALE
Con riguardo al giudizio controfattuale, è da ritenere che un diverso trattamento della epilessia e una diversa assistenza sanitaria rispetto a quella posta in essere in occasione dei suddetti ricoveri avrebbe consentito un decorso differente da quello che poi in effetti si è avuto, pur dovendosi ritenere del tutto attendibile che alla encefalite erpetica insorta nel 2009 sarebbe residuato un danno biologico permanente, conseguente agli esiti gliotici in regione temporale sinistra” (Pag. 74 e ss. C.T.U.).
VALUTAZIONE MEDICO LEGALE DEL DANNO SUBITO DA Persona_1
CONCLUSIONI C.T.U.:
pagina 13 di 26 “Ciò posto, sulla base di ogni elemento di giudizio raccolto e su riportato, per quanto attiene alla valutazione medico-legale degli attuali postumi anatomo-funzionali, è da far presente che questi sono da considerare ormai stabilizzati stante il tempo trascorso dagli eventi in questione e che determinano una menomazione dell'integrità psico-fisica del soggetto che causa un danno biologico da valutare nella misura del 100%.
Procedendosi, dunque, a valutare il danno biologico riconducibile alle condotte incongrue dei sanitari del che a vario titolo ebbero in cura e che hanno nel loro insieme CP_3 Per_1
determinato importanti alterazioni anatomiche encefaliche con rilevante e irreversibile compromissione delle funzioni neurologiche del piccolo, tenuto conto della complessa vicenda clinica, delle attuali condizioni cliniche del bambino nonché della patologia infettiva iniziale che lo aveva colpito (encefalite erpetica), che aveva portato al primo ricovero presso l'Ospedale Mayer di
Firenze nel 2009 e che non era guarita con restitutio ad integrum ma con esiti anatomici in regione temporale sinistra con secondarie alterazioni elettriche focali manifestatesi prima del ricovero di novembre 2010 - rendendo del tutto credibile che ad esse sarebbero comunque residuati postumi anatomo-funzionali- è da ritenere che alle predette condotte sanitarie incongrue, complessivamente considerate, possa essere ricondotto un danno biologico permanente del 90%, come differenziale a base 10%, con riferimento alle “Linee guida per la valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico” della che consente di collocare nello stadio 1 i probabili esiti della Pt_4
encefalite erpetica del 2009.
Per gli stessi motivi altrettanto difficile risulta la valutazione del danno biologico tem-poraneo.
Tuttavia, tenuto conto dell'iter clinico del caso del quo e dell'età del paziente, è possibile, in via orientativa riconoscere un periodo di inabilità temporanea totale di 9 mesi (corrispondenti ai ricoveri ospedalieri del 2013 e alla degenza presso la struttura di riabilitazione)” (Pag. 74 e ss. C.T.U.).
“... la patologia neurologica che oggi af-fligge determina una compromissione totale Per_1 dell'integrità psico-fisica del giocane e configura, come detto, una invalidità permanente del 100%, che è in massima parte conseguenza dell'assistenza sanitaria incongrua prestata al piccolo dai sanitari dell'Ospedale Meyer, risultando infatti in nesso di causalità con questa.
Per converso, va altresì considerata, come elemento di valutazione ai presenti fini, an-che la contrazione dell'aspettativa di vita conseguita all'evento lesivo de quo, dovendosi considerare che la prognosi della grave patologia che affligge dipende da diversi fattori ma che, non Per_1
sussistendo al momento altre comorbilità accertate, in assenza di eventi inattesi e imprevedibili, può essere stimata, intorno a 35-40 anni” (Pag. 75 CTU).
pagina 14 di 26 “difficile risulta la valutazione del danno biologico temporaneo. Tuttavia, tenuto conto dell'iter clinico del caso del quo e dell'età del paziente, è possibile, in via orientativa riconoscere un periodo di inabilità temporanea totale di 9 mesi (corrispondenti ai ricoveri ospedalieri del 2013 e alla degenza presso la struttura di riabiliazione)” (Pag. 75 CTU).
Il nesso di causalità è conclamato, come anche l'imperizia e negligenza dei sanitari che hanno operato, in relazione al danno subito dal piccolo e sventurato e dell'intera sua famiglia Persona_1
e, con ciò, la piena responsabilità dell' convenuta, di cui deve rispondere in questa sede. CP_3
***
Sul risarcimento del danno per si osserva che la CTU è chiara nell'affermare Persona_1
una sua invalidità permanente nella misura del 100% ed un corrispondente danno biologico, valutando poi che alle incongrue condotte sanitarie, complessivamente considerate, possa essere ricondotto un danno biologico permanente del 90%, come differenziale a base 10%, in considerazione della patologia infettiva iniziale che lo aveva colpito (encefalite erpetica), che aveva portato al primo ricovero presso l'Ospedale Mayer di Firenze nel 2009 e che non era guarita con restitutio ad integrum ma con esiti anatomici in regione temporale sinistra con secondarie alterazioni elettriche focali manifestatesi prima del ricovero di novembre 2010 - rendendo del tutto credibile che ad esse sarebbero comunque residuati postumi anatomo-funzionali.
Ebbene, la valutazione consulenziale ha quindi stabilito la percentuale di danno differenziale attribuibile alla responsabilità dei sanitari. Nei casi come quello in esame, “la stima del danno alla salute patito da chi fosse portatore di patologie pregresse richiede innanzitutto che il medico legale fornisca al giudicante una doppia valutazione: -) l'una, reale e concreta, indicativa dell'effettivo grado percentuale di invalidità permanente di cui la vittima sia complessivamente portatrice all'esito dell'infortunio, valutato sommando tutti i postumi riscontrati in vivo e non in vitro, di qualunque tipo e da qualunque causa provocati;
-) l'altra, astratta ed ipotetica, pari all'ideale grado di invalidità permanente di cui la vittima era portatrice prima dell'infortunio […] Una volta stabilito il grado di invalidità permanente effettivo patito della vittima, e quello presumibile se il sinistro non si fosse verificato, la liquidazione del danno non può certo avvenire sottraendo brutalmente il secondo dal primo, applicando (erroneamente) il criterio del frazionamento della causalità materiale. Il risarcimento del danno alla salute, infatti, sia quando è disciplinato dalla legge, sia quando avvenga coi criteri introdotti dalla giurisprudenza, avviene comunque con modalità tali che il quantum debeatur cresce in modo più che proporzionale rispetto alla gravità dei postumi: ad invalidità doppie corrispondono perciò risarcimenti più che doppi. Ne consegue che tale principio ne resterebbe vulnerato se, nella stima del danno alla salute patito da persona già invalida, si avesse riguardo solo pagina 15 di 26 al "delta", ovvero all'incremento del grado percentuale di invalidità permanente ascrivibile alla condotta del responsabile. Sono infatti, le funzioni vitali perdute dalla vittima e le conseguenti privazioni a costituire il danno risarcibile, non certo il grado di invalidità, che ne è solo la misura convenzionale: e poiché le suddette sofferenze progrediscono con intensità geometricamente crescente rispetto al crescere dell'invalidità, l'adozione del criterio sostenuto dalla società ricorrente condurrebbe ad una sottostima del danno, e dunque ad una violazione dell'art. 1223 c.c. D'una persona invalida al 60%, che in conseguenza d'un fatto illecito divenga invalida al 70%, non si dirà che ha patito una invalidità del 10%, da liquidare con criteri più o meno modificati rispetto a quelli standard. Si dirà, al contrario, che, sul piano della causalità materiale, ha patito una invalidità del
70%, perché questa è la misura del suo stato attuale di salute, e tale invalidità occorrerà innanzitutto trasformare in denaro. Dopodiché, essendo una parte del suddetto pregiudizio slegata eziologicamente dall'evento illecito, per una stima del danno rispettosa dell'art. 1223 c.c. non dovrà farsi altro che trasformare in denaro il grado preesistente di invalidità, e sottrarlo dal valore monetario dell'invalidità complessivamente accertata in corpore” (cfr. Cass. civ., sez. III, 11/11/2019, n. 28986).
Di conseguenza, il danno biologico permanente subito dal paziente derivante da errore medico dovrà essere calcolato liquidando dapprima l'intero danno non patrimoniale nella sua interezza, al quale dovrà essere sottratta la liquidazione della preesistente invalidità. Nel caso, sottraendo dal 100% di invalidità permanente riscontrata a carico del paziente il 10% derivante dalla preesistente morbidità, liquidata in base ai parametri elaborati nelle Tabelle per il risarcimento del danno non patrimoniale del
Tribunale di Milano, trattandosi di vicenda tutta precedente e di danno consolidatosi prima dell'entrata in vigore del P.P.R. n. 12/2025, con riferimento all'età di al momento del predetto Per_1
consolidamento del danno: 4 anni.
È dovuto il danno per l'inabilità temporanea come individuato e stimato in CTU, nei valori massimi data l'enormità del danno.
Parte attrice ha inoltre richiesto il risarcimento del danno patrimoniale futuro derivante dalla diminuzione della così detta capacità lavorativa generica.
Orbene, la ricostruzione del sistema risarcitorio nell'ambito del danno alla persona, operata dalla nota sentenza della Corte Costituzionale n. 184/1986, vede coincidere il danno “patrimoniale od economico” con il “lucro cessante da invalidità lavorativa in concreto incidente sulla capacità di guadagno del danneggiato” con una visione completamente antitetica ai redditi “figurati” o alle
“presunte diminuzioni di guadagno” sui quali in precedenza si misurava la riduzione di una altrettanto
“fittizia” capacità di lavoro.
pagina 16 di 26 Se tale era la domanda svolta da parte attrice, vale a dire comprensiva anche del riconoscimento del diritto al risarcimento per la perdita della capacità di produrre reddito, danno di tipo patrimoniale, e per tale viene senz'altro in questa sede qualificata, essa deve essere in questa parte rigettata, in quanto mancante proprio dell'indefettibile presupposto della concreta incidenza sulla capacità di guadagno del danneggiato. Del resto nel caso manca completamente, proprio per la specificità del danno subito da un bambino di 4 anni, qualsiasi elemento utile ad un giudizio prognostico presuntivo, sempre oggetto di necessaria e rigorosa prova, che possa convertire la capacità lavorativa generica, ordinariamente ricompresa nel danno non patrimoniale, in un danno patrimoniale.
Deve invece rilevarsi che la riferita CTU medico legale, come già esaminato, indicava postumi permanenti che menomano l'integrità psicofisica del leso nella misura del 100%. La CTU, ha quindi sostanzialmente individuato in detta percentuale il danno definitivamente subito dall'attore, in ordine al quale deve essere considerato il profilo attinente alle conseguenze ulteriori, ridondanti in depauperamenti delle possibilità realizzative della persona, fra cui la perdita di capacità lavorativa generica e le chance ad essa collegate. Tale chiarimento consente di ritenere, che nel caso de quo si è effettivamente venuta a determinare una fortissima e irrimediabile perdita nella sfera della salute dell'individuo: bene unico, non scomponibile e che semmai compendia, tra l'altro, anche la così detta capacità generica di lavoro. Cosicché, lungi dal riconoscere autonoma rilevanza alla capacità lavorativa generica, è senz'altro possibile intervenire nella fase dinamica di valutazione del danno, aumentando della correlativa massima percentuale il valore del punto tabellare in considerazione dei riflessi che le menomazioni derivanti dal sinistro, in sintonia con quanto indicato dalla CTU, hanno prodotto sulle attività realizzatrici dell'uomo, fra cui la (così ormai impropriamente detta) capacità generica di attendere ad un lavoro.
Non è dovuto a il risarcimento per il mancato consenso informato, non potendo Per_1
ovviamente esprimerlo ed essendo le voci di danno derivate da tale mancanza già ampiamente compendiate nella misura risarcitoria prevista.
Il danno patrimoniale emergente per il sostenimento di spese relative alle cure, assistenza e riabilitazione sono state sostenute dai genitori di e non evidentemente da lui, documentate Per_1
fino a tutto il corso del presente giudizio, non può essergli riconosciuto.
Per quanto attiene al danno patrimoniale futuro, cioè le spese da sostenere in futuro per la prosecuzione delle cure e dell'assistenza di per garantire una buona qualità di vita, tenendo Per_1
conto, come indicato dalla CTU, della concreta patologia, radicalmente invalidante e non suscettibile di miglioramento, ma invece suscettibile di peggioramento se non adeguatamente controllata, deve richiamarsi il dato di fatto della necessità per tutta la vita di di idonea terapia farmacologica, Per_1
pagina 17 di 26 assistenza personale continuativa in ogni atto della sua vita quotidiana, frequente effettuazione di terapia riabilitativa, nonché di eventuali presidi/interventi e tecnologie di supporto specifici (veicoli speciali, abbattimento di barriere architettoniche, sollevatore montascale etc) qualora se ne dimostrasse la necessità in concreto.
Tale presupposto appare valido al fine di riconoscere per questa voce di danno la titolarità dello stesso al risarcimento. Per_1
La stima complessiva dei relative costi è certamente di difficile quantificazione in questa sede, e tuttavia non impedita nell'ottica di una valutazione che non può che essere equitativa, nell'individuazione quali elementi utili, come suggerito dalla CTU (pag. 77), da un lato il costo medio delle terapie e delle prestazioni e cure assolutamente necessarie (assistenza personale e infermieristica, trattamenti FKT, terapia farmacologica), ponendo al riguardo come base di riferimento in via orientativa quelle già sostenute, da considerare superiori nel futuro per l'aumento dei prezzi, dall'altro l'età del soggetto e l'aspettativa di vita come prospettata, a partire dall'età raggiunta dal danneggiato alla prolazione della presente sentenza che, tenendo conto delle spese già occorse, si pone come spartiacque per quelle future.
Pertanto nato il [...], bambino di 4 anni al tempo del fatto costitutivo, Persona_1
che ha subito una menomazione della propria integrità fisiopsichica del 100%, in base alle tabelle del
Tribunale di Miliano 2024 vedrebbe trasformata in denaro la sua invalidità come segue
A.
100% € 1.769.085,00 mentre il grado preesistente di invalidità del 10% viene monetizzato come segue
B.
10% € 48.308,78 in entrambi i casi con i massimi aumenti previsti.
Dunque il danno differenziale ammonta
A – B = € 1.720.777,00
La seguente Tabella darà conto della liquidazione delle voci ammesse come sopra motivate.
Danno non patrimoniale differenziale, comprensivo degli 1.720.777,00 aspetti anatomo-funzionali e relazionali e della sofferenza soggettiva Inabilità temporanea liquidazione pro die per il danno 46.575,00 non patrimoniale (270 gg x €172,50) Danno patrimoniale futuro, spese da sostenere in futuro 500.000,00 per la prosecuzione di cure e assistenza In totale 2.267.352,00
***
pagina 18 di 26 La seconda CTU disposta in causa ha avuto ad oggetto l'accertamento dell'eventuale danno psichico lamentato dai familiari di il padre la madre ed il Per_1 Controparte_2 CP_1
fratello CP_4
Sul conto di nato il [...], la CTU riferisce che “Alla luce delle Controparte_2
risultanze degli accertamenti clinici e psico-diagnostici, il Sig. risulta affetto da un Controparte_2
DISTURBO DELL'ADATTAMENTO, sottotipo con ansia e umore depresso misti, evolutosi in cronicizzazione, secondo i criteri dia-gnostici riferibili al DSM V. - La sintomatologia rilevata nel corso dell'iter accertativo riconosce come precipua causa etiologica - in assenza di elementi che possano far supporre la presenza di caratteristiche abnormi a carico della personalità del Soggetto esaminato (o la presenza di una condizione di sofferenza mentale clinicamente rilevante in epoche precedenti agli eventi vitali descritti tale da potersi configurare un'attuale condizione di disagio psichico rappresentativa di un aggravamento di un disturbo mentale pre-esistente) - la psicotraumaticità delle condizioni sanitarie in cui versa da anni il figlio secondogenito (conseguenti alle note gravissime e stabilizzate lesioni cerebrali di cui risulta affetto e da cui è derivato il marcato livello di disautonomia dello Stesso). ... Nel caso, è rilevabile un disagio clinicamente significativo, che si ripercuote nega-tivamente sul livello di funzionamento sociale (con minore interessamento a ca-rico delle performances lavorative). I confini tra sé e gli altri possono essere insta-bili, il funzionamento dell'Io appare irregolare associandosi tale osservazione ad una difficoltà di controllo degli impulsi.
L'esame di realtà è presente ma i mecca-nismi di difesa utilizzati per far fronte alle angosce depressive si alternano tra ar-caici ed evoluti. - Per quanto concerne l'assetto psicologico e la personalità a carico del Periziando si evidenzia (come è stato già in precedenza rilevato) una importante tendenza all'isolamento, al pessimismo e alla chiusura associata a labilità emotiva ed insi-curezza configurandosi in tale dominio un danno di livello medio. ... Relativamente al livello di funzionamento nel contesto familiare si evidenzia una perturbazione in senso peggiorativo del desiderio di intimità con il coniuge associato a sentimenti di fallimento con scarsa propensione a programmare periodi di evasione e tendenza all'isolamento riconducibile ad un danno medio. ... A carico del Controparte_2
è stata repertata una marcata e duratura alterazione della funzione ipnica (soprattutto pertinente l'elevata frequenza di risvegli prema-turi a cui, spesso non segue la ripresa dell'addormentamento) ...
Sulla scorta delle informazioni acquisite si è assistito ad una significativa diminuzione delle attività ricreative che si innesta all'interno di una pervasiva e marcata inclinazione ad isolarsi dai comuni contesti socio-relazionali. - L'indagine dell'area pertinente le attività di autorealizzazione (la più ampia e com-plessa nella quale rientrano diverse attività: sessuale, lavorativa, la progettualità e le aspettative) pone in risalto la drastica diminuzione dell'attività sessuale (grave decremento della pagina 19 di 26 frequenza dei rapporti e del tono libidico) associata ad un decremento della progettualità e delle aspettative.
Da quanto sopra, ... tenuto conto dell'entità della compromissione delle cosiddette aree di funzionamento del soggetto, con specifico riguardo al suo stato di benessere fisico-psichico, alle consuete attività, anche soltanto potenziali, non escluse quelle del tempo libero e di svago, il disturbo psichico rilevato al Sig. determina una compromissione del suo funzionamento in Controparte_2
ambito sociale, lavorativo e personale, da valutare di grado moderato, che configura una menomazione dell'integrità psichica valutabile in misura del 10%”.
La CTU riconosce poi la Sig.ra CP_1
nata il [...], “affetta da un Disturbo dell'Adattamento, sottotipo con an-sia e
[...]
umore depresso misti, cronico, che riconosce come precipua causa etiologica (non essendo stati repertati elementi significativi di una costituzione abnorme relativamente alla Personalità del Soggetto esaminato) la psicotraumaticità degli eventi sanitari patiti dal figlio secondogenito, esitanti nell'attuale gravissima condizione di disabilità ... Il quadro clinico infine appare difficilmente modificabile in futuro in base ad una valutazione sostanzialmente negativa dei fattori prognostici
(tempo intercorso dall'esordio dei sintomi, mediocre risposta a un trattamento farmacologico ade- guato, persistenza dello stimolo lesivo che ha condotto all'insorgenza dei sintomi). ... Per quanto concerne il Danno Psichico, la Persona esaminata presenta una sinto-matologia di media entità
(assimilabile alla «Classe III» dell' corrispondente, nel caso Controparte_8
specifico, ad un Danno Psichico di grado Moderato ed in cui il livello di funzionamento risulta normale solo in alcune fun-zioni concernenti: corretto svolgimento delle attività quotidiane, adeguatezza del comportamento sociale, capacità di concentrazione e di adattamento). - Con riferimento a quanto sopra, si evidenzia un disagio clinicamente significativo in grado di riverberarsi negativamente sul livello di funzionamento sociale. Appare incostante la capacità di porre dei confini tra sé e gli altri e tale condizione è inscri-vibile nel contesto di una difficoltà di autocontrollo
(riguardante il livello di funzio-namento dell'Io) sulla personale realtà interna tesa a mitigare contenuti ango-sciosi e il dolore psichico da cui possono conseguire momentanee difficoltà di controllo degli impulsi. ... Lo studio dell'assetto psicologico e della personalità della Perizianda pone in ri-salto
(come già precedentemente riportato) una rilevante tendenza all'isolamento associata all'ingente difficoltà di prospettare in modo positivo il proprio futuro evi-denziandosi, inoltre, labilità emotiva ed insicurezza. Le presenti osservazioni indi-cano, in riferimento all'area indagata un danno di livello medio. - L'indagine del livello di funzionamento della [NEN. SER.] in ambito familiare pone in risalto un livello medio di danno evidenziandosi in merito allo specifico argo-mento una perturbazione in pagina 20 di 26 senso defettuale del desiderio di intimità con il co-niuge associato a sentimenti auto-colpevolizzanti oltre alla rilevazione di uno scarso interesse a programmare periodi di evasione e una tendenza all'isolamento (già, peraltro, precedentemente descritta). ... Il Soggetto esaminato evidenzia una persistente alterazione della funzione ipnica (risvegli notturni spesso indotti dalla necessità di movimentazione del IG Se-condogenito a cui, soventemente, non segue una ripresa dell'addormentamento e malgrado venga riferita da tempo l'assunzione di medicamenti ad azione ipnoin-ducente) in grado di interferire con la corretta esecuzione delle comuni attività della vita quotidiana. - Per quanto riguarda la possibilità di svolgere attività ricreative nel Soggetto peri-ziato appare rilevante il riscontro della marcata restrizione delle attività potenzial-mente in grado di produrre gratificazione emotiva conseguente ad una diminu-zione della percezione di interesse nel cimentarsi delle stesse collocabile, comun-que, in un contesto di perdurante inclinazione ad isolarsi dai comuni contesti so-cio-relazionali. - L'analisi del funzionamento delle attività di autorealizzazione
(in cui si considerano diverse attività: sessuale, lavorativa, la progettualità e le aspettative) pone in risalto sia una rarefazione della frequenza dei rapporti sessuali conseguente ad un importante attenuazione del tono libidico. Deve, infine, essere sottolineata la forzata cessazione delle attività lavorative (dettata – come è noto – dalle pressanti necessità assistenziali del IG ) a Persona_4
cui è andata incontro la Peri-zianda. In questo caso (prescindendo, ovviamente, dal danno derivato dalla per-dita economica) si deve prendere in considerazione il danno indotto dalla mancata realizzazione personale in grado di esacerbare vissuti di menomazione e di isolamento, foriera, inoltre, della rilevante diminuzione delle personali capacità progettuali e delle aspettative vitali.
... il disturbo psichico rilevato alla Sig.ra è collocabile in un range medio-grave ed è CP_1 da valutare, in considerazione dell'età del soggetto, già strutturato sotto il profilo della personalità e modalità di funzionamento psichico, nella misura del 16%”.
Sul fratello di MA, nato il [...], la CTU così si esprime: “Il CP_4 giovane risulta affetto da un DISTURBO DELL'ADATTAMENTO sot-totipo con ansia CP_4
e umore depresso, evolutosi in cronicizzazione. ... Il nesso di causa fra l'insorgenza del predetto disturbo e i fatti oggetto del presente procedimento appare chiaro: non erano presenti preesistenze dal punto di vista psichiatrico, esiste una stretta relazione temporale fra l'evento e l'insorgenza dei sintomi, il potenziale psicotraumatizzante dell'evento e delle sue conseguenze è fra quelli compresi tra le possibili cause ed inoltre il quadro clinico appare apprez-zabile attraverso gli specifici accertamenti specialistici. ... Facendo riferimento all'attuale quadro clinico e alle risultanze dei test psicodiagnostici, si delinea un disagio clinicamente significativo in grado di riverberarsi negativamente sul livello di funzionamento sociale (sebbene - almeno in attualità - sia riscontrabile pagina 21 di 26 un'apparente buona tenuta della capacità di assolvere le mansioni lavorative). I confini tra sé e gli altri non appaiono costantemente delineati, con un livello di funzionamento dell'Io spesso deficitario;
è, inoltre, repertabile la persistente difficoltà di controllo degli impulsi (frequente percezione di sentimenti di ostilità sia in ambito familiare che in altri contesti socio-relazionali).
L'esame di realtà non risulta sostanzialmente intaccato;
i meccanismi di difesa tesi a fronteggiare le angosce depressive appaiono prevalentemente rappresentati da meccanismi più primitivi apparendo, infatti, meno utilizzati i meccanismi più evoluti. - Relativamente all'assetto psicologico e alla personalità a carico del Periziando sono repertabili la preponderante inclinazione all'evitamento delle relazioni sociali (con tendenza all'introversione e alla percezione di sentimenti di ostilità), pessimismo
(associato ad insoddisfazione per la personale condizione esistenziale), difficoltà nella capacità di regolare le personali manifestazioni affettive, sperimentazione di impulsi connotabili in senso aggressivo (che al momento attuale appaiono ancora controllabili grazie alle preponderanti tendenze intrapunitive) e pervasiva inquietudine configurandosi in tale dominio un danno di livello medio. -
Relativamente al livello di funzionamento nel contesto familiare si evidenziano ingenti e perduranti difficoltà relazionali con la coppia genitoriale e scarso interesse a programmare periodi di evasione.
... E' stata riscontrata una rilevante e duratura alterazione della funzione ipnica (rappresentata da frequenti risvegli prematuri non indotti da stimoli esterni con associata difficoltà nella ripresa dell'addormentamento) che appare in grado di interferire (sebbene in modo non eccessivamente marcato) con la capacità di svolgere correttamente le attività lavorative. - In base alle informazioni fornite dall'Esaminando è rilevabile una marcata diminuzione delle attività ricreative (che si inscrive in un contesto percettivo ed affettivo pervaso da una preponderante inclinazione ad isolarsi dai comuni contesti socio-relazionali). - Per quanto concerne l'esame del funzionamento delle attività di autorealizzazione (considerano in tale ambito l'attività sessuale, l'attività lavorativa [che nei soggetti minorenni trova corrispondenza nelle attività scolastiche], la progettualità e le aspettative) non è rilevabile una reale diminuzione della frequenza dei rapporti sessuali né un consistente decremento del tono libidico. Nella presente area di funzionamento deve essere rilevata l'interruzione della frequenza scolastica (conseguente ad un riferito decremento del rendimento scolastico e di cui, già precedentemente, sono state discusse le dinamiche sottostanti) che ha condotto il Periziando ad intraprendere l'attività lavorativa. In riferimento alla presente decisione è necessario ponderare anche la presenza di un danno indotto da una possibile mancata realizzazione personale in grado di esasperare i vissuti di menomazione (che, già presenti in attualità, potrebbero andare incontro ad una probabile accentuazione) e di isolamento rispetto al gruppo dei pari, indicativa, comunque, di un'attuale consistente diminuzione delle personali capacità progettuali e della capacità strategica di pagina 22 di 26 modulazione dei personali comportamenti tesi al perseguimento di obiettivi a breve come a lungo termine. ... Sulla base di quanto esposto, i predetti disturbi presentati dal giovane , CP_4
depongono per un quadro clinico obiettivo che può essere collocato nella Classe III (secondo le
Indicazioni dell' : da molti anni adottate e riconosciute per la Controparte_8
loro validità applicativa e scientifica a livello internazionale), indicativo della presenza di un
Pregiudizio (Danno) Psichico di grado moderato-severo (compatibile con un livello di funzionamento relativamente normale solo in alcune funzioni concernenti il corretto svolgimento delle attività quotidiane e maggiori manifestazioni deficitarie relativamente al comportamento e alle relazioni sociali, la capacità di concentrazione e di adattamento). - Il quadro clinico del giovane appare Per_1
difficilmente modificabile in futuro in base ad una valutazione sostanzialmente negativa dei fattori prognostici (tempo intercorso dall'esordio dei sintomi, persistenza dello stimolo lesivo che ha condotto all'insorgenza dei sintomi).
Nel caso specifico, con riferimento a quanto sopra, il disturbo psichico rilevato al giovane , CP_4
determina una compromissione significativa del suo funzionamento in ambito sociale, lavorativo e personale, da valutare come moderata/severa, che, in considerazione dell'età del soggetto, configura una menomazione PERMANENTE dell'integrità psichica nella misura del 20%”.
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In tutte e tre le posizioni esaminate la CTU non ha rilevato indici di inabilità temporanea, necessariamente collegata a fasi parossistiche ed acute. In definitiva, pertanto, la CTU risulta avere accertato l'esistenza di un danno psichico su tutti i periziati e la sua netta derivazione causale dalla psicotraumaticità delle condizioni sanitarie in cui versa da anni Per_1
Da tali presupposti deriva il loro diritto ad essere risarciti del danno subito quali vittime da rimbalzo del danno inferto alla vittima primaria.
Quanto alle voci di danno, oltre al danno non patrimoniale comprensivo di biologico e sofferenza soggettiva, , al tempo minore, non ha diritto al risarcimento per mancato consenso CP_4
informato per le stesse ragioni già esaminate per ristoro che invece compete interamente ai Per_1
genitori e Non vi è dubbio infatti che il modulo standard sottoscritto da CP_2 CP_1 CP_2 per l'intervento demolitivo praticato sul figlio non possa di per sé assolvere allo scopo: le
[...]
incertezze sul percorso clinico di che erano o dovevano essere presenti nel quadro delle Per_1
valutazioni dei sanitari, con il loro portato alternativo di enormi e pregiudizievoli rischi per la salute del paziente, dovevano essere rappresentati, chiariti e dibattuti agli esercenti la potestà genitoriale ai fini della decisione che loro spettava. Non emerge che sia mai stata rappresentata una via alternativa all'invasivo intervento chirurgico effettuato e che ne sia stata esaminata la possibilità. Niente di tutto pagina 23 di 26 ciò risulta essere avvenuto, come infine ricostruito dalla CTU, ed il consenso formalmente prestato, ma in modo che non risulta attingere alla specificità del caso ed alla intrinseca disputabilità dei percorsi di terapia ed ai costi benefici rispettivamente ad essi legati, non può dirsi validamente espresso.
e in solido, hanno diritto al recupero delle spese da loro Controparte_2 CP_1 sostenute e documentate per le cure e l'assistenza del figlio Per_1
Tutti hanno domandato specificamente il risarcimento del danno subito per la lesione del rapporto parentale. Fondamentalmente si tratta di riconoscere non la risarcibilità di un improbabile diritto al benessere esistenziale (interesse di fatto di ogni uomo di ogni generazione) ma di riconoscere l'effettività dei valori diminuiti o distrutti dall'evento lesivo che, non risarcibili alla stregua del canone della lesione della salute fisiopsichica, nondimeno rivestano interesse serio e concreto, costituiscano indubitabilmente beni della vita (ancorché non materiali) e sussistessero all'epoca dell'evento. Beni quali, appunto, la normalità e serenità nei rapporti quotidiani con le persone affettivamente più vicine e nel proprio nucleo familiare, secondo ciò che lo Stato democratico ha inteso consentire di realizzare in base all'esercizio dei diritti riconosciuti dalla Costituzione e dal libro primo, titoli VI e seguenti del
Codice Civile e secondo l'id quod plerumque accidit, la deviazione dal cui corso sia attribuibile a fatto illecito di un terzo.
e genitori e fratello di Controparte_2 CP_1 CP_4 Persona_1
irrimediabilmente pregiudicato per tutta la sua futura esistenza nelle più normali funzioni della vita umana, per tutta la loro vita contempleranno consapevolmente le -più o meno consapevoli- sofferenze del figlio, ogni gesto di assistenza e di amore nei suoi confronti potrà essere suscettibile di trasformarsi in una emorragia di sofferenza psichica per la coscienza della perduta normalità e serenità ed infine, nel tempo, sempre più si preoccuperanno ed angustieranno per il futuro del figlio quando verrà meno la loro possibilità di assisterlo, ponendo ardui problemi materiali ed esistenziali al fratello. Di tutto ciò, di tale irreversibile perdita del bene vita “serenità” e di quella “normalità” secundum nostrae civitatis iura che la Costituzione consente di perseguire e realizzare mediante l'esercizio dei diritti da essa riconosciuti, e devono essere risarciti. Controparte_2 CP_1 CP_4
Le tabelle sul danno non patrimoniale del Tribunale di Milano contengono appositi criteri orientativi per il ristoro della lesione del rapporto parentale nella sola ipotesi di “perdita”, cioè della morte di un congiunto. Deve ritenersi significativo che tale lesione abbia trovato una sua autonoma regolazione in sede risarcitoria, che rende preferibile utilizzare tali criteri, con opportuni adattamenti in diminuzione perché non di perdita si tratta nel caso esaminato, anziché forzare con eccezionali aumenti l'importo tabellato in generale e riconoscibile per il danno non patrimoniale alla persona che pure compete agli attori. D'altra parte, questa voce di danno non può essere ignorata o disattesa, data anche pagina 24 di 26 l'esistenza di un chiaro diritto vivente per l'ormai uniforme giurisprudenza di legittimità (fra le molte,
Cass. Civ., Sez. III, 20 gennaio 2023, n. 1752, citata dagli attori).
Ciò detto e passando alla quantificazione dei danni subiti dai congiunti:
43 anni al tempo del fatto costitutivo Controparte_2
Danno non patrimoniale, comprensivo degli aspetti 38.746,00 anatomo-funzionali e relazionali e della sofferenza soggettiva Danno da mancato consenso informato 100.000,00 Danno da lesione del rapporto parentale 312.882,00 In totale 451.628,00
40 anni al tempo del fatto costitutivo CP_1
Danno non patrimoniale, comprensivo degli aspetti 80.979,00 anatomo-funzionali e relazionali e della sofferenza soggettiva
Danno da mancato consenso informato 100.000,00 Danno da lesione del rapporto parentale 312.882,00 In totale 493.861,00
e in solido Controparte_2 CP_1
Danno patrimoniale documentato 107.884,00
9 anni al tempo del fatto costitutivo CP_4
Danno non patrimoniale, comprensivo degli aspetti 138.277,00 anatomo-funzionali e relazionali e della sofferenza soggettiva Danno da lesione del rapporto parentale 135.864,00 In totale 274.141,00
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L'azienda convenuta dovrà essere condannata al pagamento in favore degli attori per le somme partitamente indicate e per le imputazioni e causali riportate.
La liquidazione del danno è stata determinata secondo il criterio equitativo della taxatio ad oggi, così da rendere indebita ogni ulteriore rivalutazione monetaria.
Poiché è preciso “onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo” e poiché non è configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli interessi compensativi (cfr. Cass., sez.
III, ordinanza n. 18564 del 13/07/2018), nel caso di specie non è possibile riconoscere detti accessori in assenza di qualsiasi specifica allegazione sul punto da parte attrice.
Le spese del giudizio seguono il regime della soccombenza, liquidate in dispositivo.
pagina 25 di 26 La spese relative ai compensi dei CTU, che verranno liquidate al momento del deposito dell'istanza di liquidazione e della relativa specifica, devono essere poste a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
AN
L' al risarcimento del danno subito da Controparte_3 ediante il pagamento a quest'ultimo della somma di € 2.267.352,00. Persona_1
AN
L' al risarcimento del danno subito da Controparte_3 ediante il pagamento a quest'ultimo della somma di € 451.628,00. Controparte_2
AN
L' al risarcimento del danno subito da Controparte_3
ediante il pagamento a quest'ultima della somma di € 493.861,00. CP_1
AN
L' al pagamento della somma di € Controparte_3
107.884,00 in favore di n solido quale risarcimento del Controparte_2 CP_1
danno patrimoniale.
AN
L' al risarcimento del danno subito da Controparte_3 ediante il pagamento a quest'ultimo della somma di € 274.141,00. CP_4
AN
L' al pagamento delle spese processuali in Controparte_3 favore di e che si liquidano in € Controparte_2 CP_1 CP_4
35.931,20 per compensi ed € 25.597,50 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, IVA e CAP sull'imponibile come per legge.
Pone a carico dell' le spese di CTU. Controparte_3
Sentenza immediatamente e provvisoriamente esecutiva ai sensi del D.L. 18 ottobre 1995 n° 432, convertito con modificazioni nella L. 20.12.1995 n° 534.
Firenze, 10 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Roberto Monterverde
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