Sentenza 13 aprile 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/04/2004, n. 7015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7015 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -
Dott. VIGOLO Luciano - Consigliere -
Dott. MAZZARELLA Giovanni - Consigliere -
Dott. GUGLIELMUCCI Corrado - rel. Consigliere -
Dott. VIDIRI Guido - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AD MA AZ, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ARNO 47, presso lo studio dell'avvocato FRANCO AGOSTINI, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA PREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ALESSANDRO RICCIO, VALENTE, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato -
avverso la sentenza n. 868/01 del Tribunale di LA SPEZIA, depositata il 01/08/01 R.G.N. 707/99;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 10/12/03 dal Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. MARCO PIVETTI che ha concluso chiedendo che la Corte di Cassazione voglia, provvedendo in Camera di consiglio, rigettare il ricorso per manifesta infondatezza.
RITENUTO IN FATTO
1 - che il Tribunale di La Spezia, con sentenza del 1.8.01, ha sulla base della c.t.u. - da esso disposta - ritenuto che alla sign. MA ZI RO, cui già in primo grado non era stato riconosciuto l'assegno di invalidità nei confronti dell'INPS, lo stesso non spetta;
2 - che l'assicurata chiede con ricorso la cassazione della sentenza;
3 che la causa è stata decisa in camera di consiglio ai sensi dell'art. 375 cpc;
4 - che il P.G. ha chiesto il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza;
RITENUTO IN DIRITTO
1 - che la ricorrente sostanzialmente, formula una serie di critiche nei confronti dell'elaborato peritale a lei sfavorevole;
2 - che secondo l'indirizzo consolidato di questa Corte, in sede di legittimità le critiche alla c.t.u. - e tali sono le doglianze espresse dalla ricorrente - su cui il giudice di merito abbia fondato la sua decisione - sono ammissibili solo se contengono la documentata denuncia di una devianza della stessa dai canoni fondamentali della scienza medica o dai protocolli praticati per particolari assicurazioni sociali, che costituendo veri e propri vizi della logica medico-legale, rientra tra i vizi deducibili nella predetta sede ai sensi dell'art. 360 n. 5 cpc;
in mancanza di detti elementi le critiche ala c.t.u. costituiscono mero dissenso diagnostico non deducibile in sede di legittimità ( 530/98, 751/98, 7788/98, 225/00, 83/01, 6432/02);
3 - che la censura non contiene alcuna denuncia specifica con la predetta connotazione;
4 - che non va adottata alcuna decisione sulle spese per difetto di attività da parte dell'INPS;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2004