Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. V, sentenza 26/06/2025, n. 1425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1425 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/06/2025
N. 01425/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01542/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1542 del 2021, proposto da
Giorgio RE, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico RE, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Siciliana - Assessorato Regionale Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile n. 182;
per l'annullamento
- del provvedimento n. 59 del 14 maggio 2021, notificato via pec il 20 maggio 2021, col quale il Dirigente del servizio 12 dell’Assessorato regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca ha disposto la decadenza totale delle domande di pagamento AGEA richieste dal ricorrente ed il recupero degli aiuti percepiti, per un importo di €. 80.530,46 compresi interessi.
- della nota prot. n. 8986 del 20 maggio 2021, notificata in pari data, con la quale l’Assessorato ha trasmesso il provvedimento di decadenza anzidetto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Siciliana - Assessorato Regionale Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 18 giugno 2025 la dott.ssa Mara Bertagnolli e udito il procuratore di parte ricorrente come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in esame è censurata la legittimità dei provvedimenti con cui l’Assessorato resistente ha disposto, nei confronti del ricorrente, la decadenza totale delle domande di pagamento AGEA e ha chiesto allo stesso la restituzione degli aiuti agroambientali già percepiti, per difetto del requisito della conduzione dei terreni in relazione alla maggior parte dei fondi per cui aveva avanzato richiesta di premio.
La carenza del suddetto requisito è stata desunta dall’Amministrazione dalla sentenza n. 461/2019 del 4 luglio 2019, con cui il Tribunale di Ragusa ha accertato l’avvenuta cessione in affitto dei terreni dichiarati come coltivati dal sig. RE al fine di percepire i suddetti premi sin dall’1 gennaio 2011. Il ricorrente, dunque, non avrebbe dovuto presentare le domande di conferma in relazione alle annualità 2011, 2012 e di partecipazione al bando 2013.
Parte ricorrente, che ha tempestivamente proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Ragusa, ha, quindi, notificato il ricorso in esame, deducendo l’illegittimità degli atti impugnati, sotto i seguenti profili:
1. violazione e falsa applicazione degli artt. 431, 433, 324 c.p.c., in ragione del fatto che la decisione dell’Amministrazione si fonderebbe su un presupposto non accertato in via definitiva, in quanto la sentenza richiamata non è passata in giudicato, essendo stata dal ricorrente impugnata dinanzi alla Corte di Appello di Catania;
2. violazione e falsa applicazione degli artt. 8 e 9 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, atteso che, con l'articolo 35 della L.R. 21 maggio 2019, n. 7, la normativa su cui si è fondato il provvedimento impugnato sarebbe stata abrogata;
3. violazione del Regolamento n. 1974/2006/CE dal momento che le domande di aiuto inoltrate dal ricorrente sarebbero state presentate prevalentemente in relazione ad attività (produzione e raccolta delle olive e delle noci) escluse dal presunto affitto.
L’Assessorato regionale si è dapprima costituito in giudizio con una memoria meramente formale.
In vista dell’udienza di merito, l’Amministrazione ha, quindi, rappresentato le ragioni dell’asserita infondatezza del ricorso, mentre parte ricorrente ha insistito nell’accoglimento del ricorso.
All’udienza di smaltimento dell’arretrato fissata per il 18 giugno 2025, la causa, su conforme richiesta del procuratore di parte ricorrente, è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso non può trovare positivo apprezzamento.
L’odierno ricorrente, partecipando al bando 2008, ha chiesto, a decorrere dalla campagna agraria 2008 e per un impegno quinquennale, l’aiuto previsto dal Reg. CE 1698/2005 per la misura 214 “Pagamenti Agroambientali” sottomisura 214/1 “Adozione di metodi di produzione agricola e di gestione del territorio sostenibile” azione 214/1B “Agricoltura e zootecnia biologica” per una superficie di Ha. 34.41.00.. Con adesione al bando 2012, lo stesso ha, altresì, rinnovato il proprio impegno per un ulteriore quinquennio.
L’Amministrazione ha, però, dichiarato decadute le domande presentate dal ricorrente e chiesto la restituzione dei premi liquidati in relazione alla dichiarata coltivazione di fondi in ragione del fatto che, secondo quanto accertato dal Tribunale di Ragusa, i terreni oggetto delle domande sarebbero stati in gran parte concessi in affitto a un altro soggetto e, dunque, il beneficiato sarebbe venuto meno agli obblighi impostigli dall’ammissione al beneficio.
Il par. 3.9. delle disposizioni relative alla sottomisura 214/1 azioni A, B e D, approvate con il DDG n.2591 del 27/07/2012 prevede, infatti, che: “ Nel caso di cessione parziale o totale della azienda durante il periodo di esecuzione di un impegno è consentito il subentro da parte di soggetto diverso dal beneficiario (cambio beneficiario), purché lo stesso mantenga gli impegni assunti dal cedente, possieda i requisiti previsti per i beneficiari, vengano rispettati i requisiti di ammissibilità l’accesso all’azione corrispondente. Qualora il subentro sia riferito all’azione 214/1B, il subentrante dovrà possedere i requisiti specifici previsti dalle presenti disposizioni così come indicate al punto 2.2.1. e dovrà essere garantita la continuità nell’assoggettamento dell’azienda al sistema di controllo previsto dal Reg. CE 834/2007 e 889/09 e s.m.i., nonché quanto previsto dalla relativa normativa nazionale. In caso di mancato subentro nell’impegno da parte del rilevatario il beneficiario dovrà rimborsare l’intero sostegno già riconosciuto .”. Nessun rimborso è dovuto, secondo lo stesso art. 3.9, qualora la superficie ceduta non superi il 10 % della superficie oggetto d’impegno della domanda d’aiuto.
Posto che, nel caso di specie, la superficie interessata è incontestatamente superiore a tale limite, l’odierno ricorrente avrebbe, dunque, potuto evitare di decadere dal beneficio solo laddove fosse stata provata la cessione totale o parziale dell’azienda, con subentro del nuovo conduttore e ciò fosse stato tempestivamente comunicato mediante aggiornamento del fascicolo aziendale.
Non ricorrendo tale condizione, nel caso di specie il ricorrente, in esito alla sentenza di primo grado, avrebbe dovuto dichiarare la non disponibilità delle superfici, quantomeno fino alla sentenza di secondo grado, dal momento che ai sensi dell’art. 282 c.p.c. la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti e, quindi, il ricorrente avrebbe, nel 2019, dovuto aggiornare la propria scheda, espungendo i terreni in questione.
Ciò che non è accaduto, con la conseguenza che legittimamente l’Amministrazione ha ritenuto perfezionata la condizione che ha comportato la decadenza dai benefici di legge.
Né merita positivo apprezzamento la seconda censura, volta a ritenere il provvedimento adottato frutto dell’applicazione di una norma abrogata, in quanto, al momento dell’avvio del procedimento, nel 2018, la legge in vigore era proprio la L.R. n. 10 del 1991, che è stata applicata in ragione della disposizione transitoria di cui alla L.R. 7 del 2019, la quale prevede che: “ La presente legge non si applica ai procedimenti già iniziati alla data di entrata in vigore della medesima ”.
Ciò chiarito, era onere del ricorrente aggiornare il fascicolo, non sussistendo alcun incombente in tal senso in capo al soggetto pagatore, che, peraltro, non avrebbe avuto alcun potere per accertare l’esistenza di un contratto d’affitto.
Quanto, invece, all’asserita violazione del Regolamento n. 1974/2006/CE, parte resistente l’ha esclusa, evidenziando che “ad usufruire del contributo potevano essere soltanto i richiedenti che svolgevano un’attività agricola che comprendesse obbligatoriamente la coltivazione del fondo e che non poteva essere riconosciuto alcun contributo soltanto per la produzione, per intenderci il raccolto, separata dalla coltivazione del fondo.”.
Ciò era espressamente previsto per la misura 214/1B dal paragrafo 1.2 delle Disposizioni attuative per il trattamento delle domande di aiuto, che individuava i beneficiari come “ gli imprenditori agricoli singoli ed associati ”, specificando che “… al fine del riconoscimento dello status di imprenditore agricolo dovrà essere assicurato il rispetto di quanto indicato agli artt. 2083 e 2135 C.C., in particolare dovrà essere garantito lo svolgimento di un’attività volta alla coltivazione del fondo e/o all’allevamento del bestiame …”.
Nel caso di specie, come si evince dal confronto tra le domande e la pronuncia di primo grado di cui già si è detto, tutte le particelle dichiarate nelle domande e relative ai fogli 35 e 37 del Comune catastale di AR UL sono indicate nella sentenza come oggetto di un contratto di affitto. Dalla pronuncia emerge, dunque, che l’RE non coltivava tali terreni dal 2011, tant’è che non solo ha fatto causa al preteso affittuario per la morosità nel pagamento dell’affitto (ottenendo poi il pagamento delle somme pretese, con conseguente cessazione della materia del contendere), ma anche per la perdita delle agevolazioni per le colture biologiche, con ciò implicitamente dimostrando di essere ben a conoscenza dell’effetto decadenziale collegato alla cessione dei terreni a terzi.
È pur vero che, nello stesso atto di citazione in giudizio dell’affittuario, quest’ultimo riconosce come l’affitto verbale concesso non riguardasse la casa padronale e la raccolta del frutto degli alberi di ulivo e noce, che l’RE aveva riservato per sé.
Ciò, però, risulta essere del tutto irrilevante al fine della definizione della controversia.
In primo luogo, per le particelle n. 107 e 108 del foglio 37 del Comune catastale di AR UL (che le pronunce indicano come ricomprese tra quelle oggetto di affitto di fondo rustico), la coltivazione indicata è “erbaio misto”: ne discende che esse non potevano essere comprese tra quelle ammesse agli aiuti, in quanto coltivate da un soggetto terzo, al pari della particella 210 del foglio 32 del Comune catastale di AR UL coltivata ad orzo ed anch’essa oggetto del contratto di affitto di fondo rustico.
Quanto alle particelle dello stesso foglio n. 37 del medesimo comune catastale di AR UL nn. 53 e 92 (indicate con la doppia coltura a erbaio misto e olivo) e nn. 52 e 113 (indicate con la doppia coltura erbaio misto e noce), anch’esse ricomprese nel contratto d’affitto, da un lato l’odierno ricorrente avrebbe comunque dovuto evitare di dichiarare la coltivazione come erbaio misto affidata all’affittuario. Dall’altro, occupandosi quest’ultimo della coltivazione, l’odierno ricorrente non avrebbe comunque potuto chiedere i contributi di legge per il solo fatto di essersi riservato la raccolta delle olive e delle noci.
Infatti, le stesse domande di aiuto sono collegate alla sottomisura “adozione di metodi di produzione agricola e di gestione del territorio” ovvero a impegni che possono essere assunti solo dagli imprenditori agricoli che si occupano della coltivazione del terreno e la cui assunzione è, per l'appunto, compensata dagli aiuti richiesti, i quali, per ciò stesso, non possono essere pretesi da chi non si è fatto carico della coltivazione, riservandosi solo la raccolta dei frutti.
Per la medesima ragione, dunque, il contributo non avrebbe potuto essere richiesto nemmeno con riferimento alle particelle nn. 123, 4, 5, 91, del foglio 37 del Comune catastale di AR UL, coltivate ad olivo da olio dall’affittuario, pur essendosi il proprietario riservato solo la raccolta dei frutti.
In tutti i casi ora elencati, infatti, non può che essere confermata la carenza del presupposto essenziale per l’ammissione agli aiuti richiesti dal ricorrente, ovvero il “coltivare” i fondi indicati nella domanda: condizione che il ricorrente non avrebbe potuto dichiarare sin dalla concessione in affitto degli stessi.
Pertanto, poiché, come già anticipato, non è controverso che la superficie dei terreni erroneamente indicati come coltivati dal ricorrente sia ampiamente superiore al 10 % del totale di quelli per cui è stata chiesta l’ammissione a contributo, deve intendersi perfezionata la condizione risolutiva prevista dal bando (art. 3.9 delle disposizioni attuative per il trattamento delle domande di aiuto) e il provvedimento impugnato risulta essere immune dai vizi dedotti.
Le spese del giudizio seguono l’ordinaria regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida, a favore dell’Amministrazione resistente, in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre ad accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis, c.p.a.con l'intervento dei magistrati:
Stefano Tenca, Presidente
Mara Bertagnolli, Consigliere, Estensore
Bartolo Salone, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mara Bertagnolli | Stefano Tenca |
IL SEGRETARIO