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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 31/03/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1712 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Civile
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente dott. Ettore Di Roberto Giudice dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1712 /2024 promossa da:
(c.f. ) nato alla Spezia il 12/02/1958, e residente Parte_1 C.F._1
in Mulazzo (MS), Loc. La Ghiaia n. 5, rappresentato e difeso dall'Avv. BONANNI DAVIDE (c.f.
) ed elettivamente domiciliato come in atti telematici;
C.F._2
RICORRENTE contro c.f. ), nata a [...] ne Monti (RE) il 25/09/1961, ed CP_1 C.F._3
(c.f. , nata a [...] il [...], Controparte_2 C.F._4
entrambe residenti in [...], rappresentate e difese dall'Avv.
CIANFANELLI DEBORAH (c.f. ) ed elettivamente domiciliate come in C.F._5
atti telematici;
RESISTENTI
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
pag. 1 di 3 Oggetto: modifica condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI
Per tutte le parti: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: “disporre la revoca del beneficio dell'assegno mensile posto a carico di e in favore della figlia nonché Parte_1 Controparte_2 dell'obbligo del rimborso delle spese straordinarie, come previsto con decreto del Tribunale della
Spezia n. 191/2023 del 20.1.2023 nella causa r.g. v.g. n. 1609/2022, con decorrenza dall'1.2.2025.
Spese compensate”.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 06/11/2024 e regolarmente notificato, ha dedotto: Parte_1
- di aver contratto matrimonio concordatario in La Spezia in data 1.9.1990 con e CP_1
che dalla loro unione è nata (il 6.9.1996) la figlia attualmente maggiorenne;
CP_2
- di aver successivamente divorziato dalla moglie con sentenza n. 377/2013, pronunciata dal
Tribunale della Spezia;
- che, con successivo decreto n. 191/2023 del 20.1.2023, il Tribunale della Spezia ha ridotto a
€ 150,00 mensili il mantenimento per la figlia a carico del padre, oltre al 50% delle CP_2
spese straordinarie.
Ha quindi chiesto la revoca del mantenimento previsto a proprio carico per il mantenimento della figlia, dal momento che sarebbe ormai economicamente autosufficiente. CP_2
Si sono costituite ed le quali – pur contestando la ricostruzione ex CP_1 Controparte_2
adverso fornita – hanno di fatto aderito alla domanda del ricorrente.
All'udienza del 13.3.2025, i procuratori delle parti - e le parti personalmente - hanno confermato l'avvenuto raggiungimento di un accordo, peraltro già emerso in sede di costituzione delle convenute, come da conclusioni depositate da entrambe le parti in udienza, cui si sono integralmente riportati e che di seguito si riportano:
“disporre la revoca del beneficio dell'assegno mensile posto a carico di e in Parte_1 favore della figlia nonché dell'obbligo del rimborso delle spese straordinarie, Controparte_2
come previsto con decreto del Tribunale della Spezia n. 191/2023 del 20.1.2023 nella causa r.g.
v.g. n. 1609/2022, con decorrenza dall'1.2.2025. Spese compensate”.
Vista l'assenza di ulteriori attività e istanze istruttorie, le parti hanno chiesto di poter precisare le pag. 2 di 3 conclusioni e discutere la causa.
Il Giudice relatore, ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, ha fatto precisare alle parti le conclusioni e ordinato la discussione orale della causa ex art. 473-bis.22, c. 4, c.p.c. senza adottare provvedimenti provvisori;
ha quindi trattenuto la causa in decisione, con riserva di riferire al Collegio.
La causa, previa acquisizione del parere di competenza da parte del Pubblico Ministero, è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Segnatamente, queste possono dunque senz'altro trovare corso, non essendovi motivi per discostarsene. Invero, le condizioni ivi stabilite non appaiono in contrasto con norme imperative né contrarie all'interesse della figlia, la quale – per conferma delle stesse resistenti – risulta essere ormai divenuta economicamente autosufficiente.
Spese compensate come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa o assorbita, preso atto degli accordi intervenuti tra le parti in ordine al mantenimento della figlia così provvede: CP_2
“dispone la revoca del beneficio dell'assegno mensile posto a carico di e in favore Parte_1 della figlia nonché dell'obbligo del rimborso delle spese straordinarie, come Controparte_2
previsto con decreto del Tribunale della Spezia n. 191/2023 del 20.1.2023 nella causa r.g. v.g. n.
1609/2022, con decorrenza dall'1.2.2025. Spese compensate”.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio del 27.3.2025, su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Civile
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente dott. Ettore Di Roberto Giudice dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1712 /2024 promossa da:
(c.f. ) nato alla Spezia il 12/02/1958, e residente Parte_1 C.F._1
in Mulazzo (MS), Loc. La Ghiaia n. 5, rappresentato e difeso dall'Avv. BONANNI DAVIDE (c.f.
) ed elettivamente domiciliato come in atti telematici;
C.F._2
RICORRENTE contro c.f. ), nata a [...] ne Monti (RE) il 25/09/1961, ed CP_1 C.F._3
(c.f. , nata a [...] il [...], Controparte_2 C.F._4
entrambe residenti in [...], rappresentate e difese dall'Avv.
CIANFANELLI DEBORAH (c.f. ) ed elettivamente domiciliate come in C.F._5
atti telematici;
RESISTENTI
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
pag. 1 di 3 Oggetto: modifica condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI
Per tutte le parti: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: “disporre la revoca del beneficio dell'assegno mensile posto a carico di e in favore della figlia nonché Parte_1 Controparte_2 dell'obbligo del rimborso delle spese straordinarie, come previsto con decreto del Tribunale della
Spezia n. 191/2023 del 20.1.2023 nella causa r.g. v.g. n. 1609/2022, con decorrenza dall'1.2.2025.
Spese compensate”.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 06/11/2024 e regolarmente notificato, ha dedotto: Parte_1
- di aver contratto matrimonio concordatario in La Spezia in data 1.9.1990 con e CP_1
che dalla loro unione è nata (il 6.9.1996) la figlia attualmente maggiorenne;
CP_2
- di aver successivamente divorziato dalla moglie con sentenza n. 377/2013, pronunciata dal
Tribunale della Spezia;
- che, con successivo decreto n. 191/2023 del 20.1.2023, il Tribunale della Spezia ha ridotto a
€ 150,00 mensili il mantenimento per la figlia a carico del padre, oltre al 50% delle CP_2
spese straordinarie.
Ha quindi chiesto la revoca del mantenimento previsto a proprio carico per il mantenimento della figlia, dal momento che sarebbe ormai economicamente autosufficiente. CP_2
Si sono costituite ed le quali – pur contestando la ricostruzione ex CP_1 Controparte_2
adverso fornita – hanno di fatto aderito alla domanda del ricorrente.
All'udienza del 13.3.2025, i procuratori delle parti - e le parti personalmente - hanno confermato l'avvenuto raggiungimento di un accordo, peraltro già emerso in sede di costituzione delle convenute, come da conclusioni depositate da entrambe le parti in udienza, cui si sono integralmente riportati e che di seguito si riportano:
“disporre la revoca del beneficio dell'assegno mensile posto a carico di e in Parte_1 favore della figlia nonché dell'obbligo del rimborso delle spese straordinarie, Controparte_2
come previsto con decreto del Tribunale della Spezia n. 191/2023 del 20.1.2023 nella causa r.g.
v.g. n. 1609/2022, con decorrenza dall'1.2.2025. Spese compensate”.
Vista l'assenza di ulteriori attività e istanze istruttorie, le parti hanno chiesto di poter precisare le pag. 2 di 3 conclusioni e discutere la causa.
Il Giudice relatore, ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, ha fatto precisare alle parti le conclusioni e ordinato la discussione orale della causa ex art. 473-bis.22, c. 4, c.p.c. senza adottare provvedimenti provvisori;
ha quindi trattenuto la causa in decisione, con riserva di riferire al Collegio.
La causa, previa acquisizione del parere di competenza da parte del Pubblico Ministero, è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Segnatamente, queste possono dunque senz'altro trovare corso, non essendovi motivi per discostarsene. Invero, le condizioni ivi stabilite non appaiono in contrasto con norme imperative né contrarie all'interesse della figlia, la quale – per conferma delle stesse resistenti – risulta essere ormai divenuta economicamente autosufficiente.
Spese compensate come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa o assorbita, preso atto degli accordi intervenuti tra le parti in ordine al mantenimento della figlia così provvede: CP_2
“dispone la revoca del beneficio dell'assegno mensile posto a carico di e in favore Parte_1 della figlia nonché dell'obbligo del rimborso delle spese straordinarie, come Controparte_2
previsto con decreto del Tribunale della Spezia n. 191/2023 del 20.1.2023 nella causa r.g. v.g. n.
1609/2022, con decorrenza dall'1.2.2025. Spese compensate”.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio del 27.3.2025, su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
pag. 3 di 3