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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 09/04/2025, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. V.G. 598/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione consensuale iscritto al n. v.g. 598/2025 promosso dai coniugi:
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, con il patrocinio dell'avv. DERI LAURA C.F._2
Con l'intervento del p.m. in sede
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c. i coniugi in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo.
Premettevano di aver contratto matrimonio in Bientina (PI), il 23 novembre 2019, con atto iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Bientina (PI), Anno 2019, Parte I, n° 6 e che dalla loro unione erano nati i figli, il 15 agosto 2020 e , il 10 ottobre 2022. Persona_1 Persona_2
Allegavano il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti, reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né appaiono in contrasto con l'interesse della prole;
tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, e, anzi, paiono adeguate a garantire alla prole l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al D.lgs. n. 154/2013. Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché venga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi.
Le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. debitamente sottoscritte dichiaravano di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, omologa la separazione dei coniugi in epigrafe e dunque:
dichiara la separazione personale dei coniugi uniti in Parte_1 Parte_2
matrimonio in Bientina (PI), il 23 novembre 2019 con atto iscritto nei registri dello stato civile del
Comune di Bientina (PI), Anno 2019, Parte I, n°6, alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati e con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non aver nulla da pretendere l'uno dall'altro, in relazione ad i figli gli stessi dichiarano, essendovi un affidamento condiviso con collocamento paritario di nulla pretendere l'uno dall'altro e di provvedere al mantenimento diretto dei figli;
3) i coniugi dichiarano che non vi sono procedimenti penali pendenti tra le parti;
4) I figli minori e , sopra meglio generalizzati, resteranno affidati Persona_1 Persona_2
ad i genitori in maniera paritaria e collocati presso la casa della nonna materna , Persona_3 madre della ovvero nell'abitazione familiare sita in Via della Pescaia 22, che il padre Pt_1
sarà libero di vedere e tenere con sé i figli, previo accordo con la nonna e compatibilmente con le esigenze di vita e di studio degli stessi. Entrambi i genitori, nell'esercizio della loro potestà, si obbligano reciprocamente a collaborare tra loro per l'assunzione di comune accordo delle decisioni di maggior importanza e rilievo nella vita dei minori circa la loro istruzione, la loro educazione, la loro salute ed integrità psicofisiche, allo scopo di garantirne una crescita ed uno sviluppo sano e sereno, tenuto conto delle necessità, delle capacità e delle naturali inclinazioni ed aspirazioni dei minori stessi;
ciò in considerazione del diritto dei minori di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione ed assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. I minori pernotteranno dal padre nei giorni in cui lo stesso non dovrà recarsi a lavoro il mattino seguente.
Entrambi i genitori si obbligano, fin da ora, a darsi reciproca e tempestiva comunicazione:
-degli impegni scolastici, medici, sportivo-ricreativi di e , Persona_1 Persona_2
nonché delle eventuali modifiche;
-del rendimento scolastico dei minori, delle udienze e dei ricevimenti scolastici (ai quali entrambi parteciperanno nel rispetto dei loro comprovati impegni lavorativi);
-delle rispettive eventuali variazioni di residenza e/o di recapito telefonico;
5) i coniugi si danno espresso e reciproco consenso all'espatrio, al rilascio e al rinnovo dei passaporti nonché nulla-osta al rilascio e rinnovo del passaporto dei figli minori Persona_4
e .
[...] Persona_5
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Ordina all'ufficiale civile di procedere alle annotazioni della presente sentenza e agli altri incombenti di legge.
Pisa, 08/04/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Santa Spina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione consensuale iscritto al n. v.g. 598/2025 promosso dai coniugi:
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, con il patrocinio dell'avv. DERI LAURA C.F._2
Con l'intervento del p.m. in sede
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c. i coniugi in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo.
Premettevano di aver contratto matrimonio in Bientina (PI), il 23 novembre 2019, con atto iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Bientina (PI), Anno 2019, Parte I, n° 6 e che dalla loro unione erano nati i figli, il 15 agosto 2020 e , il 10 ottobre 2022. Persona_1 Persona_2
Allegavano il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti, reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né appaiono in contrasto con l'interesse della prole;
tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, e, anzi, paiono adeguate a garantire alla prole l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al D.lgs. n. 154/2013. Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché venga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi.
Le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. debitamente sottoscritte dichiaravano di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, omologa la separazione dei coniugi in epigrafe e dunque:
dichiara la separazione personale dei coniugi uniti in Parte_1 Parte_2
matrimonio in Bientina (PI), il 23 novembre 2019 con atto iscritto nei registri dello stato civile del
Comune di Bientina (PI), Anno 2019, Parte I, n°6, alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati e con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non aver nulla da pretendere l'uno dall'altro, in relazione ad i figli gli stessi dichiarano, essendovi un affidamento condiviso con collocamento paritario di nulla pretendere l'uno dall'altro e di provvedere al mantenimento diretto dei figli;
3) i coniugi dichiarano che non vi sono procedimenti penali pendenti tra le parti;
4) I figli minori e , sopra meglio generalizzati, resteranno affidati Persona_1 Persona_2
ad i genitori in maniera paritaria e collocati presso la casa della nonna materna , Persona_3 madre della ovvero nell'abitazione familiare sita in Via della Pescaia 22, che il padre Pt_1
sarà libero di vedere e tenere con sé i figli, previo accordo con la nonna e compatibilmente con le esigenze di vita e di studio degli stessi. Entrambi i genitori, nell'esercizio della loro potestà, si obbligano reciprocamente a collaborare tra loro per l'assunzione di comune accordo delle decisioni di maggior importanza e rilievo nella vita dei minori circa la loro istruzione, la loro educazione, la loro salute ed integrità psicofisiche, allo scopo di garantirne una crescita ed uno sviluppo sano e sereno, tenuto conto delle necessità, delle capacità e delle naturali inclinazioni ed aspirazioni dei minori stessi;
ciò in considerazione del diritto dei minori di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione ed assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. I minori pernotteranno dal padre nei giorni in cui lo stesso non dovrà recarsi a lavoro il mattino seguente.
Entrambi i genitori si obbligano, fin da ora, a darsi reciproca e tempestiva comunicazione:
-degli impegni scolastici, medici, sportivo-ricreativi di e , Persona_1 Persona_2
nonché delle eventuali modifiche;
-del rendimento scolastico dei minori, delle udienze e dei ricevimenti scolastici (ai quali entrambi parteciperanno nel rispetto dei loro comprovati impegni lavorativi);
-delle rispettive eventuali variazioni di residenza e/o di recapito telefonico;
5) i coniugi si danno espresso e reciproco consenso all'espatrio, al rilascio e al rinnovo dei passaporti nonché nulla-osta al rilascio e rinnovo del passaporto dei figli minori Persona_4
e .
[...] Persona_5
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Ordina all'ufficiale civile di procedere alle annotazioni della presente sentenza e agli altri incombenti di legge.
Pisa, 08/04/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Santa Spina