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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 05/06/2025, n. 1204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1204 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
La Giudice dott.ssa Valentina Paglionico, alla pubblica udienza del 05.06.2025, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 5649/2024 del R.G. Previdenza, avente ad oggetto: indennità di accompagnamento – art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992
T R A
nato il [...] a [...] ed ivi Parte_1
residente a[...], rappresentato e difeso dall'avv. Mariarosaria Buscetto e con la stessa elettivamente domiciliato come in atti
RICORRENTE
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Cuzzupoli ed Itala de Benedictis e con gli stessi elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede di Caserta, CP_1
Via Arena - Loc. San Benedetto, 81100 Caserta (CE)
RESISTENTE
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso in opposizione ad ATP ex art. 445 bis, VI co., depositato nel rispetto del termine di trenta giorni dalle contestazioni alla consulenza tecnica d'ufficio, ovvero in data
25.07.2024, parte ricorrente in epigrafe, esponeva di aver presentato, in data 21.10.2022, alla competente Commissione medica domanda di riconoscimento del previsto requisito CP_1 sanitario di invalidità ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento e del riconoscimento dello stato di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n.
104/1992.
Dedotto che il prescritto iter amministrativo si era esaurito con esito infruttuoso e che gli stati patologici denunciati davano diritto alla prestazione previdenziale, l'istante aveva chiesto ex art. 445 bis c.p.c., I co., la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa giuridica per prestazioni di invalidità civile.
Esaurita la prima fase del procedimento di ATPO con perizia che, confermando il giudizio espresso in sede amministrativa, riconosceva l'istante invalido nella misura del 100% e meritevole del beneficio di cui all'art. 3, comma 1, della legge n. 104/1992, ma che negava il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dello stato di handicap grave, e proposto tempestivamente dissenso alle conclusioni medico legali, veniva introdotta la seconda fase del procedimento sommario in esame.
Acquisita la documentazione prodotta, all'udienza odierna, parte ricorrente contestava le conclusioni a cui giungeva il consulente nominato nell'ambito della perizia depositata nella fase di ATP;
alla medesima udienza, la causa è decisa con sentenza.
Preliminarmente, occorre precisare la natura giuridica del giudizio sottoposto all'attenzione della giudicante. Trattasi, secondo l'orientamento condiviso da questo giudice, della fase eventuale del procedimento instaurato ex art. 445 bis c.p.c., I co. e, pertanto, volta esclusivamente alla verifica delle condizioni sanitarie legittimanti le prestazioni di invalidità civile. Esulano, dunque, dal thema decidendum et probandum, i requisiti anagrafici e socio- economici richiesti dalla legge per il riconoscimento delle diverse provvidenze e, di conseguenza, inammissibili devono reputarsi le domande di condanna dell' CP_1
all'erogazione della prestazione ed al pagamento dei ratei insoluti. In tal senso depone la lettera dell'art. 445 bis c.p.c., che impone, a pena di inammissibilità, l'indicazione in ricorso dei “motivi della contestazione”. Evidente, pertanto, è l'intenzione del legislatore di consentire un approfondimento giudiziale delle sole condizioni cliniche del ricorrente, configurando il giudizio proprio come diretto alla esplicitazione delle contestazioni – che, nella prima fase del procedimento, possono assumere anche i tratti della genericità e dell'impegno alla proposizione del successivo ricorso - alle conclusioni medico legali espresse nell'elaborato peritale.
Depone, altresì, nel medesimo senso anche il rapporto di alternatività che intercorre tra l'omologa giudiziale delle conclusioni del CTU – quale esito positivo della domanda ex art. 445 c.p.c. – ed il giudizio instaurato a seguito di dissenso. Dovendosi il giudice esprimere, in sede di omologa, sul solo requisito sanitario analogamente dovrà fare in sede di opposizione ad ATP per il predetto rapporto di alternatività tra le due ipotesi.
Infine, la tesi sin qui esposta risulta confortata dall'ultimo comma dell'art. 445 c.p.c., con il quale si sancisce l'inappellabilità della sentenza che definisce il giudizio, in antitesi con i principi generali che regolano il giudizio ordinario ex art. 442 cpc e a conferma del carattere speciale del giudizio di opposizione ad ATP, dal contenuto ristretto alla valutazione delle condizioni sanitarie, piuttosto che all'accertamento di un diritto.
Tanto premesso, il ricorso introduttivo del giudizio è ammissibile in quanto sono in esso specificati i motivi della contestazione.
Si ricorda che, stante il contenuto della disposizione, la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Infatti, il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa.
Orbene, sul punto la parte istante ha contestato al CTU di non aver adeguatamente valutato le patologie descritte in ricorso. I rilievi formulati e la documentazione sanitaria depositata nel corso del presente giudizio implicavano la necessità di procedere ad ulteriori approfondimenti e chiarimenti in ordine all'elaborato peritale che non presentava, tuttavia, omissioni (sul punto cfr. Cass., 10/03/2006 n. 5277; Cass., 10/11/2011 n. 23413).
Nel merito, tuttavia, la domanda è infondata, non sussistendo le condizioni sanitarie dedotte in ricorso.
Osserva, infatti, la giudicante come il CTU – dott. – nominato in sede Persona_1 di ATP, nella sua relazione scritta, sulla scorta della visita medica effettuata e della documentazione sanitaria esaminata, considerate altresì le contestazioni sollevate in sede di opposizione, abbia diagnosticato in capo all'istante una serie di patologie da intendersi qui integralmente trascritte, consistenti in “Cardiomiopatia dilatativa post ischemica trattata con by passo aortocoronarici, PTCA e stent ed impianto di ICD. Arteriopatia cronica ostruttiva arti inferiori.
Diabete Mellito tipo 2 in terapia mista”, le quali, all'esito di una valutazione complessiva, comportano una invalidità pari al 100% (CENTO PER CENTO) nonché il riconoscimento dello stato di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 104/1992.
Tali patologie, alla luce delle argomentazioni effettuati dal CTU, come affermato in sede di
ATP, non rappresentano requisito sanitario idoneo ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento previsto dalla legge n. 18/1980.
Ed, invero, il CTU osserva che “Il soggetto presenta una lunga storia clinica cardiologica esordita nel 1997 con un infarto del miocardio. Negli anni è stato trattato con rivascolarizzazione a mezzo di by-pass aorto-coronarici, successivamente anche angioplastica con stent su altri rami ed infine necessita, per una evoluzione dilatativa della patologia, di un defibrillatore automatico in via di prevenzione primaria. Attualemente la patologia appare discretamente controllata dal punto di vista emodinamico, ascrivibile ad una III classe NYHA. Lo stesso presenta anche una arteriopatia cronica ostruttiva agli arti inferiori che allo stato è tale da limitare la lunga deambulazione per l'insorgenza di claudicatio intermittens, ma non tale da limitare la deambulazione per tratti utili allo svolgimento dei suo normali atti di vita quotidiana” (cfr. pagina 7 della consulenza).
Orbene, rileva la giudicante come le conclusioni circa il grado di invalidità cui giunge il CTU in sede di elaborato peritale risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi, sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro condividersi.
Infatti, il CTU, con adeguata motivazione, ha preso in considerazione tutte le patologie sofferte dalla ricorrente, valutando compiutamente tutta la documentazione sanitaria in atti, nonché individuando correttamente i codici di riferimento e le relative percentuali di invalidità ai sensi del D.M. 5.2.1992.
Del tutto infondato risulta, pertanto, il motivo di opposizione proposto dalla ricorrente.
Con riguardo alle censure mosse alle conclusioni del CTU, va, infatti, osservato che motivo di opposizione è la valutazione delle patologie del ricorrente – consistenti, specificamente, in una grave ateromasia femoro-poplitea, con ostruzione della femorale superficiale sx ed in stenosi pre-occlusive in serie a carico della femorale superficiale a dx, asseritamente tali da renderlo incapace di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita – le quali, in base a quanto prospettato da parte ricorrente, avrebbero, tra l'altro, subìto un aggravamento.
Va, tuttavia, evidenziato, in primo luogo, che, dall'esame della perizia emerge che, diversamente da quanto dedotto dal ricorrente, il CTU abbia valutato tali patologie;
come si evince dalla lettura della stessa consulenza, il CTU ha, invero, considerato tutte le patologie sia in sede di anamnesi che di esame clinico – fasi evidentemente finalizzate alla valutazione – con la conseguenza che appare quantomeno contraddittorio affermare che il
CTU abbia omesso di valutare le patologie richiamate.
Ancora, con specifico riferimento al dedotto aggravamento di tali patologie, va rilevato che, agli atti, non vi è documentazione comprovante un peggioramento delle condizioni dell'istante.
Al riguardo, va evidenziato che, all'udienza odierna (cfr. verbale d'udienza), la parte ricorrente si è genericamente limitata a riferire che, a causa del dedotto aggravamento,
l'istante sta effettuando accertamenti clinici, senza, tuttavia, fornire alcuna prova in ordine a tale circostanza né tantomeno produrre documentazione sanitaria comprovante tale peggioramento, ovvero documentazione tale da consentire una valutazione delle patologie all'attualità e non in base ad una prospettiva meramente eventuale ed ipotetica.
In definitiva, non emerge una situazione comprovante un aggravamento delle condizioni di salute del ricorrente, tale da richiedere e giustificare un'integrazione o un rinnovo della consulenza.
Ritiene, pertanto, la giudicante che, nel caso in esame, non vengano dedotte dalla parte istante carenze o deficienze diagnostiche, affermazioni illogiche e scientificamente errate, o indicate omissioni degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico. Ebbene, al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico (cfr. Cass. lav. n. 7341/2004).
Pertanto, ritiene la giudicante come la relazione del CTU appaia ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni di parte ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo e non suscettibile di censure, così come non appare idonea ad incidere sul quadro clinico valutato dal consulente la documentazione sanitaria depositata in atti;
pertanto, questo giudicante non ritiene di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass., 10/03/2006
n. 5277; Cass., 10/11/2011n. 23413).
Al riguardo, deve anche osservarsi che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente.
Le cognizioni tecniche del CTU hanno, infatti, una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal CTU). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e comunque di valutazione fondata su fatti notori. Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal c.t.u., tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. ad es. Cass. Sez. L, Sentenza n. 4254 del
20/02/2009).
Con riguardo all'indennità di accompagnamento, non si dimentichi, del resto, che la stessa
è una prestazione che viene riconosciuta, come dice la stessa parola, a coloro che per sopravvivere hanno bisogno dell'aiuto del prossimo e non a coloro che hanno difficoltà nella vita di relazione e/o nella deambulazione. La situazione di non autosufficienza richiesta dall'art. 1 della legge 18/80 per godere della indennità di accompagnamento è caratterizzata dalla permanenza dell'aiuto fornito dall'accompagnatore; dalla natura quotidiana degli atti che il soggetto non è in grado di svolgere;
dalla natura continua del bisogno di assistenza
(così Cass. 2005/88).
In proposito, va richiamato il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità che ha ripetutamente affermato che, ai fini della valutazione delle condizioni previste dalla L.
11 febbraio 1980, n. 18, art. 1 (nel testo modificato dalla L. 21 novembre 988, n. 508, art. 1, comma 2) per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento (impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, oppure incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza) per la sussistenza del diritto è necessario che l'interessato non sia in grado di compiere gli atti della vita quotidiana senza continua assistenza o che si trovi nell'assoluta impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore;
infatti le norme di cui alla L. n. 18 del 1988, art. 1 e alla
L. n. 508 del 1988, art. 1 con l'uso degli aggettivi qualificativi "continua" e "permanente" intendono precisare che l'incapacità del soggetto di deambulare e di compiere gli atti quotidiani della vita deve essere assoluta e permanente, non già transitoria o di entità non grave, non rilevando fatti episodici, né una mera difficoltà di compiere i predetti atti, occorrendo invece che le predette incapacità si traducano in una assoluta impossibilità di deambulazione o di compimento degli atti quotidiani della vita (così Cass. n. 15663/2010 in motivazione che richiama anche. Si veda, altresì, Cass. n. 14293 del 18/12/1999, secondo cui deve escludersi la rilevanza della mera impossibilità dell'invalido di uscire dalla abitazione senza essere accompagnato. Pertanto, l'invalido civile non ha diritto all'indennità di accompagnamento, anche se per le sue menomate condizioni di salute sia impossibilitato ad uscire di casa e ad attendere alle più dispendiose faccende domestiche in ragione del maggior impegno fisico che dette attività comportano. In tema di indennità di accompagnamento e con riferimento alla sua spettanza, l'art. 1 della l. n. 18 del 1980, in caso di semplici difficoltà deambulatorie (cfr. deambulazione a piccoli passi) l'orientamento costante della Corte di Cassazione è nel senso di interpretare la legge nel senso che la stessa necessita “la contestuale presenza di una situazione di invalidità totale, rilevante per la pensione di inabilità civile ai sensi dell'art. 12 della l. n. 118 del 1971 e, alternativamente, dell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure dell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con necessità di assistenza continua, requisiti, quindi, diversi dalla semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà (ma senza impossibilità). (Cass. n. 15882/2015). Pertanto, la domanda deve essere rigettata.
La qualità delle parti induce a compensare integralmente le spese di lite.
P. Q. M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) compensa le spese.
Così deciso in S.M.C.V., 05.06.2025
La Giudice del Lavoro dott.ssa Valentina Paglionico
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
La Giudice dott.ssa Valentina Paglionico, alla pubblica udienza del 05.06.2025, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 5649/2024 del R.G. Previdenza, avente ad oggetto: indennità di accompagnamento – art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992
T R A
nato il [...] a [...] ed ivi Parte_1
residente a[...], rappresentato e difeso dall'avv. Mariarosaria Buscetto e con la stessa elettivamente domiciliato come in atti
RICORRENTE
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Cuzzupoli ed Itala de Benedictis e con gli stessi elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede di Caserta, CP_1
Via Arena - Loc. San Benedetto, 81100 Caserta (CE)
RESISTENTE
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso in opposizione ad ATP ex art. 445 bis, VI co., depositato nel rispetto del termine di trenta giorni dalle contestazioni alla consulenza tecnica d'ufficio, ovvero in data
25.07.2024, parte ricorrente in epigrafe, esponeva di aver presentato, in data 21.10.2022, alla competente Commissione medica domanda di riconoscimento del previsto requisito CP_1 sanitario di invalidità ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento e del riconoscimento dello stato di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n.
104/1992.
Dedotto che il prescritto iter amministrativo si era esaurito con esito infruttuoso e che gli stati patologici denunciati davano diritto alla prestazione previdenziale, l'istante aveva chiesto ex art. 445 bis c.p.c., I co., la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa giuridica per prestazioni di invalidità civile.
Esaurita la prima fase del procedimento di ATPO con perizia che, confermando il giudizio espresso in sede amministrativa, riconosceva l'istante invalido nella misura del 100% e meritevole del beneficio di cui all'art. 3, comma 1, della legge n. 104/1992, ma che negava il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dello stato di handicap grave, e proposto tempestivamente dissenso alle conclusioni medico legali, veniva introdotta la seconda fase del procedimento sommario in esame.
Acquisita la documentazione prodotta, all'udienza odierna, parte ricorrente contestava le conclusioni a cui giungeva il consulente nominato nell'ambito della perizia depositata nella fase di ATP;
alla medesima udienza, la causa è decisa con sentenza.
Preliminarmente, occorre precisare la natura giuridica del giudizio sottoposto all'attenzione della giudicante. Trattasi, secondo l'orientamento condiviso da questo giudice, della fase eventuale del procedimento instaurato ex art. 445 bis c.p.c., I co. e, pertanto, volta esclusivamente alla verifica delle condizioni sanitarie legittimanti le prestazioni di invalidità civile. Esulano, dunque, dal thema decidendum et probandum, i requisiti anagrafici e socio- economici richiesti dalla legge per il riconoscimento delle diverse provvidenze e, di conseguenza, inammissibili devono reputarsi le domande di condanna dell' CP_1
all'erogazione della prestazione ed al pagamento dei ratei insoluti. In tal senso depone la lettera dell'art. 445 bis c.p.c., che impone, a pena di inammissibilità, l'indicazione in ricorso dei “motivi della contestazione”. Evidente, pertanto, è l'intenzione del legislatore di consentire un approfondimento giudiziale delle sole condizioni cliniche del ricorrente, configurando il giudizio proprio come diretto alla esplicitazione delle contestazioni – che, nella prima fase del procedimento, possono assumere anche i tratti della genericità e dell'impegno alla proposizione del successivo ricorso - alle conclusioni medico legali espresse nell'elaborato peritale.
Depone, altresì, nel medesimo senso anche il rapporto di alternatività che intercorre tra l'omologa giudiziale delle conclusioni del CTU – quale esito positivo della domanda ex art. 445 c.p.c. – ed il giudizio instaurato a seguito di dissenso. Dovendosi il giudice esprimere, in sede di omologa, sul solo requisito sanitario analogamente dovrà fare in sede di opposizione ad ATP per il predetto rapporto di alternatività tra le due ipotesi.
Infine, la tesi sin qui esposta risulta confortata dall'ultimo comma dell'art. 445 c.p.c., con il quale si sancisce l'inappellabilità della sentenza che definisce il giudizio, in antitesi con i principi generali che regolano il giudizio ordinario ex art. 442 cpc e a conferma del carattere speciale del giudizio di opposizione ad ATP, dal contenuto ristretto alla valutazione delle condizioni sanitarie, piuttosto che all'accertamento di un diritto.
Tanto premesso, il ricorso introduttivo del giudizio è ammissibile in quanto sono in esso specificati i motivi della contestazione.
Si ricorda che, stante il contenuto della disposizione, la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Infatti, il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa.
Orbene, sul punto la parte istante ha contestato al CTU di non aver adeguatamente valutato le patologie descritte in ricorso. I rilievi formulati e la documentazione sanitaria depositata nel corso del presente giudizio implicavano la necessità di procedere ad ulteriori approfondimenti e chiarimenti in ordine all'elaborato peritale che non presentava, tuttavia, omissioni (sul punto cfr. Cass., 10/03/2006 n. 5277; Cass., 10/11/2011 n. 23413).
Nel merito, tuttavia, la domanda è infondata, non sussistendo le condizioni sanitarie dedotte in ricorso.
Osserva, infatti, la giudicante come il CTU – dott. – nominato in sede Persona_1 di ATP, nella sua relazione scritta, sulla scorta della visita medica effettuata e della documentazione sanitaria esaminata, considerate altresì le contestazioni sollevate in sede di opposizione, abbia diagnosticato in capo all'istante una serie di patologie da intendersi qui integralmente trascritte, consistenti in “Cardiomiopatia dilatativa post ischemica trattata con by passo aortocoronarici, PTCA e stent ed impianto di ICD. Arteriopatia cronica ostruttiva arti inferiori.
Diabete Mellito tipo 2 in terapia mista”, le quali, all'esito di una valutazione complessiva, comportano una invalidità pari al 100% (CENTO PER CENTO) nonché il riconoscimento dello stato di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 104/1992.
Tali patologie, alla luce delle argomentazioni effettuati dal CTU, come affermato in sede di
ATP, non rappresentano requisito sanitario idoneo ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento previsto dalla legge n. 18/1980.
Ed, invero, il CTU osserva che “Il soggetto presenta una lunga storia clinica cardiologica esordita nel 1997 con un infarto del miocardio. Negli anni è stato trattato con rivascolarizzazione a mezzo di by-pass aorto-coronarici, successivamente anche angioplastica con stent su altri rami ed infine necessita, per una evoluzione dilatativa della patologia, di un defibrillatore automatico in via di prevenzione primaria. Attualemente la patologia appare discretamente controllata dal punto di vista emodinamico, ascrivibile ad una III classe NYHA. Lo stesso presenta anche una arteriopatia cronica ostruttiva agli arti inferiori che allo stato è tale da limitare la lunga deambulazione per l'insorgenza di claudicatio intermittens, ma non tale da limitare la deambulazione per tratti utili allo svolgimento dei suo normali atti di vita quotidiana” (cfr. pagina 7 della consulenza).
Orbene, rileva la giudicante come le conclusioni circa il grado di invalidità cui giunge il CTU in sede di elaborato peritale risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi, sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro condividersi.
Infatti, il CTU, con adeguata motivazione, ha preso in considerazione tutte le patologie sofferte dalla ricorrente, valutando compiutamente tutta la documentazione sanitaria in atti, nonché individuando correttamente i codici di riferimento e le relative percentuali di invalidità ai sensi del D.M. 5.2.1992.
Del tutto infondato risulta, pertanto, il motivo di opposizione proposto dalla ricorrente.
Con riguardo alle censure mosse alle conclusioni del CTU, va, infatti, osservato che motivo di opposizione è la valutazione delle patologie del ricorrente – consistenti, specificamente, in una grave ateromasia femoro-poplitea, con ostruzione della femorale superficiale sx ed in stenosi pre-occlusive in serie a carico della femorale superficiale a dx, asseritamente tali da renderlo incapace di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita – le quali, in base a quanto prospettato da parte ricorrente, avrebbero, tra l'altro, subìto un aggravamento.
Va, tuttavia, evidenziato, in primo luogo, che, dall'esame della perizia emerge che, diversamente da quanto dedotto dal ricorrente, il CTU abbia valutato tali patologie;
come si evince dalla lettura della stessa consulenza, il CTU ha, invero, considerato tutte le patologie sia in sede di anamnesi che di esame clinico – fasi evidentemente finalizzate alla valutazione – con la conseguenza che appare quantomeno contraddittorio affermare che il
CTU abbia omesso di valutare le patologie richiamate.
Ancora, con specifico riferimento al dedotto aggravamento di tali patologie, va rilevato che, agli atti, non vi è documentazione comprovante un peggioramento delle condizioni dell'istante.
Al riguardo, va evidenziato che, all'udienza odierna (cfr. verbale d'udienza), la parte ricorrente si è genericamente limitata a riferire che, a causa del dedotto aggravamento,
l'istante sta effettuando accertamenti clinici, senza, tuttavia, fornire alcuna prova in ordine a tale circostanza né tantomeno produrre documentazione sanitaria comprovante tale peggioramento, ovvero documentazione tale da consentire una valutazione delle patologie all'attualità e non in base ad una prospettiva meramente eventuale ed ipotetica.
In definitiva, non emerge una situazione comprovante un aggravamento delle condizioni di salute del ricorrente, tale da richiedere e giustificare un'integrazione o un rinnovo della consulenza.
Ritiene, pertanto, la giudicante che, nel caso in esame, non vengano dedotte dalla parte istante carenze o deficienze diagnostiche, affermazioni illogiche e scientificamente errate, o indicate omissioni degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico. Ebbene, al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico (cfr. Cass. lav. n. 7341/2004).
Pertanto, ritiene la giudicante come la relazione del CTU appaia ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni di parte ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo e non suscettibile di censure, così come non appare idonea ad incidere sul quadro clinico valutato dal consulente la documentazione sanitaria depositata in atti;
pertanto, questo giudicante non ritiene di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass., 10/03/2006
n. 5277; Cass., 10/11/2011n. 23413).
Al riguardo, deve anche osservarsi che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente.
Le cognizioni tecniche del CTU hanno, infatti, una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal CTU). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e comunque di valutazione fondata su fatti notori. Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal c.t.u., tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. ad es. Cass. Sez. L, Sentenza n. 4254 del
20/02/2009).
Con riguardo all'indennità di accompagnamento, non si dimentichi, del resto, che la stessa
è una prestazione che viene riconosciuta, come dice la stessa parola, a coloro che per sopravvivere hanno bisogno dell'aiuto del prossimo e non a coloro che hanno difficoltà nella vita di relazione e/o nella deambulazione. La situazione di non autosufficienza richiesta dall'art. 1 della legge 18/80 per godere della indennità di accompagnamento è caratterizzata dalla permanenza dell'aiuto fornito dall'accompagnatore; dalla natura quotidiana degli atti che il soggetto non è in grado di svolgere;
dalla natura continua del bisogno di assistenza
(così Cass. 2005/88).
In proposito, va richiamato il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità che ha ripetutamente affermato che, ai fini della valutazione delle condizioni previste dalla L.
11 febbraio 1980, n. 18, art. 1 (nel testo modificato dalla L. 21 novembre 988, n. 508, art. 1, comma 2) per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento (impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, oppure incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza) per la sussistenza del diritto è necessario che l'interessato non sia in grado di compiere gli atti della vita quotidiana senza continua assistenza o che si trovi nell'assoluta impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore;
infatti le norme di cui alla L. n. 18 del 1988, art. 1 e alla
L. n. 508 del 1988, art. 1 con l'uso degli aggettivi qualificativi "continua" e "permanente" intendono precisare che l'incapacità del soggetto di deambulare e di compiere gli atti quotidiani della vita deve essere assoluta e permanente, non già transitoria o di entità non grave, non rilevando fatti episodici, né una mera difficoltà di compiere i predetti atti, occorrendo invece che le predette incapacità si traducano in una assoluta impossibilità di deambulazione o di compimento degli atti quotidiani della vita (così Cass. n. 15663/2010 in motivazione che richiama anche. Si veda, altresì, Cass. n. 14293 del 18/12/1999, secondo cui deve escludersi la rilevanza della mera impossibilità dell'invalido di uscire dalla abitazione senza essere accompagnato. Pertanto, l'invalido civile non ha diritto all'indennità di accompagnamento, anche se per le sue menomate condizioni di salute sia impossibilitato ad uscire di casa e ad attendere alle più dispendiose faccende domestiche in ragione del maggior impegno fisico che dette attività comportano. In tema di indennità di accompagnamento e con riferimento alla sua spettanza, l'art. 1 della l. n. 18 del 1980, in caso di semplici difficoltà deambulatorie (cfr. deambulazione a piccoli passi) l'orientamento costante della Corte di Cassazione è nel senso di interpretare la legge nel senso che la stessa necessita “la contestuale presenza di una situazione di invalidità totale, rilevante per la pensione di inabilità civile ai sensi dell'art. 12 della l. n. 118 del 1971 e, alternativamente, dell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure dell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con necessità di assistenza continua, requisiti, quindi, diversi dalla semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà (ma senza impossibilità). (Cass. n. 15882/2015). Pertanto, la domanda deve essere rigettata.
La qualità delle parti induce a compensare integralmente le spese di lite.
P. Q. M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) compensa le spese.
Così deciso in S.M.C.V., 05.06.2025
La Giudice del Lavoro dott.ssa Valentina Paglionico