Art. 2.
Il Governo del Re e' autorizzato a dare con decreti Reali le occorrenti disposizioni per la esecuzione della presente legge.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Torino, addi' 18 luglio 1878.
UMBERTO.
G. Zanardelli.
Il Governo del Re e' autorizzato a dare con decreti Reali le occorrenti disposizioni per la esecuzione della presente legge.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Torino, addi' 18 luglio 1878.
UMBERTO.
G. Zanardelli.