Ordinanza collegiale 14 dicembre 2023
Sentenza 6 maggio 2024
Rigetto
Sentenza 13 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 13/05/2025, n. 4105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4105 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04105/2025REG.PROV.COLL.
N. 07028/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7028 del 2024, proposto dalla Società Sportiva Dilettantistica Heroes Padel UB a responsabilità limitata, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Federica Ciciliani e Andrea Filippini, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Falconara Marittima, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Galluzzo, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
nei confronti
dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche - Arpam, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza n. 643 del 2024 del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, Sezione Prima.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Falconara Marittima;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 aprile 2025 il Cons. Eugenio Tagliasacchi;
Uditi gli avvocati Valerio Impellizzeri (su delega degli avvocati Federica Ciciliani e Andrea Filippini);
Dato atto dell'istanza di passaggio in decisione depositata dall'avvocato Vincenzo Galluzzo.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’appello in epigrafe, la Società sportiva dilettantistica Heroes Padel UB a responsabilità limitata ha impugnato la sentenza n. 643 del 2024 del T.a.r. Marche, con cui è stato respinto il ricorso dalla medesima proposto per l’annullamento dell’ordinanza sindacale n. 67 del 20 settembre 2023 emessa nei suoi confronti dal Sindaco di Falconara Marittima per la realizzazione, pena la sospensione dell'attività sportiva, di opere di mitigazione del rumore da eseguire entro il termine di quindici giorni, successivamente prorogato con l’ordinanza sindacale n. 75 del 4 ottobre 2023, nonché per l’annullamento della nota prot. n. 36113 del 16 agosto 2022, recante la comunicazione dell’accertamento del superamento del limite differenziale delle immissioni di cui all’art. 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997, e degli ulteriori atti meglio individuati nell’ambito della sentenza impugnata.
2. In punto di fatto, occorre premettere che la società sportiva dilettantistica Heroes Padel UB a responsabilità limitata, ricorrente in primo grado e odierna appellante, gestisce un impianto con quattro campi da padel sito in Falconara Marittima nella zona compresa tra le vie Gobetti, Don Baldoni, Mameli e De Bosis, in un contesto residenziale densamente abitato.
In seguito all’esposto di alcuni residenti e ai conseguenti accertamenti fonometrici eseguiti dal Comune presso un’abitazione di via Gobetti dai quali è emerso il superamento del limite differenziale di immissione previsto dall’art. 4 del D.P.C.M. del 4 novembre 1997, è stata adottata la sopra menzionata ordinanza recante l’ordine di eseguire le opere di mitigazione del rumore atte a garantire il rispetto dei prescritti limiti sonori, con la previsione di un termine per provvedere di quindici giorni, successivamente prorogato di ulteriori undici, decorso il quale l’attività avrebbe dovuto considerarsi sospesa.
3. A fronte dell’adozione degli atti sopra richiamati, la società sportiva dilettantistica Heroes Padel UB a responsabilità limitata ha proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio chiedendone l’annullamento e il T.a.r. Marche, dopo aver rigettato l’istanza cautelare, ha respinto il ricorso con la sentenza n. 643 del 2024, ritenendo infondate nel merito tutte le censure proposte ivi incluse quelle afferenti alla dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 3, del D.P.C.M. del 14 novembre 1997, secondo cui: “ Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alla rumorosità prodotta: dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, di avio superfici, dei luoghi in cui si svolgono attività sportive di discipline olimpiche in forma stabile e marittime; da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali; da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso ”.
4. Avverso tale sentenza ha proposto appello la società sportiva dilettantistica Heroes Padel UB a responsabilità limitata, formulando tre motivi di gravame.
4.1. Con il primo motivo di gravame l’appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui il T.a.r. ha respinto la tesi per il cui tramite era stata sostenuta la necessità di una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 4, comma 3, del D.P.C.M. del 14 novembre 1997.
Nella prospettiva dell’appellante, infatti, alla luce “ non solo della centralità della figura del CONI ”, ma altresì della valorizzazione “ dell’attività sportiva in tutte le sue forme ”, desumibile dall’art. 33 Cost., il T.a.r. avrebbe dovuto evitare un’interpretazione meramente letterale del termine “ disciplina olimpica ” di cui all’art. 4, comma 3, del D.P.C.M. del 14 novembre 1997, come integrato dall’art. 25, comma 11- quater , del d.l. n. 69 del 2013, anche in considerazione della ratio della norma, sicché, a suo avviso, una lettura costituzionalmente orientata di tale disposizione avrebbe consentito di ritenerla riferibile al più ampio concetto di “ disciplina sportiva riconosciuta dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano ”, impedendo, in tal modo, un’asserita “ sperequazione di trattamento in violazione dell’art. 3 Cost. ”. Sotto un diverso e concorrente profilo, inoltre, l’interpretazione resa dal T.a.r. Marche finirebbe per far “ dipendere ” la normativa nazionale dalle determinazioni di un organismo internazionale (il CIO), in luogo di quelle del CONI.
4.2. Con il secondo motivo di gravame, l’appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui il T.a.r. ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 25, comma 11- quater , del d.l. n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 98 del 2013, nella parte in cui ha modificato l’art. 4, comma 3, del D.P.C.M. del 14 novembre 1997, con riferimento agli artt. 3 e 33 Cost., prospettando un’asserita irragionevole disparità di trattamento rispetto alle discipline riconosciute dal CONI.
4.3. Con il terzo motivo di gravame, infine, l’appellante ha censurato la sentenza deducendo che il T.a.r. avrebbe proposto un’erronea interpretazione dell’art. 4, comma 3, del D.P.C.M. del 14 novembre 1997 con riferimento all’esenzione prevista per “ attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali ”. Secondo l’appellante, infatti, alla luce della normativa tributaria applicabile alle società sportive dilettantistiche senza fine di lucro e in particolare alla luce dell’art. 148, comma 4, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, dovrebbe escludersi l’attribuzione di qualsivoglia natura commerciale all’attività de qua .
5. Si è costituito in giudizio il Comune di Falconara Marittima replicando alle censure proposte e chiedendo il rigetto dell’appello, osservando, in particolare, come l’esenzione prevista dalla disposizione in questione non sia applicabile nel caso di specie perché il padel non è una disciplina olimpica.
6. Tanto premesso, il Collegio – trattenuta la causa in decisione all’udienza pubblica del 15 aprile 2025 – reputa che l’appello sia infondato e vada respinto per le ragioni che di seguito sinteticamente si espongono.
6.1. I primi due motivi di gravame possono essere trattati congiuntamente in quanto afferenti alla medesima questione, concernente l’art. 4 del D.P.C.M. del 14 novembre 1997 nella parte in cui detta norma prevede che i limiti differenziali non si applichino esclusivamente alle attività sportive riconducibili alle discipline olimpiche.
Come correttamente rilevato dal T.a.r. – sia in sede cautelare sia con la sentenza con cui è stato definito il giudizio nel merito – l’interpretazione auspicata dalla ricorrente e odierna appellante e dalla stessa definita “costituzionalmente orientata” è insuscettibile di essere condivisa in considerazione dell’inequivocabile tenore letterale della disposizione medesima che fa esclusivo riferimento alle discipline olimpiche e – a differenza di quanto sostenuto dall’appellante medesima – non è possibile un’interpretazione della disposizione che ne forzi in modo così radicale l’inequivoco ed espresso tenore letterale, posto che il criterio dell’interpretazione costituzionalmente orientata postula che il significato che si intende attribuire alla disposizione rientri tra quelli astrattamente desumibili dalla disposizione stessa.
Del pari è corretta la decisione del giudice di primo grado nella parte in cui ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale rispetto agli artt. 3 e 33 Cost., prospettata con riferimento alla parte della disposizione che prevede l’esclusione dall’applicazione dei limiti de quibus soltanto per le attività sportive riconducibili alle discipline olimpiche.
È del tutto evidente, infatti, che la riconducibilità alle anzidette discipline olimpiche integra un elemento distintivo che non può essere considerato irrilevante né irragionevole, sicché la diversità di trattamento in questione rientra nell’ambito della legittima discrezionalità riservata al legislatore, a maggior ragione ove si consideri che la scelta di escludere determinate attività dai limiti di rumore previsti dalla disciplina ordinaria risulta il frutto di un bilanciamento con altre esigenze parimenti meritevoli di tutela, quali – per l’appunto – quelle fatte valere, nel caso di specie, dai residenti che hanno presentato l’esposto che ha dato origine al procedimento amministrativo che ha condotto all’adozione del provvedimento impugnato. Non possono valere, in senso contrario, le generiche considerazioni dell’appellante che, in sostanza, sono dirette a sostenere che le attività riconosciute dal CONI – o quanto almeno alcune di esse, eventualmente anche meno rumorose – abbiano maggior rilevanza sociale rispetto a quelle olimpiche, trattandosi di valutazioni opinabili e soggettive, insuscettibili di sostituire il criterio oggettivo delineato dalla disposizione de qua , della cui legittimità costituzionale, dunque, non si può dubitare.
6.2. Anche il terzo motivo di gravame è infondato. Anche a tale proposito il Collegio reputa che l’interpretazione del giudice di primo grado sia corretta in quanto la società sportiva dilettantistica, benché priva di scopo di lucro, svolge comunque un’attività che può essere definita economico-professionale, quantomeno ai fini che rilevano nel caso di specie, proprio in considerazione dei proventi che la stessa trae dall’esercizio della propria attività, sicché per tale ragione detti proventi ben possono essere utilizzati per adottare le misure antirumore, contemperando in modo ragionevole le contrapposte esigenze. Per contro, non assume alcun rilievo ai fini dell’applicabilità della disciplina dell’esenzione di cui si tratta la normativa fiscale invocata dall’appellante.
7. Dalle considerazioni che precedono discende, pertanto, il rigetto dell’appello.
8. In considerazione della peculiare natura delle questioni trattate, le spese processuali del presente grado di giudizio possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese processuali del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Silvia Martino, Presidente FF
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere
Eugenio Tagliasacchi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Eugenio Tagliasacchi | Silvia Martino |
IL SEGRETARIO