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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 21/02/2025, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Luigi Cirillo Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. R.G. 1300/2024 introdotto con ricorso depositato in data 27.09.2024 da
(C.F.: ) nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
EN EL TO (AP) e residente in [...] in Contrada Casale
Inferiore n. 18 e (C.F.: ) nato il Parte_2 C.F._2
15.01.1973 a San EN EL TO (AP) e residente in [...], rappresentati e difesi dall'Avv. Massimiliano Zeppilli EL Foro di
Ascoli Piceno
RICORRENTI
CONTRO
(C.F.: nata il [...] a Controparte_1 C.F._3
Colli EL TO (AP) ed ivi residente in [...], attualmente ospite presso la RSA di Ascoli Piceno Istituto Preziosissimo Sangue di Via Napoli RESISTENTE
Con l'intervento EL Pubblico Ministero che all'udienza EL 09.01.2025 non si è opposto all'accoglimento ELla domanda
OGGETTO: interdizione
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per i RICORRENTI “che l'Ill.mo Tribunale di Ascoli Piceno Voglia, ai sensi ELl'art.
417 c.c., dichiarare l'interdizione ELla SI.ra (C.F.: Controparte_1
) nata il [...] a [...] con ogni C.F._3
conseguenza di legge nominando tutore il figlio (C.F.: Parte_3
nato il [...] a [...] e C.F._1
residente in [...], con tutti i poteri di legge”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.09.2024, i SI.ri e Parte_3 [...]
chiedevano al presente Tribunale di dichiarare l'interdizione ELla SI.ra Parte_2
, loro madre, con ogni conseguenza di legge, nominando tutore Controparte_1
il figlio con tutti i poteri di legge. Nel ricorso introduttivo, si Parte_3
asserisce che la SI.ra , madre dei ricorrenti e resistente nel Controparte_1
presente giudizio, è attualmente ospite presso la RSA di Ascoli Piceno Istituto
Preziosissimo Sangue di via Napoli dall'anno 2022, a causa di una grave malattia l'ha resa completamente incapace di intendere e di volere. Invero, nel 2022 alla SI.ra
è stata diagnosticata una “sindrome involutiva primaria di grado grave con CP_1
MMSE pari a 9.7/30”, tale da aver determinato il riconoscimento ELl'indennità di accompagnamento senza revisione, come risulta pacificamente dalla Certificazione
INPS prodotta in atti. L'interdicenda, alla quale il ricorso è stato regolarmente notificato, non si è costituita nel presente giudizio.
All'udienza EL 09.01.2025, tenutasi presso la RSA Preziosissimo Sangue in Via
Napoli di Ascoli Piceno, si è svolto l'esame ELla SI.ra il quale ha CP_1
confermato la necessità, già resasi evidente in base alla documentazione in atti, di disporre una misura di protezione in suo favore. L'interdicenda, infatti, non è stata in grado di rispondere ad alcuna domanda posta dal Giudice. Quest'ultimo, all'esito ELl'esame, disponeva la discussione orale ELla causa. Il PM non si opponeva all'accoglimento ELla domanda e l'avv. Zeppilli si riportava al ricorso, chiedendo la nomina, quale tutore provvisorio, EL ricorrente La causa veniva Parte_3
rimessa al Collegio per la decisione.
Osserva il Collegio che la domanda proposta dai ricorrenti va accolta, essendo emersa la sussistenza dei presupposti legittimanti l'interdizione di . La Controparte_1
resistente, infatti, non risulta essere in grado di compiere alcun atto quotidiano ELla vita, volto alla cura ELla propria persona e/o dei propri interessi economici, nonché di assumere decisioni in ordine alle cure indispensabili per il proprio stato di salute.
Secondo quanto statuito dall'art. 414 c.c. - Persone che possono essere interdette - “il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione”.
A seguito ELle modifiche introdotte con la L. 6/2004, ai fini ELla pronuncia di interdizione, la disposizione di cui sopra postula non solo l'abituale infermità di mente ELl'interdicendo, ma anche l'inadeguatezza di altri strumenti idonei ad assicurare un'adeguata protezione ELla persona.
Ciò che rileva, quindi, ai fini ELla pronuncia di interdizione, non è unicamente il grado, più o meno intenso, d'infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi EL soggetto carente di autonomia, ma anche la ritenuta inadeguatezza degli altri strumenti di tutela dovendosi, tale ultima valutazione, compiersi “tenuto conto essenzialmente EL tipo di attività che deve essere compiuta per conto EL beneficiario, e considerate anche la gravità e la durata ELla malattia, ovvero la natura e la durata ELl'impedimento, nonché tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie”
(Cass., 12.6.2006, n. 13584; CASS., 22.4.2009, n. 9628). La scelta tra i diversi istituti previsti dal legislatore a tutela ELla persona (interdizione, inabilitazione, amministrazione di sostegno) deve, quindi, essere effettuata tenendo in considerazione il fatto che l'interdizione, in considerazione ELla gravità degli effetti che da essa ne derivano ha, comunque, carattere residuale, e deve essere riservata a quelle fattispecie in cui nessun'altra misura sarebbe idonea a conseguire l'effetto protettivo. La legge n.
6/04 ha, infatti, introdotto il principio per cui, a fronte di una persona non in grado di provvedere, in tutto o in parte, ai propri interessi, è necessario ricorrere a strumenti di tutela che ne sacrifichino il meno possibile la capacità di agire.
Nel caso di specie, le risultanze istruttorie e l'esame ELl'interdicenda hanno dato conto ELl'abituale e stabile condizione di infermità mentale di , tale Controparte_1
da renderla priva ELla piena capacità di autodeterminarsi, di programmare e di adempiere gli impegni di una vita relazionale, nonché di amministrare e di provvedere convenientemente ai propri interessi, patrimoniali e non. Alla luce ELla gravità e stabilità ELla sua condizione e, quindi, ELla natura irreversibile ELla sua incapacità,
l'interdizione appare, nel caso di specie, la misura più idonea ad assicurare l'adeguata protezione di cui necessita la SI.ra CP_1
La domanda dei ricorrenti va pertanto accolta, dovendosi dichiarare l'interdizione di
, con conferma ELla nomina a tutore provvisorio EL figlio Controparte_1
ELl'interdicenda disponendosi inoltre la trasmissione degli atti al Parte_4
Giudice Tutelare per quanto di competenza.
La natura ELla controversia e l'assenza di opposizione al ricorso giustificano l'irripetibilità ELle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio avente R.G. n. 1300/2024, così provvede: - dichiara l'interdizione di (C.F.: , nata a Controparte_1 C.F._4
Colli EL TO (AP) il 19.03.1946 e ivi residente in [...], attualmente ospite presso la RSA di Ascoli Piceno Istituto Preziosissimo Sangue di Via Napoli;
- conferma quale tutore provvisorio ELl'interdicenda il SI. (C.F.: Parte_1
) nato il [...] a [...] e C.F._1
residente in [...] in Contrada Casale Inferiore n. 18;
- dichiara irripetibili le spese di causa;
- manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 423 c.c. e per la trasmissione degli atti all'ufficio EL Giudice Tutelare.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio EL 21.02.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott. Luigi Cirillo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Luigi Cirillo Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. R.G. 1300/2024 introdotto con ricorso depositato in data 27.09.2024 da
(C.F.: ) nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
EN EL TO (AP) e residente in [...] in Contrada Casale
Inferiore n. 18 e (C.F.: ) nato il Parte_2 C.F._2
15.01.1973 a San EN EL TO (AP) e residente in [...], rappresentati e difesi dall'Avv. Massimiliano Zeppilli EL Foro di
Ascoli Piceno
RICORRENTI
CONTRO
(C.F.: nata il [...] a Controparte_1 C.F._3
Colli EL TO (AP) ed ivi residente in [...], attualmente ospite presso la RSA di Ascoli Piceno Istituto Preziosissimo Sangue di Via Napoli RESISTENTE
Con l'intervento EL Pubblico Ministero che all'udienza EL 09.01.2025 non si è opposto all'accoglimento ELla domanda
OGGETTO: interdizione
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per i RICORRENTI “che l'Ill.mo Tribunale di Ascoli Piceno Voglia, ai sensi ELl'art.
417 c.c., dichiarare l'interdizione ELla SI.ra (C.F.: Controparte_1
) nata il [...] a [...] con ogni C.F._3
conseguenza di legge nominando tutore il figlio (C.F.: Parte_3
nato il [...] a [...] e C.F._1
residente in [...], con tutti i poteri di legge”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.09.2024, i SI.ri e Parte_3 [...]
chiedevano al presente Tribunale di dichiarare l'interdizione ELla SI.ra Parte_2
, loro madre, con ogni conseguenza di legge, nominando tutore Controparte_1
il figlio con tutti i poteri di legge. Nel ricorso introduttivo, si Parte_3
asserisce che la SI.ra , madre dei ricorrenti e resistente nel Controparte_1
presente giudizio, è attualmente ospite presso la RSA di Ascoli Piceno Istituto
Preziosissimo Sangue di via Napoli dall'anno 2022, a causa di una grave malattia l'ha resa completamente incapace di intendere e di volere. Invero, nel 2022 alla SI.ra
è stata diagnosticata una “sindrome involutiva primaria di grado grave con CP_1
MMSE pari a 9.7/30”, tale da aver determinato il riconoscimento ELl'indennità di accompagnamento senza revisione, come risulta pacificamente dalla Certificazione
INPS prodotta in atti. L'interdicenda, alla quale il ricorso è stato regolarmente notificato, non si è costituita nel presente giudizio.
All'udienza EL 09.01.2025, tenutasi presso la RSA Preziosissimo Sangue in Via
Napoli di Ascoli Piceno, si è svolto l'esame ELla SI.ra il quale ha CP_1
confermato la necessità, già resasi evidente in base alla documentazione in atti, di disporre una misura di protezione in suo favore. L'interdicenda, infatti, non è stata in grado di rispondere ad alcuna domanda posta dal Giudice. Quest'ultimo, all'esito ELl'esame, disponeva la discussione orale ELla causa. Il PM non si opponeva all'accoglimento ELla domanda e l'avv. Zeppilli si riportava al ricorso, chiedendo la nomina, quale tutore provvisorio, EL ricorrente La causa veniva Parte_3
rimessa al Collegio per la decisione.
Osserva il Collegio che la domanda proposta dai ricorrenti va accolta, essendo emersa la sussistenza dei presupposti legittimanti l'interdizione di . La Controparte_1
resistente, infatti, non risulta essere in grado di compiere alcun atto quotidiano ELla vita, volto alla cura ELla propria persona e/o dei propri interessi economici, nonché di assumere decisioni in ordine alle cure indispensabili per il proprio stato di salute.
Secondo quanto statuito dall'art. 414 c.c. - Persone che possono essere interdette - “il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione”.
A seguito ELle modifiche introdotte con la L. 6/2004, ai fini ELla pronuncia di interdizione, la disposizione di cui sopra postula non solo l'abituale infermità di mente ELl'interdicendo, ma anche l'inadeguatezza di altri strumenti idonei ad assicurare un'adeguata protezione ELla persona.
Ciò che rileva, quindi, ai fini ELla pronuncia di interdizione, non è unicamente il grado, più o meno intenso, d'infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi EL soggetto carente di autonomia, ma anche la ritenuta inadeguatezza degli altri strumenti di tutela dovendosi, tale ultima valutazione, compiersi “tenuto conto essenzialmente EL tipo di attività che deve essere compiuta per conto EL beneficiario, e considerate anche la gravità e la durata ELla malattia, ovvero la natura e la durata ELl'impedimento, nonché tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie”
(Cass., 12.6.2006, n. 13584; CASS., 22.4.2009, n. 9628). La scelta tra i diversi istituti previsti dal legislatore a tutela ELla persona (interdizione, inabilitazione, amministrazione di sostegno) deve, quindi, essere effettuata tenendo in considerazione il fatto che l'interdizione, in considerazione ELla gravità degli effetti che da essa ne derivano ha, comunque, carattere residuale, e deve essere riservata a quelle fattispecie in cui nessun'altra misura sarebbe idonea a conseguire l'effetto protettivo. La legge n.
6/04 ha, infatti, introdotto il principio per cui, a fronte di una persona non in grado di provvedere, in tutto o in parte, ai propri interessi, è necessario ricorrere a strumenti di tutela che ne sacrifichino il meno possibile la capacità di agire.
Nel caso di specie, le risultanze istruttorie e l'esame ELl'interdicenda hanno dato conto ELl'abituale e stabile condizione di infermità mentale di , tale Controparte_1
da renderla priva ELla piena capacità di autodeterminarsi, di programmare e di adempiere gli impegni di una vita relazionale, nonché di amministrare e di provvedere convenientemente ai propri interessi, patrimoniali e non. Alla luce ELla gravità e stabilità ELla sua condizione e, quindi, ELla natura irreversibile ELla sua incapacità,
l'interdizione appare, nel caso di specie, la misura più idonea ad assicurare l'adeguata protezione di cui necessita la SI.ra CP_1
La domanda dei ricorrenti va pertanto accolta, dovendosi dichiarare l'interdizione di
, con conferma ELla nomina a tutore provvisorio EL figlio Controparte_1
ELl'interdicenda disponendosi inoltre la trasmissione degli atti al Parte_4
Giudice Tutelare per quanto di competenza.
La natura ELla controversia e l'assenza di opposizione al ricorso giustificano l'irripetibilità ELle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio avente R.G. n. 1300/2024, così provvede: - dichiara l'interdizione di (C.F.: , nata a Controparte_1 C.F._4
Colli EL TO (AP) il 19.03.1946 e ivi residente in [...], attualmente ospite presso la RSA di Ascoli Piceno Istituto Preziosissimo Sangue di Via Napoli;
- conferma quale tutore provvisorio ELl'interdicenda il SI. (C.F.: Parte_1
) nato il [...] a [...] e C.F._1
residente in [...] in Contrada Casale Inferiore n. 18;
- dichiara irripetibili le spese di causa;
- manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 423 c.c. e per la trasmissione degli atti all'ufficio EL Giudice Tutelare.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio EL 21.02.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott. Luigi Cirillo