Art. 2. 1. La facolta' di cui all'articolo 1 puo' essere esercitata solo nei limiti della maggiore spesa autorizzata, per ciascun anno, dal comma 2.
2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede, per l'anno 1988, mediante riduzione di lire 372 milioni dello stanziamento iscritto al capitolo 3008 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per il medesimo anno, e per l'anno 1989, mediante riduzione di lire 891 milioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1988, utilizzando le proiezioni relative al 1989 dell'accantonamento "Revisione dei ruoli degli ufficiali ed incremento degli organici della Guardia di finanza".
2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede, per l'anno 1988, mediante riduzione di lire 372 milioni dello stanziamento iscritto al capitolo 3008 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per il medesimo anno, e per l'anno 1989, mediante riduzione di lire 891 milioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1988, utilizzando le proiezioni relative al 1989 dell'accantonamento "Revisione dei ruoli degli ufficiali ed incremento degli organici della Guardia di finanza".