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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 12/06/2025, n. 304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 304 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 715/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 715/2024
Oggi 12/06/2025, alle ore 10.00, innanzi al giudice designato, dott. Daniele Moro, sono presenti:
Per , la parte personalmente e l'avv. CARUBELLI ALBERTO Parte_1
Per , l'avv. CARUBELLI ALBERTO Parte_2
Per , l'avv. CARUBELLI ALBERTO CP_1
Per nessuno compare CP_2
Il giudice invita la parte a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa.
La parte precisa le conclusioni come da fogli depositati telematicamente e discute la causa.
Il giudice, all'esito della discussione, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., dando lettura del dispositivo e della parte motivazionale.
Cremona, 12/06/2025
Il giudice
Daniele Moro REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice Daniele Moro, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 715/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Carubelli Parte_1 C.F._1
Alberto, domiciliato in Milano, via Vitruvio n. 37, presso il difensore
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
Carubelli Alberto, domiciliato in Milano, via Vitruvio n. 37, presso il difensore
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Carubelli CP_1 C.F._3
Alberto, domiciliata in Milano, via Vitruvio n. 37, presso il difensore
- parte attrice - nei confronti di:
(C.F. , contumace CP_2 C.F._4
- parte convenuta -
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “voglia Codesto Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, così giudicare: 1)
Accertarsi che l'importo di € 42.500,00 mutuato da Parte_3
, Iscritta al Registro Imprese di Cremona al n.
[...]
, Cod. Fisc./P.IVA n. , con sede legale in 26100 Cremona (CR) P.IVA_1 P.IVA_1
Via Dante n. 213 con contratto n° 011/925572/95 sottoscritto da Parte_1 [...]
, in data 16-03-2017 è stato rimborsato per CP_2 Parte_2 CP_1 complessivi € 55.265,45 da: - per € 30.965,45 - per € Parte_1 CP_2
5.800,00 - e congiuntamente stante la comunione dei Parte_2 CP_1 beni fra coniugi per € 18.500,00 (imputabile per € 9.250,00 ciascuno) e che la quota di rimborso formalmente spettante a ciascun mutuatario ex art. 1298, 2° comma c.c. ammonta ad € 13.816,36; 2) Accertarsi in via ulteriore che fra i Signori Parte_1 [...]
, in funzione della stipula del contratto di CP_2 Parte_2 CP_1 mutuo n. 011/925572/95 è stato oralmente concluso l'accordo interno in base al quale - per le ragioni espresse in narrativa - il rimborso della somma mutuata doveva essere effettuato integralmente dai soli Signori e stante l'interesse Parte_1 CP_2 esclusivo degli stessi ex art. 1298 c.c. all'assunzione delle obbligazioni nei confronti della
Banca mutuante;
3) Condannarsi conseguentemente, in via principale, il Sig.
[...] ex art. 1299 c.c. al pagamento della complessiva somma di € 21.832,00 da versarsi CP_2 per: € 18.500,00 in favore di congiuntamente stante Parte_4 la comunione dei beni (ed imputabile per € 9.250,00 ciascuno) € 3.332,72 in favore di
ovvero al pagamento di quelle altre diverse somme maggiori o minori che Parte_1
venissero accertate in corso di causa, oltre interessi dal dovuto al saldo e rivalutazione monetaria ove dovuta. 4) In via subordinata - per la denegata e non creduta ipotesi di mancato accertamento dell'accordo fra i mutuatari in base al quale il rimborso della somma mutuata doveva essere effettuato integralmente dai soli Signori e Parte_1
stante l'interesse esclusivo degli stessi ex art. 1298 c.c. all'assunzione delle CP_2
obbligazioni nei confronti della Banca mutuante - condannarsi il Sig. al CP_2
pagamento in favore del Sig. che in tale senso agisce iure proprio in via di Parte_1 regresso ex artt. 1298, 1299 c.c. della somma di € 8.016,36, ovvero di quell'altra diversa somma maggiore o minore che venisse accertata in corso di causa, oltre interessi dal dovuto al saldo e rivalutazione monetaria ove dovuta. Con vittoria di spese e competenze di causa maggiorate del rimborso forfetario e degli accessori di Legge”.
Per parte convenuta: contumace
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I sig.ri e convenivano in Parte_1 Parte_2 CP_1 giudizio il sig. al fine di ottenere l'accoglimento delle domande sopraccitate. CP_2
Gli attori deducevano:
- di avere sottoscritto “unitamente al Sig. il contratto di mutuo n. CP_2
011/925572/95 garantito da effetto cambiario con Parte_3 [
, per il finanziamento della somma di € 42.500,00 da
[...] rimborsarsi in 60 rate mensili per la complessiva somma di € 50.967,00”;
- che “la richiesta di tale finanziamento è stata effettuata al solo fine di consentire ai Sig.ri
e al tempo entrambi soci ed amministratori delle 2 società Parte_1 CP_2
denominate e e Controparte_3 CP_2 Controparte_4
e di estinguere le posizioni debitorie “aperte”
[...] CP_2 rispettivamente per € 21.112,21 e per € 19.583,52 (quali scoperti di conto corrente, fidi, castelletti bancari, aperture di credito, ecc.) già in essere presso il medesimo Istituto di credito per l'esercizio delle attività imprenditoriali dagli stessi intraprese e per il rimborso al Sig. di spese dallo stesso sostenute nell'interesse delle 2 società per € Parte_1
1.484,58”;
- che i “sig.ri e (genitori del Sig. ) si Parte_2 CP_1 Parte_1
sono risolti a sottoscrivere il menzionato contratto di mutuo al solo fine di consentire al proprio figlio ed al di lui socio la concessione del finanziamento richiesto CP_2 per la definizione delle pendenze societarie”;
- che “la finalità specifica del finanziamento richiesto è provata dalla circostanza che la somma erogata di € 42.500,00 è stata interamente utilizzata per la chiusura delle passività facenti capo alle già menzionate e e Controparte_3 CP_2
e ; Controparte_4 CP_2
- che “nei rapporti interni fra e da una parte e Parte_1 CP_2 Parte_2
e dall'altra, è stato raggiunto l'accordo in base al quale la somma
[...] CP_1
mutuata avrebbe dovuto essere interamente rimborsata dai primi, fungendo i secondi da sostanziali garanti in favore della Banca”;
- che “i mutuatari non hanno compiutamente rispettato i termini di pagamento imposti dal piano di ammortamento originario, tanto che il debito – maggiorato degli interessi moratori – è “lievitato” sino ad € 55.265,45 che nei rapporti fra mutuatari, in base alla presunzione semplice costituita dal mero dato formale (esterno) rappresentato dal contratto di mutuo, dovrebbe essere sostenuto e pagato da ciascun mutuatario per €
13.816,36”;
- che “il rimborso della somma mutuata, maggiorata degli interessi di mora maturati per il mancato rispetto del piano di ammortamento per complessivi € 55.265,45, è stato effettuato: • per € 6.200,00 da e per il tramite della società Parte_1 CP_2
Acquatica di (e quindi la somma è imputabile al 50% CP_4 Per_1 Per_2 ciascuno dei soci); • per € 3.600,00 da e per il tramite della Parte_1 CP_2
società Acquatica snc di (e quindi la somma è imputabile al 50% Per_1 Per_2 ciascuno dei soci); • per € 900,00 da personalmente;
• per € 18.280,00 (€ CP_2
12.780,00 a mezzo bonifico + € 5.500,00 a mezzo assegno bancario n° 0560488479) dal
Sig. per il tramite della società OPS Piscine sas di Oneda Andrea;
• per € Parte_1
7.785,45 (€ 1.580,00 in contanti su c/c + € 1.800,00 a mezzo bonifico + € 4.405,45 a mezzo pagamenti per cassa) dal Sig. personalmente;
• per € 18.500,00 dal Sig. Parte_1
e dalla Sig.ra personalmente”; Parte_2 CP_1
- che “il Sig. ha dunque pagato direttamente ed indirettamente la somma di Parte_1
€ 30.965,45, i coniugi signori e hanno Parte_2 CP_1 congiuntamente pagato (stante la comunione dei beni) € 18.500,00 (imputabile a ciascuno per € 9.250,00) ed il Sig. ha pagato direttamente ed indirettamente la CP_2 somma di € 5.800,00”.
Nonostante la regolarità della notificazione dell'atto di citazione, il sig. CP_2
on si costituiva in giudizio ed era dichiarato contumace.
[...]
Le domande formulate dagli attori sono fondate nei termini e per le ragioni che seguono.
Preliminarmente si evidenzia che i sig.ri Parte_1 Parte_2
e hanno stipulato un contratto di mutuo con CP_1 CP_2 [...]
avente ad oggetto l'importo di euro Parte_3
42.500,00. Come emerge dall'analisi del documento n. 5, la massa monetaria, depositata dall'istituto di credito su un conto corrente intestato alle predette persone fisiche, è stata trasferita in parte alla società (euro 19.583,52) e in parte alla società Controparte_5
(euro 21.112,21). Nonostante le somme trasferite siano state utilizzate per CP_3
estinguere i debiti di società con quote possedute da due mutuatari, i rapporti riguardanti le società non possono essere confusi con quelli riguardanti i soci delle persone giuridiche.
Infatti, sebbene il trasferimento degli importi di euro 19.583,52 e di euro 21.112,21 abbia determinato l'insorgenza di un rapporto giuridico tra i sig.ri Parte_1 Parte_2
e e le società Acquatica Piscine e Aquatica,
[...] CP_1 CP_2 l'obbligazione restitutoria delle somme mutuate da Parte_3
è rimasta in capo alle persone fisiche. La qualificazione
[...]
giuridica del rapporto originato dal trasferimento degli importi di euro 19.583,52 e di euro
21.112,21 non deve essere analizzata in questo procedimento, stante l'irrilevanza dell'accertamento.
Considerata la natura solidale dell'obbligazione restitutoria della somma mutuata, nei rapporti interni l'obbligazione si divide in parti uguali tra i singoli mutuatari, salvo il caso in cui l'obbligazione sia stata contratta nell'interesse esclusivo di un soggetto ovvero sussista una diversa pattuizione tra gli interessati. Nel caso di specie non vi è alcuna prova circa l'esistenza di un accordo tra i mutuatari relativo alla restituzione della somma mutuata e il contratto di mutuo è stato stipulato nell'interesse di tutti i contraenti. Infatti, i sig.ri e erano soci illimitatamente responsabili delle società CP_2 Parte_1
Acquatica Piscine e Aquatica e i sig.ri e avevano Parte_2 CP_1 garantito l'adempimento delle obbligazioni non adempiute dalle società (cfr. dichiarazione testimoniale del sig. , dipendente dell'istituto bancario Testimone_1 [...]
: “il debito delle società Parte_3 CP_3
e e e era
[...] CP_2 Controparte_4 CP_2
garantito dai sig.ri e , che avevano sottoscritto Parte_2 CP_1
apposite fideiussioni. Anche i sig.ri e avevano garantito Parte_1 CP_2
l'adempimento delle obbligazioni delle società, sottoscrivendo apposite fideiussioni”).
Dall'esame dei documenti attorei nn. 5, 6 e 7, emerge che le società CP_5
e abbiano trasferito sul conto corrente intestato ai sig.ri
[...] CP_3 Parte_1
e la somma di euro 9.800,00, che il Parte_2 CP_1 CP_2
sig. abbia trasferito la somma di euro 900,00, che la società OPS Piscine CP_2
abbia trasferito la somma di euro 18.280,00, che il sig. abbia trasferito la Parte_1
somma di euro 1.800,00 ed abbia restituito a Parte_3
l'importo di euro 1.096,22 e che il sig. abbia
[...] Parte_2
trasferito la somma di euro 18.500.00.
Si sottolinea che: a) le somme trasferite sul conto corrente intestato ai sig.ri Parte_1
e sono state utilizzate dai predetti per Parte_2 CP_1 CP_2
pagare le rate del contratto di mutuo stipulato con Parte_3 [
; b) non vi è prova dell'esistenza di altri pagamenti o
[...]
trasferimenti di denaro effettuati dagli attori, in quanto alcune operazioni genericamente descritte nell'atto di citazione non sono rinvenibili nei documenti depositati in giudizio ed altre sono state effettuate da soggetti non identificati;
c) la società OPS Piscine, soggetto estraneo al contratto di mutuo stipulato con Parte_3
e privo di debiti con i mutuatari, ha trasferito il denaro per conto del sig.
[...]
come emerge anche dall'esame di alcuni estratti conto nella parte in cui si Parte_1 legge “bonifico per conto di ”. Pertanto, il trasferimento di denaro deve Parte_1
ritenersi eseguito dal sig. d) i trasferimenti di denaro effettuati dalle società Parte_1
Acquatica Piscine e non possono essere imputati ai sig.ri e CP_3 Parte_1 [...]
poiché, da un lato, le persone giuridiche sono soggetti distinti dai titolari di quote CP_2 societarie, e, dall'altro, le società erano debitrici degli importi di euro 19.583,52 ed euro
21.112,21, sicché i trasferimenti sembrano finalizzati all'estinzione di siffatti debiti.
Ribadita la natura solidale dell'obbligazione restitutoria della somma mutuata da
, rilevato che il sig. Parte_3 [...]
ha restituito la somma di euro 900,00, che il sig. ha restituito CP_2 Parte_2
la somma di euro 18.500.00, che il sig. ha restituito la somma di euro Parte_1
21.176,22, che la sig.ra non ha restituito alcuna somma, la divisione in parti CP_1 uguali dell'obbligazione solidale impone di distribuire su ciascuno dei 4 mutuatari l'onere economico di euro 10.144,05 ((euro 900,00 + euro 21.176,22 + euro 18.500,00) / 4).
Alla stregua di quanto evidenziato, tenuto conto delle domande avanzate dagli attori e dell'allegazione secondo cui “i coniugi signori e Parte_2 CP_1 hanno congiuntamente pagato (stante la comunione dei beni) € 18.500,00 (imputabile a ciascuno per € 9.250,00)”, il sig. deve essere condannato a corrispondere al CP_2
sig. la somma di euro 9.244,05 (euro 10.144,05 – euro 900,00), oltre Parte_1
interessi, in assenza di specificazione, dalla data del 23.4.2024, giorno successivo alla data di notificazione dell'atto di citazione, sino al saldo.
Deve essere rigettata la domanda relativa alla “rivalutazione monetaria”, poiché il debito di euro 9.244,05 costituisce un debito di valuta e non vi è alcuna allegazione in tema di pregiudizio da svalutazione monetaria.
Nulla in merito alle spese processuali tra il sig. e i sig.ri CP_2 [...] [
e , stante la contumacia del primo e il rigetto delle domande Parte_2 CP_1
formulate dai secondi.
Le spese processuali tra il sig. e il sig. seguono la Parte_1 CP_2 soccombenza di quest'ultimo e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni istanza ed eccezione, così dispone:
- condanna il sig. a corrispondere al sig. la somma di euro CP_2 Parte_1
9.244,05, oltre interessi, nella misura del tasso legale, dalla data del 23.4.2024 sino al saldo;
- condanna il sig. alla rifusione delle spese di lite in favore del sig. CP_2 Pt_1
che si liquidano in euro 264,00 per spese esenti, in euro 4.000,00 per compensi
[...]
professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Cremona, 12/06/2025
Il giudice
Daniele Moro
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 715/2024
Oggi 12/06/2025, alle ore 10.00, innanzi al giudice designato, dott. Daniele Moro, sono presenti:
Per , la parte personalmente e l'avv. CARUBELLI ALBERTO Parte_1
Per , l'avv. CARUBELLI ALBERTO Parte_2
Per , l'avv. CARUBELLI ALBERTO CP_1
Per nessuno compare CP_2
Il giudice invita la parte a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa.
La parte precisa le conclusioni come da fogli depositati telematicamente e discute la causa.
Il giudice, all'esito della discussione, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., dando lettura del dispositivo e della parte motivazionale.
Cremona, 12/06/2025
Il giudice
Daniele Moro REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice Daniele Moro, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 715/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Carubelli Parte_1 C.F._1
Alberto, domiciliato in Milano, via Vitruvio n. 37, presso il difensore
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
Carubelli Alberto, domiciliato in Milano, via Vitruvio n. 37, presso il difensore
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Carubelli CP_1 C.F._3
Alberto, domiciliata in Milano, via Vitruvio n. 37, presso il difensore
- parte attrice - nei confronti di:
(C.F. , contumace CP_2 C.F._4
- parte convenuta -
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “voglia Codesto Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, così giudicare: 1)
Accertarsi che l'importo di € 42.500,00 mutuato da Parte_3
, Iscritta al Registro Imprese di Cremona al n.
[...]
, Cod. Fisc./P.IVA n. , con sede legale in 26100 Cremona (CR) P.IVA_1 P.IVA_1
Via Dante n. 213 con contratto n° 011/925572/95 sottoscritto da Parte_1 [...]
, in data 16-03-2017 è stato rimborsato per CP_2 Parte_2 CP_1 complessivi € 55.265,45 da: - per € 30.965,45 - per € Parte_1 CP_2
5.800,00 - e congiuntamente stante la comunione dei Parte_2 CP_1 beni fra coniugi per € 18.500,00 (imputabile per € 9.250,00 ciascuno) e che la quota di rimborso formalmente spettante a ciascun mutuatario ex art. 1298, 2° comma c.c. ammonta ad € 13.816,36; 2) Accertarsi in via ulteriore che fra i Signori Parte_1 [...]
, in funzione della stipula del contratto di CP_2 Parte_2 CP_1 mutuo n. 011/925572/95 è stato oralmente concluso l'accordo interno in base al quale - per le ragioni espresse in narrativa - il rimborso della somma mutuata doveva essere effettuato integralmente dai soli Signori e stante l'interesse Parte_1 CP_2 esclusivo degli stessi ex art. 1298 c.c. all'assunzione delle obbligazioni nei confronti della
Banca mutuante;
3) Condannarsi conseguentemente, in via principale, il Sig.
[...] ex art. 1299 c.c. al pagamento della complessiva somma di € 21.832,00 da versarsi CP_2 per: € 18.500,00 in favore di congiuntamente stante Parte_4 la comunione dei beni (ed imputabile per € 9.250,00 ciascuno) € 3.332,72 in favore di
ovvero al pagamento di quelle altre diverse somme maggiori o minori che Parte_1
venissero accertate in corso di causa, oltre interessi dal dovuto al saldo e rivalutazione monetaria ove dovuta. 4) In via subordinata - per la denegata e non creduta ipotesi di mancato accertamento dell'accordo fra i mutuatari in base al quale il rimborso della somma mutuata doveva essere effettuato integralmente dai soli Signori e Parte_1
stante l'interesse esclusivo degli stessi ex art. 1298 c.c. all'assunzione delle CP_2
obbligazioni nei confronti della Banca mutuante - condannarsi il Sig. al CP_2
pagamento in favore del Sig. che in tale senso agisce iure proprio in via di Parte_1 regresso ex artt. 1298, 1299 c.c. della somma di € 8.016,36, ovvero di quell'altra diversa somma maggiore o minore che venisse accertata in corso di causa, oltre interessi dal dovuto al saldo e rivalutazione monetaria ove dovuta. Con vittoria di spese e competenze di causa maggiorate del rimborso forfetario e degli accessori di Legge”.
Per parte convenuta: contumace
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I sig.ri e convenivano in Parte_1 Parte_2 CP_1 giudizio il sig. al fine di ottenere l'accoglimento delle domande sopraccitate. CP_2
Gli attori deducevano:
- di avere sottoscritto “unitamente al Sig. il contratto di mutuo n. CP_2
011/925572/95 garantito da effetto cambiario con Parte_3 [
, per il finanziamento della somma di € 42.500,00 da
[...] rimborsarsi in 60 rate mensili per la complessiva somma di € 50.967,00”;
- che “la richiesta di tale finanziamento è stata effettuata al solo fine di consentire ai Sig.ri
e al tempo entrambi soci ed amministratori delle 2 società Parte_1 CP_2
denominate e e Controparte_3 CP_2 Controparte_4
e di estinguere le posizioni debitorie “aperte”
[...] CP_2 rispettivamente per € 21.112,21 e per € 19.583,52 (quali scoperti di conto corrente, fidi, castelletti bancari, aperture di credito, ecc.) già in essere presso il medesimo Istituto di credito per l'esercizio delle attività imprenditoriali dagli stessi intraprese e per il rimborso al Sig. di spese dallo stesso sostenute nell'interesse delle 2 società per € Parte_1
1.484,58”;
- che i “sig.ri e (genitori del Sig. ) si Parte_2 CP_1 Parte_1
sono risolti a sottoscrivere il menzionato contratto di mutuo al solo fine di consentire al proprio figlio ed al di lui socio la concessione del finanziamento richiesto CP_2 per la definizione delle pendenze societarie”;
- che “la finalità specifica del finanziamento richiesto è provata dalla circostanza che la somma erogata di € 42.500,00 è stata interamente utilizzata per la chiusura delle passività facenti capo alle già menzionate e e Controparte_3 CP_2
e ; Controparte_4 CP_2
- che “nei rapporti interni fra e da una parte e Parte_1 CP_2 Parte_2
e dall'altra, è stato raggiunto l'accordo in base al quale la somma
[...] CP_1
mutuata avrebbe dovuto essere interamente rimborsata dai primi, fungendo i secondi da sostanziali garanti in favore della Banca”;
- che “i mutuatari non hanno compiutamente rispettato i termini di pagamento imposti dal piano di ammortamento originario, tanto che il debito – maggiorato degli interessi moratori – è “lievitato” sino ad € 55.265,45 che nei rapporti fra mutuatari, in base alla presunzione semplice costituita dal mero dato formale (esterno) rappresentato dal contratto di mutuo, dovrebbe essere sostenuto e pagato da ciascun mutuatario per €
13.816,36”;
- che “il rimborso della somma mutuata, maggiorata degli interessi di mora maturati per il mancato rispetto del piano di ammortamento per complessivi € 55.265,45, è stato effettuato: • per € 6.200,00 da e per il tramite della società Parte_1 CP_2
Acquatica di (e quindi la somma è imputabile al 50% CP_4 Per_1 Per_2 ciascuno dei soci); • per € 3.600,00 da e per il tramite della Parte_1 CP_2
società Acquatica snc di (e quindi la somma è imputabile al 50% Per_1 Per_2 ciascuno dei soci); • per € 900,00 da personalmente;
• per € 18.280,00 (€ CP_2
12.780,00 a mezzo bonifico + € 5.500,00 a mezzo assegno bancario n° 0560488479) dal
Sig. per il tramite della società OPS Piscine sas di Oneda Andrea;
• per € Parte_1
7.785,45 (€ 1.580,00 in contanti su c/c + € 1.800,00 a mezzo bonifico + € 4.405,45 a mezzo pagamenti per cassa) dal Sig. personalmente;
• per € 18.500,00 dal Sig. Parte_1
e dalla Sig.ra personalmente”; Parte_2 CP_1
- che “il Sig. ha dunque pagato direttamente ed indirettamente la somma di Parte_1
€ 30.965,45, i coniugi signori e hanno Parte_2 CP_1 congiuntamente pagato (stante la comunione dei beni) € 18.500,00 (imputabile a ciascuno per € 9.250,00) ed il Sig. ha pagato direttamente ed indirettamente la CP_2 somma di € 5.800,00”.
Nonostante la regolarità della notificazione dell'atto di citazione, il sig. CP_2
on si costituiva in giudizio ed era dichiarato contumace.
[...]
Le domande formulate dagli attori sono fondate nei termini e per le ragioni che seguono.
Preliminarmente si evidenzia che i sig.ri Parte_1 Parte_2
e hanno stipulato un contratto di mutuo con CP_1 CP_2 [...]
avente ad oggetto l'importo di euro Parte_3
42.500,00. Come emerge dall'analisi del documento n. 5, la massa monetaria, depositata dall'istituto di credito su un conto corrente intestato alle predette persone fisiche, è stata trasferita in parte alla società (euro 19.583,52) e in parte alla società Controparte_5
(euro 21.112,21). Nonostante le somme trasferite siano state utilizzate per CP_3
estinguere i debiti di società con quote possedute da due mutuatari, i rapporti riguardanti le società non possono essere confusi con quelli riguardanti i soci delle persone giuridiche.
Infatti, sebbene il trasferimento degli importi di euro 19.583,52 e di euro 21.112,21 abbia determinato l'insorgenza di un rapporto giuridico tra i sig.ri Parte_1 Parte_2
e e le società Acquatica Piscine e Aquatica,
[...] CP_1 CP_2 l'obbligazione restitutoria delle somme mutuate da Parte_3
è rimasta in capo alle persone fisiche. La qualificazione
[...]
giuridica del rapporto originato dal trasferimento degli importi di euro 19.583,52 e di euro
21.112,21 non deve essere analizzata in questo procedimento, stante l'irrilevanza dell'accertamento.
Considerata la natura solidale dell'obbligazione restitutoria della somma mutuata, nei rapporti interni l'obbligazione si divide in parti uguali tra i singoli mutuatari, salvo il caso in cui l'obbligazione sia stata contratta nell'interesse esclusivo di un soggetto ovvero sussista una diversa pattuizione tra gli interessati. Nel caso di specie non vi è alcuna prova circa l'esistenza di un accordo tra i mutuatari relativo alla restituzione della somma mutuata e il contratto di mutuo è stato stipulato nell'interesse di tutti i contraenti. Infatti, i sig.ri e erano soci illimitatamente responsabili delle società CP_2 Parte_1
Acquatica Piscine e Aquatica e i sig.ri e avevano Parte_2 CP_1 garantito l'adempimento delle obbligazioni non adempiute dalle società (cfr. dichiarazione testimoniale del sig. , dipendente dell'istituto bancario Testimone_1 [...]
: “il debito delle società Parte_3 CP_3
e e e era
[...] CP_2 Controparte_4 CP_2
garantito dai sig.ri e , che avevano sottoscritto Parte_2 CP_1
apposite fideiussioni. Anche i sig.ri e avevano garantito Parte_1 CP_2
l'adempimento delle obbligazioni delle società, sottoscrivendo apposite fideiussioni”).
Dall'esame dei documenti attorei nn. 5, 6 e 7, emerge che le società CP_5
e abbiano trasferito sul conto corrente intestato ai sig.ri
[...] CP_3 Parte_1
e la somma di euro 9.800,00, che il Parte_2 CP_1 CP_2
sig. abbia trasferito la somma di euro 900,00, che la società OPS Piscine CP_2
abbia trasferito la somma di euro 18.280,00, che il sig. abbia trasferito la Parte_1
somma di euro 1.800,00 ed abbia restituito a Parte_3
l'importo di euro 1.096,22 e che il sig. abbia
[...] Parte_2
trasferito la somma di euro 18.500.00.
Si sottolinea che: a) le somme trasferite sul conto corrente intestato ai sig.ri Parte_1
e sono state utilizzate dai predetti per Parte_2 CP_1 CP_2
pagare le rate del contratto di mutuo stipulato con Parte_3 [
; b) non vi è prova dell'esistenza di altri pagamenti o
[...]
trasferimenti di denaro effettuati dagli attori, in quanto alcune operazioni genericamente descritte nell'atto di citazione non sono rinvenibili nei documenti depositati in giudizio ed altre sono state effettuate da soggetti non identificati;
c) la società OPS Piscine, soggetto estraneo al contratto di mutuo stipulato con Parte_3
e privo di debiti con i mutuatari, ha trasferito il denaro per conto del sig.
[...]
come emerge anche dall'esame di alcuni estratti conto nella parte in cui si Parte_1 legge “bonifico per conto di ”. Pertanto, il trasferimento di denaro deve Parte_1
ritenersi eseguito dal sig. d) i trasferimenti di denaro effettuati dalle società Parte_1
Acquatica Piscine e non possono essere imputati ai sig.ri e CP_3 Parte_1 [...]
poiché, da un lato, le persone giuridiche sono soggetti distinti dai titolari di quote CP_2 societarie, e, dall'altro, le società erano debitrici degli importi di euro 19.583,52 ed euro
21.112,21, sicché i trasferimenti sembrano finalizzati all'estinzione di siffatti debiti.
Ribadita la natura solidale dell'obbligazione restitutoria della somma mutuata da
, rilevato che il sig. Parte_3 [...]
ha restituito la somma di euro 900,00, che il sig. ha restituito CP_2 Parte_2
la somma di euro 18.500.00, che il sig. ha restituito la somma di euro Parte_1
21.176,22, che la sig.ra non ha restituito alcuna somma, la divisione in parti CP_1 uguali dell'obbligazione solidale impone di distribuire su ciascuno dei 4 mutuatari l'onere economico di euro 10.144,05 ((euro 900,00 + euro 21.176,22 + euro 18.500,00) / 4).
Alla stregua di quanto evidenziato, tenuto conto delle domande avanzate dagli attori e dell'allegazione secondo cui “i coniugi signori e Parte_2 CP_1 hanno congiuntamente pagato (stante la comunione dei beni) € 18.500,00 (imputabile a ciascuno per € 9.250,00)”, il sig. deve essere condannato a corrispondere al CP_2
sig. la somma di euro 9.244,05 (euro 10.144,05 – euro 900,00), oltre Parte_1
interessi, in assenza di specificazione, dalla data del 23.4.2024, giorno successivo alla data di notificazione dell'atto di citazione, sino al saldo.
Deve essere rigettata la domanda relativa alla “rivalutazione monetaria”, poiché il debito di euro 9.244,05 costituisce un debito di valuta e non vi è alcuna allegazione in tema di pregiudizio da svalutazione monetaria.
Nulla in merito alle spese processuali tra il sig. e i sig.ri CP_2 [...] [
e , stante la contumacia del primo e il rigetto delle domande Parte_2 CP_1
formulate dai secondi.
Le spese processuali tra il sig. e il sig. seguono la Parte_1 CP_2 soccombenza di quest'ultimo e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni istanza ed eccezione, così dispone:
- condanna il sig. a corrispondere al sig. la somma di euro CP_2 Parte_1
9.244,05, oltre interessi, nella misura del tasso legale, dalla data del 23.4.2024 sino al saldo;
- condanna il sig. alla rifusione delle spese di lite in favore del sig. CP_2 Pt_1
che si liquidano in euro 264,00 per spese esenti, in euro 4.000,00 per compensi
[...]
professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Cremona, 12/06/2025
Il giudice
Daniele Moro