TAR Catania, sez. III, sentenza 11/05/2026, n. 1400
TAR
Decreto cautelare 11 luglio 2025
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TAR
Sentenza 11 maggio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Eccesso di potere per sviamento

    Le ragioni della decadenza sono coerenti con la funzione tipica dell'atto. La società ricorrente non ha fornito prove di un diverso fine perseguito dall'Amministrazione. Le violazioni accertate, anche se parzialmente imputabili al precedente concessionario, sono comunque riconducibili al subentrante.

  • Rigettato
    Violazione delle garanzie del contraddittorio procedimentale

    La comunicazione di avvio del procedimento ha indicato l'oggetto del procedimento, le evidenze istruttorie emerse da un sopralluogo e il fondamento normativo, consentendo al destinatario di esercitare il proprio diritto di prendere visione degli atti e interloquire con l'amministrazione. Il provvedimento finale ha ulteriormente specificato i motivi, mantenendo aderenza con la comunicazione di avvio e con il quadro istruttorio.

  • Rigettato
    Violazione dei principi di proporzionalità, adeguatezza e necessità della sanzione

    La proroga è prevista solo per le violazioni di cui all'art. 47, comma 1, lett. a) e b) del Codice della Navigazione. Nel caso di specie, le violazioni ascrivibili alla lett. f) (inadempienza obblighi) non prevedono la proroga. Anche a voler considerare la mancata realizzazione della fascia a verde (lett. a), permangono altre violazioni ascrivibili alla lett. f) relative alla sicurezza pubblica e all'alterazione dello stato dei luoghi. La sanzione è ritenuta proporzionata alla gravità delle violazioni accertate.

  • Improcedibile
    Illegittimità del parere del Comune di CA e della nota della Soprintendenza

    Le censure relative agli atti impugnati con il ricorso per motivi aggiunti, in particolare quelle riguardanti il Comune di CA, sono state dichiarate improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse a seguito della rinuncia della ricorrente.

  • Improcedibile
    Illegittimità della Circolare regionale e del parere del Comune di CA

    Le censure relative agli atti impugnati con il ricorso per motivi aggiunti, in particolare quelle riguardanti il Comune di CA, sono state dichiarate improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse a seguito della rinuncia della ricorrente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catania, sez. III, sentenza 11/05/2026, n. 1400
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
    Numero : 1400
    Data del deposito : 11 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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