Decreto cautelare 11 luglio 2025
Sentenza 11 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 11/05/2026, n. 1400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1400 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01400/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01510/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di CA (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1510 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
SA s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Cavaleri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di CA, domiciliataria ex lege in CA, via Vecchia Ognina, 149;
Comune di CA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Pia Di Primo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di
ad opponendum:
AN LE s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Blandi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del provvedimento prot n. 892 del 25.06.2025 (comunicato a mezzo pec il 27.06. 2025) con il quale è stata decretata la decadenza della concessione demaniale marittima n. 1006/2006 rep n. 1089/06 per il mantenimento di un’area demaniale di mq 2.454 da adibire a posteggio auto asservito allo stabilimento balneare denominato lido AB AL;
- del verbale di sopralluogo prot. n. 37757 del 30.05.2025;
- del verbale di sopralluogo del 5.06.2025, ancorché non conosciuto e non comunicato;
- della nota prot. 39263 del 5.06.2025 concernente la comunicazione di avvio del procedimento di decadenza;
- di qualunque ulteriore atto presupposto connesso e conseguenziale ancorché non conosciuto e non comunicato;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti:
- sotto altro profilo, dei medesimi atti già gravati con il ricorso introduttivo;
- nonché, ove occorra, dei seguenti atti: 1) il parere della Direzione Urbanistica del Comune di CA prot. 206052 del 6.06.2017; 2) la nota prot. 40052 del 9.06.2025 dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente - Area 2 Demanio Marittimo; 3) la nota dell’Assessore del Comune di CA prot. 263811 del 5.06.2025 con la quale il Comune di CA ha richiesto la consegna dell’area da destinare a parcheggio pubblico ai sensi dell’art. 34 C.N. e dell’art. 36 del Reg. C.N.; 4) la Circolare n. 20953 del 3.04.2025, nella parte in cui si assume che la stessa disponga, in assenza di provvedimenti autonomi e nel contraddittorio procedimentale, la scadenza delle concessioni a parcheggio ad uso privato e/o nella parte in cui si assume che la scadenza sia riferita anche alle aree a parcheggio ad uso privato accessorie alle concessioni demaniali con finalità turistico ricreative pur oggetto di distinte concessioni; 5) qualunque ulteriore atto conseguenziale ancorché non conosciuto, non comunicato né altrimenti pubblicato esecutivo degli atti impugnati sub 6-9 e di tutti gli avvisi pubblicati sul portale del Demanio Marittimo relativi all’area a parcheggio oggetto della concessione demaniale marittima n. 1006/2006 rep n. 1089/06.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, del Comune di CA e di AN LE s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 maggio 2026 il dott. Francesco Fichera e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e IR
1. La ditta SA s.r.l. è titolare della concessione demaniale marittima (C.D.M.) n. 1006/2006 rep. n. 1089/06 di natura stagionale (dal 12 giugno al 13 settembre secondo la nota prot. n. 38289 del 30.05.2024 dell’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regionale Siciliana) per il mantenimento di un’area demaniale di mq 2.030,00 da adibire a posteggio auto asservito allo stabilimento balneare denominato lido SA AL (estesa a mq. 2.454,00 come da nota integrativa n. 18659 del 5.03.2008 del Servizio 9 – Demanio Marittimo), il cui subingresso è stato autorizzato giusto D.R.S. n. 450 del 7.05.2021.
A seguito di quanto accertato mediante sopralluogo eseguito in data 30.05.2025 dall’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regionale Siciliana nell’area interessata (così come riportato nel verbale prot. n. 37757 del 30.05.2025), la società ha ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento di decadenza della suddetta C.D.M. ai sensi dell’art. 47, comma 1, lett. a) ed f) del Codice della Navigazione (mediante nota prot. 39263 del 5.06.2025), per la “(...) mancata esecuzione delle opere prescritte nell’atto di concessione ” e la “ inadempienza rispetto agli obblighi derivanti dalla concessione (...)”.
Eseguito l’accesso agli atti del procedimento in data 23.06.2025, la società è stata destinataria del provvedimento prot. n. 892 del 25.06.2025 (comunicato a mezzo pec il 27.06.2025), con il quale è stata dichiarata la decadenza della C.D.M. n. 1006/2006 alla luce di plurime ragioni ivi riportate.
2. Con ricorso introduttivo notificato in data 10.07.2025 e nello stesso giorno depositato SA s.r.l. ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare dei relativi effetti, anche in via monocratica, e con richiesta di abbreviazione dei termini ex art. 53 c.p.a., i seguenti atti: 1) il provvedimento prot. n. 892 del 25.06.2025 (comunicato a mezzo pec il 27.06. 2025) con il quale è stata decretata la decadenza della concessione demaniale marittima n. 1006/2006 rep n. 1089/06 per il mantenimento di un’area demaniale di mq 2.454 da adibire a posteggio auto asservito allo stabilimento balneare denominato lido AB AL; 2) il verbale di sopralluogo prot. n. 37757 del 30.05.2025; 3) il verbale di sopralluogo del 5.06.2025, ancorché non conosciuto e non comunicato; 4) la nota prot. 39263 del 5.06.2025 concernente la comunicazione di avvio del procedimento di decadenza; 5) qualunque ulteriore atto presupposto connesso e conseguenziale ancorché non conosciuto e non comunicato.
I suddetti atti sono stati avversati per i seguenti motivi di diritto: 1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 5 del D.P.R. 296 del 13 settembre 2005 in relazione agli art. 8 e ss L .241/1990. Violazione dell’art. 1 c. 2 bis L. 241/1990; eccesso di potere per sviamento ; 2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 47 del Codice della Navigazione, Violazione e falsa applicazione della L.R. n.15/2015; violazione e falsa applicazione del D.A. 152 Gab dell’11.04.2019 all. A Sez. IV, art. 2 punto 12; violazione dell’art. 1 c.2 bis L. 241/1990; eccesso di potere per carenza ed erronea valutazione dei presupposti, eccesso di potere per contraddittorietà; eccesso di potere per arbitrarietà, perplessità ed illogicità dell’azione amministrativa; violazione del principio di proporzionalità ed adeguatezza dell’azione amministrativa ; 3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 47 del Codice della Navigazione, violazione dell’art. 5, c.2 del D.P.R. 296 del 13.09.2005; violazione e falsa applicazione della L.R. n. 15/2015; violazione e falsa applicazione del D.A 152 Gab del 11 aprile 2019 all. A Sez. IV, art. 2 punto 12; Violazione dell’art. 1 c.2 bis L. 241/1990; difetto di istruttoria; eccesso di potere per carenza ed erronea valutazione dei presupposti, eccesso di potere per contraddittorietà; eccesso di potere per arbitrarietà, perplessità ed illogicità dell’azione amministrativa; violazione del principio di proporzionalità ed adeguatezza dell’azione amministrativa .
2.1. Con il primo motivo di ricorso la società ricorrente lamenta, in particolare, la violazione dell’art. 5 comma 1 del D.P.R. n. 296 del 13.09.2005, ai sensi del quale “ In caso di inadempimento degli obblighi derivanti dalla concessione la competente filiale dell'Agenzia del demanio dichiara la decadenza dalla concessione. Il provvedimento di decadenza è adottato nel termine di sessanta giorni dall'accertamento dell'inadempimento nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ”. Viene rilevato, nello specifico, che il provvedimento di decadenza impugnato abbia ad oggetto asserite violazioni che non siano state preannunciate alla concessionaria in sede di comunicazione di avvio del relativo procedimento, con conseguente violazione delle garanzie del contraddittorio procedimentale, e segnatamente:
- la modificazione dello stato dei luoghi avuto riguardo al materiale di copertura del fondo dell’area a parcheggio;
- la mancata realizzazione dell’area a verde nello spazio antistante al viale Kennedy;
- il taglio raso di alberi che insistevano all’interno dell’area a parcheggio.
2.2. Con la seconda doglianza viene evidenziato che l’Amministrazione regionale procedente abbia omesso di valutare adeguatamente le condizioni in cui la ditta concessionaria ha operato, negli anni, nell’area in oggetto, le quali sarebbero state più volte denunciate dalla società alla stessa Autorità regionale, senza che quest’ultima abbia eseguito alcun intervento. Ne consegue, secondo la prospettazione della ricorrente, che a quest’ultima non sarebbe imputabile una condotta negligente nel mantenimento delle condizioni dell’area demaniale.
Viene altresì osservato che lo stato di degrado e di abbandono dell’area sia antecedente al periodo di efficacia stagionale della concessione e, pertanto, non imputabile alla stessa società.
È quindi contestato quanto rilevato ai punti 2) e 3) del provvedimento di decadenza impugnato, a nulla valendo – continua la parte – il richiamo a quanto stabilito dal D.A. 152 Gab dell’11.04.2019 all. A, sez. IV, art. 2, punto 12, la cui disciplina, concernente le linee guida per la redazione del Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo (c.d. PUDM) ai sensi della L.R. n. 15/2005, non avrebbe alcun valore precettivo sulle concessioni già rilasciate in quanto riguardante le concessioni da rilasciarsi da parte dei Comuni una volta approvato il PUDM in corrispondenza con il trasferimento delle funzioni amministrative agli enti locali secondo quanto previsto dagli artt. 39 e 40 della L.R. n. 3/2016, da applicarsi, peraltro, alle sole concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative-sportive di cui all’art. 1 del D.L. n. 400 del 5.10.1993 convertito in L. n. 494 del 4.12.1993. Si evidenzia, in particolare, che l’obbligo annuale di manutenzione gravante sul concessionario riguardi solo le concessioni balneari e non anche quelle relative ad aree adibite a parcheggio che prevedano un utilizzo stagionale.
L’Assessorato procedente avrebbe posto a base della propria determinazione amministrativa la normativa regionale con la quale è stata rigettata la precedente istanza di destagionalizzazione presentata dalla ricorrente, con conseguente uso distorto del potere amministrativo e vizio di contraddittorietà, illogicità ed ingiustizia manifesta.
Secondo chi ricorre in giudizio l’Amministrazione regionale sarebbe in ogni caso incorsa nella violazione del richiamato D.A. 152 GAB dell’11.04.2019 all. A, sez. IV, art. 2, punto 12, la cui disciplina si riferirebbe alla sola attività “balneare” e non, invece, alla distinta ed autonoma concessione per la gestione stagionale del parcheggio.
Parimenti non pertinente sarebbe il riferimento al punto 7) dell’atto d’obbligo di cui al D.R.S. 247/2019, continua la parte, in quanto tale atto concernerebbe la concessione demaniale sull’area data in concessione per l’esercizio dell’attività balneare mentre il subingresso nella concessione del parcheggio è intervenuto con D.R.S. 450/2021.
È osservato, in ultimo, che la concessione in parola sarebbe carente dell’esclusività di cui all’art. 36 del Codice della Navigazione, con la conseguenza che non graverebbe sul concessionario alcun obbligo fondato su tale peculiare presupposto.
2.3. Con la terza e ultima censura sono contestate le singole motivazioni riportate nel provvedimento di decadenza qui censurato.
2.3.1. Viene preliminarmente rilevato che l’Assessorato regionale procedente non abbia previamente disposto gli accertamenti periodici in ordine all'esatto adempimento degli obblighi assunti dal concessionario e all'osservanza delle prescrizioni concernenti le modalità di utilizzazione del bene secondo quanto previsto dall’art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 296 del 13.09.2005, a cui avrebbe potuto far seguito, secondo la prospettazione di chi ricorre in giudizio, la concessione della proroga prevista dall’art. 47 del Codice della Navigazione “ per mancata esecuzione delle opere prescritte nell'atto di concessione ”, evitando, in tal modo, la decadenza. Ne discende, continua la parte, che con particolare riferimento all’asserita mancata esecuzione della fascia a verde adiacente al viale Kennedy di cui al punto 5) del provvedimento impugnato l’Ente regionale sarebbe incorso nella violazione dell’art. 47 del Codice della Navigazione in relazione ai principi di proporzionalità, buona fede e correttezza dell’azione amministrativa di cui all’art. 1, comma 2- bis della L. 241/1990.
È inoltre rilevato che, rispetto a tale contestata violazione, le richiamate note del Comune di CA (prot. 206052 del 6.06.2017) e della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di CA (prot. 10183 dell’1.06.2016) non siano state riportate né nella C.D.M. originaria n. 1006/2006 né nel provvedimento di autorizzazione al subingresso di cui al D.R.S. 450/2021, oltre a non essere mai state comunicate alla società ricorrente né indicate nella comunicazione di avvio del procedimento di decadenza e nel verbale relativo al sopralluogo eseguito il 30.05.2025.
2.3.2. È altresì contestata l’asserita violazione concernente il taglio degli alberi che insistevano sull’area concessa a parcheggio, rilevandosi, in particolare, che anche quest’ultima non sia stata riportata nella comunicazione di avvio del procedimento di decadenza e che, in ogni caso, nessun albero fosse presente nell’area interessata al momento del subingresso del 2021, con conseguente difetto di istruttoria ed erronea valutazione dei presupposti, trattandosi di una violazione imputabile al precedente concessionario e che avrebbe dovuto essere accertata dall’Assessorato al momento della presentazione dell’istanza di subingresso.
2.3.3. Quanto sopra esposto viene rilevato dalla parte anche con riguardo all’asserita violazione concernente la modifica dello strato di materiale che ricopre l’area, contestandosi, in particolare, che la ricorrente abbia alterato lo stato dei luoghi nei termini riportati nel provvedimento impugnato.
2.3.4. Riguardo alle violazioni riportate ai punti 4) e 5) dell’atto di decadenza avversato si contesta che l’accesso, nonché la segnaletica e, in generale, le caratteristiche del parcheggio siano privi dei requisiti di cui all’art. 22 del Codice della Strada, rappresentandosi, innanzitutto, che la ricorrente abbia acquisito nel 2021 l’area nello stato di fatto in cui quest’ultima è stata consegnata.
Rispetto alle asserite violazioni del Codice della Strada riportate nel provvedimento viene lamentata, in particolare, la violazione e la falsa applicazione dell’art. 47 del Codice della Navigazione, atteso che - secondo la ricorrente - l’Assessorato regionale avrebbe dovuto invitare il concessionario ad adempiere assegnando un termine a provvedere secondo quanto previsto dal medesimo comma 2 della richiamata norma di settore, con conseguente violazione anche del principio di proporzionalità.
L’Ente procedente, continua la parte, avrebbe inoltre potuto invitare il concessionario a munirsi delle autorizzazioni necessarie per rendere conforme l’area a parcheggio alle prescrizioni del Codice della Strada, le quali, peraltro, non si applicherebbero alla fattispecie in esame secondo la prospettazione di chi ricorre in giudizio, trattandosi di un’area nella quale viene svolto un servizio accessorio rispetto all’attività principale oggetto della concessione turistico-ricreativa svolta nell’area adiacente.
Il provvedimento sarebbe viziato, sotto tale profilo, anche da disparità di trattamento, in quanto l’area a parcheggio in esame risulterebbe non dissimile, nella sua conformazione, da quella in cui insistono gli altri parcheggi della medesima natura già autorizzati.
Secondo quanto riportato dalla ricorrente in sede di gravame, in definitiva:
a) non esisterebbe alcuno stato di degrado dell’area e gli abusi perpetrati nell’area sarebbero stati comunque diligentemente denunciati durante il periodo di fruizione pubblica dalla stessa società, la quale avrebbe provveduto autonomamente alla pulizia ed allo smaltimento dei rifiuti nei limiti dell’esigibilità richiesta;
b) non esisterebbe uno stato di abbandono dell’area, il quale risulterebbe accertato mediante un sopralluogo svolto in un periodo antecedente alla decorrenza stagionale della concessione;
c) non vi sarebbe alcuna modificazione dello stato dei luoghi avuto a riguardo al materiale di copertura del fondo dell’area a parcheggio, in quanto la ricorrente avrebbe acquisito l’area nello stato di fatto in cui si trovava al momento del subingresso autorizzato nel 2021;
d) non sussisterebbe la mancata realizzazione dell’area a verde nello spazio antistante al viale Kennedy, trattandosi di una prescrizione non prevista dal titolo e mai significata al concessionario;
e) non sussisterebbe l’asserito taglio raso di alberi che insistevano all’interno dell’area a parcheggio e, in ogni caso, tale condotta non sarebbe comunque imputabile alla ricorrente avendo la stessa acquisito l’area nello stato di fatto in cui si trovava al momento del subingresso autorizzato nel 2021;
f) non vi sarebbe alcuna nuova apertura del passo carrabile avendo la ricorrente acquisito l’area nello stato di fatto in cui si trovava al momento del subingresso autorizzato nel 2021;
g) non vi sarebbe l’obbligo di adeguare l’area alle condizioni di sicurezza previste per le autorimesse all’aperto e non risulterebbe che tale obbligo sia stato mai contestato alla ricorrente o al precedente concessionario.
3. Con decreto n. 236 dell’11.07.2025 il Presidente della Sezione ha respinto l’istanza di misure cautelari monocratiche.
4. L’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana si è costituito in giudizio per resistere al ricorso in data 15.07.2025 e, con successiva memoria del 4.09.2025, ha controdedotto rispetto alle censure sollevate dalla parte ricorrente, rilevando, in particolare, che il concessionario abbia l’obbligo di garantire la cura, pulizia e sicurezza dell'area demaniale anche nel periodo non in uso, al fine di evitare situazioni di degrado, pericolo o danno, come previsto dall’atto d’obbligo allegato all’autorizzazione al subingresso della società AB AL nonché come dalla L.R. 15/2005, dall’art. 36 del Codice della Navigazione e dall’Allegato A del D.A. 152/2019, parte IV, art. 2, punto 12.
5. Con atto di intervento ad opponendum del 6.09.2025 AN LE s.r.l., quale titolare della concessione rilasciata mediante Atto formale n. 20/2020 e relativa all’area demaniale limitrofa a quella oggetto della C.D.M. 1006/2006, ha chiesto il rigetto del ricorso, replicando alle censure sollevate da chi ricorre in giudizio.
6. Alla camera di consiglio del 10.09.2025 la parte ricorrente ha rinunciato alla propria domanda cautelare e le altre parti ne hanno preso atto; il Presidente ha quindi disposto la cancellazione della causa dal ruolo delle cautelari.
7. Con ricorso per motivi aggiunti notificato in data 25.09.2025 e depositato il 26.09.2025 la parte ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento, sotto altro profilo, i medesimi atti già gravati con il ricorso introduttivo nonché, ove occorra, i seguenti atti: 1) il parere della Direzione Urbanistica del Comune di CA prot. 206052 del 6.06.2017; 2) la nota prot. 40052 del 9.06.2025 dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente - Area 2 Demanio Marittimo; 3) la nota dell’Assessore del Comune di CA prot. 263811 del 5.06.2025 con la quale il Comune di CA ha richiesto la consegna dell’area da destinare a parcheggio pubblico ai sensi dell’art. 34 C.N. e dell’art. 36 del Reg. C.N.; 4) la Circolare n. 20953 del 3.04.2025, nella parte in cui si assume che la stessa disponga, in assenza di provvedimenti autonomi e nel contraddittorio procedimentale, la scadenza delle concessioni a parcheggio ad uso privato e/o nella parte in cui si assume che la scadenza sia riferita anche alle aree a parcheggio ad uso privato accessorie alle concessioni demaniali con finalità turistico ricreative pur oggetto di distinte concessioni; 5) qualunque ulteriore atto conseguenziale ancorché non conosciuto, non comunicato né altrimenti pubblicato esecutivo degli atti impugnati sub 6-9 e di tutti gli avvisi pubblicati sul portale del Demanio Marittimo relativi all’area a parcheggio oggetto della concessione demaniale marittima n. 1006/2006 rep n. 1089/06.
Il nuovo ricorso è stato proposto per i seguenti motivi di diritto: 1) Illegittimità sotto altro profilo dei provvedimenti impugnati con il ricorso principale: violazione e falsa applicazione dell’art. 47 del Codice della Navigazione; violazione dell’art. 5, comma 2, del D.P.R. 296 del 13 settembre 2005; violazione e falsa applicazione della L.R. n. 15/2015; violazione e falsa applicazione del D.A 152 Gab dell’11.04.2019 all. A Sez. IV, art. 2, punto 12; violazione dell’art. 1, comma 2 bis, L.241/1990; difetto di istruttoria; violazione e falsa applicazione degli art. 3,17,20 e 22 del D.lgs.285/1992; violazione e falsa applicazione degli artt. 44 e ss. del DPR 495/1992; eccesso di potere per carenza ed erronea valutazione dei presupposti, eccesso di potere per contraddittorietà; eccesso di potere per arbitrarietà, perplessità ed illogicità dell’azione amministrativa; violazione del principio di proporzionalità ed adeguatezza dell’azione amministrativa ; 2) Illegittimità dei nuovi e diversi provvedimenti impugnati con il ricorso per motivi aggiunti: violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 1, L. 5 agosto 2022, n. 118 come modificato dalla L. 14 novembre 2024, n. 166; violazione e falsa applicazione alla lettera c) della circolare n. 20953 del 3.04.2025; eccesso di potere per carenza ed erronea valutazione dei presupposti; eccesso di potere per sviamento; violazione del principio dell’affidamento ragionevole; violazione del principio di ragionevolezza; disparità di trattamento .
7.1. Con il primo motivo del nuovo ricorso la parte ricorrente rileva, in correlazione con quanto già dedotto mediante il terzo motivo del ricorso introduttivo, che il parere favorevole reso dal Comune di CA mediante prot. 206062 del 6.06.2017 così come la nota prot. 10183 dell’1.06.2016 riguardassero la C.D.M. 243/2006, concernente l’area demaniale su cui insiste lo stabilimento, e non, invece, l’area a parcheggio, con la conseguenza che le prescrizioni ivi riportate – ove si impone la realizzazione della fascia a verde a carico della ricorrente – non troverebbero applicazione con specifico riguardo al titolo concessorio per cui è causa.
Si evidenzia, altresì, in ordine a tale profilo, che già a partire dalla data di approvazione della variante del Piano urbanistico attuativo (c.d. PUA), approvata in data 10.04.2015, l’area a parcheggio interessata non potesse considerarsi soggetta a prescrizione relativamente alla fascia verde di rispetto, atteso che tramite la suddetta variante quest’ultima risulterebbe esser stata ridotta e prevista interamente in corrispondenza dell’attuale sede stradale di Viale Kennedy, ossia al di fuori dell’area demaniale ospitante il parcheggio.
Ne consegue, continua la parte, che le prescrizioni contenute nel parere reso dal Comune di CA con prot. 206062 del 6.06.2017 siano comunque da ritenersi illegittime, in ogni caso, perché adottate in contrasto con le previsioni del PUA vigente al momento della sua adozione.
Quanto al capo motivazionale del provvedimento di decadenza impugnato ove viene imputato alla società ricorrente il taglio di alberi presenti nell’area di riferimento, la parte rileva, anche mediante l’ausilio di talune evidenze riportate nella consulenza tecnica di parte successivamente versata in atti, che: i tagli degli alberi rinvenuti (in numero di due) non sarebbero recenti; tali alberi non sarebbero ad alto fusto ma apparterrebbero a specie infestante del diametro di 10 cm, la cui collocazione a ridosso del muro avrebbe comportato il danneggiamento della struttura; il loro taglio rientrerebbe nelle normali attività di manutenzione ordinaria dell’area poste in essere dai precedenti concessionari.
In ordine, invece, all’asserita modifica dello strato di materiale che ricopre l’area, la parte sostiene che il fondo dell’area a parcheggio presenti, ad oggi, la consistenza originaria (terreno battuto e costipato) e che, in corrispondenza dell’accesso più a nord, sia presente una porzione di asfalto di circa mq 32,00 che possa essere riconducibile al primo impianto dell’area a parcheggio, e, quindi, esistente in data anteriore al sub ingresso dell’odierna ricorrente.
La superficie interessata, inoltre, riguarda circa 32,00 mq su di un’area dalla complessiva estensione di 2.540 mq (pari, quindi, a circa all’1% della superficie totale) e, pertanto, a prescindere dalla non imputabilità di tale intervento alla ricorrente, il rilievo mosso dall’Amministrazione procedente risulterebbe comunque contrario al principio di proporzionalità.
La parte contesta, altresì, i richiami alla violazione degli artt. 17, 20 e 22 del Codice della Strada contenuti nel provvedimento avversato, rilevando, in particolare, che: non sussisterebbe alcuna occupazione dell’area stradale; l’accesso al parcheggio non sarebbe qualificabile come passo carrabile bensì come accesso a raso che, in quanto tale, non necessita di alcuna segnaletica; le aperture sarebbero conformi al Codice della Strada e, in ogni caso, non sono stati contestati profili di pericolosità; il palo dell’AMTS non costituirebbe ostacolo visivo in quanto i segnali di servizio di cui all’art. 39 del Codice della Strada (segnali verticali) e all’art. 136, comma 6, del D.P.R. 495/1992 sarebbero stati apposti dall’ente gestore della rete di trasporto pubblico sotto la propria responsabilità; la realizzazione della segnaletica interna (stalli di sosta e percorsi dedicati) non sarebbe stata prevista da alcun atto riconducibile alla C.D.M. n. 1006/2006.
7.2. Con il secondo motivo di ricorso, afferente agli atti unicamente impugnati con il ricorso per motivi aggiunti, la parte ne deduce, in prima battuta, la relativa illegittimità derivata.
Viene rilevato, in particolare, che la nota dell’Assessore del Comune di CA prot. 263811 del 5.06.2025, mediante cui il Comune di CA ha palesato l’intendimento di richiedere la consegna dell’area ad uso pubblico del parcheggio “ manifestando sin d’ora la possibilità di un protocollo d’intesa con la AN LE SR ”, seguita dalla nota prot. 40052 del 9.06.2025 dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente, tradiscano, con conseguente sviamento di potere, il reale intento dell’Amministrazione procedente, ossia quello di attribuire materialmente la gestione dell’area interessata al concessionario limitrofo, AN LE s.r.l.
Sotto altro profilo, la parte contesta che la C.D.M. n. 1006/2006 possa ritenersi scaduta il 31.12.2024, come pure affermato all’interno delle note sopra richiamate e qui impugnate, rilevandosi che l’area in questione sia asservita alla C.D.M. n. 170/2017 e che tale rapporto di accessorietà comporti la non applicabilità della Circolare n. 20953 del 3.04.2025, lett. c), punto C.3, la quale riguarderebbe le nuove concessioni relative ai parcheggi ad uso privato e non quelle ove l’oggetto principale risulti accessorio alla concessione principale turistico-ricreativa, come nel caso di specie, con la conseguenza la stessa deve intendersi soggetta alla disciplina di all’art. 3, comma 1, della L. n. 118/2022, come modificato dalla L. n. 166/2024.
La C.D.M. n. 1006/2006, in ogni caso, continua la parte, non risulterebbe scaduta alla data del 31.12.2024 in quanto, come emergerebbe da D.R.S. n. 450/2021, la sua scadenza sarebbe stata estesa al 31.12.2033.
Mancherebbe, altresì, un provvedimento amministrativo avente natura costitutiva che abbia definitivamente sancito l’asserita perdita di efficacia della concessione di cui si discute, non risultando sufficiente, a tali fini, quanto disposto dalla richiamata Circolare n. 20953 del 3.04.2025.
La suddetta Circolare, ove diversamente interpretata, viene inoltre avversata, quale atto presupposto, per contrasto con quanto disposto, in materia di proroga ope legis , dal richiamato art. 3, comma 1, della L. 118/2022, tenuto altresì conto del legittimo affidamento riposto dalla ricorrente sull’operatività di tale proroga.
8. Il Comune di CA si è costituito in giudizio in data 2.10.2025 per resistere al ricorso per motivi aggiunti, notificato anche al predetto Ente comunale, e, con successiva memoria del 25.03.2026, ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva e di interesse a resistere al predetto ricorso, in quanto privo di potestà decisoria relativamente agli atti impugnati, rilevando, in particolare, di non aver dato seguito alla richiesta di concessione demaniale dell’area demaniale per cui è causa originariamente trasmessa con nota prot. 117588 del 10.03.2026, come da nota prot. n. 143332/26 del 14.03.2026 adottata dalla Direzione Sviluppo e Attività Produttive-Tutela del Consumatore dell’Ente, versata in atti.
9. Con memoria del 2.04.2026 la parte ricorrente, prendendo atto della suddetta nota, ha rinunciato alle censure sollevate con il secondo motivo del ricorso per motivi aggiunti avverso gli atti riferiti al Comune di CA, chiedendo al Collegio di dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse in ordine all’impugnativa promossa avverso la nota dell’Assessore del Comune di CA prot. 263811 del 5.06.2025 e la Circolare n. 20953 del 3.04.2025.
10. Con memoria di replica del 14.04.2026 l’interveniente ad opponendum ha eccepito l’inammissibilità del gravame per carenza di legittimazione a ricorrere, atteso che la concessione a parcheggio dichiarata decaduta per cui è causa, sia che si intendesse involgente attività di parcheggio privato sia laddove si ritenesse, come sostenuto dalla parte ricorrente, avente finalità turistico-ricreativa, risulterebbe scaduta in data 30.09.2025, secondo le disposizioni della Circolare assessoriale prot. n. 29503 del 3.04.2025 della Regione Siciliana, o, comunque, in data 31.12.2023.
11. All’udienza pubblica del 6.05.2026, presenti i difensori delle parti come da verbale, la causa è stata posta in decisione.
12. Il Collegio ritiene di prescindere, per ragioni di economia processuale, dall’esame dell’eccezione di inammissibilità sollevata dalla parte interveniente con memoria del 14.04.2026, attesa l’infondatezza del gravame nel merito.
13. Il ricorso introduttivo, ad avviso del Collegio, è da ritenersi infondato per quanto di seguito esposto e considerato.
14. Il primo motivo di ricorso non è meritevole di favorevole apprezzamento.
14.1. L’art. 7 della L. 241 del 1990 stabilisce, al comma 1, che “ Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall'articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi (...)”.
Il successivo art. 8 individua, al comma 2, il contenuto della comunicazione di avvio del procedimento, prevedendo che in essa debbano essere indicati:
“ a) l'amministrazione competente;
b) l'oggetto del procedimento promosso;
c) l'ufficio, il domicilio digitale dell'amministrazione e la persona responsabile del procedimento;
c-bis) la data entro la quale, secondo i termini previsti dall'articolo 2, commi 2 o 3, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;
c-ter) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza;
d) le modalità con le quali, attraverso il punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o con altre modalità telematiche, è possibile prendere visione degli atti, accedere al fascicolo informatico di cui all'articolo 41 dello stesso decreto legislativo n. 82 del 2005 ed esercitare in via telematica i diritti previsti dalla presente legge;
d-bis) l'ufficio dove è possibile prendere visione degli atti che non sono disponibili o accessibili con le modalità di cui alla lettera d) ”.
Come si evince dal contenuto della disposizione sopra riportata, all’amministrazione procedente non viene richiesto, per via normativa, di specificare all’interno della comunicazione di avvio del procedimento i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che saranno posti alla base del successivo provvedimento da adottarsi a conclusione della procedura. Al contrario, la disposizione richiede esclusivamente – nell’ambito dell’elencazione tassativa degli elementi che devono “comporre” tale atto di avvio procedimentale – che venga riportato, e quindi reso conoscibile al destinatario, “ l'oggetto del procedimento promosso” [cfr. art. 8, comma 2, lett. b), sopra riportato]. Lo stesso destinatario dell’atto viene a tal fine reso edotto, mediante la stessa comunicazione, delle modalità e dell’ufficio tramite cui sarà possibile esercitare il proprio diritto a prendere visione degli atti, di natura endoprocedimentale, dai quali, a conclusione del procedimento, l’ente procedente trarrà il fondamento fattuale-giuridico del provvedimento finale.
Ne discende, evidentemente, quanto al grado di specificazione del contenuto della comunicazione, per quanto concerne l’“ oggetto ”, che tra l’atto preannunciato con l’avviso di avvio del procedimento e l’atto effettivamente emesso sussista un rapporto di semplice aderenza, non essendo richiesta, invece, un’identità di contenuti. Risulterebbe inverosimile e, per certi versi, illogico ritenere che nella fase embrionale dell’attività amministrativa l’amministrazione procedente possa indicare con precisione assoluta e anticipata esattezza l’intero contenuto del provvedimento finale, riportando, per ampiezza e struttura, quanto andrà a informare l’atto conclusivo che intende emanare.
Una simile conclusione, infatti, priverebbe di utilità il contraddittorio procedimentale inaugurato dalla comunicazione di avvio del procedimento, nell’ambito del quale viene dato modo, al destinatario dell’avviso, oltreché di prendere visione degli atti del procedimento, di presentare osservazioni e, quindi, di interloquire con l’amministrazione.
Non può trascurarsi, peraltro, che proprio a margine di tale fase “partecipata” del procedimento l’amministrazione, una volta avviata l’istruttoria, possa addivenire - in considerazione delle emergenze istruttorie acquisite (anche per il tramite della partecipazione del privato alla relativa sequenza procedimentale) - alla decisione finale di non emettere il provvedimento che in origine si fosse prefissata di adottare. Non può parimenti escludersi, inoltre, che lo stesso ente deliberi, a seguito della fase istruttoria, di adottare un provvedimento parzialmente difforme dall’archetipo ab origine ipotizzato, purché - logicamente - incidente sul medesimo bene della vita.
Ciò premesso a fini di inquadramento sistematico del ruolo e delle finalità dello strumento della comunicazione di avvio del procedimento, il Collegio osserva, con specifico riguardo alla fattispecie concreta oggetto del presente scrutinio, che nella nota prot. n. 39263 del 5.06.2025 (comunicazione di avvio del procedimento da cui discende il provvedimento di decadenza impugnato) sono riportati:
(i) il relativo “oggetto”, rappresentato dalla «... decadenza, ai sensi dell’art. 47 del Codice della Navigazione, della Concessione Demaniale Marittima N. 1006/2006, Rep. 1089/06, intestata alla società AB AL s.r.l. Per il mantenimento di un’area demaniale di mq 2.030,00 da adibire a posteggio auto asservito allo Stabilimento balneare denominato “lido AB AL”, in località Playa nel Comune di CA »;
(ii) gli esiti di quanto accertato a seguito del sopralluogo eseguito nell’area interessata in data 30.05.2025, richiamandosi, nello specifico, lo stato attuale di totale abbandono e degrado dell’area, la presenza di ostacoli nell’accesso alla stessa, ai quali si correlano pericoli alla privata e pubblica incolumità, la difformità dei due accessi all’area rispetto a quanto previsto dall’art. 22 del Codice della Strada. Viene specificato, inoltre, con particolare riguardo ai profili di “ sicurezza pubblica e privata ”, che ad esito del predetto sopralluogo è stato rilevato che l’accesso all’area è ostacolato dalla “... presenza di un palo di segnaletica indicante la fermata del bus cittadino tra il muro perimetrale e la parte finale dell’accesso a detta area ” e che “ l’accesso all’area adibita a parcheggio è costituita dalla rimozione di parte del guardrail adiacente alla strada provinciale denominata Viale Kennedy delimitato da una catena di acciaio, con una bottiglia in plastica per la sua improbabile visibilità e la segnaletica della fermata del bus ”, precisandosi che i due accessi all’area adibita a parcheggio “ sono palesemente in difformità all’art. 22 del Codice della Strada ”. Viene altresì rilevato quanto segue:
“- La mancata visibilità del passo carrabile con la presenza di ostacoli visivi e materiali;
- Il passo carrabile non è segnalato da appositi segnali stradali;
- Non ha le dimensioni adeguate per permettere il passaggio sicuro dei veicoli e dei pedoni;
- Non ha percorsi per i pedoni e per persone con disabilità;
- È privo di qualsiasi manutenzione per garantire la sicurezza degli utenti ”;
(iii) il fondamento normativo – ossia l’art. 47, comma 1, lett. a) ed f) del Codice della Navigazione – che “dà la possibilità all’amministrazione concedente di dichiarare la decadenza della Concessione Demaniale Marittima per mancata esecuzione delle opere prescritte nell’atto di concessione e per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione, o imposti da norme di leggi o di regolamenti ”, come si legge nell’atto.
Dal contenuto della comunicazione di avvio procedimentale, pertanto, emerge, ad avviso di questo Collegio, che l’Amministrazione procedente abbia adeguatamente riportato l’oggetto del procedimento di decadenza qui in contestazione, evidenziando al destinatario, con sufficiente grado di dettaglio, le evidenze istruttorie già emerse da un primo sopralluogo effettuato nell’area in data antecedente all’avvio del procedimento, nonché riportando il fondamento giuridico in applicazione del quale risulti l’Ente si riservi la “possibilità” di concludere la procedura con l’atto di decadenza preannunciato nella fase di avvio.
Nel successivo provvedimento prot. n. 892 del 25.06.2025, con cui è stata decretata la decadenza della C.D.M. n. 1006/2006, oltre ad essere riportate le ragioni tali da supportare l’adozione del provvedimento decadenziale così come già rese edotte al destinatario in sede di comunicazione di avvio del procedimento, sono stati ulteriormente specificati, mantenendo aderenza con il contenuto della predetta comunicazione, i motivi posti a base della determinazione amministrativa assunta dall’Ente, i quali risultano correlati, peraltro, anche a quanto accertato a seguito di un secondo sopralluogo eseguito nell’area il 5.06.2025 congiuntamente alla Capitaneria di Porto di CA e al personale della Direzione Urbanistica del Comune di CA, nonché ai rilievi mossi dalla società concessionaria con la nota prot. n. 4302 del 16.06.2025, presentata in sede di osservazioni successive al ricevimento della predetta comunicazione di avvio del procedimento.
Come si legge nel provvedimento impugnato, infatti, sono oggetto di specificazione, rispetto a quanto già riportato nel suddetto avviso:
1) le opere prescritte nell’atto di concessione e non eseguite dal concessionario [con conseguente integrazione della fattispecie di cui all’art. 47, comma 1, lett. a) del Codice della Navigazione], atteso che:
- l’area risulta priva di una “ fascia a verde adiacente al Viale Kennedy in difformità a quanto prescritto dal Comune di CA, Direzione Urbanistica nota del 06/06/2017 prot. n. 206062 e dalla Soprintendenza ai bb.cc.aa di CA, nota del 01/06/2016, prot. n. 10183 ”;
- “ non sono evidenziati i passi carrabili e segnalanti i punti d’ingresso e d’uscita ” e, di conseguenza, si è registrata “ l’omessa adozione delle misure minime necessarie a garantire la sicurezza e l’incolumità pubblica e privata degli utenti nonché la mancata applicazione delle proposte progettuali ”;
2) gli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da norme di leggi o di regolamenti rimasti inadempiuti dall’attuale concessionario [con conseguente integrazione della fattispecie di cui all’art. 47, comma 1, lett. f) del Codice della Navigazione], rilevandosi che:
- è stato modificato, in assenza di autorizzazione, il fondo dell’area, il quale risulta composto da “ materiale granulometrico cementato e da uno strato di materiale bituminoso ”, sebbene l’area fosse stata consegnata con un “ fondo di terreno composto da materiale di risulta e costipato ”;
- non è stata garantita per tutto l’anno la pulizia degli spazi utilizzati e degli spazi limitrofi non in concessione;
- sono presenti “ tracce di tagli rasi effettuati su alberi che insistevano sull’area concessa a parcheggio visibili nelle planimetrie approvate in concessione ed effettuati senza alcuna autorizzazione degli enti competenti testimoniando il danno ambientale effettuato negli anni, in difformità a quanto prescritto nel titolo concessorio e a quanto permesso sull’area demaniale marittima ”.
Ne discende, ad avviso di questo organo giudicante, che nel provvedimento finale di decadenza del titolo concessorio l’Ente procedente abbia adeguatamente valorizzato, in coerenza con la disciplina e la ratio sottesa alla L. 241/1990, tutte le emergenze istruttorie acquisite durante il procedimento, le quali, già diffusamente anticipate in sede di comunicazione di avvio del procedimento – con riguardo, in particolare, ai profili di sicurezza e di ordine pubblico – sono state integralmente riportate nell’atto conclusivo di decadenza.
Assodato, infatti, che non possa richiedersi all’ente procedente che nell’ambito della comunicazione di avvio procedimentale sia anticipato con precisione assoluta, quanto ad ampiezza e struttura, il contenuto del provvedimento finale, deve ritenersi che tra i due atti (di avvio e di conclusione del procedimento) sussista il necessario rapporto di semplice aderenza che può trarsi dalla lettura delle norme di riferimento e, in particolare, dalla disciplina dell’art. 8 della L. 241/1990.
L’Ente regionale procedente ha invero anticipato in sede di comunicazione di avvio del procedimento di poter procedere all’adozione del provvedimento di decadenza per “ mancata esecuzione delle opere prescritte nell’atto di concessione e per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione, o imposti da norme di leggi o di regolamenti ”, secondo la disciplina dell’art. 47, comma 1, lett. a) ed f) del Codice della Navigazione, e ha ulteriormente declinato, alla luce del definitivo quadro istruttorio – mantenendo coerenza con il fondamento normativo del proprio potere –, le ragioni fattuali-giuridiche poste alla base della decadenza.
15. Il secondo motivo di ricorso è parimenti infondato.
15.1. Con specifico riguardo alla censura con la quale si asserisce che l’Amministrazione procedente sia incorsa nel vizio di eccesso di potere per sviamento si rammenta che, secondo la consolidata giurisprudenza amministrativa, tale vizio “ consiste nell'effettiva e comprovata divergenza fra l'atto e la sua funzione tipica, ovvero nell'esercizio del potere per finalità diverse da quelle enunciate dal legislatore con la norma attributiva dello stesso; ciò si verifica, in particolare, allorquando l'atto posto in essere sia stato determinato da un interesse diverso da quello pubblico; tuttavia la censura di eccesso di potere per sviamento deve essere supportata da precisi e concordanti elementi di prova, idonei a dar conto delle divergenze dell'atto dalla sua tipica funzione istituzionale, non essendo a tal fine sufficienti semplici supposizioni o indizi che non si traducano nella dimostrazione dell'illegittima finalità perseguita in concreto dall'organo amministrativo; né il vizio in questione è ravvisabile allorquando gli atti o i comportamenti asseritamente viziati risultano comunque posti in essere nel rispetto delle norme che ne disciplinano la forma e il contenuto e risultano, altresì, in piena aderenza al fine pubblico al quale sono istituzionalmente preordinati ” ( ex multis , Cons. Stato, sez. V, 9 maggio 2025, n. 4030).
Ciò rammentato, vi è da ritenere, ad avviso di questo Collegio, che:
(i) le ragioni che abbiano portato l’Assessorato resistente a dichiarare la decadenza del titolo concessorio risultino coerenti con la funzione tipica dell’atto adottato, atteso che “ La decadenza della concessione demaniale di cui all'art. 47 cod. nav. non è altro che un provvedimento amministrativo di risoluzione unilaterale della concessione per inadempimento, la cui emanazione presuppone l'accertamento di fatti gravemente lesivi dell'interesse dell'Amministrazione ex art. 1455 c.c .” (Cons. Stato, sez. VII, 7 agosto 2023, n. 7585);
(ii) il provvedimento qui in contestazione ha per presupposto l’accertamento di molteplici violazioni, suscettibili di essere inquadrate nel perimetro delle lett. a) ed f) del comma 1 dell’art. 47 del Codice della Navigazione, dalle quali l’Amministrazione procedente ha ragionevolmente tratto il convincimento che fosse stato “... compromesso l’elemento fiduciario che costituisce presupposto essenziale del rapporto concessorio tra l’Ente concedente e il concessionario stesso ”, evidenziando, peraltro, il rilievo da attribuirsi alla “... omessa adozione delle misure necessarie a garantire la sicurezza e l’incolumità pubblica e privata degli utenti ...”, la quale risulta “... ancora più grave in considerazione della natura pubblica del servizio e della rilevanza dell’afflusso di utenza nella stagione balneare ”;
(iii) la società ricorrente non ha fornito precisi e concordanti elementi di prova che possano astrattamente risultare idonei a dar conto delle divergenze dell'atto dalla sua tipica funzione istituzionale, limitandosi ad asserire, nel ricorso introduttivo, che le contestazioni poste alla base del provvedimento “... siano assolutamente strumentali a perseguire un fine diverso rispetto a quello che regola il potere amministrativo ” (cfr. secondo motivo di ricorso) – senza quindi indicare quale sarebbe stato il “fine diverso” per il quale l’Ente si sia determinato a dichiarare la decadenza del titolo – salvo poi aggiungere, mediante il successivo ricorso per motivi aggiunti, ma unicamente con riguardo agli ulteriori ivi avversati (rispetto a cui, in seguito, ha dichiarato la propria carenza di interesse), che la successiva attività procedimentale posta in essere dal Comune di CA (mediante, in particolare, la nota prot. 263811 del 5.06.2025), riscontrata dall’Assessorato resistente mediante nota prot. 40052 del 9.06.2025, fosse preordinata a gestire unitamente al concessionario limitrofo l’area di parcheggio originariamente data in concessione a AB AL (evidenza peraltro smentita dal ritiro della richiesta di concessione demaniale dell’area demaniale oggetto per cui è causa, originariamente trasmessa con nota prot. 117588 del 10.03.2026, come da nota prot. n. 143332/26 del 14.03.2026 dello stesso Comune etneo, versata in atti).
Non rileva, inoltre, che le violazioni contestate possano scaturire, eventualmente - in parte - dalla negligenza o, comunque, da atti compiuti dal precedente concessionario. Il subingresso nella concessione, invero, è avvenuto con D.R.S. n. 450 del 7.05.2021, ossia quattro anni prima delle date dei sopralluoghi eseguiti nel 2025 che hanno permesso di accertare le violazioni da cui è scaturita l’adozione del provvedimento di decadenza del titolo concessorio.
Durante questo ampio lasso temporale, pertanto, la società ricorrente, quale unico soggetto detentore dell’area, risulta l’unico concessionario ad averne disposto, con l’onere, al fine di non incorrere nelle violazioni di cui all’art. 47 del Codice della Navigazione, di approntare una condotta conforme alle prescrizioni previste dalla legge e dal titolo.
La responsabilità, quindi, è traslata da quattro anni, in virtù del subingresso, in capo al concessionario subentrante. L’amministrazione, di conseguenza, dopo aver legittimamente esercitato, a distanza di tempo dal subingresso (lo si ribadisce), i propri poteri di vigilanza, ha disposto la decadenza della concessione dopo aver accertato, sul piano tecnico-fattuale, l’esistenza “storica” della violazione ed averne valutato la gravità rispetto agli interessi pubblici perseguiti, a cui si correlano rilevanti profili di tutela della sicurezza e dell’incolumità pubblica e privata.
Con riguardo a numerose violazioni accertate non ha alcuna incidenza, peraltro, che la C.D.M. fosse di natura stagionale, trattandosi di violazioni che – dando luogo a una alterazione non autorizzata dello stato dei luoghi (cfr., in particolare, quanto riportato, nella comunicazione di avvio del procedimento, in ordine all’apertura degli accessi all’area di parcheggio, o quanto in seguito riportato nel provvedimento di decadenza in ordine al non autorizzato taglio degli alberi o all’alterazione del suolo) o scaturendo dalla mancata applicazione di proposte progettuali – sono da ritenersi imputabili al concessionario a prescindere dalla considerazione che al momento del sopralluogo del 30.05.2025 non fosse ancora iniziata la decorrenza annuale del titolo concessorio.
Ciò posto, il Collegio osserva che sono senz’altro errati i richiami operati dall’Assessorato resistente nel provvedimento impugnato al punto 7) e al punto 10) dell’atto d’obbligo allegato all’autorizzazione al Subingresso della società AB AL (D.R.S. 247 del 09/04/2019), in quanto afferenti a degli obblighi di manutenzione e di pulizia dell’area relativi al subingresso nella concessione demaniale sulla (differente) area data in concessione per l’esercizio dell’attività balneare (C.D.M. 170/2017) e non al subingresso nella concessione del parcheggio (C.DM. 1006/2006), intervenuto piuttosto con D.R.S. 450/2021, il cui relativo atto d’obbligo, versato in atti, non riporta le medesime condizioni citate nell’atto gravato.
Non può trascurarsi, tuttavia, che le ulteriori violazioni accertate dall’Assessorato mediante i sopralluoghi eseguiti in data 30.05.2025 e 5.06.2025, ossia a ridosso dall’inizio dell’utilizzo stagionale (fissato alla data del 12.06.2025), da un lato, risultano tali da far presumere, ragionevolmente, che l’attività richiesta non venisse eseguita nemmeno nell’immediata prossimità della suddetta data di utilizzo e, dall’altro, sono indicative di una stratificata condotta negligente tenuta dal concessionario nei periodi “stagionali” di utilizzo degli anni precedenti, minandosi, in concreto, il rapporto fiduciario che deve sussistere tra ente concedente e privato concessionario.
Anche a voler ritenere, in ipotesi, che non sia esigibile un’attività di manutenzione al di fuori del periodo di vigenza della concessione, la persistenza di taluni abusi, la concretizzazione di peculiari violazioni o l’inosservanza di obblighi di legge che, per natura, presentano caratteristiche strutturali o permanenti fa sì che l’Amministrazione possa compiere un accertamento sui luoghi anche a ridosso del periodo di operatività stagionale del titolo concessorio.
Allorquando, come nel caso di specie, talune violazioni vengano accertate alcuni giorni prima del periodo stagionale di vigenza della concessione ed esse impingano su profili di sicurezza pubblica, la decisione di far decadere il titolo prima del decorso della “nuova” stagionalità risulta peraltro funzionale a preservare, in modo tempestivo, l’incolumità degli utenti; tale esigenza, evidentemente, assume connotati ancor più stringenti e peculiari in presenza di una concessione la cui vigenza temporale coincide con il periodo estivo e che coinvolge un’area – quale è quella di parcheggio antistante un lido balneare di CA – ove la necessità di prevenire un possibile danno alla sicurezza degli utenti prevale sul “rischio” (riposto proprio sugli utenti) di attendere la ripresa del decorso della concessione al fine di verificare, durante la sua vigenza, se il concessionario abbia prontamente posto rimedio alle illegittimità riscontrate.
Fuori fuoco è, infine, il richiamo alla disciplina di cui all’art. 36 del Codice della Navigazione, atteso che le violazioni riportate nel provvedimento gravato riguardano, esclusivamente, il tratto di area demaniale oggetto di concessione in favore della sola ricorrente e non investono, invece, l’ulteriore area demaniale di competenza della società odierna interveniente ad opponendum .
16. Il terzo motivo di ricorso, come integrato dalle ulteriori deduzioni e censure sollevate mediante il primo motivo del ricorso per motivi aggiunti, è da ritenersi parimenti infondato.
16.1. Quanto al richiamo operato dal ricorrente all’art. 5, comma 2, del D.P.R. 296/2005 – secondo cui “ La competente filiale dell'Agenzia del demanio dispone accertamenti periodici in ordine all'esatto adempimento degli obblighi assunti dal concessionario ed all'osservanza delle prescrizioni concernenti le modalità di utilizzazione del bene, secondo le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1998, n. 367 ” – e al mancato ricorso, da parte dell’Amministrazione procedente, all’istituto della proroga di cui all’art. 47, comma 2, del Codice della Navigazione, si osserva quanto segue.
L’art. 47 del Codice della Navigazione stabilisce, al comma 1, che “ L'amministrazione può dichiarare la decadenza del concessionario: a) per mancata esecuzione delle opere prescritte nell'atto di concessione, o per mancato inizio della gestione, nei termini assegnati; b) per non uso continuato durante il periodo fissato a questo effetto nell'atto di concessione, o per cattivo uso; c) per mutamento sostanziale non autorizzato dello scopo per il quale è stata fatta la concessione; d) per omesso pagamento del canone per il numero di rate fissato a questo effetto dall'atto di concessione; e) per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione; f) per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione, o imposti da norme di leggi o di regolamenti ”.
Il successivo comma 2 stabilisce che “ Nel caso di cui alle lettere a) e b) l'amministrazione può accordare una proroga al concessionario. Prima di dichiarare la decadenza, l'amministrazione fissa un termine entro il quale l’interessato può presentare le sue deduzioni ”.
Ne consegue che, con specifico riguardo alle sole violazioni riportate alle lett. a) e b) del primo comma della norma in commento, l’amministrazione procedente, prima di addivenire alla propria decisione di dichiarare la decadenza del titolo concessorio, possa accordare al concessionario, nell’esercizio della propria discrezionalità (come si evince letteralmente dalla disposizione), una proroga.
L’esegesi giurisprudenziale che si è formata intorno alla prefata disciplina si è costantemente riportata, nell’ottica della legalità sostanziale, ai principi generali della proporzionalità, necessità e adeguatezza della sanzione rispetto alla effettiva gravità del fatto commesso.
In particolare, si è sottolineato come “( n)on par dubbio che l'inadempimento che può dar luogo alla sanzione della decadenza debba essere di una certa consistenza e che gli elementi probatori riguardo all'effettiva ricorrenza di un'ipotesi di inadempienza, rispetto agli obblighi nascenti dal titolo, debbano essere inequivoci, precisi e concordanti. La possibilità per il giudice di apprezzare tali elementi al fine di valutare l'adeguatezza del provvedimento applicato rientra nei poteri impliciti al sindacato giurisdizionale sull'atto ” (Cons. Stato, sez. VI, 17 gennaio 2014, n. 232).
Tale indirizzo si è in particolare sviluppato in maggior misura con riferimento ai rapporti concessori connotati da particolare complessità o di lunga durata, rispetto ai quali la giurisprudenza non ha mancato di rilevare come la valutazione della gravità dell’inadempimento vada effettuata in senso globale, ovverossia nel senso che il giudizio di disvalore “ non può arrestarsi, in modo meccanicistico, ad un semplice raffronto quantitativo tra valore in denaro degli interventi previsti nel piano di investimento e valore monetario degli interventi realizzati. Essa deve essere la risultante di un giudizio di gravità delle inadempienze contestate che tenga conto dei profili qualitativi ” (Cons. Stato, sez. VI, 21 aprile 2016, n. 1572).
È stato condivisibilmente evidenziato che “ analoga prudenza di giudizio debba essere usata con riguardo ai rapporti concessori più semplici, [...] in quanto i principi cardine della legalità sostanziale (proporzionalità, necessità, adeguatezza, risultato) trovano applicazione generale a tutti i rapporti concessori, non dipendendo, la proporzionalità e necessità della sanzione, dal valore dell’investimento in sé, bensì dalla gravità del comportamento serbato dal concessionario ” (Cons. Stato, sez. VII, 12 febbraio 2025, n. 1196), atteso che, diversamente opinando, si creerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra concessionari di beni pubblici che si trovano in situazioni comparabili.
Nell’ottica prospettica di una lettura costituzionalmente compatibile della disciplina prevista dall’art. 47 del Codice della Navigazione, sussiste, dunque, per il giudice, la possibilità di apprezzare taluni elementi e circostanze del fatto al fine di valutare l’adeguatezza, la necessità e la proporzionalità del provvedimento applicato, rientrando un siffatto accertamento nei poteri impliciti al sindacato giurisdizionale sull'atto.
Ciò precisato, la norma in esame (art. 47, comma 2, Codice della Navigazione), come già sopra riportato, legittima le amministrazioni a disporre del proprio potere di proroga con esclusivo riguardo alle violazioni indicate alle lettere a) e b) del comma 1.
Nel caso in esame, come si evince dal contenuto dispositivo dell’atto qui censurato, l’Assessorato resistente si è determinato a dichiarare la decadenza della C.D.M. 1006/2006 rep. n. 1089/06 di natura stagionale una volta accertate le violazioni di cui alle lett. a) ed f) del comma 1 dell’art. 47.
Ne consegue, pertanto, che il vaglio di proporzionalità ai fini della mancata concessione della proroga possa essere condotto da questo organo giudicante riguardo alle sole violazioni ascrivibili alla lett. a) e, nella specie, concernenti la “ mancata esecuzione delle opere prescritte nell'atto di concessione ”.
Anche ove, riguardo ad esse, l’immediata dichiarazione di decadenza disposta dall’Amministrazione risultasse eccedente rispetto al fine, non potrebbe prescindersi – in ogni caso – dallo scrutinio dei capi motivazionali del provvedimento con cui viene richiamata la “ inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione, o imposti da norme di leggi o di regolamenti ”, la quale, invece, è ascrivibile alla lett. f), rispetto a cui, come sopra riportato, non è previsto a livello normativo dalla norma in esame la possibilità di concedere una proroga, ma l’amministrazione dispone della “sola” discrezionalità di dichiarare o meno la decadenza del titolo.
Trattasi, peraltro, di una differenziazione ragionevole, atteso che, mentre rispetto alla “ mancata esecuzione di opere prescritte nell’atto di concessione ” l’istituto della proroga presenta una ratio dilatatoria condivisibile, con riguardo, invece, alla “ inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione, o imposti da norme di leggi o di regolamenti ” l’accertamento della violazione comporta, legittimamente, l’immediata decadenza, non venendo in essere alcuna necessità di “dilatare” il tempo di gestazione della sanzione, da comminarsi, in siffatta fattispecie, in presenza di una violazione che si è già consumata mediante una condotta attiva del concessionario e non, invece, mediante una condotta di natura omissiva, come nella fattispecie di cui alla lett. a).
Ciò rilevato, dal corpo del provvedimento di decadenza in esame si evince, in particolare, che l’unica violazione concretamente ascrivibile alla predetta lett. a) del primo comma dell’art. 47, così come rilevata dall’Amministrazione che resiste in giudizio, concerna la mancata realizzazione di una “ fascia a verde adiacente al Viale Kennedy in difformità a quanto prescritto dal Comune di CA, Direzione Urbanistica nota del 06/06/2017 prot. n. 206062 e dalla Soprintendenza ai bb.cc.aa di CA, nota del 01/06/2016, prot. n. 10183 ”.
Rientrano, invece, nel campo di applicazione della lett. f), le suddette violazioni:
(i) la mancata evidenziazione, nell’area, dei “passi carrabili e segnalanti i punti d’ingresso e d’uscita ” e “ l’omessa adozione delle misure minime necessarie a garantire la sicurezza e l’incolumità pubblica e privata degli utenti nonché la mancata applicazione delle proposte progettuali ”, specificandosi – come già riportato nella comunicazione di avvio del procedimento – che sia stata accertata “ La mancata visibilità del passo carrabile con la presenza di ostacoli visivi e materiali”, e che il passo carrabile non abbia le “dimensioni adeguate per permettere il passaggio sicuro dei veicoli e dei pedoni” e non presenti “percorsi per i pedoni e per persone con disabilità” ;
(ii) l’alterazione della base dell’area demaniale marittima, la quale risulta composta (se pur in parte) da “... materiale granulometrico cementato e da uno strato di materiale bituminoso ”;
(iii) il taglio dalla base del terreno di “ alberi di alto fusto ” senza alcuna autorizzazione degli organi competenti, i quali risultano visibili nella planimetria originaria approvata in concessione, con conseguente danno ambientale.
Il provvedimento di decadenza che qui viene contestato dalla ricorrente, pertanto, assume natura di provvedimento plurimotivato, con il quale si suole intendere l’atto amministrativo che reca un dispositivo sorretto non già da una sola motivazione, ma da plurime, tra loro indipendenti, ragioni fattuali-giuridiche.
In presenza di un atto amministrativo che abbia una tale strutturazione, a fronte dell’impugnazione processuale volta a censurarne le singole argomentazioni giuridiche è sufficiente che un solo capo dell’apparato argomentativo declinato dall’amministrazione sia immune da censure per impedire l’annullamento dell’atto per via giurisdizionale.
Infatti, se è vero che il provvedimento plurimotivato si regge su autonome motivazioni tra loro autonome e ciascuna di per sé sufficiente a fondare il dispositivo, il venir meno dell’una (o di più di una) non comprometterà la stabilità delle altre (o dell’unica «sufficiente» che residua), garantendo quindi la sopravvivenza del provvedimento nel suo complesso considerato.
A fronte di un gravame che evidenzi la presunta illegittimità di tutti i capi della motivazione dell’atto avversato, il giudice amministrativo potrà fermarsi all’esame di una singola censura, ove dal suo scrutinio scaturisca il riconoscimento della legittimità di quello specifico capo motivazionale, risultando ininfluente, sotto il profilo dell’utilità della propria pronuncia e dell’interesse coltivato nel ricorso dal privato, esaminare le doglianze relative agli altri capi della motivazione del provvedimento, rilevato che dalla loro fondatezza non discenderebbe comunque, in ogni caso, la caducazione dell’atto.
Tale condotta processuale tenuta dall’organo giudicante è certamente coerente con il decalogo enucleato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 5 del 2015 in materia di assorbimento dei motivi, secondo cui la tecnica dell’assorbimento è spendibile, tra gli altri, nei casi in cui sussistano evidenti e ineludibili ragioni di ordine logico-pregiudiziale o ove siano evincibili ragioni di economia processuale, che tuttavia non ledano l’effettività della tutela dell’interesse legittimo e della funzione pubblica. Tale assorbimento, in ottica sostanziale, si traduce in un riconoscimento del difetto d’interesse alla decisione della specifica questione, in quanto comunque insufficiente a mutare l’esito del giudizio.
Ebbene, rispetto alle violazioni sopra riportate non può ritenersi, complessivamente, che la sanzione applicata dall’Amministrazione risulti, in concreto, sproporzionata, non necessaria e comunque eccedente il mezzo rispetto al fine, considerato che:
(i) il subingresso nella concessione avvenuto ai sensi dell’art. 46 del Codice della Navigazione ha dato luogo, come già sopra evidenziato, a un fenomeno derivativo, con la conseguenza che la responsabilità per la “ mancata esecuzione di opere prescritte nell’atto di concessione”, sebbene originariamente imputabile al primo concessionario, trasla, in virtù del subingresso, in capo al concessionario subentrante;
(ii) l’evenienza che il mancato adeguamento dell’area alle condizioni di sicurezza previste dal Codice della Strada non fosse stata contestata al precedente concessionario non può inibire l’Amministrazione dal rilevare tale violazione durante il periodo di operatività della concessione a seguito di subingresso, atteso che quest’ultima dispone del potere di salvaguardare in ogni momento l’interesse pubblico sotteso al rilascio della concessione originaria.
Anche ove si ritenesse, in astratto – accedendo a quanto prospettato in seno al ricorso per motivi aggiunti dalla parte ricorrente in ordine all’inoperatività dell’obbligo di realizzare una fascia a verde adiacente al Viale Kennedy –, che il primo obbligo, sopra riportato, e ascrivibile all’art. 47, comma 1, lett. a), del Codice della Navigazione, non operi in capo alla società ricorrente, permangono, ad avviso del Collegio, le ulteriori violazioni accertate in esito ai due sopralluoghi eseguiti nell’area demaniale di riferimento, le quali presentano un’immediata incidenza sulle condizioni di sicurezza dell’area stessa, arrecando un potenziale pregiudizio ai fruitori del parcheggio. Nello specifico:
(i) non può porsi in dubbio che la tipologia di accesso all’area di parcheggio rientri nel perimetro del «passo carrabile», così come definita dall’art. 3, comma 1, n. 37), del Codice della Strada, ai sensi del quale costituisce passo carrabile “ l’accesso ad un’area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli ”. L’ingresso ad un’area di parcheggio privata (quale è da intendersi un’area demaniale la cui gestione viene affidata a un privato in forza di un titolo concessorio), infatti, avviene tramite accesso veicolare da strada pubblica – come, del resto, non viene escluso dallo stesso consulente tecnico di parte della parte ricorrente (cfr. pag. 16 della relazione tecnica versata in atti), che ne prospetta tale possibile inquadramento. Deve escludersi, di conseguenza, che l’ingresso ad un’area di parcheggio rientri nel campo di applicazione degli «accessi» – i quali, secondo quanto previsto dall’art. 44, comma 1, del D.P.R. n. 495/1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), sono “ le immissioni di una strada privata su una strada ad uso pubblico ” e “ le immissioni per veicoli da un'area privata laterale alla strada di uso pubblico ” – o che esso possa costituire una «intersezione a raso o a livello», da intendersi quale “ area comune a più strade, organizzata in modo da consentire lo smistamento delle correnti di traffico dall'una all'altra di esse ”, secondo la definizione fornita dall’art. 3, comma 1, n. 26), del Codice della Strada;
(ii) una volta qualificato quale “passo carrabile”, il suddetto ingresso è sottoposto alla disciplina di cui all’art. 22, comma 3, del Codice della Strada, ai sensi del quale “ I passi carrabili devono essere individuati con l'apposito segnale, previa autorizzazione dell'ente proprietario ”;
(iii) non si rinviene, tenuto conto della documentazione fotografica versata in atti avente ad oggetto le immagini e i rilievi precedenti all’adozione dell’atto di decadenza impugnato, alcun “apposito segnale” che ne consentisse l’individuazione e, anzi, nelle date in cui sono stati eseguiti i due sopralluoghi (30.05.2025 e 5.06.2025), risulta presente un ostacolo visivo che aggrava le condizioni di visibilità e di individuazione dell’area di parcheggio e ne restringe le dimensioni;
(iv) sussiste un’accertata condizione di pericolosità di ingresso e di uscita dal varco all’area di parcheggio, la quale, anche ove persistente al subingresso nel titolo concessorio, per le ragioni già sopra esposte dal Collegio risulta comunque imputabile al concessionario subentrante;
(v) sussiste, per quanto la stessa possa avere una incidenza non rilevante – in termini di estensione complessiva dell’area – un’alterazione della composizione del terreno oggetto di concessione, eseguita senza alcuna preventiva autorizzazione da parte dell’Ente proprietario;
(vi) è pacifico che siano stati eseguiti dei tagli rasi effettuati su alberi insistenti sull’area, non rilevando, a fini “esimenti”, che tali arbusti potessero risultare, se del caso, nocivi per l’ulteriore vegetazione circostante, in assenza della necessaria preventiva autorizzazione, e non assumendo parimenti rilievo che tale condotta, eventualmente, risulti imputabile al precedente concessionario.
Ne consegue che, a fronte di esigenze correlate alla tutela della sicurezza pubblica e alla salvaguardia dell’ordine pubblico, così come all’avvenuto riscontro di condotte non autorizzate, l’Assessorato abbia ritenuto, non irragionevolmente, di disporre la decadenza del titolo concessorio, tenuto conto delle evidenze emerse dai due sopralluoghi eseguiti nell’area in data 30.05.2025 in data 5.06.2025 e dell’approssimarsi della decorrenza stagionale della concessione, a partire dal 12.06.2025. La condotta posta in essere dalla società ricorrente, a pochi giorni dalla data di inizio della decorrenza stagionale del titolo, infatti, denota la sussistenza di un comportamento colpevole, protrattosi negli anni (a far data dal momento del subingresso nella C.D.M.) e imputabile al concessionario, meritevole di venire sanzionato dall’Ente concedente con il provvedimento di decadenza, sussistendo le condizioni per ritenere che il rapporto di fiducia tra concedente e concessionario sia stato compromesso in modo definitivo o irreversibile, tenuto conto, altresì, dei limiti del sindacato che questo Tribunale è chiamato a svolgere, senza incorrere in uno sconfinamento dei propri poteri giurisdizionali, su una valutazione, quale è quella operata dall’Ente resistente, che è connotata da significativi margini di discrezionalità.
A tal riguardo deve rammentarsi che, secondo la consolidata giurisprudenza amministrativa, ai fini dell'adozione della pronuncia di decadenza ai sensi dell'art. 47, comma 1, lett. f), del Codice della Navigazione per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da norme di legge o di regolamenti “ assumono rilievo le inadempienze del concessionario che compromettano significativamente il proficuo prosieguo del rapporto ovvero rendano inattuabili gli scopi per i quali la concessione stessa è stata rilasciata (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 17 gennaio 2014, n. 232; 23 maggio 2011, n. 3046).
La disposizione, invero, riconosce all'Amministrazione competente “ un potere anche discrezionale amministrativo, oltre che tecnico-discrezionale, essendo, infatti, il giudizio sui presupposti del legittimo esercizio del potere, tanto per l'Autorità concedente, quanto in sede giurisdizionale, duplice: il primo di ordine tecnico-fattuale, sull'effettivo accertamento del contestato inadempimento ed il secondo, di ordine discrezionale, sulla gravità dell'inadempimento in relazione agli interessi pubblici perseguiti al punto da giustificare, con un'espressa e puntuale motivazione, la risoluzione del rapporto concessorio ” (Cons. Stato, sez. VII, 7 agosto 2023, n. 7585).
17. Quanto al ricorso per motivi aggiunti, deve preliminarmente disporsi l’estromissione dal presente giudizio del Comune di CA, atteso che la stessa parte ricorrente ha rinunciato all’impugnazione degli atti rispetto ai quali avrebbe potuto sorgere, se del caso, un interesse a resistere al ricorso dell’Ente.
Il ricorso, nel merito, è in parte infondato, con specifico riguardo a quanto dedotto mediante il primo motivo del ricorso per motivi aggiunti, per le ragioni già diffusamente esposte nel corpo della trattazione del terzo motivo del ricorso introduttivo.
Per la restante parte, invece, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, come da espressa richiesta della stessa parte ricorrente mediante memoria del 2.04.2026, rispetto all’impugnazione della nota dell’Assessore del Comune di CA prot. 263811 del 5.06.2025 e della Circolare n. 20953 del 3.04.2025, oggetto di specifiche censure mediante il secondo motivo di ricorso.
18. In definitiva, per tutto quanto sopra esposto e considerato, il ricorso introduttivo è infondato e deve essere respinto. Quanto al ricorso per motivi aggiunti, previa estromissione del Comune di CA per carenza di legittimazione passiva, il gravame deve essere dichiarato in parte infondato e in parte improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
19. Tenuto conto della particolare complessità del giudizio nonché della complessiva attività difensiva svolta dall’Amministrazione regionale resistente e dall’interveniente ad opponendum , il Collegio ritiene che sussistano eccezionali ragioni per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di CA (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sul ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti:
- respinge il ricorso introduttivo;
- previa estromissione del Comune di CA, dichiara il ricorso per motivi aggiunti in parte infondato e in parte improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in CA nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:
UR LE, Presidente
Valeria Ventura, Primo Referendario
Francesco Fichera, Referendario, Estensore
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Fichera | UR LE |
IL SEGRETARIO