Ordinanza cautelare 28 luglio 2022
Decreto cautelare 10 agosto 2022
Ordinanza cautelare 8 settembre 2022
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 28/07/2025, n. 14843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 14843 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 14843/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07090/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7090 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
NA CH, rappresentato e difeso dall'Avvocato Vincenzo Parato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
SA UC, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
1) mediante ricorso introduttivo:
- dell'ordinanza del Ministero dell'Istruzione del 6 maggio 2022, prot. m_pi AOOGABMI Registro Decreti R 0000112.06-05-2022, recante “Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”;
- di ogni altro atto precedente o successivo, comunque connesso;
2) mediante ricorso per motivi aggiunti:
- del decreto dirigenziale prot.n.11276 dell'1.8.2022 con cui l'USP di Taranto ha approvato le GPS per l'anno scolastico imminente in ossequio all'O.M. n.112/2022, nei limiti del diritto e/o interesse fatti valere;
- delle medesime GPS di prima fascia relative alla classe di concorso A060 e ADMM-ADSS, nella parte in cui la ricorrente è ricompresa con riserva ex art.7 comma 4 lett.e) della medesima O.M. n.112/2022, con impossibilità ad essere assegnataria di incarichi di supplenza o di ruolo.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 18 luglio 2025 il dott. Francesco Elefante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Parte ricorrente ha adito l’intestato TAR chiedendo l’annullamento degli atti, di cui funditus in epigrafe, e in primo luogo dell'ordinanza del Ministero dell'Istruzione del 6 maggio 2022, prot. m_pi AOOGABMI Registro Decreti R 0000112.06-05-2022, recante “Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”.
Si costituiva in giudizio l’amministrazione resistente mediante deposito di memoria di stile.
Con successiva memoria depositata in data 12.7.2025 parte ricorrente dichiarava di non avere più interesse al ricorso atteso “che la disciplina di cui all’O.M. n. 112/2022 è stata emendata in senso favorevole per i ricorrenti con la successiva pubblicazione dell’O.M. n. 88/2024, con compensazione delle spese di lite”.
All’udienza di smaltimento del 18.7.2025, tenutasi da remoto, la causa veniva chiamata e trattenuta in decisione.
Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Attese le concrete modalità di svolgimento della vicenda in esame si ritiene di disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesca Petrucciani, Presidente FF
Francesco Elefante, Consigliere, Estensore
Marilena Di Paolo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Elefante | Francesca Petrucciani |
IL SEGRETARIO