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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 25/07/2025, n. 842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 842 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Latti Presidente Relatore
dott. Mario Farina Giudice
dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1729/2025 promossa da:
, (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. FODDAI Parte_1 C.F._1
ANDREA FRANCESCO ANTONIO
e
, (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. COLLU MARINELLA Parte_2 C.F._2
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto per legge
Oggetto: ricorso congiunto per la modifica delle condizioni di divorzio
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Pag. 1 a 4 Le parti hanno proposto una domanda congiunta di modifica delle condizioni di divorzio nella quale hanno esposto: “1) I ricorrenti avevano contratto matrimonio concordatario il 15.05.1999, in Capoterra.
2) Dal matrimonio è nata a [...], il [...], la figlia . 3) In data 01.02/02.04.2011 il Per_1
Tribunale di Cagliari con la Sentenza n.696/2011 aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio degli odierni ricorrenti, che erano separati consensualmente dal 2008 e, accogliendo le conclusioni conformi rassegnate dalle parti, aveva così disposto: “da atto che le parti hanno
consensualmente determinato le condizioni di divorzio, come da verbale d'udienza del 24.01.2011, che si
riportano come segue: a. Affidare la minore figlia nata a Cagliari (CA) il [...] ad [...]
entrambi i genitori;
b. Ai soli fini delle registrazioni anagrafiche indicare quale luogo di residenza della
minore quello della madre;
c. Per quanto riguarda la determinazione delle modalità della presenza della
minore figlia presso ciascun genitore, fatti salvi diversi accordi tra le parti confermare le modalità
indicate nella sentenza di separazione (RAC 3837/08 del Tribunale di Cagliari) che devono intendersi
integralmente trascritte nel presente verbale;
d. Assegnare la casa coniugale sita in Capoterra (CA) nella
via Treviso n 7/A piano 1, censita al NCEU al foglio 12, particella 2265. subalterno 12, alla sig ra Pt_1
la quale vi abiterà unitamente alla minore figlia, e sosterrà le spese condominiali;
e Porre a
[...]
carico del VA l'assegno mensile di 500,00 euro, di cui 150,00 euro per il mantenimento della minore
figlia ed euro 350,00 per il mantenimento divorzile della oltre a rivalutazione annuale in base Pt_1
all'indice giorno 5 di ogni mese L'importo è da intendersi comprensivo degli assegni familiari;
e. Porre
le spese straordinarie (mediche, sportive ricreative e scolastiche) necessarie per la minore a carico di
ciascun genitore nella misura del 50% purché previamente concordate, salvo quelle indifferibili ed
urgenti.”;ISTAT a decorrere dal 1° febbraio 2012 da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese
L'importo è da intendersi comprensivo degli assegni familiari;
e. Porre le spese straordinarie (mediche,
sportive ricreative e scolastiche) necessarie per la minore a carico di ciascun genitore nella misura del
50% purché previamente concordate, salvo quelle indifferibili ed urgenti.”; 4) Il Tribunale di Cagliari
con decreto del 22.09.2020, accogliendo la richiesta congiunta degli odierni contendenti, con ricorso ex
Pag. 2 a 4 art.9 L.898/70, aveva modificato la sentenza di divorzio sia con riferimento al provvedimento relativo
all'assegnazione alla della casa coniugale sita in Capoterra alla via Treviso n.7/A prescrivendo Pt_1
che la si impegnava a rilasciarla nella piena disponibilità del entro il 31.12.2026, che con Pt_1 Pt_2
riferimento alla quantificazione del contributo economico del per il mantenimento della figlia Pt_2
in favore della madre sua collocataria che veniva rideterminato nella somma di € 200,00 al Per_1
mese, e altresì, con riferimento alle spese straordinarie per la figlia, il si impegnava a sostenerle al Pt_2
100% e non più al 50% con la madre ed altresì a rideterminare l'assegno divorzile in favore della Pt_1
dal dicembre 2021 che veniva ridotto alla somma di € 250,00 mensili da adeguarsi secondo le variazioni
Istat a fare data da dicembre 2021. 5)Inoltre nel decreto di modifica suddetto era previsto l'obbligo per la nel caso di un nuovo matrimonio, di non richiedere più dal giorno delle sue eventuali seconde Pt_1
nozze l'assegno di divorzio dall'ex marito , e a restituirglielo nel caso in cui questi, non essendo Parte_2
informato su detto matrimonio, glielo corrispondesse, esonerando così quest'ultimo dal proporre ricorso per ottenere dal Tribunale la revoca di detto assegno e quindi la modifica del decreto ex art.9 L.898/70
vigente che era stato su richiesto congiuntamente dalle parti;
Dalla pronuncia del detto decreto del
22.09.2020 sono trascorsi 4 anni e oltre 5 mesi nel corso dei quali si sono verificate delle nuove situazioni per le quali le parti congiuntamente hanno deciso di chiedere la modifica delle condizioni statuite nello stesso sia per quanto riguarda la collocazione della figlia che l'assegnazione della casa coniugale di proprietà del e che l' avrebbe comunque dovuto rilasciare in favore dell'ex coniuge Pt_2 Pt_1
proprietario entro il dicembre 2026, nel modo seguente: 1) La figlia delle parti viene collocata Per_1
presso il padre che provvederà integralmente al suo mantenimento anche per quanto riguarda le spese straordinarie che saranno dallo stesso sostenute al 100%; 2) La casa coniugale sita in Capoterra alla via
Treviso n.7/a viene assegnata al e la dovrà rilasciarla in favore di quest'ultimo entro e non Pt_2 Pt_1
oltre il giorno successivo al deposito del presente ricorso di modifica del decreto vigente N.1559/20
emesso dal Tribunale di Cagliari il 22.09.20; 3) L'assegno di divorzio a carico del VA in favore della viene quantificato nella somma mensile di € 190,00 e dovrà essere corrisposto solo fino al 2038, Pt_1
Pag. 3 a 4 data in cui cesserà automaticamente l'obbligo del VA di corrispondere detto assegno divorzile e il diritto dell' di richiederlo e ottenerlo dal VA;
4) L'assegno di divorzio a carico del VA in favore della Pt_1
fino al 2038, data in cui cessa automaticamente l'obbligo del VA di corrispondere l'assegno, Pt_1
sarà adeguato secondo indice Istat, ma l'entità dell'adeguamento non potrà mai superare il 10% dello stipendio/pensione percepita dal VA al netto delle ritenute fiscali;
Detto assegno divorzile, nel rispetto della legge che regola la materia, sarà automaticamente revocato se la contrarrà nuove nozze o Pt_1
instaurerà una stabile convivenza con un nuovo compagno;
5) la si obbliga, nel caso dovesse Pt_1
contrarre nuovo matrimonio, a non accettare più dal giorno delle sue eventuali seconde nozze l'assegno di divorzio dall'ex marito , e a restituirglielo nel caso questi, non essendo informato su detto Parte_2
matrimonio glielo corrispondesse, esonerando quest'ultimo dal proporre ricorso per ottenere dal Tribunale
la revoca di detto assegno e quindi la modifica del decreto ex art. 9 L. 898/70 che verrà emanato, come richiesto congiuntamente dalle parti con il presente ricorso.”
Con note scritte sostitutive dell'udienza, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e la causa
è stata rimessa in decisione.
Il ricorso congiunto deve essere accolto, in quanto conforme agli interessi delle parti e della figlia.
In ragione dell'accordo, le spese devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, a modifica di quanto disposto dal Tribunale di Cagliari
con la sentenza n. 696/2011 dell'1/02/2011 e con il decreto del 22/09/2020 nel procedimento R.G.
1559/2020, così dispone:
1) provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti come sopra riportate;
2) dichiara le spese integralmente compensate tra le parti.
Cagliari, 17/06/2025
Il Presidente
Dott. Giorgio Latti
Pag. 4 a 4