Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/03/2025, n. 3106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3106 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. Enrico Ardituro considerato che per la causa in esame è stata fissata l'udienza del 26/03/2025 per la decisione ex art. 429 c.p.c.; considerato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c.; dato atto della regolare comunicazione del decreto alle parti costituite;
considerato che
le parte processuali costituite hanno depositato note di trattazione scritta ed hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti ed ai verbali di causa;
letto l'art.127 cpc;
pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 429 e 430 cpc, unitamente all'articolo
127 ter c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, nona sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del dott.
Enrico Ardituro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 19259/2023 del R.G.A.C., avente ad oggetto: risoluzione per inadempimento contratto di locazione ad uso abitativo, pendente
TRA
SO.FI. S.P.A., P.I. 05439580639, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Napoli alla via Alcide De Gasperi n. 45, presso lo studio dell'avvocato Gianluigi Oranges, c.f.
[...], che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
Ricorrente
E
NE PA, c.f. [...], elettivamente domiciliata in Napoli al corso Arnaldo Lucci, presso lo studio dell'avvocato Vincenzo Arino, c.f. [...], che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
Resistente
CONCLUSIONI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato So.Fi. Spa – nella qualità di proprietaria e locatrice dell'immobile sito in Napoli alla via M.R. Imbriani, n.156, piano 2, identificato al N.C.E.U. di Napoli alla sez. AVV, foglio 9, particella 75, sub. 8, dalla stessa locato a TT PA in forza del contratto di locazione ad uso abitativo stipulato in data 7.10.1997 e registrato in data 22.10.1997 – ha convenuto in giudizio la conduttrice chiedendo la convalida dello sfratto e l'emissione di decreto ingiuntivo per la somma di euro 26.535,52, a fronte del mancato pagamento dei canoni di locazione dal marzo 2013 al maggio 2023, somma calcolata a partire dai 180,76 euro, già 350.000 delle vecchie lire, pattuite in contratto, come canone mensile incrementato dal 3.04.2020 con aggiornamento
ISTAT nella misura del 75%, oltre che un'ulteriore somma, non indicata, dovuta a titolo di oneri condominiali.
In data 30 giugno 2023 si è costituita la conduttrice TT PA, opponendosi alla convalida dello sfratto ed eccependo la scadenza del contratto posto a base dell'intimazione, in quanto da qualificarsi come ad uso transitorio e quindi scaduto a far data dall'anno 1998 con conseguente qualificazione della pretesa quale indennità di occupazione ed inammissibilità della procedura di sfratto stante l'assenza di titolo;
la prescrizione quinquennale dei canoni e biennale degli oneri;
di aver sempre pagato dal marzo 2013 al gennaio 2020 a mezzo vaglia postale.
All'udienza del 25 luglio 2023 è stato concesso alla conduttrice termine “per versare ex art. 666 c.p.c.
l'importo di euro 7.491,16”, che alla successiva udienza la TT a provato di aver pagato, mentre parte locatrice ha insistito per l'emissione dell'ordinanza provvisoria di rilascio stante la morosità pregressa tra il 2013 e il 2020. Rigettata la richiesta di emissione di ordinanza provvisoria di rilascio,
è stato disposto il mutamento del rito da sommario a ordinario locatizio.
Le parti hanno depositato le rispettive memorie integrative, con le quali si sono sostanzialmente riportate alle eccezioni e conclusioni rassegnate in precedenza.
All'udienza del 13 maggio 2024 parte ricorrente, nel ribadire le proprie eccezioni, ha rilevato come parte conduttrice abbia pagato i canoni relativi ai mesi da agosto 2023 a maggio 2024 in grave ritardo e che comunque abbia ammesso e pagato ex art. 666 c.p.c. una morosità ingente. La causa è stata rinviata all'udienza del 26 marzo 2025 per la decisione, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e decisa in data odierna.
In via preliminare, va affermata la procedibilità della domanda avendo la parte onerata esperito il tentativo di mediazione ai sensi dell'art. 5 d.lgs 28/2010 (come novellato dal D.L. n°69/2013, conv. in legge n°98/2013), come documentato in atti (cfr. verbale negativo del 3.04.2024). Nel merito, occorre chiarire che la locatrice chiede una pronuncia di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento o, in subordine, laddove venisse provato che il protrarsi della detenzione dell'immobile da parte della TT fosse fondata su titolo scaduto, di occupazione senza titolo. La locatrice lamenta un inadempimento della conduttrice rispetto al pagamento dei canoni di locazione e di oneri accessori.
In tal caso il locatore per ottenere la risoluzione contrattuale è onerato esclusivamente della prova della fonte legale o negoziale del suo diritto dovendosi limitare alla mera allegazione dell'inadempimento del conduttore che a sua volta sarà onerato di provare l'adempimento integrante fatto estintivo dell'altrui pretesa (già Sezioni Unite 13533/2001).
Nel caso di specie parte locatrice ha debitamente prodotto il contratto di locazione ed ha allegato l'inadempimento della conduttrice, consistente nel mancato pagamento del canone di locazione del mese di marzo 2013 al mese di maggio 2023, come risultante da atto di intimazione, debenza mutata in corso di causa stante intervenuto pagamento ex art. 666 c.p.c. dei canoni dal mese di gennaio 2020 al luglio 2023 e di un successivo pagamento dei canoni relativi ai mesi dall'agosto del 2023 al maggio
2024, così che nella prospettazione di parte ricorrente la conduttrice sarebbe debitrice all'attualità dei canoni dovuti per il periodo dal marzo 2013 al gennaio 2020 e dal giugno 2024 al marzo 2025, per un totale di euro 22.040,32, oltre oneri condominiali maturati e maturandi, somma di cui chiede la condanna della conduttrice al pagamento in suo favore.
In via preliminare, occorre affrontare la questione relativa alla validità del titolo contrattuale posto a fondamento della domanda.
Il contratto di locazione in atti risulta stipulato il 7 ottobre 1997, prima dell'entrata in vigore della legge 431/98, per cui lo stesso è sottoposto alla disciplina vigente ratione temporis di cui alla legge
392/78, della quale viene in rilievo il disposto di cui all'art. 1, con il quale il legislatore ha stabilito in quattro anni la durata minima delle locazioni aventi ad oggetto immobili urbani per uso abitazione, disponendo che “se le parti hanno determinato una durata inferiore o hanno convenuto una locazione senza determinazione di tempo la durata si intende convenuta per quattro anni. Il disposto del comma precedente non si applica quando si tratti di locazioni stipulate per soddisfare esigenze abitative di natura transitoria”. L'interpretazione di questa disposizione ha animato il dibattito in dottrina e giurisprudenza conducendole ad individuare due tipologie di contratti di locazione ad uso abitativo, che in qualche modo si affiancano al normale contratto per esigenze abitative primarie della durata minima di quattro anni: una prima tipologia di contratto del tutto sottratto alla disciplina di cui alla legge 392/78, ovvero quello finalizzato a soddisfare esigenze abitative non stabili e non primarie, ed una seconda tipologia stipulata per esigenze abitative anch'esse transitorie, ma legate a motivi di studio o lavoro ricondotte alla disciplina del Capo I, salvo il vincolo di durata. Al riguardo, occorre fare applicazione dell'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, la quale ha evidenziato che «la natura transitoria delle esigenze abitative del conduttore, che comporta
l'esclusione della locazione dalla sfera di applicazione delle norme della legge 27 luglio 1978 n. 392, deve essere desunta non dal termine di durata della locazione stabilito dalle parti ma dalla natura della esigenza abitativa che, nelle locazioni transitorie, in quanto diversa da quella della normale e continuativa dimora, comporta una permanenza solo precaria e saltuaria del conduttore nell'immobile, assumendo carattere eccezionale e temporaneo» (così Cass. n. 2371/92…) (Cass.
2702/2017). Dunque, esclusa l'emersione di motivi di studio o lavoro che avrebbero potuto ricondurre alla tipologia di contratto individuato dalla giurisprudenza, ex artt. 1 e 26 della l. 392/78, come sottratto ai limiti di durata stabiliti ex art. 1 l. 392/78 (si veda Cass. 2147/2006; Cass. 15384/2010), e rilevata l'esclusione prevista dall'art. 26 comma 1 lett. a) della l. 392/78, che esclude dall'ambito di applicazione della legge sull'equo canone “le locazioni stipulate per soddisfare esigenze abitative di natura transitoria…”, il contratto di locazione in atti non può che essere ricondotto alla durata minima prevista dalla legge vigente al tempo della stipula, così che deve essere considerato stipulato come con durata quadriennale, con rinnovo automatico in assenza di disdetta.
Per le motivazioni espresse il contratto posto a base della domanda di risoluzione deve considerarsi pienamente valido e con scadenza, all'esito di numerosi rinnovi automatici, prevista per il giorno
6.10.2025.
Tornando, dunque, a vagliare la fondatezza della domanda di risoluzione del contratto, si deve dare atto che la conduttrice ha eccepito di aver pagato tutti i canoni fino al gennaio 2020 e ha ritenuto di provare tali pagamenti attraverso la produzione di vaglia postali riferiti al pagamento dei pigioni intimati, vaglia la cui capacità liberatoria è contestata da parte locatrice, che lamenta di non averli mai ricevuti;
al contempo, la conduttrice ha riconosciuto la debenza per la somma di euro 7.491,16, somma pagata ex art. 666 c.p.c., per i canoni dal gennaio 2020 al luglio 2023. Ebbene - trattandosi di un contratto stipulato con scopo abitativo per i quali il legislatore, con l'introduzione dell'art. 5 della l. 392/78, ha privato il giudice della discrezionalità propria del giudizio sulla gravità dell'inadempimento ex art. 1455 c.c., predeterminando un criterio rigido per il quale, salvo quanto previsto dall'art. 55, ai fini della risoluzione per inadempimento è sufficiente anche il mancato pagamento di un solo canone di locazione – è chiaro che - atteso che il pagamento della somma non controversa ex art. 666 c.p.c., sebbene precluda la convalida dello sfratto e l'emissione dell'ordinanza provvisoria di rilascio, non impedisce che una volta incardinatosi il giudizio a cognizione piena si debba valutare la morosità “riconosciuta” ai fini della declaratoria di risoluzione per inadempimento, ove la stessa presenti i requisiti di cui all'art. 5 l. 392/78, nel caso di locazioni ad uso abitativo –
l'importo riconosciuto ex art. 666 c.p.c. relativo a oltre 50 canoni di locazione supera ampiamente la soglia di gravità predeterminata dall'art. 5, motivo per cui già solo per questo motivo si ritiene che debba essere pronunciata la risoluzione del contratto di locazione per inadempimento. Risoluzione che comunque andrà pronunciata anche alla luce del comportamento tenuto successivamente all'udienza del 25 luglio 2023, atteso che parte conduttrice ha pagato i canoni successivi con un ritardo di svariati mesi adducendo di aver avuto difficoltà ad effettuare tali pagamenti per l'ostruzionismo mostrato da parte locatrice nel fornire IBAN idoneo. Tuttavia, anche a voler giustificare tale ritardo, comunque, all'attualità permane una dichiarazione di parte locatrice circa la persistenza di una morosità maturata a far data dal giugno del 2024 al marzo del 2025, debenza che parte conduttrice ha contestato genericamente senza fornire la prova dei relativi pagamenti.
Insomma, alla luce della morosità già riconosciuta alla data di intimazione e della morosità successivamente maturata per i canoni scaduti e non corrisposti relativi ai mesi dal giugno 2024 al marzo 2025, deve essere dichiarata la risoluzione del contratto per inadempimento.
A questo punto occorre esaminare nello specifico la domanda di condanna in relazione alle somme controverse, ovvero quelle relative ai canoni dal marzo del 2013 al gennaio del 2020.
La questione controversa attiene alla valenza dei vaglia postali quali valido mezzo di pagamento avente efficacia liberatoria. Al riguardo, si devono richiamare gli arresti di legittimità che hanno affrontato la questione rilevando che “l'invio di un titolo di credito improprio, quale un vaglia postale, per effettuare il pagamento del canone di locazione non produce efficacia liberatoria qualora non venga accettato dal locatore-creditore, sia perché, ai sensi dell'art. 1277 cod. civ., i debiti pecuniari si estinguono soltanto con moneta avente corso legale nello
Stato, sia perché tali debiti devono essere adempiuti nel domicilio del creditore al tempo della scadenza, e l'invio del titolo comporta la sostituzione del predetto domicilio con la sede dell'ufficio postale presso il quale il vaglia è convertibile in denaro contante.
L'efficacia liberatoria di questa modalità di pagamento è condizionata al consenso del creditore, che può manifestarsi anche in forma tacita, per atti concludenti, che devono, però, sostanziarsi in una pregressa e prolungata accettazione di tale modalità di corresponsione del canone” (Cass.
15202/2005). “L'invio di un vaglia postale per effettuare il pagamento del canone di locazione non ha efficacia liberatoria se esso non venga accettato dal creditore locatore. Tuttavia, l'efficacia liberatoria può ravvisarsi qualora la pregressa e prolungata (nella specie, per oltre un anno anteriormente al periodo in cui era sorta contestazione) accettazione dei canoni nella forma suddetta manifesti tacitamente il consenso del locatore, quale creditore, ai sensi dell'art. 1197 cod. civ., alla prestazione diversa da quella dovuta, con la conseguenza che tale comportamento del creditore esclude lo stato soggettivo di colpa del debitore inadempiente e, quindi, la sua mora, idonea a consentire la risoluzione del contratto” (Cass. 1226/2006). Nel caso concreto si deve necessariamente tenere in conto del comportamento di parte locatrice, che per dieci anni non ha mai compulsato la conduttrice al pagamento delle obbligazioni assunte contrattualmente. Invero, la locatrice ha lamentato il mancato pagamento dei canoni a far data dal marzo del 2013 e ha provato di aver messo in mora la conduttrice per il pagamento degli stessi solo in data 23.03.2023.
La giurisprudenza già da tempo ha attenzionato tale situazione con un arresto con il quale è sembrato volesse introdurre nel nostro ordinamento l'istituto di matrice tedesca della “verwirkung”, da intendersi come rinuncia tacita all'azione basata sull'affidamento ingenerato nella controparte sulla
“rinuncia” all'esercizio del relativo diritto, affermando che “il principio di buona fede nell'esecuzione del contratto di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. legittima in punto di diritto l'insorgenza in ciascuna parte dell'affidamento che, anche nell'esecuzione di un contratto a prestazioni corrispettive ed esecuzione continuata, ciascuna parte si comporti nella esecuzione in buona fede, e dunque rispettando il correlato generale obbligo di solidarietà che impone a ciascuna delle parti di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, anche a prescindere tanto da specifici obblighi contrattuali, quanto dal dovere generale del "neminem laedere"; ne consegue che in un contratto di locazione di immobile ad uso abitativo l'assoluta inerzia del locatore nell'escutere il conduttore per ottenerne il pagamento del corrispettivo sino ad allora maturato, protrattasi per un periodo di tempo assai considerevole in rapporto alla durata del contratto, e suffragata da elementi circostanziali oggettivamente idonei a ingenerare nel conduttore un affidamento nella remissione del diritto di credito da parte del locatore per facta concludentia, la improvvisa richiesta di integrale pagamento costituisce esercizio abusivo del diritto”(Cass. 16743/2021). Tale posizione, tuttavia, è stata in parte superata o, meglio, precisata da un intervento successivo con il quale la Suprema Corte ha chiarito che “in tema di locazione immobili urbani ad uso diverso da quello abitativo, la condotta del locatore che, dopo essere stato inerte nell'escutere il conduttore - anche se per un fatto a lui imputabile e per un tempo tale da far ragionevolmente ritenere al debitore che il diritto non sarà più esercitato - richiede l'integrale pagamento dei canoni maturati non è sufficiente ad integrare un contegno concludente da cui desumere univocamente la tacita volontà di rinunciare al diritto, né rappresenta un caso di abuso del diritto, perché il semplice ritardo di una parte nell'esercizio delle proprie prerogative può dar luogo ad una violazione del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto soltanto se, non rispondendo ad alcun interesse del suo titolare, si traduce in un danno per la controparte” (Cass. 11219/2024).
L'attenzione posta dall'interprete circa il ruolo della buona fede nell'esecuzione del contratto, anche escludendo la possibilità di dedurre una rinuncia tacita al diritto di credito dalla mera inerzia della locatrice, comunque restituisce un quadro giurisprudenziale volto a valorizzare la buona fede in funzione dell'affidamento ingenerato nella controparte contrattuale. Dunque, se tale inerzia, in ossequio al più recente orientamento di legittimità, è da considerarsi non idonea a configurare tanto un abuso del diritto quanto una rinuncia tacita al diritto, comunque si ritiene possa venire in rilievo nella presente controversia, configurandosi come comportamento concludente della parte locatrice capace di escludere la colpa del conduttore in relazione all'utilizzo del vaglia postale come mezzo di pagamento avente efficacia liberatoria, ciò a fronte del legittimo affidamento ingenerato nella parte conduttrice derivante appunto da una condotta inerte che viene in rilievo come la “pregressa e prolungata accettazione di tale modalità di corresponsione del canone” richiesta dalla giurisprudenza, richiamata per conferire efficacia liberatoria al pagamento dei canoni tramite vaglia postale.
Alla luce delle considerazioni espresse, dunque, si deve ritenere che parte conduttrice sia riuscita a fornire la prova del fatto estintivo della pretesa di parte locatrice in relazione ai canoni intimati per tutto l'anno 2019, mentre dalla documentazione in atti: non risultano prodotti i vaglia postali riferiti ai canoni relativi ai mesi dal marzo 2013 all'aprile del 2015; non risulta prodotto il vaglia relativo al mese di gennaio 2018, mentre risultano depositati quelli relativi a tutte le altre mensilità del 2018; stesso discorso per l'anno 2017 del quale risulta mancante solo il vaglia relativo al mese di giugno;
risultano del tutto mancanti i vaglia relativi all'anno 2016; risultano depositati i vaglia relativi ai mesi di febbraio e gennaio 2020.
Va, a questo punto, evidenziato, però, che si è rivelata fondata l'eccezione di prescrizione proposta sin dalla costituzione nel procedimento per convalida dalla conduttrice, in quanto per i canoni antecedenti al 2019 è decorso il termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 2948, n. 3),
c.c., non avendo la locatrice prodotto e documentato alcun atto interruttivo del suo decorso prima della domanda di intimazione di sfratto. Non può essere inteso, neanche implicitamente, come atto interruttivo della prescrizione il presunto riconoscimento del debito da parte della conduttrice, che ha allegato per il periodo coperto dalla prescrizione, alcuni pagamenti dei canoni. La circostanza prova, piuttosto, il contrario. La conduttrice ha inteso negare l'esistenza del debito, tanto che per alcuni canoni ha prodotto i vaglia postali corrispondenti. Il deposito dei vaglia postali e la loro stessa emissione non è per nulla finalizzata a riconoscere l'esistenza del debito e la sua entità, quanto, piuttosto, a negarla.
Si legge in Cass. 22948/2024 che “questa Corte ha già avuto modo di affermare che il riconoscimento di un debito non esige formule speciali e può essere contenuto in una dichiarazione di volontà diretta consapevolmente all'intento pratico di riconoscere l'esistenza di un diritto, ma può risultare, implicitamente, anche da un atto compiuto dal debitore per una finalità diversa e senza la consapevolezza dell'effetto ricognitivo (Cass., 9097/2018). L'atto di riconoscimento, infatti, non ha natura negoziale, né carattere recettizio e non deve necessariamente essere compiuto con una specifica intenzione riconoscitiva. Ciò che occorre è che esso rechi, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà
(Cass., 30/10/2002, n. 15353). Orbene, nel caso di specie, la corte di merito ha fatto corretta applicazione di tali principi, dal momento che ha rilevato che la volontarietà del pagamento non era finalizzata a riconoscere l'esistenza e, soprattutto, l'entità dei debiti, ma era, piuttosto, quella di evitare lo sfratto per morosità, tanto che, del resto, nel giudizio di opposizione alla convalida sono state espletate ben due consulenze tecniche d'ufficio per accertare i rapporti di dare ed avere tra le parti”.
Dichiarato prescritto il credito relativo alle suddette mensilità, resta la sola morosità allegata da parte locatrice con le note di discussione per la presente udienza, con la quale la stessa ha lamentato il mancato pagamento per i mesi dal giugno 2024 al marzo 2025, allegando espressamente una debenza dovuta a questo “per complessivi, ulteriori, 1.807,60” domanda entro la quale è limitato ex art. 112
c.p.c. il potere di pronuncia di questo Tribunale, nonostante la debenza relativa a queste mensilità sia maggiore, stante l'intervenuto aumento ISTAT del 75% a partire dalla data della relativa richiesta del
2020.
Come anticipato, in relazione a questa morosità maturata a far data dal giugno 2024 all'attualità, parte conduttrice non ha fornito la prova dei relativi pagamenti, motivo per cui la domanda in parte qua deve essere accolta.
In conclusione, va accolta la domanda di risoluzione contrattuale per inadempimento del contratto di locazione del 7.10.1997 (in quanto, nonostante la prescrizione di parte del credito, è emersa la gravità dell'inadempimento), con la conseguenza che deve essere ordinato il rilascio dell'immobile e, tenendo conto, da un lato, della gravità dell'inadempimento e, dall'altro, delle esigenze abitative della conduttrice, va concesso il termine di sei mesi per il rilascio, al fine di consentirle il reperimento sul mercato di un immobile adeguato alle proprie esigenze.
Va parzialmente accolta la domanda di condanna al pagamento dei canoni di locazione non corrisposti, come sopra precisato, per un totale di euro 1.807,60, oltre interessi al tasso legale dalle singole scadenze al saldo.
Da ultimo, va rigettata la domanda di condanna al pagamento degli oneri condominiali in quanto formulata in maniera del tutto generica e sprovvista di prova stante la mancata prova tanto del pagamento anticipato quanto della richiesta di pagamento degli stessi, della loro quantificazione, nonché in assenza tanto dei verbali di approvazione quanto del piano di riparto fondamentale per verificare l'effettiva spettanza degli stessi alla conduttrice piuttosto che alla locatrice, stante inderogabilità in peius per il conduttore della disciplina prevista dall'art. 9 della l. 392/78. Le spese del giudizio seguono strettamente la soccombenza e si liquidano d'ufficio, come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 (come modificato dal DM 147/2022), in relazione all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito rapportata anche al tenore delle difese svolte, rilevandone l'esiguità e semplicità, così che si ritiene di attenersi ai minimi previsti per lo scaglione di riferimento individuato in base al decisum.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nel giudizio promosso dalla So.Fi. Spa
contro
TT PA, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara la risoluzione del contratto di locazione ad uso abitativo stipulato il 7.10.1997 per grave inadempimento della conduttrice, e di conseguenza ordina il rilascio dell'immobile, libero da persone e cose, fissando la data del 27 settembre 2025 per l'esecuzione;
2) accoglie parzialmente la domanda di condanna al pagamento dei canoni di locazione e, per l'effetto, condanna TT PA a pagare in favore della So.Fi. Spa la somma di euro
1.807,60, oltre interessi al tasso legale dalle singole scadenze al saldo;
3) rigetta la domanda al pagamento degli oneri condominiali;
4) condanna TT PA a pagare le spese di lite in favore della So. Fi. Spa, liquidandole in euro 400,00 per spese vive ed euro 2.600,00 a titolo di compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e C.P.A. come per legge.
Il giudice
dott. Enrico Ardituro