Ordinanza cautelare 24 novembre 2022
Ordinanza cautelare 9 febbraio 2023
Sentenza 28 giugno 2023
Ordinanza cautelare 23 febbraio 2024
Rigetto
Sentenza 29 maggio 2025
Parere interlocutorio 18 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 29/05/2025, n. 4681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4681 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/05/2025
N. 04681/2025REG.PROV.COLL.
N. 00988/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 988 del 2024, proposto da
ATD Società Agricola Tenute Daunia S.r.l., già Rb Eurosa Società Agricola A.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Di Pinto e Lucia Fortunato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima) n. 00424/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 maggio 2025 il Cons. Stefano Lorenzo Vitale e uditi per le parti gli avvocati Michele Di Pinto, Lucia Fortunato e l’Avvocato dello Stato Antonio Grumetto;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
In data 31 luglio 2003, il Ministero delle Attività Produttive (poi Ministero dello Sviluppo Economico, ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy) e il Consorzio Polo Floricolo S.r.l. (poi G.C. Partecipazioni, in seguito RB Eurosa Sagrl, ora ATD Società Agricola Tenute Daunia S.r.l) hanno stipulato un Contratto di Programma, con cui è stata prevista la realizzazione di un programma strategico di investimenti per complessivi € 48.408.000,00 nel comparto floricolo, nel Comune di Lavello (PZ).
Con decreto direttoriale n. 1238 del 2 febbraio 2004, il Ministero ha concesso in via provvisoria al Consorzio agevolazioni per complessivi € 19.394.500,00.
Con decreti direttoriali n. 1312 del 19 novembre 2004 e n. 1556 del 2 febbraio 2006, il Ministero ha disposto la liquidazione in favore del suddetto Consorzio delle prime due quote di contributo, pari a complessivi € 12.626.600,00.
In data 18 marzo 2005, il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPE), con delibera n. 31, ha approvato la delocalizzazione del programma di investimenti dal Comune di Lavello a quello di Melfi ed ha prorogato il termine di realizzazione al 30 giugno 2008.
Con nota del 3 giugno 2008, la Banca incaricata “Banca della Nuova Terra S.p.A.” ha trasmesso al Ministero la relazione sullo stato finale degli investimenti, con la quale ha formulato un giudizio positivo.
Il Ministero, dopo aver proceduto alla nomina della Commissione di accertamento incaricata di verificare le spese sostenute a consuntivo, con decreto direttoriale n. 2004 del 2 dicembre 2009, ha disposto la liquidazione della terza quota di contributo in favore dell’impresa, pari ad € 4.525.360,00, al netto del 10% del contributo totale concesso in via provvisoria.
In data 20 giugno 2012, è pervenuta presso il Ministero una nota anonima, con cui è stata adombrata l’illecita percezione di contributi da parte della G.C. Partecipazioni Soc. Agr. a r.l. in relazione ad altro Contratto di Programma, stipulato in data 24 settembre 2009 ed interessante un’area nel Comune di Candela, ed è stata, altresì, evidenziata una serie di irregolarità poste in essere dai vertici aziendali, tali da far presumere comportamenti penalmente perseguibili.
Il Ministero, ai sensi dell’art. 25, comma 1, D.L. n. 83/2012 conv. nella L. n. 134/2012, ha chiesto l’effettuazione dei relativi controlli al Comando del Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie della Guardia di Finanza, che ha successivamente comunicato l’esito delle indagini alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani, ove è stato aperto il procedimento n. 4379/13 mod. 21, riferito alla posizione del Consorzio Polo Floricolo.
La Procura della Repubblica, con informativa datata 20 novembre 2013, ha evidenziato la sussistenza di elementi ostativi alla prosecuzione dell’iter istruttorio dei due Contratti di Programma in essere.
Con decreto direttoriale n. 4016 del 13 dicembre 2013, il Ministero ha sospeso, in via cautelare, ai sensi di quanto previsto dall’art. 7, comma 2, della legge n. 241/1990, l’efficacia del Contratto di Programma “Consorzio Polo Floricolo” e dell’iter amministrativo, per un periodo di diciotto mesi.
La G.C. Partecipazioni Soc. Agr. a r.l. ha impugnato dinanzi al T.A.R. per il Lazio, chiedendone l’annullamento, il suddetto decreto di sospensione, previa sospensiva degli effetti.
Con ordinanza n. 3434/2014, l’adito T.A.R. ha dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore del T.A.R. per la Basilicata, il quale, con sentenza n. 697 del 21 novembre 2015, ha annullato il decreto impugnato per carenza di motivazione.
Attesi gli esiti sfavorevoli del contenzioso sopra citato, il Ministero ha comunicato all’impresa e alla Commissione ministeriale di accertamento di spesa che si è proceduto alla riattivazione dell’iter agevolativo, sollecitando la stessa Commissione a concludere l’incarico conferito.
Con nota del 30 giugno 2017, il Nucleo Speciale di Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie della Guardia di Finanza di Roma ha inviato all’Amministrazione un articolato verbale nel quale è stato evidenziato che la spesa ammissibile è pari a € 36.214.637,06, inferiore a quella di € 68.965.883,03, riconosciuta dalla Banca incaricata dell’istruttoria.
Il Ministero ha inoltrato il suddetto verbale di indagini alla Banca incaricata, la quale, con note del 17 agosto 2017 e del 13 dicembre 2017, ha rappresentato all’Amministrazione di aver rideterminato il contributo concedibile nei limiti di € 13.965.506,46.
Con nota n. 30140 del 1° febbraio 2018, il Ministero ha inoltrato alla Commissione ministeriale sia il verbale della Guardia di Finanza, sia le due predette note della Banca incaricata, per consentire la definizione delle incombenze di verifica sulle spese rendicontate; successivamente, con Decreto n. 588 del 2 marzo 2018, ai sensi dell’art. 21-quater L. n. 241/1990, ha disposto, in via cautelare, nei confronti della Società Agricola a r.l. GC Partecipazioni, il recupero della somma di € 3.841.673,91.
Avverso il sopracitato provvedimento n. 588/2018, la GC Partecipazioni Società Agricola a r.l. ha proposto ricorso al T.A.R. per la Basilicata, chiedendone l’annullamento, previa concessione di misure cautelari. L’adito T.A.R., con sentenza n. 781 del 29 ottobre 2019, ha accolto il ricorso, annullando il decreto direttoriale impugnato.
La Procura della Repubblica di Trani, a seguito della richiesta del Ministero di aggiornamenti riguardo il procedimento penale n. 4379/13, ha recapitato il decreto di archiviazione emesso in data 2 gennaio 2016 per carenza di elementi a sostegno delle tesi accusatorie, su richiesta del P.M. di Trani, laddove è stata evidenziata l’intervenuta prescrizione dei reati ascritti agli imputati.
La Commissione ministeriale, in data 29 gennaio 2020, ha redatto la relazione di accertamento, con la quale ha espresso un giudizio positivo in ordine all’ “agevolabilità” dell’iniziativa, proponendo, però, consistenti riduzioni degli importi rendicontati.
In particolare, la Commissione ha eseguito l’incarico tenendo conto dei rilievi formulati nella predetta relazione tecnica redatta dal Consulente della Procura della Repubblica di Trani, stralciando la complessiva somma di € 35.648.760,47 e ammettendo la spesa definitiva complessiva di € 36.214.117,06, riduzione che ha comportato il riconoscimento di una minore quantificazione del contributo spettante in via definitiva, con la possibile richiesta di restituzione di somme percepite in eccedenza. Infatti, è emersa una debenza a carico dell’impresa per € 3.511.540,06, oltre interessi.
Il Ministero, con nota n. 132177 del 5 maggio 2020, ha comunicato all’impresa il formale avvio del procedimento di rideterminazione del contributo, ai sensi degli artt. 7 e 8, della legge n. 241/1990; a seguito di istanza di accesso agli atti del procedimento da parte dell’impresa formulata in data 10 novembre 2021, il Ministero, con nota n. 415328 del 7 dicembre 2021, ha rappresentato di avere già fornito tutta la documentazione in proprio possesso in data 11 giugno 2020.
In data 17 giugno 2022, è stato adottato il decreto direttoriale n. 1974, con cui il Dirigente della Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese del Ministero dello Sviluppo Economico ha concesso in via definitiva alla RB Eurosa Società Agricola a r.l. “un contributo di € 13.965.298,81 a fronte della realizzazione nel Comune di Melfi di un impianto serricolo per € 36.214.117,06” ed ha disposto il recupero della somma, già “erogata e non dovuta”, di € 3.841.673,91, con l’obbligo di restituirla entro 30 giorni dal ricevimento del presente Decreto.
Con ricorso numero di registro generale 496, notificato il 4 ottobre 2022 e depositato il 18 ottobre 2022, la RB Eurosa Società Agricola a r.l. ha impugnato dinanzi al T.A.R. per la Basilicata, chiedendone l’annullamento, il predetto decreto n. 1974 del 17 giugno 2022, previa concessione di misure cautelari.
A sostegno del ricorso in primo grado, la società ricorrente ha articolato quattro motivi di ricorso con cui ha dedotto, rispettivamente, i seguenti vizi:
- violazione dell’art. 21-nonies L. n. 241/1990;
- violazione sostanziale dell’art. 7 L. n. 241/1990, nonché dell’art. 10, comma 4, D.M. n. 527/1995;
- violazione dei principi in materia di contraddittorio procedimentale, eccesso di potere per erroneità e/o difetto di istruttoria;
- violazione dell’art. 10, comma 4, D.M. n. 527/1995.
Ad esito del relativo giudizio, l’adito T.A.R., ritenuta la propria giurisdizione sulla controversia, con la sentenza ora appellata, ha respinto integralmente il ricorso.
In particolare, il T.A.R., quanto al primo motivo, ha affermato che non è stato esercitato alcun potere di autotutela, in quanto il Ministero ha solo emanato il provvedimento di concessione provvisoria del contributo di cui è causa ed ha erogato le prime tre quote di finanziamento; pertanto, non può essere applicata a tale provvedimento la normativa di cui all’art. 21-nonies della L. n. 241/90.
Con riferimento al secondo motivo, il T.A.R. ha ritenuto che “ tutti gli atti del procedimento erano già stati trasmessi con pec del dell’11.6.2020, in seguito alla precedente istanza di accesso del 12.5.2020: tale circostanza, non essendo stata contestata dalla ricorrente, deve ritenersi provata ai sensi dell’art. 64, comma 2, cod. proc. amm .”; dunque, non vi è stata alcuna violazione dell’art. 7 L. n. 241/90, né dell’art. 10, comma 4, D.M. n. 527/1995, che prevede “ al fine di garantire la partecipazione dell’impresa al procedimento di ricalcolo delle agevolazioni spettanti, gli esiti degli accertamenti e la relazione finale vengono portati a conoscenza dell’impresa ”.
Con riguardo al terzo motivo, il primo giudice ha osservato che “ sebbene il verbale del Nucleo della Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Bari e la relazione tecnica del Consulente, nominato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani, non sono stati formati in contraddittorio processuale, possono essere posti a base del provvedimento impugnato ”.
Altresì, il primo giudice ha evidenziato che non sussiste eccesso di potere per erroneità e/o difetto di istruttoria, atteso che dal verbale del Nucleo della Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Bari e dalla relazione tecnica del consulente risulta che “ i contratti di appalto di fornitura e posa in opera degli impianti erano quasi raddoppiati; gli impianti erano stati forniti da una società americana, che li aveva acquistati in Europa e venduti all’appaltatore per una somma di gran lunga inferiore a quella, pagata dalla ricorrente, ed erano stati consegnati direttamente dalle ditte europee all’appaltatore; (..) ”.
Con riferimento al quarto, nonché ultimo motivo, il T.A.R. ha sostenuto che non vi sia stata violazione dell’art. 10, comma 4, D.M. n. 527/1995, in quanto quest’ultimo “ si limita a prevedere che il Decreto di concessione definitiva o la revoca delle agevolazioni deve essere emanato sulla base degli accertamenti effettuati” e non esclude, come sostenuto dall’appellante, che la stessa banca che ha già adottato una relazione positiva possa successivamente rivedere le conclusioni raggiunte.
Con ricorso notificato il 27 gennaio 2024 e depositato il successivo 6 febbraio 2024, ATD Società Agricola Tenuta Daunia S.r.l. ha proposto appello avverso la suddetta sentenza, chiedendone l’annullamento e/o la riforma, previa sospensiva.
In particolare, la Società ricorrente ha affidato il gravame a motivi, non numerati, così rubricati:
- Omessa pronuncia sul tema della violazione del principio del legittimo affidamento. Erroneità, carenza e/o contraddittorietà della motivazione circa la natura giuridica del Decreto impugnato;
- Circa l’illegittimo comportamento della P.A. nel tratto procedimentale collocato tra la determinazione dell’erogazione provvisoria e l’accertamento dell’erogazione definitiva del contributo;
- Errore di giudizio circa la qualificazione giuridica del Decreto impugnato;
- Carenza, insufficienza e/o contraddittorietà della motivazione della sentenza appellata sul tema del ricalcolo delle agevolazioni spettanti;
- Principio di non contestazione. Art. 64 co. 2 c.p.a.
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy si è costituito con atto di stile e, in vista dell’udienza di discussione, ha depositato memorie con cui ha dedotto l’infondatezza del gravame, insistendo per il rigetto dello stesso.
Con ordinanza n. 636 del 23 febbraio 2024, la Sezione ha respinto l’istanza cautelare.
La causa è stata trattenuta per la decisione all’udienza pubblica dell’8 maggio 2025
DIRITTO
L’appello è infondato.
Possono in primo luogo esaminarsi le prime tre censure, tra loro connesse.
Con il primo e il secondo motivo, l’appellante lamenta che nel corso del complesso ed articolato iter procedimentale sia stato violato il principio del legittimo affidamento. Ad avviso dell’appellante, “la sentenza appellata ha omesso di motivare su un punto fondamentale dell’istruttoria e cioè che la stessa istruttoria della Banca incaricata della verifica dell’investimento si è conclusa in senso univocamente positivo, già nel 2007. A tale accertamento di sostanziale regolarità dell’attività esecutiva ha poi fatto seguito una situazione di stallo rispetto all’adozione delle determinazioni finali circa la quantificazione della erogazione definitiva, che ha portato alla richiesta di restituzione di parte delle somme già erogate a distanza di oltre 14 anni dalla relazione finale della Banca incaricata, a fronte di un programma di investimenti completato nei termini e secondo le prescrizioni del Contratto di programma”.
Con il terzo mezzo, l’appellante deduce l’errore circa la natura giuridica del decreto impugnato in cui sarebbe incorso il T.A.R., che avrebbe erroneamente qualificato il provvedimento come una decadenza per inadempimento di obblighi assunti con l’amministrazione concedente. Secondo l’appellante, invece, si sarebbe in presenza di una “revoca parziale e/o mero recupero di parte delle somme erogate” e, pertanto, non ricorre l’ipotesi, come erroneamente sostenuto dalla sentenza appellata, dell’esercizio di una potestà pubblicistica di carattere sanzionatorio/ripristinatorio.
I motivi sono infondati.
Va al riguardo premesso che il procedimento oggetto di causa riguarda la concessione delle agevolazioni in favore delle attività produttive, di cui al D.L. n. 415/1992, convertito nella L. n. 488/1992, e al D.M. 20 ottobre 1995 n. 527.
Come già di recente osservato dalla Sezione, il predetto procedimento si articola in una prima fase in cui viene adottato un provvedimento di concessione provvisoria dell’agevolazione, sulla base della domanda presentata dal soggetto interessato contenente tra l’altro il programma per il quale l’agevolazione è richiesta, e una successiva fase in cui, a seguito dell’istruttoria svolta da una banca in ordine al completamento del programma ed alla sussistenza di altri requisiti anche contabili, l’amministrazione adotta il provvedimento di concessione definitiva o la revoca della concessione provvisoria (Cons. Stato, Sez. VI, n. 2134/2025; Cons. Stato, Sez. VI, n. 2217/2025).
Ai sensi dell’art. 11 del D.M. n. 527 del 1995 il Ministero può disporre accertamenti in ogni fase del procedimento e, ai sensi dell’art. 9, comma 9, del medesimo D.M., una volta ricevuta la documentazione finale di spesa, le banche concessionarie trasmettono al Ministero una relazione sullo stato finale del programma, comprendente, inter alia , “un giudizio di pertinenza e congruità delle spese”. Anche sulla base di tale relazione, il Ministero “provvede al ricalcolo delle agevolazioni spettanti all'impresa ed alla emanazione del decreto di concessione definitiva o alla revoca delle agevolazioni” (art. 10, comma 4, del medesimo D.M.).
L’art. 9 cit. disciplina, tra l’altro, anche i termini di svolgimento del procedimento che non hanno, tuttavia, carattere perentorio.
Nel caso di specie, il provvedimento impugnato, sulla base di una verifica di congruità delle spese sostenute, ha determinato in via definitiva il contributo concesso, con riduzione del quantum rispetto ai precedenti provvedimenti provvisori, e ha disposto il recupero delle somme erogate in eccesso.
Non si è in presenza, pertanto, di un provvedimento di autotutela e la rideterminazione delle somme da elargire non ha comportato una lesione del legittimo affidamento del privato.
Difatti, già la normativa sopra richiamata prevede che le somme siano concesse al privato beneficiario solamente in via provvisoria, facendo salvi i successivi controlli dell’amministrazione che possono portare anche alla revoca, in tutto o in parte, del contributo stesso.
Nel caso di specie, peraltro, la società ha avuto contezza dell’esistenza di procedimenti, anche di natura penale, diretti ad accertare la regolarità dei contributi concessi almeno dal 2013, quando il Ministero ha sospeso in via cautelare l’efficacia del Contratto di Programma “Consorzio Polo Floricolo” e dell’iter amministrativo.
Pertanto, pur a fronte del lungo arco di tempo trascorso, dovuto anche allo svolgimento del procedimento penale e alla complessità degli accertamenti svolti, la società non può aver maturato un legittimo affidamento sulla stabilità e definitività delle agevolazioni provvisoriamente riconosciute.
In conclusione, i primi tre profili di censura sono infondati.
Può quindi passarsi all’esame del quarto e del quinto motivo, tra loro connessi.
Con il quarto mezzo, l’appellante ripropone le censure, rigettate dal primo giudice, circa la carenza di motivazione del provvedimento in ordine al ricalcolo delle agevolazioni spettanti, avvenuta con la tecnica del rinvio per relationem ad altri documenti.
Secondo l’appellante:
- la rideterminazione dell’erogazione provvisoria deriva dalla erronea rivalutazione dei prezzi unitari delle prestazioni operata dal Consulente Tecnico del P.M. che ha eseguito un’indagine economica teorica e fondata sul mero criterio del consuntivo;
- non sono stati esaminati i singoli titoli di spesa forniti dalla Società, né le dichiarazioni sostitutive previste dalla regolamentazione legale e contrattuale;
- la Guardia di Finanza ha semplicemente offerto apodittiche valutazioni prive di pregio giuridico circa una presunta simulazione dei contratti di appalto che avrebbero determinato “un’artata lievitazione dei prezzi delle forniture”.
Altresì, con il quinto mezzo l’appellante lamenta la violazione, da parte del primo giudice, dell’art. 64, comma 2, c.p.a. deducendo che la difesa erariale non ha opposto alcuna obiezione, né in punto di fatto né in termini di diversa ricostruzione giuridica della vicenda, alle deduzioni dell’odierna appellante. Secondo quest’ultima, il primo giudice non avrebbe considerato le controvalutazioni prodotte dalla società, che avrebbero evidenziato l’eterogeneità e la sostanziale incongruenza dei prezzi assunti quale termine di paragone dal consulente tecnico del P.M. rispetto alle specificità tecniche dell’intervento concretamente posto in essere con il Contratto di Programma
I due mezzi sono infondati.
Come si è detto, il provvedimento impugnato ha rideterminato in via definitiva le somme e disposto il recupero di quelle erogate e non dovute.
Il provvedimento contiene un’articolata motivazione in cui si evidenzia, inter alia , che:
- il Nucleo di Polizia Tributaria di Bari, a seguito dei controlli e delle verifiche eseguite e dettagliate nel relativo verbale, ha ritenuto complessivamente ammissibile una spesa pari ad € 36.214.637,06 rispetto ad una spesa rendicontata dall’impresa per complessivi € 71.282.023,65;
- dal citato verbale risulta che, ai fini della realizzazione di parte degli investimenti oggetto di benefici pubblici, la società ha stipulato n. 3 contratti di appalto con la G.C. IMPIANTI S.p.A., società appartenente al medesimo “gruppo Ciccolella” al quale fa capo anche la odierna ricorrente, per un valore complessivo di € 37.500.000,00 e che tali contratti sono stati oggetto di rivisitazione con successivi "addendum" che hanno determinato un valore finale di spesa poi rendicontato pari ad Euro 59.000.000,00;
- dallo stesso verbale è emerso che il corrispettivo di appalto versato al fornitore G.C. IMPIANTI S.p.A. e successivamente rendicontato al Ministero è risultato superiore all’importo pattuito dal suddetto fornitore e dall’impresa beneficiaria attraverso i tre contratti sopra citati, sebbene gli stessi contenessero la clausola di invarianza;
- il Ministero ha acquisito altresì la relazione tecnica redatta dal consulente nominato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani nel corso del procedimento penale da cui è emerso, sulla base di una comparazione analitica tra le spese sostenute dall’impresa beneficiaria ai fini della realizzazione dell’investimento agevolato e quelle praticabili in analoghe condizioni di mercato, che il valore del complesso serricolo di Melfi oggetto di provvidenze pubbliche è pari a € 32.732.214,21, e che a tale importo devono aggiungersi i costi ritenuti già ammissibili dalla banca convenzionata relativi alla progettazione e all'acquisto dei suoli (pari rispettivamente ad € 179.314,03 ed € 3.303.108,82) e, di conseguenza, l'importo del valore dell'investimento ammissibile è pari ad € 36.214.637,06.
Pertanto, il provvedimento impugnato, nonché il presupposto parere della Commissione di accertamento di spesa e l’istruttoria finale svolta dalla banca incaricata, danno conto e fanno proprie le risultanze degli accertamenti della Guardia di finanza e del Consulente tecnico della Procura.
In particolare, la relazione della Guardia di Finanza evidenzia che la G.C. IMPIANTI S.p.A., fornitrice dell’odierna ricorrente e con quest’ultima appartenente al medesimo gruppo societario, ha emesso fatture per importi “lievitati”. Secondo gli accertamenti condotti, tali lievitazioni di prezzi erano ottenute tramite un sistema di triangolazione con una società statunitense il cui compito era esclusivamente l’interposizione fittizia tra la G.C. IMPIANTI S.p.A e fornitori europei.
Tale lievitazione di costi è altresì confermata dal consulente della procura Ing. Carcano, il quale ha confrontato, per ciascuna categorie di opere, i costi di realizzazione dell’impianto di Melfi, oggetto del presente giudizio, con i valori di mercato desunti dai prezziari regionali nonché con i costi di realizzazione dell’analogo impianto serricolo realizzato nel Comune di Candela da altra società appartenente al medesimo gruppo societario dell’odierna ricorrente. Anche in tal caso, il consulente ha concluso per una incongrua lievitazione dei costi con specifico riferimento alle fatture emesse dalla società G.C. Impianti.
A fronte di tali specifici e documentati accertamenti tecnici, legittimamente presi in considerazione nel corso del procedimento amministrativo e posti alla base del provvedimento impugnato, gli odierni appellanti si limitano a generiche contestazioni.
Le relazioni tecniche citate risultano congruamente motivate e non può ritenersi, come vorrebbe l’appellante, che gli accertamenti svolti siano carenti per il mancato esame dei singoli titoli di spesa o delle dichiarazioni sostitutive presentate, né appare incongrua la scelta del consulente tecnico di prendere a riferimento i prezzi indicati dalla società a consuntivo.
Non è fondata la tesi dell’appellante secondo cui il Ministero avrebbe dovuto fornire una rigorosa prova della simulazione dei contratti conclusi dalla società fornitrice dell’odierna ricorrente, posto che compito dell’amministrazione era quello di valutare la congruità dei costi di cui si chiedeva il finanziamento e tale valutazione può essere condotta anche sulla base di dati presuntivi e di scostamenti dei costi dai valori di mercato.
Per le ragioni esposte, nemmeno è fondata la censura, mossa alla sentenza appellata, di violazione del principio di non contestazione, dal momento che l’amministrazione ha adeguatamente istruito e motivato il proprio provvedimento e la parte ricorrente non ha fornito in giudizio elementi idonei a dimostrare l’infondatezza degli accertamenti compiuti.
Alla luce di quanto esposto, il quarto e il quinto motivo sono infondati.
In conclusione, l’appello deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna l’appellante a rifondere al Ministero appellato le spese di lite del presente grado quantificate in euro 3.000 (tremila), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Sergio De Felice, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere
Stefano Lorenzo Vitale, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Lorenzo Vitale | Sergio De Felice |
IL SEGRETARIO