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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 03/06/2025, n. 1360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1360 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del G.M., Dott.ssa Valentina
Vitulano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.6938/2022 del R.G.A.C., pendente
TRA
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1
dall'avv.to Stabilito Francesco D' Amora che agisce d'intesa con l'avv.to
Annapaolo Alfano APPELLANTE
E in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa, Controparte_1
giusta procura in atti, dagli Avv.ti Antonio Ferraguto e Edoardo Natale
APPELLATA
CONCLUSIONI
Come da verbali di causa e comparse depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il presente atto ha impugnato la sentenza n. 242, Parte_1
depositata in data 4.5.2022, resa giudice di pace di Torre Annunziata con cui è stata rigettata la domanda proposta dall'odierno appellante, di restituzione del residuo importo di euro 471,44 a titolo di rimborso dei costi up front non maturati per effetto dell'anticipata estinzione, avvenuta
1 in data 12.2.2021, del finanziamento n.61569 stipulato con CP_2
già il 2.1.2017. CP_1
L'appellante ha chiesto, in riforma della sentenza impugnata,
l'accertamento del diritto dell'appellante al rimborso dei costi up front e la condanna dell'appellata alla restituzione della somma complessiva di euro
471,44 oltre interessi, rivalutazione e spese del doppio grado di giudizio.
i è costituita in giudizio insistendo per la correttezza Controparte_1
della sentenza impugnata ripercorrendo le difese già spiegate nel primo grado di giudizio.
Ha quindi concluso per il rigetto del presente appello con vittoria di spese di lite ovvero, in subordine, per la compensazione delle spese in considerazione dell'evoluzione giurisprudenziale e normativa in materia.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa è stata trattenuta in decisione con termine per il deposito degli scritti conclusivi.
L'appello è fondato.
Preliminarmente, deve rigettarsi l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall'appellata rispetto alla domanda di restituzione delle commissioni di intermediazione finanziaria.
La quale mandante alla stipula ed accipiens delle somme in CP_1
ordine alle quali parte attrice ha avanzato richiesta restitutoria, è sicuramente il soggetto legittimato passivo ed è nei confronti di questa che il mutuatario ha inteso indirizzare le proprie pretese laddove è nella sfera giuridica della prima che si proiettano gli effetti del contratto concluso con il mutuatario.
L'effettivo accipiens di tali somme è senza dubbio il soggetto mutuante, il quale, nel caso di specie, trattiene anche la somma dovuta all'intermediario.
Ciò prescinde, ovviamente, da eventuali azioni di restituzione che la odierna convenuta potrà esercitare.
2 Nella fattispecie in esame, il giudice di primo grado, dopo aver richiamato l'art. 125 sexies UB di recepimento della Direttiva 2008/48, nonché la sentenza della Corte di Giustizia Europea resa nella causa C383-18, ha affermato che “ …il giudice nazionale è certamente vincolato ad applicare la norma europea, così come interpretata dalla Corte di Giustizia, sempre che la normativa interna dello Stato membro non contrasti con la decisione del giudice europeo. In tal caso necessita l'adeguamento della normativa dello Stato a quella europea dunque, trattandosi di Direttiva, il suo recepimento nell'ordinamento nazionale attraverso un provvedimento legislativo interno. Al riguardo la Direttiva europea 2008/48/CE è stata recepita in Italia dal D. Lgs. 141/2010 con l'introduzione dell'art. 125 sexsies
che, contrariamente all'interpretazione della Direttiva fatta dalla Corte CP_3
Europea, prevedeva il rimborso dei soli costi legati alla vita residua del mutuo e non anche a quelli esauriti al momento della stipula del contratto” e che “Il contrasto giurisprudenziale ha trovato soluzione con l'art. 11 octies della Legge n. 106/2021 di conversione del D. L. 73/2021, c.d. “Decreto Sostegni” il quale ha modificato l'art.
125 sexsies stabilendo che in tema di estinzione anticipata del mutuo il consumatore ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte. In tal modo il legislatore ha aderito all'interpretazione giurisprudenziale fatta dalla Corte
Europea manifestando, implicitamente, che in realtà non aveva dato perfetta attuazione alla direttiva europea 2008/48. In definitiva solo con l'entrata in vigore della L.
106/2021 (avvenuta il 25/07/2021) il legislatore italiano ha introdotto l'obbligo per il giudicante di uniformarsi alla Direttiva e alla decisione della Corte di Giustizia
Europea attraverso il principio della onnicomprensività del rimborso, secondo cui questo deve comprendere non solo i costi “recurring” ma anche i costi “up front” con esclusione delle sole imposte. La legge 106/2021 prevede espressamente che, alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima dell'entrata in vigore della legge stessa, continuano ad applicarsi le disposizioni della normativa precedente e quelle della Banca
3 d'Italia vigenti a quella data, dunque che gli oneri c.d. “up-front” non vanno restituiti.
Nel caso che ci occupa il contratto di mutuo risulta stipulato il 02/01/2017, dunque il nuovo art. 125 sexsies del T.U.B. non trova applicazione, pertanto il rimborso conseguente all'estinzione anticipata è disciplinato dalla precedente normativa che non prevede la restituzione dei costi esauriti nella fase di apertura del mutuo”.
La decisione in tale sede impugnata non si è uniformata ai principi di diritto, affermati dalla giurisprudenza interna ed eurounitaria in materia per cui non può essere confermata.
Rileva il giudicante che l'art. 125 sexies UB introdotto dal D.Lgs. n.
141/2010 in vigore all'epoca della sottoscrizione del contratto, stabilisce che il consumatore che decide di estinguere anticipatamente il finanziamento ha diritto alla restituzione della parte non maturata degli interessi e di tutti i costi compresi nel "costo totale del credito" in misura proporzionale alla vita residua del contratto.
Coma statuito dalla Corte di Cassazione ( n.1951/2023) il consumatore ha diritto alla riduzione di ogni costo connesso al finanziamento, ivi inclusi i costi di intermediazione, e ciò sia sotto la vigenza dell'art 125 sexies UB
( con il quale è stata recepita la Direttiva 2008/48/CE), sia sotto la vigenza del previgente art.125 co.2 UB (che ha recepito la precedente Direttiva
87/102/CEE), così equiparando le previsioni contenute nelle varie normative sopravvenute in materia.
In applicazione di tali principi è' stata peraltro dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 11-octies, comma 2, D.L. n. 73/2021, conv. L.
106/2021, per effetto della quale non sussiste più alcun dubbio in ordine all'applicabilità dell'art. 125-sexies UB ai contratti di finanziamento stipulati anteriormente alla novella del 2021 e successivamente all'entrata in vigore del D. Lgs n. 141/2010, così come interpretata dalla CGUE con la sentenza c.d. LE (CGE, 11 settembre 2019, causa C 383/18).
4 La Corte Costituzionale, nella sentenza citata, richiama principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità e di merito maggioritaria affermatisi dopo la sentenza "LE" e, coerentemente a quanto statuito nella direttiva 2008/48/CE così come interpretati dalla Corte di Giustizia
Europea, afferma come la restituzione al consumatore degli esborsi connessi al finanziamento, in caso di estinzione anticipata, non debba essere limitata ad alcune tipologie di costi del credito soggetti alla maturazione nel tempo - c.d. "recurring" - rimborsabili secondo il criterio pro rata temporis, con esclusione dei costi c.d. "up front".
La disposizione censurata, dunque, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima limitatamente alle parole "e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia", sicché l'art. 125-sexies, comma 1, UB, che resta vigente per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge n. 106 del 2021, in virtù dell'art. 11-octies, comma 2, può nuovamente accogliere il solo contenuto normativo conforme alla sentenza LE.
In conclusione il consumatore, in base ai richiamati arresti giurisprudenziali ha in ogni caso diritto, indipendentemente dall'epoca di sottoscrizione del finanziamento, in ipotesi di rimborso anticipato del prestito, alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte, senza alcuna limitazione nei termini temporali e di costi ripetibili sopra accennati.
Secondo la Suprema Corte, il diritto alla riduzione viene, dunque, rapportato in tutti i casi al paradigma del "costo totale del credito".
Pertanto, accertata la nullità, in difetto di prova della trattativa individuale, della clausola contenuta nelle condizioni generali di contratto che prevede la non ripetibilità di parte dei costi e delle commissioni in caso di estinzione
5 anticipata perché vessatoria in quanto determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi dell'art.33 del D. Lgs 206/2005" (vedi richiamata sentenza Cass.n.
1951/2023, nonché Cass. Ordinanza n. 25977 del 06/09/2023), va cassata la sentenza di primo grado ed accolta la domanda dell'odierno appellante alla restituzione della residua somma di euro 471,44 oltre interessi dalla data della domanda, con esclusione della rivalutazione monetaria trattandosi di debito di valuta e non già di valore e non avendo l'appellante fornito prova del danno.
In considerazione dei contrasti giurisprudenziali in materia e dei mutamenti legislativi intervenuti medio tempore che hanno altresì richiesto l'intervento della Corte Costituzionale oltre che della S.C. sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, incluse quelle di mediazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
-in accoglimento dell'atto di appello, in riforma della sentenza di primo grado, accerta il diritto di credito della parte appellante e per l'effetto condanna Controparte_1
al pagamento, in favore di dell'importo di € 471,44, in relazione Parte_1
al finanziamento per cui è causa, oltre gli interessi dalla domanda al saldo;
-compensa interamente tra le parti le spese di lite del primo grado di giudizio, incluse quelle di mediazione;
Così deciso in Torre Annunziata, il 29 maggio 2025
Il Giudice
dott. Valentina Vitulano
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