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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 02/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
RG. 979/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Sassari SEZIONE LAVORO
Sentenza pronunciata a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (udienza figurata del 12/12/2024) nella causa n. 979 /2022 RGL, promossa da:
, ass. dagli Avv.ti CUCCUREDDU NINO, Parte_1 C.F._1
LUCIANO GIOVANNI BATTISTA,
PARTE RICORRENTE
contro
:
, ass. dall'Avv.to CABIDDU DANIELA;
CP_1 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA
Motivi della decisione
Con ricorso al Tribunale di Sassari, in funzione di giudice del lavoro, parte ricorrente - dipendente quale addetta alle pulizie della NC Servizi, con sede di lavoro a Castelsardo- conveniva in giudizio l' deducendo che in data 17 aprile 2018, durante CP_1
l'espletamento della prestazione lavorativa, cadeva riportando la frattura della spalla destra;
che in data 23 aprile 2018 provvedeva a presentare formale denuncia dell'infortunio all' il quale riconosceva un'inabilità assoluta dal 17 aprile 2018 al 29 CP_1 luglio 2018, liquidando il relativo indennizzo;
che con provvedimento datato 23.3.2019 l' comunicava di avere accertato una percentuale di danno biologico pari al 6% CP_2 per “Limitazione funzionale della spalla ds. Con componente algica e ripercussione sulla complessiva funzionalità, deficit stenico” e provvedeva a liquidarne l'importo. Contro la suddetta valutazione del danno, parte ricorrente presentava opposizione amministrativa, ma l' non provvedeva a fissare la visita Collegiale. CP_1
Parte ricorrente chiedeva la condanna dell' al pagamento di quanto dovuto a titolo CP_1 di indennizzo per la menomazione psico-fisica sofferta a causa dell'infortunio, oltre alle spese mediche affrontate per € 138,09. Costituitosi in giudizio, l contestava la fondatezza della domanda e ne chiedeva CP_1
l'integrale rigetto. La causa veniva istruita con espletamento di CTU medico legale. Il CTU, dott. concludeva il suo elaborato affermando che “Il danno subito dalla Pt_1
IG : Frattura del Trochite Omerale, Slaminamento di 2 grado del Parte_1 tendine sovraspinato ed Impingemet Sub-Acromiale, conseguente all'Infortunio sul Lavoro risalente al 17/04/2018, ha determinato una serie di eventi che hanno compromesso in maniera irreversibile la funzionalità dell'arto superiore destro: Arto Dominante per la Ricorrente, cioè l'arto utilizzato per compiere la quasi totalità delle attività. In definitiva il trauma che ha determinato la frattura del trochite omerale e lo slaminamento del tendine sovraspinato a carico dell'arto superiore destro, in un soggetto destrimane, cioè a carico dell'arto dominante, ha comportato l'immobilizzazione della spalla per lungo tempo e, nonostante le cure farmacologiche e fisioterapiche, si è innescato un processo fibroso con importante perdita di elasticità, con conseguente limitazione articolare ormai irreversibile, ipotrofia muscolare del cingolo scapolo-omerale e caduta spontanea della spalla. Nel valutare il danno subito dalla IG sarebbe riduttivo considerare unicamente la frattura e lo Pt_1 slaminamento del tendine del sovraspinato, ma il danno va considerato nel suo insieme, avendo causato l'Instabilità della Spalla destra, l'Arto Dominante per la Ricorrente, in maniera irreversibile, determinando un Danno Biologico Permanente. Tutto ciò consente di rispondere ai quesiti posti dall'Ill.mo Signor Giudice e di affermare che: l'aggravamento dei postumi lamentati dalla IG è da ricondurre Parte_1 all'infortunio del 17/4/18, e di affermare che dall'infortunio, considerando la menomazione n° 226 della Tabella menomazioni danno biologico Instabilità di CP_1 spalla in Arto Dominante, è derivato un Danno Biologico Permanente in misura pari al 12 %”. Le conclusioni del ctu, condivise anche dal CTP dell' sono scevre da vizi logico- CP_1 argomentativi e supportate da una ragionata ed argomentata motivazione, risultando del tutto condivisibili da parte del giudicante;
le stesse possono, pertanto, essere poste a fondamento della decisione. L'istituto resistente deve, pertanto, essere condannato a costituire, in favore della ricorrente, un indennizzo in conto capitale rapportato alla misura percentuale del 12%, oltre interessi legali. Quanto alle spese mediche sostenute e di cui parte ricorrente chiede il rimborso, deve in primo luogo rilevarsi che il ricorso si presenta assolutamente carente in relazione ai presupposti in diritto per cui è articolata la richiesta: parte ricorrente si limita ad evidenziare di aver sostenuto delle spese mediche per “la terapia farmacologica, gli esami effettuati, visite ortopediche, sedute di fisioterapia” e a chiedere la condanna dell'istituto al rimborso di tali spese, senza identificare in alcun modo la norma o le norme da cui originerebbe il diritto azionato. Sul punto giova rilevare che il rimborso delle spese mediche è dovuto in applicazione dell'art. 11 comma 5 bis del D.Lgs. n.81/08 in base del quale gli infortunati e i tecnopatici hanno diritto a tutte le cure necessarie per il recupero dell'integrità psico- fisica, senza oneri a loro carico, e al rimborso delle spese sostenute per le stesse, a condizione che queste siano ritenute necessarie dai sanitari, o che si tratti di cure non erogate dal SSN o prestazioni urgenti ed indifferibili alle quali il SSN non poteva far fronte con la necessaria tempestività. La genericità delle allegazioni di parte ricorrente, tuttavia, non consente alcuna verifica né in ordine alla riconducibilità delle spese sostenute nell'alveo di quelle rimborsabili né, in radice, alla correlazione tra le stesse e l'infortunio per cui è causa. Inoltre, la maggior parte dei documenti prodotti da parte ricorrente quali attestazioni delle spese sostenute (doc. 16) sono scontrini privi di riferimento al nome del farmaco acquistato. Deve quindi ritenersi che parte ricorrente, sotto tale aspetto, non abbia assolto all'onere di allegare e provare gli elementi costitutivi della prestazione di cui chiede l'accertamento in giudizio. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara il ricorrente affetto da postumi inabilitanti permanenti nella misura del 12%;
- condanna l' a liquidare un indennizzo in conto capitale rapportato alla misura CP_1 percentuale di invalidità di cui sopra, oltre interessi legali;
- rigetta nel resto il ricorso;
- condanna l' al pagamento delle spese processuali in favore di parte ricorrente, CP_1 che liquida in complessivi € 2.100,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU. CP_1
Sassari, 02/01/2025
La Giudice dr.ssa Ilaria Grosso
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Sassari SEZIONE LAVORO
Sentenza pronunciata a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (udienza figurata del 12/12/2024) nella causa n. 979 /2022 RGL, promossa da:
, ass. dagli Avv.ti CUCCUREDDU NINO, Parte_1 C.F._1
LUCIANO GIOVANNI BATTISTA,
PARTE RICORRENTE
contro
:
, ass. dall'Avv.to CABIDDU DANIELA;
CP_1 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA
Motivi della decisione
Con ricorso al Tribunale di Sassari, in funzione di giudice del lavoro, parte ricorrente - dipendente quale addetta alle pulizie della NC Servizi, con sede di lavoro a Castelsardo- conveniva in giudizio l' deducendo che in data 17 aprile 2018, durante CP_1
l'espletamento della prestazione lavorativa, cadeva riportando la frattura della spalla destra;
che in data 23 aprile 2018 provvedeva a presentare formale denuncia dell'infortunio all' il quale riconosceva un'inabilità assoluta dal 17 aprile 2018 al 29 CP_1 luglio 2018, liquidando il relativo indennizzo;
che con provvedimento datato 23.3.2019 l' comunicava di avere accertato una percentuale di danno biologico pari al 6% CP_2 per “Limitazione funzionale della spalla ds. Con componente algica e ripercussione sulla complessiva funzionalità, deficit stenico” e provvedeva a liquidarne l'importo. Contro la suddetta valutazione del danno, parte ricorrente presentava opposizione amministrativa, ma l' non provvedeva a fissare la visita Collegiale. CP_1
Parte ricorrente chiedeva la condanna dell' al pagamento di quanto dovuto a titolo CP_1 di indennizzo per la menomazione psico-fisica sofferta a causa dell'infortunio, oltre alle spese mediche affrontate per € 138,09. Costituitosi in giudizio, l contestava la fondatezza della domanda e ne chiedeva CP_1
l'integrale rigetto. La causa veniva istruita con espletamento di CTU medico legale. Il CTU, dott. concludeva il suo elaborato affermando che “Il danno subito dalla Pt_1
IG : Frattura del Trochite Omerale, Slaminamento di 2 grado del Parte_1 tendine sovraspinato ed Impingemet Sub-Acromiale, conseguente all'Infortunio sul Lavoro risalente al 17/04/2018, ha determinato una serie di eventi che hanno compromesso in maniera irreversibile la funzionalità dell'arto superiore destro: Arto Dominante per la Ricorrente, cioè l'arto utilizzato per compiere la quasi totalità delle attività. In definitiva il trauma che ha determinato la frattura del trochite omerale e lo slaminamento del tendine sovraspinato a carico dell'arto superiore destro, in un soggetto destrimane, cioè a carico dell'arto dominante, ha comportato l'immobilizzazione della spalla per lungo tempo e, nonostante le cure farmacologiche e fisioterapiche, si è innescato un processo fibroso con importante perdita di elasticità, con conseguente limitazione articolare ormai irreversibile, ipotrofia muscolare del cingolo scapolo-omerale e caduta spontanea della spalla. Nel valutare il danno subito dalla IG sarebbe riduttivo considerare unicamente la frattura e lo Pt_1 slaminamento del tendine del sovraspinato, ma il danno va considerato nel suo insieme, avendo causato l'Instabilità della Spalla destra, l'Arto Dominante per la Ricorrente, in maniera irreversibile, determinando un Danno Biologico Permanente. Tutto ciò consente di rispondere ai quesiti posti dall'Ill.mo Signor Giudice e di affermare che: l'aggravamento dei postumi lamentati dalla IG è da ricondurre Parte_1 all'infortunio del 17/4/18, e di affermare che dall'infortunio, considerando la menomazione n° 226 della Tabella menomazioni danno biologico Instabilità di CP_1 spalla in Arto Dominante, è derivato un Danno Biologico Permanente in misura pari al 12 %”. Le conclusioni del ctu, condivise anche dal CTP dell' sono scevre da vizi logico- CP_1 argomentativi e supportate da una ragionata ed argomentata motivazione, risultando del tutto condivisibili da parte del giudicante;
le stesse possono, pertanto, essere poste a fondamento della decisione. L'istituto resistente deve, pertanto, essere condannato a costituire, in favore della ricorrente, un indennizzo in conto capitale rapportato alla misura percentuale del 12%, oltre interessi legali. Quanto alle spese mediche sostenute e di cui parte ricorrente chiede il rimborso, deve in primo luogo rilevarsi che il ricorso si presenta assolutamente carente in relazione ai presupposti in diritto per cui è articolata la richiesta: parte ricorrente si limita ad evidenziare di aver sostenuto delle spese mediche per “la terapia farmacologica, gli esami effettuati, visite ortopediche, sedute di fisioterapia” e a chiedere la condanna dell'istituto al rimborso di tali spese, senza identificare in alcun modo la norma o le norme da cui originerebbe il diritto azionato. Sul punto giova rilevare che il rimborso delle spese mediche è dovuto in applicazione dell'art. 11 comma 5 bis del D.Lgs. n.81/08 in base del quale gli infortunati e i tecnopatici hanno diritto a tutte le cure necessarie per il recupero dell'integrità psico- fisica, senza oneri a loro carico, e al rimborso delle spese sostenute per le stesse, a condizione che queste siano ritenute necessarie dai sanitari, o che si tratti di cure non erogate dal SSN o prestazioni urgenti ed indifferibili alle quali il SSN non poteva far fronte con la necessaria tempestività. La genericità delle allegazioni di parte ricorrente, tuttavia, non consente alcuna verifica né in ordine alla riconducibilità delle spese sostenute nell'alveo di quelle rimborsabili né, in radice, alla correlazione tra le stesse e l'infortunio per cui è causa. Inoltre, la maggior parte dei documenti prodotti da parte ricorrente quali attestazioni delle spese sostenute (doc. 16) sono scontrini privi di riferimento al nome del farmaco acquistato. Deve quindi ritenersi che parte ricorrente, sotto tale aspetto, non abbia assolto all'onere di allegare e provare gli elementi costitutivi della prestazione di cui chiede l'accertamento in giudizio. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara il ricorrente affetto da postumi inabilitanti permanenti nella misura del 12%;
- condanna l' a liquidare un indennizzo in conto capitale rapportato alla misura CP_1 percentuale di invalidità di cui sopra, oltre interessi legali;
- rigetta nel resto il ricorso;
- condanna l' al pagamento delle spese processuali in favore di parte ricorrente, CP_1 che liquida in complessivi € 2.100,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU. CP_1
Sassari, 02/01/2025
La Giudice dr.ssa Ilaria Grosso