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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 14/04/2025, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 174/2024 R.G., introdotta con ricorso depositato in data
04.02.2024 da:
(C.F.: nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
del Tronto (AP) ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Massimiliano Castagna del Foro di Ascoli Piceno
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: nata il [...] a [...] in CP_1 C.F._2
Marocco e residente in [...] a Bellaria Igea-Marina (RN), rappresentata e difesa dall'Avv. Cristina Baldoni del Foro di Fermo
RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 13.08.2024 esprimeva parere favorevole
OGGETTO: Separazione giudiziale e divorzio (scioglimento matrimonio)
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: “pronunciare la separazione personale dei coniugi, con mutamento di rito da giudiziale a consensuale;
dichiarare che alcun assegno di mantenimento sarà posto a carico di un coniuge in favore dell'altro; previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, decorso il termine di legge, dichiarare lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio;
spese compensate.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04.02.2024 sulla premessa che: Parte_1
- in data 19.03.2022 a San Benedetto del Tronto contraeva matrimonio civile con la
IG.ra , trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di CP_1
San Benedetto del Tronto (AP), al n. 2 Serie 2 Parte 1, optando per il regime della separazione legale dei beni;
- dall'unione coniugale non nascevano figli;
- la casa coniugale, di proprietà della sorella del ricorrente e sita a San Benedetto del
Tronto (AP), veniva concessa in comodato d'uso fino al 28.02.2024, data in cui veniva posta in vendita ed entro cui al ricorrente veniva intimato di rilasciarla;
- il matrimonio si rivelava, fin dall'inizio, poco felice a causa dell'assenza totale nella vita coniugale della IG.ra tale da arrecare grave pregiudizio psicologico al CP_1
IG. La IG.ra infatti, era continuativamente lontana dalla casa Pt_1 CP_1
familiare per motivi lavorativi. Tutto ciò premesso, chiedeva al Tribunale di pronunciare sentenza di separazione personale dei coniugi, alle condizioni indicate nel ricorso e, una volta passata in giudicato tale sentenza, lo scioglimento del matrimonio.
In data 08.02.2024 il Presidente del Tribunale designava il giudice relatore, cui delegava la trattazione del procedimento, e fissava l'udienza del 06.06.2024 per la comparizione delle parti dinanzi al magistrato delegato.
La resistente, costituitasi in giudizio, dichiarava di voler aderire alle conclusioni rassegnate dal marito nel ricorso introduttivo e depositava l'accordo sottoscritto dai coniugi in data 12.04.2024, ove le parti chiedevano la trasformazione del rito da giudiziale a consensuale e l'emissione della sentenza di separazione personale dei coniugi nonché, una volta decorsi i termini di legge, la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In data 24.07.2024 veniva pubblicata la sentenza n. 522/2024 con la quale il Tribunale di Ascoli Piceno dichiarava la separazione personale tra i coniugi alle condizioni concordate nel documento sottoscritto in data 12.04.2024. Con separata ordinanza il
Tribunale di Ascoli Piceno, ritenuto che il giudizio dovesse essere rimesso in fase istruttoria dinanzi al G.I., una volta decorsi i termini di legge, per la pronuncia sulla domanda di scioglimento del matrimonio pure avanzata dalle parti, fissava l'udienza del 06.02.2025 e ne disponeva la sostituzione con il deposito di note scritte.
In occasione di tale udienza, il G.I. rinviava la causa all'udienza del 20.03.2025 per la rimessione della causa al Collegio in decisione.
Osserva il Collegio che la domanda di scioglimento del matrimonio deve essere accolta considerato che dalla pronuncia di separazione giudiziale non vi è stata alcuna riconciliazione tra i coniugi e che nessuna comunanza di vita, né materiale, né spirituale può essere più ricostituita;
osserva, altresì, che le condizioni concordate tra le parti non sono contrarie all'ordine pubblico e appaiono idonee a tutelare i loro rispettivi interessi, in assenza di interessi di figli da salvaguardare.
Tenuto conto dell'intervenuto accordo tra le parti, vi sono giusti motivi per compensare integralmente, tra le stesse, le spese processuali.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio tra il IG. e la IG.ra Parte_1 CP_1
[...]
- dispone che questa sentenza, quando sia divenuta definitiva, sia comunicata, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale di Stato civile del Comune di San Benedetto del
Tronto (AP), in quanto il matrimonio è stato trascritto nei registri di stato civile di detto Comune dell'anno 2022 Atto n. 4 Parte 1 Serie deleg. 2;
- le spese legali del presente procedimento sono integralmente compensate tra le parti.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del giorno 14.04.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 174/2024 R.G., introdotta con ricorso depositato in data
04.02.2024 da:
(C.F.: nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
del Tronto (AP) ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Massimiliano Castagna del Foro di Ascoli Piceno
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: nata il [...] a [...] in CP_1 C.F._2
Marocco e residente in [...] a Bellaria Igea-Marina (RN), rappresentata e difesa dall'Avv. Cristina Baldoni del Foro di Fermo
RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 13.08.2024 esprimeva parere favorevole
OGGETTO: Separazione giudiziale e divorzio (scioglimento matrimonio)
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: “pronunciare la separazione personale dei coniugi, con mutamento di rito da giudiziale a consensuale;
dichiarare che alcun assegno di mantenimento sarà posto a carico di un coniuge in favore dell'altro; previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, decorso il termine di legge, dichiarare lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio;
spese compensate.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04.02.2024 sulla premessa che: Parte_1
- in data 19.03.2022 a San Benedetto del Tronto contraeva matrimonio civile con la
IG.ra , trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di CP_1
San Benedetto del Tronto (AP), al n. 2 Serie 2 Parte 1, optando per il regime della separazione legale dei beni;
- dall'unione coniugale non nascevano figli;
- la casa coniugale, di proprietà della sorella del ricorrente e sita a San Benedetto del
Tronto (AP), veniva concessa in comodato d'uso fino al 28.02.2024, data in cui veniva posta in vendita ed entro cui al ricorrente veniva intimato di rilasciarla;
- il matrimonio si rivelava, fin dall'inizio, poco felice a causa dell'assenza totale nella vita coniugale della IG.ra tale da arrecare grave pregiudizio psicologico al CP_1
IG. La IG.ra infatti, era continuativamente lontana dalla casa Pt_1 CP_1
familiare per motivi lavorativi. Tutto ciò premesso, chiedeva al Tribunale di pronunciare sentenza di separazione personale dei coniugi, alle condizioni indicate nel ricorso e, una volta passata in giudicato tale sentenza, lo scioglimento del matrimonio.
In data 08.02.2024 il Presidente del Tribunale designava il giudice relatore, cui delegava la trattazione del procedimento, e fissava l'udienza del 06.06.2024 per la comparizione delle parti dinanzi al magistrato delegato.
La resistente, costituitasi in giudizio, dichiarava di voler aderire alle conclusioni rassegnate dal marito nel ricorso introduttivo e depositava l'accordo sottoscritto dai coniugi in data 12.04.2024, ove le parti chiedevano la trasformazione del rito da giudiziale a consensuale e l'emissione della sentenza di separazione personale dei coniugi nonché, una volta decorsi i termini di legge, la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In data 24.07.2024 veniva pubblicata la sentenza n. 522/2024 con la quale il Tribunale di Ascoli Piceno dichiarava la separazione personale tra i coniugi alle condizioni concordate nel documento sottoscritto in data 12.04.2024. Con separata ordinanza il
Tribunale di Ascoli Piceno, ritenuto che il giudizio dovesse essere rimesso in fase istruttoria dinanzi al G.I., una volta decorsi i termini di legge, per la pronuncia sulla domanda di scioglimento del matrimonio pure avanzata dalle parti, fissava l'udienza del 06.02.2025 e ne disponeva la sostituzione con il deposito di note scritte.
In occasione di tale udienza, il G.I. rinviava la causa all'udienza del 20.03.2025 per la rimessione della causa al Collegio in decisione.
Osserva il Collegio che la domanda di scioglimento del matrimonio deve essere accolta considerato che dalla pronuncia di separazione giudiziale non vi è stata alcuna riconciliazione tra i coniugi e che nessuna comunanza di vita, né materiale, né spirituale può essere più ricostituita;
osserva, altresì, che le condizioni concordate tra le parti non sono contrarie all'ordine pubblico e appaiono idonee a tutelare i loro rispettivi interessi, in assenza di interessi di figli da salvaguardare.
Tenuto conto dell'intervenuto accordo tra le parti, vi sono giusti motivi per compensare integralmente, tra le stesse, le spese processuali.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio tra il IG. e la IG.ra Parte_1 CP_1
[...]
- dispone che questa sentenza, quando sia divenuta definitiva, sia comunicata, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale di Stato civile del Comune di San Benedetto del
Tronto (AP), in quanto il matrimonio è stato trascritto nei registri di stato civile di detto Comune dell'anno 2022 Atto n. 4 Parte 1 Serie deleg. 2;
- le spese legali del presente procedimento sono integralmente compensate tra le parti.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del giorno 14.04.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi