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Sentenza 11 dicembre 2024
Sentenza 11 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 11/12/2024, n. 520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 520 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 4550/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 4/12/2024, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 10/10/2024 da
C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato FRANCESCA DE TOFFOL ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in OR (LU), via Pacini n. 2, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) le parti si liberano reciprocamente dall'obbligo della convivenza e dell'assistenza morale.
2) le parti continueranno a coabitare nell'immobile adibito ad abitazione familiare sito in OR,
Lucca, Via Galileo Galilei, 3/1 fintantoché il sig. non avrà reperito una nuova Parte_1 soluzione abitativa.
3) Fintantoché perdurerà la convivenza presso l'abitazione familiare di OR, Via Galileo Galilei,
3/1, le parti faranno fronte alle spese concernenti le utenze e spese condominiali in ragione del 50% ciascuno.
4) I coniugi dichiarano di essere economicamente autonomi e per loro stessi non si riconoscono alcun assegno di mantenimento o concorso allo stesso.
5) le parti dichiarano di non avere risparmi da suddividersi.
1 6) con la sottoscrizione del presente ricorso i sigg.ri e dichiarano a definizione Pt_1 Pt_2 dei rapporti economici e patrimoniali tra gli stessi di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro.
7) le parti, in attesa dei provvedimenti del Tribunale di Lucca, convengono di dare immediata esecuzione a tutti i patti, di cui sopra».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in OR (LU) il 30/4/1983, dal quale è nata la figlia (nata Per_1
l'1/2/1984), maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e precisato che il ricorrente ha riconosciuto come propria figlia (nata il [...]), anch'ella maggiorenne ed Per_2 economicamente autosufficiente, avuta dalla sig.ra da una precedente relazione Parte_2 more uxorio - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, conformi all'interesse dei coniugi e delle figlie, maggiorenni ed economicamente autosufficienti, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
, uniti in matrimonio in OR (LU) in data 30/4/1983, debitamente trascritto nel
[...]
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di OR (LU) all'Atto Numero 7, Parte II, Serie
A, dell'Anno 1983, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di OR (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
2 Così deciso in Lucca, il 4/12/2024.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 4/12/2024, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 10/10/2024 da
C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato FRANCESCA DE TOFFOL ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in OR (LU), via Pacini n. 2, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) le parti si liberano reciprocamente dall'obbligo della convivenza e dell'assistenza morale.
2) le parti continueranno a coabitare nell'immobile adibito ad abitazione familiare sito in OR,
Lucca, Via Galileo Galilei, 3/1 fintantoché il sig. non avrà reperito una nuova Parte_1 soluzione abitativa.
3) Fintantoché perdurerà la convivenza presso l'abitazione familiare di OR, Via Galileo Galilei,
3/1, le parti faranno fronte alle spese concernenti le utenze e spese condominiali in ragione del 50% ciascuno.
4) I coniugi dichiarano di essere economicamente autonomi e per loro stessi non si riconoscono alcun assegno di mantenimento o concorso allo stesso.
5) le parti dichiarano di non avere risparmi da suddividersi.
1 6) con la sottoscrizione del presente ricorso i sigg.ri e dichiarano a definizione Pt_1 Pt_2 dei rapporti economici e patrimoniali tra gli stessi di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro.
7) le parti, in attesa dei provvedimenti del Tribunale di Lucca, convengono di dare immediata esecuzione a tutti i patti, di cui sopra».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in OR (LU) il 30/4/1983, dal quale è nata la figlia (nata Per_1
l'1/2/1984), maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e precisato che il ricorrente ha riconosciuto come propria figlia (nata il [...]), anch'ella maggiorenne ed Per_2 economicamente autosufficiente, avuta dalla sig.ra da una precedente relazione Parte_2 more uxorio - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, conformi all'interesse dei coniugi e delle figlie, maggiorenni ed economicamente autosufficienti, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
, uniti in matrimonio in OR (LU) in data 30/4/1983, debitamente trascritto nel
[...]
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di OR (LU) all'Atto Numero 7, Parte II, Serie
A, dell'Anno 1983, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di OR (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
2 Così deciso in Lucca, il 4/12/2024.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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