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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 22/09/2025, n. 4603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4603 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Catania III Sezione Civile
R.G.A.C. 8858/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA
III Sezione Civile
_____________________
R.G.A.C. 8858/2023 _____________________
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
) con il patrocinio dell'avv. SALVATORE LITRICO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA BALDUINO 43, CATANIA
contro
), ) e Controparte_1 C.F._2 Controparte_2 C.F._3
) con il patrocinio dell'avv. GIUSEPPE Controparte_3 C.F._4 NICOLOSI, elettivamente domiciliati in VIA GIUSEPPE VERDI 127, CATANIA
) e ) con il _4 C.F._5 Controparte_5 C.F._6 patrocinio dell'avv. GIUSEPPE CURRAO, elettivamente domiciliato in VIA GIUSEPPE VERDI 127, CATANIA
1 Tribunale di Catania III Sezione Civile
R.G.A.C. 8858/2023
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I
Conclusioni come da verbale di udienza del 6 giugno 2025, in questa sede da intendersi integralmente richiamato.
II
Il Tribunale procede all'esame delle domande ed eccezioni proposte dalle parti.
A
– figlia di (nato ad [...] in data [...] ed ivi deceduto Parte_1 Persona_1 ab intestato in data 10 ottobre 2021) e del convenuto nonché sorella degli ulteriori Controparte_1 convenuti AT ed – ha allegato che il de cuius, quando era in vita, alienò (unitamente _4 alla moglie) al figlio AT ed alla di lui consorte (anch'essa convenuta nel Controparte_3 presente giudizio), in data 18 settembre 2008, la proprietà dell'abitazione ed annesso garage siti in Adrano, via Giastrillo (in catasto al foglio 59, particella 1139, subalterni 5 e 12) verso il pagamento del prezzo di € 35.000,00; il corrispettivo, in particolare, sarebbe stato corrisposto a mezzo di assegno bancario n. 0728801918-00 tratto in data 18 settembre 2008 a beneficio di su di un Persona_1 conto corrente bancario acceso presso l'allora Credito Siciliano – Agenzia di Adrano (cfr. doc. 4 di parte attrice).
Sostiene parte attrice che la provvista finanziaria per l'acquisto del bene venne messa a disposizione degli acquirenti dagli stessi venditori e che, per tale motivo, tale donazione di denaro, in quanto di non modico valore, integrerebbe una donazione nulla per difetto di forma;
in alternativa, l'atto di vendita dissimulerebbe una donazione dei genitori a favore del figlio AT - come tale, parimenti nulla sempre per difetto di forma o, al più, da computarsi nell'eventuale donatum (limitatamente alla quota della metà della proprietà del bene) ai fini della riunione fittizia ex art. 556 c.c. deputata alla reintegrazione della quota di legittima che assume essere stata lesa in Parte_1 relazione alla successione paterna.
Ciò premesso, l'istruttoria processuale ha consentito di appurare che, pacifico e provato il trasferimento della proprietà del superiore immobile dai coniugi a beneficio del figlio Controparte_6 AT per l'importo di € 35.000,00 (cfr. cit. doc. 4 di parte attrice), quest'ultimo versò effettivamente al padre il prezzo con il menzionato assegno: ciò è attestato, del resto, anche dai relativi estratti contabili relativi al conto corrente bancario n. 0000430 acceso da presso il Controparte_2 Credito Siciliano, esibiti da Credit Agricole Italia s.p.a. (già Credito Credito Valtellinese) su CP_7 ordine del Tribunale, dai quali risulta un'operazione di dare con valuta al 18 settembre 2008 – data
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dell'impugnata compravendita – corrispondente all'importo portato dal suddetto titolo di credito (che era stato tratto, per quanto evincibile dal contenuto del contratto, all'ordine del de cuius).
Senonché, gli stessi estratti contabili sopra esaminati annoverano un'ulteriore operazione – questa volta di avere – di versamento sul citato conto della somma (in contanti) di € 35.000,00, avvenuta esattamente il giorno dopo la nota vendita.
Ora, l'esame degli estratti contabili e dell'ulteriore documentazione prodotta agli atti del processo conduce il Tribunale ad affermare che l'acquirente della vendita stipulata in data 18 settembre 2008 ebbe realmente a versare il prezzo alla parte venditrice: l'atto, dunque, non appare dissimulare alcuna donazione d'immobile dal de cuius a beneficio del figlio AT, perché questi ne acquistò la proprietà pagando il corrispettivo pattuito.
Senonché, l'esatta corrispondenza tra la somma versata da a titolo di prezzo Controparte_2 della vendita (lo si rammenta, con assegno tratto all'ordine del solo e quella ricevuta Persona_1 dallo stesso il giorno dopo la stipula dell'atto, la stretta contingenza temporale tra le suddette operazioni di dare ed avere e l'altrettanto stretto vincolo di parentela tra il convenuto ed il de cuius consentono di affermare che l'importo di € 35.000,00 venne effettivamente versato, in data 19 settembre 2008, dal defunto a beneficio del convenuto e che tale atto Persona_1 Controparte_2 costituì, come affermato in prima battuta da parte attrice, una donazione di non modico valore – come tale, nulla per difetto di forma ai sensi dell'art. 782 c.c., con conseguente obbligo in capo al convenuto di restituzione del predetto importo a beneficio della massa ereditaria, affinché esso Controparte_2 possa essere computato nella comunione ereditaria.
B
Allega che l'immobile sito in Adrano, via Arcoria 11 (oggi vico Valastro), censito Parte_1 al locale catasto al foglio 79, particella 3060, subalterno 1 sarebbe stato donato dal de cuius al figlio attraverso un'operazione negoziale che avrebbe prima visto il marito dell'attrice acquisire la _4 proprietà dal suocero, per poi lo stesso – unitamente alla moglie – alienare il bene ad , una _4 volta divenuto maggiorenne, per il tramite di una compravendita dissimulante, in realtà, una donazione.
Di tutto quanto sopra allegato, tuttavia, non vi è prova alcuna, se non che – come pacificamente ammesso anche dalla stessa parte attrice – il menzionato immobile venne da quest'ultima (e dal di lei coniuge) alienato ad in data 11 agosto 2000 verso il corrispettivo di £ 10.500.000 – rispetto _4 al cui versamento la stessa ivi rilasciò la relativa quietanza (cfr. doc. 5 del convenuto Parte_1 _4
).
[...]
La domanda di simulazione proposta da parte attrice è pertanto respinta, al pari della domanda di nullità per difetto di forma ex 782 c.c., non costituendo evidentemente l'atto di cui sopra una donazione.
[...] lamenta inoltre che il fratello avrebbe ricevuto dai genitori svariate CP_8 _4
3 Tribunale di Catania III Sezione Civile
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elargizioni in denaro che rappresenterebbero altrettante donazioni di non modico valore – come tali, nulle per difetto di forma ai sensi dell'art. 782 c.c.
In particolare, tali dazioni sarebbero avvenute per il tramite dei seguenti bonifici, effettuati:
• in data 18 agosto 2015 per la somma di € 17.000,00;
• in data 2 settembre 2015 per la somma di € 7.000,00;
• in data 17 settembre 2015 per la somma di € 7.000,00;
• in data 16 settembre 2016 per la somma di € 3.990,00;
• in data 26 settembre 2016 per la somma di € 5.000,00;
• in data 5 luglio 2017 per la somma di € 3.160,00
• in data 12 ottobre 2017 per la somma di € 3.000,00;
• in data 3 dicembre 2018 per la somma di € 3.300,00;
• in data 10 gennaio 2019 per la somma di € 500,00;
• in data 30 ottobre 2020 per la somma di € 10.000,00, il tutto, per complessivi € 59.950,00, la cui metà (€ 29.975,00) sarebbe stata corrisposta – mediante negozi nulli, secondo la prospettazione attorea – dal de cuius ad . _4
, nel non contestare l'avvenuta ricezione di tali bonifici, né i relativi importi, ha _4 eccepito che essi “[…] altro non sono […] che somme di denaro di titolarità esclusiva dell'odierno deducente, il quale, avendo iniziato a lavorare come bracciante agricolo sin dalla tenera età di 14 anni, come d'uso in molte famiglie siciliane, non essendo, né potendo essere, titolare di un conto corrente, era solito affidare in custodia ai propri genitori i guadagni del suo lavoro che, al bisogno, gli sono stati semplicemente restituiti da questi ultimi […]” (cfr. pag. 7 della comparsa di costituzione e risposta del convenuto ). _4
L'eccezione è infondata.
Al di là dell'assenza di qualsivoglia conducente supporto probatorio, infatti, è la stessa ricostruzione dei fatti offerta dal convenuto a risultare scarsamente credibile, dal momento che, se anche fosse vero che tali somme costituivano emolumenti lavorativi via via guadagnati da _4 quand'era minorenne, esse avrebbero potuto essere depositate su di un conto corrente intestato al convenuto ed aperto previa sottoscrizione degli esercenti la responsabilità genitoriale nei confronti di quest'ultimo.
Senonché, deve rammentarsi che la modicità della donazione va pur sempre valutata anche in rapporto alle condizioni economiche del donante – il che porta il Tribunale a considerare che, avuto riguardo alla pacifica giacenza del conto corrente cointestato al de cuius ed alla moglie alla data del decesso del primo (€ 62.000,00), sola la dazione di € 500,00 risalente al 10 gennaio 2019 può essere considerata di modico valore (e, quindi, valida anche in assenza di atto pubblico), a differenza di tutte le altre elargizioni allegate da parte attrice – le quali devono essere pertanto dichiarate nulle ai sensi
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dell'art. 782 c.c., con contestuale obbligo di restituzione, da parte del convenuto ed a beneficio della massa ereditaria, della complessiva somma di € 29.725,00 (= 59.450,00 / 2), affinché essa possa essere computata nella comunione ereditaria.
[...] allega poi di aver posseduto uti dominus, per oltre trentacinque anni, l'intero CP_9 fabbricato sito in Adrano, via Giacomo Puccini 1 e via Giuseppe Verdi 17 (censito al Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di Adrano al foglio 79, particella 5474, subalterno 3 e foglio 79, particella 3462, subalterno 5) – cfr. pagg. 10-11 e 15 della citazione – ed il garage sito in via Giacomo Puccini e censito al Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di Adrano al foglio 79/B, particella 5474, subalterno 1 (domanda quest'ultima formulata per la prima volta da parte attrice in sede di deposito della memoria ex art. 171ter, n. 1 c.p.c.).
Ferma l'inammissibilità della superiore domanda in relazione al vano garage censito al locale catasto al foglio 79/B, particella 5474, subalterno 1, posto che tale pretesa è stata tardivamente avanzata da solamente in seno alla suddetta memoria ex art. 171ter, n. 1 c.p.c. ed essa non appare, di Parte_1 per sé, consequenziale ad una qualche eccezione/riconvenzionale delle parti convenute, l'azione è, per il resto, infondata.
ha contestato che la figlia avrebbe goduto della palazzina come se ne fosse Controparte_1 proprietaria, affermando di aver in realtà concesso alla stessa di abitarvi a titolo di comodato, unitamente al proprio nucleo famigliare.
Lo stretto vincolo di parentela è decisivo ai fini del vaglio della domanda attorea.
Al fine di stabilire se la relazione di fatto con il bene in questione costituisca una situazione di possesso ovvero di semplice detenzione dovuta a mera tolleranza di chi potrebbe opporvisi - come tale inidonea, ai sensi dell'art. 1144 c.c., a fondare la domanda di usucapione -, la circostanza che l'attività svolta sul bene abbia avuto durata non transitoria e sia stata di non modesta entità, cui normalmente può attribuirsi il valore di elemento presuntivo per escludere che vi sia stata tolleranza, è destinata a perdere tale efficacia nel caso in cui i rapporti tra le parti siano caratterizzati da vincoli particolari, quali quelli di parentela o di società, in forza di un apprezzamento di fatto demandato al giudice di merito (Cass. 9661/2006).
Nel caso di specie, il protratto godimento, da parte dell'attrice, del cespite non può fondare, di per sé solo, una situazione di fatto tale da legittimare l'avvenuta usucapione del bene ai sensi dell'art. 1158 c.c., dato che il rapporto di parentela tra la stessa e la proprietaria del fabbricato (vale a dire, la madre di depone, secondo il canone del “più probabile che non”, a favore di una mera Parte_1 tolleranza, da parte del genitore, a che la figlia abitasse nell'immobile unitamente ai propri famigliari – tolleranza che, ai sensi dell'art. 1144 c.c., non può servire di fondamento all'acquisto del possesso dell'immobile da parte della richiedente.
Al rigetto della domanda di usucapione consegue, logicamente, che unico proprietario è e rimane colui che anche in citazione è indicato come formale intestatario dei beni (vale a dire,
[...]
cfr. pag. 15 della citazione), la cui domanda riconvenzionale formulata ai sensi dell'art. 949 CP_1
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c.c. dev'essere pertanto accolta.
In tema di azione negatoria, l'onere probatorio è più attenuato rispetto all'azione di rivendica perché non si tratta di accertare se l'attore è titolare del diritto di proprietà, ma se tale diritto è libero da pesi o servitù: la titolarità del bene è pertanto requisito di legittimazione attiva e non oggetto della controversia.
Nel caso di specie, parte attrice non ha dimostrato di aver usucapito la proprietà degli immobili di via Giacomo Puccini e via Giuseppe Verdi e, pertanto, non ha dimostrato l'esistenza in suo capo del diritto che pretende di esercitare (Cass. 8694/2019) nei confronti dell'attuale proprietario dei cespiti.
In applicazione dei superiori principi di diritto, deve dunque accogliersi la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto e volta a far dichiarare l'inesistenza di Controparte_1 qualsivoglia diritto di sul fabbricato sito in Adrano, via Giacomo Puccini 1 e via Giuseppe Parte_1
Verdi 17 (censito al Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di Adrano al foglio 79, particella 5474, subalterno 3 e foglio 79, particella 3462, subalterno 5).
L'ulteriore domanda del convenuto diretta ad ottenere la rimozione della situazione lesiva del diritto di proprietà, in quanto non accompagnata dalla contestuale richiesta di declaratoria del diritto reale, assume per tale ragione la veste dell'azione di reintegrazione in forma specifica di natura personale (Cass. 7984/1991): alla luce delle superiori evidenze, anche tale azione è meritevole di accoglimento, dovendosi pertanto condannare all'immediato rilascio dei superiori cespiti a Parte_1 favore di liberi da persone e/o cose, proprie e/o di terzi. Controparte_1
Gli stretti rapporti di parentela correnti tra le parti suggeriscono infine di non applicare alcuna misura di coercizione indiretta a carico di parte attrice.
III
La reciproca parziale soccombenza di e del convenuto giustifica la Parte_1 _4 compensazione delle spese di lite e di mediazione tra dette parti, in ordine alle domande ed eccezioni definite con la presente sentenza, ai sensi dell'art. 92, co. II c.p.c.
Lo stesso dicasi per le spese di lite relative alle domande ed eccezioni definite con la presente sentenza, tra parte attrice ed il convenuto Controparte_3
La soccombenza regola le spese di lite e di mediazione relative alle domande ed eccezioni definite con la presente sentenza tra parte attrice ed il convenuto esse, in particolare, Controparte_1 sono liquidate come da parametri medi di cui al d.m. 10 marzo 2014, n. 55.
La soccombenza regola anche le spese di lite e di mediazione relative alle domande ed eccezioni definite con la presente sentenza tra parte attrice ed il convenuto , liquidate Controparte_2 come da dispositivo secondo i criteri di cui al precedente capoverso.
Deve infine escludersi la ripetizione, da parte di , delle spese di lite da Controparte_5 quest'ultima sostenute, in quanto superflue ex art. 92, co. I c.p.c., dal momento che parte attrice non ha svolto alcuna pretesa nei confronti di tale convenuto.
6 Tribunale di Catania III Sezione Civile
R.G.A.C. 8858/2023
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo,
1. definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa:
a) dichiara la nullità della donazione, da parte di (nato ad Adrano in [...] 9 Persona_1 gennaio 1942 ed ivi deceduto in data 10 ottobre 2021) ed a beneficio di , Controparte_2 della somma di € 35.000,00 e, per l'effetto, condanna a restituire la suddetta Controparte_2 somma a beneficio della massa ereditaria relitta dal de cuius; b) dichiara la nullità delle donazioni di cui al § II, C della superiore motivazione e, per l'effetto, condanna a restituire la somma di € 29.725,00 a beneficio della massa _4 ereditaria relitta dal de cuius; c) rigetta la domanda di simulazione e di nullità proposta da parte attrice e di cui al § II, B della superiore motivazione;
d) dichiara inammissibile la domanda di usucapione della proprietà del garage sito in via Giacomo Puccini e censito al Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di Adrano al foglio 79/B, particella 5474, subalterno 1; e) rigetta ogni residua domanda di usucapione proposta da parte attrice e, per l'effetto, dichiara l'inesistenza di qualsivoglia diritto affermato da sugli immobili siti in Adrano, Parte_1 via Giacomo Puccini 1 e via Giuseppe Verdi 17 (censiti al Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di Adrano al foglio 79, particella 5474, subalterno 3 e foglio 79, particella 3462, subalterno 5) e condanna la suddetta parte attrice all'immediato rilascio, a favore di degli immobili di cui sopra, liberi da persone e/o cose, proprie e/o di terzi;
Controparte_1 f) condanna a rimborsare ad le spese di lite e di mediazione, che si Parte_1 Controparte_1 liquidano in € 8.152,00 per compenso, oltre anticipazioni, rimborso forfetario, i.v.a., c.p.a. e disponendosi il pagamento delle suddette spese a favore dello Stato;
g) condanna a rimborsare a le spese di lite e di mediazione, che si Controparte_2 Parte_1 liquidano in € 545,00 per anticipazioni, € 8.152,00 per compenso, oltre rimborso forfetario, i.v.a. e c.p.a.; h) compensa le spese di lite e di mediazione tra ed;
Parte_1 _4 i) compensa le spese di lite tra e Parte_1 Controparte_3 j) esclude la ripetizione delle spese di lite sostenute da;
Controparte_5
2. non definitivamente pronunciando sulle residue domande ed eccezioni delle parti, dispone la rimessione in istruttoria del processo come da separata ordinanza che si deposita contestualmente alla presente sentenza.
7 Tribunale di Catania III Sezione Civile
R.G.A.C. 8858/2023
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale in data 22 settembre 2025.
Il Giudice dott. Alessandro Rizzo
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA
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Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
) con il patrocinio dell'avv. SALVATORE LITRICO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA BALDUINO 43, CATANIA
contro
), ) e Controparte_1 C.F._2 Controparte_2 C.F._3
) con il patrocinio dell'avv. GIUSEPPE Controparte_3 C.F._4 NICOLOSI, elettivamente domiciliati in VIA GIUSEPPE VERDI 127, CATANIA
) e ) con il _4 C.F._5 Controparte_5 C.F._6 patrocinio dell'avv. GIUSEPPE CURRAO, elettivamente domiciliato in VIA GIUSEPPE VERDI 127, CATANIA
1 Tribunale di Catania III Sezione Civile
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Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I
Conclusioni come da verbale di udienza del 6 giugno 2025, in questa sede da intendersi integralmente richiamato.
II
Il Tribunale procede all'esame delle domande ed eccezioni proposte dalle parti.
A
– figlia di (nato ad [...] in data [...] ed ivi deceduto Parte_1 Persona_1 ab intestato in data 10 ottobre 2021) e del convenuto nonché sorella degli ulteriori Controparte_1 convenuti AT ed – ha allegato che il de cuius, quando era in vita, alienò (unitamente _4 alla moglie) al figlio AT ed alla di lui consorte (anch'essa convenuta nel Controparte_3 presente giudizio), in data 18 settembre 2008, la proprietà dell'abitazione ed annesso garage siti in Adrano, via Giastrillo (in catasto al foglio 59, particella 1139, subalterni 5 e 12) verso il pagamento del prezzo di € 35.000,00; il corrispettivo, in particolare, sarebbe stato corrisposto a mezzo di assegno bancario n. 0728801918-00 tratto in data 18 settembre 2008 a beneficio di su di un Persona_1 conto corrente bancario acceso presso l'allora Credito Siciliano – Agenzia di Adrano (cfr. doc. 4 di parte attrice).
Sostiene parte attrice che la provvista finanziaria per l'acquisto del bene venne messa a disposizione degli acquirenti dagli stessi venditori e che, per tale motivo, tale donazione di denaro, in quanto di non modico valore, integrerebbe una donazione nulla per difetto di forma;
in alternativa, l'atto di vendita dissimulerebbe una donazione dei genitori a favore del figlio AT - come tale, parimenti nulla sempre per difetto di forma o, al più, da computarsi nell'eventuale donatum (limitatamente alla quota della metà della proprietà del bene) ai fini della riunione fittizia ex art. 556 c.c. deputata alla reintegrazione della quota di legittima che assume essere stata lesa in Parte_1 relazione alla successione paterna.
Ciò premesso, l'istruttoria processuale ha consentito di appurare che, pacifico e provato il trasferimento della proprietà del superiore immobile dai coniugi a beneficio del figlio Controparte_6 AT per l'importo di € 35.000,00 (cfr. cit. doc. 4 di parte attrice), quest'ultimo versò effettivamente al padre il prezzo con il menzionato assegno: ciò è attestato, del resto, anche dai relativi estratti contabili relativi al conto corrente bancario n. 0000430 acceso da presso il Controparte_2 Credito Siciliano, esibiti da Credit Agricole Italia s.p.a. (già Credito Credito Valtellinese) su CP_7 ordine del Tribunale, dai quali risulta un'operazione di dare con valuta al 18 settembre 2008 – data
2 Tribunale di Catania III Sezione Civile
R.G.A.C. 8858/2023
dell'impugnata compravendita – corrispondente all'importo portato dal suddetto titolo di credito (che era stato tratto, per quanto evincibile dal contenuto del contratto, all'ordine del de cuius).
Senonché, gli stessi estratti contabili sopra esaminati annoverano un'ulteriore operazione – questa volta di avere – di versamento sul citato conto della somma (in contanti) di € 35.000,00, avvenuta esattamente il giorno dopo la nota vendita.
Ora, l'esame degli estratti contabili e dell'ulteriore documentazione prodotta agli atti del processo conduce il Tribunale ad affermare che l'acquirente della vendita stipulata in data 18 settembre 2008 ebbe realmente a versare il prezzo alla parte venditrice: l'atto, dunque, non appare dissimulare alcuna donazione d'immobile dal de cuius a beneficio del figlio AT, perché questi ne acquistò la proprietà pagando il corrispettivo pattuito.
Senonché, l'esatta corrispondenza tra la somma versata da a titolo di prezzo Controparte_2 della vendita (lo si rammenta, con assegno tratto all'ordine del solo e quella ricevuta Persona_1 dallo stesso il giorno dopo la stipula dell'atto, la stretta contingenza temporale tra le suddette operazioni di dare ed avere e l'altrettanto stretto vincolo di parentela tra il convenuto ed il de cuius consentono di affermare che l'importo di € 35.000,00 venne effettivamente versato, in data 19 settembre 2008, dal defunto a beneficio del convenuto e che tale atto Persona_1 Controparte_2 costituì, come affermato in prima battuta da parte attrice, una donazione di non modico valore – come tale, nulla per difetto di forma ai sensi dell'art. 782 c.c., con conseguente obbligo in capo al convenuto di restituzione del predetto importo a beneficio della massa ereditaria, affinché esso Controparte_2 possa essere computato nella comunione ereditaria.
B
Allega che l'immobile sito in Adrano, via Arcoria 11 (oggi vico Valastro), censito Parte_1 al locale catasto al foglio 79, particella 3060, subalterno 1 sarebbe stato donato dal de cuius al figlio attraverso un'operazione negoziale che avrebbe prima visto il marito dell'attrice acquisire la _4 proprietà dal suocero, per poi lo stesso – unitamente alla moglie – alienare il bene ad , una _4 volta divenuto maggiorenne, per il tramite di una compravendita dissimulante, in realtà, una donazione.
Di tutto quanto sopra allegato, tuttavia, non vi è prova alcuna, se non che – come pacificamente ammesso anche dalla stessa parte attrice – il menzionato immobile venne da quest'ultima (e dal di lei coniuge) alienato ad in data 11 agosto 2000 verso il corrispettivo di £ 10.500.000 – rispetto _4 al cui versamento la stessa ivi rilasciò la relativa quietanza (cfr. doc. 5 del convenuto Parte_1 _4
).
[...]
La domanda di simulazione proposta da parte attrice è pertanto respinta, al pari della domanda di nullità per difetto di forma ex 782 c.c., non costituendo evidentemente l'atto di cui sopra una donazione.
[...] lamenta inoltre che il fratello avrebbe ricevuto dai genitori svariate CP_8 _4
3 Tribunale di Catania III Sezione Civile
R.G.A.C. 8858/2023
elargizioni in denaro che rappresenterebbero altrettante donazioni di non modico valore – come tali, nulle per difetto di forma ai sensi dell'art. 782 c.c.
In particolare, tali dazioni sarebbero avvenute per il tramite dei seguenti bonifici, effettuati:
• in data 18 agosto 2015 per la somma di € 17.000,00;
• in data 2 settembre 2015 per la somma di € 7.000,00;
• in data 17 settembre 2015 per la somma di € 7.000,00;
• in data 16 settembre 2016 per la somma di € 3.990,00;
• in data 26 settembre 2016 per la somma di € 5.000,00;
• in data 5 luglio 2017 per la somma di € 3.160,00
• in data 12 ottobre 2017 per la somma di € 3.000,00;
• in data 3 dicembre 2018 per la somma di € 3.300,00;
• in data 10 gennaio 2019 per la somma di € 500,00;
• in data 30 ottobre 2020 per la somma di € 10.000,00, il tutto, per complessivi € 59.950,00, la cui metà (€ 29.975,00) sarebbe stata corrisposta – mediante negozi nulli, secondo la prospettazione attorea – dal de cuius ad . _4
, nel non contestare l'avvenuta ricezione di tali bonifici, né i relativi importi, ha _4 eccepito che essi “[…] altro non sono […] che somme di denaro di titolarità esclusiva dell'odierno deducente, il quale, avendo iniziato a lavorare come bracciante agricolo sin dalla tenera età di 14 anni, come d'uso in molte famiglie siciliane, non essendo, né potendo essere, titolare di un conto corrente, era solito affidare in custodia ai propri genitori i guadagni del suo lavoro che, al bisogno, gli sono stati semplicemente restituiti da questi ultimi […]” (cfr. pag. 7 della comparsa di costituzione e risposta del convenuto ). _4
L'eccezione è infondata.
Al di là dell'assenza di qualsivoglia conducente supporto probatorio, infatti, è la stessa ricostruzione dei fatti offerta dal convenuto a risultare scarsamente credibile, dal momento che, se anche fosse vero che tali somme costituivano emolumenti lavorativi via via guadagnati da _4 quand'era minorenne, esse avrebbero potuto essere depositate su di un conto corrente intestato al convenuto ed aperto previa sottoscrizione degli esercenti la responsabilità genitoriale nei confronti di quest'ultimo.
Senonché, deve rammentarsi che la modicità della donazione va pur sempre valutata anche in rapporto alle condizioni economiche del donante – il che porta il Tribunale a considerare che, avuto riguardo alla pacifica giacenza del conto corrente cointestato al de cuius ed alla moglie alla data del decesso del primo (€ 62.000,00), sola la dazione di € 500,00 risalente al 10 gennaio 2019 può essere considerata di modico valore (e, quindi, valida anche in assenza di atto pubblico), a differenza di tutte le altre elargizioni allegate da parte attrice – le quali devono essere pertanto dichiarate nulle ai sensi
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dell'art. 782 c.c., con contestuale obbligo di restituzione, da parte del convenuto ed a beneficio della massa ereditaria, della complessiva somma di € 29.725,00 (= 59.450,00 / 2), affinché essa possa essere computata nella comunione ereditaria.
[...] allega poi di aver posseduto uti dominus, per oltre trentacinque anni, l'intero CP_9 fabbricato sito in Adrano, via Giacomo Puccini 1 e via Giuseppe Verdi 17 (censito al Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di Adrano al foglio 79, particella 5474, subalterno 3 e foglio 79, particella 3462, subalterno 5) – cfr. pagg. 10-11 e 15 della citazione – ed il garage sito in via Giacomo Puccini e censito al Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di Adrano al foglio 79/B, particella 5474, subalterno 1 (domanda quest'ultima formulata per la prima volta da parte attrice in sede di deposito della memoria ex art. 171ter, n. 1 c.p.c.).
Ferma l'inammissibilità della superiore domanda in relazione al vano garage censito al locale catasto al foglio 79/B, particella 5474, subalterno 1, posto che tale pretesa è stata tardivamente avanzata da solamente in seno alla suddetta memoria ex art. 171ter, n. 1 c.p.c. ed essa non appare, di Parte_1 per sé, consequenziale ad una qualche eccezione/riconvenzionale delle parti convenute, l'azione è, per il resto, infondata.
ha contestato che la figlia avrebbe goduto della palazzina come se ne fosse Controparte_1 proprietaria, affermando di aver in realtà concesso alla stessa di abitarvi a titolo di comodato, unitamente al proprio nucleo famigliare.
Lo stretto vincolo di parentela è decisivo ai fini del vaglio della domanda attorea.
Al fine di stabilire se la relazione di fatto con il bene in questione costituisca una situazione di possesso ovvero di semplice detenzione dovuta a mera tolleranza di chi potrebbe opporvisi - come tale inidonea, ai sensi dell'art. 1144 c.c., a fondare la domanda di usucapione -, la circostanza che l'attività svolta sul bene abbia avuto durata non transitoria e sia stata di non modesta entità, cui normalmente può attribuirsi il valore di elemento presuntivo per escludere che vi sia stata tolleranza, è destinata a perdere tale efficacia nel caso in cui i rapporti tra le parti siano caratterizzati da vincoli particolari, quali quelli di parentela o di società, in forza di un apprezzamento di fatto demandato al giudice di merito (Cass. 9661/2006).
Nel caso di specie, il protratto godimento, da parte dell'attrice, del cespite non può fondare, di per sé solo, una situazione di fatto tale da legittimare l'avvenuta usucapione del bene ai sensi dell'art. 1158 c.c., dato che il rapporto di parentela tra la stessa e la proprietaria del fabbricato (vale a dire, la madre di depone, secondo il canone del “più probabile che non”, a favore di una mera Parte_1 tolleranza, da parte del genitore, a che la figlia abitasse nell'immobile unitamente ai propri famigliari – tolleranza che, ai sensi dell'art. 1144 c.c., non può servire di fondamento all'acquisto del possesso dell'immobile da parte della richiedente.
Al rigetto della domanda di usucapione consegue, logicamente, che unico proprietario è e rimane colui che anche in citazione è indicato come formale intestatario dei beni (vale a dire,
[...]
cfr. pag. 15 della citazione), la cui domanda riconvenzionale formulata ai sensi dell'art. 949 CP_1
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c.c. dev'essere pertanto accolta.
In tema di azione negatoria, l'onere probatorio è più attenuato rispetto all'azione di rivendica perché non si tratta di accertare se l'attore è titolare del diritto di proprietà, ma se tale diritto è libero da pesi o servitù: la titolarità del bene è pertanto requisito di legittimazione attiva e non oggetto della controversia.
Nel caso di specie, parte attrice non ha dimostrato di aver usucapito la proprietà degli immobili di via Giacomo Puccini e via Giuseppe Verdi e, pertanto, non ha dimostrato l'esistenza in suo capo del diritto che pretende di esercitare (Cass. 8694/2019) nei confronti dell'attuale proprietario dei cespiti.
In applicazione dei superiori principi di diritto, deve dunque accogliersi la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto e volta a far dichiarare l'inesistenza di Controparte_1 qualsivoglia diritto di sul fabbricato sito in Adrano, via Giacomo Puccini 1 e via Giuseppe Parte_1
Verdi 17 (censito al Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di Adrano al foglio 79, particella 5474, subalterno 3 e foglio 79, particella 3462, subalterno 5).
L'ulteriore domanda del convenuto diretta ad ottenere la rimozione della situazione lesiva del diritto di proprietà, in quanto non accompagnata dalla contestuale richiesta di declaratoria del diritto reale, assume per tale ragione la veste dell'azione di reintegrazione in forma specifica di natura personale (Cass. 7984/1991): alla luce delle superiori evidenze, anche tale azione è meritevole di accoglimento, dovendosi pertanto condannare all'immediato rilascio dei superiori cespiti a Parte_1 favore di liberi da persone e/o cose, proprie e/o di terzi. Controparte_1
Gli stretti rapporti di parentela correnti tra le parti suggeriscono infine di non applicare alcuna misura di coercizione indiretta a carico di parte attrice.
III
La reciproca parziale soccombenza di e del convenuto giustifica la Parte_1 _4 compensazione delle spese di lite e di mediazione tra dette parti, in ordine alle domande ed eccezioni definite con la presente sentenza, ai sensi dell'art. 92, co. II c.p.c.
Lo stesso dicasi per le spese di lite relative alle domande ed eccezioni definite con la presente sentenza, tra parte attrice ed il convenuto Controparte_3
La soccombenza regola le spese di lite e di mediazione relative alle domande ed eccezioni definite con la presente sentenza tra parte attrice ed il convenuto esse, in particolare, Controparte_1 sono liquidate come da parametri medi di cui al d.m. 10 marzo 2014, n. 55.
La soccombenza regola anche le spese di lite e di mediazione relative alle domande ed eccezioni definite con la presente sentenza tra parte attrice ed il convenuto , liquidate Controparte_2 come da dispositivo secondo i criteri di cui al precedente capoverso.
Deve infine escludersi la ripetizione, da parte di , delle spese di lite da Controparte_5 quest'ultima sostenute, in quanto superflue ex art. 92, co. I c.p.c., dal momento che parte attrice non ha svolto alcuna pretesa nei confronti di tale convenuto.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo,
1. definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa:
a) dichiara la nullità della donazione, da parte di (nato ad Adrano in [...] 9 Persona_1 gennaio 1942 ed ivi deceduto in data 10 ottobre 2021) ed a beneficio di , Controparte_2 della somma di € 35.000,00 e, per l'effetto, condanna a restituire la suddetta Controparte_2 somma a beneficio della massa ereditaria relitta dal de cuius; b) dichiara la nullità delle donazioni di cui al § II, C della superiore motivazione e, per l'effetto, condanna a restituire la somma di € 29.725,00 a beneficio della massa _4 ereditaria relitta dal de cuius; c) rigetta la domanda di simulazione e di nullità proposta da parte attrice e di cui al § II, B della superiore motivazione;
d) dichiara inammissibile la domanda di usucapione della proprietà del garage sito in via Giacomo Puccini e censito al Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di Adrano al foglio 79/B, particella 5474, subalterno 1; e) rigetta ogni residua domanda di usucapione proposta da parte attrice e, per l'effetto, dichiara l'inesistenza di qualsivoglia diritto affermato da sugli immobili siti in Adrano, Parte_1 via Giacomo Puccini 1 e via Giuseppe Verdi 17 (censiti al Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di Adrano al foglio 79, particella 5474, subalterno 3 e foglio 79, particella 3462, subalterno 5) e condanna la suddetta parte attrice all'immediato rilascio, a favore di degli immobili di cui sopra, liberi da persone e/o cose, proprie e/o di terzi;
Controparte_1 f) condanna a rimborsare ad le spese di lite e di mediazione, che si Parte_1 Controparte_1 liquidano in € 8.152,00 per compenso, oltre anticipazioni, rimborso forfetario, i.v.a., c.p.a. e disponendosi il pagamento delle suddette spese a favore dello Stato;
g) condanna a rimborsare a le spese di lite e di mediazione, che si Controparte_2 Parte_1 liquidano in € 545,00 per anticipazioni, € 8.152,00 per compenso, oltre rimborso forfetario, i.v.a. e c.p.a.; h) compensa le spese di lite e di mediazione tra ed;
Parte_1 _4 i) compensa le spese di lite tra e Parte_1 Controparte_3 j) esclude la ripetizione delle spese di lite sostenute da;
Controparte_5
2. non definitivamente pronunciando sulle residue domande ed eccezioni delle parti, dispone la rimessione in istruttoria del processo come da separata ordinanza che si deposita contestualmente alla presente sentenza.
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Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale in data 22 settembre 2025.
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