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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 18/11/2025, n. 501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 501 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 154/2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ENNA
SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice Unico, dott. Davide Naldi,
lette le note conclusive depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con le quali le parti hanno precisato le conclusioni e discusso la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.,
pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 154 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2024
T R A
(C.F. ), in persona del l.r.p.t. Parte_1 P.IVA_1
, con il patrocinio dell'avv. MAGGI MARIANO e RA OL Parte_2
PARTE ATTRICE-opponente
E
Controparte_1
C.F. ) in persona del l.r.p.t. , con il patrocinio
[...] P.IVA_2 CP_2 dell'avv. MAGLIULO DIONIGI
PARTE CONVENUTA-opposta
******************
(da ora solo ) ha chiesto ingiunzione di Controparte_3 Controparte_1 pagamento deducendo di essere creditore del (da ora Parte_1 solo “ ”) in persona del l.r.p.t. dei seguenti importi: Parte_1
- euro 17.748,17 di cui alla fattura n.10 del 16/02/2022 per lavori eseguiti e non pagati (doc. 3 comparsa);
1 - euro 2.928,78 a titolo di cauzione non ancora svincolata nonostante i lavori eseguiti, per come indicato nella fattura n. 9 del 16/02/2022 (doc.4 comparsa).
La pretesa creditoria si fonda su lavori eseguiti a regola d'arte dalla in forza Controparte_1 del contratto di cottimo del 05 gennaio 2021 stipulato dall'impresa con il e con la Parte_1 società MI NI RL. Il aveva stipulato il contratto di Cottimo per affidare Parte_1 alcuni lavori alla nell'ambito del contratto di appalto aggiudicato dal Controparte_1
avente ad oggetto “lavori di ampliamento e ristrutturazione della scuola del Padule” Parte_1
(doc. 1 comparsa) sita nel Comune di Bagno a Ripoli (stazione appaltante).
Tale prospettazione, incontestata fra le parti, trova conferma nell'art. 2 del contratto, ove è previsto che la quota di lavori affidata riguarda “in particolare la posa di pareti, contropareti, placcaggi e lana, come meglio specificati e descritti nell'allegato di cui sopra e comprese le attrezzature per
l'esecuzione dei lavori”.
La ricorrente, in sede monitoria ha ottenuto il decreto ingiuntivo n. 327/2023 del 22/12/2023 (RG n.
1305/2023) per l'importo di euro 20.677,56, oltre interessi e spese processuali, ma questo è stato opposto dal , che si è anche opposto alla concessione della provvisoria esecuzione Parte_1 richiesta dalla controparte.
L'opponente nega di essere debitrice, in quanto:
- la avrebbe già ottenuto l'intero corrispettivo delle prestazioni eseguite Controparte_1 direttamente dal tenuto al pagamento del Cottimista in forza di Controparte_4 quanto stabilito dall'art. 5 comma 1 del Contratto di Cottimo e in confromità a quanto previsto dall'art. art. 105, comma 13, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- non vi sarebbero prestazioni ulteriori;
- le eventuali prestazioni eseguite e di cui l'opposta chiede il pagamento riguardano lavori
“extra contratto”;
- ad ogni modo sembrerebbero essere stati autorizzati dalla MI NI RL e non dal
, soggetto terzo;
Parte_1
Al contrario, afferma a più riprese parte opposta in seno alla comparsa che sono stati effettuati lavori
“extra” con preventivi accettati dalla MI NI S.r.l. (doc. 14-15-16-17 comparsa), lavori correttamente eseguiti ed accettati dal senza contestazioni, precisando Controparte_5 come la a solo effettuato la posa in opera di materiali forniti dal Controparte_1 Parte_1
e dalla Controparte_6
2
[...] Ha precisato poi parte opposta che l'obbligo del di pagare quanto indicato nelle fatture Parte_1 deriva non già dalla responsabilità solidale del per le obbligazioni eventualmente Parte_1 assunte da MI NI s.r.l. ma dalla sua qualità di committente.
Inoltre, il contratto era stato stipulato “a misura” e il corrispettivo di euro 38.000,00 era presunto;
quindi, l'effettiva quantificazione dei lavori sarebbe avvenuta a rendiconto, come effettivamente avvenuto, dato che le fatture inviate al non sono mai state oggetto di contestazione. In Parte_1 altri termini non si tratterebbe di lavori “extra” ma solo di lavori già previsti in contratto ma che quantitativamente sono risultati superiori rispetto a quelli preventivati.
Così sintetizzate le posizioni delle parti, l'opposizione va accolta.
Con riferimento alle somme asseritamente dovute a titolo di svincolo della cauzione e pari ad euro
2.928,78 la si è limitata a richiedere tali somme senza chiarire se si sono Controparte_1 realizzate tutte le condizioni per ottenere lo svincolo. Non si rinviene alcuna clausola contrattuale che giustifichi tale pagamento, nonostante nella fattura si indichi come causale “svincolo cauzione come da contratto”. Non si comprende se tale cauzione sia riferibile ai lavori già realizzati e pagati relativi alle fatture nn. 26, 35 e 41 del 2021 (per euro 36.200,00) o a nuovi lavori effettuati, e comunque, stando a quanto evidenziato nella stessa comunicazione di MI NI s.r.l. (prodotta dalla stessa opponente) sembrerebbe che la cauzione poteva essere svincolata dopo il collaudo tecnico, che non si comprende se è stato o meno effettuato e quale ne sia stato l'esito.
Con riguardo alle somme portate dalla fattura 10/2022:
- la tesi di parte opposta secondo cui si tratterebbe di lavori già inseriti in contratto ma che in concreto sono risultati quantitativamente maggiori è smentita da un semplice confronto dell'allegato 1 al contratto di cottimo, che comprende il tipo di lavori richiesti con indicazione dei prezzi unitari e delle quantità, e le voci indicate in fattura.
Nel predetto allegato era stata stabilita la solo posa in opera di pareti, contropareti e placcaggi, inclusa posatura di lana, mentre nella fattura vi sono opere diverse ed ulteriori, quali ad esempio opere di rasatura, posa di una parete oscillante (a corpo), opere in cartongesso, chiusura porte, altri lavori in economia per modifiche bagni, staffaggi pareti, posa schiuma, per fissaggio montanti a corpo, realizzazione di finte colonne, rifinitura lucernari;
- non vi è prova che le altre opere di posa pareti e contropareti (che appaiono astrattamente riconducibili al contratto di cottimo) siano effettivamente opere che non siano state già pagate, in quanto la contestazione della parte opponente non è stata superata dall'opposta, la quale avrebbe dovuto dimostrare che i pagamenti già intervenuti hanno riguardato un importo per misure inferiori a quelle resesi necessarie per il completamento dell'opera;
3 - si evidenzia, ancora, come nel contratto di cottimo era stato espressamente previsto che “…
Il Cottimista dichiara di rinunciare a qualsivoglia pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza della quantità, della modalità e delle caratteristiche delle lavorazioni da eseguire in cottimo”
- che tali opere siano da considerare nuove ed ulteriori rispetto a quelle previste in contratto, lo si desume anche dalla stessa corrispondenza depositata dall'opposta, che si precisa è intervenuta tra la MI NI RL e la Non solo parte dei Controparte_1 preventivi riguardano proprio opere indicate nella fattura ma è la stessa società opposta a riferirsi a “lavori extra” (cfr. mail del 10.1.2022, all. 8 comparsa), come peraltro ribadito a più riprese anche nel proprio atto difensivo, nel quale, pur riferendosi genericamente a lavori già previsti in contratto e lavori extra contratto non ha saputo indicare con precisione quali fossero i lavori già verificati, contabilizzati e pagati.
Occorre dunque verificare se di tali “lavori extra” ne debba rispondere il . Parte_1
Tale responsabilità è però da escludersi.
Il non può risponderne né in qualità di committente né quale obbligato solidale della Parte_1
MI NI RL.
Non può risponderne come committente in quanto non risulta che i lavori fossero contemplati nel contratto di cottimo, essendo invece emerso che trattasi di “lavori extra” al più approvati dalla
MI NI RL.
Il , tuttavia, non può neanche rispondere solidalmente delle obbligazioni contratte da Parte_1 quest'ultima (unica interlocutrice della per come risulta dalla corrispondenza Controparte_1 in atti).
Ed infatti, come chiarito i dalla giurisprudenza di legittimità (vd. Cass. 1636/2014) l'art. 2615 c.c. prevede una responsabilità solidale del solo per le obbligazioni assunte in nome del Parte_1
dalle persone che ne hanno la rappresentanza oppure dagli organi del per conto Parte_1 Parte_1 dei singoli consorziati, ma non anche per le obbligazioni autonomamente assunte dal singolo consorziato, e ciò in quanto il contratto di di cui all'art. 2602 cod. civ. non comporta Parte_1
l'assorbimento delle imprese contraenti in un organismo unitario, con creazione di un rapporto di immedesimazione organica tra il e le imprese consorziate ma unicamente la costituzione di Parte_1 una organizzazione comune per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive attività dei contraenti, avente essa stessa carattere strumentale rispetto a quella delle imprese consorziate.
Nella sentenza, apprezzabile per la sua linearità, si chiarisce “…In tal senso depone non solo la conservazione dell'autonomia delle imprese, rispetto alle quali il si pone come un distinto Parte_1 centro d'imputazione di rapporti giuridici, dotato di un fondo consortile che rimane sottratto
4 all'aggressione dei creditori particolari dei consorziati (art. 2614), ma anche la presenza di organi consortili distinti da quelli delle singole imprese (art. 2603, comma 1, n. 4) e la configurazione del rapporto intercorrente tra queste ultime ed il come mandato (art. 2609), il quale postula Parte_1
l'alterità delle rispettive sfere giuridiche, indipendentemente dall'immediatezza dell'imputazione degli effetti degli atti compiuti dal mandatario. Decisiva risulta poi la disciplina della responsabilità nei confronti dei terzi dettata dall'art. 2615 cod. civ. per i consorzi con attività esterna, la quale prende in considerazione soltanto le obbligazioni assunte dagli organi del , distinguendo Parte_1 tra quelle contratte in nome di quest'ultimo, per le quali il comma 1 prevede la responsabilità esclusiva del fondo consortile, e quelle assunte per conto dei singoli consorziati, per le quali il comma
2 prevede la responsabilità di questi ultimi, in solido con il fondo consortile. Tale solidarietà, che dà luogo ad una duplice legittimazione passiva nei confronti del terzo, trova fondamento non già nel carattere unitario dell'attività svolta dai consorziati, ma nel mandato dagli stessi conferito per
l'attuazione degli scopi del , cui fa riferimento l'art. 2609, comma 2, caratterizzandosi Parte_1 esclusivamente per il fatto che, in deroga al principio generale di cui all'art.1705 cod. civ., essa non presuppone la spendita del nome della singola impresa, ma soltanto che l'obbligazione sia stata assunta nell'interesse della stessa (cfr. Cass., Sez. 3, 21 febbraio 2006, n. 3664; Cass., Sez. 1, 16 marzo 2001, n. 3829; 27 settembre 1997, n. 9509). La responsabilità solidale del non è Parte_1 pertanto configurabile in riferimento alle obbligazioni contratte dalle singole imprese, le quali, nei rapporti con i terzi, non sono legittimate ad impegnare il , essendo quest'ultimo dotato di Parte_1 propri organi e dovendo escludersi che la mera costituzione dell'organizzazione comune comporti, in assenza di specifiche disposizioni, il conferimento ai consorziati di un mandato ad agire per conto della stessa;
ne' tale mandato è ricollegabile all'assegnazione dei lavori, la quale, comportando
l'individuazione dell'impresa incaricata dell'esecuzione delle opere, nell'ambito della funzione di coordinamento affidata al , determina una responsabilità solidale di quest'ultimo nei Parte_1 confronti dei terzi con cui esso abbia contrattato, ma non anche nei confronti di quelli che abbiano contrattato con l'impresa consorziata. Non è un caso, pertanto, che nell'art. 2615 manchi qualsiasi riferimento alle obbligazioni assunte dai singoli consorziati, dovendo ritenersi che, in coerenza con
l'indicata struttura del rapporto intercorrente con questi ultimi, il legislatore abbia in tal modo inteso confermare l'assoluta estraneità del alle stesse, conformemente al principio generale di Parte_1 cui all'art. 1372 c.c., comma 2. Il rapporto tra la responsabilità del e quella delle singole Parte_1 imprese si atteggia peraltro in maniera diversa, in relazione alla varietà delle forme giuridiche che
i contraenti possono adottare per la costituzione dell'organizzazione comune: esso, in particolare, è destinato a subire modificazioni nell'ipotesi in cui, come è espressamente consentito dall'art. 2615- ter cod. civ., il sia stato costituito in forma di società, dal momento che la causa consortile, Parte_1 se per un verso può giustificare una deroga alle norme che regolano il tipo sociale prescelto, qualora
5 le stesse risultino incompatibili con i profili essenziali del fenomeno consortile, non può per altro verso comportare lo stravolgimento dei principi fondamentali che caratterizzano il modello legale.
È per tale motivo che, in riferimento all'ipotesi di costituzione in forma di società a responsabilità limitata, è stata esclusa la responsabilità solidale dei consorziati anche con riguardo alle obbligazioni contratte per loro conto dal , essendosi osservato che la stessa risulta Parte_1 incompatibile con il principio inderogabile sancito dall'art. 2472 c.c., comma 1, secondo cui in tale modello legale per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio (cfr.
Cass., Sez. 1, 27 novembre 2003, n. 18113). Nella stessa ottica, e con particolare riferimento alla responsabilità del per le obbligazioni contratte dai consorziati, occorre evidenziare la più Parte_1 intesa autonomia di cui sono dotate le società di capitali, in ragione dell'attribuzione della personalità giuridica, la quale esclude che le vicende dei rapporti facenti capo ai singoli soci possano ripercuotersi sulla società: rilievo, quest'ultimo, destinato ad assumere un'importanza decisiva nel caso in esame, nel quale, essendo il costituito in forma di cooperativa a responsabilità Parte_1 limitata, resta confermata, in mancanza di specifiche disposizioni, l'esclusione della sua responsabilità per l'inadempimento delle obbligazioni contratte dalle imprese consorziate”
Per tali motivi l'opposizione deve essere accolta e il decreto ingiuntivo opposto revocato.
Le spese seguono la soccombenza e in ragione della natura documentale della causa le spese di lite possono essere liquidate sui parametri minimi con riferimento alla fase istruttoria e decisionale e sui medi con riferimento a quella di studio e introduttiva.
P.Q.M.
- in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 327/2023 del 22/12/2023 (RG n.
1305/2023);
- condanna a rifondere al Controparte_1 Parte_1 le spese di lite liquidate in euro 3.387,00, oltre accessori come per legge.
[...]
Enna, 18/11/2025
Il Giudice
Dott. Davide Naldi
6
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ENNA
SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice Unico, dott. Davide Naldi,
lette le note conclusive depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con le quali le parti hanno precisato le conclusioni e discusso la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.,
pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 154 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2024
T R A
(C.F. ), in persona del l.r.p.t. Parte_1 P.IVA_1
, con il patrocinio dell'avv. MAGGI MARIANO e RA OL Parte_2
PARTE ATTRICE-opponente
E
Controparte_1
C.F. ) in persona del l.r.p.t. , con il patrocinio
[...] P.IVA_2 CP_2 dell'avv. MAGLIULO DIONIGI
PARTE CONVENUTA-opposta
******************
(da ora solo ) ha chiesto ingiunzione di Controparte_3 Controparte_1 pagamento deducendo di essere creditore del (da ora Parte_1 solo “ ”) in persona del l.r.p.t. dei seguenti importi: Parte_1
- euro 17.748,17 di cui alla fattura n.10 del 16/02/2022 per lavori eseguiti e non pagati (doc. 3 comparsa);
1 - euro 2.928,78 a titolo di cauzione non ancora svincolata nonostante i lavori eseguiti, per come indicato nella fattura n. 9 del 16/02/2022 (doc.4 comparsa).
La pretesa creditoria si fonda su lavori eseguiti a regola d'arte dalla in forza Controparte_1 del contratto di cottimo del 05 gennaio 2021 stipulato dall'impresa con il e con la Parte_1 società MI NI RL. Il aveva stipulato il contratto di Cottimo per affidare Parte_1 alcuni lavori alla nell'ambito del contratto di appalto aggiudicato dal Controparte_1
avente ad oggetto “lavori di ampliamento e ristrutturazione della scuola del Padule” Parte_1
(doc. 1 comparsa) sita nel Comune di Bagno a Ripoli (stazione appaltante).
Tale prospettazione, incontestata fra le parti, trova conferma nell'art. 2 del contratto, ove è previsto che la quota di lavori affidata riguarda “in particolare la posa di pareti, contropareti, placcaggi e lana, come meglio specificati e descritti nell'allegato di cui sopra e comprese le attrezzature per
l'esecuzione dei lavori”.
La ricorrente, in sede monitoria ha ottenuto il decreto ingiuntivo n. 327/2023 del 22/12/2023 (RG n.
1305/2023) per l'importo di euro 20.677,56, oltre interessi e spese processuali, ma questo è stato opposto dal , che si è anche opposto alla concessione della provvisoria esecuzione Parte_1 richiesta dalla controparte.
L'opponente nega di essere debitrice, in quanto:
- la avrebbe già ottenuto l'intero corrispettivo delle prestazioni eseguite Controparte_1 direttamente dal tenuto al pagamento del Cottimista in forza di Controparte_4 quanto stabilito dall'art. 5 comma 1 del Contratto di Cottimo e in confromità a quanto previsto dall'art. art. 105, comma 13, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- non vi sarebbero prestazioni ulteriori;
- le eventuali prestazioni eseguite e di cui l'opposta chiede il pagamento riguardano lavori
“extra contratto”;
- ad ogni modo sembrerebbero essere stati autorizzati dalla MI NI RL e non dal
, soggetto terzo;
Parte_1
Al contrario, afferma a più riprese parte opposta in seno alla comparsa che sono stati effettuati lavori
“extra” con preventivi accettati dalla MI NI S.r.l. (doc. 14-15-16-17 comparsa), lavori correttamente eseguiti ed accettati dal senza contestazioni, precisando Controparte_5 come la a solo effettuato la posa in opera di materiali forniti dal Controparte_1 Parte_1
e dalla Controparte_6
2
[...] Ha precisato poi parte opposta che l'obbligo del di pagare quanto indicato nelle fatture Parte_1 deriva non già dalla responsabilità solidale del per le obbligazioni eventualmente Parte_1 assunte da MI NI s.r.l. ma dalla sua qualità di committente.
Inoltre, il contratto era stato stipulato “a misura” e il corrispettivo di euro 38.000,00 era presunto;
quindi, l'effettiva quantificazione dei lavori sarebbe avvenuta a rendiconto, come effettivamente avvenuto, dato che le fatture inviate al non sono mai state oggetto di contestazione. In Parte_1 altri termini non si tratterebbe di lavori “extra” ma solo di lavori già previsti in contratto ma che quantitativamente sono risultati superiori rispetto a quelli preventivati.
Così sintetizzate le posizioni delle parti, l'opposizione va accolta.
Con riferimento alle somme asseritamente dovute a titolo di svincolo della cauzione e pari ad euro
2.928,78 la si è limitata a richiedere tali somme senza chiarire se si sono Controparte_1 realizzate tutte le condizioni per ottenere lo svincolo. Non si rinviene alcuna clausola contrattuale che giustifichi tale pagamento, nonostante nella fattura si indichi come causale “svincolo cauzione come da contratto”. Non si comprende se tale cauzione sia riferibile ai lavori già realizzati e pagati relativi alle fatture nn. 26, 35 e 41 del 2021 (per euro 36.200,00) o a nuovi lavori effettuati, e comunque, stando a quanto evidenziato nella stessa comunicazione di MI NI s.r.l. (prodotta dalla stessa opponente) sembrerebbe che la cauzione poteva essere svincolata dopo il collaudo tecnico, che non si comprende se è stato o meno effettuato e quale ne sia stato l'esito.
Con riguardo alle somme portate dalla fattura 10/2022:
- la tesi di parte opposta secondo cui si tratterebbe di lavori già inseriti in contratto ma che in concreto sono risultati quantitativamente maggiori è smentita da un semplice confronto dell'allegato 1 al contratto di cottimo, che comprende il tipo di lavori richiesti con indicazione dei prezzi unitari e delle quantità, e le voci indicate in fattura.
Nel predetto allegato era stata stabilita la solo posa in opera di pareti, contropareti e placcaggi, inclusa posatura di lana, mentre nella fattura vi sono opere diverse ed ulteriori, quali ad esempio opere di rasatura, posa di una parete oscillante (a corpo), opere in cartongesso, chiusura porte, altri lavori in economia per modifiche bagni, staffaggi pareti, posa schiuma, per fissaggio montanti a corpo, realizzazione di finte colonne, rifinitura lucernari;
- non vi è prova che le altre opere di posa pareti e contropareti (che appaiono astrattamente riconducibili al contratto di cottimo) siano effettivamente opere che non siano state già pagate, in quanto la contestazione della parte opponente non è stata superata dall'opposta, la quale avrebbe dovuto dimostrare che i pagamenti già intervenuti hanno riguardato un importo per misure inferiori a quelle resesi necessarie per il completamento dell'opera;
3 - si evidenzia, ancora, come nel contratto di cottimo era stato espressamente previsto che “…
Il Cottimista dichiara di rinunciare a qualsivoglia pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza della quantità, della modalità e delle caratteristiche delle lavorazioni da eseguire in cottimo”
- che tali opere siano da considerare nuove ed ulteriori rispetto a quelle previste in contratto, lo si desume anche dalla stessa corrispondenza depositata dall'opposta, che si precisa è intervenuta tra la MI NI RL e la Non solo parte dei Controparte_1 preventivi riguardano proprio opere indicate nella fattura ma è la stessa società opposta a riferirsi a “lavori extra” (cfr. mail del 10.1.2022, all. 8 comparsa), come peraltro ribadito a più riprese anche nel proprio atto difensivo, nel quale, pur riferendosi genericamente a lavori già previsti in contratto e lavori extra contratto non ha saputo indicare con precisione quali fossero i lavori già verificati, contabilizzati e pagati.
Occorre dunque verificare se di tali “lavori extra” ne debba rispondere il . Parte_1
Tale responsabilità è però da escludersi.
Il non può risponderne né in qualità di committente né quale obbligato solidale della Parte_1
MI NI RL.
Non può risponderne come committente in quanto non risulta che i lavori fossero contemplati nel contratto di cottimo, essendo invece emerso che trattasi di “lavori extra” al più approvati dalla
MI NI RL.
Il , tuttavia, non può neanche rispondere solidalmente delle obbligazioni contratte da Parte_1 quest'ultima (unica interlocutrice della per come risulta dalla corrispondenza Controparte_1 in atti).
Ed infatti, come chiarito i dalla giurisprudenza di legittimità (vd. Cass. 1636/2014) l'art. 2615 c.c. prevede una responsabilità solidale del solo per le obbligazioni assunte in nome del Parte_1
dalle persone che ne hanno la rappresentanza oppure dagli organi del per conto Parte_1 Parte_1 dei singoli consorziati, ma non anche per le obbligazioni autonomamente assunte dal singolo consorziato, e ciò in quanto il contratto di di cui all'art. 2602 cod. civ. non comporta Parte_1
l'assorbimento delle imprese contraenti in un organismo unitario, con creazione di un rapporto di immedesimazione organica tra il e le imprese consorziate ma unicamente la costituzione di Parte_1 una organizzazione comune per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive attività dei contraenti, avente essa stessa carattere strumentale rispetto a quella delle imprese consorziate.
Nella sentenza, apprezzabile per la sua linearità, si chiarisce “…In tal senso depone non solo la conservazione dell'autonomia delle imprese, rispetto alle quali il si pone come un distinto Parte_1 centro d'imputazione di rapporti giuridici, dotato di un fondo consortile che rimane sottratto
4 all'aggressione dei creditori particolari dei consorziati (art. 2614), ma anche la presenza di organi consortili distinti da quelli delle singole imprese (art. 2603, comma 1, n. 4) e la configurazione del rapporto intercorrente tra queste ultime ed il come mandato (art. 2609), il quale postula Parte_1
l'alterità delle rispettive sfere giuridiche, indipendentemente dall'immediatezza dell'imputazione degli effetti degli atti compiuti dal mandatario. Decisiva risulta poi la disciplina della responsabilità nei confronti dei terzi dettata dall'art. 2615 cod. civ. per i consorzi con attività esterna, la quale prende in considerazione soltanto le obbligazioni assunte dagli organi del , distinguendo Parte_1 tra quelle contratte in nome di quest'ultimo, per le quali il comma 1 prevede la responsabilità esclusiva del fondo consortile, e quelle assunte per conto dei singoli consorziati, per le quali il comma
2 prevede la responsabilità di questi ultimi, in solido con il fondo consortile. Tale solidarietà, che dà luogo ad una duplice legittimazione passiva nei confronti del terzo, trova fondamento non già nel carattere unitario dell'attività svolta dai consorziati, ma nel mandato dagli stessi conferito per
l'attuazione degli scopi del , cui fa riferimento l'art. 2609, comma 2, caratterizzandosi Parte_1 esclusivamente per il fatto che, in deroga al principio generale di cui all'art.1705 cod. civ., essa non presuppone la spendita del nome della singola impresa, ma soltanto che l'obbligazione sia stata assunta nell'interesse della stessa (cfr. Cass., Sez. 3, 21 febbraio 2006, n. 3664; Cass., Sez. 1, 16 marzo 2001, n. 3829; 27 settembre 1997, n. 9509). La responsabilità solidale del non è Parte_1 pertanto configurabile in riferimento alle obbligazioni contratte dalle singole imprese, le quali, nei rapporti con i terzi, non sono legittimate ad impegnare il , essendo quest'ultimo dotato di Parte_1 propri organi e dovendo escludersi che la mera costituzione dell'organizzazione comune comporti, in assenza di specifiche disposizioni, il conferimento ai consorziati di un mandato ad agire per conto della stessa;
ne' tale mandato è ricollegabile all'assegnazione dei lavori, la quale, comportando
l'individuazione dell'impresa incaricata dell'esecuzione delle opere, nell'ambito della funzione di coordinamento affidata al , determina una responsabilità solidale di quest'ultimo nei Parte_1 confronti dei terzi con cui esso abbia contrattato, ma non anche nei confronti di quelli che abbiano contrattato con l'impresa consorziata. Non è un caso, pertanto, che nell'art. 2615 manchi qualsiasi riferimento alle obbligazioni assunte dai singoli consorziati, dovendo ritenersi che, in coerenza con
l'indicata struttura del rapporto intercorrente con questi ultimi, il legislatore abbia in tal modo inteso confermare l'assoluta estraneità del alle stesse, conformemente al principio generale di Parte_1 cui all'art. 1372 c.c., comma 2. Il rapporto tra la responsabilità del e quella delle singole Parte_1 imprese si atteggia peraltro in maniera diversa, in relazione alla varietà delle forme giuridiche che
i contraenti possono adottare per la costituzione dell'organizzazione comune: esso, in particolare, è destinato a subire modificazioni nell'ipotesi in cui, come è espressamente consentito dall'art. 2615- ter cod. civ., il sia stato costituito in forma di società, dal momento che la causa consortile, Parte_1 se per un verso può giustificare una deroga alle norme che regolano il tipo sociale prescelto, qualora
5 le stesse risultino incompatibili con i profili essenziali del fenomeno consortile, non può per altro verso comportare lo stravolgimento dei principi fondamentali che caratterizzano il modello legale.
È per tale motivo che, in riferimento all'ipotesi di costituzione in forma di società a responsabilità limitata, è stata esclusa la responsabilità solidale dei consorziati anche con riguardo alle obbligazioni contratte per loro conto dal , essendosi osservato che la stessa risulta Parte_1 incompatibile con il principio inderogabile sancito dall'art. 2472 c.c., comma 1, secondo cui in tale modello legale per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio (cfr.
Cass., Sez. 1, 27 novembre 2003, n. 18113). Nella stessa ottica, e con particolare riferimento alla responsabilità del per le obbligazioni contratte dai consorziati, occorre evidenziare la più Parte_1 intesa autonomia di cui sono dotate le società di capitali, in ragione dell'attribuzione della personalità giuridica, la quale esclude che le vicende dei rapporti facenti capo ai singoli soci possano ripercuotersi sulla società: rilievo, quest'ultimo, destinato ad assumere un'importanza decisiva nel caso in esame, nel quale, essendo il costituito in forma di cooperativa a responsabilità Parte_1 limitata, resta confermata, in mancanza di specifiche disposizioni, l'esclusione della sua responsabilità per l'inadempimento delle obbligazioni contratte dalle imprese consorziate”
Per tali motivi l'opposizione deve essere accolta e il decreto ingiuntivo opposto revocato.
Le spese seguono la soccombenza e in ragione della natura documentale della causa le spese di lite possono essere liquidate sui parametri minimi con riferimento alla fase istruttoria e decisionale e sui medi con riferimento a quella di studio e introduttiva.
P.Q.M.
- in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 327/2023 del 22/12/2023 (RG n.
1305/2023);
- condanna a rifondere al Controparte_1 Parte_1 le spese di lite liquidate in euro 3.387,00, oltre accessori come per legge.
[...]
Enna, 18/11/2025
Il Giudice
Dott. Davide Naldi
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