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Articolo 2 della Legge 30 luglio 1957, n. 654
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Legge 30 luglio 1957, n. 654
Articolo 2 della Legge 30 luglio 1957, n. 654
Versione
8 agosto 1957
Art. 2.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 8 agosto 1957
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