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Sentenza 9 marzo 2025
Sentenza 9 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/03/2025, n. 3589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3589 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 23446 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(LOCRI (RC), 12/07/1972), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. FORGIONE PATRIZIA giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(ROMA (RM), 10/01/1976), Controparte_1
resistente contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale. 2
CONCLUSIONI
All'udienza del 24 febbraio 2025 la parte ricorrente precisava le conclusioni riportandosi al ricorso.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, , premesso Parte_1
che in data 03 ottobre 2009 contraeva in Rocca di Papa (RM) matrimonio concordatario con e che dall'unione non nascevano figli, Controparte_1
esponeva che nel tempo la convivenza era divenuta intollerabile e chiedeva,
quindi, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi.
Deduceva il che i coniugi avevano vissuto nella causa di Pt_1
proprietà della in Roma via di Quarto Rubbie n. 58 e che la relazione CP_1
non si era evoluta positivamente;
che i tentativi di addivenire ad una separazione personale avevano avuto esito negativo;
che la ricorrente lavorava come impiegata presso il Comune di Roma, con contratto a tempo indeterminato, ed era proprietaria dell'appartamento in cui la coppia aveva vissuto e la medesima continuava a vivere;
che il ricorrente lavorava come impiegato presso Acea
Energia Spa, con contratto a tempo indeterminato;
che a causa della intollerabilità della convivenza, il medesimo si era trasferito a vivere altrove e la coppia non viveva più insieme dal mese di giugno 2023.
Non si costituiva in giudizio, sebbene ritualmente evocata,
[...]
che deve, pertanto, essere dichiarata contumace. CP_1
Alla prima udienza compariva personalmente la parte ricorrente e stante l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione a causa della 3
mancata comparizione della resistente, il giudice, fatte precisare le conclusioni, rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il Tribunale che la domanda di separazione meriti di essere accolta, non essendo in contestazione l'intollerabilità della convivenza e l'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, avuto riguardo alle deduzioni svolte dalla parte ricorrente e al contegno processuale ed extraprocessuale della resistente nonché al protrarsi da anni, sin da epoca antecedente la prima udienza e il deposito del ricorso introduttivo, della separazione di fatto tra i coniugi.
Deve, pertanto, essere dichiarata la separazione personale dei coniugi e . Parte_1 Controparte_1
Ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento non essendo stata formulata alcuna domanda di assegno di mantenimento.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto della presente controversia, per dichiarare l'irripetibilità delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n.23446/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara la contumacia di;
Controparte_1
dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(LOCRI (RC), 12/07/1972), e (ROMA (RM), Controparte_1
10/01/1976), alle seguenti condizioni:
i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto;
ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
Spese irripetibili. 4
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 03/03/2025
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 23446 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(LOCRI (RC), 12/07/1972), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. FORGIONE PATRIZIA giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(ROMA (RM), 10/01/1976), Controparte_1
resistente contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale. 2
CONCLUSIONI
All'udienza del 24 febbraio 2025 la parte ricorrente precisava le conclusioni riportandosi al ricorso.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, , premesso Parte_1
che in data 03 ottobre 2009 contraeva in Rocca di Papa (RM) matrimonio concordatario con e che dall'unione non nascevano figli, Controparte_1
esponeva che nel tempo la convivenza era divenuta intollerabile e chiedeva,
quindi, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi.
Deduceva il che i coniugi avevano vissuto nella causa di Pt_1
proprietà della in Roma via di Quarto Rubbie n. 58 e che la relazione CP_1
non si era evoluta positivamente;
che i tentativi di addivenire ad una separazione personale avevano avuto esito negativo;
che la ricorrente lavorava come impiegata presso il Comune di Roma, con contratto a tempo indeterminato, ed era proprietaria dell'appartamento in cui la coppia aveva vissuto e la medesima continuava a vivere;
che il ricorrente lavorava come impiegato presso Acea
Energia Spa, con contratto a tempo indeterminato;
che a causa della intollerabilità della convivenza, il medesimo si era trasferito a vivere altrove e la coppia non viveva più insieme dal mese di giugno 2023.
Non si costituiva in giudizio, sebbene ritualmente evocata,
[...]
che deve, pertanto, essere dichiarata contumace. CP_1
Alla prima udienza compariva personalmente la parte ricorrente e stante l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione a causa della 3
mancata comparizione della resistente, il giudice, fatte precisare le conclusioni, rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il Tribunale che la domanda di separazione meriti di essere accolta, non essendo in contestazione l'intollerabilità della convivenza e l'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, avuto riguardo alle deduzioni svolte dalla parte ricorrente e al contegno processuale ed extraprocessuale della resistente nonché al protrarsi da anni, sin da epoca antecedente la prima udienza e il deposito del ricorso introduttivo, della separazione di fatto tra i coniugi.
Deve, pertanto, essere dichiarata la separazione personale dei coniugi e . Parte_1 Controparte_1
Ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento non essendo stata formulata alcuna domanda di assegno di mantenimento.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto della presente controversia, per dichiarare l'irripetibilità delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n.23446/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara la contumacia di;
Controparte_1
dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(LOCRI (RC), 12/07/1972), e (ROMA (RM), Controparte_1
10/01/1976), alle seguenti condizioni:
i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto;
ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
Spese irripetibili. 4
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 03/03/2025
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani