TRIB
Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/04/2025, n. 5133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5133 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3924/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Valeria Belli ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3924 del ruolo generale per l'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 18.12.2024, con termini per il deposito delle comparse conclusionali fino al
17.2.2025 e per il deposito delle memorie di replica fino al 10.3.2025 vertente
TRA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), C.F. ) C.F._2 Parte_3 C.F._3
con il patrocinio degli avv. Tullio Saravo e Olga Diamanti, giusta procura prodotta in allegato all'atto di citazione
ATTORI-OPPONENTI contro
(C.F. , Controparte_1 C.F._4
rappresentato e difeso in proprio ai sensi dell'art. 86 c.p.c.
CONVENUTO-OPPOSTO
e
Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro-tempore,
con il patrocino dell'avv. Sveva Bernardini, giusta procura generale alle liti per Notaio di Persona_1
Treviso del 16.1.2015
TERZO CHIAMATO
pagina 1 di 8 OGGETTO: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 19949/2021 emesso nel procedimento n.
61998/2021.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 18.12.2024.
FATTO E DIRITTO
L'avv. ha richiesto ed ottenuto l'emissione in suo favore del decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 19949/2021 per l'importo di € 8.277,65 oltre spese generali, iva e cpa nei confronti di in relazione ai compensi per la propria attività Parte_3 Parte_1 Parte_2 professionale maturati nell'ambito del procedimento n. 86895/2917 svoltosi di fronte alla Corte di
Cassazione nei confronti dell'avv. Michele Proverbio, definito con Ordinanza n. 8491/2020 avente ad oggetto l'impugnazione dell'ordinanza decisoria emessa dal Tribunale di Velletri a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo richiesto ed ottenuto dallo stesso avv. Proverbio.
Le sig. e hanno proposto opposizione avverso tale decreto, chiedendone la revoca, con Pt_3 Pt_1
l'accertamento della responsabilità professionale del medesimo avvocato nell'espletamento del mandato professionale e dell'inesistenza di qualsiasi credito in suo favore e con condanna dell'opposto al risarcimento dei danni in via equitativa.
A tal fine hanno dedotto: - che la sig. non aveva mai ricevuto la notifica del decreto Parte_2 ingiuntivo;
- che le parti oltre alla convenzione professionale nella quale si stabiliva che il compenso sarebbe stato determinato sulla base dei parametri del d.m. 55/2014 per le controversie di valore compreso tra € 26.000,00 ed € 52.000,00, avevano successivamente concluso un ulteriore accordo, con il quale il compenso veniva limitato ad € 6.000,00, con la conseguenza che avendo le opponenti già corrisposto l'importo di € 1.550,00 il saldo ancora dovuto avrebbe dovuto essere individuato in €
4.450,00; - che inoltre l'opposto non aveva svolto l'incarico professionale con la necessaria diligenza, con conseguente necessario accertamento della sua responsabilità professionale;
- che il procedimento n. 16895/2017 di fronte alla Cassazione si era concluso con un provvedimento di rigetto del ricorso;
- che sarebbe stato necessario formulare di fronte alla Corte di Cassazione specifica doglianza in ordine alla circostanza che nel procedimento svoltosi di fronte al Tribunale di Velletri, che aveva dato luogo all'ordinanza impugnata di fronte alla Suprema Corte, non era stata in concreto formulata una domanda di interrogatorio che era invece stata ammessa;
- che di tale doglianza non vi era traccia nel ricorso per Cassazione presentato dall'avv. ; - che peraltro non era stato CP_1 denunciato neppure un anomalo svolgimento rituale del giudizio di fronte al Tribunale di Velletri e neppure la circostanza che nel giudizio di fronte al Tribunale di Latina che poi aveva dato luogo al primo decreto ingiuntivo, richiesto dall'avv. Proverbio, non era stata adeguatamente motivata la scelta di chiamare in causa la società - che tutti i motivi di impugnazione, presentati dall'avv. CP_3 [...]
, erano stati dichiarati inammissibili;
- che quindi doveva ritenersi ricorrente la responsabilità CP_1 professionale dell'opposto con conseguente perdita del diritto al compenso ai sensi dell'art. 1460 c.c.;
pagina 2 di 8 - che l'avv. avrebbe dovuto sostenere che il provvedimento del Tribunale di Velletri oggetto di CP_1 ricorso avesse natura di sentenza e come tale fosse impugnabile di fronte alla Suprema Corte;
- che la Corte di Cassazione avrebbe verosimilmente riformato il provvedimento del Tribunale di Velletri se fossero stati articolati adeguatamente i motivi di ricorso;
- che le opponenti avevano subito gravi conseguenze economiche per effetto della condotta tenuta dall'avv. ed in particolare le CP_1 condanne alle spese relative all'opposizione al decreto ingiuntivo, alla fase di fronte alla Corte di
Cassazione, il versamento del contributo unificato, la condanna al pagamento del compenso professionale dovuto all'avv. Proverbio e la definitiva perdita del ristoro del danno subito pari ad €
9.173,00 per il rigetto della domanda riconvenzionale proposta nei confronti dell'avv. Proverbio di fronte al Tribunale di Velletri;
- che sussistevano tutti i presupposti per la condanna al risarcimento dei danni.
Si è costituito in giudizio l'avv. , chiedendo in via preliminare di essere Controparte_1 autorizzato alla chiamata in causa della società al fine di essere eventualmente Controparte_2 garantito in caso di condanna e nel merito il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale.
A tal fine ha dedotto: - che in relazione alla deduzione in ordine alla mancata notifica del decreto ingiuntivo alla sig. non era stata formulata alcuna specifica domanda;
- che tra le Parte_2 parti non era intercorso un accordo diverso dalla convenzione professionale allegata al ricorso monitorio;
- che in relazione alla dedotta responsabilità professionale doveva ricordarsi che il ricorso per Cassazione si era fondato su due motivi: il primo consistito nella violazione del DM 55/2014 in relazione al criterio di computo dei compensi utilizzato dall'avv. Proverbio e il secondo riguardante la violazione degli artt. 1176, 1218 e 2236 c.c. nella parte in cui il provvedimento gravato aveva disposto il rigetto della domanda di riconoscimento della responsabilità professionale dell'avv. Proverbio;
- che la Corte di Cassazione aveva affermato la propria competenza a decidere sul ricorso;
- che i motivi di ricorso erano stati respinti nel merito e non dichiarati inammissibili;
- che tale circostanza precludeva in nuce la possibilità di ritenere ricorrente la responsabilità professionale dell'opposto; - che quindi non sussistevano i presupposti per l'accoglimento della domanda di condanna al risarcimento dei danni;
- che comunque sarebbe stato opportuno richiedere la chiamata in causa della compagna assicuratrice er l'ipotesi di eventuale condanna al risarcimento del danno. CP_2
Autorizzata la chiamata in causa, si è costituita in giudizio la chiedendo in via Controparte_2 preliminare di dichiarare la prescrizione del diritto all'indennizzo e nel merito di respingere la domanda risarcitoria formulata dalle opponenti e la domanda di manleva formulata nei suoi confronti.
A tal fine ha dedotto: - che il contratto in essere con l'avv. operava in regime claims made CP_1 con decorrenza dal 30.11.2019 e che l'assicurato aveva denunciato il sinistro soltanto con la notifica dell'atto di chiamata in causa del terzo in data 20.2.2023, con la conseguenza che il diritto all'indennizzo avrebbe dovuto essere ritenuto prescritto, in quanto la prima contestazione dell'attività professionale svolta era stata formulata con la missiva del 2.9.2020; - che comunque il contratto pagina 3 di 8 prevedeva una serie di esclusioni dalla copertura;
- che dagli atti non risultava alcun inadempimento imputabile all'avv. , con conseguente infondatezza della domanda delle opponenti, difettando CP_1 la prova del danno e del nesso di causalità.
Nel corso del procedimento, l'istanza ai sensi dell'art. 648 c.p.c. è stata respinta.
All'esito dell'udienza del 18.12.2024, la causa è stata trattenuta in decisione con termini di legge per il deposito degli scritti difensivi.
A. LA DEDOTTA OMESSA NOTIFICA NEI CONFRONTI DI Parte_2
Nell'atto introduttivo è stata dedotta l'omessa notifica del decreto ingiuntivo alla sig. Parte_2
A tale deduzione, tuttavia, non è seguita una specifica conseguenziale domanda di dichiarazione di inefficacia del decreto ingiuntivo nei suoi confronti, che peraltro avrebbe dovuto esser fatta valere con lo specifico procedimento ai sensi dell'art. 188 disp. att. c.p.c.: ne consegue che, avendo peraltro l'opponente compiutamente conosciuto il contenuto del ricorso e della pretesa azionata Pt_1 dall'avv. ed avendo preso conclusioni in ordine alla domanda svolta in sede monitoria, CP_1 chiedendone il rigetto, anche nei suoi confronti può procedersi ad un esame nel merito della fondatezza della domanda di pagamento.
B. IL RITO ADOTTATO.
Avendo la controversia ad oggetto la liquidazione di compensi di avvocato in relazione allo svolgimento di attività giudiziale in materia civile, il procedimento avrebbe dovuto essere trattato con il rito speciale di cui all'art. 14 d.lgs. 150/2011: tuttavia, dal momento che ai sensi dell'art. 4 del medesimo d.lgs. il mutamento del rito deve essere disposto alla prima udienza di comparizione delle parti e che in quella sede non si era proceduto in tal senso, la causa viene definita con decisione monocratica e con sentenza, seguendo le norme dettate per il giudizio ordinario di cognizione.
C. I MOTIVI DI OPPOSIZIONE.
Come già premesso, la parte attrice non nega che tra le parti sia intercorso un contratto d'opera professionale avente ad oggetto la proposizione del ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Velletri nell'ambito del procedimento n. 3842/2014, definito poi con ordinanza della Suprema Corte n. 8401/2020; non nega neppure la sottoscrizione della convenzione di incarico professionale posta dall'avv. a fondamento del ricorso monitorio. Le sig. e CP_1 Pt_3 Pt_1 deducono invece che successivamente alla prima convenzione, sia stato raggiunto un accordo per la riduzione del compenso pattuito a soli € 6.000,00 ed inoltre eccepiscono l'inadempimento dell'avv.
[...]
, tale da configurare una vera e propria responsabilità professionale. CP_1
C.1 L'ACCORDO SUCCESSIVO SUL COMPENSO.
Quanto alla deduzione in ordine ad un ulteriore accordo modificativo dell'importo del compenso è sufficiente ricordare che ai sensi dell'art. 2233 III comma c.p.c. sono nulli se non redatti in forma scritta i patti conclusi tra gli avvocati e i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali. Dal momento che non è stato prodotto alcun documento che abbia formalizzato un pagina 4 di 8 accordo modificativo del precedente, deve ritenersi la totale infondatezza di tale motivo di opposizione.
C.2 L'ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO.
Al fine di valutare compiutamente il profilo dedotto dalle opponenti è necessario riassumere come segue i tratti rilevanti della vicenda processuale che ha condotto alla proposizione del ricorso per
Cassazione, procedimento in relazione al quale l'avv. ha richiesto con la domanda proposta CP_1 in monitorio la condanna al pagamento dei compensi nei confronti delle sig. Pt_3 Pt_1
1. le sig. d con il patrocinio dell'avv. Michele Proverbio avevano introdotto di fronte Pt_1 Pt_3 al Tribunale di Latina giudizio nei confronti delle società ed al fine di CP_4 CP_5 ottenere una pronuncia di risoluzione contrattuale;
2. il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 228/2011, aveva dichiarato la estranea CP_5 al rapporto oggetto di causa e condannato le odierne opponenti al pagamento delle spese di lite nella misura di € 9.173,00;
3. l'avv. Michele Proverbio aveva richiesto l'emissione di un decreto ingiuntivo di fronte al
Tribunale di Velletri nei confronti delle odierne opponenti in relazione ai compensi maturati per lo svolgimento dell'attività professionale di fronte al Tribunale di Latina;
4. le odierne attrici avevano proposto opposizione a tale decreto, intendendo tra l'altro far valere la responsabilità professionale dell'avv. Proverbio;
5. l'opposizione è stata parzialmente accolta con revoca del decreto ingiuntivo e condanna delle sig. e al pagamento della somma di € 26.325,00 e rigetto della domanda Pt_3 Pt_1 riconvenzionale volta a far valere la responsabilità professionale dell'avv. Proverbio;
6. avverso tale ordinanza è stato proposto ricorso per Cassazione con il patrocinio dell'avv.
[...]
; CP_1
7. la Corte di Cassazione con ordinanza n. 8401/2020 ha respinto il ricorso;
8. l'avv. ha agito in via monitoria per ottenere il pagamento del corrispettivo dell'attività CP_1 professionale prestata di fronte alla Cassazione;
9. il presente giudizio ha ad oggetto la contestazione di tale pretesa sotto il profilo dell'inadempimento dell'opposto rispetto alle obbligazioni assunte e del diritto ad ottenere il risarcimento del danno conseguente.
Le opponenti hanno sostenuto che l'avv. non abbia espletato in maniera adeguata la CP_1 prestazione demandatagli non avendo evidenziato nel ricorso l'anomalo svolgimento della fase istruttoria di fronte al Tribunale di Velletri e la circostanza che l'avv. Proverbio con la sua condotta processuale non aveva adeguatamente difeso nel giudizio di fronte al Tribunale di Latina la scelta processuale di convenire in giudizio anche la Hanno inoltre evidenziato che la Suprema CP_3
Corte aveva dichiarato l'inammissibilità dei due motivi di ricorso proposti.
Sul punto l'avv. ha dedotto che i motivi erano stati esaminati e respinti nel merito. CP_1
pagina 5 di 8 Dall'esame dell'ordinanza della Suprema Corte emerge che il ricorso era stato articolato in tre differenti motivi e che tuttavia il primo non poteva individuarsi quale motivo in senso stretto dal momento che riguardava la ricorribilità in Cassazione dell'ordinanza del Tribunale di Velletri, impostazione condivisa dalla Corte adita.
Con il secondo motivo (in realtà primo) è stata denunciata la violazione/falsa applicazione del combinato disposto dei d.m. 137/2004 e 140/2012, nel senso che il Tribunale avrebbe dovuto determinare i compensi seguendo la disciplina vigente al momento dello svolgimento dell'attività professionale, nonché l'erronea individuazione del valore della controversia, che si sarebbe dovuto limitare ad € 471.000,00. Nell'ordinanza è stato ritenuto che l'accertamento dell'epoca di conclusione dell'attività professionale costituisse questione di fatto e di conseguenza inammissibile e che quello attinente al valore della causa e al correlato scaglione individuati ai fini della liquidazione non fosse comunque autosufficiente non potendosi ritenere vincolante ai fini della liquidazione dei compensi al difensore la dichiarazione resa dalla parte ai fini tributari per il contributo unificato, con la conseguente inammissibilità anche di tale profilo.
Con il terzo profilo (concretamente il secondo) è stata denunciata la violazione degli artt. 1176,
1218 e 2236 c.c. ed errore di fatto su un punto decisivo. La Suprema Corte ha ritenuto che tale motivo non contenesse effettivamente la denuncia della violazione delle norme invocate, postulando che “il mancato rispetto delle prescrizioni normative emerga automaticamente all'esito della valutazione della quaestio facti alla cui strutturazione le argomentazioni effettivamente sono dedicate e peraltro viene configurato senza rispettare i limiti di cui all'art. 360 I comma n. 5 c.p.c., come appalesa la stessa rubrica laddove dichiara di denunciare “errore di fatto su un punto decisivo della controversia”: ha conseguentemente statuito anche in relazione a tale motivo la sua inammissibilità.
Emerge quindi chiaramente che, al di là dell'effettiva fondatezza nel merito delle doglianze formulate nei confronti dell'ordinanza del Tribunale di Velletri, le medesime erano state formulate senza tener conto dei criteri fissati ai fini dell'ammissibilità dei motivi proponibili in Cassazione.
Tale profilo appare totalmente dirimente in ordine alla ricorrenza dell'inadempimento ai doveri di diligenza da parte del professionista, che avrebbe dovuto da un lato eventualmente sconsigliare la proposizione del ricorso qualora non vi fossero profili di legittimità denunciabili di fronte alla
Suprema Corte e dall'altro invece ove tali profili fossero esistenti formulare l'atto introduttivo osservando le disposizioni dettate in tema di ammissibilità dei motivi di Cassazione.
Deve quindi ritenersi fondato il rilievo di inadempimento sollevato dalle opponenti e di conseguenza, deve ritenersi che il compenso per la prestazione d'opera professionale non sia maturato: il decreto ingiuntivo opposto per tali motivi deve essere revocato.
D. LA DOMANDA RICONVENZIONALE DI CONDANNA AL RISARCIMENTO DEL DANNO DA
RESPONSABILITA' PROFESSIONALE.
pagina 6 di 8 Le opponenti hanno inoltre formulato domanda di condanna al risarcimento dei danni, commisurati alle spese sostenute con riguardo ai giudizi che hanno avuto esito negativo per le medesime.
In punto di responsabilità dell'avvocato è necessario ricordare che, ai fini della maturazione del diritto al risarcimento del danno, è necessario verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del difensore, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone” (cfr. Cass. Civ., sez. III, sentenza nr.
15032/2021); - la regola del “più probabile che non” si applica quindi sia all'accertamento del nesso di causalità fra l'omesso svolgimento da parte dell'avvocato di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio per il proprio cliente e l'evento di danno, sia all'accertamento del nesso causale intercorrente tra quest'ultimo e le conseguenze dannose risarcibili, che può essere indagato solo mediante giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa. In altri termini, secondo il consolidato e costante orientamento della Corte di Cassazione (cfr., da ultimo, Cass. Civ. ordinanza nr. 410/2021; Civ., sez. III, ordinanza nr.
7064/2021; Cass. Civ., sez. III, sentenza nr. 20516/2020, etc.), la responsabilità dell'avvocato non insorge automaticamente quale conseguenza di qualsivoglia inadempimento del professionista, ma sussiste solo nel caso in cui l'inadempienza dello stesso sia causalmente rilevante sull'esito della controversia;
la dichiarazione di responsabilità per colpa professionale implica una valutazione prognostica circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale se fosse stata adottata dal professionista una condotta diligente, con la conseguenza che la mancanza di elementi probatori, atti a giustificare una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito dell'attività del prestatore d'opera, induce ad escludere l'affermazione della responsabilità del legale.
Nel caso di specie le opponenti non hanno addotto, neppure sotto il profilo dell'allegazione, sufficienti elementi idonei a far ritenere la sussistenza del nesso causale tra la condotta del difensore ed il pregiudizio lamentato: più nello specifico non è stato prima allegato e poi provato che, qualora l'avvocato avesse redatto il ricorso per Cassazione includendo i contenuti che le sig.
e avevano richiesto ( il riferimento all'anomalo svolgimento della fase istruttoria, con Pt_3 Pt_1 omessa formulazione all'avv. Proverbio in sede di interrogatorio formale di un capitolo di prova ammesso, e la circostanza che l'avv. Proverbio non aveva adeguatamente motivato di fronte al
Tribunale di Latina la sua scelta di procedere alla chiamata in causa di il ricorso per CP_3
Cassazione avrebbe avuto probabilmente un esito favorevole alle odierne opponenti. Ne consegue che la domanda riconvenzionale risarcitoria non può trovare accoglimento.
pagina 7 di 8 Il rigetto della domanda risarcitoria comporta l'assorbimento di ogni questione relativa alla chiamata in causa della Controparte_2
E. LE SPESE DI LITE.
Tenuto conto della soccombenza reciproca tra opponenti ed opposto, si ritiene il presupposto per l'integrale compensazione delle spese di lite.
In applicazione del principio di causalità, va disposta la condanna delle attrici al pagamento delle spese di lite nei confronti della liquidate come in dispositivo. Controparte_2
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 19949/2021 emesso nel procedimento n. 61998/2021;
- respinge la domanda di condanna al risarcimento dei danni proposta dalle opponenti nei confronti dell'avv. ; CP_1
- dichiara assorbita la domanda di manleva proposta nei confronti della Controparte_2
- compensa integralmente tra opponenti ed opposto le spese del presente giudizio;
- condanna le opponenti al pagamento delle spese del giudizio nei confronti del terzo chiamato che liquida in € 2.000,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa.
Così deciso in Roma il 4.4.2025
Il Giudice dott. Valeria Belli
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Valeria Belli ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3924 del ruolo generale per l'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 18.12.2024, con termini per il deposito delle comparse conclusionali fino al
17.2.2025 e per il deposito delle memorie di replica fino al 10.3.2025 vertente
TRA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), C.F. ) C.F._2 Parte_3 C.F._3
con il patrocinio degli avv. Tullio Saravo e Olga Diamanti, giusta procura prodotta in allegato all'atto di citazione
ATTORI-OPPONENTI contro
(C.F. , Controparte_1 C.F._4
rappresentato e difeso in proprio ai sensi dell'art. 86 c.p.c.
CONVENUTO-OPPOSTO
e
Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro-tempore,
con il patrocino dell'avv. Sveva Bernardini, giusta procura generale alle liti per Notaio di Persona_1
Treviso del 16.1.2015
TERZO CHIAMATO
pagina 1 di 8 OGGETTO: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 19949/2021 emesso nel procedimento n.
61998/2021.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 18.12.2024.
FATTO E DIRITTO
L'avv. ha richiesto ed ottenuto l'emissione in suo favore del decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 19949/2021 per l'importo di € 8.277,65 oltre spese generali, iva e cpa nei confronti di in relazione ai compensi per la propria attività Parte_3 Parte_1 Parte_2 professionale maturati nell'ambito del procedimento n. 86895/2917 svoltosi di fronte alla Corte di
Cassazione nei confronti dell'avv. Michele Proverbio, definito con Ordinanza n. 8491/2020 avente ad oggetto l'impugnazione dell'ordinanza decisoria emessa dal Tribunale di Velletri a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo richiesto ed ottenuto dallo stesso avv. Proverbio.
Le sig. e hanno proposto opposizione avverso tale decreto, chiedendone la revoca, con Pt_3 Pt_1
l'accertamento della responsabilità professionale del medesimo avvocato nell'espletamento del mandato professionale e dell'inesistenza di qualsiasi credito in suo favore e con condanna dell'opposto al risarcimento dei danni in via equitativa.
A tal fine hanno dedotto: - che la sig. non aveva mai ricevuto la notifica del decreto Parte_2 ingiuntivo;
- che le parti oltre alla convenzione professionale nella quale si stabiliva che il compenso sarebbe stato determinato sulla base dei parametri del d.m. 55/2014 per le controversie di valore compreso tra € 26.000,00 ed € 52.000,00, avevano successivamente concluso un ulteriore accordo, con il quale il compenso veniva limitato ad € 6.000,00, con la conseguenza che avendo le opponenti già corrisposto l'importo di € 1.550,00 il saldo ancora dovuto avrebbe dovuto essere individuato in €
4.450,00; - che inoltre l'opposto non aveva svolto l'incarico professionale con la necessaria diligenza, con conseguente necessario accertamento della sua responsabilità professionale;
- che il procedimento n. 16895/2017 di fronte alla Cassazione si era concluso con un provvedimento di rigetto del ricorso;
- che sarebbe stato necessario formulare di fronte alla Corte di Cassazione specifica doglianza in ordine alla circostanza che nel procedimento svoltosi di fronte al Tribunale di Velletri, che aveva dato luogo all'ordinanza impugnata di fronte alla Suprema Corte, non era stata in concreto formulata una domanda di interrogatorio che era invece stata ammessa;
- che di tale doglianza non vi era traccia nel ricorso per Cassazione presentato dall'avv. ; - che peraltro non era stato CP_1 denunciato neppure un anomalo svolgimento rituale del giudizio di fronte al Tribunale di Velletri e neppure la circostanza che nel giudizio di fronte al Tribunale di Latina che poi aveva dato luogo al primo decreto ingiuntivo, richiesto dall'avv. Proverbio, non era stata adeguatamente motivata la scelta di chiamare in causa la società - che tutti i motivi di impugnazione, presentati dall'avv. CP_3 [...]
, erano stati dichiarati inammissibili;
- che quindi doveva ritenersi ricorrente la responsabilità CP_1 professionale dell'opposto con conseguente perdita del diritto al compenso ai sensi dell'art. 1460 c.c.;
pagina 2 di 8 - che l'avv. avrebbe dovuto sostenere che il provvedimento del Tribunale di Velletri oggetto di CP_1 ricorso avesse natura di sentenza e come tale fosse impugnabile di fronte alla Suprema Corte;
- che la Corte di Cassazione avrebbe verosimilmente riformato il provvedimento del Tribunale di Velletri se fossero stati articolati adeguatamente i motivi di ricorso;
- che le opponenti avevano subito gravi conseguenze economiche per effetto della condotta tenuta dall'avv. ed in particolare le CP_1 condanne alle spese relative all'opposizione al decreto ingiuntivo, alla fase di fronte alla Corte di
Cassazione, il versamento del contributo unificato, la condanna al pagamento del compenso professionale dovuto all'avv. Proverbio e la definitiva perdita del ristoro del danno subito pari ad €
9.173,00 per il rigetto della domanda riconvenzionale proposta nei confronti dell'avv. Proverbio di fronte al Tribunale di Velletri;
- che sussistevano tutti i presupposti per la condanna al risarcimento dei danni.
Si è costituito in giudizio l'avv. , chiedendo in via preliminare di essere Controparte_1 autorizzato alla chiamata in causa della società al fine di essere eventualmente Controparte_2 garantito in caso di condanna e nel merito il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale.
A tal fine ha dedotto: - che in relazione alla deduzione in ordine alla mancata notifica del decreto ingiuntivo alla sig. non era stata formulata alcuna specifica domanda;
- che tra le Parte_2 parti non era intercorso un accordo diverso dalla convenzione professionale allegata al ricorso monitorio;
- che in relazione alla dedotta responsabilità professionale doveva ricordarsi che il ricorso per Cassazione si era fondato su due motivi: il primo consistito nella violazione del DM 55/2014 in relazione al criterio di computo dei compensi utilizzato dall'avv. Proverbio e il secondo riguardante la violazione degli artt. 1176, 1218 e 2236 c.c. nella parte in cui il provvedimento gravato aveva disposto il rigetto della domanda di riconoscimento della responsabilità professionale dell'avv. Proverbio;
- che la Corte di Cassazione aveva affermato la propria competenza a decidere sul ricorso;
- che i motivi di ricorso erano stati respinti nel merito e non dichiarati inammissibili;
- che tale circostanza precludeva in nuce la possibilità di ritenere ricorrente la responsabilità professionale dell'opposto; - che quindi non sussistevano i presupposti per l'accoglimento della domanda di condanna al risarcimento dei danni;
- che comunque sarebbe stato opportuno richiedere la chiamata in causa della compagna assicuratrice er l'ipotesi di eventuale condanna al risarcimento del danno. CP_2
Autorizzata la chiamata in causa, si è costituita in giudizio la chiedendo in via Controparte_2 preliminare di dichiarare la prescrizione del diritto all'indennizzo e nel merito di respingere la domanda risarcitoria formulata dalle opponenti e la domanda di manleva formulata nei suoi confronti.
A tal fine ha dedotto: - che il contratto in essere con l'avv. operava in regime claims made CP_1 con decorrenza dal 30.11.2019 e che l'assicurato aveva denunciato il sinistro soltanto con la notifica dell'atto di chiamata in causa del terzo in data 20.2.2023, con la conseguenza che il diritto all'indennizzo avrebbe dovuto essere ritenuto prescritto, in quanto la prima contestazione dell'attività professionale svolta era stata formulata con la missiva del 2.9.2020; - che comunque il contratto pagina 3 di 8 prevedeva una serie di esclusioni dalla copertura;
- che dagli atti non risultava alcun inadempimento imputabile all'avv. , con conseguente infondatezza della domanda delle opponenti, difettando CP_1 la prova del danno e del nesso di causalità.
Nel corso del procedimento, l'istanza ai sensi dell'art. 648 c.p.c. è stata respinta.
All'esito dell'udienza del 18.12.2024, la causa è stata trattenuta in decisione con termini di legge per il deposito degli scritti difensivi.
A. LA DEDOTTA OMESSA NOTIFICA NEI CONFRONTI DI Parte_2
Nell'atto introduttivo è stata dedotta l'omessa notifica del decreto ingiuntivo alla sig. Parte_2
A tale deduzione, tuttavia, non è seguita una specifica conseguenziale domanda di dichiarazione di inefficacia del decreto ingiuntivo nei suoi confronti, che peraltro avrebbe dovuto esser fatta valere con lo specifico procedimento ai sensi dell'art. 188 disp. att. c.p.c.: ne consegue che, avendo peraltro l'opponente compiutamente conosciuto il contenuto del ricorso e della pretesa azionata Pt_1 dall'avv. ed avendo preso conclusioni in ordine alla domanda svolta in sede monitoria, CP_1 chiedendone il rigetto, anche nei suoi confronti può procedersi ad un esame nel merito della fondatezza della domanda di pagamento.
B. IL RITO ADOTTATO.
Avendo la controversia ad oggetto la liquidazione di compensi di avvocato in relazione allo svolgimento di attività giudiziale in materia civile, il procedimento avrebbe dovuto essere trattato con il rito speciale di cui all'art. 14 d.lgs. 150/2011: tuttavia, dal momento che ai sensi dell'art. 4 del medesimo d.lgs. il mutamento del rito deve essere disposto alla prima udienza di comparizione delle parti e che in quella sede non si era proceduto in tal senso, la causa viene definita con decisione monocratica e con sentenza, seguendo le norme dettate per il giudizio ordinario di cognizione.
C. I MOTIVI DI OPPOSIZIONE.
Come già premesso, la parte attrice non nega che tra le parti sia intercorso un contratto d'opera professionale avente ad oggetto la proposizione del ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Velletri nell'ambito del procedimento n. 3842/2014, definito poi con ordinanza della Suprema Corte n. 8401/2020; non nega neppure la sottoscrizione della convenzione di incarico professionale posta dall'avv. a fondamento del ricorso monitorio. Le sig. e CP_1 Pt_3 Pt_1 deducono invece che successivamente alla prima convenzione, sia stato raggiunto un accordo per la riduzione del compenso pattuito a soli € 6.000,00 ed inoltre eccepiscono l'inadempimento dell'avv.
[...]
, tale da configurare una vera e propria responsabilità professionale. CP_1
C.1 L'ACCORDO SUCCESSIVO SUL COMPENSO.
Quanto alla deduzione in ordine ad un ulteriore accordo modificativo dell'importo del compenso è sufficiente ricordare che ai sensi dell'art. 2233 III comma c.p.c. sono nulli se non redatti in forma scritta i patti conclusi tra gli avvocati e i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali. Dal momento che non è stato prodotto alcun documento che abbia formalizzato un pagina 4 di 8 accordo modificativo del precedente, deve ritenersi la totale infondatezza di tale motivo di opposizione.
C.2 L'ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO.
Al fine di valutare compiutamente il profilo dedotto dalle opponenti è necessario riassumere come segue i tratti rilevanti della vicenda processuale che ha condotto alla proposizione del ricorso per
Cassazione, procedimento in relazione al quale l'avv. ha richiesto con la domanda proposta CP_1 in monitorio la condanna al pagamento dei compensi nei confronti delle sig. Pt_3 Pt_1
1. le sig. d con il patrocinio dell'avv. Michele Proverbio avevano introdotto di fronte Pt_1 Pt_3 al Tribunale di Latina giudizio nei confronti delle società ed al fine di CP_4 CP_5 ottenere una pronuncia di risoluzione contrattuale;
2. il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 228/2011, aveva dichiarato la estranea CP_5 al rapporto oggetto di causa e condannato le odierne opponenti al pagamento delle spese di lite nella misura di € 9.173,00;
3. l'avv. Michele Proverbio aveva richiesto l'emissione di un decreto ingiuntivo di fronte al
Tribunale di Velletri nei confronti delle odierne opponenti in relazione ai compensi maturati per lo svolgimento dell'attività professionale di fronte al Tribunale di Latina;
4. le odierne attrici avevano proposto opposizione a tale decreto, intendendo tra l'altro far valere la responsabilità professionale dell'avv. Proverbio;
5. l'opposizione è stata parzialmente accolta con revoca del decreto ingiuntivo e condanna delle sig. e al pagamento della somma di € 26.325,00 e rigetto della domanda Pt_3 Pt_1 riconvenzionale volta a far valere la responsabilità professionale dell'avv. Proverbio;
6. avverso tale ordinanza è stato proposto ricorso per Cassazione con il patrocinio dell'avv.
[...]
; CP_1
7. la Corte di Cassazione con ordinanza n. 8401/2020 ha respinto il ricorso;
8. l'avv. ha agito in via monitoria per ottenere il pagamento del corrispettivo dell'attività CP_1 professionale prestata di fronte alla Cassazione;
9. il presente giudizio ha ad oggetto la contestazione di tale pretesa sotto il profilo dell'inadempimento dell'opposto rispetto alle obbligazioni assunte e del diritto ad ottenere il risarcimento del danno conseguente.
Le opponenti hanno sostenuto che l'avv. non abbia espletato in maniera adeguata la CP_1 prestazione demandatagli non avendo evidenziato nel ricorso l'anomalo svolgimento della fase istruttoria di fronte al Tribunale di Velletri e la circostanza che l'avv. Proverbio con la sua condotta processuale non aveva adeguatamente difeso nel giudizio di fronte al Tribunale di Latina la scelta processuale di convenire in giudizio anche la Hanno inoltre evidenziato che la Suprema CP_3
Corte aveva dichiarato l'inammissibilità dei due motivi di ricorso proposti.
Sul punto l'avv. ha dedotto che i motivi erano stati esaminati e respinti nel merito. CP_1
pagina 5 di 8 Dall'esame dell'ordinanza della Suprema Corte emerge che il ricorso era stato articolato in tre differenti motivi e che tuttavia il primo non poteva individuarsi quale motivo in senso stretto dal momento che riguardava la ricorribilità in Cassazione dell'ordinanza del Tribunale di Velletri, impostazione condivisa dalla Corte adita.
Con il secondo motivo (in realtà primo) è stata denunciata la violazione/falsa applicazione del combinato disposto dei d.m. 137/2004 e 140/2012, nel senso che il Tribunale avrebbe dovuto determinare i compensi seguendo la disciplina vigente al momento dello svolgimento dell'attività professionale, nonché l'erronea individuazione del valore della controversia, che si sarebbe dovuto limitare ad € 471.000,00. Nell'ordinanza è stato ritenuto che l'accertamento dell'epoca di conclusione dell'attività professionale costituisse questione di fatto e di conseguenza inammissibile e che quello attinente al valore della causa e al correlato scaglione individuati ai fini della liquidazione non fosse comunque autosufficiente non potendosi ritenere vincolante ai fini della liquidazione dei compensi al difensore la dichiarazione resa dalla parte ai fini tributari per il contributo unificato, con la conseguente inammissibilità anche di tale profilo.
Con il terzo profilo (concretamente il secondo) è stata denunciata la violazione degli artt. 1176,
1218 e 2236 c.c. ed errore di fatto su un punto decisivo. La Suprema Corte ha ritenuto che tale motivo non contenesse effettivamente la denuncia della violazione delle norme invocate, postulando che “il mancato rispetto delle prescrizioni normative emerga automaticamente all'esito della valutazione della quaestio facti alla cui strutturazione le argomentazioni effettivamente sono dedicate e peraltro viene configurato senza rispettare i limiti di cui all'art. 360 I comma n. 5 c.p.c., come appalesa la stessa rubrica laddove dichiara di denunciare “errore di fatto su un punto decisivo della controversia”: ha conseguentemente statuito anche in relazione a tale motivo la sua inammissibilità.
Emerge quindi chiaramente che, al di là dell'effettiva fondatezza nel merito delle doglianze formulate nei confronti dell'ordinanza del Tribunale di Velletri, le medesime erano state formulate senza tener conto dei criteri fissati ai fini dell'ammissibilità dei motivi proponibili in Cassazione.
Tale profilo appare totalmente dirimente in ordine alla ricorrenza dell'inadempimento ai doveri di diligenza da parte del professionista, che avrebbe dovuto da un lato eventualmente sconsigliare la proposizione del ricorso qualora non vi fossero profili di legittimità denunciabili di fronte alla
Suprema Corte e dall'altro invece ove tali profili fossero esistenti formulare l'atto introduttivo osservando le disposizioni dettate in tema di ammissibilità dei motivi di Cassazione.
Deve quindi ritenersi fondato il rilievo di inadempimento sollevato dalle opponenti e di conseguenza, deve ritenersi che il compenso per la prestazione d'opera professionale non sia maturato: il decreto ingiuntivo opposto per tali motivi deve essere revocato.
D. LA DOMANDA RICONVENZIONALE DI CONDANNA AL RISARCIMENTO DEL DANNO DA
RESPONSABILITA' PROFESSIONALE.
pagina 6 di 8 Le opponenti hanno inoltre formulato domanda di condanna al risarcimento dei danni, commisurati alle spese sostenute con riguardo ai giudizi che hanno avuto esito negativo per le medesime.
In punto di responsabilità dell'avvocato è necessario ricordare che, ai fini della maturazione del diritto al risarcimento del danno, è necessario verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del difensore, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone” (cfr. Cass. Civ., sez. III, sentenza nr.
15032/2021); - la regola del “più probabile che non” si applica quindi sia all'accertamento del nesso di causalità fra l'omesso svolgimento da parte dell'avvocato di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio per il proprio cliente e l'evento di danno, sia all'accertamento del nesso causale intercorrente tra quest'ultimo e le conseguenze dannose risarcibili, che può essere indagato solo mediante giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa. In altri termini, secondo il consolidato e costante orientamento della Corte di Cassazione (cfr., da ultimo, Cass. Civ. ordinanza nr. 410/2021; Civ., sez. III, ordinanza nr.
7064/2021; Cass. Civ., sez. III, sentenza nr. 20516/2020, etc.), la responsabilità dell'avvocato non insorge automaticamente quale conseguenza di qualsivoglia inadempimento del professionista, ma sussiste solo nel caso in cui l'inadempienza dello stesso sia causalmente rilevante sull'esito della controversia;
la dichiarazione di responsabilità per colpa professionale implica una valutazione prognostica circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale se fosse stata adottata dal professionista una condotta diligente, con la conseguenza che la mancanza di elementi probatori, atti a giustificare una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito dell'attività del prestatore d'opera, induce ad escludere l'affermazione della responsabilità del legale.
Nel caso di specie le opponenti non hanno addotto, neppure sotto il profilo dell'allegazione, sufficienti elementi idonei a far ritenere la sussistenza del nesso causale tra la condotta del difensore ed il pregiudizio lamentato: più nello specifico non è stato prima allegato e poi provato che, qualora l'avvocato avesse redatto il ricorso per Cassazione includendo i contenuti che le sig.
e avevano richiesto ( il riferimento all'anomalo svolgimento della fase istruttoria, con Pt_3 Pt_1 omessa formulazione all'avv. Proverbio in sede di interrogatorio formale di un capitolo di prova ammesso, e la circostanza che l'avv. Proverbio non aveva adeguatamente motivato di fronte al
Tribunale di Latina la sua scelta di procedere alla chiamata in causa di il ricorso per CP_3
Cassazione avrebbe avuto probabilmente un esito favorevole alle odierne opponenti. Ne consegue che la domanda riconvenzionale risarcitoria non può trovare accoglimento.
pagina 7 di 8 Il rigetto della domanda risarcitoria comporta l'assorbimento di ogni questione relativa alla chiamata in causa della Controparte_2
E. LE SPESE DI LITE.
Tenuto conto della soccombenza reciproca tra opponenti ed opposto, si ritiene il presupposto per l'integrale compensazione delle spese di lite.
In applicazione del principio di causalità, va disposta la condanna delle attrici al pagamento delle spese di lite nei confronti della liquidate come in dispositivo. Controparte_2
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 19949/2021 emesso nel procedimento n. 61998/2021;
- respinge la domanda di condanna al risarcimento dei danni proposta dalle opponenti nei confronti dell'avv. ; CP_1
- dichiara assorbita la domanda di manleva proposta nei confronti della Controparte_2
- compensa integralmente tra opponenti ed opposto le spese del presente giudizio;
- condanna le opponenti al pagamento delle spese del giudizio nei confronti del terzo chiamato che liquida in € 2.000,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa.
Così deciso in Roma il 4.4.2025
Il Giudice dott. Valeria Belli
pagina 8 di 8